DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1312
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopradetto, sulle competenze dovute al lavoratore. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia allo inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 26
Art. 26. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda non causata da provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 37 della regolamentazione operai, per l'anzianita' derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro - Sud), oppure per l'anzianita' maturata nella qualifica speciale per effetto del presente contratto, al lavoratore compete, una indennita' di licenziamento pari a 15/30 della retribuzione per ogni anno compiuto di anzianita' sino a tutto il 31 dicembre 1958. A decorrere dal 1 gennaio 1959 l'indennita' verra' liquidata, nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile, per ogni anno di servizio compiuto. Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. L'indennita' di anzianita' di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non puo' risalire oltre il 1 gennaio 1945. L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata secondo le misure e le modalita' tutte previste dall'art. 41 del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alla norma di cui al 1° comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale. La liquidazione dell'indennita' determinata ai sensi del comma precedenti, deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 27
Art. 27. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione di rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennita' di licenziamento prevista dall'art. 26 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, non abbia superato i 6 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 6 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile al 50% ai soli effetti della determinazione delle aliquote dell'indennita' di licenziamento di cui sopra. L'intero trattamento verra' pure usato ai lavoratori che diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55, nonche' alle donne che si dimettano per causa di matrimonio e di gravidanza. E' altresi' dovuto l'intero trattamento ai dipendenti che si dimettano in caso di malattia od infortunio, dopo aver superato il periodo stabilito per la conservazione del posto.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 28
Art. 28. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti della presente regolamentazione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-art. 29
Art. 29. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza dal 1 ottobre 1958 con validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 30 settembre 1961, e si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima dalla data della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali-Tabella
TABELLA CATEGORIE SPECIALI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 1
IMPIEGATI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico relativo; 4) la durata del periodo di prova. Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed offerta di lavoro relative agli impiegati. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta di identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali e dell'assicurazione malattia in quanto ne sia gia' in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni; 5) il certificato penale ove richiesto dalla ditta. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio e a notificarne i successivi mutamenti. L'azienda, inoltre, potra' prima dell'assunzione, fare sottoporre l'impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di anzianita'. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali pero' dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e 3ª categoria. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 3
Art. 3. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Appartengono alla prima categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o da titolari della medesima. 2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B - tecnici amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative, le quali richiedono particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedono in modo particolare, preparazione, esperienza o pratica d'ufficio.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 4
Art. 4. CUMULO DI MANSIONI Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi, sara' attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 5
Art. 5. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni, diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, chiamata o richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 15 giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad un anno per ogni 3 anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA In caso di passaggio dell'equiparato alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'equiparato avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di equiparato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 8
Art. 8. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati od invalidi di guerra: 1 anno; 2) decorati al valore, promossi per merito di guerra, feriti di guerra: 6 mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve essere corredata dalla prescritta documentazione rilasciata dall'Autorita' militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l'orario di lavoro, previste dalla legge. Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tale modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un'ora al giorno.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 10
Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino, la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 12 per il lavoro festivo sempreche' non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 11
Art. 11. FESTIVITA' Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 10 (riposo settimanale); b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le festivita' del 25 aprile; 1 maggio; 4 novembre; c) le festivita' infrasettimanali di cui appresso: 1) 1 gennaio (Capodanno); 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (5. Giuseppe); 4) (Ascensione); 5) (Corpus Domini); 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 10) 25 dicembre (S. Natale); 11) la ricorrenza del Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento; 12) 26 dicembre (S. Stefano); 13) (Lunedi di Pasqua). Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo. Per le festivita' cadenti in domenica o in giorno di riposo compensativo e' dovuto all'impiegato una giornata di retribuzione, in aggiunta alla retribuzione mensile.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9. Per lavoro notturno s'intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Lavoro festivo e' quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 11. Nessun impiegato puo' rifiutarsi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione sulle quote orarie di retribuzione per le prestazioni anzidette sono le seguenti: Lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Lavoro notturno...................................................30% Lavoro in giorni festivi..........................................40% Lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. La quota oraria di retribuzione si otterra' dividendoper 180 lo stipendio mensile (minimo contrattuale di categoria piu' eventuali aumenti periodici di anzianita' e di merito, piu' eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato) e per 8 l'indennita' giornaliera di contingenza.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 13
Art. 13. RETRIBUZIONE La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Nel caso di contestazione sullo stipendio o sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata mentre l'azienda e' tenuta a rilasciare all'interessato dichiarazione relativa alla differenza in contestazione. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Inoltre l'impiegato avra' facolta', volendolo, di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Qualsiasi ritenuta, per risarcimento di danni, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 14
Art. 14. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale di cui alle tabelle allegate - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato: d) 13ª mensilita'. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'aumento globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 15
