DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1325
Art. 12. ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali. Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio potra' superare di due ore l'orario normale previsto dalla legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino. Il singolo impiegato non potra' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Salvo diverse eventuali determinazioni di legge le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti: per il lavoro straordinario diurno, 25%; per il lavoro straordinario notturno, 40%; per il lavoro notturno a turni avvicendati, 15%; per il lavoro notturno a turni non avvicendati, 20%; per il lavoro domenicale con riposo compensativo, 10%; per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo, 45%; per il lavoro straordinario festivo diurno, 50%; per il lavoro straordinario festivo notturno, 55%; per il lavoro nei giorni festivi di cui all'art. 14 lettera b), 35%. Le percentuali di cui sopra si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto sulla indennita' di contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore. Per gli impiegati della 1ª categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuita' per esigenze della azienda, sara' retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado. Sempre per detti, impiegati di 1ª categoria, ove si effettui prestazione di straordinario al di la' dei limiti normali anzidetti, la indennita' correlativa potra' essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta. Tale lavoro straordinario potra' essere dall'impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell'azienda lo richiedano, nonche', in assenza temporanea di un impiegato di primo grado, anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 13
Art. 13. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO Per l'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo precedente, la determinazione dello stipendio orario si ottiene dividendo lo stipendio mensile di fatto per l'orario aziendale di fatto, assumendo come divisore massimo il limite di 180.
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Art. 14. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono giorni festivi i seguenti: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) 1) Capo d'anno - 1 gennaio; 2) Epifania - 6 gennaio; 3) S. Giuseppe - 19 marzo; 4) Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) Anniversario liberazione - 25 aprile; 8) Festa del lavoro - 1 maggio; 9) Festa nazionale - 2 giugno; 10) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno; 11) Assunzione Maria Vergine - 15 agosto; 12) Ognissanti - 1 novembre; 13) Giorno dell'unita' nazionale - 4 novembre; 14) Immacolata Concezione - 8 dicembre; 15) S. Natale - 25 dicembre; 16) S. Stefano - 26 dicembre; 17) S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento o l'ufficio, nel giorno di ricorrenza in calendario. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno festivo, verra', corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo 12. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica: il riposo compensativo in altro giorno della settimana e' consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. Non e' consentito il riposo compensativo per il Lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo l'impiegato dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 15
Art. 15. FERIE L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 anni fino a 20 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio di oltre 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. I mesi di servizio prestato si intendono comprensivi del periodo di prova superato. Agli effetti del comma precedente sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non e' ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie. Le festivita' di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, in quanto dovute, cadenti, in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 16
Art. 16. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'impiegato fruira' del trattamento di cui al presente articolo ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante l'astensione dal lavoro. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'impiegato non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per: sei mesi per anzianita' fino a 5 anni compiuti; dieci mesi per anzianita' oltre i 5 anni. Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi tre mesi, e della meta' per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi quattro mesi, e della meta' per i successivi sei mesi. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 39. Ove cio' non avvenga o l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrispondera' l'indennita' di anzianita' ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1 luglio 1936 e successive modifiche, relativo all'istituzione delle Casse Mutue Malattia per gli impiegati dell'industria. L'impiegato ammalato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 17
Art. 17. TRATTAMENTO DI INFORTUNIO In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'impiegato fruira' dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui all'intero precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, la azienda dovra' cercare di adibirlo a mansioni piu' adatte alla di lui capacita' lavorativa. Qualora l'impiegato benefici a carico della ditta di un trattamento assicurativo, la presente norma va intesa nel senso che se le relative prestazioni economiche assicurative non raggiungessero la entita' corrispondente al trattamento di cui sopra dovranno essere integrate fino a concorrenza. Quanto sopra senza pregiudizio di risarcimento di danni per responsabilita' dell'azienda.
