DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1325

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 38. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 35, punto 5, sara', corrisposta un'indennita' calcolata come segue: a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianita' ininterrotta maturata sino al 31 dicembre 1944: dal 1° al 10° anno = 3 giornate (24 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; oltre il 10° anno = 4 giornate (32 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianita' ininterrotta maturata dopo il 1 gennaio 1945: dal 1° al 5° anno = 5 giornate (40 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; dal 6° al 10° anno = 6 giornate (48 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; dall'11 al 17° anno = 8 giornate (64 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; oltre il 17° anno = 10 giornate (80 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione. Le frazioni di anno si computano per dodicesimi, e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Agli effetti del presente articolo, si intende per remunerazione globale il complesso della retribuzione di fatto, dell'utile di cottimo mediamente realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, del rateo di gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica convenzionale dell'8%. Per i lavoratori che durante l'ultimo anno di servizio siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga relativa verra' maggiorata della percentuale dell'1,25%. Agli effetti della presente indennita', l'anzianita' non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente disposto in altri articoli. La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai commi a) e b) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissato per lo scaglione relativo. Con l'adozione de la misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si e inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall'[art. 2120 dei Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120), mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 39

Art. 39. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verra' corrisposta all'operaio, non in corso di apprendistato, la indennita' di cui all'art. 38 nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita' e ai dimissionari per trasferimento dei capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli art. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 80% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 30% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 40

Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122) deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennita', sono attribuite secondo le norme della successione legittima. In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valutera' per le anzianita' inferiori ai cinque anni la opportunita' di integrare l'indennita' di anzianita' dovuta a termini di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori, gia' conviventi a carico dell'operaio defunto.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 41

Art. 41. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi presso l'azienda degli utensili occorrenti, il lavoratore deve fare richiesta all'incaricato dell'azienda. Ove tali utensili fossero forniti, con il consenso del datore di lavoro, dal prestatore d'opera, il datore di lavoro dovra' effettuarne il rimborso in base al prezzo di mercato. Il lavoratore e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente pero' la direzione dell'azienda. Il lavoratore rispondera' della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' la facolta' alla azienda di rivalersi per i danni subiti.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 42

Art. 42. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 43

Art. 43. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda consegnera' al lavoratore, che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell'interessato, con regolarizzazione di aggiornamento, sempreche' non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In quest'ultimo caso l'azienda rilascera' al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire il lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I-art. 44

Art. 44. RIFERIMENTO Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme di legge in quanto applicabili in materia e agli accordi interconfederali.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 1

Art. 1. GENERALITA' Il trattamento normativo degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie - salva la particolare disciplina, riservata agli assistenti - e' regolato, anche per quanto concerne i criteri di appartenenza, dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946, che qui si intendono integralmente richiamati, sempreche' non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto, ad eventuali piu' favorevoli accordi particolari od a quanto sotto disposto.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE, CONTRATTO A TERMINE, PERIODO DI PROVA Il contratto di lavoro puo' essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni sui contratti a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni legislative. Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione un periodo di prova, questo dovra' risultare da atto scritto. Parimenti dovra' risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine. In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato. Il periodo di prova non puo' in nessun caso superare tre mesi. Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennita'. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma va computato a tutti gli effetti nella (determinazione della anzianita' di servizio (ex decreto n. 1825/1924, articoli 1 e [4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::decreto:1924;1825~art4)).

