DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1107

Type DPR
Publication 1960-07-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-09
State In force
Source Normattiva
articles 132
Reform history JSON API

ALLEGATO N. 2 ACCORDO DEL 19 LUGLIO 1947 RELATIVO ALLE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI, DELLA FABBRICAZIONE DEGLI ESTRATTI E DEI DADI PER BRODO DI ORIGINE VEGETALE E DELLA CONSERVAZIONE DEL PESCE, NEL TERRITORIO NAZIONALE In Roma, addi' 19 luglio 1947 tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, GRUPPO MARMELLATE, CONSERVE VEGETALI, ESTRATTI E DADI VEGETALI, rappresentata dal Direttore dottor Francesco Massa, assistito dal dott. Giulio Fragiacomo, rag. Antonio Carretta, dott. Mario Lulani; l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI COSERVE ALIMENTARI VEGETALI, rappresentata dal Direttore dottor Domenico Gattinara, assistito dal rag. Giuseppe Vacca, dott. Bertoldi, avv. Lo Russo, avv. Carmine Cuomo; l'ASSOCAZIONE NAZIONALE ARMATORI ED INDUSTRIALI DELLA PESCA (Gruppo Conservieri Ittici), rappresentata dal Direttore dott. Alberto Fidato, assistito dal dott. Giulio Fragiacomo; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nella persona del dott. Filippo Bezzanti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai signori Giovanni Tabili, dottor Pasquale Giorgio, Eugenio Santerini, Albino Baldo, geom. Vittorio Montuano, dott. Bernardo D'Arezzo, Carlo Bocchi, Epaminonda Contavalle, Gennaro Tortora, Carmine Salcano, Settimo Melani, Giovanni Gambino, Gaetano Castellano; si conviene quanto segue Art. 1. Le qualifiche professionali degli operai dell'Industria delle Conserve Alimentari Vegetali, della fabbricazione degli estratti e dei dadi per brodo di origine vegetale e della conservazione del pesce, nel territorio nazionale, sono le seguenti: QUALIFICHE: A) UOMINI. 1) Operai Specializzati: Sono specializzati coloro i quali compiono lavori la cui corretta e responsabile esecuzione richiede specifica e non comune capacita' tecnica. 2) Operai qualificati: Sono qualificati coloro i quali compiono lavori la cui esecuzione richieda specifica e normale capacita'. 3) Manovali specializzati: Sono manovali specializzati coloro i quali, pur non avendo specifiche capacita' tecniche, sono assegnati a particolari servizi che richiedono attitudini e conoscenze tali da poter svolgere capace opera di collaborazione professionale con gli operai di classifica superiore. Sono inoltre considerati manovali specializzati gli addetti ai lavori pesanti, per i quali si richiedono corrispondenti attitudini, ed i carrettieri. 4) Manovali comuni: Tutti gli altri manovali sono considerati comuni. 5) Passaggio di categoria: L'operaio il quale abbia raggiunto un grado di perfezionamento professionale che lo renda idoneo al passaggio alla categoria superiore, puo' essere a sua domanda sottoposto ad un esperimento dal cui esito favorevole gli derivera' il passaggio. Questo si realizzera' mano a mano che se ne presenta la possibilita' per le esigenze dell'Azienda e dovra' essere preceduto da un periodo di effettivo esercizio che non potra' superare una settimana di lavoro per il gruppo lavorazione e quattro settimane di lavoro per il gruppo ausiliario. 6) Apprendista: L'apprendista il quale al termine del periodo di apprendistato non abbia compiuto con esito favorevole la prova d'arte per il passaggio ad operaio qualificato, rimarra', a sua domanda, in servizio, quale manovale specializzato. 7) A titolo di esemplificazione si precisa che sono considerati specializzati gli operai di prima categoria come segue: 1) Meccanico: tornitore, aggiustatore, forgiatore, formatore, o conduttore di macchine similari, tubista, calderaio, saldatore autogeno o elettrico, stagnino lattoniere, meccanico di macchine (per scatolificio, di litografia, di frigorifero, di turbine per dadi e di aggraffatrici), autista meccanico. 2) Falegname: L'operaio che costruisce e ricostruisce mobilio, infissi, modellista, ecc. 3) Bottaio: L'operaio con provetta capacita' lavorativa che costruisce o ricostruisce botti. 4) Muratore: L'operaio di provetta capacita' lavorativa che sappia condurre a termine in modo autonomo qualsiasi lavoro di muratura 5) Fuochista: Il conduttore patentato di caldaie a vapore. 6) Elettricista: Montatore, riparatore di motori, impiantatore di linee interne ed esterne. 7) Imballatore: L'operaio che confeziona imballaggi speciali di spedizioni complesse con diretta responsabilita'. 8) Autoclavista: L'operaio che risponde del funzionamento relativo ad un numero di autoclavi da 4 (quattro) a 5 (cinque) e' considerato operaio specializzato. Quando il numero delle autoclavi del cui funzionamento l'operaio risponde e' di 6 (sei) fino a 9 (nove) unita', l'operaio e' considerato appartenente alla seconda categoria speciale (gia' equiparati) a tutti gli effetti, dalle dieci (10) unita' ed oltre l'operaio e' considerato appartenente alla prima categoria speciale (gia' chiamati equiparati) a tutti gli effetti. 