DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1108

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1960-10-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 10. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati, dopo il compimento del 21° anno di eta', per l'anzianita' maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) hanno diritto per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per dodici bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio e sull'indennita' di contingenza mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili; salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione del minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente su detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norma transitoria. Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:

+================+============+============+============+=============+

| ex 1ª ZONA | ex 2ª ZONA | ex 3ª ZONA | ex 4ª ZONA

|------------|------------|------------|------------

|uomini|donne|uomini|donne|uomini|donne|uomini|donne

|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----

1ª CATEGORIA.....|2.655 |2.655|2.580 |2.580|2.620 |2.520| 2.470|2.470

2ª CATEGORIA: | | | | | | | |

superiori 21 an-| | | | | | | |

ni.. |1.840 |1.560|1.785 |1.520|1.745 |1.490| 1.715|1.460

3ª CATEGORIA A: | | | | | | | |

superiori 21 an-| | | | | | | |

ni... |1.210 |1.035|1.175 |1.005|1.150 | 990| 1.125| 985

3ª CATEGORIA B: | | | | | | | |

superiori 21 an-| | | | | | | |

ni..............| 925 | 705| 900 | 780| 855 | 765| 865| 745

Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita. alla categoria: cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.

CCNL - art. 11

Art. 11. ORARIO DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.

CCNL - art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge. Per lavoro notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Lavoro festivo e' quello effettuato nelle giornate destinate ai riposo settimanale e negli altri giorni festivi previsti dall'art. 13. Nessun impiegato puo' rifiutarsi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno, e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti e autorizzati. Le percentuali di maggiorazione sulle quote orarie della retribuzione mensile per le prestazioni anzidette, sono le seguenti: lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% lavoro festivo straordinario (oltre le 8 ore) . . . . . . . . . . 50% lavoro notturno non compreso in turni periodici avvicendati . . . 30% lavoro notturno compreso in turni periodici avvicendati. . . . . . 6% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro notturno festivo straordinario . . . . . . . . . . . . . . 70% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione mensile. La quota oraria di retribuzione si otterra' dividendo per 180 lo stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria piu' eventuali aumenti periodici di anzianita' e di merito, piu' eventuali indennita' continuative e di ammontare determinate) e per 8 l'indennita' giornaliera di contingenza.

CCNL - art. 13

Art. 13. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo; b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le festiviti del 25 aprile, 1 maggio, 4 novembre; c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capo d'anno: 1 gennaio; 2) Epifania: 6 gennaio; 3) S. Giuseppe: 19 marzo; 4) giorno successivo alla S. Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; 8) Assunzione di Maria Vergine: 15 agosto; 9) Ognissanti 1 novembre; 10) Immacolata Concezione: 8 dicembre; 11) S. Natale: 25 dicembre; 12) S. Stefano: 26 dicembre; 13) S. Patrono della localita' ove ha sede l'ufficio o dove lavora l'impiegato. Saranno altresi' considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite. Qualora, la festivita' del S. Patrono coincida con una delle festivita' infrasettimanale di cui ai punti b) e c), sara' concordato dalle Associazioni Territoriali un giorno sostitutivo. In caso di coincidenza con la domenica di una delle festivita' di cui alla lettera c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.

CCNL - art. 14

Art. 14. FERIE ; L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato e per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione pari a: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' da 1 fino a 3 anni compiuti; 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' da oltre 3 anni fino a 10 anni compiuti; 22 giorni lavorativi in caso di anzianita' da oltre 10 anni fino a 18 anni compiuti; 26 giorni lavorativi in caso di anzianita' oltre i 18 anni fino ai 25 anni compiuti; 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' oltre i 25 anni compiuti. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca delle ferie sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desiderata dell'impiegato. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, all'impiegato non in prova, saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' sostitutiva per il mancato godimento delle ferie, per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse. A tale effetto, l'impiegato sara' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata. Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie: in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

CCNL - art. 15

Art. 15. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento e la azienda deve ricevere entro 3 giorni il relativo certificato medico. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati spetta il seguente trattamento economico ragguagliato alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato: 1) per l'anzianita' di servizio fino a 2 anni compatibilita' conservazione del posto per mesi 5 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi due mesi e del 50% per gli altri tre mesi; 2) per l'anzianita' di servizio da oltre 2 e fino a 5 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 6 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi tre mesi e del 50% per gli altri tre mesi; 3) per anzianita' di servizio da oltre 5 anni e fine a 10 anni compiuti: conservazione del posto per mesi 7 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi tre mesi e mezzo e del 50% per gli altri tre mesi e mezzo; 4) per anzianita' di servizio superiore ai 10 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi 4 mesi e mezzo e del 50% per gli altri 4 mesi e mezzo. Uguale trattamento spetta all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso. Alla scadenza dei termini indicati, l'azienda, se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennita' sostitutiva del preavviso a quella di anzianita' prevista dagli articoli 25 e 26. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennita' di cui all'art. 26 del presente contratto. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda ai licenziamento il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita'. All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento di cui sopra. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato valgono le norme e gli accordi vigenti.