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 3

Art. 3. SOSPENSIONI O RIDUZIONI DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalle aziende o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la contingenza, non subiranno riduzioni. Fino a quanto permarra' la contribuzione in atto sugli stipendi a favore della Cassa Integrazione Guadagni, ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende tenute all'osservanza delle disposizioni transitorie di cui al [D.L.L 9 novembre 1915, n. 788](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1915-11-09;788), corrisponderanno ai propri dipendenti in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire l'intera retribuzione mensile.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 4

Art. 4. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli intermedi per l'anzianita' di servizio maturata nella categoria dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sotto indicate: per il primo e secondo biennio, 4% biennale; per i bienni dal terzo all'ottavo, 5% biennale. Le aliquote suddette saranno calcolate sulla paga base contrattuale mensile e sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita', gia' maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattuale in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennita' di contingenza invece il ricalcolo verra' effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita', di contingenza in atto al 31 dicembre, e con applicazione dal 1 gennaio successivo. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati dagli stessi antecedentemente al 14 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 5

Art. 5. ORARIO DI LAVORO Art. 7 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 6

Art. 6. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, ECC. Art. 8 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 7

Art. 7. GIORNI FESTIVI, RIPOSO SETTIMANALE Art. 17 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 8

Art. 8. FERIE L'intermedio ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianita' maturata presso la azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: - 15 giorni di calendario per anzianita' da 1 a 15 anni; - 20 giorni di calendario per anzianita' da 15 a 25 anni; - 30 giorni di calendario per anzianita' oltre 25 anni. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'intermedio non in prova ha diritta alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianita' di servizio. A questi effetti sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso, ne' avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie verra' stabilita' dall'azienda in relazione alle esigenze del lavoro e tenendo presenti - compatibilmente con le stesse - le preferenze degli interessati. Il riposo annuale avra' normalmente carattere continuativo. I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennita'; corrispondente alle giornate di ferie non godute. Le festivita' di cui al numero 1) dell'art. 17 della parte operai, in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara', luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione. In caso di ferie collettive all'intermedio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, saranno corrisposti tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi di anzianita' o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 9

Art. 9. MENSILITA' NATALIZIA Accordo interconfederale 27 ottobre 1946, articolo 17.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 10

Art. 10. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire alla azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'intermedio fruira' del trattamento di cui ai presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante l'astensione dal lavoro. L'azienda avra' facolta', di far controllare la malattia dell'intermedio da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'intermedio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per: - mesi 6 per l'anzianita' maturata presso l'azienda nella categoria fino a 10 anni compiuti: - mesi 10 per anzianita' maturata presso l'azienda nella categoria oltre i 10 anni. Nel primo caso l'intermedio ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi due mesi e della meta' per altri due mesi; del secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi tre mesi e della meta' per altri tre mesi. Qualora, la prosecuzione della malattia altre i termini suddetti non consenta all'intermedio di riprendere servizio, l'intermedio stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita'. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dello intermedio gli corrispondera' l'indennita' di anzianita' ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'intermedio fruira', dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia, di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che ls stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni piu' adatte alla sua capacita' lavorativa. L'intermedio ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il trattamento economico di cui al presente articolo e' corrisposto dalla azienda con deduzione delle somme che l'intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 11

Art. 11. CONGEDO MATRIMONIALE Art. 21 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 12

Art. 12. MATERNITA' Art. 22 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 13

Art. 13. SERVIZIO MILITARE Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Per la chiamata alle armi per obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata stessa. Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verra' computato a tutti gli effetti dell'anzianita' come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare l'intermedio dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni, salvo il caso di comprovato impedimento. Non presentandosi nel termine suddetto, sara', considerato dimissionario. Quanto sopra, salvo (diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'intermedio.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 14

Art. 14. CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI Art. 24 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 15

Art. 15. TRASFERTE Art. 25 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 16

Art. 16. TRASFERIMENTI Art. 26 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 17

Art. 17. ABITI DA LAVORO Art. 27 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 18

Art. 18. INDENNITA' SCOLASTICA Art. 28 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 19

Art. 19. MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO Art. 29 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 20

Art. 20. ZONA MALARICA Art. 30 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 21

Art. 21. LAVORI NOCIVI Art. 31 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 22

Art. 22. ASSENZE E PERMESSI Art. 33 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 23

Art. 23. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO Art. 34 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 24

Art. 24. SANZIONI DISCIPLINARI Art. 35 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 25

Art. 25. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA ; Art. 36 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 26

