DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1318
Art. 6. ABITI DA LAVORO Agli impiegati tecnici di stabilimento, stazione, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l'esercizio delle loro attribuzioni a causa delle stesse, verra' fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessita' di assicurare l'efficienza, di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Qualora l'azienda richieda che il personale femminile indossi un grembiule, dovra' gratuitamente provvedere alla relativa fornitura, con le modalita' che saranno stabilite con regolamento aziendale.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 7
Art. 7. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro per gli impiegati non potra' superare le 44 Ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente articolo. L'orario normale di lavoro per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potra' superare le 55 ore settimanali. Nella giornata del sabato il lavoro cessera' non oltre le ore 13, fatta eccezione per gli impiegati addetti ai turni. Per gli impiegati in servizio presso gli stabilimenti le stazioni e i depositi, in caso di effettuazione di lavoro oltre le 44 ore settimanali, dovra' essere corrisposta la retribuzione senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in piu' fino alle 48 ore settimanali. Per gli impiegati di cui al presente comma le ore comprese fra le 44 e le 48 ore settimanali, potranno essere effettuate nel pomeriggio del sabato o negli altri giorni della settimana. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplici attesa o custodia, la norma del comma precedente si applichera' per le ore lavorate tra le 55 e le 60 settimanali. Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all'[art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-09-10;1955~art12). Le norme di cui sopra non modificano, salvo eventuali diverse pattuizioni fra i rappresentanti delle parti direttamente interessate, le situazioni in atto nelle quali, essendo praticati, come normali, orari inferiori ai limiti massimi di cui al presente articolo, il lavoro prestato oltre detti orari viene retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Chiarimento a verbale Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 non sono da considerarsi come normali, gli orari inferiori ai limiti massimi di cui all'articolo stesso che siano stati effettuati in conseguenza di esigenze belliche o di cause estranee alla volonta' delle parti.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 8
Art. 8. GIORNI FESTIVI I - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge; b) le seguenti festivita': 2 giugno: Fondazione della Repubblica; 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 4 novembre: Giorno dell'unita' nazionale; c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 19 marzo: S. Giuseppe; Lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo; 15 agosto: Assunzione; 1 novembre: Ognissanti; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: S. Natale; 26 dicembre: S. Stefano; d) il giorno del S. Patrono del luogo ore trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le citta' di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate aziendalmente concordate. Le festivita' di cui alle lettere b) e c) saranno integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge. Nelle ricorrenze sopra indicate, ai lavoratori sara' praticato il seguente trattamento economico: Quando in occasione delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) l'impiegato non presti la sua opera, nessun particolare trattamento spettera' al medesimo oltre la sua normale retribuzione. Tuttavia qualora una festivita' di cui alle lettere b), c) e d) coincida con la domenica, all'impiegato verra' corrisposto, in aggiunta a tale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera di retribuzione (ivi compresa l'eventuale indennita' di turno e l'indennita' di mensa) computata con i criteri indicati all'art. 11 della presente regolamentazione. Il lavoro prestato nei giorni festivi di cui alte lettere b), c) e d) verra' compensato secondo le norme previste all'art. 9 per il lavoro festivo. Il trattamento di cui sopra verra' praticato anche agli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di una delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) con il giorno di riposo compensativo. I - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre, l'orario di lavoro sara' di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13. Nelle giornate predette, sara' praticato il seguente trattamento: a) ai lavoratori che saranno chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13, sara' corrisposta la retribuzione oraria, ivi compresa l'eventuale indennita' di turno (esclusa l'indennita' di contingenza) senza alcuna maggiorazione per le ore di lavoro effettivamente prestato; b) nulla spettera', oltre alla normale retribuzione, ai lavoratori che non verranno chiamati in servizio dopo le ore 13. Il lavoro prestato nelle suddette 4 ricorrenze oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sara' retribuito a norma dell'art. 9, punto 1).
