DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1107

Type DPR
Publication 1960-07-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto nazionale di lavoro 18 aprile 1958, e relative tabelle, per i lavoratori dell'industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini, stipulato tra, l'Associazione italiana, Industriali i Prodotti Alimentari con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione italiana. Industriali Prodotti Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione Visti l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria, alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia e l'accordo 19 luglio 1947, relativo alle qualifiche professionali degli operai dell'industria delle conserve alimentari vegetali, della fabbricazione degli estratti e dadi per brodo di origine vegetale e della conservazione del pesce, allegati al predetto contratto.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 aprile 1958, relativo ai lavoratori addetti all'industria degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso ai presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori ((dipendenti dalle imprese degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini.))

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960 Registro n. 129

Atti del Governo, foglio n. 74. - VILLA

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 18 APRILE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI ESTRATTI ALIMENTARI, DADI PER BRODO E PRODOTTI AFFINI COSTITUZIONE DELLE PARTI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO. Addi', 18 aprile 1958, in Milano, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dai Co-Presidenti comm. Giuseppe Fedele, comm. Giovanni Locatelli, comm. dott. Giuseppe Polli, nonche' dal Presidente del Gruppo comm.rag. Mario Rognoni e, per delega, dal Direttore dottor Francesco Massa, assistito dal Vice-Direttore dott. Girolamo Gianni; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dottore Mario Binaghi con l'intervento del dott. Giulio Fragiacomo, del dott. Gastone Carini, del dott. Giuseppe Braga e del dott. Ennio Delfitto e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Generale sig. Peppino Dall'Aglio, e dai Segretari Nazionali dott. Vincenzo Anzanelli e sig. Orfeo Mannocci, assistiti dal sig. Edoardo Panini, dell'Esecutivo Nazionale, e dai sigg. Jone Bagnoli, Luigi Barbieri, Giuseppina Nobili, Agostino Rotelli e Armando Rossi la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Ugo Zino, assistito dai V. Segretari Nazionali signori Giuseppe Motta e Ubaldo Biondi, nonche' dalla sig.na Letizia Badaloni e dal sig. Mario Bianchi la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Nazionale responsabile sig. Ferruccio Bigi e dai sigg. Titano Bigi e Adolfo di Marino. Addi', 18 aprile 1958, in Milano, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, Rappresentata dai Co-Presidenti comm. Giuseppe Fedele, comm. Giovanni Locatelli, comm. dott. Giuseppe Polli, nonche' dal Presidente di Gruppo comm. ragioniere Mario Rognoni e, per delega, dal Direttore dottore Francesco Massa, assistito dal Vice-Direttore dottore Girolamo Gianni; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dott. Mario Binaghi e con l'intervento del dottori Gastone Carmi, del dott. Giuseppe Braya e del dottor Ennio Delfitto e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE - CISNAL, rappresentata dal Segretario Nazionale, sig,. Verledo Guidi, assistito dal dott. Bruno Scheggi e' stato stipulato, il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti le attivita' industriali degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini ed i lavoratori in esse occupati. Il presente contratto sostituisce il contratto normativo nazionale di lavoro 15 luglio 1955. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della Parte IV, Comune; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, se capo-famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre, in ogni caso, dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda, di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, viene confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dai giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 5

Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 6

Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 7

Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' famigliari e sempreche' questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 8

Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'[art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art11), sulla Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito: TRASPORTI E SOLLEVAMENTO DI PESI "I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: a) trasporto a braccia od a spalla; maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto i 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 15 anni, chilogrammi 20; b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada, piana: otto volte i pesi indicati al lettera a), compreso il peso del veicolo; c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dell'art. 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici".

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 10

Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 11

Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO. Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario, non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo, dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni: 1) Lavoro straordinario diurno.......................... 27% 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensa- tivo)................................................ 40% 3) Lavoro straordinario festivo oltre le ore otto....... 55% 4) Lavoro eseguito nelle festivita nazionali............ 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni................................................ 35% 6) Lavoro straordinario notturno........................ 45% 7) Lavoro a turni notturni.............................. 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al la- voro notturno di 8 ore iniziato alle 22.............. 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 13

Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1. Capodanno - 1 gennaio; 2. Epifania - 6 gennaio; 3. S. Giuseppe - 19 marzo; 4. Lunedi di Pasqua - mobile; 5. Ascensione - mobile; 6. Corpus. Domini - mobile; 7. S.S. Pietro e Paolo - 29 giugno; 8. S. Assunzione - 15 agosto; 9. Ognissanti - 1 novembre; 10. Immacolata Concezione - 8 dicembre; 11. Natale - 25 dicembre; 12. S. Stefano - 26 dicembre; 13. Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu) eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale; qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festivita', infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al secondo comma, la intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato ed infortunato.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 14

Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 15

Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione d'attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 16

Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzione di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 17

Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore (di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordare fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 18

Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla relativa regolamentazione.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 19

Art. 19. APPRENDISTATO Le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla eventuale regolamentazione dell'apprendistato mediante successivo accordo.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 20

Art. 20. PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI L'operalo puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuizione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso il periodo di sei settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a passaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le 6 settimane di cui al comma precedente, costituira', a parita' di meriti, titolo, di precedenza. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene. L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 21

Art. 21. DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parita' di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 22

Art. 22. PRIMI DI ANZIANITA' Agli operai all'atto del compimento del decimo e del ventesimo anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1.1.1944, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure: - al compimento del 100 anno: 125 ore di retribuzione globale; - al compimento del 200 anno: 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi e computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Ai fini del computato delle anzianita' pregresse al 1 gennaio 1944, agli effetti della maturazione del premi di cui al presente articolo in armonia con quanto previsto dal precedente C.C.N. 12 marzo 1919, si stabilisce che le anzianita' comunque risultanti residue alla data del 31 dicembre 1943 (intendendo come tali quelle che per non aver raggiunto i termini previsti per la maturazione dei premi non sono state liquidate) saranno computate nella misura del 50% e si aggiungeranno alla anzianita' che maturano successivamente al 1 gennaio 1944. (Vedi allegato prontuario per il pagamento dei premi di anzianita). Comunque il cumulo del premi di anzianita' previsti dal presente articolo e di quelli di cui al 3° comma dell'art. 22 del Contratto Nazionale 12 marzo 1949 non potra' superare per ogni operaio le 375 ore. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti danno atto che l'anzianita' valida agli effetti del diritto al premio di anzianita' non deve essere stata interrotta da risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda, con riconoscimento di anzianita' pregressa.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 23

Art. 23. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono. Di eventuale cambiamento delle modalita' consuetudinarie di pagamento l'azienda dara' congruo preavviso. Nel caso che il pagamento non avvenga settimanalmente, gli operai potranno richiedere un acconto settimanale corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella, indicata sulla busta, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinche' il competente Ufficio possa provvedere all'immediato conguaglio delle differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo. In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovra' essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 24

Art. 24. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base, piu' aumenti di merito, piu' contingenza) nella misura di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianita': 12 giorni (96 ore);. dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': 14 giorni (112 ore); dal 16° al 19° anno compiuto di anzianita': 16 giorni (128 ore); dal 20° anno compiuto di anzianita' in poi: 18 giorni (144 ore). Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu' maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 25

Art. 25. GRATIFICA NATALIZIA In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza. Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' la indennita' di contingenza; per gli operai retribuiti ad incentivo si fara' riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre. Nel caso, di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dall'anno gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 26

Art. 26. TRASFERTE Agli operai temporaneamente indicati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', liquidato in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, di cui all'art. 9, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L'importo approssimativo delle spese di cui al 1° comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta. DICHIARAZIONE A VERBALE Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti e alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sara' concordato in sede aziendale.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 27

Art. 27. TRASFERIMENTI All'operaio che sia, trasferito per ordine dell'azienda uno stabilimento all'altro della stessa Ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo - previamente concordato con l'azienda - della spesa per mezzi di trasporto per se' e famigliari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta: se capo-famiglia, una somma pari a 200 ore di normale - retribuzione; se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione dei trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, alle ferie ed alla gratifica natalizia maturate.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 28

Art. 28. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usi la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 29

Art. 29. PRESTITI Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso. Non e' ammessa a richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 30

Art. 30. PERMESSI Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianita'. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio essere considerati in conto ferie.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 31

Art. 31. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtu' di tali disposizioni, sara' prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e sempreche' le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 32

Art. 32. MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla [Legge 20 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-20;860).

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 33

Art. 33. MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima visita in ogni sua fase da un medico di sua fiducia. Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni famigliari, avra' il diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di: mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti; mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti; mesi 10 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni compiuti. Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della, infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potra' essere risolto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso). L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si ripresenti al lavoro, sara' considerato dimissionario. CHIARIMENTO A VERBALE La conservazione del posto per gli operai stagionali e' limitata al periodo massimo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 34

Art. 34. INFORTUNI SUL LAVORO Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio l'operaio avra' diritto, alla conservazione del posto per i periodi previsti dall'art. 33 (Malattia ed infortuni non sul lavoro), Resta peraltro convenuto che la conservazione del poslo sara' esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore. L'operaio che entro tre giorni dal rilascio (del certificato di guarigione non si rappresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le SUe normali mansioni, l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato o, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge. CHIARIMENTO A VERBALE La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 35

Art. 35. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianita', e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per rinvio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'operaio, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio: in caso contrario l'operaio si intendera', dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 36

Art. 36. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 44 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a quattro anni compiuti; giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 4 anni compiuti. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'. L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondergli la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 37