Art. 26. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO Nel caso di passaggio ad intermedio nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verra' riconosciuta - agli effetti del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia - una maggiore anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni sette anni di anzianita' con la qualifica di operaio. In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di intermedio, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dalla applicazione del presente contratto.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 27

Art. 27. PREAVVISO Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova e' di: - 15 giorni fino a 5 anni di anzianita' di servizio maturata presso l'azienda nella categoria; - 30 giorni da 5 a 10 anni di anzianita' di servizio maturata presso l'azienda nella categoria; - 45 giorni oltre 10 anni di anzianita' di servizio maturata presso l'azienda nella categoria. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione. I La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza, dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Nel caso che sia l'azienda che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, essa dovra' corrispondere al lavoratore una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Altresi', nel caso che sia il lavoratore che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, l'azienda avra' diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita' stessa. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' all'intermedio dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'intermedio.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 28

Art. 28. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennita', si applicano le seguenti misure: 1) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda, anteriormente al 1 gennaio 1945, valgono le misure previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto; 2) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda, nella categoria, successivamente al 1 gennaio 1945: a) 15/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ciascuno dei primi dieci anni; b) 20/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ciascuno degli anni successivi al decimo. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennita' si fa, riferimento all'[art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121). Per la liquidazione dell'indennita' le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 29

Art. 29. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte al lavoratore Le aliquote sottoindicate dell'indennita' di anzianita': la meta' quando il lavoratore non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti; i tre quarti quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, mia non i 10 anni di servizio compiuti; l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni ai servizio compiuti; agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto: alle dimissionarie per matrimonio o maternita' e ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 30

Art. 30. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE Art. 40 parte operai

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie-art. 31

Art. 31. CERTIFICATO DI SERVIZIO In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazione del servizio e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore e' stato occupato e della natura delle attribuzioni disimpegnate (ex decreto 1825/1924, art. 16)

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la localita' alla quale e' destinato; 3) la qualifica del lavoratore; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il trattamento economico iniziale; 6) l'eventuale prefissione di termini. Nella lettera di assunzione verra' fatto riferimento al presente contratto nazionale.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 2

Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di anzianita', si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni. E' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'assistente fu assunto in servizio. E' altresi' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi - venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attivita', aziendale. Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennita' di anzianita'.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 3 mesi; Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianita'. In caso di risoluzione del rapporto da parte della azienda, all'assistente sara' corrisposta la retribuzione sino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga dentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora l'azienda alla scadenza, del periodo di prova non proceda alla disdetta del rapporto nei confronti dell'assistente assunto con regolare periodo di prova, l'assistente si intendera' confermato in servizio con la anzianita' convenuta alla data di assunzione come assistente e non inferiore a quella della data stessa. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'assistente durante il periodo di prova, e' riconosciuta la facolta' di completare detta prova qualora l'assistente sia in grado di riprendere il servizio entro 45 giorni consecutivi. L'assistente che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno, servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova gia' prestato. Parimenti e' esonerato dalla prova l'assistente che provenga dalla categoria degli aiuto-assistenti nell'ambito della medesima azienda.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 4

Art. 4. PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE La paga mensile di fatto e' costituita: a) dalla paga mensile minima contrattuale; b) dagli aumenti periodici di anzianita'; c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito. In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro, l'azienda garantira' la normale retribuzione mensile. Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrispondera' la differenza tra la integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 5

Art. 5. MENSILITA' NATALIZIA In occasione della ricorrenza natalizia verra' corrisposta una mensilita' di retribuzione globale di fatto - intendendosi per tale la paga mensile di fatto, la indennita' di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili - la quale fara' parte della retribuzione agli effetti del computo della indennita' di anzianita'. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilita' natalizia, per quanti sono i mesi di anzianita' di servizio nella azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 6

