DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1272
Art. 67. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303) (Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1946, n. 264), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in diretto il lavoratore sara' considerato dimissionario.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 68
Art. 68. UTENSILI E MATERIALI Il lavoratore ricevera' in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni. Il lavoratore rilascera' ricevuta degli attrezzi ricevuti in dotazione. Il lavoratore e' tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto e' affidato alla sua custodia. Esso rispondera', in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili. Il lavoratore non potra' apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potra' rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 69
Art. 69. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da alcuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianita': fino a 5 anni compiuti mezzo mese; oltre i 5 anni e fino a 10 compiuti mesi 1 e mezzo; oltre i 10 anni mesi 2. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria intermedia e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda. Nessun preavviso spetta al lavoratore licenziato ai sensi dell'art. 15.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 70
Art. 70. INDENNITA' ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di licenziamento non determinato da motivi disciplinari spetta al lavoratore per ogni anno compiuto di anzianita' una indennita' determinata come segue; a) per ciascuno dei primi 5 anni: 15/30 della retribuzione mensile; b) per ciascuno degli anni successivi fino al quindicesimo compreso: 20/30 della retribuzione mensile; c) per ciascuno degli anni successivi al quindicesimo: 25/30 della retribuzione mensile. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia l'indennita' nella misura predetta si computa a decorrere dal passaggio alla categoria intermedia, mentre la indennita' di licenziamento afferente alla anzianita' di servizio prestato nella qualifica operaia verra' computata sulla base della retribuzione del lavoratore stesso in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le misure previste nell'art. 44. Il criterio predetto vale anche per i lavoratori delle categorie speciali attualmente in servizio e che siano stati passati alle categorie intermedie per effetto degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro Sud. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i prezzi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'indennita' di contingenza, il rateo della tredicesima mensilita', tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se il lavoratore e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. E' in facolta' dell'Azienda di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza compiuti dall'Azienda.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 71
Art. 71. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate delle indennita' che al lavoratore stesso sarebbero spettate ai sensi dell'art. 70 se fosse stato licenziato: il 50% quando all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio; il 75% quando all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni ma non i 10 anni di servizio; il 100% quando all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni di servizio. L'intero trattamento e' pure dovuto per dimissioni a seguito di infortunio o malattia professionale e, alle donne, per dimissioni a causa di matrimonio, di gravidanza o di puerperio. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 72
PARTE QUARTA REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Art. 72. ASSUNZIONE - DOCUMENTI - VISITA MEDICA L'assunzione avverra' in base alle disposizioni vigenti sugli Uffici di collocamento regolarmente costituiti, nonche' in base agli accordi che siano stipulati tra le Organizzazioni sindacali competenti. L'assunzione dovra' essere comunicata all'impiegato mediante lettera che specifichi: I) la data di assunzione; II) la categoria cui viene assegnato ai sensi dell'art. 80 e, in modo sommario, le mansioni che deve svolgere; III) il trattamento economico iniziale; IV) la durata dell'eventuale periodo di prova; V) la localita' cui e' destinato. All'atto dell'assunzione, l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti: a) carta d'identita' o documento equipollente; b) libretto di lavoro; c) tessera e libretto per le assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso; d) certificato penale di data non anteriore ai tre mesi e certificato di buona condotta; e) certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre; f) eventuali certificati di studio o altri documenti che l'Azienda riterra' necessari in rapporto alle mansioni per le quali e' stato assunto l'impiegato. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'Azienda la sua residenza e domicilio, a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 73
Art. 73. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi; in caso di proroga di tali contratti dette norme si applicano con decorrenza dall'inizio del rapporto di lavoro. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'art. 96 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. Il rapporto che venisse proseguito oltre il termine della proroga di cui al comma precedente, si considerera', a decorrere da tale termine, quale rapporto a tempo indeterminato a tutti gli effetti del presente contratto.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 74
