DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1109
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 30 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE OPERAIO ALLE DIPENDENZE DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI L'anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella, sede della Confederazione generale del traffico e dei trasporti tra la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI (FEDERAGENTI), rappresentata; per delega del suo Presidente comm. Giacomo Clerici, dal cav. Davide Tonolo, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti rappresentata dal cavaliere Aldo Palma e la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROVIERI E INTERNAVIGATORI rappresentata dai segretari nazionali signori: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Mario Torricini, assistiti dal sig. Aldo Melucci: la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.T.L.T.A.T.) rappresentata dal segretario generale Sig. Enzo Leolini e dal segretario nazionale sig. Luigi Gatti, con la partecipazione dei sigg.: rag. Marcello Boni, Francesco Cappellani e dott. Mario Nicolini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del segretario confederale dott. Paolo Cavezzali e dell'ing. Salvatore Bruno: l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI PORTUALI E AGGREGATI (U.I.L.-PORT), rappresentata dalla Segreteria nazionale nelle persone del rag. Giulio Belli e Ilio Gasparri, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dal suo segretario nazionale dott. Raffaele Vanni si e' stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1 maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni. Con la stessa decorrenza le paghe minime nazionali degli operai dipendenti dalle aziende rappresentate dalle organizzazioni stipulanti, sono fissate nelle misure di cui alle tabelle allegate. Per il personale in servizio alla data di stipulazione, gli aumenti derivanti dalle nuove tabelle, da riportare in cifra, sulle paghe di fatto in vigore, non assorbono gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam ed i superminimi individuali comunque denominati. Nelle localita' ove esistono accordi provinciali o locali istitutivi della indennita' di mensa la stessa indennita' va corrisposta, al personale in servizio alla data di stipulazione, con decorrenza dal 1 maggio 1958 con le stesse modalita' di corresponsione e nella stessa misura vigente per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto. 0PERAI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione viene effettuata dalla ditta, e comunicata direttamente all'interessato con apposita lettera, salvo che per le assunzioni di carattere occasionale. Nella lettera dovra' essere specificato quanto segue: 1) la data di assunzione; 2) la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato; 3) il trattamento economico; 4) la durata del periodo di prova. La Ditta deve inoltre presentare in visione al lavoratore copia del presente contratto di lavoro. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare: 1) la carta d'identita' o documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie; 4) il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi; 5) lo stato di famiglia; 6) altri eventuali documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA Il lavoratore assunto in servizio e' soggetto a un periodo di prova la cui durata non puo' essere superiore a 10 gg, lavorativi. Durante il periodo di prova il compenso non puo' essere inferiore alla retribuzione globale in vigore per la categoria nella quale il lavoratore la prestato servizio. Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro puo' avere luogo il qualsiasi momento, per volonta' di ciascuna delle due parti, senza preavviso, ne' indennita'. Qualora, avvenga il licenziamento durante il periodo di prova, al lavoratore verra' corrisposta la retribuzione globale contrattuale per l'effettivo lavoro prestato. Superato il periodo di prova, il lavoratore si intendera' confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti del presente contratto, e pertanto il periodo di prova sara' utilmente considerato agli effetti dell'anzianita' del dipendente. Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano gia' superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 3
Art. 3. PASSAGGIO DA OPERAIO A IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre agli effetti del preavviso e della indennita', di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pali a un quarto dell'anzianita' come operaio. Qualora la retribuzione globale, percepita come operaio, risultasse superiore a quella globale spettante come' impiegato, la differenza sara' mantenuta come "assegno ad personam".
