DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1271
Art. 3. PERIODO DI PROVA Il personale assunto in servizio puo' essere assoggettato ad un periodo di prova la cui durata non puo' essere superiore ai tre mesi. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi contrattuali, salvo quanto eventualmente disposto in contrario nel presente contratto. Durante il detto periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' aver luogo, in qualsiasi momento per volonta' di ciascuna delle parti senza preavviso ne' indennita'. Qualora avvenga la risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore verra' corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato. Durante il periodo di prova il personale ha diritto alla retribuzione minima della qualifica per la quale e stato assunto. Trascorso il termine del periodo di prova, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte della azienda al lavoratore, questi si intendera' senz'altro tacitamente confermato in servizio effettivo.
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Art. 4. ASSUNZIONE A TERMINE Il personale con contratto a termine per servizi stagionali, per intensificazione di servizi eccezionali, per sostituire personale assente per malattia, ferie, congedi straordinari, richiamo alle armi, ecc. Tali assunzioni debbono essere comunicate al lavoratore per iscritto con l'indicazione del motivo per il quale lo stesso viene assunto e del periodo di durata del servizio. Il personale assunto con contratto a termine gode di tutte le disposizioni previste dal presente contratto. salvo quelle che siano incompatibili con la natuara del contratto a termine e salvo quelle relative al preavviso e all'indennita' di licenziamento. Il lavoratore che alla scadenza convenuta e' mantenuto in servizio senza proroga scritta e consensuale del contratto a termine si intende tacitamente confermato come effettivo con il relativo trattamento. Date le speciali caratteristiche dell'industria, in caso di rinnovazione o proroga del contratto a termine, qualora questo venga stipulato per un periodo, in una o piu' volte, superiore ai tre mesi, il lavoratore avra' diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ai ratei della indennita' prevista dall'art. 33 anche per il periodo del primo contratto termine oltre che per la sua rinnovazione o proroga. Qualora l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto e apparisca invece fatta, per eludere le disposizioni del presente contratto, saranno applicabili tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale effettivo.
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Art. 5. MUTAMENTO MANSIONI L'azienda puo' adibire temporaneamente il personale a mansioni di qualifica diversa dalla propria, purche' queste non comportino peggioramenti del trattamento economico, ne' mutamenti sostanziali alla posizione del lavoratore e, in ogni caso, siano compatibili con le sue attitudini e condizioni. Al lavoratore temporaneamente incaricato del disimpegno di mansioni superiori e' corrisposto, in aggiunta alla propria retribuzione, un supplemento di paga pari alla differenza fra la paga minima della propria qualifica e quella minima relativa alle nuove mansioni. Il lavoratore che avra' svolto per due mesi consecutivi (o quattro mesi, anche a periodi non consecutivi in un anno) mansioni superiori alla sua qualifica, dovra' essere passato alla qualifica superiore, purche' vi sia la vacanza del posto. La nuova paga spettante al lavoratore per il passaggio definitivo di qualifica sara' corrisposta dal primo mese successivo a quello del passaggio stesso. DICHIARAZIONI A VERBALE In caso di inabilita' dovuta a causa di servizio la azienda, - esclusa l'ipotesi di lavoratori aventi diritto a pensione di invalidita' permanente - sempreche' ne abbia la possibilita', cerchera' di utilizzare il personale inabile in mansioni inferiori, a condizione che il lavoratore possa svolgere, nelle nuove mansioni, la normale attivita'. In tal caso verra' corrisposta la retribuzione della categoria di nuova assegnazione.
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Art. 6. ORARIO DI LAVORO La durata del lavoro del personale addetto agli a autoservizi di linea extraurbani e' regolato dalla [legge 4 febbraio 1958, n. 138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-04;138). Per il personale viaggiante degli autoservizi non previsti dalla predetta legge, valgono le seguenti norme. La durata normale di lavoro effettivo e' di 8 ore giornaliere o 48 settimanali. Rientrano nel computo dell'orario di lavoro effettivo: a) quello impiegato per la guida e il periodo durante il quale il lavoratore e' comandato a disposizione dell'azienda; b) quello corrente per eventuali servizi pre o post orario di linea (carico e scarico merci in magazzino, tempo per portare la vettura dalla rimessa al posto di partenza, carico e scarico bagagli, posta, ecc. e le soste di durata inferiore ai 30 minuti primi); c) quello per i ritardi giustificati dovuti a causa di forza maggiore; d) il 12% del periodo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilita', ed escluso il periodo di riposo di cui al comma seguente. Il lavoratore che non sia in trasferta (intendendosi per tale anche il solo pernottamento) deve essere lasciato libera in residenza, per un periodo ininterrotto e di almeno 9 ore su 24. Per il lavoratore in trasferta il periodo di lavoro e' sempre di 15 ore. L'orario di lavoro deve essere predisposto dall'azienda in modo che il personale ne abbia preventiva e tempestiva conoscenza. In caso di prestazione di lavoro in limiti eccedenti quello sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. Per il personale d'ufficio, di custodia, portieri, guardiani e fattorini, adibiti questi ultimi ad un lavoro discontinuo, l'orario di lavoro e' di ore 10 giornaliere e 60 settimanali.