Art. 74. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova, e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici, che con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 72 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Durante il periodo in prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria o durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti all'impiegato verra' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposta e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuti dopo il compimento della meta' dei periodi di cui al primo comma, il periodo di prova riprendera' il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia o l'infortunio e ferma restando la facolta' del recesso di cui al comma terzo - purche' a seguito di accertata guarigione l'impiegato riprenda il lavoro entro un periodo massimo di trenta giorni dall'inizio dell'interruzione. L'applicazione di tale norma potra' essere richiesta dall'impiegato in prova per una volta sola. Scaduto il periodo di prova, senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 75
Art. 75. ORARIO DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le cinque ore e deve cessare non oltre le 13, senza che cio' possa dar luogo al recupero: delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 79 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali. Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le cinque ore del sabato fino alla concorrenza delle 48 settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo. All'impiegato al quale e' consentita, in deroga o per eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere e 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di misura transitoria.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 76
Art. 76. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra', normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto. Ai lavoratori per i quali e' ammesso, a norme di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale puo' essere fissato in giornata non domenicale e si chiamera' riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sara' avvisato almeno due giorni prima di quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 77
Art. 77. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge; b) le seguenti festivita': 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 25 aprile (Anniversario della liberazione), 1 maggio (Festa del lavoro), 4 novembre (Giorno della unita' nazionale); c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1 gennaio: Capo d'anno 6 gennaio: Epifania 19 marzo: S. Giuseppe Lunedi di Pasqua Ascensione Corpus Domini 29 giugno: Ss. Pietro e Paolo 15 agosto: Assunzione 1 novembre: Ognissanti 8 dicembre: Immacolata Concezione 25 dicembre: S. Natale 26 dicembre: S. Stefano; d) il giorno del S. Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera. Per il trattamento delle festivita' di cui al punto b) valgono le norme di legge. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Qualora una delle festivita' elencate al punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, agli impiegati e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 79 per tali prestazioni.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 78
Art. 78. LAVORO A TURNO La Direzione potra' stabilira' nelle 24 ore due o piu' turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente ai turni di notte. Ai soli addetti al turno di notte sara' corrisposto un compenso del 10% sulla retribuzione oraria, determinata come stabilito all'art. 79 e sulla, quota oraria della contingenza.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 79
Art. 79. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato, normalmente, salvo casi di urgenza o di forza maggiore nella giornata precedente a quella in cui ne e' richiesta o autorizzata l'effettuazione. L'impiegato eseguira' il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento. E' lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di orario di cui all'art. 75. E' lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nel giorno di riposo compensativo e nelle festivita', di cui all'art. 77. E' lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di maggiorazione - da calcolare sulla retribuzione oraria, determinata come appresso, e sulla quota oraria della contingenza - sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno: prime due ore 25%; ore successive 30%; b) lavoro straordinario notturno 50%; c) lavoro festivo 50%; d) lavoro straordinario festivo 60%; e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 35%. Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide per 170 la retribuzione mensile fissa costituita dal minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita' ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale. La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non e' dovuta agli impiegati adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi in cui e' consentito dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 80
