DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1318

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 27. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'Art. 26, parte IV, della presente regolamentazione, potra' aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: giorni 10 per gli operai con anzianita' di servizio ininterrotta fino addi 1 anno compito; giorni 18 per gli operai con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre 1 anno fino a 5 anni compiuti; giorni 22 per gli operai con anzianita' di servizio ininterotta da oltre 5 anni fino a 12 anni compiuti; giorni 30 per gli operai con anzianita' di servizio ininterrotta di altre 12 anni compiuti. In caso di dimissioni dopo il primo anno compiuto di servizio i suddetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. La concessione di eventuali permessi che venissero richiesti dall'operaio preavvisato di licenziamento per la ricerca di nuova occupazione, sara' regolata mediante diretti accordi fra l'operaio e la azienda secondo i criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-art. 28

Art. 28. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata ai sensi dell'art. 26, parte IV, lett. b), l'operaio che abbia compiuto almeno un anno intero di servizio e che venga licenziato ha diritto ad una indennita' di anzianita' pari a: a) giorni 6 (48 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei primi 5 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio; b) giorni 12 (96 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio dal 6° al 10° anno compreso. c) giorni 16 (128 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio dall'11° al 16° compreso; d) giorni 20 (160 ore) di retribuzione normale per ciascuno degli anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio successivi al 16°. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione il salario di fatto, l'indennita' di contingenza in atto alla data della risoluzione del rapporto, l'indennita' sostitutiva di mensa, la eventuale indennita' di turno ed il rateo di gratifica natalizia e di gratifica di fine giugno. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la paga ad economia maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo. Le misure dell'indennita', di cui al comma primo si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dalla data di decorrenza del presente contratto. Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dal lavoratore anteriormente alla data di cui sopra, le misure dell'indennita' di anzianita' per licenziamento vengono fissate come segue: A) per le anzianita' dal 1 gennaio 1947 alla data di entrata in vigore del presente contratto: a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio; b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni; c) giorni 12 (96 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio oltre i 18 anni. B) per le anzianita' precedenti al 1 gennaio 1947: a) giorni 4 (32 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei primi 4 anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio; b) giorni 6 (48 ore) di retribuzione normale per ciascuno dei successivi anni interi di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio dal 5° al 15°; c) giorni 8 (64 ore) di retribuzione normale per ciascuno degli anni interi di effettiva, ed ininterrotta anzianita' di servizio successivi al 15°. Tuttavia, agli effetti della determinazione del maggior trattamento, le indennita' di cui ai vari punti b), c) e d) del presente articolo, nonche' agli stessi punti del comma A) relativamente all'anzianita' maturata dopo il 1 gennaio 1947, si terra' conto dell'intera anzianita' ininterrotta successiva alla data di assunzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennita' di anzianita' per licenziamento sopra indicata: 1) il 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio; 2) l'intera indennita' di anzianita' quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di anzianita' come sopra. Per poter aver diritto al trattamento di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve avere compiuto il secondo anno di servizio; se proveniente dagli apprendisti deve aver compiuto il secondo anno dai giorno di ultimazione dei periodo di apprendistato. L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. La stessa intera indennita' di anzianita' verra' corrisposta ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'. Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non e' dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso, a suo carico, un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare. Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte si fa richiamo al disposto dell'[art. 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione operai-Tabelle

(Art. 16 della regolamentazione per gli operai) PER GLI OPERAI TABELLE DEI MINIMI DI PAGA I minimi di paga si intendono a tutti gli effetti rapportabili ad ore e riferiti a 200 ore di lavoro ed avranno vigore per il periodo di validita' dell'accordo 31 gennaio 1958. OPERAI - UOMINI E DONNE CAPOFAMIGLIA Parte di provvedimento in formato grafico OPERAI - DONNE NON CAPOFAMIGLIA Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 1

Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI Quando il compito affidato al lavoratore sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerarsi agli effetti del comma precedente: a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempre che in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo; b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni, oppure le mansioni che comportano fiducia, e responsabilita' tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b). Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie. I lavoratori di cui sopra sono suddivisi in due gradi. Appartengono al 1° grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni sopra specificate comporti: per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta delle operazioni inerenti agli impianti o servizi cui sono preposti e le cui mansioni rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura e per la loro difficolta' o delicatezza; per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente per competenza, responsabilita' e fiducia. Appartengono al 2° grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla categoria intermedia. A titolo di esempio verranno assegnati al 1° grado i lavoratori aventi mansioni di: capi operai operatori di turno negli impianti di produzione; capi operai di laboratorio chimico; capi operai di importante stabilimento con coordinazione e controllo del lavoro della squadra di operai addetti al carico e scarico, alla sala pompe e travaso, al riempimento e spedizione di carri cisterne, di autotreni, ecc.; capi operai di officina, ecc. A titolo di esempio verranno assegnati al 2° grado i lavoratori aventi mansioni di: portieri principali di sede centrale e di grande stabilimento, quando svolgano mansioni di natura complessa di particolare responsabilita' e fiducia; fattorini di sede centrale con mansioni di particolare responsabilita' e fiducia; capi di guardie giurate preposti alla distribuzione dei turni di servizio con funzioni di controllo e non partecipanti ai turni di guardia; capi operai addetti al servizio antincendi, ecc.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova che dovra' risultare da comunicazione scritta e che non sara' superiore a mesi 1. Durante il periodo di prova la retribuzione non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verra' corrisposta per periodo di lavoro effettivamente prestato. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuti dopo il compimento della meta' del periodo di cui al primo comma, il periodo di prova riprendera' il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per malattia o infortunio e ferma restando la reciproca facolta' di recesso come al comma 3° - purche', a seguito di accertata guarigione, il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo di giorni 15 dall'inizio dell'interruzione. L'applicazione di tale norma potra' essere richiesta dal lavoratore in prova per una volta sola. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio e la sua anzianita' decorrera' dalla data di assunzione in prova.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 3