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Art. 7. LAVORO STRAORDINARIO Il lavoratore, nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, e' tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenze dell'azienda, gli venissero richieste. Il lavoratore ha diritto, per ogni ora di lavoro straordinario, notturno e festivo, ad un compenso pari alla quota di paga normale e contingenza, maggiorata delle percentuali di cui appresso: 1) lavoro straordinario diurno feriale.... 25 % 2) lavoro straordinario notturno.......... 56 % 3) lavoro straordinario festivo........... 60 % 4) lavoro straordinario notturno festivo.. 60 % 5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi e di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10........................ 50 % 6) lavoro notturno normale compreso in turni avvicendati...................... 20 % 7) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............................ 25 % E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 6. E' considerato lavoro notturno quello eseguito in ore comprese fra le 22 e le 5 del mattino. Al lavoratore che usufruisce dell'indennita' di pernottamento non compete il trattamento per il lavoro notturno di cui sopra. E' considerato lavoro festivo quello eseguito di domenica (o nel giorno destinato al riposo compensativo) oppure nei giorni di festivita' previsti dall'art. 10. Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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Art. 8. PERMESSI E ASSENZE Il personale non puo' rimanere assente dal servizio senza regolare autorizzazione dei superiori. Ogni assenza non giustificata da' luogo alla ritenuta della retribuzione per il tempo corrispondente alla sua durata, indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 20. Le giustificazioni debbono essere comunicate alla azienda al piu' presto possibile e comunque non oltre il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo imprevisto impedimento. Il personale viaggiante deve di norma segnalare l'assenza in tempo utile per la sua sostituzione. In casi speciali possono essere accordati dalla Direzione dell'azienda permessi straordinari, con o senza retribuzione. Agli operai che sono membri di organi direttivi confederali delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi senza retribuzione per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate organizzazioni tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene. Al lavoratore che contrae matrimonio e che ha, raggiunto presso l'azienda, un'anzianita' di servizio di 6 mesi sara' concesso un congedo di 12 giorni, non di calendario, retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di previdenza sociale. Tale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.
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Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale per il personale viaggiante addetto a servizi di linea extraurbani e' regolato dalla [legge 14 febbraio 1958, n. 138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138). Il restante personale ha diritto ad un riposo settimanale da usufruire nella sua residenza della durata, di un giorno (dalle 0 alle 24); il giorno di riposo deve cadere normalmente di domenica. E' ammesso previo diretto fra la azienda e la Commissione interna o, in sua mancanza, con i lavoratori interessati, stabilire l'eventuale cumulo di due riposi. Qualora nel giorno di riposo vi sia prestazione di lavoro, essa sara' considerata come lavoro festivo e compensata con la maggiorazione prevista dal precedente art. 7.
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Art. 10. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo settimanale di cui all'art. 9; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, con le altre che eventualmente in sostituzione ed in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le seguenti tredici solennita': 1. Capodanno (1 gennaio); 2. Epifania (6 gennaio); 3. Giuseppe (19 marzo); 4. Lunedi successivo a Pasqua; 5. Ascensione (mobile); 6. Corpus Domini (mobile); 7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8. Assunzione (15 agosto); 9. Ognissanti (1 novembre); 10. Immacolata Concezione (8 dicembre); 11. S. Natale (25 dicembre); 12. S. Stefano (26 dicembre); 13. Festa del Patrono del luogo dove ha sede la azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera La festa del S. Patrono sara' spostata d'accordo fra le organizzazioni locali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, qualora questa coincida con uno dei giorni festivi di cui alle lett. b) e c) del presente articolo. La retribuzione mensile di cui all'art. 15 assorbe quanto dovuto ai lavoratori per le giornate di festivita' infrasettimanali non lavorate. Qualora talune delle festivita' (di cui alle lettere b) e c) (esclusa la festivita' del Santo Patrono per cui vale il trattamento previsto al n. 13 della lettera c) del presente articolo) cadano di domenica e' (dovuta una giornata di retribuzione, in aggiunta a quella mensile, calcolata sulla base di 1/26 della retribuzione mensile stessa. Il lavoro eventualmente prestato in detti giorni da' diritto, ferme restando le retribuzioni mensili, alla retribuzione oraria del lavoro compiuto, aumentata della maggiorazione di cui all'art. 7. Lo stesso trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.
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Art. 11. FERIE Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuite pari a: 16 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianita' di servizio; 19 giorni di calendario da 5 a 10 anni di anzianita' di servizio; 22 giorni di calendario oltre i 10 anni di anzianita' di servizio. In detti periodi sono comprese le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo. In caso di festivita' intrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie, sara' prolungato tale periodo per il numero delle suddette festivita', a meno che il datore di lavoro non voglia retribuirle a parte senza prolungare il periodo feriale. Le ferie devono essere conteggiate per anno solare: nel caso di assunzione nel corso dell'anno il lavoratore avra' diritto alla fine dell'anno stesso, a fruire delle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato oppure al pagamento dei ratei relativi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'azienda deve liquidare al lavoratore il rateo di ferie maturate e non godute ed ha diritto di ripetere la quota corrispondente al periodo di ferie godute e poi non maturate. In caso di pagamento delle ferie non godute verranno corrisposti al lavoratore tanti trentesimi della retribuzione mensile (equivalente a 26 giornate di paga e contingenza) per quanti sono i giorni di ferie da retribuire. Il preavviso di licenziamento non puo' essere considerato periodo di ferie. Il periodo feriale ha normalmente un carattere continuativo; esso verra' assegnato dalla ditta tenendo conto delle esigenze del servizio e dei desideri del lavoratore. L'epoca delle ferie sara' esaminata in linea di massima con la Commissione Interna. Qualora il lavoratore non possa, godere del periodo di ferie prefissato per malattia che insorga prima dell'inizio delle ferie, il godimento delle stesse verra' rinviato. Il periodo di ferie puo' essere frazionato in due o piu' periodi per accordo tra l'azienda e il lavoratore.
