DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1333
Art. 52. VALUTAZIONE DELLA PANATICA QUALE COEFFICENTE DELLA RETRIBUZIONE In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente alla retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennita' ad esempio: indennita' sostitutiva del preavviso; indennita' di risoluzione del rapporto di lavoro; indennita' sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi; indennita' giornaliera in caso di malattia o infortunio; gratifica natalizia; gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica e' determinato nelle misure seguenti: Padrone al comando e direttore di macchina... Lire 15.000 mensili Ufficiali e Allievi Ufficiali................ " 13.500 " Sottufficiali................................ " 11.400 " Comuni....................................... " 9.600 " CAPO VIII RIPOSI FESTIVI FERIE - CONGEDI MATRIMONIALI AVVERTENZA. - Nel testo del presente Contratto per "festivita' nazionali" si intendono, oltre la ricorrenza del 2 giugno, le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre. Per "festivita' infrasettimanali" si intendono le festivita' che normalmente cadono in giorno infrasettimanale, escluse Le quattro "festivita' nazionali".
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 53
Art. 53. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche; b) la festa nazionale (2 giugno), l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1 maggio), il giorno dell'unita' nazionale (4 novembre); c) le seguenti ulteriori festivita': 1 gennaio (Capodanno); 6 Gennaio (Epifania); 19 Marzo (San Giuseppe); Lunedi di Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 Giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 Agosto (Assunzione); 1 novembre (Ognissanti); 8 Dicembre (Immacolata Concezione); 25 Dicembre (Natale); 26 Dicembre (S. Stefano). Nei porti sono considerati semifestivi, e cioe' festivi nelle sole ore pomeridiane, i giorni seguenti: vigilia di Pasqua; vigilia di Natale. Nei porti esteri ove vige tale consuetudine e' inoltre considerato non lavorativo il pomeriggio del sabato.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 54
Art. 54. GIORNI FESTIVI TRASCORSI IN NAVIGAZIONE Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro. a) Domeniche e festivita' infrasettimanali (escluse festivita' nazionali). A tutti gli arruolati, compreso il Padrone al comando e il Direttore di macchina, saranno riconosciuti tanti giorni di franchigia (riposi compensativi) quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festivita' infrasettimanali trascorsi in navigazione. I riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile, in porto nazionale, in giorni feriali, con facolta' di scendere a terra. Qualora l'arruolato, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale del turno di navigazione, verra' corrisposto il compenso per lavoro straordinario nelle misure stabilite per il lavoro straordinario in navigazione per le ore eccedenti l'orario normale. Nel caso in cui esigenze di servizio, delle quali sara' giudice il Comandante, non permettessero durante il corso della convenzione di arruolamento la concessione dei riposi compensativi per i giorni festivi trascorsi in navigazione, l'armatore indennizzera' l'arruolato mediante il pagamento di tante giornate di paga, indennita' di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all'art. 52, ed eventuali indennita' fisse, quante saranno le giornate di riposo dall'arruolato stesso non fruite. b) Festivita' nazionali (infrasettimanali). Agli arruolati, esclusi il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che si trovino in navigazione in giorno di festivita' nazionale sara' riconosciuto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate, nelle misure vigenti per il lavoro straordinario festivo in porto, con esclusione del riposo compensativo. Al Padrone al comando e al Direttore di macchina sara' corrisposto un importo pari ad 1/26 della retribuzione mensile se il Padrone al comando o Direttore di macchina, sia tenuto a prestare la propria opera in navigazione per l'intera, giornata; meta' di detto importo se il Padrone al comando o Direttore di macchina, sia tenuto a prestare la propria opera per non piu' di mezza giornata. Sono considerate intere giornate in navigazione quelle in cui sia in funzione il turno di navigazione per piu' di dodici ore, e mezza giornata in navigazione quelle in cui il turno di navigazione sia in funzione per piu' di un'ora e non piu' di dodici ore. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, agli effetti del precedente comma saranno considerati i seguenti elementi della retribuzione: paga, supplemento paga per anzianita', indennita' di contingenza e indennita' di rappresentanza durante l'imbarco; per i Direttori di macchina anche l'indennita' speciale di macchina. La indennita' di cui alla presente norma, pari a 1/26 della retribuzione, non puo' essere sostituita con un giorno di riposo compensativo.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 55
Art. 55. GIORNI FESTIVI NEI PORTI Agli arruolati, esclusi il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festivita' nazionale o di altra festivita' infrasettimanale (escluso il servizio di guardia, per il quale si applicano le norme degli articoli 20 e 21) spetta il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate. Al Padrone al comando e al Direttore di macchina che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di festivita' nazionale spetta un importo pari a 1/26 della retribuzione se siano tenuti a prestare la loro opera per l'intera giornata, la meta' di detto importo se siano tenuti a prestare la loro opera per non piu' di mezza giornata.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 56
Art. 56. FESTIVITA' NAZIONALI E ALTRE FESTIVITA' NORMALMENTE INFRASETTIMANALI CADENTI DI DOMENICA Qualora una delle festivita', nazionali o una delle altre festivita' normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica, e' dovuta all'arruolato, in piu' del trattamento spettante ai sensi dei precedenti articoli 54 e 55 un importo pari a 1,26 della retribuzione mensile (paga, indennita' di contingenza, supplemento paga per anzianita', indennita' fisse). E' in facolta' dell'armatore di concedere, in sostituzione di tale importo, una giornata di riposo compensativo.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 57
Art. 57. FERIE A tutti i componenti l'equipaggio e' riconosciuto un periodo feriale retribuito (paga, indennita' fisse e valore convenzionale della panatica di cui all'art. 52) di diciotto giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata. Per il Direttore di macchina detto periodo e' elevato a 26 giorni. L'armatore dovra' accordare il periodo feriale all'arruolato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento. L'arruolato avra' normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel qual caso sara' consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo. Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali a sensi dei commi precedenti, corrispondera' all'arruolato altrettante giornate di paga, indennita' di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all'art. 52, ed eventuali indennita' fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 58