Art. 3. PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di retribuzione, ne' un mutamento sostanziale della sua posizione. All'intermedio di 2° grado, che sia destinato a compiere mansioni inerenti al 1° grado, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra lo stipendio di fatto goduto e lo stipendio che avrebbe percepito in caso di passaggio definitivo al grado superiore. Trascorso un periodo di 2 mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, al grado superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto, nel quale caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 15 giorni e per tutta la durata successiva della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di grado, sempre che il periodo di sostituzione non si protragga oltre i 5 mesi. Tuttavia non si fara' luogo al passaggio definitivo al grado superiore, anche dopo trascorso tale periodo nei confronti del lavoratore che sostituisce altro lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi. Ferme restando le eccezioni di cui al terzo comma, gli intermedi di 2° grado che, in un periodo di 2 anni, hanno disimpegnato mansioni di 1° grado, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore ai 4 mesi, purche' a periodi continuativi di 20 giorni lavorativi ciascuno, passeranno a tutti gli effetti al grado superiore all'inizio del periodo di paga successivo al compimento dei predetti 4 mesi.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 4

Art. 4. PASSAGGIO DA OPERAIO ALLA CATEGORIA DEGLI INTERMEDI Il passaggio da operaio alla categoria degli intermedi non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianita' di servizio prestata come operaio e' utile agli effetti dei sottoelencati istituti della regolamentazione riguardante gli appartenenti alla categoria intermedia, nei limiti e con le norme appresso specificate: 1. - Aumenti periodici di anzianita'. L'importo in cifra degli aumenti periodici fruiti dal lavoratore, ai sensi dell'art. 17 della regolamentazione operai, all'atto del suo passaggio alla categoria intermedia verra' riportato sul minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza della categoria intermedia alla quale viene assegnato. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70% prevista nell'art. 14, sara' tradotto nel numero di aumenti periodici e corrispondente percentuale riferiti al minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza della predetta categoria degli intermedi. Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva del 70% del minimo tabellare mensile della sua nuova categoria e della relativa indennita' di contingenza. Le frazioni di aumento periodico (in percentuale) che verranno eventualmente a determinarsi in occasione del suddetto passaggio di categoria saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico. La frazione di triennio in corso al momento del passaggio dalla categoria operai a quella degli intermedi sara' utile nella misura del 50% agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico biennale di anzianita'. 2. - Ferie, malattia e preavviso. Il servizio compiuto come operaio prima dell'assegnazione alla categoria intermedia verra' computato nella misura del 50% agli effetti della determinazione del trattamento di ferie e malattia, nonche' del termine di preavviso. 3. - Indennita' di licenziamento. Per il lavoratore gia' operaio l'indennita' di licenziamento calcolata secondo i criteri e le misure previste all'art. 28 della regolamentazione per gli operai, relativa all'anzianita' di servizio prestata in tale qualifica prima dell'assegnazione alla categoria intermedia, verra' trasformata, all'atto di detta assegnazione, dal computo di giorni a quello in trentesimi sulla base del rapporto 30: 25. L'indennita' di licenziamento espressa in trentesimi, derivante dalla trasformazione di cui sopra, verra' liquidata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in aggiunta all'indennita' di licenziamento relativa al periodo di effettivo servizio trascorso nella categoria intermedia secondo le misure di cui all'art. 24 della presente regolamentazione e liquidata sulla base della retribuzione di fatto goduta all'atto del licenziamento stesso. Qualora, all'atto del passaggio alla categoria intermedia, il lavoratore, in relazione al periodo di effettivo servizio prestato come operaio, abbia maturato, ai sensi dell'art. 28 della relativa regolamentazione, il diritto ad uno scaglione di indennita' di anzianita' che, tradotto in trentesimi secondo il rapporto indicato nel precedente comma, risulti superiore a quello previsto nell'art. 24, comma 1° lettera a), della presente regolamentazione, conservera' il predetto trattamento maturato come operaio fino a che non avra' raggiunto, come intermedio, l'anzianita' necessaria per aver diritto, ai sensi del citato art. 24, allo scaglione che prevede un trattamento in trentesimi superiore a quello goduto come operaio.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 5