Art. 37. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall'art. 44, da' diritto all'operaio di percepire una indennita' - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino ai 5° anno compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 12 (96 ore) dall'11 al 18° anno compiuto; d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianita' gia' maturata a tale data verra', peraltro, calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), h), c) e d) del presente articolo. Per l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungera' al numero di giorni previsti dai contratti precedenti a quello del 12 marzo 1949, mezza giornata per ogni anno di anzianita' per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione. L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 38

Art. 38. DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta, a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti; 3) il 100 per cento per gli aventi anzianita', di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per poter aver diritto alle competenze di cui al punto 1) l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se (donna.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 39

Art. 39. CASO DA MORTE In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovra' corrispondere agli aventi diritto a norma delle disposizioni del [Codice civile (articolo 2122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 40

Art. 40. REGOLAMENTO DI FABBRICA La disciplina del lavoro sara' regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica), che dovra' essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potra' contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 41

Art. 41. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'Azienda avra' cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 42

Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'. I provvedimenti, disciplinari per le frazioni, alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta, b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'art. 44.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 43

Art. 43. AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta, saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggior gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio: 1°) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, ed abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla; 2°) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione; 3°) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; 4°) che arrechi, per disattenzione-, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso; 5°) che sia trovato addormentato; 6°) che fumi nei locali ove ne e fatto espresso divieto; 7°) che introduca, senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento; 8°) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato; 9°) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa; 10°) che procede alla lavorazione o alfa costruzione, nell'interno dello stabilimento; senza autorizzazione dalla Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 11°) che occulti scarti di, lavorazione-; 12°) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda; 13°) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio dita morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione piu' grave in relazione alle entita' o alla gravita' o alla abituale recidivita' dell'infrazione. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 44

Art. 44. LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto, per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi: A) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento: 1°) rissa o vie di fatto nello stabilimento; 2°) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 3°) gravi offese verso i compagni di lavoro; 4°) lavorazione o costruzione nell'interno dello si stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza; 5°) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede; 6°) recidiva nella mancanza di cui ai punto 12 dell'art. 43; 7°) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti. B) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento: 1°) furto; 2°) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda; 3°) (danneggiamento volontario di impianti e di materiali 4°) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione, degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 5°) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 6°) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda: 7°) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 8°) concorrenza sleale; 9°) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose: 10°) insubordinazione grave verso i superiori. CHIARIMENTO A VERBALE Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 43 e al punto 6 dell'art. 44, lettera A) riguardano la consumazione di prodotti o merci nei locali di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente, che commetta la mancanza, e' addetto. L'asportazione dei prodotti o merci (la parte di di pendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1° dell'art. 44, lettera B).

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 45

Art. 45. TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 46

Art. 46. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le Organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' termiche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 47

Art. 47. UTENSILI DI LAVORO L'operaio ricevera', dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizione di poterli conservare. Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, ricevera' una indennita' da concordarsi direttamente fra le parti.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 48

Art. 48. SPOGLIATOI Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettono metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 49

Art. 49. VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate da personale a cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata: per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-art. 50

Art. 50. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli che dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o incali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte I-Allegato

ALLEGATO PREMI DI ANZIANITA' OPERAI TABELLA DELLE SCADENZE Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 1

Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23 ottobre 1946 per l'Italia centromeridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 16 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure il riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere richiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 5

Art. 5. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione. In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai: affissione contratto; documenti; visita medica;donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' nazionali; recuperi; passaggi di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili;trasferte; trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti permessi; maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione, multa, sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d'inventario e visite personali; inscindibilita' delle disposizioni del contratto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 6

Art. 6. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'art. 15 della parte impiegati.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 7

Art. 7. FERIE Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: in caso di anzianita' di servizio: fino a 5 anni: giorni 13 lavorativi; da oltre 5 fino a 14 anni: giorni 16 lavorativi; da oltre 14 anni e fino a 20 anni: giorni 18 lavorativi; oltre i 20 anni: giorni 22 lavorativi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio nei giorni festivi;nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 8