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE CATEGORIE OPERAIE NOTIFICA DELLE QUALIFICHE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO Il personale operaio addetto al traffico e' classificato come appresso: Cat. A) - Operai specializzati. - Autisti conducenti di autotreni, conducenti di motobarche, conducenti di natanti azionati a propulsione meccanica, trattoristi, conducenti auto-articolati superiori a 80 q.li di portata, capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali, addetti a grue semoventi e a grue a ponte cabinate. Cat. B) - Operai qualificati. - Altri autisti esclusi quelli indicati nella lett. C), altri capisquadra, magazzinieri con mansioni non impiegatizie. Cat. C) - Operai comuni o manovali specializzati. - Autisti conducenti di autocarri elettrici e motocarristi, conducenti di carrelli elettrici, chiattaioli, barcaioli, stivatori, conducenti di veicoli a trazione animale, fattorini addetti alla presa e consegna, fattorini di ufficio, spuntatori. Cat. D) - Manovali comuni. - Facchini, fattorini di magazzino, guardiani, stallieri, uomo di garage (lavaggio vetture, riparazione gomme, pulizie locali), manovali comuni, personale di custodia alla porta. Il personale operaio addetto alle officine e' classificato come appresso: Cat. A) - Operai specializzati. - Complessivisti e colla (datore, altri operai specializzati, compresi carni e sellai specializzati. Cat. B) - Operai qualificati. - Operai qualificati, compresi carrai e sellai qualificati. Cat. C) - Operai comuni o manovali specializzati. - Operai comuni o manovali specializzati, compresi carrai, sellai e maniscalchi. Cat. D) - Manovali comuni. - Manovali comuni. Le aziende dovranno comunicare per iscritto, al personale dipendente, la categoria alla quale viene assegnato e il trattamento economico relativo.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 5
Art. 5. MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI CATEGORIA L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione della retribuzione globale. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. In caso di passaggio definitivo a mansioni di categoria inferiore, per giustificati motivi e col suo consenso, all'operaio verra' mantenuta la anzianita' maturata (data di assunzione) e sara' provveduto alla, liquidazione della indennita' di anzianita' limitatamente alla differenza fra le retribuzioni globali delle due categorie.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 6
Art. 6. CUMULO DI MANSIONI L'operaio che sia destinato a compiere con carattere di continuita' mansioni rientranti in due diverse categorie, sara' senz'altro attribuito alla categoria superiore qualora le mansioni rientranti in quest'ultima siano prevalenti. Nel caso invece che cio' non si verifichi, sara' attribuito alla categoria superiore dopo due anni di svolgimento delle mansioni rientranti nelle due categorie.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 7
Art. 7. ORARIO DI LAVORO La durata normale di lavoro e' di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere. Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro e' di: 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani, considerati tali quelli che comporta no la uscita dell'automezzo fuori dalla cinta daziaria e in quanto il personale stesso goda di tutta o parte della indennita' di trasferta, custodi, guardiani, stallieri. 51 ore settimanali con un massimo di ore 8,30 giornaliere per il rimanente personale. Per coloro che effettuano l'orario normale di lavoro di 8 ore e 30 giornaliere, il compenso per il lavoro compiuto fino alla decima ora viene maggiorato del 10%. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, e messo in liberta', comprese le eventuali ore di inoperosita'. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di liberta', non retribuita, per la consumazione del pasto. L'azienda, nel fissare i turni di lavoro e di riposo fra il personale avente le medesime qualifiche, curera' che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equalmente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non puo' lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo. Dichiarazione a verbale. Le organizzazioni dei lavoratori, richiamandosi a quanto gia' fatto presente nel corso delle trattative, si riservano di perseguire la modifica dell'attuale regolamentazione dell'orario di lavoro in sede non contrattuale.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 8
Art. 8. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale deve essere concesso normal mente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per i lavoratori per i quali e' ammesso il lavoro ne giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sara' considerata giorno lavorativo, mentre sara' considerato festivo i tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Qualora, per esigenze di servizio, la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno tre giorni prima, il lavoratore avra' diritto ad una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 9