CCNL - art. 16

Art. 16. TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 15 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianita' fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro o di invalidita' permanente. Nel caso in cui l'impiegato non sia piu' in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminera' l'opportunita', tenuto conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'impiegato conservera' l'anzianita' maturata con, diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

CCNL - art. 17

Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia una 13ª mensilita' di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente non oltre la vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL - art. 18

Art. 18. CONGEDO MATRIMONIALE Agli Impiegati che contraggono matrimonio e' concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto alla normale retribuzione.

CCNL - art. 19

Art. 19. TUTELA DELLA MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

CCNL - art. 20

Art. 20. SERVIZIO MILITARE Per i chiamati e i richiamati alle armi valgono le norme di legge. L'impiegato chiamato alle armi per obbligo di leva ha diritto, qualora abbia maturato presso la stessa Azienda una anzianita' di almeno un anno, al computo del periodo trascorso in servizio di leva ai fini della indennita' di anzianita'.

CCNL - art. 21

Art. 21. TRASFERTA All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalita', a pie di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per il trasporto, vitto ed alloggio. Inoltre all'impiegato deve essere corrisposto: - nel caso di pernottamento fuori sede, una indennita' giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese vitto ed alloggio) - nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennita' del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto. Nel caso in cui l'azienda provveda all'alloggio e/o al vitto corrispondera' all'impiegato in missione, in luogo dell'indennita', del 15% di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso. Qualora la permanenza fuori Sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'azienda in sostituzione delle spese di vitto di alloggio, potra' convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.

CCNL - art. 22

Art. 22. TRASFERIMENTO Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se piu' favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetta il trasferimento se licenziato ha diritto al preavviso ed all'indennita' di anzianita' prevista dagli articoli 25 e 26 del presente contratto. Qualora l'impiegato peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita' per seri motivi di salute, l'azienda esaminera' la possibilita' di continuare ad occuparlo nella localita', dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo previamente concordato con l'Azienda, delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per se e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (I classe per gli impiegati di prima e di seconda categoria, II classe per gli impiegati di terza categoria) di vitto e di eventuale alloggio in aggiunta gli sara' corrisposto: - Se celibe: un'indennita' di trasferimento commisurata a dodici giorni di retribuzione globale. - Se capo famiglia: un'indennita' di trasferimento commisurata a venti giorni di retribuzione globale. Verra' inoltre corrisposta dall'azienda una indennita' supplementare pari all'importo di due giornate di retribuzione globale per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce. Qualora, per effetto del trasferimento all'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. All'impiegato che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro quattro anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio per se' e i familiari e delle spese per il trasporto delle masserizie purche' il rientro avvenga entro tre mesi dalla, risoluzione del rapporto i impiego. Il pagamento del sopra citato indennizzo sara' effettuato, da parte dell'azienda, a comprovata, dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego. Norma transitoria. - Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione, dovranno intervenire fra azienda ed impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.

CCNL - art. 23

Art. 23. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda salvo motivi di forza maggiore. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare permessi di breve durata per l'espletamento di compiti inerenti a cariche sindacali o pubbliche o per altri giustificati motivi ed ha altresi' facolta' di non corrispondergli durante tali permessi il trattamento economico spettante nel normale periodo di lavoro. Tali brevi permessi non vanno computati nel periodo feriale.

CCNL - art. 24

Art. 24. ASPETTATIVA All'impiegato che ne faccia richiesta puo' essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' ad alcun effetto. L'impiegato che alla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio e' considerato dimissionario. L'azienda qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, puo' invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni. L'impiegato che non ottemperi all'invito si considera dimissionario.