Art. 6. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli assistenti per l'anzianita' di servizio maturata nella categoria dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente, capo alla stessa societa) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate: per il primo e secondo biennio, 4% biennale; per i bienni dal terzo al decimo, 5% biennale. Le aliquote suddette saranno calcolate sulla paga base contrattuale mensile e sulla, indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, dovranno essere ricalcolati percentualmente sulla paga base contrattuale in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennita' di contingenza, invece, il ricalcolo verra' effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre, e con l'applicazione dal 1 gennaio successivo. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati dagli stessi antecedentemente al 14 giugno 1952 restano invariati nel loro ammontare, gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da, maturare.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 7

Art. 7. ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la durata, del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove e' possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella, giornata, di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell'orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un'ora al giorno oltre il predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale. Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale. Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali. Il singolo lavoratore non potra' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti: per il lavoro straordinario diurno, 20%; per il lavoro straordinario notturno, 40%; per il lavoro notturno a turni avvicendati, 15%; per il lavoro notturno a' turni non avvicendati, 20%; per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo, 40%; per il lavoro straordinario festivo diurno, 45%; per il lavoro straordinario festivo notturno, 55%; per il lavoro nei giorni festivi di cui all'art. 9, lettera b), 35%. Le percentuali di cui sopra si applicheranno sulla paga di fatto e sulla contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore. E' considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per gli assistenti addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la; percentuale di maggiorazione relativa verra' computata agli effetti de] trattamento per i giorni festivi, le ferie, la mensilita' natalizia e la indennita' di anzianita'.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 8

Art. 8. DETERMINAZIONE CONTABILE DELLA PAGA ORARIA Ogni qualvolta, agli effetti contabili la paga debba essere ragguagliata ad ora, si assumera' il coefficiente convenzionale 200 come divisore della paga mensile.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 9

Art. 9. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono giorni festivi i seguenti: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) 1) Capo d'anno - 1 gennaio; 2) Epifania - 6 gennaio; 3) S. Giuseppe - 19 marzo; 4) Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) Anniversario liberazione - 25 aprile; 8) Festa del lavoro - 10 maggio; 9) Festa nazionale - 2 giugno; 10) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno; 11) Assunzione Maria Vergine - 15 agosto: 12) Ognissanti - 1 novembre; 13) Giorno dell'unita' nazionale - 4 novembre; 14) Immacolata concezione - 8 dicembre; 15) S. Natale - 25 dicembre; 16) S. Stefano - 26 dicembre; 17) Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno l'estivo, verra' corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo 7. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, e' consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. Non e' consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'assistente dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 10

Art. 10. FERIE L'assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianita' maturata presso l'azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni di calendario per anzianita' da 1 a 7 anni; 20 giorni di calendario per anzianita' da oltre 7 a 15 anni; 25 giorni di calendario per anzianita' da oltre 15 a 25 anni; 30 giorni di calendario per anzianita' oltre 25 anni. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'assistente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianita' di servizio. A questi effetti sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso, ne' avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie verra' stabilita dall'azienda in relazione alle esigenze del lavoro, e tenendo presenti - compatibilmente con le stesse - le preferenze degli interessati. Il riposo annuale avra' normalmente carattere continuativo. I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza. potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennita' corrispondente alle giornate di ferie non godute. Le festivita' di cui alla lettera b) dell'art. 9, in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 11

Art. 11. TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNI L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire all'azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'assistente fruira' del trattamento di cui al presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante l'astensione dal lavoro. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'assistente da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'assistente non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per: 6 mesi per anzianita' fino a 10 anni compiuti; 10 mesi per anzianita' oltre i 10 anni. Nel primo caso l'assistente ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi 3 mesi, e della meta' per i successivi 3 mesi: nel secondo caso, alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi 4 mesi, e della meta' i successivi 6, Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'assistente di riprendere servizio, l'assistente stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla, sola indennita' di cui all'articolo 19. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'assistente, gli corrispondera' l'indennita' di anzianita' ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'assistente fruira' dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovra' cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni piu' adatte alla sua capacita' lavorativa. L'assistente ammalato o infortunato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il trattamento economico di cui al presente articolo e corrisposto dalla azienda con deduzione delle somme che l'assistente ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 12