Art. 9. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo settimanale compensativo; b) le seguenti festivita' nazionali e infrasettimanali 1) Capodanno (1 gennaio);. 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) 25 aprile (Anniversario liberazione); 5) 1 maggio (Festa del lavoro); 6) Lunedi dopo Pasqua (mobile); 7) Ascensione (mobile) 8) Corpus Domini (mobile) 9) 2 giugno (Proclamazione Repubblica) 10) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 11) Assunzione (15 agosto); 12) Ognissanti (1 novembre); 13) 4 novembre (unita' nazionale) 14) Immacolata Concezione (8 dicembre) 15) SS. Natale (25 dicembre); 16) S. Stefano (26 dicembre); 17) Festa dei Patrono dei luogo ove il lavoratore presta la sua opera. Fermo restando un minimo di 17 festivita', qualsiasi variazione anche in aumento, stabilita dall'autorita' nell'elenco dei giorni festivi, si intendera' riportata nell'elenco di cui al punto b) e dara' luogo al trattamento economico previsto dal presente articolo. In quelle localita' in cui la festa del Patrono coincida con la domenica o altra festivita', le Associazioni territoriali competenti stabiliranno un'altra giornata di festivita' in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime. Per ciascuna delle festivita' di cui alla lett. b) goduta dall'operaio o caduta di domenica o nel giorno del riposo compensativo o coincisa con altra festivita', la azienda corrispondera' all'operaio la retribuzione globale giornaliera. Tale trattamento competera' all'operaio anche se risulta assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volonta' del lavoratore; d) sospensione dal lavoro, dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale e sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festivita' con la domenica o altro giorno festivo. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita', oltre al trattamento di cui al precedente comma, sara' corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo (art. 12). In caso di prestazione di lavoro nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo, sara' corrisposta la retribuzione per le ore lavorate con le maggiorazioni stabilite dall'art. 12.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 10
Art. 10. RETRIBUZIONE La retribuzione globale degli operai e' composta, da: a) paga minima come da allegate tabelle, in relazione alla categoria spettante; b) indennita' di contingenza nella misura corrispondente a quella dei lavoratori dell'industria; c) eventuali aumenti comunque denominati d) eventuali indennita' di mensa nelle localita' ove esiste; e) eventuali altri compensi di natura continuativa e su basi determinate, riferiti a prestazioni effettuate nel normale orario di lavoro, con esclusione delle indennita' di cui agli articoli 14, 31 e 32, nonche' delle eventuali altre aventi carattere di puro indennizzo e non retributivo. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera per le ore della durata normale di lavoro dell'operaio e cioe' per 8 o per 8,30 o per 10. La corresponsione della retribuzione, sempreche' la prestazione non sia stata per un periodo inferiore, verra' effettuata posticipatamente a settimana, a quattordicina, a quindicina o mensile, secondo le consuetudini aziendali. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza dei periodi sopra indicati nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento oltre i 10 giorni dalla scadenza, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in pio' del tasso ufficiale di sconto. La consegna della retribuzione all'operaio deve essere accompagnata da un prospetto compilato a norma di legge. L'operaio ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata o quella indicata sul predetto prospetto, nonche' sulla qualita' legale della moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento Tale diritto a reclamo non e' necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori puramente contabili e di inquadramento. Nota - Le paglie nomina delle operaie e degli operai inferiori ai 20 anni di eta' si ottengono applicando i seguenti scarti di riduzione sui minimi tabellari: Uomini Donne superiori ai 20 anni......................... - 16 % dai 18 " 20 " ......................... 6,60 % 29,30 % " 16 " 18 " ......................... 26,20 % 36,90 % sotto i 16 anni ......................... 48,70 % 49,50 %
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 11