Art. 5. ABITI DA LAVORO Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi. Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova, e quelli assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all'atto della conferma in servizio. Ogni 12 mesi verra' rinnovata una tuta da lavoro, qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo sara' tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale sara' fornito in uso l'abito da lavoro, tenendo presente la necessita' di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro. Ai lavoratori che esplichino continuamente, la loro attivita' in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno piu' appropriati alle specifiche condizioni di lavoro. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda assicurera' la possibilita' del ricambio dell'abito durante il lavoro. Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai 3 precedenti comma, potra' essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche. Qualora l'azienda richieda che i lavoratori indossino abiti speciali o divise, provvedera' alla relativa fornitura. Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore dara' responsabile della buona conservazione di detti mezzi. Le modalita' concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale tra i rappresentanti delle parti interessate.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 6

Art. 6. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle disposizioni di legge in vigore. L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potra' eccedere le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali le disposizioni di cui all'[art. 12 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-09-10;1955~art12). I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall'effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti. Le ore di lavoro vengono contate con l'orologio dello stabilimento. L'orario di lavoro verra' esposto in apposita tabella da affiggere a norma di legge.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 7

Art. 7. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Nella giornata del sabato il lavoro dovra' cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate. Il recupero delle ore mancanti al limite dell'orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potra' superare la misura massima di un'ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale. Restano esclusi dalla disciplina di cui ai precedenti comma i seguenti lavoratori: 1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati; 2) lavoratori addetti ad attivita' di cui agli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-02-22;370~art5), [10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-02-22;370~art10), [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-02-22;370~art11) e [16 della legge 22 febbraio 1931, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-02-22;370~art16), ed alle tabelle approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935; 3) lavoratori aventi mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2) vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro, e cioe': mansioni inerenti alle operazioni di scarico carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso; 4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a piu' squadre; 5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa e custodia ai sensi di legge.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 8

Art. 8. GIORNI FESTIVI I. - Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge; b) le seguenti festivita': 2 giugno: Fondazione della Repubblica; 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 4 novembre: Giorno dell'unita' nazionale; c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 19 marzo: S. Giuseppe; Lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo; 15 agosto: Assunzione; 1 novembre: Ognissanti; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: S. Natale; 26 dicembre: S. Stefano; d) il giorno del S. Patrono del luogo ove trovasi la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, fatta eccezione per le citta' di Roma e Venezia, per le quali valgono le giornate aziendalmente concordate. Le festivita' di cui alle lettere b) e c) saranno integrate e sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di legge. Nelle ricorrenze sopra indicate, ai lavoratori sara' praticato il seguente trattamento economico: Quando in occasione della festivita' di cui alle lettere b), c) e d) il lavoratore non presti la sua opera, nessun particolare trattamento spettera' al medesimo oltre la sua normale retribuzione. Tuttavia qualora una festivita' di cui alle lettere b), c) e d) coincida con la domenica, al lavoratore verra' corrisposto, in aggiunta a tale retribuzione, l'importo di una quota giornaliera di retribuzione (ivi compresa la indennita' di mensa e l'eventuale indennita' di turno) computata con i criteri indicati all'art. 13 della presente regolamentazione. Il lavoro prestato nei giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) verra' compensato secondo le norme previste all'art. 9 per il lavoro festivo. Il trattamento di cui sopra verra' praticato anche ai lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza di una delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) con il giorno di riposo compensativo. II. - Nelle giornate di Giovedi Santo, 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre, l'orario di lavoro sara' di solito limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13. Nelle giornate predette, sara' praticato il seguente trattamento: a) ai lavoratori che saranno chiamati a prestare servizio per la parte di orario normale successiva alle ore 13, sara' corrisposta la retribuzione oraria ivi compresa l'eventuale indennita' di turno (esclusa l'indennita' di contingenza) senza alcuna maggiorazione per le ore di lavoro effettivamente prestato; b) nulla spettera', oltre alla normale retribuzione, ai lavoratori che non verranno chiamati in servizio dopo le ore 13; c) lo stesso trattamento di cui alla lettera a) sara' usato ai lavoratori per le ore di recupero effettuato ai sensi dell'art. 7 della presente regolamentazione, quando le ricorrenze del 2 novembre, 24 dicembre o 31 dicembre coincidono col sabato. Il lavoro prestato nelle suddette 4 ricorrenze oltre i limiti dell'intero orario normale giornaliero sara' retribuito a norma dell'art. 9, punto 1).