Art. 8. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto all'indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della allegata regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex nov o con la uova qualifica. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione, che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per la quale e' prevista da una maggiore anzianita' convenzionale pari al 33% del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio. Il passaggio si considerera' anche iniziato ex novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita'. Per gli operai, che, successivamente al 1 marzo 1949 vengano passati alla qualifica di intermedio, e nei cui confronti si interrompa quindi il decorso del primo o del secondo decennio di continuato servizio come operaio, necessario per la concessione del primo o del secondo premio di anzianita', a norma dell'art. 22 dell'allegata regolamentazione per gli operai, ma che abbia compiuto, rispettivamente almeno 5 anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del primo premio) e 15 anni (per il secondo premio) si procedera' come segue: a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita alla data dell'anzidetto passaggio e in relazione agli anni di servizio prestato lino a tale data; b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato - in relazione alla natura specifica dell'istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' e di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio. Norma transitoria per l'applicazione del presente articolo - Ai lavoratori che al 1 marzo 1949 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita' di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'art. 22 della regolamentazione operaia, l'anzianita' stessa sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalata' avanti stabilite per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 marzo 1949. Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianita' di servizio ai fini della concessione del premio di anzianita', l'anzianita' di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianita' previsti dall'art. 22 della regolamentazione operaia. CHIARIMENTO A VERBALE Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del 10° 6 del 20° anno di anzianita' l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO Tu caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianita' maturata presso l'azienda. b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianita' convenzionale pari al 50% dell'anzianita' maturata come intermedio.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 10

Art. 10. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno ei' festivo valgono le disposizioni dell'art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione (sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato art. 12 della regolamentazione operaia) che verra', effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 11

Art. 11. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli intermedi per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito individuale, ad una, maggiorazione della paga mensile nella misura del: a) 4% per il 1° e 2° biennio di anzianita'; b) 5% per i bienni dal 3° all'8°. Tali aliquote, per l'anzianita', maturata fino al 14 giugno 1952 sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'intermedio; per l'anzianita' maturata dopo tale data invece l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio dall'intermedio di seconda categoria o grado alla prima categoria o grado (passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto) la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati nella precedente categoria o grado sara' riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria o grado. Per quanto riguarda le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' precedentemente al 1 giugno 1952 si fa riferimento all'accordo interconfederale 14: giugno 1952.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 12

Art. 12. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia, di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 13

Art. 13. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto al seguente trattamento: a) in caso di anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 3 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per il primo mese e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi; b) in caso di anzianita' di servizio da oltre 3 anni fino a 6: conservazione del posto per un periodo massimo di 4 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per un mese e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi e mezzo; c) in caso di anzianita' di servizio da oltre 6 anni e fino a 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 4 mesi; d) in caso di anzianita' di servizio oltre i 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi con la intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 5 mesi e mezzo. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la, corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 16 della presente regolamentazione. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante 12 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti alle lettere a), b), c), e d). L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 14

Art. 14. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: 45 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio: 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1° categoria intermedi; 45 giorni i calendario per i lavoratori di 2ª categoria intremedi. L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta a, sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia dall'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei premessi stessi saranno stabilite dalla azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 15

Art. 15. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 44 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quella stabilita dagli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia settentrionale e l'Italia centro-meridionale), una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per anzianita' successiva al 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta silla base della i retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita', di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento all'[art. 2121 C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121)

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 16

Art. 16. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 16: fino a 5 anni di anzianita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% oltre i 5 anni e fino a 10 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% oltre i 10 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Verra' corrisposta la intera indennita' di cui all'articolo 15 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'art. 3 della parte IV del presente contratto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte II-art. 17

Art. 17. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6, per quel che concerne lo stato giuridiche il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato al sensi dell'ami: 4 e, in nodo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata, dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) Le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai tigli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempre che questi abbiano l'idoneita' e i requisiti necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 2

Art. 2. VISITA MEDICA L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggi unzione del termine non risulti giustificata dalla, specialita' del rapporto ed apparisca fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'articolo 32, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare ai termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 4

Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima. 2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici, amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 5

Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti all'industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto alla azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di 1ª, categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente - disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti all'impiegato sara' corrisposta, la retribuzione filo alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina, del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 7

Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne un mutamento sostanziale alla sua posizione All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel quali caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla prima categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 8

Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima, abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto ai trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex-novo con la nuova qualifica, con riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta, in qualita' di operaio.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 10

Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 50 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso in aggiunta alla sua retribuzione, il 50% di una quota, oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento), che verra' determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono Per il personale contemplato nella tabella, delle lavorazioni stagionali (approvata con [R. D. 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi) il compenso previsto dal comma 40 del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi, indicati dalla; citata, tabella.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 11

Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nel giorni previsti dall'art. 12. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). . . 65% c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore). . . . . . . . . 90% d) lavoro festivo eseguito nelle festivita' infrasettimanali. . . 65% e) lavoro festivo eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . 65% f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 50% g) lavoro straordinario feriale notturno. . . . . . . . . . . . . 65% h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore). . . . 100% i) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria(di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 12

Art. 12. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI, RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali qualora, coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata che allo stesso titolo verra' stabilita per le categorie operaie. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 13

Art. 13. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni lino a 13 anni; 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni fino a 20 anni; 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova, ha il diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 14

Art. 14. PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di 15 giorni, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 15

Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Parte III Impiegati-art. 16

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