Art. 58. CONGEDO MATRIMONIALE a) Personale di Stato Maggiore. Agli Ufficiali, ai Marconisti e agli Allievi ufficiali che contraggano matrimonio sara' concesso un congedo straordinario di giorni quindici. Il congedo verra' accordato nel porto di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento. Per fruire di tale congedo l'interessato dovra' presentare domanda con congruo preavviso. Il congedo di cui sopra non potra' essere computato nel periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento. Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie. Il periodo di congedo matrimoniale e' computato agli effetti della determinazione dell'anzianita' di servizio. Prima della concessione della licenza dovra' essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro il mese successivo. b) Sottufficiali e comuni Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sara' concesso un congedo straordinario di otto giorni consecutivi. Il congedo di cui al primo comma del presente articolo spetta all'arruolato il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana. Il congedo verra' accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento. Per fruire di tale congedo l'interessato dovra' presentare domanda con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Il congedo matrimoniale non potra' essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento. Durante il periodo di congedo matrimoniale sara' corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche il valore convenzionale dello panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennita', anche occasionali, eccettuate soltanto le indennita' di risoluzione del rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennita' sostitutive di riposi maturati non fruiti ed eventuali indennita' corrisposte una tantum. Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo, all'epoca del matrimonio e' lasciata al marittimo la facolta' di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di arruolamento con diritto alla corresponsione dell'indennita' di risoluzione del rapporto, escluso il preavviso.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 59
Art. 59. ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA' E LA VECCHIAIA Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per l'invalidita' e la vecchiaia presso la Cassa Nazionale Previdenza Marinara, secondo le apposite disposizioni di legge.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 60
Art. 60. ASSICURAZIONI CONTRO LA TUBERCOLOSI E LA DISOCCUPAZIONE Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di legge e di regolamento. Note. - Ove l'arruolato chieda la risoluzione del rapporto di lavoro, gli sara' concessa, al termine del congedo, l'iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell'armatore dal quale ha ottenuto il congedo. In mancanza di tale turno gli sara' concessa l'iscrizione con precedenza nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovra' farne richiesta all'armatore (per l'iscrizione nel turno particolare), ovvero all'Autorita' marittima (per l'iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio. Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'armatore per conto dell'I.N.P.S. Il rimborso all'armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sara' effettuato dall'I.N.P.S. successivamente all'invio, a cura dello stesso armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalita' stabilite dall'Istituto stesso. Hanno diritto all'assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno quindici giorni nei novanta giorni precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l'eventuale periodo passato in servizio militare per richiamo alle armi o per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva. Ai marittimi disoccupati l'assegno per il periodo di congedo matrimoniale sara' corrisposto dalla Sede dell'I.N.P.S. competente per il luogo di residenza del marittimo. La corresponsione dell'assegno sara' effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata del certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonche' il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo. Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di arruolamento di almeno quindici giorni nei novanta precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva. Il pagamento dell'assegno sara' effettuato direttamente dalla Sede competente dell'I.N.P.S. I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell'I.N.P.S. entro un anno dalla data del matrimonio.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 61
Art. 61. INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER NAUFRAGIO in caso di risoluzione della convenzione di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di convenzione, e' dovuta al marittimo oltre alle indennita' previste dal presente contratto, la indennita' di disoccupazione a termini della Convenzione internazionale di Genova 15 giugno 1920, approvata con [R. D. 27 dicembre 1925, n. 2544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-12-27;2544). (4)
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 62
Art. 62. ASSICURAZIONI MALATTIE E INFORTUNI Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie a sensi di legge. L'armatore assicurera' inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 18 e 19). La malattia non dara' luogo alla risoluzione della convenzione di arruolamento, sempreche' l'arruolato sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza della nave, e cio' consti all'armatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 63
Art. 63. SERVIZIO MILITARE DI LEVA E RICHIAMI ALLE ARMI In caso di chiamata o richiamo alle armi gli arruolati hanno diritto al trattamento previsto dalle apposite disposizioni di legge applicabili alla loro categoria. L'arruolato richiamato alle armi avra' diritto alla conservazione del posto e sara' reintegrato nel primitivo imbarco non appena la nave sosti nel porto di armamento o in quello nazionale di ultima destinazione o capolinea, sempreche' nel frattempo non sia comunque venuta a scadere la convenzione con la quale era arruolato al momento del suo richiamo alle armi. Indennita' di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio. Art. 1. - Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine "marittimi" comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima. Per l'applicazione della presente Convenzione, il termine "nave" e' applicabile a tutti i bastimenti di qualsiasi natura, di proprieta' pubblica o privata adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra. Art. 2. - In caso di perdita per naufragio di una nave qualsiasi, l'armatore o la persona con la quale il marittimo ha stipulato un contratto per prestare servizio a bordo della nave, dovra' pagare ad ogni marittimo imbarcato sulla nave una indennita' per fare fronte alla disoccupazione derivante dalla perdita della nave per naufragio. Questa indennita' sara' pagata per tutti i giorni dell'effettivo periodo di disoccupazione del marittimo in ragione del salario dovuto in base al Contratto, ma l'ammontare totale dell'indennita' dovuta a ciascun marittimo per la presente Convenzione potra' essere limitato a due mesi di salario. Art. 3. - Tali indennita' godranno degli