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Art. 18. CONGEDO MATRIMONIALE All'impiegato che contrae matrimonio l'azienda deve accordare un congedo di 15 giorni, con corresponsione della retribuzione. Tale congedo non potra' essere considerato quale periodo di ferie o di preavviso di licenziamento. La retribuzione corrispondente al congedo matrimoniale non fruito compete all'impiegata che si dimette per contrarre matrimonio, ed il relativo pagamento sara' effettuato con le stesse modalita' previste dall'articolo 11 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 per il pagamento dell'indennita' di anzianita'. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 19
Art. 19. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni legislative vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve, in caso di gravidanza, e puerperio, conservare il posto all'impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l'intera retribuzione per i primi quattro mesi e la meta' di essa per gli altri quattro mesi. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza. Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 16, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 20
Art. 20. SERVIZIO MILITARE Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata stessa. Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verra' computato a tutti gli effetti dell'anzianita' come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni, salvo il caso di comprovato impedimento. Non presentandosi nel termine suddetto, sara' considerato dimissionario. Quanto sopra, salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 21
Art. 21. PERIODO DI ASPETTATIVA All'impiegato avente una anzianita' di servizio presso l'azienda non inferiore a cinque anni, l'azienda dovra' concedere un periodo di aspettativa per malattia nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentare ulteriori necessita' convalescenziarie fino a un massimo non rinnovabile di sei mesi. Coi medesimi requisiti di anzianita', analoga aspettativa sara' concessa fino ad un massimo di mesi tre all'impiegato che lo richieda per necessita' personali comprovate per cause di malattia o morte dei familiari, di successioni ereditarie, di avviamento o sistemazione di affari inerenti al suo nucleo familiare e simili occorrenze. Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno ne' retribuiti ne' computati per l'anzianita' delle ferie e del tredicesimo mese, mentre varranno per gli altri effetti contrattuali.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 22
Art. 22. ESPLICAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purche' esse non comportino un peggioramento economico, ne' comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda. All'impiegato che sia destinato a svolgere mansioni rientranti in grado superiore al suo: trascorso un periodo di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria secondo grado e 3ª categoria primo grado; trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di primo e secondo grado di 1ª categoria, e di primo grado di 2ª categoria, dovra' venire senz'altro automaticamente riconosciuta l'assegnazione al grado corrispondente alle mansioni temporaneamente esplicate. Questo anche quando trattisi di posti scoperti per dimissioni o trasferimento di altro impiegato, esclusione fatta dei casi dovuti a forza maggiore. Nel caso trattisi invece di sostituzione per assenza temporanea di altro impiegato dovuta ad infortunio, malattia, gravidanza, maternita', servizio militare e aspettativa, l'assegnazione alla categoria superiore dovra' avvenire automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge e dal contratto per i diversi istituti. In ogni caso dovra' essere corrisposto all'impiegato a titolo di indennita' transitoria e per tutto il periodo di esplicazione temporanea di mansioni, un assegno corrispondente alla differenza tra il trattamento economico che gli sarebbe spettato per l'avanzamento di grado e quello di cui normalmente fruiva.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 23
Art. 23. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrispondera': a) tutte le spese di trasporto da lui sostenute purche' effettuate nell'interesse dell'azienda; b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione; c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualita' o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione). Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennita' di cui al punto c).
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 24
Art. 24. TRASFERIMENTO L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Nella ipotesi che l'impiegato ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di impiego con l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 39, nonche' con l'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso. L'impiegato gia' trasferito dalla sede dove avevi residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennita' che gli sarebbe spettata a norma dell'art. 25 in caso di trasferimento nella primitiva sede. Tale diritto e' pero' subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto. Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avra' diritto al rimborso della indennita' di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 25
Art. 25. INDENNITA' DI TRASFERIMENTO All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio: per giorni 10 all'impiegato senza familiari conviventi a carico; per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui conviventi, oltre due giorni per ogni figlio a carico e sempreche' gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento. All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono le indennita' di cui sopra. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo lino alla concorrenza di un massimo di sei mesi.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 26
Art. 26. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro disti piu' di 5 Km., l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 27
Art. 27. INDENNITA' DI ZONA MALARICA L'impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennita' la cui entita' deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti. Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorita' sanitarie.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 28
Art. 28. INDENNITA' DI VESTIARIO La ditta e' tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro: quando essa stessa lo richieda; quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione; quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti. Nella eventualita' che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessita' e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscera' un indennizzo da concordarsi fra le parti. Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al guale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purche' venga dimostrato che e' stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 29
Art. 29. LAVORI NOCIVI Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti: a) l'eta' ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalita' e la periodicita' di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti; d) gli orari di lavoro prescritti. Le aziende cureranno altresi' che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO PER INVENZIONI In relazione alle vigenti disposizioni di legge (R. D. 29 giugno 1939, artt. 23, 24 e 25) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni ha l'incondizionato diritto di esserne riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza. In relazione sempre alle richiamate disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti: a) se l'impiegato e' stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivanti dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga spettano al datore di lavoro. L'impiegato avra' pero' diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della sua predetta attivita' inventiva, retribuzione che in tal caso dovra' essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione alla importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono sempre le norme di legge; b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attivita' dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facolta' del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo e per l'acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge; c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro quanto al campo di attivita' della azienda dalla quale l'impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilita' dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui e' pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non aver alcuni interesse all'invenzione stessa, potra' disporne liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno ai dovere di non trattare affari in concorrenza con la azienda. Il patto di rinuncia ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo e' di pieno diritto nullo.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 31
Art. 31. DISCIPLINA DEL LAVORO L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare: a) usare l'attivita' e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse della azienda e della produzione: b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature; d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro; f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quant'altro a lui affidato.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 32