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 9

Art. 9. LAVORO NOTTURNO - LAVORO IN TURNI LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di cui all'art. 6 della presente regolamentazione. E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6. E' considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate destinate al riposo settimanale, nonche' il lavoro effettuato nei giorni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 della presente regolamentazione. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggioranza per le prestazioni sopra indicate sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno feriale. . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro effettuato nei giorni festivi (di cui al 3° comma, fino a concorrenza degli orari massimi giornalieri di cui all'articolo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 3) lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . 60% 4) lavoro notturno festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% 5) lavoro straordinario notturno festivo. . . . . . . . . . . 70% 6) lavoro notturno non compreso in turni. . . . . . . . . . . 30% 7) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 65% 8) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% turno notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Per lavoro straordinario festivo si intende quello effettuato in giorni festivi oltre i limiti di cui al punto 2). Le percentuali di cui sopra verranno applicate sulla quota oraria dello stipendio di fatto, costituita esclusivamente dal minimo mensile tabellare di grado, piu' gli aumenti di merito, le eventuali altre eccedenze sul minimo predetto e gli aumenti periodici di anzianita' (escluso ogni altro elemento della retribuzione), nonche' sulla quota oraria di indennita' di contingenza. La quota oraria dello stipendio di fatto, come sopra Costituito, si determina dividendo per 180 l'importo mensile dello stipendio stesso. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Chiarimento a verbale. Le parti espressamente danno atto che dalla quota oraria di stipendio di fatto soggetta alle maggiorazioni di cui all'art. 9 resta escluso ogni altro emolumento che non sia stato espressamente considerato nell'articolo stesso.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 10

Art. 10. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzione di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore sul luogo del lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 11

Art. 11. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzione di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui e' avvenuta l'interruzione.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 12

Art. 12. RETRIBUZIONE A) Elementi della retribuzione 1) stipendio (minimo tabellare, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti da i merito, eventuali altre eccedenze sul minimo tabellare); 2) indennita' di contingenza. B) Competenze aggiuntive: 1) tredicesima e quattordicesima mensilita'; 2) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze o condizioni (indennita' di zona malarica, ecc.) 3) indennita' sostitutiva di mensa. Gli elementi di cui alle precedenti lettere A) e B) vengono corrisposti con le modalita' indicate nei relativi articoli della presente regolamentazione.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 13

Art. 13. MINIMI MENSILI I minimi tabellari mensili afferenti a ciascuno dei due gradi previsti all'art. 2 della presente regolamentazione sono quelli indicati nelle tabelle allegate alla presente regolamentazione. La retribuzione dei lavoratori di eta' inferiore ai 18 anni, non capi famiglia, e' quella contemplata nelle tabelle allegate, diminuita del 10%. Tale riduzione, peraltro, risulta gia' calcolata nelle tabelle allegate che si riferiscono alle donne non capo famiglia. A tale effetto la condizione di capo famiglia sara' determinata con riferimento alle vigenti disposizioni sugli assegni familiari. Per determinare il minimo orario i suddetti minimi vengono divisi per 180. Per determinare l'importo giornaliero dei minimi, essi vengono divisi per 25.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 14

Art. 14. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5% per il 1° e 2° biennio, e del 6% per ciascun biennio dal 3° al 12°, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza del grado di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio dal 2° al 1° grado il lavoratore manterra', in aggiunta al nuovo minimo ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennita' di contingenza in atto alla data del passaggio di grado. Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici residui quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Le frazioni di aumento periodico (in percentuale), che verranno eventualmente a determinarsi in occasione del passaggio di grado saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di variazione dei minimi tabellari mensili, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza verra' effettuato a termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo di nuova destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 15

Art. 15. FERIE Il lavoratore che ha compiuto 12 mesi di servizio presso l'azienda ha diritto ad un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi, da 1 a 5 anni compiuti di servizio; 20 giorni lavorativi, da 5 a 10 anni compiuti di servizio; 25 giorni lavorativi, da 10 a 20 anni compiuti di servizio; 30 giorni lavorativi, da oltre 20 anni compiuti di servizio. I giorni festivi di cui all'art. 8 ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie e pertanto o si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale oppure al pagamento della relativa indennita' per le giornate di ferie non godute. In caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle intere ferie annuali competera' il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi di servizio effettivamente compiuti. L'epoca delle ferie sara' stabilita dall'azienda secondo le esigenze di servizio e, compatibilmente con dette esigenze, tenendo conto dei desideri dei lavoratori. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Il pagamento delle competenze relative a periodi di paga che vengono a scadere durante le ferie sara' effettuato, se richiesto dal lavoratore, all'inizio del periodo feriale. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verra' risarcito con un'indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Qualora il licenziamento avvenga nel corso del primo anno di servizio, i dodicesimi di ferie verranno corrisposti purche' il lavoratore abbia compiuto almeno 6 mesi di servizio. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questi effetti, come mese intero. Le frazioni inferiori ai 15 giorni saranno trascurate. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 16