stessi privilegi che gli arretrati di salario per il servizio prestato, ed i marittimi, per il recupero di esse, avranno diritto a ricorrere agli stessi mezzi di procedimento che per gli arretrati. (Omissis). In ogni caso l'armatore, tenute presenti le particolari attitudini professionali dell'arruolato, avra' facolta' di imbarcarlo su altra sua nave, con il grado e alle condizioni del precedente arruolamento. Perde il diritto alla conservazione del posto l'arruolato che non si presenti all'armatore, dopo il congedo dal servizio militare, entro i termini stabiliti dalle disposizione di legge, o che si rifiuti di prendere imbarco su altra nave come indicato al precedente comma, oppure si arruoli al servizio di altro armatore senza il consenso del precedente armatore. Quando l'interessato lo richieda, l'armatore sara' tenuto a liquidargli la indennita' di anzianita', in proporzione alla anzianita' maturata, nelle misure previste all'art. 69, lettera B), punto 2. L'eventuale liquidazione di tale indennita' non pregiudichera' il diritto alla conservazione del posto, ma estinguera' l'anzianita' di servizio dell'arruolato.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 64
Art. 64. INDENNITA' PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI ED UTENSILI In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (Allegato 20). Per perdite parziali le indennita' massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella. L'indennita' relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sara' dovuta, quando risulti che gli arruolati non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 65
Art. 65. RISOLUZIONE DI DIRITTO QUALUNQUE SIA IL TIPO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO Qualunque sia il tipo di convenzione, il contratto di arruolamento si risolve di diritto ([art. 343 Codice della Navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art343)) 1) In caso di perdita totale, ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda. 2) In caso di perdita della nazionalita' della nave. 3) In caso di vendita giudiziale della nave. 4) In caso di morte dell'arruolato. 5) Quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo. 6) Quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave. 7) In caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato. 8) In caso di revoca da parte dell'esercente la patria potesta' o la tutela del consenso all'iscrizione nelle matricole del minore di anni 18. 9) Quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'Autorita'. 10) Quando l'arruolato, fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo, salvo quanto previsto all'art. 18.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 66
Art. 66. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A VIAGGIO Il contratto di arruolamento a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti. Il marittimo ha facolta' di risolvere il contratto di arruolamento per piu' viaggi, prima del compimento dell'ultimo viaggio, quando la nave si trovi nel porto italiano di ultima destinazione, compiuta che sia la discarica e con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso puo' essere dato dal marittimo anche in navigazione. Per le navi a itinerario circolare sara' considerato porto di ultima destinazione quello "capolinea". Alla risoluzione della convenzione a viaggio sara' corrisposta al marittimo una indennita' proporzionata alla durata del servizio prestato, in misura pari al 100% della indennita' di licenziamento prevista per la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, di cui all'art. 69 lettera B), punto 2, con esclusione del minimo garantito e del preavviso. L'armatore ha facolta' di risolvere il contratto prima del compimento del viaggio corrispondendo all'arruolato le seguenti indennita': 1) se la risoluzione avviene nel porto di arruolamento prima della partenza: a) se la presumibile durata del viaggio e' inferiore a 45 giorni: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni della presumibile durata del viaggio; b) se la presumibile durata del viaggio e' di almeno 45 giorni: 45 giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse; 2) se la risoluzione avviene dopo la partenza: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio. Nel caso di risoluzione del contratto dopo la partenza, l'armatore e' inoltre tenuto a provvedere al rimpatrio del marittimo ai sensi dell'art. 70.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 67
Art. 67. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO Il contratto a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza del termine in esso previsto, salvo quanto stabilito all'art. 3. Nel caso di risoluzione del contratto alla scadenza, l'armatore corrispondera' all'arruolato una indennita' di anzianita' nella misura stabilita all'art. 69, lettera B), punto 2, per la risoluzione della convenzione a tempo indeterminato, escluso il preavviso e il minimo garantito. L'arruolato ha facolta' di risolvere il contratto a tempo determinato, prima; del termine convenuto, quando la nave si trovi nel porto italiano di arruolamento o di ultima destinazione o capolinea, compiuta che sia la discarica e con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso puo' essere dato dal marittimo anche in navigazione. L'armatore ha facolta' di risolvere il contratto a tempo determinato prima del termine convenuto corrispondendo all'arruolato le seguenti indennita': 1) se la risoluzione avviene nel porto di arruolamento: a) se la durata residua del contratto e' inferiore a 45 giorni: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni residui di durata del contratto; b) se la durata residua del contratto e' di almeno 45 giorni: 45 giorni di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse; 2) se la risoluzione avviene dopo la partenza: tante giornate di paga, panatica, indennita' di contingenza e indennita' fisse quanti sono i giorni della residua durata del contratto. Se la risoluzione avviene in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto inoltre a provvedere al rimpatrio del marittimo ai sensi dell'art. 70.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 68
Art. 68. NORME COMUNI ALLE CONVENZIONI DI ARRUOLAMENTO A VIAGGIO E A TEMPO DETERMINATO Le indennita' di cui al quarto comma, dell'art. 66 e al quarto comma dell'art. 67 non sono dovute se la risoluzione del contratto avviene: a) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni. In tali casi l'armatore corrispondera' all'arruolato la indennita' di cui al terzo comma dell'art. 66 e al secondo comma dell'art. 67. La stessa indennita' sara' corrisposta se il contratto sia risolto per causa di forza maggiore non dipendente da fatto imputabile all'arruolato. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennita' all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita' previste agli articoli 66 (4° comma) e 67 (4° comma) e non a quella prevista dal precedente comma, ma l'ammontare dell'indennita' da corrispondersi all'intero equipaggio non puo' superare il terzo della indennita' conseguita dall'armatore. Se la risoluzione e' dovuta a colpa del marittimo, si applicano anche per le convenzioni di arruolamento a viaggi e a tempo determinato le disposizioni dell'articolo 69, lettera F).