CCNL - art. 25

Art. 25. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: - mesi due per gli impiegati di 1ª categoria; - mesi uno e mezzo per gli impiegati di 2ª categoria; - mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio, e non i 10: - mesi tre: per gli impiegati di l' categoria; - mesi due per gli impiegati di 2ª categoria; - mesi uno e mezzo per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: - mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria - mesi tre per gli impiegati di 2ª categoria; - mesi due per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di cui sopra decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. In mancanza di preavviso il recedente e' tenuto verso l'altra parte a una indennita' equivalente all'importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell'indennita' di anzianita'. L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennita' sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', va computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita'. La parte che riceve il preavviso puo' troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso l'azienda concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dall'azienda in rapporto alle proprie esigenze. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

CCNL - art. 26

Art. 26. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 37 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alla norma del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), e cioe' 15/30 della retribuzione, oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1949 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente dal 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivati da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 31 dicembre 1949 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la compartecipazione agli utili, anche la 13ª mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni dagli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorso il primo anno di anzianita', le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda, nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 40 del presente contratto. La liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Per le aziende che interrompono totalmente il lavoro o riducono parzialmente la loro normale attivita' non consentendo a gli i impiegati di raggiungere l'anzianita' minima di I anno necessaria ai fini della maturazione del diritto all'indennita' di licenziamento, questa sara' corrisposta anche per l'anzianita' inferiore all'anno: essa sara' pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

CCNL - art. 27

Art. 27. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, vanno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennita' di cui all'articolo 26 del presente contratto: a) cento per cento. - ai dimissionari che abbiano compiuto 60 anni di eta' se uomini e 55 anni di eta' se donne; - alle donne che si dimettono per contrarre matrimonio; - ai dimissionari per malattia, infortunio o maternita'; - ai dimissionari che abbiano superato i 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; b) settantacinque per cento; - al dimissionari che abbiano compiuto tre anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; c) cinquanta per cento: - ai dimissionari che abbiano compiuto I anno e non superato i tre anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.

CCNL - art. 28

Art. 28. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico e, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli articoli 25 a 26, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda: non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza dall'art. 40 del presente contratto. Il datore di lavoro potra' chiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorieta', a norma di legge.

CCNL - art. 29

Art. 29. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali o indennita' sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

CCNL - art. 30

Art. 30. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL - art. 31

Art. 31. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato e' comandato a prestare la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, la azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

CCNL - art. 32

Art 32. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Gli accordi integrativi potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le localita' da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

CCNL - art. 33

Art. 33. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA La cessione o la trasformazione dell'azienda, in qualsiasi momento avvenga, non risolve di per se' il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Restano salve le norme di cui all'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL - art. 34

Art. 34. CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE Nel caso di contratto di impiego a tempo indeterminato, la cessazione dell'attivita' aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed all'impiegato, non in prova, e' dovuto il trattamento di licenziamento stabilito dagli articoli 25 e 20.

CCNL - art. 35

Art. 35. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali vigenti.

CCNL - art. 36

Art. 36. DOVERI DELL'IMPIEGATO E DISCIPLINA AZIENDALE Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal titolare dell'azienda e dai collaboratori di questo dai quali dipendono. L'azienda avra' cura di mettere gli impiegati in grado di conoscere le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, sono tenuti a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione. Gli impiegati devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione ed armonia necessarie per il buono andamento aziendale. Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro adempiere alle formalita' prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati. Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto firma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attivita' contraria agli interessi della azienda. Risolto il contratto d'impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

CCNL - art. 37

Art. 37. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato possono essere punite a seconda della loro gravita' con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio di fatto; d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione dello stipendio di fatto per un periodo non superiore a cinque giorni; e) licenziamento senza preavviso e senza, indennita' di anzianita'. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da legittimare il provvedimento di cui alla lettera e), ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), i), e). Il licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita' puo' essere adottato nei confronti degli impiegati colpevoli di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il provvedimento di licenziamento e' indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

CCNL - art. 38

Art. 38. CONTROVERSIE La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro e' improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni degli Industriali e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti. Il tentativo di conciliazione dovra' essere esperito entro 15 giorni. dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dall'Associazione sindacale proponente. Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facolta' di esperire, per le controversie individuali, il tentativo di conciliazione tra la Direzione dell'azienda e la Commissione interna. Per le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto sara' esperito un tentativo di conciliazione da parte delle competenti Associazioni locali o, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL - art. 39

Art. 39. PREVIDENZE SOCIALI Per le previdenze sociali valgono le norme di legge.

CCNL - art. 40

Art. 40. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

CCNL - art. 41

Art. 41. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI La Organizzazioni stipulanti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiche alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le stesse Organizzazioni stipulanti.

CCNL - art. 42

Art. 42. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.

CCNL - art. 43

Art. 43. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente contratto annulla e sostituisce dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di impiegati cui si riferisce la regolamentazione del contratto stesso. Le disposizioni di cui ai presente contratto, nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli gia' acquisite dall'impiegato. Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederaliArt. 44.

CCNL - art. 44

Art. 44. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza dal 1 luglio 1959 con validita' sino al 20 settembre 1961 e s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima dalla data della sua scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CCNL - Tabelle

TABELLA IMPIEGATI UOMINI - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA IMPIEGATI DONNE - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico

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