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Art. 12. TRASFERIMENTO O CAMBIAMENTO DI RESIDENZA Il trasferimento del lavoratore, da effettuarsi per accertate esigenze di servizio puo' avvenire con un preavviso di almeno due settimane. Puo' anche essere accordato dalla azienda su richiesta del lavoratore. Il lavoratore che non accetta il trasferimento avra' diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione della indennita' di licenziamento. Il lavoratore trasferito avra' diritto: a) al rimborso delle spese di viaggio e trasporto per se' e persone di famiglia conviventi e per effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) qualora l'azienda non provveda con i propri mezzi; b) ad una indennita' pali a giorni 15 di trasferta per il lavoratore celibe e a 20 giorni per il lavoratore con famiglia a carico. Qualora il lavoratore non riesca a trovare un alloggio la famiglia nella localita' di nuova residenza e sia quindi costretto a collocare una camera ammobiliata per solo proprio uso, lasciando la famiglia in altra localita', l'azienda - nel caso non possa e non ritenga mettere a disposizione del lavoratore un alloggio per pernottare - dovra' concorrere alla spesa che il lavoratore incontra per l'affitto con un massimo di L. 300 giornaliere e per un periodo non superiore a tre mesi, decorrenti dall'ultimo giorno di corresponsione dell'indennita' di cui al comma b). Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore l'alloggio gratuitamente, tale concessione non potra' avere una durata superiore a quella indicata nel comma precedente. L'indennita' ed il trattamento di cui sopra non competono nel caso che il trasferimento sia richiesto dal lavoratore. Qualora, per effetto di trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico, e che venga licenziato non per motivi disciplinari, che comportino il licenziamento in tronco, nei primi 6 mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come al comma a) per ritrasferirsi al luogo di origine, purche' ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.
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Art. 13. CORREDO Il personale viaggiante deve indossare in servizio la divisa che risulta composta dei seguenti capi: berretto; spolverino (o indumento sostitutivo); giacca; pantaloni; cappotto oppure giubba di pelle. Il berretto con fregio e lo spolverino (o indumento sostitutivo) vengono concessi gratuitamente dall'azienda. Gli altri capi sopra elencati, verranno pagati per il 50% dall'azienda e per il 50% dal lavoratore. Al personale di officina e di rimessa verranno fornite gratuitamente due tute all'anno. Agli autisti verra' fornita pure gratuitamente una tuta ogni due anni. Il periodo di durata di ciascun capo di vestiario e cosi' stabilito: - berretto (un anno); - spolverino o indumento sostitutivo (un anno); - pantaloni (un anno); - giacca (due anni); - cappotto (quattro anni); - giubba di pelle (otto anni). Il pagamento da parte del dipendente della somma a suo carico, verra' fatto in quote mensili che il datore di lavoro tratterra' sulla paga. Il numero delle quote corrispondera' alla meta' dei mesi di durata di ciascun indumento. La scelta e l'acquisto delle stoffe e degli indumenti vari costituenti l'uniforme di cui al primo comma, saranno disposti dalla direzione dell'azienda, previ accordi con la Commissione interna o il fiduciario aziendale. Tutti i capi di uniforme di cui sopra saranno forniti sia quelli gratuiti, sia quelli a pagamento parziale, al personale che avra' superato il periodo di prova, eccezione fatta per il berretto e lo spolverino (o indumento sostitutivo) che saranno forniti all'atto di entrata in servizio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente dovra' trattenere gli indumenti corrispostigli dall'azienda (salvo quelli gratuiti) e versare le residui quote aziendali non maturate oltre naturalmente a corrispondere, fino al termine, il residuo suo debito per le quote a suo carico. E' concesso al lavoratore di restituire il cappotto o la giubba di pelle, nel qual caso l'azienda dovra' rimborsargli le quote di uso da lui versate e non usufruite. L'azienda potra' rivalersi dell'importo delle quote rimaste a suo credito sull'indennita' di licenziamento e su ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo ai dipendenti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro. Gli indumenti forniti gratuitamente dall'azienda dovranno essere restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualora non siano trascorsi i termini di durata. Al personale assunto a termine l'azienda fornira' in uso per la durata del servizio il berretto con fregio e lo spolverino o l'indumento sostitutivo.
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Art. 14. RITIRO PATENTE L'autista al quale sia dall'autorita' per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avra' diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini: - 6 mesi fino a 5 anni di anzianita'; - 8 mesi oltre i 5 anni di anzianita'. L'autista durante questo periodo potra' essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepira' la retribuzione della categoria nella quale viene a prestare servizio. Le aziende che occupano piu' di 15 lavoratori, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, adibiranno l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro in cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verra' corrisposta l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 33 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.