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 9
Art. 9. LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all'art. 7, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo stesso. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 6. E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonche' il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 8 della presente regolamentazione. Nessun Impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno feriale. . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'art. 7 . 50% 3) lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . 60% 4) lavoro notturno festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo. . . . . . . . . . . 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni. . . . . . . . . . . 50% 7) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% turno notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festivi oltre i limiti di cui al punto 2). Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla quota oraria, dello stipendio di fatto, costituita esclusivamente dal minimo mensile tabellare di categoria, piu' gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto e gli aumenti periodici di anzianita' (escluso ogni altro elemento della retribuzione), nonche' sulla quota oraria di indennita' di contingenza. La quota oraria dello stipendio di fatto, come sopracostituita, si determinera' dividendo per 175 l'importo. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Chiarimento a verbale Le parti espressamente danno atto che dalla quota oraria di stipendio di fatto soggetto alle maggiorazioni di cui all'art. 9 resta escluso ogni altro emolumento che non sia stato espressamente considerato nell'articolo stesso.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 10
Art. 10. RETRIBUZIONE A) Elementi della retribuzione: 1) stipendio (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare) 2) indennita' di contingenza. B) Competenze aggiuntive: 1) tredicesima e quattordicesima mensilita'; 2) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze o condizioni (indennita' di zona malarica, indennita' per maneggio di denaro o cauzione, ecc.); 3) provvigioni, interessenze, ecc. 4) indennita' sostitutiva di mensa. Gli elementi di cui alle precedenti lettere A) e B) vengono corrisposti con le modalita' indicate nei relativi articoli della presente regolamentazione.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 11
Art. 11. MINIMI TABELLARI DI STIPENDIO I minimi tabellari di stipendio mensile afferenti alle categorie e ai gruppi previsti dall'art. 2 della presente regolamentazione sono quelli indicati nella tabella allegata alla regolamentazione stessa. Per determinare l'importo giornaliero dello stipendio mensile si divide il medesimo per 25; per determinare l'importo orario esso stipendio si divide per 175.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 12
Art. 12. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consista nel continuo maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con diretta responsabilita' per errori anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' pari all'8% del minimo tabellare di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della relativa indennita' di contingenza. L'indennita' predetta verra' corrisposta in relazione all'esercizio effettivo delle mansioni suindicate. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 13
Art. 13. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 6% per il 1° e 2° biennio e del 7% per ciascun biennio dal 3°, al 12°, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza della categoria e gruppo di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva dell'82%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nei passaggi di categoria l'impiegato manterra', in aggiunta al minimo della nuova categoria e gruppo di assegnazione ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, ai fini dal raggiungimento della percentuale massima dell'82%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria e gruppo di assegnazione e della corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di categoria. L'impiegato avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui del 6 o 7%, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva dell'82% del minimo tabellare di stipendio e gruppo di assegnazione della nuova categoria e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio di categoria, sara' utile agli effetti della, maturazione del successivo aumento periodico. Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione dei suddetti passaggi di categoria saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo della categoria e gruppo di assegnazione e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, verra' invece effettuato. al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento dell'impiegato la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sul minimo tabellare rispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto sara, utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 14
Art. 14. FERIE L'impiegato che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi, per il 1° e 2° anno compiuti di servizio 20 giorni lavorativi, da 2 a 10 anni compiuti di servizio; 25 giorni lavorativi, da 10 a 18 anni compiuti di servizio; 30 giorni lavorativi oltre 18 anni compiuti di servizio. I giorni festivi di cui all'art. 8 ricorrenti nel periodo di godimento ferie, non sono computabili come ferie e pertanto o si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale, oppure al pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute. In caso di ferie collettive, all'impiegato che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali competera' il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamente compiuti. L'epoca, delle ferie sara' stabilita dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze, tenendo conto dei desideri dell'impiegato. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative a periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sara' effettuato, se richiesto dal lavoratore, all'inizio del periodo feriale. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verra' risarcito con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni, all'impiegato spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti, purche l'impiegato abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate, a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori ai 15 giorni saranno trascurate. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 15
Art. 15. DOPPIE MENSILITA' Le aziende corrisponderanno, in occasione del S. Natale, una tredicesima mensilita' e alla fine del mese di giugno una quattordicesima. mensilita', pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun impiegato alle rispettive date di maturazione. Agli effetti delle predette corresponsioni, saranno considerati retribuzione normale mensile lo stipendi di fatto, l'indennita'. di contingenza, l'indennita' sostitutiva di mensa, e l'eventuale indennita' di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavori durante il corso dell'anno, all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilita' di cui sopra. quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verra' considerata a questi effetti come mese intero. La tredicesima e la quattordicesima mensilita' di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilita' eccedenti le dodici annuali corrisposte aziendalmente alla data di applicazione del presente contratto allo stesso titolo. La tredicesima mensilita' si intende riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilita' s'intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 16