Art. 11. LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO L'operaio non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi di impedimento. E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati. E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall'operaio che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata. Per il lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale: Lavoro notturno: compiuto dal guardiano: maggiorazione 15% compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15 per cento; non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25% Lavoro domenicale con riposo compensativo: diurno: maggiorazione 20%; notturno: maggiorazione 50%.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO L'operaio non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi d'impedimento. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 7. E' considerato Lavoro straordinario festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 9 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali il riposo, cade in altro giorno, per i quali e' lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale: Lavoro straordinario feriale: diurno: maggiorazione 25%; notturno: maggiorazione 50%. Lavoro straordinario festivo: diurno: maggiorazione 65%; notturno: maggiorazione 75%. Le suddette percentuali, come pure quelle dell'art. 11 (lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo) non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non e' tenuto a prestare piu' di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite della 12 ore settimanali, il dipendente e' tenuto a prestare il lavoro straordinario purche' la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 13
Art. 13. INDENNITA' DI TRASFERTA Il personale viaggiante comandato a prestare servizio extraurbano di cui all'art. 7, oltre alla, normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad un'indennita' di trasferta nella seguente misura a) L. 650 per un'assenza da oltre 6 ore fino ad 8 ore; b) L. 800 per un'assenza da oltre 8 ore fino a 12 ore; c) L. 1.600 per un'assenza da oltre 12 ore fino a 18 ore; d) L. 2.150 se l'assenza supera le 18 ore lino a 21 La suddetta indennita' comprende ogni compenso per i disagi che la prestazione fuori sede comporta, il servizio notturno dalle ore 22 alle 6, nonche' un eventuale lavoro straordinario fino alla concorrenza di: 1) un'ora per le assenze da oltre 8 a 12 ore; 2) un'ora e mezza per le assenze da oltre 12 a 18 ore; 3) due ore se l'assenza supera le ore 18 fino a 24 giornata lavorativa in sede e che successivamente sia comandato a servizi extraurbani, avra' diritto alla normale retribuzione globale giornaliera per il servizio prestato in sede e si iniziera' per esso dal momento della, ripresa del servizio un nuovo periodo lavorativo con decorrenza della retribuzione e del trattamento di trasferta, calcolato come sopra. Analogamente si procedera' nei casi in cui il personale rientrando in sede da servizi extraurbani venga comandato a servizi urbani. Fermo restando quanto sopra, nel caso di un autista solo, si devono avere nelle 24 ore di servizio extraurbano 12 ore di riposo, compreso il tempo dei pasti;ove l'autista venisse comandato a prestare la sua opera nelle 12 ore di riposo avra' il diritto a percepire tante quote orarie di retribuzione globale per quante sono le ore di maggior lavoro prestate. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avra' diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative. Nell'ipotesi di piu' servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procedera' ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di liberta' in sede per consumare il pasto e sempre che tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano, dalle 11 alle 15 e per il pasto serale dalle 18 alle 22. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 14
Art. 14. RIMBORSO SPESE Al lavoratore non rientrante nella categoria di cui all'art. 13 e comandato a prestare servizio fuori della sua normale residenza e che per ragioni del servizio stesso sia costretto a consumare pasti o a pernottare fuori sede, saranno rimborsate le spese relative. Al lavoratore chiamato quale teste in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio, oltre alla retribuzione saranno rimborsate le eventuali spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 15
Art. 15. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' per ciascun anno, all'operaio una gratifica ragguagliata a 25 giorni lavorativi. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente entro il 16 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni si considera, ai fini della corresponsione dei dodicesimi della gratifica natalizia, come un mese intero.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 16