Art. 16. DOPPIE MENSILITA' Le aziende corrisponderanno in occasione del S. Natale una tredicesima mensilita' ed alla fine del mese di giugno una quattordicesima mensilita', pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione. Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerati retribuzione normale mensile, lo stipendio di fatto, l'indennita' di contingenza, l'indennita' sostitutiva di mensa e la eventuale indennita' di turno, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilita' di cui sopra, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verra' considerata a questi effetti come mese intero. La tredicesima e la quattordicesima mensilita' di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilita' eccedenti le dodici annuali corrisposte aziendalmente alla data di applicazione del presente contratto allo stesso titolo. La tredicesima mensilita' si intende riferita, al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilita' si intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 17

Art. 17. INDENNITA' SPECIALE Le aziende corrisponderanno alla fine del mese di settembre di ogni anno una "indennita' speciale" nella seguente misura: Intermedi di 1° grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 41.000 Intermedi di 2° grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 37.000 Detta indennita' s'intende riferita al periodo dal 1 ottobre al 30 settembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' stessa, quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel suindicato periodo annuale di riferimento. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verra' considerata a questi effetti come mese intero; la frazione di mese inferiore ai 15 giorni verra' invece trascurata. La suddetta indennita', che per espressa determinazione delle parti stipulanti e per la sua intrinseca natura costituisce un forfettario rimborso di spese, non fa parte della retribuzione a nessun effetto. L'indennita' medesima sostituisce ed assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente gia' corrisposti dalle aziende allo stesso titolo o con analoghe finalita'.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 18

Art. 18. CONGEDO MATRIMONIALE Ai lavoratori di ambo i sessi aventi almeno 3 mesi di anzianita' verra' concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione. Il congedo non potra' essere computato sul periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 10 giorni dal suo inizio e dovra' essere documentata. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941. Il trattamento come sopra, corrisposto dall'azienda assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato. Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza dal trattamento che sara' disposto con dette norme.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 19

Art. 19. O DI INFORTUNIO NON PROFESSIONALE TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA L'assenza per malattia o infortunio non professionale deve essere comunicata all'azienda possibilmente entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e comunque non oltre il secondo giorno di assenza. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. In mancanza di tali comunicazioni, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Avvenendo la sospensione del servizio per malattia od infortunio non professionale il lavoratore non in prova ha diritto al seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di effettivo servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 8 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 6 a 10 anni; 3) conservazione del posto per mesi 10 agli aventi anzianita' di effettivo servizio da 11 a 15 anni; 4) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di effettivo servizio di oltre 15 anni. In relazione ai suindicati periodi, il lavoratore ha diritto ad un trattamento corrispondente: nel primo caso, all'intera retribuzione per i primi 3 mesi e alla meta' di essa per i successivi 3 mesi; nel secondo caso, all'intera retribuzione per i primi 4 mesi ed alla meta' di essa per i successivi 4 mesi; nel terzo caso, all'intera retribuzione per i primi 5 mesi e alla meta' di essa per i successivi 5 mesi; nel quarto caso, all'intera retribuzione per i primi 6 mesi ed alla meta' di essa per i successivi 6 mesi. Comunque non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: a) mesi 9 in un periodo di 1 anno per gli aventi anzianita' di cui al punto 1); b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 2); c) mesi 15 in un periodo di 2 anni per gli aventi anzianita' di cui al punto 3); d) mesi 18 in un periodo di 27 mesi per gli aventi anzianita' di cui al punto 4. Il lavoratore che si ammala o che si infortuna dopo essere stato preavvisato di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore l'indennita' di anzianita' per licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' per licenziamento e senza preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' per licenziamento. In caso di malattia o infortunio di seria; entita', sopraggiunti durante il godimento delle ferie, l'azienda valutera' caso per caso se computare o meno il periodo di malattia o di infortunio nel numero di giorni di ferie fruiti. L'azienda ha facolta' di accertare in tutti i casi di applicazione del presente articolo lo stato di salute del lavoratore mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Ogni qualvolta si verifichino divergenze tra i rispettivi referti del medico di fiducia dell'azienda e di quello del lavoratore, verra' designato di comune accordo un terzo medico. In difetto di accordo, l'accertamento verra' demandato al medico provinciale. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento praticato dagli enti mutualistici, nonche' i doveri del lavoratore durante la sospensione del servizio e la conservazione del posto in caso di t.b.c., si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Il trattamento economico indicato nel presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che in caso di malattia o infortunio non professionale competa al lavoratore per effetto di norme assicurative e assistenziali gia' in atto o che vengano istituite nell'avvenire.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 20