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Art. 15. RETRIBUZIONE La retribuzione mensile (compresi in essa gli eventuali scatti di anzianita) viene ragguagliata a 26 giornate di paga e 26 giornate di contingenza. Nel caso di sospensione temporanea o di riduzione pure temporanea della durata del lavoro dovute a cause indipendenti dalla volonta' del lavoratore (sospensioni temporanee di servizio dovute a frane, alluvioni, ecc. ed altri analoghi casi) competera' - a conguaglio di quanto corrisposto dalla Cassa Integrazioni guadagni (in base alle norme vigenti e nei casi di cui e' dovuta l'integrazione stessa) e la differenza per ricostituire l'intera retribuzione mensile di cui al penultimo comma. In tutti i casi di cui al precedente comma al lavoratore e' comunque sempre dovuta l'intera retribuzione mensile sopra stabilita. Le giornate od ore di inoperosita' del personale di officina dovute a cause indipendenti dalla volonta' del lavoratore potranno - sempre che lo stesso sia stato lasciato in liberta' - essere recuperate senza ulteriore corresponsione di retribuzione, ma con la sola maggiorazione di straordinario di cui all'art. 7 in altre giornate lavorative o, in caso di eccezionali esigenze di servizio, anche festive, entro i 30 giorni successivi al periodo di inoperosita'. Il primo giorno di inoperosita' non potra' essere recuperato, a meno che non le sia stato dato tempestivo avviso al personale. La prestazione per recupero non puo' norma mente superare le due ore giornaliere e dovra' essere effettuata in aggiunta e continuazione al lavoro normale, salvo le maggiori possibilita' di recupero previste dalla legge. Per il personale viaggiante potranno essere recuperate, con le modalita' di cui ai comma precedenti, le giornate di inoperosita' dovute a causa di forza maggiore. Tale recupero potra' essere effettuato anche adibendo il lavoratore ad idonei lavori di manutenzione. La disciplina di cui sopra non si applica al personale di officina per le riduzioni dovute a mancanza di energia elettrica, nel qual caso verranno applicati gli eventuali accordi generali in materia. Le quote espresse in ora effettivamente integrate dalla Cassa Integrazione guadagni sono da escludersi dal recupero di cui sopra. Dalla retribuzione mensile vengono dedotte le quote giornaliere relative alle giornate di malattia o di infortunio per il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 25 nonche' le quote relative a permessi accordati dall'azienda, alle assenze del lavoratore avvenute per suo fatto o causa o colpa, e cio' salvo maggiori sanzioni di cui all'art. 26. All'atto del pagamento, sara' fornita ai dipendenti la indicazione scritta degli elementi costitutivi del loro guadagno (busta paga o documento equipollente).
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Art. 16. SERVIZI PERIODICI La retribuzione sara' limitata alle sole giornate lavorative nel caso di dipendenti assunti esclusivamente per l'effettuazione di servizi costantemente settimanali, bi o trisettimanali che non impegnino il personale oltre la giornata lavorativa per il viaggio di andata e ritorno, e che, per difficolta' di ordine tecnico od organizzativo o per ragioni di residenza, non possano in alcun modo essere adibiti ad altri servizi gestiti dalla stessa azienda. Le concessioni derivanti dagli altri istituti del presente contratto (quali ferie, indennita' di licenziamento, ecc.) che sono in funzione di una determinata prestazione di servizio continuativo saranno analogamente ragguagliate alla effettiva prestazione dei servizi periodici.
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Art. 17. GRATIFICA NATALIZIA Tutto il personale ha diritto alla gratifica natalizia nella misura della retribuzione mensile ultima raggiunta, da corrispondersi non oltre il 20 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Si considera mese compiuto la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
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Art. 18. MISURA GIORNALIERA ED ORARIA DELLA RETRIBUZIONE A tutti gli effetti del presente contratto la retribuzione giornaliera dei lavoratori ai otterra' dividendo per 26 l'importo della retribuzione mensile (ivi compresi gli eventuali scatti di anzianita) e quella oraria dividendo per 8 o per 10 la retribuzione giornaliera a seconda che si tratti di lavoratori con orario di 8 o di 10 ore giornaliere.