9) Bullista: L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione relativi ad un numero di bulle e/o concentratori di una o due unita' e' considerato operaio specializzato. L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione relativi ad un numero di bulle e/o concentratori corrispondenti a tre unita' e' considerato appartenente alla seconda categoria speciale (gia' chiamati equiparati) a tutti gli effetti: dalle 4 unita' ed oltre l'operaio e' considerato appartenente alla prima, categoria speciale (gia' chiamati equiparati) a tutti gli effetti. 10) Cuciniere: L'operaio che risponde del funzionamento e della produzione del complesso delle bacinelle e' considerato specializzato, salvo restando le posizioni di fatto di migliore favore gia' esistenti presso le singole aziende. 11) Stagnini addetti alla lavorazione: L'operaio, stagnino a mano, e' considerato operaio specializzato purche' risponda ai requisiti di cui all'art. 1 (voce specializzati). 12) Macchinisti di macchine a legno (detti anche operai di segheria o segantini: L'operaio dotato di particolari capacita' che gli consentono di lavorare indifferentemente presso tutte le macchine relative alla lavorazione del legno (e piu' precisamente seghe, inchiodatrici, foratrici, toupy, piallatrici, ecc.) e che effettivamente esplichi la sua attivita' per diversi tipi di macchine, almeno due, esistenti nel complesso aziendale, e considerato specializzato. Ferme restando le condizioni di miglior favore gia' esistenti presso le singole aziende. 13) Lavoratori addetti alla custodia: Le associazioni contraenti precisano che i lavoratori addetti alla custodia (vigilanza e controllo dell'entrata e dell'uscita del personale o delle merci) per la diversita' dei compiti e delle responsabilita' in relazione alla complessita' degli stabilimenti, non si prestano ad una classifica uniforme per tutti gli stabilimenti, grandi, medi e piccoli dell'industria conserviera. Stabiliscono pertanto la attribuzione della qualifica; a) di equiparati di 2ª categoria ai capi guardiani o capi custodi di grandi stabilimenti; ai subalterni o sostituti il trattamento economico dell'operaio specializzato, se hanno compiti di verifica; negli altri casi infine il trattamento economico dell'operaio qualificato; b) di equiparato di seconda categoria ai capi guardiani o capi custodi dei medi stabilimenti; il trattamento della categoria di qualificato ai subalterni o sostituiti; c) di salariato con il trattamento di operaio qualificato ai custodi di piccoli stabilimenti: il trattamento della categoria inferiore agli eventuali sostituti. Ferme rimangono le condizioni di miglior favore in atto nei singoli stabilimenti. 14) Uscieri e fattorini: Valgono le stesse norme determinate per i lavoratori addetti alla custodia. Peraltro i giovani fattorini non potranno avere il trattamento di operaio qualificato prima del compimento dei 20 anni. 15) Pesatore: Valgono le stesse norme determinate per il lavoratore addetto alla custodia. 16) Operai qualificati: A titolo riassuntivo si precisa che sono considerati operai qualificati tutti gli addetti alle macchine e gli appartenenti alle categorie indicate nella esemplificazione per gli specializzati, quando hanno le capacita' lavorative richieste alla voce: qualificati. Sono inoltre considerati operai qualificati i "cassai". B) DONNE: 1) Donne specializzate: Sono considerate appartenenti alla prima categoria (specializzate) le donne preposte alle seguenti mansioni o ad altre equivalenti: 1) formatrici alla testata delle linee automatiche; 2) preposte alle presse automatiche o semiautomatiche di scatolificio; 3) preposte alle cesoie automatiche; 4) confezionatrici artistiche; 5) stagnine a mano; 6) mettifoglio di litografia. 2) Pelatrici: Avendo riguardo al particolare lavoro disagiato cui le pelatili sono adibite, alle stesse viene riconosciuto il trattamento salariale stabilito per la prima categoria. 3) Donne qualificate: Sono considerate appartenenti alla seconda categoria (qualificate) le donne preposte alle seguenti mansioni o ad altre equivalenti: 1) bordatrici; 2) preposte alla cesoia a pedale; 3) preposte alle aggraffrici a vuoto o a pieno; 4) preposte alle incartatrici automatiche per dadi e pressiste; 5) cassaie; 6) addette alle bacinelle; 7) mettigomme; 8) formatrici semiautomatiche; 9) sbocciolatrici di pesche (a coltello e cucchiaino) o di ciliege o di amarene (a cucchiaino) tutte le altre sono manovali comuni (terza categoria); 10) etichettatrici a mano e/o a macchina (quando hanno compiuto il 18° anno di eta); 4) Qualora le donne vengono destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta s'intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Allegato n. 2-art. 2