Art. 15. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta', presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) hanno diritto per ogni biennio di anzianita' indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per 10 bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio e sulla indennita' di contingenza mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norma transitoria. Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate. ex 1ª zona: Uomini Donne 1ª Categoria ................................ 2.680 2.680 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.855 1.570 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.215 1.050 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 940 810 ex 2ª zona: 1ª Categoria ................................ 2.600 2.600 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.805 1.545 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.185 1.020 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 915 790 ex 3ª zona: 1ª Categoria ................................ 2.525 2.525 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.805 1.495 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.160 1.000 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 890 775 ex 4ª zona: 1ª Categoria ................................ 2.475 2.475 2ª Categoria sup. 21 anni ................... 1.725 1.500 3ª Categoria A sup. 21 anni ................. 1.135 980 3ª Categoria B sup. 21 anni ................. 875 760 Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita alla categoria, cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Lo quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 16
Art. 16. SOSPENSIONI DI LAVORO Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti e nei limiti del presente contratto.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 17
Art. 17. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 9 del presente contratto, disposto dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, la contingenza o l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 18
Art. 18. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito, dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego, durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 19
Art. 19. MENSE AZIENDALI In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennita' sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 20
Art. 20. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolga normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro disti oltre 5 Km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 21
Art. 21. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 5% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a norma, del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 22
Art. 22. FERIE L'impiegato ha diritto, dopo il primo anno compiuto di servizio prestato e per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione pari a: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a due anni; giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 2 e fino ai 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Nel fissare l'epoca delle ferie sara' tenuto conto da parte dell'azienda compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'anno all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita', sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso. Nel caso che l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse. A tale effetto l'impiegato sara' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata. Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 23
Art. 23. ASSENZE E PERMESSI Le assenze debbono essere giustificate al piu' tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso. Tali brevi permessi non saranno computati in conto ferie.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 24
Art. 24. CONGEDO MATRIMONIALE All'impiegato che contrae matrimonio sara' concesso un permesso di 15 giorni di calendario con decorrenza della normale retribuzione. Tale permesso non sara' computata quale periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato come periodo di preavviso.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 25
Art. 25. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri, di Organi Direttivi Confederali, o delle Federazioni Nazionali di categoria o dei Sindacati Provinciali o Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle gia' citate Organizzazioni, tramite le Associazioni Territoriali degli industriali, all'azienda cui l'impiegato appartiene.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 26
Art. 26. ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali verra' concessa, se richiesta, una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Durante tale aspettativa non compete all'impiegato retribuzione alcuna e il rapporto di lavoro verra' sospeso con la sola conservazione del posto senza peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 27
Art. 27. SERVIZIO MILITARE La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi, ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare. L'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva, che all'atto della chiamata risulti in forza presso la azienda da almeno un anno, ha diritto alla decorrenza, dell'anzianita'. Ai fini del computo dell'indennita' di anzianita' e dell'anzianita' utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sara' computato come anzianita' di servizio, sempreche' l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda senza dimettersi. Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennita' che gli competono a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Sia per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere gli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle vigenti leggi in materia. Per il trattamento in caso di richiamo alle armi si fa riferimento all'art. 1 della legge vigente 10 giugno 1940.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 28
Art. 28. TRASFERTA All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione mensile: a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto, impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita' quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreche' siano autorizzate e comprovate; d) una indennita' di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza). L'indennita' di cui al punto d) non sara' dovuta nel caso che l'assenza' dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della Imissione stessa. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 20%. Nel caso che la frequenza, dei viaggi costituisca caratteristica, propria e prevalente dell'impiegato, l'eventuale indennita' di missione potra' essere concordata direttamente con l'azienda. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumulera' con eventuali trattamenti aziendali i individuali in atto a. tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta- di optare per il trattamento da esso ritenuto pini favorevole.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 29
Art. 29. TRASFERIMENTI All'impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora. verra' corrisposto l'importo previamente. concordato l'azienda della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento gli verra' (corrisposto, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza), se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilita' di retribuzione (stipendio di fatto e contingenza). Nel caso in cuti l'azienda inetta a disposizione dell'impiegato nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno indotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento l'impiegato, per l'effetto dell'anticipata, risoluzione del contratto di fitto, sempreche' questo sia denunciato all'atto della comunicazione di trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ed ai ratei maturati delle ferie e della 13ª mensilita', diversamente il trasferimento si intende revocato. All'impiegato che chieda il trasferimento per sue necessita', non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di fiducia. In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia od infortunio, l'impiegato non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di: a) 6 mesi per anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti; b) 8 mesi per anzianita' di servizio oltre 5 e fino a 8 anni compiuti; c) 10 mesi per anzianita' di servizio oltre gli 8 anni. L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento: per le anzianita' di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi 2 mesi, meta' retribuzione globale per i 4 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi 3 mesi, meta' retribuzione globale per i 5 mesi successivi; per le anzianita' di cui al punito c), intera retribuzione globale per i primi 4 mesi, meta' retribuzione globale per i 6 mesi successivi. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato, fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' all'impiegato il trattamento completo o previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il rapporto d'impiego con diritto alla, sola indenaita' per licenziamento. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali. Per l'assistenza e il trattsmento in caso di malattia e di infortunio per gli impiegati valgono le norme regolanti la materia. Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia anche la infermita' derivante da infortunio non coperta da assicurazione obbligatoria. L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilita', ecc.).