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Art. 19. INDENNITA' DI TRASFERTA L'indennita' di trasferta, le cui modalita' di erogazione sono determinate come appresso, e' corrisposta in base alle norme seguenti: a) Calcolo della indennita' di trasferta: si effettua sommando la paga media regionale giornaliera tabellare dell'operaio qualificato di cui alla tabella allegata al presente contratto, alla indennita' di contingenza (nella misura in vigore nella regione alla data di applicazione del presente contratto) relativa all'operaio qualificato, moltiplicando il risultato per il coefficiente 1,6; b) Variazione dei punti della contingenza: in caso di variazione dei puniti della indennita' di contingenza, il ricalcolo sulla base delle variazioni relative, si effettuera' al termine dell'anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo; c) Variazione delle paghe tabellari: in caso di variazione delle paghe minime tabellari, il ricalcolo avverra', tenendo conto di tali variazioni di paga, con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui si e' verificata la variazione; d) Corresponsione della indennita' di trasferta: l'indennita' di trasferta e' corrisposta nei casi e con le modalita' seguenti: 1) al personale viaggiante inviato in servizio occasionale diverso da quello abituale, sono considerati occasionali i servizi effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore nonche' i servizi che si ripetono consecutivamente per due o per piu' settimane e che non consentono al lavoratore nell'ambito di ogni turno di consumare il pasto nelle stesse localita': 2) al personale viaggiante addetto a servizi di noleggio in genere; 3) al personale viaggiante che effettui l'intero percorso in servizio su linea di raggio superiore ai 120 km calcolati dal capolinea di partenza al capolinea opposto, anche se la linea e' costituita da piu' atti di concessione; 4) al lavoratore non viaggiante inviato a prestate la sua opera fuori residenza; e) Frazionamento della indennita' di trasferta: nei casi di cui alla lettera d) l'indennita' di trasferta, composta di tre frazioni di importo uguale, e' corrisposta: - nella misura intera per assenza della residenza superiore a ore 21 e fino a ore 24; - nella misura di due frazioni (2/3) per assenza dalla residenza superiore a ore 14 e fino a ore 21; - nella misura di una frazione (1/3) per assenza dalla residenza superiore a 7 ore e fino a 14 ore. La stessa trasferta ridotta ad un terzo (1/3) viene anche corrisposta al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) del presente articolo quando l'assenza, limitatamente al primo scaglione, sia inferiore a 7 ore, ma superiore a 4, purche' detta assenza si verifichi nelle ore dei pasti e cioe' tra le 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e le ore 19 e le 22 per il secondo pasto; f) Calcolo della durata di trasferta: l'assenza dalla residenza viene calcolata dallo orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso. Le eventuali permanenze in residenza inferiori a 45 minuti non interrompono il decorso del periodo di tempo agli effetti della concessione dell'indennita' di trasferta. g) Pernottamento: qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennita' di trasferta sara' ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verra' corrisposta una indennita' di pernottamento nella misura di L. 150 (vedasi anche art. 21). h) Servizi turistici: nei servizi effettuati in occasione di gite turistiche per le quali sia convenzionato il trattamento del personale viaggiante parificato al trattamento dei turisti, purche' questo sia normale, l'azienda corrispondera' in sostituzione dell'indennita' di trasferta l'indennita' di L. 300 per ogni pasto. Analogamente si procedera' negli altri servizi turistici quando si aggiunga un accordo tra l'azienda e i lavoratori. i) Altre modalita' di calcolo e di corresponsione della trasferta sono le seguenti: l'indennita' di trasferta assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all'art. 22 e il concorso pasti di cui all'art. 20. Al personale di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera d) che sia assente dalla residenza per un periodo inferiore alle 4 ore e che, nelle ore dei pasti indicate all'art. 20 si trovi fuori residenza, spettera' l'indennita' di cui allo stesso articolo. Per residenza del personale si intende la localita' assegnata dall'azienda ad ogni singolo lavoratore. Nei servizi ad orario determinato l'eventuale lavoro straordinario deve essere retribuito secondo le norme dell'art. 7. In tutti gli altri servizi ove tale determinazione non sia possibile, verra' corrisposto, un compenso forfettario pari a: una quota oraria di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 8 a 12 ore; due quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 12 a 18 ore; tre quote orarie di retribuzione con la maggiorazione del 25% per assenza da 18 a 24 ore. Restano ferme le attuali condizioni di miglior favore riguardanti l'eventuale maggiore importo della trasferta acquisito per effetto di accordi aziendali o locali.
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Art. 20. INDENNITA' CONCORSO PASTO Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trova abitualmente nelle stesse localita' diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o piu' pasti fuori della residenza medesima, percepira', per ogni pasto, una indennita' denominata "concorso pasto" di importo pari al 25% di una frazione dell'indennita' di trasferta, calcolata come previste all'art. 19. L'indennita' non e' dovuta al personale che - fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto - permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra. L'indennita' assorbe quella sostitutiva di mensa di cui all'art. 22. La stessa indennita' di concorso pasto compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto. Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avra' diritto alla indennita' di trasferta di cui all'art. 19.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 21
Art. 21. INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO L'indennita' di pernottamento nella misura di un terzo della indennita' di trasferta di cui all'art. 19 compete a tutto il personale costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la quota di trasferta (un terzo) relativa al pernottamento. Qualora l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennita' di pernottamento viene ridotta a L. 150 (vedasi anche art. 19, lett. g).