Art. 16. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai - all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda - verra' corrisposto una volta tanto un premio di anzianita' nelle seguenti misure: al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale; al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Ai fini della maturazione del diritto ai premi di cui al presente articolo, l'anzianita' di servizio del lavoratore sara' calcolata per intero dalla data di assunzione. Per i lavoratori in servizio al 1 ottobre 1953 e che alla stessa data avessero gia' compiuto 10 anni e 20 anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, il premio verra' corrisposto in ragione del 50% (ossia di 63 ore e di 125 ore). Per i lavoratori in servizio al 1 ottobre 1953 e che alla stessa data non avessero gia' compiuto 10 anni e 20 anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, il premio verra' corrisposto in ragione del 50% (ossia di 63 ore e di 125 ore) per l'anzianita' anteriore al 1 ottobre 1953 e nella misura intera per l'anzianita' successiva. Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo non potra' superare per ogni lavoratore le 375 ore. Chiarimento a verbale. Le parti danno atto che l'anzianita', valida agli effetti del diritto al premio di anzianita', non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa. Le parti, con l'istituzione del predetto istituto, hanno inteso dare un riconoscimento ai lavoratori anziani. In quelle aziende o localita' ove esistessero altri si sterni di tale riconoscimento (ad esempio aumenti periodici), le organizzazioni locali competenti si incontreranno per coordinare tali sistemi.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 17
Art. 17. PERMESSI All'operaio che ne faccia domanda, l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, senza corrispondere la relativa retribuzione. Se detti permessi vengono richiesti per comprovato motivo di esami relativi a regolari corsi professionali, le aziende, salvo inderogabili necessita' di lavoro, sono tenute a concedere i permessi medesimi. Tali permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie. Agli operai, che sono membri dei comitati esecutivi o direttivi delle Camere del lavoro o Camere sindacali o Unioni sindacali provinciali o comunali o dei contatti direttivi delle sezioni territoriali delle federazioni dei lavoratori della categoria, saranno concessi brevi permessi non retribuiti, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, cui l'operaio appartiene, dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali competenti. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali dell'associazione di categoria, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni, senza che tale periodo di sospensione sia ritenuto utile ad alcun effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 18
Art. 18. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate all'azienda del lavoratore al piu' tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore. Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. 26. In caso di malattia il lavoratore e' obbligato, salvo giustificati motivi di impedimento, ad avvertire non oltre le 48 ore l'azienda, la quale avra' diritto di far constatare la malattia dal medico di sua fiducia.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 19
Art. 19. INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO In caso di interruzione della prestazione normale, sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la retribuzione globale, con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facolta' di dimettersi con diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 20
Art. 20. RECUPERI E' ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 21
Art. 21. FERIE L'operaio non in prova ha diritto per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito di: 12 giorni lavorativi per gli operai fino a 4 anni di anzianita'; 15 giorni lavorativi per gli operai con oltre 4 anni e fino a 10 anni di anzianita'; 18 giorni lavorativi per gli operai con oltre 10 anni di anzianita'. Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure' in quelli di passaggio di scaglione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie e l'operaio avra' diritto alle stesse ed all'indennita' sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. Qualora, l'operaio abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avra' diritto di trattenere, in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca delle ferie, sara' tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'operaio. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta dell'operaio. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, l'operaio avra' diritto al rimborso delle spese, (comprovate documentariamente) derivanti dall'interruzione o dallo spostamento.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 22
Art. 22. TRATTAMENTO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO In caso di malattia o di infortunio l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sette mesi senza interruzione di anzianita'. Trascorso tale periodo, qualora, l'operaio non possa riprendere il lavoro per la, persistenza della malattia o delle sue conseguenze, il rapporto di lavoro potra' essere risolto di pieno diritto con la liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 26. Il datore di lavoro ha, diritto di far controllare la malattia o l'infortunio da parte di un medico di sua. Uso il periodo della malattia o infortunio supera i 15 giorni, la azienda corrisponder, all'operaio il 50% della retribuzione globale per i primi tre giorni di assenza (carenza INAM, INAIL).