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 31
Art. 31. TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA' Per la tutela dell'impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) e relativo regolamento.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 32
Art. 32. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore, da quanto forma. oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale, non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma. 4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinarie strumenti a lui affidati.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 33
Art. 33. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari delle norme della presente regolamentazione possono essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le Organizzazioni Sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della. sospensione prevista al punto 3). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 34
Art. 34. SOSPENSIONI Incorre nel provvedimento della sospensione, l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 35
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Art. 35. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva nel divieto di fumare di cui ali punto d) dell'art. 34 sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque al compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nelle mancanze di cui al punto c) dell'art. 34 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) trascuratezza nell'adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamentazione interna, quando sia gia' stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 34. 2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumnento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni, di macchine di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto d'ufficio; d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.
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CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 36
Art. 36. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:
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| ANNI DI SERVIZIO | MESI DI PREAVVISO | | |---------+----------+----------| | |3ª categ.| 2ª categ.| 1ª categ.|
+-----------------------------+---------+----------+----------+
|Fino a 5 anni non compiuti ..| 1 | 1 1/2 | 2 |
+-----------------------------+---------+----------+----------+
|Da 5 a 10 anni non compiuti .| 1 1/2 | 2 | 3 |
+-----------------------------+---------+----------+----------+
|Oltre 10 anni ...............| 2 | 2 1/2 | 4 |
+-----------------------------+---------+----------+----------+
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di impiego senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso dal periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato ai soli effetti dell'indenni±a' di anzianita'. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937, manterra' ad personamn l'eventuale maggior termine di preavviso di cui - in base ad usi, consuetudini o contratto individuali, anche se derivanti da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da essi i giorni corrispondenti a quanto in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino al limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 33, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937, l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti, ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio al 31 dicembre 1948 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile, per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente dal 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprende la indennita', di anzianita) portato da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati e accordi stipulati precedentemente alla legge stessa e successive; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 31 dicembre 1948 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la compartecipazione. agli utili, anche la 13ª mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione e compartecipazione agli utili,saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, esclusi prima della risoluzione del rapporto, aniche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 40 del presente contratto. La liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Per il calcolo dell'indennita' di licenziamento di cui sopra, l'indennita' di contingenza sara' computata a partire dal 1 gennaio 1945 e comunque per un periodo non inferiore agli ultimi 8 anni o per l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 38
Art. 38. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego in seguito a dimissioni, dopo compiuto un intero anno di servizio, verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote della indennita' di anzianita', di cui all'art. 37 del presente contratto: a) 50% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio oltre un anno e fino a 5 anni compiuti; b) 100% ai dimissionari che abbiano una anzianita' di servizio da oltre 5 anni. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta all'impiegato, anche in caso di dimissioni, dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, e 55° anno di eta' se donne, nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 39
Art. 39. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato spettera' al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico, o, in difetto, ai testamentari, il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennita' di licenziamento e di preavviso) a termine degli articoli 36 e 37 fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie); non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall'art. 40 del presente contratto. Il datore di lavoro potra'. chiedere che la vivenza a carico, sia comprovata mediante atto di notorieta' a norma di legge. In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidita' permanente, per gli impiegati che non abbiano raggiunto il 10° anno di servizio, si applicano le disposizioni del [D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708), ed eventuali successive modificazioni.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 40
Art. 40. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche', a quelle eventuali modifiche che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 41
Art. 41. TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA Nel trapasso e nella trasformazione dell'azienda, l'impiegato che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete. Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva, nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita', nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione. Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 38; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e' temporaneamente sospesa e le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 42
Art. 42. CERTIFICATI DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'impiegato che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, ed in mancanza del libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'impiegato una. dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 43
Art. 43. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne previste dagli accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sara'. sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 44
Art. 44. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 45
Art. 45. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 46
Art. 46. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'impiegato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 47
Art. 47. NORME GENERALI E SPECIALI Per guanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato. Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda e dagli accordi sindacali, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-art. 48
Art. 48. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 ottobre 1958 con validita' sino al 30 settembre 1961 e s'intendera' tacitamente rinnovalo di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle due parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati-Tabella
TABELLA IMPIEGATI Parte di provvedimento in formato grafico
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