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 22
Art. 22. INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA A tutti i lavoratori verra' corrisposta una indennita' sostitutiva di mensa nella misura di L. 15 per ogni giornata di presenza. Tale indennita' non compete al lavoratori in trasferta o che fruiscono del concorso pasto. Saranno mantenuti gli eventuali migliori trattamenti economici in atto.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 23
Art. 23. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso la stessa azienda, o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avra' diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del salario minimo contrattuale della categoria sui appartiene il lavoratore e della indennita' di contingenza relativa, nella misura del 4% per ogni triennio di anzianita', con un limite massimo di 4 trienni di anzianita'. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri alimenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di salario in atto alle singole scadenze mensili. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' pari il servizio prestato dal 1 gennaio 1945, con esclusione di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. Per il coordinamento della presente disposizione con l'abrogata norma dell'art. 23 del contratto 7 luglio 1948 per il personale dipendente da aziende esercenti autoservizi di concessione valgono le disposizioni della norma transitoria dell'accordo 27 giugno 1951. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' del lavoratore, ai fini degli aumenti decorrera' dal giorno dell'assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli aumenti periodici gia' concessi, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di salario mensile della nuova categoria. NORME TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SUGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate. TABELLA [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U127100200230110001&dgu=1960-11-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-09&art.codiceRedazionale=060U1271) Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954. Il lavoratore che all'entrata in vigore del presente contratto abbia maturato i previsti quattro scatti di anzianita' (ivi compresi quelli in cifra fissa di cui alla precedente tabella) avra' diritto ad un graduale ricalcolo degli aumenti periodici consolidati in cifra fissa, nel senso che al compimento del quinto triennio di anzianita' utile uno dei predetti aumenti periodici in cifra fissa verra' sostituito da uno scatto del 4% della paga minima e della indennita' di contingenza in vigore alla maturazione di detto quinto triennio. Sara' cosi' ricalcolato l'eventuale secondo aumento periodico in cifra fissa al compimento di un ulteriore triennio sino a raggiungere il 16% della retribuzione sulla quale si calcolano gli aumenti periodici di anzianita'.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 24
Art. 24. BENEMERENZE NAZIONALI Per tutti i lavoratori che avessero acquisito benemerenze nazionali, si applicheranno i benefici che verranno di volta in volta stabiliti dalla legge per i dipendenti delle aziende industriali.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 25
Art. 25. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO IL lavoratore deve consegnare o far pervenire alla azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha la facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sempreche' non siano causati da eventi colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto, secondo i seguenti termini: 1) 6 mesi fino a 5 anni di anzianita'; 2) 8 mesi oltre i 5 anni di anzianita'. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Ove la prosecuzione della malattia oltre i termini di cui sopra non permetta al lavoratore di riprendere il lavoro, il rapporto verra' risolto di pieno diritto con la liquidazione dell'indennita' di cui all'articolo 33.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 26
Art. 26. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI L'infrazione alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento delle aziende, commessi dai lavoratori saranno puniti secondo la gravita' della mancanza con: - rimprovero verbale; - rimprovero scritto; - multa; sospensione dal lavoro e perdita della retribuzione relativa; licenziamento in tronco. Il rimprovero verbale o scritto sara' applicato al lavoratore che commetta lievi mancanze. La multa, fino ad un massimo di sei ore di retribuzione, verra' comunicata al lavoratore che: a) gia' richiamato non osservi l'orario di lavoro; b) ritardi l'inizio del lavoro, lo esegua malamente o con soverchia lentezza o lo interrompa senza permesso; c) arrechi per disattenzione dei danni al materiale; d) effettui collette o sottoscrizioni durante le ore di lavoro; e) si comporti in modo scorretto verso il pubblico quando la mancanza non assuma una figura piu' grave; f) non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o le malattie; g) in genere trasgredisca in misura non grave alle disposizioni del presente contratto di lavoro o dei regolamenti di servizio (fumare in posto non autorizzato, introduzione di bevande alcooliche, ecc). L'importo delle multe che non costituiscano risarcimento di danni sara' devoluto all'Istituto Nazionale Assistenza Malattie Lavoratori (I.N.A.M.) salvo che esistano Casse interne di assistenza od analoghe istituzioni aziendali, nel qual caso gli importi relativi saranno devoluti a tali istituzioni. E' punito con la sospensione dal servizio e con la relativa perdita della retribuzione fino ad un massimo di 4 giorni il lavoratore che: a) si assenti arbitrariamente dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o quando l'assenza arbitraria abbia recato danno al servizio pubblico; b) simuli malattia o con sotterfugi si sottragga all'obbligo del lavoro; c) commetta mancanze da cui siano derivate irregolarita' nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio; d) si presenti in servizio in stato di ubriachezza; e) sia trovato addormentato sul lavoro; f) pronunci apprezzamenti offensivi o schemevoli all'indirizzo di superiori in presenza di testimoni; g) ecceda se capo-squadra o capo-operaio nel valersi della propria autorita' sul personale dipendente; h) sia recidivo per la terza volta nel compiere le mancanze colpite da multa; i) assuma incarichi o commissioni la cui esecuzione e' strettamente connessa al servizio che presta presso l'azienda senza il consenso di quest'ultima. Sono passivi di licenziamento in tronco senza preavviso ne' indennita' i lavoratori colpevoli di: a) insubordinazione verso i superiori; b) appropriazione, furti, danneggiamenti o guasti volontari al materiale o oggetti dell'azienda ad essi affidati, riscossione di somme indebite a carico del pubblico, alterazione o falsificazione o soppressione di biglietti di viaggio o di altri documenti di trasporto (anche se allo stato di tentativo o sia avvenuta la restituzione