Art. 80. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI Gli impiegati sono classificati nelle seguenti categorie, a seconda delle mansioni esplicate: Categoria I - A: Impiegati di concetto, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive - o funzioni equivalenti per importanza, ampiezza e natura tali che implichino analoghe notevoli responsabilita' - e che abbiano maggiore ampiezza di mansioni e responsabilita' di quelle affidate agli impiegati di cui alla definizione che segue. Appartengono a questa categoria, a titolo di esempio: Tecnici: Capi servizio o Capi ufficio con responsabilita' diretta di un servizio o ufficio di prima importanza, (tecnico, geologico, chimico, impianti, ricerche, progetti ecc.) - Progettista capace di eseguire un progetto di costruzione di impianti industriali completo di calcolo. Amministrativi: Capi ufficio con responsabilita' diretta di un ufficio di primaria importanza (personale, contabilita' legale, acquisti e vendite, ecc.). Categoria I - B Impiegati di concetto, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive o funzioni equivalenti per importanza, ampiezza e natura tali che implichino analoghe notevoli responsabilita'. Appartengono a questa categoria, a titolo di esempio: Tecnici: Vice capo servizio o ufficio di primaria importanza - Capo servizio o ufficio con responsabilita' diretta di un servizio o ufficio di secondaria importanza - Capo cantiere principale o Capo di una zona mineraria di primaria importanza - Geologo di cantiere - Tecnico progettista di impianti industriali - Addetto a costruzioni speciali o ricerche d'indole scientifico-industriale. Amministrativi: Vice capo ufficio di primaria importanza - Capo ufficio con responsabilita' diretta di un ufficio di secondaria, importanza. Categoria II - A: Impiegati di concetto, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che esplichino mansioni di maggiore importanza di quelle affidate agli impiegati di cui alla definizione che segue. Appartengono a questa categoria, a titolo di esempio: Tecnici: Assistente tecnico di zona mineraria di primaria, importanza, di laboratorio di ricerche scientifiche, di lavorazioni e costruzioni speciali - Tecnico progettista di particolari costruzioni - Topografo. Amministrativi: Contabile provetto (quello che e' in grado di svolgere tutto il lavoro materiale dei vari settori della contabilita' e lavori specifici di particolare delicatezza e responsabilita) - Cassiere (impiegato addetto ai servizio cassa ed alle operazioni relative avente la diretta responsabilita' della cassa). Categoria II - B: Impiegati di concetto, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi. Appartengono a questa categoria, a titolo di esempio: Tecnici: Assistente tecnico di reparto di secondaria importanza (calcolatore tecnico, disegnatore particolarista non progettista, perito chimico). Amministrativi: Contabile di seconda (quello che e' in grado di svolgere tutto il lavoro materiale di un settore importante della contabilita) - Addetto alla cassa (impiegato addetto al servizio di cassa, ed alle operazioni relative, con funzioni puramente esecutive). Categoria III - A: Impiegati d'ordine, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che non avendo facolta' di iniziativa svolgono mansioni esecutive di natura semplice e non di rilievo. Appartengono a questa categoria, a titolo di esempio: Tecnici: Disegnatori. Amministrativi: Impiegati di contabilita' con mansioni prettamente esecutive - Stenodattilografo - Fatturista non prezzista - Operatore della contabilita' meccanica. - Archivista - Compilatore di schede su documenti contabili - Economo - Aiuto di cassa - Addetto agli incassi presso i distributori e presso la cassa delle zone - Magazziniere consegnatario - Compilatore di buste paga. Categoria III - B: Impiegati d'ordine, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Appartengono a questa categoria, a titolo di esempio: Tecnici: Lucidista. Amministrativi: Dattilografo - Aiuto archivio - Telefonista centralinista - Marcatempo - Usciere - Compilatore di rapporti giornalieri o periodici di lavorazione, produzione, ecc. Chiarimento a verbale. Nel caso in cui si tratti di capo di zona mineraria di primaria importanza la direzione della quale, pur non comportando la qualifica di dirigente, richiede capacita' direttive, competenza ed esperienza tecnica particolare e comunque superiore a quelle richieste per i capi zona di cui alla I categoria gruppo B (ad esempio: zona mineraria con perforazioni oltre i 1500 metri), si procedera' alla assegnazione dello stesso alla I categoria gruppo A.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 81
Art. 81. PASSAGGIO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella relativa alla predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni della nuova categoria, avverra', senz'altro, il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella predetta categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'Azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui sopra spettera' dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria, sempreche' il periodo di sostituzione non si protragga
CCNL del 20 novembre 1956-art. 82
Art. 82. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA INTERMEDIA ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA A) Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato. - In caso di passaggio alla categoria impiegatizia nella stessa Azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, e sempreche' abbia come operaio un'anzianita' superiore ai sei anni compiuti, di una anzianita' convenzionale come impiegato pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio. B) Passaggio dalla qualifica intermedia a quella impiegatizia. In caso di passaggio alla categoria impiegatizia nella stessa Azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento che, come appartenente alla categoria intermedia, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo", con la nuova qualifica, con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, e sempreche' abbia un'anzianita' nella categoria intermedia o complessivamente nella categoria intermedia e nella categoria operaia superiore ai sei anni compiuti, di una anzianita' convenzionale come impiegato pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' con le precedenti qualifiche.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 83