Art. 16. INDENNTA' SPECIALE Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennita' speciale" nella seguente misura: Cat. 1ª A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 55.000 Cat. 1ª B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 Cat. 2ª A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 44.000 Cat. 2ª B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 41.000 Cat. 3ª A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 34.000 Cat. 3ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 31.000 Detta indennita' si intende riferita al periodo dal 1 ottobre al 30 settembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. all'impiegato non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' stessa., quanti risulteranno i mesi passati in servizio. nei suindicato periodo annuale di riferimenti). La frazione di mese superiore ai 15 giorni. verra' considerata a questi effetti come mese intero; la frazione di mese inferiore ai. 15 giorni verra' invece trascurata. La suddetta indenita' che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua natura intrinseca costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto. L'indennita' medesima sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente gia' corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analogie finalita'.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 17
Art. 17. CONGEDO MATRIMONIALE Agli impiegati ed alle impiegate che abbiano superato il periodo di prova. verra' concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione. Il congedo non potra' essere compiuto sul periodo di ferie annuali. ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovra' essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno 15 giorni dal suo inizio e dovra' essere documentata. Il congedo matrimoniale e' dovuto anche all'impiegata che si dimettera' per contrarre matrimonio. Il trattamento previsto nel presente articolo assorbe, fino a concorrenza dello stesso. quello previsto dalle vigenti norme generali in materia. Qualora in avvenire dette norme generali dovessero essere modificate, il trattamento stabilito dai presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza dal trattamento che sara'. disposto con le norme mededime.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 18
Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA OD INFORTUNIO L'assenza per malattie o infortunio deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica o comunque non oltre il secondo giorno di assenza. Inoltre l'impiegato deve consegnare o far pervenire all'azienda non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Ti mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra', considerata ingiustificato. Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio, l'impiegato non in prova ha diritto al seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di effettivo servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 6 a 10 anni; 3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 11 e 15 anni; 4) conservazione del posto, per mesi 12 agli aventi, anzianita', di effettivo servizio di oltre 15 anni; Nel primo caso, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione per i primi 4 mesi e alla meta' di essa per i successivi 2 mesi ; nel secondo caso, alla corresponsione della intera retribuzione per i primi 5 mesi ed alla meta' di essa Per i successivi 3 mesi: nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi. 6 mesi ed alla meta' di essa per i successivi 4 mesi; nel quarto caso alla corresponsione della intera retribuzione per 12 mesi. I trattamenti complessivi piu' favorevoli derivanti da precedenti norme contrattuali saranno conservati ad personam come condizioni individuali di miglior favore agli impiegati, ai quali i suddetti trattamenti erano applicabili prima, della sottoscrizione del presente contratto. Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi di conservazione del posto: a) mesi 9 in un periodo di 1 anno per gli aventi anzianita' di cui al punto 1); b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianita' di cui ai punto 2); c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianita' di cui al punto 3); d) mesi 18 in un periodo di 27 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 4). L'impiegato che si ammala o si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruira' del trattamento, sopra indicato fino alla scadenza del preavvisore stesso. Superato il termine di conservazione del posto la azienda, ove risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' per licenziamento e l'indennita' sostitutiva di preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso porta risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' per licenziamento e senza preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non provveda. al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita' per licenziamento. In casi di malattia o infortunio di seria entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera' caso per caso se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero dei giorni di ferie fruiti. L'azienda ha facolta' di accertare in tutti i casi di applicazione. del presente articolo lo stato di salute dell'impiegato mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e di quello del lavoratore, verra' designato di comune accordo, un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verra' demandato al medico provinciale. Il trattamento economico indicato nel presente articolo sara' assorbito o sostituito, fino a concorrenza, dai trattamento economico che in caso di malattia o infortunio competesse all'impiegato per effetto di norme assicurative e assistenziali gia' in atto o che venissero istituite nell'avvenire.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 19
Art. 19. TRASFERIMENTI Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricordano nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atta per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel quale caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dello impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per se' e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), che lo seguono nel trasferimento, nonche' un rimborso delle spese di trasporto per gli effetti mobiliari gaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. All'atto del trasferimento verra' corrisposta all'impiegato una indennita'. commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza.) piu' l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa l'indennita' di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, egli ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, fino all'importo massimo di 11 mensilita' di affitto. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Norma transitoria In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore saranno presi opportuni accordi per l'eventuale adozione di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalita', del lavoratore stesso nella nuova residenza.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 20