Art. 32. ASSENZE E PERMESSI Tutte le assenze dal lavoro devono essere giustificate nei due giorni, successivi salvo il caso di giustificato impedimento. All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda deve compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza. All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sara', per via intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 33
Art. 33. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potra' mai superare il 10% dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto. Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potra' essere trattenuto sulla liquidazione.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 34
Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELL'IMPIEGATO Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita' coi seguenti provvedimenti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore a, due ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 3 giorni; e) trasferimento ove sia possibile; f) licenziamento senza preavviso mia con la sola indennita' di cui all'art. 39; g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita'. Non sara' consentita l'applicazione di provvedimenti di piu' elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dello impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all'interessato. La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel dispensto delle lettere a) b) o). Il licenziamento senza preavviso ma con indennita' di cui alla lettera f) potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita' potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di atti la cui gravita' morale od economica richieda l'applicazione della maggiore sanzione. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 35
Art. 35. CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda e' disciplinata dall'[art. 2112 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112). La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'impiegato conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 36
Art. 36. PASSAGGIO DALLA CATEGORIA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio o l'intermedio avranno diritto al trattamento che come tale sarebbe loro spettato in caso di licenziamento, e si considereranno assunti ex novo nella nuova qualifica, per la quale verra' loro riconosciuta, agli effetti del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia, una maggiore anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni cinque di anzianita' con la qualifica di operaio e rispettivamente ad un anno per ogni dieci di anzianita' con la qualifica di intermedio. Il lavoratore ha altresi' diritto a conservare la retribuzione complessivamente percepita per la precedente qualifica, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione della qualifica impiegatizia.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 37
Art. 37. PREAVVISO IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova: Mesi di preavviso econdo la categoria Anzianita di servizio: III II I fino a 5 anni........................ 1 1 1/2 2 da 5 a 10 anni....................... 1 1/2 2 3 oltre 10 anni........................ 2 3 4 I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo di biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini e contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' di cui all'art. 39 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento (15/30). Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concedera' all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 38
Art. 38. INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita'.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 39
Art. 39. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 34, lettera g), si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 la indennita' verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' di servizio) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della. legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e filo al 31 dicembre 1944, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuito personae" per i quali varra' la norma dell'art. 4 della parte generale; c) per le anzianita', successive al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 dalla retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' di servizio presso l'azienda. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione annua di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' dovranno essere considerati, in relazione all'[art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121), lo stipendio mensile di fatto e l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto, la indennita' di mensa a termini dell'articolo 11 della parte generale, la tredicesima mensilita', le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'equivalente del vitto e dell'alloggio contrattualmente dovuti, nonche' tutti gli altri compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato. Se l'impiegato e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati alla media dell'ultimo triennio, e se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si computeranno sulla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili in base a quelli degli esercizi gia chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 40
Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verra' corrisposta all'impiegato la indennita' di cui all'art. 30 nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita', ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 (AP. n. 1); ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso la azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi: 50% a dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianita', ininterrotta presso l'azienda.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 41
Art. 41. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'impiegato il datore di lavoro ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122) deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. L'indennita' predetta sara' liquidata secondo le disposizioni del [decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-01;708), con una indennita' convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 42
Art. 42. CERTIFICATO DI LAVORO Fermo restando quanto prescritto dalla, legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale lo impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 43
Art. 43. INSCINDIBILITA' E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 3 della parte generale, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato con riferimento a quanto disposto negli articoli precedenti in materia di preavviso, di indennita' di anzianita', e di conservazione degli usi e delle consuetudini.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 44
Art. 44. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie-Tabelle
TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MAGLIFICI-CALZIFICI Parte di provvedimento in formato grafico APPRENDISTI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI INTERMEDI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI - IMPIEGATI UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI - IMPIEGATI DONNE Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Allegato-art. 1
ALLEGATO COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE IN CATEGORIA O GRADO DEGLI IMPIEGATI, ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE Art. 1. - Le controversie relative all'appartenenza del personale: - alle diverse categorie o gradi impiegatizi, - alla attribuzione della qualifica impiegatizia, - alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica provinciale disciplinata dalle norme che seguono.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Allegato-art. 2
Art. 2. - In ogni provincia interessata sara' costituita una Commissione tecnica paritetica. L'Associazione provinciale industriali ed il Sindacato provinciale dei lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione notificandone i nominativi all'Ispettorato del lavoro che provvedera' a designare un suo rappresentante per la presidenza della Commissione stessa.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Allegato-art. 3
Art. 3. - L'Associazione interessata a promuovere la vertenza dovra' notificare a mezzo raccomandata, alla Associazione corrisposta, nonche' all'Ispettorato del lavoro, l'istanza motivata, richiedendo in pari tempo a quest'ultimo di convocare la Commissione paritetica ed indicando preventivamente la persona o le persone designate a comporre la Commissione stessa. Uguale designazione sara' fatta dall'Associazione convenuta. In caso di contestazione fra le parti sul numero dei membri che devono comporre la Commissione, decidera' l'Ispettorato del lavoro.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Allegato-art. 4
Art. 4. - L'Ispettorato del lavoro comunichera' la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni, indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovra' esperire un tentativo di amichevole componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Allegato-art. 5
Art. 5. - Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluogli e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'. La Commissione dovra' comunicare copia autentica del verbale alle Associazioni competenti, nonche' alle parti interessate nella controversia e da dette Associazioni rappresentate: e cio' a mezzo di lettera raccomandata. Dopo tale notifica le parti potranno adire le vie giudiziarie. Visto il contratto, le tabelle e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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