Art. 20. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Per il caso di infortunio o malattia, professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal [regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765), e dal [regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-12-15;2276), e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Nelle evenienze di cui sopra l'azienda conservera' il posto al lavoratore per tutto il periodo di inabilita' temporanea sussidiato dall'I.N.A.I.L. Per quanto riguarda il trattamento economico a carico dell'azienda, varranno le disposizioni di cui all'art. 19 e detto trattamento e' assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che nell'evenienza in questione compete al lavoratore per effetto delle norme di legge richiamate nel primo comma. Per quanto altro non previsto nel presente articolo, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel richiamato art. 19.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 21

Art. 21. TRASFERIMENTI Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto normalmente con congruo preavviso. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' dei Lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento ed al preavviso. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio medesimo, il rimborso delle spese di vitto ed eventuale alloggio per se' e per i familiari conviventi secondo lui ed a di lui carico (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado), che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. All'atto del trasferimento verra' corrisposta al lavoratore una indennita' commisurata all'importo di 20 giornate di retribuzione (compresa la indennita' di contingenza) piu' l'importo di 5 giornate di retribuzione (compresa la indennita' di contingenza) per ogni familiare come sopra indicato che lo segua nel trasferimento. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, egli ha diritto al rimborso di detto indennizzo, su presentazione di adeguata documentazione, finO all'importo massimo di 11 mensilita' di affitto. Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Norma transitoria In relazione all'attuale situazione contingente, conseguente al regime vincolistico dei fatti e per la sola durata di detto regime, qualora il lavoratore trasferito dovesse sostenere, nella nuova destinazione, maggiori oneri per canone di locazione, fra l'azienda ed il lavoratore interessato saranno presi opportuni accordi per la eventuale adozione- di provvedimenti economici atti a facilitare, agli effetti di cui sopra, la sistemazione, nei limiti della normalita' del lavoratore; stesso nella nuova residenza.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 22

Art. 22. PARTE DISCIPLINARE I - Disciplina aziendale Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori. I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. In particolare il lavoratore e' tenuto a: 1) curare con zelo gli interessi dell'azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico; 2) conservare assoluta segretezza sugli interessi e sull'attivita' dell'azienda e non trarre profitto da quanto eventualmente a sua conoscenza in relazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ne' esplicare attivita' contrarie agli interessi aziendali; 3) non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro ed in forma di concorrenza. sleale, di dati e notizie venuti a sua conoscenza durante il servizio; 4) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati. II - Provvedimenti disciplinari Le mancanze dei lavoratori saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita' senza riguardo all'ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati. Le mancanze devono essere contestate al lavoratore in modo che a questi sia consentito di giustificarsi. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all'eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonizione scritta; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 15 giorni lavorativi; d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) verranno portati a conoscenza degli interessati per Iscritto. III - Ammonizione - Sospensione Normalmente, salvo i casi di particolare gravita' o di recidivita', l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che: a) non osservi l'orario o non adempia alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro o ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o la sospenda o la protragga o abbandoni il posto di lavoro; c) non esegua il lavoro con assiduita' e secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli; d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarita' nell'andamento del lavoro; e) costituisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell'azienda per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l'azienda; f) promuova o effettui nelle sedi di lavoro collette, vendita di biglietti o di oggetti, esazione di rate senza autorizzazione della Direzione; g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti. IV - Licenziamento per motivi disciplinari Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potra' essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze cosi' gravi da nomi consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto stesso. Detto licenziamento puo' essere inflitto: a) senza preavviso ma con la corresponsione dell'indennita' di anzianita' per licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni: 1) assenze ingiustificate prolunga e per oltre 3 giorni consecutivi e assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; 2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro; 3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravita' o quando la gravita' dell'inadempimento comporti l'applicazione diretta della sanzione prevista nel punto a) della presente parte IV, sempre che negli inadempimenti non si riscontri il dolo; b) senza preavviso e senza indennita' di anzianita' per licenziamento In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla azienda grave documento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuosi a termini di legge. In via esemplificativa tale provvedimento si applichera' nei seguenti casi: 1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro ove cio' sia espressamente vietato mediante apposito avviso; 2) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'azienda o comunque asportazione di materiale dell'azienda o danneggiamento volontario al materiale stesso; 3) volontaria effettuazione di irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze; 4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravita' nelle mancanze stesse o quando in esse si riscontri il dolo; 5) grave insubordinazione verso i superiori. L'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell'azienda al risarcimento dei danni.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 23

Art. 23. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, salvo il caso di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 22, parte IV, della presente regolamentazione. I termini di preavviso per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori con anzianita' di servizio ininterrotta fino a 5 anni compiuti: 1) mesi i e mezzo di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado; 2) mesi 1 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado; b) per i lavoratori con anzianita' di servizio ininterrotta da oltre i 5 anni fino ai 10 anni compiuti: 1) mesi 2 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado; 2) mesi 1 e mezzo di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado; c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di anzianita' di servizio ininterrotta: 1) mesi 3 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 1° grado; 2) mesi 2 di preavviso per gli appartenenti alla categoria intermedia di 2° grado. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'. Il termine di preavviso decorre dal 1° o dal 16 del mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quante sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nella anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilita dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-art. 24