Art. 20. PARTE DISCIPLINARE I - Disciplina aziendale L'impiegato, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori. I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. In particolare l'impiegato e' tenuto a: 1) curare con zelo gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico; 2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attivita' dell'azienda e non trarre profitto da quanto eventualmente e' a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ne' esplicare attivita' contrarie agli interessi aziendali; 3) non abusare, dopo risolto il contratto d'impiego ed in forma di concorrenza sleale, di dati e notizie venuti a sua conoscenza durante il servizio; 4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati. II - Provvedimenti disciplinari Le mancanze degli impiegati saranno punite a seconda della loro gravita' o della loro recidivita' senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati. Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regola mento interno aziendale o alle altre disposizioni, di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti a) richiamo verbale; b) ammonizione scritta; e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi; d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) saranno portati a conoscenza dell'interessato per iscritto. III - Ammonizione e sospensione Normalmente, salvo i casi di particolare gravita' o di recidivita', l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze all'impiegato che: a) non osservi l'orario di lavoro o non adempia alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti, al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro; c) non esegua il lavoro con assiduita' o secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli; d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarita' nell'andamento del lavoro; e) costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell'azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l'azienda; f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione; g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti. IV - Licenziamento per motivi disciplinari Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potra' essere inflitto in tutti quei casi in cui l'impiegato commetta mancanze cosi' gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso. Detto licenziamento puo' essere inflitto: a) senza preavviso, ma con la corresponsione della indennita' di anzianita' per licenziamento. In tale provvedimento in cure l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni: 1) assenze ingiustificate prolungate per oltre 3 giorni consecutivi o assenze ripetute per- 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; 2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro; 3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravita' o quando la gravita' dell'inadempimento comporti la applicazione diretta della sanzione prevista al punto a) della presente parte IV, sempre che negli adempimenti non si riscontri il dolo; b) senza preavviso e senza indennita' di anzianita' per licenziamento. In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale o materiale che compia azioni che siano considerate delittuose a termini di legge. In via esemplificativa tale provvedimento si applichera' nei seguenti casi: 1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove cio' sia espressamente vietato mediante apposito avviso; 2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri- oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso; 3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze; 4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravita' nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo; 5) grave insoburdinazione verso i superiori. L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda ali risarcimento dei danni.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 21
Art. 21. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 20, parte IV, della presente regolamentazione. I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati con anzianita' di servizio ininterotta fino a 5 anni compiuti: 1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria 3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre 5 anni a 10 anni compiuti: 1) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 1ª cagoria; 2) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre i 10 fino ai 15 anni compiuti: 1) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di la categoria; 2) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; d) per gli impiegati che hanno superato i 15 anni di anzianita' di servizio ininterrotta: 1) mesi 8 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 6 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 5 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'. Il termine di preavviso decorre dal 1 o dal 16 del mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi; per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. I lavoratori, cui precedentemente veniva riconosciuti un trattamento di preavviso piu' favorevole di quello sopra indicato, lo conservano come condizione individuale di miglior favore. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 22
Art. 22. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Salvo il caso di risoluzione del rapporto di imipego effettuato ai sensi dell'art. 20, parte IV, lettera b), lo impiegato che abbia compiuto almeno un anno di interno servizio e che venga licenziato, ha diritto ad una indennita' di anzianita' pari alle seguenti misure: a) per l'anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio maturata successivamente al 1 gennaio 1945: una mensilita' di retribuzione normale per ogni anno intero di servizio b) per l'anzianita', come sopra indicata, maturata dal 1 luglio 1944; 25/30 della normale retribuzione mensile per ogni anno intero di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente. alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personac; c) per l'anzianita', come sopra indicata, precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) della normale retribuzione mensile per ogni anno intero di servizio), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' in parola verra' fatta sulla base della retribuzione normale in atto al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le trazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre alle provvigioni, agli eventuali premi di produzione, alle partecipazioni agli utili ed alla indennitadi contingenza, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, un dodicesimo della 13ª e della 14ª mensilita'. nonche' la indennita' sostitutiva (di mensa e l'eventuale indennita' di turno. Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni o premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon line, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se devono avere esecuzione posteriormente. Gli eventuali premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioniagli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Sara' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita'. di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda. In caso di RISOLUZIONE del RAPPORTO di lavoro in seguito a dimissioni, all'impiegato saranno corrisposte le seguenti aliquote dell'indennita' di anzianita' per licenziamento sopra indicato: 1) il 50% quando l'impiegato non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio; 2) l'intera indennita' di anzianita', quando l'impiegato abbia superato i 5 anni di anzianita' come sopra. L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. La stessa intera indennita' di anzianita' sara' corrisposta agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'. Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non e' dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso, a suo carico, un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare. Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa richiamo ai disposto dell'[art. 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione per gli impiegati-Tabelle
IMPIEGATI - UOMINI E DONNE CAPOFAMIGLIA Parte di provvedimento in formato grafico IMPIEGATE - DONNE NON CAPOFAMIGLIA Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)