Art. 12. CONGEDO MATRIMONIALE All'assistente che contrae matrimonio sara' concesso Un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con corresponsione della retribuzione, da non computare nel periodo annuale di ferie, con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 13

Art. 13. TRATTAMENTO PER INVENZIONI Nel caso di invenzioni si fa riferimento alle norme contenute nel R.D. 29 giugno 1939.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 14

Art. 14. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora nella localita' ove l'assistente svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro disti piu' di 5 km., la azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto, corrispondera' all'assistente un adeguato indennizzo.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 15

Art. 15. ESPLICAZIONE TEMPORANEA E CAMBIAMENTO DI MANSIONI Per il tempo in cui l'assistente viene temporaneamente adibito a mansioni di carattere superiore, esso ha diritto ad un assegno pari alla differenza tra la propria retribuzione e quella relativa alle mansioni superiori esplicate. Dopo due mesi continuativi di permanenza nelle nuove mansioni, l'assistente acquistera' definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Tale diritto viene egualmente a maturare qualora durante l'anno si siano verificati piu' di due passaggi di mansioni di durata anche inferiore, purche' almeno pari a trenta giorni consecutivi di calendario ciascuno. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o servizio militare, l'assegnazione alla qualifica, superiore avverra' automaticamente, quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge o dal contratto per i diversi istituti.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 16

Art. 16. PERMESSI All'assistente che per motivi di evidente necessita' ne faccia richiesta, la azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale. Nel caso di comprovate necessita' convalescenziarie o di comprovate necessita' personal, potra' essere concesso all'assistente un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 17

Art. 17. PASSAGGIO DA OPERAIO AD ASSISTENTE In caso di passaggio ad assistente nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verra' riconosciuta - agli effetti del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia - una maggiore anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni sei anni di anzianita' con la qualifica di operaio: In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica, di operaio a quella di assistente, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dall'applicazione del presente contratto.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 18

Art. 18. PREAVVISO Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova e' di: 1 mese per anzianita', di servizio sino a 5 anni; 1 mese e mezzo per anzianita' di servizio da oltre 5 a 10 anni; 2 mesi per anzianita' di servizio superiore a 10 anni I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento guanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della, retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Nel caso che sia l'azienda che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, essa dovra' corrispondere al lavoratore un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Altresi', nel caso che sia il lavoratore che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, l'azienda avra' diritto di trattenere, su quanto da essa dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita' stessa. Il periodo di preavviso, non puo' essere considerato periodo di ferie. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia, all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il riempimento del periodo di preavviso la azienda concedera' all'assistente dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e del l'assistente.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 19

Art. 19. INDENNITA' DI ANZIANITA' In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da determinare il licenziamento in tronco senza indennita', si applicano le seguenti misure: 1) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda nella categoria, anteriormente al 1 gennaio 1937, valgono le misture previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore nei singoli settori, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto; 2) per l'anzianita', di servizio maturata presso la azienda nella categoria, dal 1 gennaio 1937, mezza mensilita' (15/30) della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto per ogni anno compiuto; 3) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda nella categoria, successivamente al 1 gennaio 1948, 25/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennita' si fa riferimento all'[art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121). Per la liquidazione dell'indennita' le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 20

Art. 20. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'esistente le aliquote sottoindicate dell'indennita' di anzianita': 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta' ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita', ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso la azienda ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 75% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda: 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 21

Art. 21. DISPOSIZIONI GENERALI Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo: Trasferte: Art. 25 operai; Trasferimenti: Art. 26 operai con elevazione a 8 giorni per lavoratore senza conviventi a carico e a 16 giorni per lavoratore con conviventi a carico, oltre a 2 giorni per ogni figlio a carico e sempre che gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento; Abiti da lavoro: Art. 27 operai; Disciplina del lavoro: Art. 31 impiegati; Provvedimenti disciplinari: Art. 35 operai: Trattenute per risarcimento: Art. 34 operai; Lavori nocivi: Articolo comune; Zona malarica: Articolo comune; Servizio militare: Art. 20 impiegati; Indennita' di anzianita' in caso di morte: Art. 40 operai; Cessione e trasformazione di azienda: Articolo comune.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 22