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 23
Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha compiuto presso l'azienda un'anzianita' di 3 mesi, sara' concesso un congedo retribuito come in appresso: - anzianita' da 3 a 6 mesi: giorni 7; - anzianita' oltre i 6 mesi: giorni 12. dedotto quanto eventualmente per tale titolo corrisposto dall'Istituto di previdenza sociale. Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 24
Art. 24. TRATTAMENTO PERSONALE FEMMINILE Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sara' corrisposte il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parita' di lavoro ed a parita' di capacita' e di rendimento. Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si applicano le norme di legge in vigore.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 25
Art. 25. SERVIZIO MILITARE In caso di chiamata alle armi, per obblighi di leva, si applicano ]e norme del [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303) e l'operaio ha diritto all', conservazione del posto. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge maggio 1955, n. 370 e il periodo passato sotto le armi viene computato nell'anzianita' di servizio. Esaurito il servizio, l'operaio, deve presentarsi in azienda nel termine di 15 giorni; tale termine potra' essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato e giustificato motivo. In difetto viene considerato dimissionario.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 26
Art. 26. NORME DISCIPLINARI Il lavoratore deve dichiarare alla azienda la propria dimora e segnalare gli eventuali cambiamenti. Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori, Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall'azienda. Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza, dell'azienda, al normale e all'igiene e' passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilita' penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all'interessato. Le sanzioni disciplinari sono: 1) Il rimprovero verbale o scritto che puo' essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entita' non specificate nel presente articolo; 2) La multa fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera puo' essere inflitta: a) all'operaio che ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo; b) all'operaio che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza; c) all'operaio che guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi; d) all'operaio che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro; e) all'operaio che tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il pubblico; f) all'operaio che commetta, qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della azienda; g) all'autista che consenta al fattorino il comportamento di cui al comma d) successivo punto 3. L'importo delle multe disciplinari verra' versato alla Cassa mutua malattia. Nei casi di maggiore gravita' o recidivita', il datore di lavoro ha facolta' di(infliggere la sospensione. 3) La sospensione fino ad un massimo di tre giorni che puo' essere inflitta: a) all'operaio che si assenti simulando malattia e con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro; b) all'operaio che, per negligenza nel servizio, arrechi danni non gravi al materiale e alle persone, ai quadrupedi e alle macchine; c) all'operaio che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza; d) al fattorino di veicoli non totalmente chiusi, che abbandoni la custodia delle merci durante la marcia del veicolo e si affianchi in cabina all'autista e) all'operaio che persista, a commettere mancanze gia' punite con la multa. 4) Il licenziamento immediato, con la perdita del preavviso e col diritto all'indennita' di licenziamento, che puo' essere inflitto: a) all'operaio che rimanga assente senza giustificato motivo, per tre giorni consecutivi; b) all'operaio che abbandoni il lavoro senza giustificato motivo; c) recidivita' entro l'anno nelle stesse mancanze gia' punite con la sospensione. 5) Il licenziamento immediato senza alcuna indennita' che puo' essere inflitto all'operaio che: a) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti; b) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai c) richieda ai clienti a scopo di lucro personale compensi e premi superiori alla tariffa; d) provochi risse con i compagni durante il servizio: e) affidi la guida del veicolo a persona non autorizzata a guidare dall'azienda; f) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o dei veicolo per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a - raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa. In questo caso il conducente rispondera' anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni communicate dai regolamenti di polizia, urbana e dal [Codice della strada](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285) g) comandato alla guida ed alla scorta abbandonino simultaneamente, senza grave motivo, il veicolo carico di merce, lasciandolo incustodito.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 27
Art. 27. RESPONSABILITA DELL'AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA L'autista non deve essere comandato, ne' destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate. L'autista e' responsabile del veicolo affidatogli; e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. L'autista e' inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza. A scanso di ogni responsabilita' il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 28
Art. 28. RITIRO PATENTE L'autista al quale sia dall'Autorita', per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potra' essere adibito ad altri lavori ed in questo caso, percepira' il salario della categoria nella quale viene a prestare servizio. Nelle aziende che occupano piu' di 15 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, l'azienda dovra' adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verra' corrisposta l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 35, secondo la retribuzione percepita nella categoria cui il dipendente apparteneva prima dei ritiro della patente.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 29