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 69
Art. 69. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato puo' essere risolta: a) per volonta' del marittimo; b) per volonta' dell'armatore; c) per forza maggiore o giusta causa; d) per richiesta del marittimo in caso di prolungata permanenza della nave all'estero; e) per chiamata o richiamo alle armi del marittimo (Allievi ufficiali, Sottufficiali e Comuni); f) per colpa del marittimo. A) Risoluzione per volonta' del marittimo. La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato puo' essere risolta dall'arruolato, sia durante il periodo di prova sia dopo il compimento di tale periodo, quando la nave si trovi nel porto di arruolamento, o in quello di armamento, o nel porto italiano di ultima destinazione o capolinea, compiuta che sia la discarica, con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso puo' essere dato dal marittimo anche in navigazione. L'armatore corrispondera' all'arruolato una indennita' di anzianita' proporzionale alla durata del servizio prestato, nelle misure indicate alla lettera B) punto 2 del presente articolo, escluso qualsiasi minimo garantito. L'arruolato non potra' peraltro sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorita' marittima ove non sia possibile sostituirlo. L'arruolato che si dimetta per contrarre matrimonio ha diritto alla indennita' di anzianita' di cui alla lettera B), punto 2 del presente articolo. Lo stesso diritto ha l'arruolata che si dimetta a seguito di gravidanza o puerperio. B) Risoluzione per volonta' dell'armatore. La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato puo' essere risolta dall'armatore in qualunque tempo e qualunque luogo (salvo l'obbligo del rimpatrio) accordando all'arruolato un termine di preavviso e una indennita' di anzianita' nelle misure in appresso indicate: 1 - Preavviso. - per il Direttore di macchina: 25 giorni nel caso abbia una anzianita' di servizio presso lo stesso armatore non superiore ad un anno e 35 giorni nel caso la anzianita' di servizio sia superiore ad un anno; - per il personale di Stato maggiore: giorni 18; - per i Sottufficiali e Comuni: giorni 12. Il preavviso in servizio puo' essere dato nei porti nazionali di arruolamento o di ultima destinazione. E' in facolta' dell'armatore di sostituire al preavviso una indennita' pari a tante giornate di paga, indennita' di contingenza, panatica e pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, quanti sono i giorni di preavviso non osservati. (5) 2 - Indennita' di anzianita'.
```
```
| Numero di giorni di
|retribuzione per ogni
| anno di anzianita'
| Stato |Sottufficiali
|maggiore| e comuni.
| |
Per l'anzianita maturata dal 24 maggio 1915 al| |
31 dicembre 1935............................| 10 | 6
Per l'anzianita maturata dal 1 gennaio 1936| |
al 30 aprile 1947...........................| 16 | 9
Per l'anzianita maturata dopo il 30 aprile| |
1947........................................| 25 | 18
Per i Padroni al comando e per i Direttori di macchina, l'indennita' di risoluzione della convenzione a tempo indeterminato e' stabilita in giorni 35 di retribuzione per ogni anno di anzianita'. Qualora lo sbarco avvenga prima di dodici mesi per volonta' dell'armatore, il marittimo avra' diritto a un minimo di 30 giornate di retribuzione, tra indennita' sostitutiva del preavviso e indennita' di risoluzione del contratto. Agli effetti del presente articolo per "retribuzione" si intende: - la paga; - il supplemento paga per il personale di Stato maggiore; - l'indennita' speciale per i Sottufficiali; - l'indennita' speciale per il personale di macchina; - i soprassoldi indicati in calce alle tabelle paghe (Sottuff. e Comuni); - la indennita' di contingenza; - il valore convenzionale della panatica di cui all'articolo 52; - il rateo della gratifica natalizia; - il rateo della gratifica pasquale; - per il Padrone al comando e il Direttore di macchina: indennita' di rappresentanza (art. 43). L'anzianita' di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal marittimo presso lo stesso armatore, anche con convenzioni di arruolamento a viaggio o a tempo determinato, purche' fra l'una e l'altra convenzione non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni (ved. art. 1). Le frazioni di anno sono calcolate pro-rata, trascurando le frazioni di mese. C. Risoluzione per forza maggiore o giusta causa. Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza, di uno dei casi sottoelencati, l'arruolato di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto alla indennita' di risoluzione del contratto in relazione alla anzianita' maturata e a meta' del preavviso con un minimo di quindici giorni complessivi di indennita': - forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe; - morte, infortunio o malattia dell'arruolato; - disarmo della nave per difetto di traffico per un periodo superiore a quindici giorni; - disarmo della nave per riclassifica o riparazioni di durata superiore a trenta giorni; - naufragio o altro sinistro marittimo; - chiamata o richiamo alle armi dell'arruolato; - interdizione del commercio; - sbarco dell'arruolato per avvicendamento. La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato e' risolta per forza maggiore nei casi indicati all'art. 65. Nelle ipotesi di disarmo della nave per difetto di traffico per un periodo superiore a quindici giorni e di disarmo della nave per riclassifica o riparazione di durata superiore a trenta giorni, sara' in facolta' dell'armatore di sospendere, d'accordo con gli arruolati, il rapporto di arruolamento, in attesa che vengano a cessare le cause che avranno determinato il disarmo o la riduzione di personale. Il periodo dell'eventuale sospensione non dovra' essere computato per la determinazione dell'anzianita' di servizio dell'arruolato. D) Risoluzione per richiesta del marittimo per prolungata permanenza della nave all'estero. Se l'arruolato rimanesse lontano dai porti nazionali di arruolamento di ultima destinazione per un periodo ininterrotto di diciotto mesi e non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno a uno di questi porti per le normali vie di traffico, l'arruolato avra' la facolta' di risolvere la convenzione in qualunque porto ove la nave sosti almeno per 48 ore, facendovi operazioni di carico e scarico, con diritto alla indennita' di anzianita' di cui alla lettera B), punto 2, del presente articolo, nonche' alla indennita' sostitutiva del preavviso di cui alla stessa lettera B), punto 1, e al rimpatrio a spese dell'armatore secondo le norme dell'art. 70. Sempre nell'ipotesi che il viaggio di ritorno non sia per essere iniziato, l'arruolato sara' tuttavia tenuto a continuare nel servizio a bordo, qualora l'armatore lo richieda, per un ulteriore periodo massimo di due mesi, verso corresponsione di un soprassoldo pari al 25% della paga e della indennita' di contingenza. Per le navi stazionarie nella zona tropicale e per quelle la cui navigazione si effettua per una serie ininterrotta di viaggi per la massima parte