Art. 24. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuato ai sensi dell'art. 22, parte IV - lett. b), il lavoratore che abbia compiuto almeno un anno intero di servizio e che venga licenziato ha diritto ad una indennita' di anzianita' pari a: a) 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione normale mensile, per il 1° e 2° anno intero di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio; b) 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni del 3° al 10° compreso di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio; c) 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni dall'11° al 15° compreso di effettiva ed interrotta anzianita' di servizio d) 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione normale mensile per ciascuno degli anni successivi al 15° di effettiva ed ininterrotta anzianita' di servizio. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Il trattamento di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata successivamente al 1 novembre 1953. Tuttavia agli effetti della determinazione del maggior trattamento di cui alle lettere b), c) e d) relativamente all'anzianita' maturata dopo la data stessa, si terra' conto dell'anzianita' effettiva ed ininterrotta eventualmente maturata fino al 31 ottobre 1953, nelle categorie speciali regolate dal Contratto Nazionale per gli addetti all'industria chimica 16 settembre 1947, rinnovato con accordo 9 giugno 1949. L'indennita' regolata dal presente articolo viene calcolata sulla base della normale retribuzione, compresa la indennita' di contingenza in atto alla data della risoluzione del rapporto, comprensiva di un dodicesimo della 13ª e 14ª mensilita', dall'indennita' di mensa e dell'eventuale indennita' di turno. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, al lavoratore saranno corrisposte le seguenti aliquote della indennita' di anzianita' per licenziamento sopra indicata: 1) il 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' effettivo ed ininterrotta di servizio; 2) l'intera indennita' di anzianita' quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di anzianita' come sopra. L'intera indennita' di anzianita' e' pure dovuta alle donne dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. La stessa intera indennita' di anzianita' verra' corrisposta ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'. Il trattamento sopra stabilito per i dimissionari non e' dovuto al lavoratore che si dimetta essendo in corso a suo carico un provvedimento o un'inchiesta di carattere disciplinare. Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa richiamo al disposto dell'[art. 2122 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamento categorie intermedie-Tabella

INTERMEDI Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 1

Art. 1. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova che dovra' risultare da comunicazione scritta e che non sara' superiore a: 6 mesi per la categoria 1ª A; 3 mesi per le categorie 1ª B, 2ª A e 2ª B; 2 mesi per le categorie 3ª A e 3ª B. Durante il periodo di prova la retribuzione non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria a cui il lavoratore viene assegnato e verra' corrisposta per il periodo di lavoro effettivamente prestato. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potra' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora il recesso avvenga da parte dell'azienda, escluso il caso di risoluzione in tronco per giusta causa, dopo il compimento della meta' dei periodi di cui al primo comma, sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese di prova in corso a seconda che il recesso si verifichi entro la prima o entro la seconda meta' del mese stesso. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, intervenuti dopo il compimento della meta' dei periodi di cui al primo comma, il periodo di prova riprendera' il suo decorso - escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia; o l'infortunio e ferma restando la reciproca facolta' di recesso come al comma 3° purche', a seguito di accertata, guarigione, l'impiegato riprenda il lavoro entro un periodo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'interruzione. L'applicazione di tale norma potra' essere richiesta dall'impiegato in prova per una volta sola. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non receda dal rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e la sua anzianita' decorrera' dalla data di assunzione in prova.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 2