Art. 22. CERTIFICATO DI LAVORO All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro verra' rilasciato al lavoratore un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 23

Art. 23. CONTROVERSIE SULLA QUALIFICA Le eventuali divergenze relative alla qualifica sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti-art. 24

Art. 24. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Restano in vigore le condizioni complessive di miglior favore in atto, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione e l'eventuale anzianita' convenzionale; 2) la localita' alla quale e' destinato; 3) la categoria e il grado cui l'impiegato viene assegnato e in modo sommario le mansioni a lui attribuite; 4) la durata, dell'eventuale periodo di prova; 5) il trattamento economico iniziale; 6) l'eventuale prefissione di termini; Nella lettera inoltre verra' fatto riferimento al presente contratto nazionale. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare quei documenti che siano richiesti da disposizioni di legge, o comunque prescritti dal regolamento interno aziendale, nonche' gli eventuali certificati comprovanti il titolo di studio e le precedenti occupazioni.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 2

Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di anzianita' si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni. E' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio. E' altresi' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi - venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attivita' aziendale. Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore ai tre mesi.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per l'impiegato della prima categoria, a quattro mesi per l'impiegato della seconda categoria ed a due mesi per quello della terza categoria. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova se non vi sia accordo fra le parti per documentata necessita' di valutazione. In quest'ultimo caso il prolungamento del periodo di prova sara' di tre mesi per l'impiegato della prima categoria e di due mesi per l'impiegato della seconda categoria. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'impiegato durante il periodo di prova e' riconosciuta la facolta' di completare detta prova qualora l'impiegato sia in grado di riprendere il servizio entro due mesi. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'. In caso di risoluzione del rapporto per volonta' della azienda, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione sino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga, entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio con anzianita' dalla data di inizio del periodo di prova stesso. L'impiegato che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova gia' prestato.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 4

Art. 4. CATEGORIE E GRADI DELL'IMPIEGATO L'impiegato non dirigente di azienda verra' assegnato, a tutti gli effetti del presente contratto ed in base alle mansioni a lui attribuite, ad una delle seguenti categorie e grado relativo: IMPIEGATI DI CONCETTO: Prima categoria Grado 1° - Impiegato con mansioni direttive e facolta' di decisione, di organizzazione, possibilita' di iniziativa e discrezionalita' di poteri, nonche' impiegato svolgente mansioni fondamentali per l'attivita' della azienda ed equivalenti per importanza a quelle sopra specificate, assoggettati alle direttive generali del dirigente di azienda o del titolare. Grado 2° - Impiegato con mansioni direttive, di responsabilita' e con facolta' di iniziative per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, assoggettato alle direttive di un impiegato di primo grado, ove esista, o in difetto a quelle del dirigente di azienda o del titolare. Seconda categoria Grado 1° - Impiegato con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facolta', di iniziativa per cio' che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformita' alle indicazioni di massima, ricevute dai propri superiori. Grado 2° - Impiegato con mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformita' a specifiche direttive dei propri superiori. IMPIEGATI D'ORDINE: ; Terza categoria Grado 1° - Impiegato con mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. Grado 2° - Impiegato con mansioni di vera esecuzione. Nell'assegnare l'impiegato di concetto alle categorie e gradi di cui sopra, si dovra' tenere in debito conto le proporzioni dell'azienda nonche' la sua attrezzatura tecnica ed amministrativa messe in relazione alle effettive mansioni svolte dall'impiegato.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 5

Art. 5. COMMISSIONE TECNICA PER LE CATEGORIE IMPIEGATIZIE Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie o gradi di cui al precedente articolo, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 6