o il risarcimento), complicita' anche non necessaria nelle suddette mancanze; c) aver provocato risse sul lavoro o in servizio; d) mancanze da cui siano derivate gravi, irregolarita' nel servizio o danni alle persone o alle cose; e) sia gia' stato punito due volte con la sospensione a norma del precedente comma e incorra nuovamente in una delle mancanze punite con la sospensione: f) reati infamanti o atti illeciti o immorali; g) ubriachezza in servizio; h) non aver osservato le norme sulla viabilita' con la conseguenza che ne siano sorti incidenti e danni rilevanti per l'azienda; i) assenza senza giustificato motivo per oltre tre giorni consecutivi; l) omissione di immediato rapporto alla Direzione dell'azienda di incidenti di qualsiasi natura che si siano verificati sulla linea, anche se gli stessi non hanno avuto conseguenze ne' alle persone ne' alle cose; m) mancanze in genere di gravita' con simili. Qualora il dipendente commetta mancanze tali da non provocare il suo licenziamento in tronco ma che rendano incompatibile la sua presenza presso la sede o una filiale dell'azienda e l'azienda a sua volta lo trasferisca, il dipendente non avra' diritto al trattamento previsto. all'art. 12 salvo per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per se' e i suoi familiari.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 27
Art. 27. RESPONSABILITA' DELL'AUTISTA L'autista e' responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed e' tenuto ad osservare tutte le norme di legge e i regolamenti per la circolazione. Inoltre deve provvedere a segnalare all'azienda tutte le deficienze tecniche del veicolo che gli e' affidato in consegna. Egli rispondera' degli eventuali danni e delle contravvenzioni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 28
Art. 28. CONSERVAZIONE DEL MATERIALE E DELLE MERCI DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO Al personale viaggiante incombe l'obbligo della piccola manutenzione e della pulizia delle vetture, intese a conservare le macchine in buono stato di funzionamento. Le operazioni di lavaggio o di lubrificazione, in linea di massima non possono essere attribuite al personale viaggiante, a meno che il personale e limitatamente alla vettura in consegna, non abbia compiuto l'orario di lavoro previsto all'art. 6 o sia assegnato a linee o gruppi di linee staccate di piccola importanza, anche se appartenenti a grandi aziende. Durante dette operazioni il lavoratore avra' in uso stivaloni di gomma e cappotto impermeabile. Il lavoratore risponde dei danni, a lui imputabili causati al materiale ed alle merci che gli sono stati affidati; risponde inoltre degli smarrimenti e dei danni causati a bagagli avuti in consegna. I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza della ditta, e valutati in contraddittorio. L'importo del risarcimento, nella misura convenuta del danno, sara' ratealmente trattenuto nella misura massima del 5% della retribuzione globale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sara' ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennita' dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 29
Art. 29. CONSERVAZIONE DEL POSTO Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, nazionali, regionali, provinciali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attivita' presso l'azienda, ha diritto alla conservazione del posto, per la durata della carica, con un massimo di anni due. Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, ad eccezione della decorrenza dell'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento. Al lavoratore detenuto per cause di servizio, e che venga successivamente assolto per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato, spetta la riammissione in servizio, il mantenimento dell'anzianita' ai soli fini della determinazione della indennita' di licenziamento e la corresponsione del 50% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata durante il periodo della detenzione; corresponsione da effettuarsi dopo la notifica della suddetta decisione giudiziaria definitiva. Tale indennita' viene portata al 75% per coloro che hanno persone a carico per le quali vengono percepiti gli assegni familiari. Il personale assunto in sostituzione di quello che fruisce del trattamento di cui sopra si intende assumano con contratto a termine scadente al rientro dell'altro lavoratore. Per il personale chiamato o richiamato alle armi valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 30
Art. 30. ACCORDI INTERCONFEDERALI Tutti gli accordi interconfederali vigenti, anche se non espressamente richiamati nel presente contratto si intendono applicabili a meno che le loro disposizioni non contrastino con quelle del presente contratto.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 31
Art. 31. PREAVVISO In caso di licenziamento per motivi diversi da quelli che comportano il licenziamento in tronco, ai lavoratori non in prova compete un preavviso di 15 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno. I termini di preavviso sopraindicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni. E' in facolta' dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso. Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondenti e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto od in parte nel periodo suddetto, l'azienda avra' diritto di trattenergli il corrispondente importo, dovutogli a qualsiasi titolo.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 32
Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo art. 35, al lavoratore dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 33. a) 100% nei seguenti casi: 1) uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta'; 2) donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta' o che si dimettano per maternita' o matrimonio; 3) ai dimissionari per malattia, infortunio o trasferimento; 4) ai dimissionari che abbiano superato i 15 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda; b) 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda; c) 50% al dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda; d) 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 33
Art. 33. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO Nei casi in cui non siano applicabili le norme e le disposizioni del successivo art. 35, al lavoratore licenziato non ai sensi dell'art 26 verra' corrisposta l'indennita' di licenziamento nella misura di: 8 giorni per ogni anno fino a 5 anni; 10 giorni per ogni anno da 5 a 12 anni; 14 giorni per ogni anno oltre i 12 anni. Agli effetti della liquidazione di tale indennita', le frazioni di anno si computano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Le indennita' di cui al primo comma si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dal 1 aprile 1948 e sono calcolate in base all'intera, retribuzione; l'anzianita' precedente sara' computata agli effetti del diritto alle maggiori indennita' stesse, per il periodo successivo alla data del 1 aprile 1948. Per l'anzianita' precedente al 1 aprile 1948 valgono le norme dell'art. 17 del contratto di lavoro 21 marzo 1928 in base alle quali l'indennita' di licenziamento e' la seguente: a) personale viaggiante: sette giorni di paga per ogni anno di servizio effettivo considerando come anno intero la frazione superiore a 6 mesi; b) personale di officina, di custodia e di fatica: cinque giorni di paga per ogni anno di servizio. Le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa non interrompono l'anzianita'. Le indennita' di cui al presente articolo sono liquidate sull'intera retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro comprensiva dell'indennita' di contingenza.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 34