Art. 83. MINIMI DI STIPENDIO I minimi di stipendio sono quelli riportati nelle tabelle allegate.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 84
Art. 84. INDENNITA' MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE Il lavoratore, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% della normale retribuzione (compresa contingenza). Al lavoratore addetto ad operazioni di fatturazione e di incasso ai posti di vendita del gas metano verra' concessa una indennita' nella misura del 5% della normale retribuzione (compresa la contingenza). Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 85
Art. 85. TREDICESIMA MENSILITA L'Azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dall'impiegato stesso, secondo quanto stabilisce l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 86
Art. 86. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa Azienda o Gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella seguente misura: 5% biennale per il 1° ed il 2° biennio; 6% biennale per i bienni dal 3° all'"8°. Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati e da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturata devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Le aziende che abbiano gia' adottato un procedimento piu' favorevole nel calcolo degli scatti lo conserveranno per gli impiegati che gia' ne usufruiscono. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dai giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' concessi, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria. Chiarimento a verbale. L'eventuale eccedenza della retribuzione di fatto sul minimo della nuova categoria d'assegnazione - di cui all'ultimo comma, secondo periodo di questo articolo - non sara' assorbibile dagli aumenti periodici sul nuovo minimo, che cominceranno a decorrere dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Esempio: Minimo della categoria di provenienza........... L. 25.000 Minimo della nuova categoria d'assegnazione..... L. 30.000 Retribuzione di fatto individuale (compresi eventuali aumenti periodici gia concessi nella categoria di provenienza) al momento del passaggio a categoria superiore............... L. 32.000 Tale lavoratore mantiene........................ L. 32.000 Allo scadere del biennio, decorrente dal momento del passaggio alla categoria superiore l'impiegato percepira'....... L. 32.000 + 5% su L. 30.000............. L. 1.530 ------- L. 33.500
CCNL del 20 novembre 1956-art. 87
Art. 87 FERIE L'impiegato, che ha maturato almeno 12 mesi di anzianita', ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a: 15 giorni per anzianita' di servizio fino a 2 anni; 20 giorni per anzianita' di servizio da oltre 2 anni e fino a 5 anni; 25 giorni per anzianita' di servizio da oltre 5 anni e fino a 15 anni; 30 giorni per anzianita' di servizio oltre i 15 anni. I suddetti periodi avranno inizio in giorni non festivi. I giorni festivi previsti dall'art. 77, che ricorrano nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie e pertanto si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure al pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute. La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sara' costituita dagli elementi retributivi a carattere mensile, purche' non vincolati alla effettiva presenza in servizio, e comunque compresa l'indennita' di contingenza. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'Azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. - Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata, a questo effetto, come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 88
Art. 88. CONGEDO MATRIMONIALE Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nei periodo delle ferie annuali.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 89
Art. 89. TRASFERTE L'impiegato potra' essere inviato in missione temporanea per esigenze di servizio. Al lavoratore in missione spettera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio - di regola in 2ª classe - corrispondenti ai mezzi normali di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti normali - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. In caso di missione di lunga durata, in sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto b) potra' essere stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente tra, i rappresentanti delle parti.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 90
Art. 90. TRASFERIMENTI Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'Azienda di disporre il trasferimento, nel quale caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'Azienda, e' dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio - per ferrovia non inferiore alla 2ª classe - e di vitto ed eventuale alloggio per se e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (come coniuge, figlio, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) limitatamente alla durata del viaggio, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc,.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con la Azienda. Inoltre deve essere corrisposta all'impiegato quando si trasferisca solo, una indennita' di trasferimento commisurata a 15/30 della retribuzione mensile (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza: quando invece si trasferisca con la famiglia detta indennita' e' commisurata a 25/30 della retribuzione mensile (stipendio e indennita' di contingenza). Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento ha diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 91