Art. 2. Le qualifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore dal 21 (ventuno) luglio 1947 ed avranno la stessa durata dello stipulando contratto nazionale generale normativo per le categorie di cui alle premesse e di esso faranno parte integrante.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Allegato n. 2-art. 3

Art. 3. Le parti convengono che tutte le norme che faranno parte dello stipulando contratto nazionale generale normativo, costituiranno un complesso inscindibile ed entreranno in vigore (escluse le qualifiche professionali di cui all'art. 1, per le quali e' gia' stabilita all'art. 2 la data di decorrenza) dal giorno della sottoscrizione definitiva dell'intero contratto nazionale medesimo.

CCNL del 18 aprile 1958 industria degli estratti alimentari Allegato n. 2-art. 4

Art. 4. Le parti che hanno come obiettivo comune la piu' sollecita stipulazione del detto contratto nazionale, si impegnano a che le relative trattative si svolgano in una atmosfera di massima tranquillita' e serenita' per la realizzazione di detti scopi e stato pertanto stabilito di comune accordo che le trattative si svolgano secondo il calendario allegato. Dichiarazione a verbale L'Associazione italiana Prodotti Alimentari, rappresentata dal suo direttore dott. Francesco Massa, dichiara di non essere autorizzata a trattare la determinazione delle qualifiche per gli addetti alla essiccazione di frutta e verdura. Pertanto l'Associazione medesima intende lasciare insolita la questione di che trattasi. La Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentata dal sig. Giuseppe Tabili, dichiara che non essendo ancora pervenuta la comunicazione relativa alla stipula delle qualifiche da parte della organizzazione sindacale del gruppo essiccazione frutta e verdura, la questione rimane solamente in sospeso, salvo quanto sara' successivamente convenuto tra le parti. Visti il contratto, gli allegati e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)