Art. 2. CLASSIFICAZiONE ED ESEMPLIFICAZIONE Gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi vengono classificati, a seconda delle mansioni effettivamente esplicate, nelle seguenti categorie: CATEGORIA 1ª - Gruppi A e B Appartengono alla categoria 1ª, gruppi A e B, gli impiegati di concetto che hanno funzioni direttive, nonche' quelli aventi funzioni equivalenti per ampiezza, natura e responsabilita', anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive. In relazione all'importanza, ampiezza e complessita' di tali funzioni, gli impiegati suddetti vengono suddivisi nei due gruppi A e B. CATEGORIA 2ª - Gruppi A e B Appartengono alla categoria 2ª, gruppi A e B, gli impiegati aventi mansioni di concetto. In relazione all'importanza e complessita' di tali mansioni, gli impiegati suddetti vengono suddivisi nei due gruppi A e B. CATEGORIA 3ª - Gruppi A e B Appartengono alla categoria 3ª, gruppi A e B, gli impiegati aventi mansioni di ordine. In relazione alla natura ed al rilievo delle mansioni svolte, gli impiegati suddetti vengono suddivisi nei due gruppi A e B. 1ª A - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 1ª A gli impiegati aventi mansioni di: Capo stabilimento; Capo di ufficio principale amministrativo commerciale o tecnico; Capo del servizio chimico; ecc. 1ª B - A titolo di esempio veri-anno assegnati alla categoria 1ª B gli impiegati aventi mansioni di: Ispettore superiore amministrativo, tecnico o commerciale; Capo di stazione di imbidonamento con stoccaggio superiore a 150 mc.; Capo di ufficio secondario amministrativo, commerciale o tecnico, ecc. 2ª A - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 2ª A gli impiegati aventi mansioni di: Ispettore commerciale; Capo di stazione di imbidonamento con stoccaggio fino a 150 mc.; Assistente tecnico di stabilimento; Chimico preposto ad analisi di laboratorio, ricerche e studi; Primatista in grado di eseguire qualsiasi arti colo di prima in relazione al predisposto piano aziendale dei conti; Stenodattilografo in lingue estere; Disegnatore particolarista od ornatista con relative calcolazioni Spedizioniere doganale con relativa procura aziendale, ecc. 2ª B - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 2° B gli impiegati aventi mansioni di: Impiegato chimico addetto ad analisi di controllo; Addetto al riepilogo e controllo dei documenti dei movimenti delle merci e degli imballaggi; Addetto alla compilazione e controllo dei fogli stipendio e paga e prospetti contributi; Addetto alla contabilita' delle stazioni di imbidonamento con compilazione di prima nota semplice; Capo archivista; Disegnatore; ecc. 3ª A - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria, 3ª A gli impiegati aventi mansioni di: Stenodattilografo; Archivista di 1°; Lucidista; Compilatore di schede, prospetti, ecc. sui documenti amministrativi, commerciali o tecnici, ecc. 3ª B - A titolo di esempio verranno assegnati alla categoria 3ª B gli impiegati aventi mansioni di: Dattilografo; Archivista di 2°, eco.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 3

Art. 3. PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria o gruppo superiore dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra lo stipendio di fatto goduto e lo stipendio che avrebbe percepito in caso di passaggio definitivo alla categoria o gruppo superiore. Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno delle mansioni di prima categoria, di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni di seconda categoria e di 2 mesi nel disimpegno delle mansioni di terza categoria A, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui sopra spettera' dopo 1 mese o per tutta la durata, successiva della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Ferme restando le eccezioni di cui sopra, coloro che hanno disimpegnato mansioni di grado superiore, anche non continuativamente, per una durata complessiva minima non inferiore a 10 mesi in un periodo di 3 anni, passeranno, a tutti gli effetti, alla categoria o gruppo superiore dalla data del compimento di detto periodo minimo di 10 mesi.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 4

Art. 4. PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO Il passaggio da operaio ad impiegato comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto all'operaio verra' corrisposta la relativa indennita' di licenziamento. Il lavoratore verra' quindi assunto ex novo come impiegato e ad esso verra' riconosciuto, ai soli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita' per licenziamento - sempreche' l'anzianita' effettiva ed ininterrotta di servizio da lui maturata come operaio sia superiore ai 6 anni - una anzianita' convenzionale, come impiegato, di 3 mesi per ogni anno della predetta anzianita'. Inoltre al lavoratore stesso, che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio alla categoria impiegatizia, abbia maturato 7 anni di ininterrotto servizio da operaio, verra' conservato un trattamento di ferie di 16 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 2 anni di appartenenza alla categoria impiegatizia.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 5

Art. 5. PASSAGGI DALLA CATEGORIA INTERMEDIA AD IMPIEGATO Il passaggio da appartenente alla categoria intermedia ad impiegato comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto al lavoratore verra', corrisposta la relativa indennita' di anzianita' per il licenziamento. Il lavoratore verra' quindi assunto ex novo come impiegato e ad esso verra' riconosciuta, ai soli effetti del preavviso e dell'indennita' di anzianita' per licenziamento, sempre che abbia prestato effettivo servizio come appartenente alla categoria intermedia per un periodo superiore ai 6 anni, una anzianita' convenzionale come impiegato di 3 mesi per ogni anno del predetto periodo. La determinazione del trattamento di ferie e di malattia o infortunio non professionale, previsto dalla presente regolamentazione impiegati, verra' effettuata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato come appartenente alla categoria intermedia. Inoltre l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria intermedia, ai sensi dell'articolo 14 della regolamentazione relativa, verra' aggiunto al minimo tabellare della categoria impiegatizia e gruppo di assegnazione e relativa indennita' di contingenza e tradotto nel numero di aumenti periodici, e corrispondente percentuale, riferiti al predetto minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza nelle misure di cui all'art. 13 della presente regolamentazione. Successivamente il lavoratore avra' diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, nelle misure predette, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva prevista nell'articolo stesso sul minimo tabellare di stipendio della categoria impiegatizia di assegnazione e relativa indennita' di contingenza. Le eventuali frazioni di aumento periodico (in percentuale) che risultassero dall'applicazione della precedente norma, saranno conguagliate con l'ultimo aumento periodico che verra' maturato nella categoria impiegatizia.

CCNL del 31 gennaio 1958 Regolamentazione impiegati-art. 6

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