Art. 6. LAUREATI E DIPLOMATI L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potra' essere assegnato ad un grado inferiore al primo della 2ª categoria e percepira', per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di meta' della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado). L'impiegato diplomato da istituto industriale a da scuola media superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potra' essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della 2ª categoria e percepira', per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di meta' della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado - 3ª categoria). Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito. In questo ultimo caso l'assegnazione in categoria, in relazione alla norma di cui al presente articolo, avra' luogo dalla data della, presentazione del titolo di studio stesso, senza la riduzione di cui ai due commi precedenti in quanto sia stato gia' superato il periodo di prova. I predetti scarti nell'ambito del periodo di prova non si applicano ai laureati ed ai diplomati che hanno frequentato corsi di perfezionamento tecnico specifici del settore, conseguendo il relativo titolo, e che vengono assunti in relazione alla specializzazione stessa.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 7

Art. 7. STIPENDIO, RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA' A termini degli accordi interconfederali vigenti, in caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 12, disposte dalle aziende o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, la indennita' di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili, non subiranno riduzioni. Lo stipendio di fatto e' costituito: a) dallo stipendio minimo contrattuale; b) dagli aumenti periodici di anzianita'; c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito. Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo, e la sua corresponsione avverra' per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia. La liquidazione della tredicesima mensilita' sara' effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto, intendendosi per tale lo stipendio di fatto, l'indennita' di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di anzianita' di servizio dell'impiegato nella azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero. All'impiegato rimunerato in tutto o in parte a provvigione, o a interessenza o a premi, sara' garantito, come media annuale, almeno il minimo di retribuzione (stipendio, indennita' di contingenza ed eventuali terzi elementi e simili) previsto dal presente contratto.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 8

Art. 8. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione mensile dell'impiegato deve essere corrisposta alle scadenze previste, accompagnata da un prospetto che puo' essere riprodotto sulla busta, in cui dovranno essere distintamente specificati: 1) estremi del periodo di paga al quale la retribuzione si riferisce; 2) categoria e grado di assegnazione dell'impiegato; 3) elementi costitutivi della retribuzione; 4) elementi costitutivi delle trattenute. Tale prospetto dovra' fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere, in attesa della definizione della controversia, corrisposta alle relative scadenze la parte di retribuzione non contestata. In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a favore dell'impiegato gli interessi sulla somma ritardata nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al primo comma. Nel caso di cui il ritardo nel pagamento si protragga oltre 30 giorni dalla scadenza, l'impiegato ha facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla intera indennita' di anzianita' e a quella sostitutiva del preavviso.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 9

Art. 9. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria e grado di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% biennale per dieci bienni. L'aliquota suddetta e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado cui appartiene l'impiegato e sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni dell'indennita' di contingenza, invece, il ricalcolo verra' effettuato al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre e con applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima, del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 resteranno invariati nel loro ammontare, gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di passaggio degli impiegati a categoria od a grado superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura di un terzo in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici nonche' il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria o grado. Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria o grado, nella quale ipotesi l'anzianita' in categoria o grado decorrera' a tutti gli effetti dalla data riconosciuta in sede di rettifica. Lo stipendio di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' maturati, restera' invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria o grado maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui al comma precedente. Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto di un terzo degli alimenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria o grado, maggiorato degli aumenti periodici gia' maturati, la differenza fra i due importi verra' consolidata come aumento di merito.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 10

Art. 10. TRATTAMENTO DI PREVIDENZA A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza, istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937. A richiesta dell'interessato l'azienda comunichera' alla fine di ciascun anno il rendiconto dei versamenti effettuati e dell'ammontare relativo. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato quest'ultimo la loro decorrenza sara' riportata alla data di assunzione.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 11

Art. 11. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilita', una indennita' mensile non inferiore al 6% dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennita' di contingenza. All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per cio' percepisca l'indennita' anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso la azienda gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di sconto. Se la garanzia venga costituita con deposito di titoli, l'interesse relativo sara' rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.

CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte III-art. 12

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