Art. 29. PULIZIA MACCHINE Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 30
Art. 30. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito, per disposizione dell'azienda, da una sede all'altra della medesima, situata in localita' diversa; che comporti come conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio del lavoratore, sara' corrisposto L'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per la famiglia, per le masserizie e una speciale indennita', di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e alloggio limitatamente all'operaio, per la durata di 5 giorni se operaio celibe, di 7 giorni se ammogliato e inoltre di 1 giorno per ogni persona a carico. Il lavoratore ha diritto inoltre al rimborso delle eventuali spese occorrenti per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se regolarmente registrate, per un massimo comunque di tre mesi. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla, indennita' di licenziamento e alle altre indennita' previste per la sua liquidazione. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi del trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come sopra per ritrasferirsi al luogo di origine, purche' ne faccia richiesta prima, della cessazione del servizio.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 31
Art. 31. INDENNITA' VARIE Indennita' di uso mezzo di trasporto. L'azienda corrispondera' al lavoratore che usa per servizio la propria in bicicletta o altro proprio mezzo di trasporto, una indennita' mensile da concordarsi fra le parti. Indennita' zona malarica. L'operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorita' sanitarie competenti, ha diritto ad un'indennita' di rischio, la cui entita' deve essere concordata dalle organizzazioni sindacali territoriali. Indennita' di alta montagna. Ai lavoratori invitati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in localita' di alta montagna l'azienda corrispondera' un'equa indennita' da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti. Indennita' di lontananza da centri abitati. Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del piu' vicino centro abitato oltre 3 Km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso, corrispondera' un indennizzo da concordarsi fra le Associazioni territoriali competenti. Indennita' per maneggio denaro. Al personale, normalmente incaricato della riscossione con responsabilita' di bollette, fatture, note ecc., di importo complessivo superiore a L. 3.000 giornaliere, sara' corrisposta una, speciale indennita' nella misura del 3% sulla retribuzione globale. Qualora l'azienda richiesta cauzione a garanzia, la medesima non potra' superare le L. 1.000 e gli interessi relativi andranno a beneficio del lavoratore.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 32
Art. 32. ALLOGGIO AL PERSONALE Al personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sara' gratuita.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 33
Art. 33. INDUMENTI DI LAVORO Le aziende forniranno una volta all'anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente. Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i primi tre mesi dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso restera' di proprieta' del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto. L'azienda terra' in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attivita' sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati. Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 34
Art. 34. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio, non in prova e non ai sensi dell'art. 26, e le sue dimissioni, saranno attuati, mediante comunicazione scritta diretta o affissa all'albo dell'azienda, il giorno di sabato con un preavviso di sei giorni lavorativi. Durante la decorrenza del preavviso, l'operaio ha diritto di ottenere un permesso di due ore ogni giorno, per la ricerca di altra occupazione. L'orario delle assenze sara' concordato col datore di lavoro. Per il personale viaggiante, tali ore di permesso potranno essere diversamente distribuite e/o cumulate in relazione alle esigenze del servizio.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 35
Art. 35. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO All'operato licenziato non ai sensi dell'art. 26 punto 5 del presente contratto sara' corrisposta la seguente indennita' di licenziamento: a) per l'anzianita', maturata dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 1950: 7 giorni per ogni anno di anzianita'; b) per l'anzianita' maturata o maturanda successivamente al 1 gennaio 1951: 7 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' lino a 5 anni 8 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' fino a 10 anni 10 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' fino a 15 anni 12 giorni per ogni anno di anzianita' ai lavoratori aventi anzianita' oltre i 15 anni; l'anzianita' maturata fino al 31 dicembre 1950 sara' computata agli effetti della maggiore indennita' spettante per il periodo di servizio successivo alla data stessa, nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1951 e' quello corrispondente all'intera anzianita' maturatasi dalla data di assunzione compresa quella eventualmente precedente al 31 dicembre 1950. Agli effetti della liquidazione di tale indennita', le frazioni di anno si computano in dodicesimi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora l'operaio non abbia maturato un anno di anzianita', gli verra' liquidata la frazione di indennita' in proporzione ai mesi di anzianita'. Le sospensioni di lavoro dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianita'. L'indennita' di anzianita' e' liquidata in base alla, retribuzione globale (maggiorata del rateo di gratifica natalizia) in corso al momento della risoluzione del rapporto. L'indennita' sostitutiva del preavviso e' anch'essa liquidata sulla retribuzione globale.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 36