Art. 34. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del lavoratore l'azienda, ai sensi e con le modalita', previste dall'[art. 2122 del Cod. Civ.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122), deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, l'indennita' prevista dagli articoli 31, 33 e 35 del presente contratto.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 35
Art. 35. RISCATTI PREVIDENZIALI In relazione alla [legge 17 febbraio 1958, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-17;140), viene stabilito quanto appresso: A) A richiesta del lavoratore, le aziende presso le quali questi presto servizio - in relazione al disposto della [legge 17 febbraio 1958, n. 140](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-17;140) - provvederanno a versare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le somme occorrenti perche' l'iscritto al Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto possa conseguire il riscatto previdenziale dei periodo di servizio prestato anteriormente al 1 marzo 1953. Il versamento da parte delle aziende avra' luogo mediante la utilizzazione da parte delle aziende medesime dei fondi maturati per ciascun dipendente che ne ha fatto richiesta, a titolo di indennita' di anzianita' fino al 28 febbraio 1953. Detto versamento assorbe le indennita' di anzianita' per gli anni relativi al periodo di riscatto, salve le eccezioni previste nei successivi comuni. B) Al lavoratore che cessa dal servizio per essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di Previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sia che si sia avvalso o non della facolta' del riscatto oppure sia stato assunto dopo il 1 marzo 1953, compete, all'atto della cessazione dal servizio per il periodo successivo al 1 marzo 1953 una indennita', di buonuscita pari all'1% delle retribuzioni percepite dalla anzidetta data del 1 marzo 1953, con un minimo di 3 mensilita' della retribuzione ultimata raggiunta, calcolando in questa un dodicesimo della tredicesima mensilita'. A tale indennita' si aggiungono, per l'anzianita' antecedente al 1 marzo 1953, le giornate di indennita' di anzianita' previste dall'art. 33 relative al periodo non riscattato tramite l'azienda, con le modalita' previste alla lettera A) e calcolate sull'ultima retribuzione tabellare, all'atto della risoluzione del rapporto, per la categoria di appartenenza al 1 marzo 1953. Per il lavoratore che non si avvalga della facolta' del riscatto oppure che provveda in proprio al riscatto non avvalendosi della facolta' prevista alla lettera A) del presente articolo, il periodo relativo sara' considerato per intero ai fini della corresponsione della indennita' di anzianita'. C) Al lavoratore che cessa dal servizio senza essere collocato in quiescenza a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, per il periodo successivo al 1 marzo 1953 compete l'indennita' di anzianita' calcolata nella misura prevista dall'art. 33 del presente contratto e sulla base dell'ultima retribuzione percepita. Qualora il fondo di previdenza, su richiesta del lavoratore, restituisca allo stesso i contributi versati, il lavoriatore si impegna, all'atto della riscossione dei medesimi, a corrispondere all'azienda la quota parte afferente all'ammontare dei contributi da essa azienda versati. Per il periodo precedente valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del penultimo comma della lettera B). Per i dipendenti licenziati in tronco valgono le disposizioni del presente contratto. D) Al lavoratore che si dimette nel periodo di tre anni antecedenti a quello del collocamento in quiescenza spetta il trattamento previsto dal combinato disposto degli artt. 32 e 33 del presente contratto per la indennita' di anzianita' e per la indennita' di dimissioni. Tale trattamento non potra' superare, per coloro che si dimettono nei periodi di sei mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza, l'importo dell'indennita' di buonuscita. Qualora, le dimissioni avvengano nel periodo compreso tra i 12 ed i 6 mesi antecedenti alla data di collocamento in quiescenza, il trattamento di cui al 1° comma non potra' superare, nel suo complesso, di oltre il 30% l'importo della indennita' di buonuscita. In caso di dimissioni nel periodo da 3 anni ad 1 anno antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza, non si potra' superare di oltre il 50% l'importo della indennita' di buonuscita.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 36
Art. 36. CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di riconciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali stipulanti provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 37
Art. 37. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per se' il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 38
Art. 38. TABELLA DELLE PAGHE MENSILI All'autista adibito in via continuativa alla guida di autobus con rimorchio non potra' essere ridotta la paga, quando venga adibito alla guida di autobus senza rimorchio. La tabella delle paghe mensili degli operai e' la seguente: TABELLA DELLE PAGHE MENSILI DEGLI OPERAI IN VIGORE DAL 1 agosto 1958 [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U127100200380110001&dgu=1960-11-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-09&art.codiceRedazionale=060U1271)
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 39
Art. 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma restando la inscindibilita' e la correlativita' di ogni istituto del presente contratto e la non cumulabilita' con alcun altro trattamento, le parti si danno atto di non aver inteso di sostituire le condizioni piu' favorevoli al lavoratore nei singoli istituti, condizioni che dovranno essere mantenute in vigore "ad personam". Tale miglior trattamento assorbira', fino a concorrenza, gli eventuali miglioramenti accordati per lo stesso istituto successivamente ai lavoratori stessi.
CCNL Aziende private esercenti autoservizi in concessione Operai-art. 40
Art. 40. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 agosto 1958 e avra' durata fino al 31 dicembre 1960 con proroga tacita di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
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