Art. 91. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 48 ore salvo i casi di giustificato impedimento. L'Azienda avra' facolta' di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, verra' accordato il seguente trattamento: a) per gli impiegati con anzianita' di servizio fino a cinque anni: conservazione del posto per otto mesi, corresponsione dell'intera retribuzione per quattro mesi e della meta' di essa per i successivi quattro mesi; b) per gli impiegati con anzianita' di servizio oltre cinque anni: conservazione del posto per dodici mesi, corresponsione dell'intera retribuzione per quattro mesi e della meta' di essa per i successivi otto mesi. Cesseranno per l'Azienda gli obblighi di cui sopra qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno solare il limite massimo previsto alla lettera a) e durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' al l'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'Azienda, ove proceda al licenziamento o dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva di preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 96. Ove cio' non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente accordo.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 92
Art. 92. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946 n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303) ("Gazzetta Ufficiale", 20 novembre 1946 n. 264) a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'impiegato e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'impiegato sara' considerato dimissionario.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 93
Art. 93. PREVIDENZA Nei riguardi della "previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ed a quello delle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 94
Art. 94. CONGEDI ED ASPETTATIVA L'Azienda puo' accordare, a sua giudizio brevi congedi, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto delle ferie. All'impiegato che abbia almeno tre anni di anzianita', potra' essere concessa, a giudizio dell'Azienda, una aspettativa non superiore a tre mesi, senza retribuzioni e senza decorrenza dell'anzianita'. L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio, e' considerato dimissionario.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 95
Art. 95. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda; dell'anzianita' e delle categorie: Prima categoria: fino a 5 anni, 2 mesi; oltre 5 anni fino a 10 anni, 3 mesi; oltre i 10 anni, 4 mesi. Seconda categoria: fino a 5 anni, 1 mese e mezzo; oltre 5 anni fino a 10 anni, 2 mesi; oltre i 10 anni 3 mesi. Terza categoria: fino a 5 anni, 1 mese; oltre 5 anni fino a 10 anni, 1 mese e mezzo; oltre i 10 anni, 2 mesi. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle fi, e, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta sensi del 1° comma, di troncare il rapporto sia dall'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato per la ricerca della nuova occupazione dei permessi; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'Azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. Nessun preavviso spetta all'impiegato licenziato ai sensi dell'articolo 15.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 96
Art. 96. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'Azienda non ai sensi dell'art. 15 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini. o con tratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa, e successive; b) per l'anzianita' successiva ai 1 luglio 1937, e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varra' la norma dell'art. 17. c) per l'anzianita' maturatasi dal 10 gennaio 1945 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate piu' dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'indennita' di contingenza, il rateo della tredicesima mensilita', tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alle produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'Azienda, salvo espresso patto imi contrario, di dedurre dalla indennita' di anzianita' per licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'Azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per' il trattamento di previdenza previsto all'articolo 93 del presente contratto.
CCNL del 20 novembre 1956-art. 97
Art. 97. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento di cui all'art. 96: - il 50% quando l' impiegato non abbia superato all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio: - il 100% quando l'impiegato all'atto delle dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio. L'intero trattamento e' pure dovuto per dimissioni a seguito di infortunio o malattia professionale e, alle donne, per dimissioni a causa di matrimonio, gravidanza o puerperio. Lo stesso trattamento sara' riservato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio; diano le dimissioni dopo aver superato se uomini anni 60, le donne gli anni 55.
CCNL del 20 novembre 1956-Tabella A
Tabella A - OPERAI UOMINI - Paga minima mensile Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL del 20 novembre 1956-Tabella B
Tabella B - CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE UOMINI - Paga minima mensile Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL del 20 novembre 1956-Tabella C
Tabella C - IMPIEGATI UOMINI - Paga minima mensile Parte di provvedimento in formato grafico
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