Art. 36. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 35: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta': alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta' ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio, infortunio, trasferimento, ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 17; 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 37
Art. 37. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento - e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 20 grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'[art. 2122 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122). Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie e le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato all'operaio defunto in caso di normale licenziamento. Raccomandazione a verbale. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valutera' per le anzianita' inferiori ai 5 anni, la opportunita' di integrare la indennita' di anzianita' dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori gia' conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 38
Art. 38. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda, consegnera' al lavoratore, che ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ci sempre che non ne sia impedito da cause di forza maggiore. L'azienda rilascera' inoltre al lavoratore e nonostante eventuali contestazioni in corso: - un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attivita' nell'azienda, la categoria in atto alla cessazione del rapporto, nonche' le mansioni svolte; - un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti di paga, con l'indicazione particolareggiata delle indennita' spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle indennita' di liquidazione, la ditta corrispondera' al lavoratore la parte noli contestata.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 39
Art. 39. CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO E CESSAZIONE DELLA AZIENDA In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i suoi diritti nei confronti del nuovo proprietario, a meno che non sia avvenuta regolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte della ditta cedente. In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o in caso di cessazione dell'azienda, il, lavoratore avra' diritto all'indennita' di preavviso e di anzianita' stabilite nel presente contratto come per il caso di licenziamento.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 40
Art. 40. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'AZIENDA La costituzione, il funzionamento e i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'azienda sono stabiliti dagli appositi accordi interconfederali interventi e di quelli che interverranno successivamente.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 41
Art. 41. CONTROVERSIE Le controversie Individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell'azienda, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni sindacali, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive, sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 42
Art. 42. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto,
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 43
Art. 43. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Per le localita' nelle quali, in materia dai orario di lavoro, vi siano accordi sindacali locali per un trattamento piu' favorevole ai lavoratori di quello previsto dal nuovo contratto, le associazioni territoriali competenti si incontreranno per stabilire se debba essere mantenuta la situazione esistente nell'ambito dell'orario di lavoro, nonche' dello straordinario e del salario, oppure debba essere applicato integralmente il nuovo contratto. Rimarranno inoltre ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore nell'ambito di ogni istituto.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 44
Art. 44. NORME GENERALI Per quanto non regolato nel presente contratto, si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali. Per la esecuzione dei lavori di facchinaggio si richiamano le norme della [legge 3 maggio 1955, n. 407](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;407), sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-art. 45
Art. 45. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 1961, rinnovabile tacitamente di 6; mesi in 6 mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R.R. Le tabelle dei minimi di paga, allegate, hanno decorrenza dal 1 maggio 1958 e durata sino al 30 aprile 1960.
CCNL del 30 maggio 1958 per il personale operaio-Tabelle
TRATTAMENTO ECONOMICO La indennita' di contingenza (scala mobile) e' corrisposta nella misura e con le modalita' stabilite dalla Confetra per le altre Federazioni ad essa aderenti e che risultano uguali a quelle vigenti per i lavoratori dell'industria. SALARI MINIMI UNIFICATI PER LE OPERAIE E PER GLI OPERAI DI ETA' INFERIORE AI 20 ANNI Si ottengono applicando i seguenti scarti di riduzione rispetto ai minimi dell'operaio di ogni categoria superiore ai 20 anni. Uomini Donne superiori ai 20 anni......................... - 16 % dai 18 ai 20 anni............................ 6,60% 29,30% dai 16 ai 18 anni............................ 26,20% 36,90% sotto i 16 anni.............................. 48,70% 49,50% SPEDIZIONIERI E CORRIERI Personale di Officina Paghe orario minime in vigore dal 1 maggio 1958 Parte di provvedimento in formato grafico SPEDIZIONIERI E CORRIERI Operai Paghe giornalieri minime in vigore dal 1 maggio 1958 Parte di provvedimento in formato grafico
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