DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1333
ALLEGATO 18 ASSICURAZIONI MALATTIE Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge: 1) Assicurazione in caso di morte per malattia. A cura dell'armatore sara' provveduto ad una assicurazione in caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta durante l'arruolamento, a favore degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni. Tale assicurazione sara' fatta per la somma di L. 200.000 per gli Ufficiali e di L. 100.000 per i Sottufficiali e Comuni per il caso che l'arruolato lasci soltanto la vedova e di L. 300.000 per gli Ufficiali e L. 150.000 per i Sottufficiali e Comuni qualora lasci la vedova e figli minorenni o solo figli minorenni. Se l'arruolato non lascia ne' vedova ne' orfani minorenni, ma il padre in eta' di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro, o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che l'arruolato era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennita' uguale a quella che sarebbe spettata qualora l'arruolato avesse lasciato la sola vedova. 2) Assicurazione per il caso di invalidita' permanente. In caso di invalidita' permanente assoluta, verificatosi entro dodici mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, sara' assicurata al marittimo una indennita' di L. 360.000 per gli Ufficiali e di L. 240.000 per i Sottufficiali e Comuni. In caso di invalidita' permanente parziale, l'indennita' sara' proporzionale al grado di invalidita'. 3) Ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico. E' concesso il ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico per un periodo massimo di 30 giorni per ciascuna malattia fermo restando, per le malattie croniche, quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 24 aprile 1938, n. 831. Il ricovero ospedaliero sara' riconosciuto: a) nella classe distinta immediatamente superiore alla comune ai familiari dei componenti lo Stato Maggiore; b) nella classe comune ai familiari dei Sottufficiali e Comuni. Con il ricovero ospedaliero si intendono assorbite le prestazioni di cui al secondo comma della lettera a) dell'art. 3 del regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria dei marittimi. I familiari dei marittimi, conviventi ed a carico, ai quali e' concesso il ricovero ospedaliero, sono quelli indicati nell'art. 2 del regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi. 4) Fornitura medicinali in caso di malattie croniche. La limitazione del rimborso della spesa dei medicinali, prevista dall'art. 3, lettera d) del regolamento di assistenza sanitaria dei marittimi assicurati e loro familiari, e' abrogata.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 19
ALLEGATO 19 ASSICURAZIONI INFORTUNI Oltre alla assicurazione obbligatoria per legge, l'armatore assicurera' gli arruolati, per il caso di morte o invalidita' permanente conseguente da infortunio determinato da rischio di guerra o da mine: 1) In caso di morte: a) Un'indennita' in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge; b) Un'ulteriore indennita' in capitale di L. 500.000 se trattasi di Ufficiale e di L. 360.000 se trattasi di Sottufficiale o Comune. 2) In caso di inabilita' permanente: a) Un'indennita' in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge; b) Un'ulteriore indennita' in capitale di L. 500.000 se trattasi di Ufficiale e di L. 360.000 se trattasi di Sottufficiale o Comune quando l'inabilita' permanente sia assoluta. Nel caso di inabilita' permanente parziale, tali indennita' saranno proporzionalmente ridotte ai grado di inabilita' riconosciuto a sensi di legge.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 20
ALLEGATO 20 INDENNITA' PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggiore parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, gli arruolati hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella: a) Indennita perdita corredo: Direttore di macchina................................. L. 590.000 Altri Ufficiali, Medici e Commissari.................. " 470.000 Maestro di casa e Maitre d'Hôtel...................... " 300.000 Allievi Ufficiali e Allievi Commissari................ " 240.000 Sottufficiali......................................... " 240.000 Marinai, fuochisti, camerieri e personale famiglia.... " 180.000 Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli........ " 155.000 b) Indennita perdita strumenti ed utensili: Ufficiali di coperta per perdita strumenti nautici.... L. 365.000 Direttore di macchina e 1° macchinista per perdita strumenti professionali............................ " 90.000 Altri Ufficiali di macchina e Medici per perdita stru- menti professionali................................ " 60.000 Orchestrali di bordo per perdita strumenti ad arco.... " 165.000 Orchestrali di bordo per perdita altri strumenti...... " 110.000 Operai ottonai ed operai ebanisti per perdita ferri... " 45.000 Carpentieri per perdita ferri......................... " 60.000 Primi cuochi e macellai per perdita utensili.......... " 25.000 Per perdite parziali le indennita' massime saranno proporzionali a quelle indicate nella presente tabella. E' sempre in facolta' dell'armatore dispensare gli arruolati dal fornirsi di propri strumenti professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo. Visti il contratto e le tabelle da 1 a 20 che precedono. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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