nella zona predetta, il termine di 18 mesi e' ridotto a 12 mesi. Per le navi che esercitano traffici tra Suez e il Golfo Persico lo stesso termine e' ridotto a 9 mesi, e il marittimo non potra' essere obbligato a, continuare nel servizio oltre tale termine, purche' preavverta tempestivamente il comando di bordo della sua intenzione di essere rimpatriato. E) Risoluzione per chiamata o richiamo alle armi del marittimo. Per gli Allievi ufficiali, i Sottufficiali e i Comuni, la chiamata o il richiamo alle armi determinano la risoluzione della convenzione di arruolamento. L'arruolato ha diritto alla indennita' di anzianita' di cui alla lettera B), punto 2, del presente articolo. F) Risoluzione per colpa del marittimo. Se la risoluzione della convenzione di arruolamento e' dovuta a colpa del marittimo l'armatore non e' tenuto a corrispondere alcuna indennita', e ove ne ricorrano gli estremi di diritto l'arruolato e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore. Sono considerate, colpe gravi, fra l'altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva in disobbedienza. L'arruolato ha facolta' di contestare la legittimita' del provvedimento presso l'Autorita' marittima o consolare, e qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato ha diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso e alla indennita' di anzianita' nelle misure stabilite alla lettera B), punti 1 e 2, del presente articolo, con il minimo garantito di 30 giorni di indennita' fra indennita' sostitutiva del preavviso e indennita' di risoluzione del contratto.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 70
Art. 70. RIMPATRIO A) Diritto al rimpatrio e modalita' relative. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato. Il rimpatrio si compie con il ritorno dell'arruolato al porto di arruolamento o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra localita' da lui indicata. Il rimpatrio e' effettuato a cura dell'armatore a mezzo di piroscafo, motonave, ferrovia, automezzo o aereo. In caso di viaggi per via aerea e' in facolta' dell'armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, ove se ne presenti la possibilita'. L'armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, la paga, l'indennita' di contingenza, la panatica in natura o l'indennita' sostitutiva: da concordarsi volta, per volta, e il pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale. Per i giorni di viaggio per mare sara' corrisposta anche la indennita' rischio mine. Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovra' essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente Contratto. Al termine dell'arruolamento sara' corrisposto al marittimo il rimborso delle eventuali spese di viaggio (trasporto ferroviario o marittimo) per il ritorno al luogo di residenza. B) Classi di viaggio e spese trasporto bagaglio. Le classi di viaggio per mare sono stabilite come segue: a) 1ª classe per il Padrone al comando, il Direttore di macchina e Capo macchinista, il Medico, il Primo Ufficiale di coperta e di macchina (qualora forniti di patente) e il Primo Commissario; b) 2ª classe per gli altri Ufficiali e per gli Allievi ufficiali: c) 3ª classe per i Sottufficiali e Comuni. Le classi di viaggio per ferrovia sono stabilite come segue: a) 1ª classe per gli Ufficiali e gli Allievi Ufficiali; b) 2ª classe per i Sottufficiali e Comuni. Fra le spese di rimpatrio e' compresa la eventuale spesa per trasporto del bagaglio nei seguenti limiti di peso: Kg. 120 per gli Ufficiali e gli Allievi ufficiali; Kg. 80 per i Sottufficiali; Kg. 80 per i Comuni, Giovanotti e Mozzi. C) Arruolamento sui altra nave in luogo del rimpatrio. L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione percepita dallo arruolato a bordo della nave sulla quale e' imbarcato e' inferiore a quella del precedente arruolamento, lo armatore e' tenuto a corrispondere la differenza. ([Articolo 367 del Codice della Navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art367)). D) Rimpatrio in caso di interdizione del commercio, ecc. In caso di interdizione del commercio, di arresto della nave, di preda, di rottura, di naufragio ed anche in caso di vendita con trapasso di bandiera, il marittimo ha diritto di essere rimpatriato con paga, indennita' di contingenza e panatica fino al giorno dell'arrivo nel porto di arruolamento e, se arruolato a tempo indeterminato, alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso e della indennita' di anzianita', col minimo di trenta giorni complessivamente, ovvero col minimo di 15 giorni nei casi previsti dall'art. 69, lettera C). E) Rimpatrio in caso di rinnovo della convenzione in luogo diverso da quello del primo arruolamento Nel caso in cui l'arruolamento sia rinnovato in luogo diverso da quello ove fu stipulato il primo arruolamento l'arruolato conservera' il diritto di essere rimpatriato, con le competenze di cui ai precedenti paragrafi, al porto di primo arruolamento.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 71
Art. 71. REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI BORDO I - Servizio di coperta. Il personale di coperta dovra' eseguire i lavori di raschiaggio, picchettaggio e pitturazione generale anche fuori bordo, eccezione fatta per quei porti nei quali i regolamenti locali dispongano altrimenti. Il personale di coperta potra' essere adibito alla pitturazione dei fumaioli, trombe a vento, e dell'esterno dei cofani locali macchine e caldaie. La pulizia dei gabinetti di decenza degli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, nonche' di quelli dei passeggeri di 3ª classe, sara' eseguita dai giovanotti o dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio. Sui piroscafi dove siano imbarcati due nostromi, il 1° nostromo sara' esentato dal servizio di guardia in navigazione. Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curera', coadiuvato dagli operai indicati dal Comandante, l'apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo. Esso sara' alle dipendenze degli Ufficiali di coperta. Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sara' tenuto alla sorveglianza dell'imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio. I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore, a giudizio del Comandante. Durante la navigazione il timoniere di guardia, ma franco di timone, rimarra' alle dipendenze dell'Ufficiale di guardia che lo potra' adibire - nelle ore diurne a lavori di manutenzione sul ponte di comando e adiacenze. II - Servizio di macchina. Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando le esigenze del servizio lo richiedano, a giudizio dei Direttore di macchina. Gli operai addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori nonche' alla sorveglianza delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura, nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina. Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo ed alle relative motrici, alla sorveglianza ed al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione delle dinamo e loro motrici, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi, eventualmente, quelli per i servizi radioelettrici. Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli Ufficiali macchinisti. Il primo capo fuochista sara' escluso dal turno di guardia in navigazione quando il numero dei Sottufficiali e Comuni di macchina supera il numero di trenta. Gli ingrassatori, durante la guardia sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l'impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 Kw. di potenza, senza diritto ad alcuna indennita'. Per gli impianti superiori ai 15 Kw, e quando per il numero degli elettricisti imbarcati, o in caso di assenza dell'elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l'ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia e uno degli operai di guardia dovra' curarne la lubrificazione, ed in tal caso ricevera' un compenso di L. 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso, e per le dinamo a lubrificazione automatica. Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici, sara' provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialita'. Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei porti o rade o per lavori alle macchine stesse, durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai. Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso. Il rifornimento dell'olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sara' fatto per turno da uno degli ingrassatori di guardia. Quando il livello dell'acqua delle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvedera', a farlo regolare da un fuochista che avra' le mansioni di capo guardia. A seconda del numero e dell'ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sara' stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovra' governare. Durante il turno di navigazione i fuochisti ed i carbonai di guardia, ai forni delle caldaie accesi saranno esclusivamente adibiti ai lavori inerenti ai governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuera' in porto con macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del Direttore di macchina, sara' tenuta ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai, e, durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie. Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell'imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in piu' di quello che il Direttore di macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovra' prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario. La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi gabinetti di decenza purche' sotto coperta) destinati alla sezione macchine, sara' eseguita dai carbonai. La pulizia delle tuberie, forni, pozzetti, ecc., delle caldaie (escluso l'interno di queste) sara' fatta dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina. Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sara' eseguita guardia per guardia da uno dei carbonai di servizio mezza ora prima di ultimare il proprio turno. Il carbone per le cucine e per i forni da pane sara' possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sara' alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai gestori di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore questa verra' manovrata da uno dei carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del Direttore di macchina. Il trasporto del carbone dal carbonile di riserva ai carbonili permanenti sara' regolato come segue: a) sui piroscafi che hanno un deep tank in diretta comunicazione col locale caldaie, il trasporto del carbone dallo stesso al locale caldaie sara' fatto dai carbonai di guardia. - fermo restando il massimo di 8 tonnellate di carbone maneggiato per ogni 24 ore da ciascun carbonaio - senza alcun compenso; b) se un carbonile di riserva e' situato dopo un carbonile permanente trasversale prodiero, e fra questo e quello vi siano porte di comunicazione, il passaggio del carbone ai carbonili normali sara' eseguito dai carbonai franchi di guardia i quali percepiranno un compenso di L. 125 per tonnellata di carbone trasportata, ripartito proporzionalmente alle ore di lavoro prestate; c) se il carbone e' situato in stiva o in carbonili di riserva (come nel caso precedente) senza pero' porte di comunicazione e per conseguenza il carbone debba essere alzato dai boccaporti coi verricelli per passarlo sia dalla coperta che dal ponte di corridoio, il passaggio nei carbonili permanenti sara' eseguito dal personale franco di guardia, sia di macchina sia di coperta dietro compenso di L. 250 per tonn. ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate; d) se il carbone e situato nei ponte di corridoio sovrastante ai carbonili permanenti, che abbia portelli di comunicazione coi detti carbonili permanenti, sara' eseguito dai carbonai franchi di guardia dietro compenso di L. 100 per ogni tonn. di carbone trasportata ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate. Quando sia necessario livellare il carbone, durante il servizio di navigazione per accertarne la rimanenza, il lavoro di livellamento sara' eseguito dai capitoli franchi di guardia, i quali avranno diritto al compenso per lavoro straordinario stabilito dall'art. 42 del presente Contratto. Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verra' eseguita dai carbonai col diritto al compenso per lavoro straordinario. III - Servizio di camera. Per quanto e' possibile tutti i corredi di camera (biancheria, argenteria, cristalleria, terraglia, ecc.) saranno di tipo diverso e distinti con apposite marche a seconda del reparto all'uso del quale sono destinati e cioe': Ufficiali, Sottufficiali ed altro personale di bordo, classe di lusso, prima classe, seconda classe, ospedale ecc. Il consegnatario della biancheria distribuira' alle persone addette ai servizi il corredo di biancheria necessario per le cabine, mensa, cucina, ecc. mediante buoni firmati dal ricevente, sui quali saranno poi indicati i quantitativi ritornati, in modo da accertare la responsabilita' di ciascun reparto per la biancheria non restituita. Analogamente sara' fatto per quegli altri corredi che dovessero essere distribuiti a reparti diversi. Il personale di camera, cucina, cambusa, infermeria, capitan d'armi e in genere tutto il personale che ha in uso oggetti di dotazione e corredo, deve, all'imbarco, prendere in consegna - e l'armatore e' tenuto ad eseguirla - gli oggetti e corredi dei rispettivi locali, facendone la riconsegna prima dello sbarco. Periodicamente saranno fatti dall'incaricato dello armatore, in confronto e alla presenza dei rispettivi consegnatari, gli inventari degli oggetti di dotazione e di corredo, e le mancanze e i danneggiamenti riscontrati saranno pagati dal personale singolo o collettivo responsabile, ai prezzi di sostituzione con l'abbuono del 20% per le perdite e del 40% per i danneggiamenti dovute a rotture comprovate con l'esistenza della relativa marca, l'abbuono sara' dell'85%. Quando della mancanza sia responsabile collettivamente il personale, il pagamento sara' ripartito fra i componenti in proporzione della paga di ciascuno di essi. Il personale potra' ripetere l'indennizzo delle mancanze causate da passeggeri, a mezzo del Comando di bordo, dai passeggeri stessi. Le rotture causate da forza maggiore, accertate dal Comando di bordo, saranno a carico dell'armatore. Il maestro di casa e il maitre d'hotel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia. Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficiente al servizio di guardia in navigazione, saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere ed il ripostiere. Il servizio per il Comandante e per il Direttore di macchina sara' fatto da camerieri di 1ª classe. Le cameriere saranno specialmente addette al servizio delle passeggere, saranno escluse dal servizio di grossa pulizia, ed aiuteranno - nei porti - i consegnatari della biancheria al controllo di essa. La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sara' eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera. I panettieri sono tenuti a curare l'ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali. Nei giorni in cui non si pianifichi, i panettieri, oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all'equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il riassetto delle stoviglie dei passeggeri di 3ª classe e dovranno coadiuvare all'imbarco provviste come detto all'art. 29 del presente contratto. Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovra' provvedere alla pulizia ed al riassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe, ed all'imbarco delle provviste, come detto allo art. 29 del presente contratto. Di regola la cucina per l'equipaggio dovra' essere separata da quella per i passeggeri. Venendo a mancare tutto o parte dei personale addetto alle cucine dell'equipaggio, di regola si provvedera' a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri. IV - Servizio sanitario. Gli infermieri e le infermiere, pur appartenendo al personale di coperta, godranno dello stesso trattamento del personale di camera, e dovranno essere adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto o in navigazione, di giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal Primo Medico. Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per mancanza di malati potranno essere addetti alla vigilanza, rispettivamente, di alienati o di alienate. Qualora venissero imbarcati dei passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza. Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potra', ove occorresse - a giudizio del Comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero di marinai sufficiente per assicurare il turno di sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale di L. 100 per ogni ora di guardia. V - Servizi speciali. Di massima sono considerate appartenenti ai "servizi speciali" di bordo le categorie non comprese nella elencazione dei servizi che precede, e cioe': musicanti, barbieri, manicure, massaggiatori, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi. L'imbarco di addetti a servizi speciali e' riservato al giudizio esclusivo dell'armatore. Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 72
Art. 72. VARIANTI DA APPORTARE AL CONTRATTO NELLA SUA APPLICAZIONE ALLE NAVI INFERIORI A 1.000 T.S.L. ADIBITE A SERVIZI LOCALI In considerazione delle particolari caratteristiche del servizio esercitato dalle navi inferiori a 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali (intendendosi con questa definizione i servizi con simili a quelli previsti dalle convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati - linee indispensabili, gruppi A, B, C, D, E, F, G, H) vengono concordate le seguenti varianti al Contratto nazionale: A) Servizio in porto ed in navigazione. In deroga agli articoli 19, 20, 21, 23 e 24 il servizio di porto e navigazione sara' regolato come segue: Durante le soste in porto che non eccedano la durata di 24 ore continuera' il turno di navigazione per tutto il personale, salvo diversa disposizione del Comandante, anche per singole categorie dell'equipaggio. Durante le soste in porti o rade eccedenti le 24 ore di durata o quando non si effettui il turno di navigazione, l'orario normale di lavoro sara' di 8 ore giornaliere per il personale di coperta e macchina, e si effettuera' dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il personale di camera e cucina dovra' effettuare fino a 10 ore di servizio, ed avra' l'orario regolato fra le ore 6 e le ore 19 oppure fra le 7 e le 20, a seconda delle esigenze del servizio. E' peraltro in facolta' del Comandante, avuta considerazione delle esigenze di servizio, degli orari e delle consuetudini locali, di modificare gli orari sopra stabiliti, anche per una sola categoria di personale. Durante i giorni festivi trascorsi in porto, ed in cui non si effettui il turno di navigazione, il personale di coperta e macchina sara' franco, all'infuori di quello che a giudizio del Comandante sara' ritenuto necessario per il servizio di guardia in vista delle esigenze di servizio e della sicurezza della nave. Il personale di camera e cucina che nei giorni festivi trascorsi in porto deve provvedere al servizio di mensa delle persone imbarcate sara' corrisposto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro prestate. Il passaggio dal servizio di porto al servizio di navigazione, e viceversa, avra' luogo con le modalita' determinate dal Comandante. Durante le soste in cui non si effettui il turno di navigazione il personale sara' chiamato a provvedere al servizio di guardia, sia notturna che diurna, nel numero ritenuto sufficiente, a giudizio del Comandante, per le esigenze del servizio e della sicurezza della nave. Il personale comandato di guardia notturna, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, e di guardia diurna nei giorni festivi, avra' diritto ad usufruire nel giorno seguente di tante ore di riposo quante sono quelle trascorse nel servizio di guardia con veglia. Nel caso in cui per la partenza della nave o per altra improrogabile esigenza di servizio - di cui sara' giudice il Comandante - non fosse possibile concedere all'arruolato il riposo di cui sopra, sara' invece corrisposta una indennita' di Lire 200 per ogni ora di guardia con veglia compiuta. In navigazione l'orario normale di lavoro sara' di 8 ore sulle 24. A cio' sara' provveduto distribuendo i turni di guardia e disponendo orari anche non continuativi a seconda delle esigenze di servizio, e compatibilmente con le tabelle di armamento. B) Servizio merci, posta e provviste. L'imbarco e lo sbarco della posta sara' sempre effettuato dall'equipaggio. Al personale che esegue l'imbarco e lo sbarco della posta oltre l'orario normale di lavoro sara' corrisposto il compenso per lavoro straordinario. L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l'imbarco e lo sbarco del bagaglio passeggeri, l'imbarco e lo stivaggio del carbone, sara' normalmente fatto dai lavoratori di terra specializzati. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando, si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati - anche se effettuati fuori orario - con un supplemento di L. 200 a tonnellata o metro cubo, secondo le indicazioni di polizza. C) Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni dell'arruolato. I Sottufficiali e Comuni dovranno eseguire tutti quei lavori che ad essi fossero richiesti dal Comandante o dal Direttore di macchina anche se eccezionalmente detti lavori fossero all'infuori delle proprie ordinarie mansioni, salvo il diritto agli eventuali compensi speciali contemplati dal Contratto. D) Vitto. L'armatore avra' facolta' di corrispondere in ogni caso il vitto in contanti, in misura da determinarsi caso per caso d'accordo fra le parti. E) Divise. Quando l'armatore prescriva per il personale di coperta l'uso delle divise di fatica, queste saranno a totale carico dell'armatore. F) Allievi Ufficiali. Gli allievi ufficiali di qualunque categoria saranno alloggiati anche in comune con i Sottufficiali. G) Indennita' perdita corredo. Le indennita' per perdita corredo, di cui all'art. 61 sono stabilite nelle seguenti misure massime. Direttore di macchina................................. L. 200.000 Altri Ufficiali....................................... " 150.000 Altre persone dell'equipaggio......................... " 75.000 Restano ferme le disposizioni per la perdita di strumenti ed utensili, di cui all'articolo suddetto.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 73
Art. 73. (6) ESCLUSIONE DI OGNI RAPPORTO IMPIEGATIZIO SALVO STIPULAZIONI ESPRESSE Col presente Contratto collettivo le parti dichiarano di aver voluto regolare in ogni sua parte il rapporto di lavoro di tutte le categorie di personale a cui esso si riferisce, quale rapporto di arruolamento a carattere non impiegatizio, e con esclusione in via assoluta di ogni applicazione degli usi e delle consuetudini esistenti, salvo che il detto rapporto risulti da un regolare Contratto collettivo per determinate categorie di personale e di aziende, ovvero da regolare contratto individuale di impiego stipulato per iscritto. Nella ipotesi di coesistenza di un rapporto di arruolamento e di un rapporto di impiego comunque costituito, quest'ultimo - in quanto piu' favorevole nel suo complesso - sara' assorbente e sostitutivo del primo nelle parti che disciplinano le medesime provvidenze (ad esempio periodo di prova, modalita' di risoluzione del rapporto e relative indennita', ferie o licenze, indennita' in caso di decesso, ecc.).
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 74
Art. 74. AFFISSIONE DEL CONTRATTO A BORDO Il Comandante curera' che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente Contratto collettivo, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall'Autorita'.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 75
Art. 75. (7) DECORRENZA E DURATA Il presente Contratto decorre dalla data di stipulazione e avra' valore fino al 31 dicembre 1961. Esso si intendera' tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle parti non lo disdica almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- art. 76
Art. 76. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Resta inteso che le condizioni di miglior favore acquisite in base a precedenti accordi scritti e regolarmente stipulati dalle Organizzazioni sindacali competenti, e non riportate per eventuale omissione, saranno applicate ed inserite nel presente Contratto. L'applicazione del presente Contratto al personale dipendente dalle Societa' esercenti servizi di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle Societa' sovvenzionate minori e' subordinata all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 1
ALLEGATO 1 MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER ARRUOLAMENTO A VIAGGIO Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 2
ALLEGATO 2 MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER ARRUOLAMENTO A TEMPO DETERMINATO Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 3
ALLEGATO 3 MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO PER ARRUOLAMENTO A TEMPO INDETERMINATO Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 4
ALLEGATO 4 PAGHE MENSILI PERSONALE DI STATO MAGGIORE Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 5
ALLEGATO 5 PAGHE MENSILI ALLIEVI UFFICIALI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 6
ALLEGATO 6 PAGHE MENSILI SOTTUFFICIALI E COMUNI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 7
ALLEGATO 7 INDENNITA' DI CONTINGENZA - SCALA MOBILE Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 8
ALLEGATO 8 INDENNITA' MENSILI RISCHIO MINE Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 9
ALLEGATO 9 INDENNITA' MENSILI RISCHIO MINE SOTTUFFICIALI E COMUNI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 10
ALLEGATO 10 ASSEGNI FAMILIARI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 11
ALLEGATO 11 COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI STATO MAGGIORE E ALLIEVI UFFICIALI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 12
ALLEGATO 12 COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO SOTTUFFICIALI E COMUNI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 13
ALLEGATO 13 COMPENSI ORARI PER GUARDIA CON VEGLIA NEI PORTI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 14
ALLEGATO 14 TABELLA VIVERI PERSONALE O STATO MAGGIORE E ALLIEVI UFFICIALI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 15
ALLEGATO 15 TABELLA VIVERI SOTTUFFICIALI E COMUNI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 16
ALLEGATO 16 TABELLA VIVERI (QUANTITATIVI) SPETTANTI AD OGNI ARRUOLATO (SOTTUFFICIALI E COMUNI) Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegato 17
ALLEGATO 17 ANNOTAZIONI ALLA TABELLA VIVERI SOTTUFFICIALI E COMUNI 1) Nei casi in cui non possa essere distribuito taluno dei generi alimentari della tabella, il Capitano avra' facolta' di distribuire dei generi equivalenti, tenuto conto che: a gr. 300 di carne fresca o congelata equivalgono gr. 200 di carne in conserva; a gr. 100 di pasta equivalgono gr. 100 di riso; a gr 15 di caffe' equivalgono gr. 15 di cacao; a gr 100 di olio equivalgono gr. 100 di lardo o strutto; a gr. 15 di conserva di pomodoro equivalgono gr. 10 di estratto di pomodoro. 2) L'olio d'oliva, il lardo, lo strutto, la conserva di pomodoro, il formaggio e gli ortaggi saranno distribuiti giornalmente nella proporzione richiesta dal condimento delle vivande, ma sempre in modo che il quantitativo settimanale corrisponda a quello indicato. 3) Quando non sia possibile, in navigazione, tenute presenti le esigenze della nave e del servizio, distribuire della verdura, come pure nei porti di difficile rifornimento, essa sara' sostituita da gr. 50 di fagioli o gr. 200 di patate. 4) Lo stoccafisso ed il merluzzo s'intendono a peso secco. La razione di pesce fresco sara' di gr. 200. 5) Potra' essere distribuito in luogo del salame il salmone condito. 6) I generi si intendono pesati crudi, fatta eccezione del pane; nel peso della carne si intende sempre compreso un quarto d'osso come d'uso. 7) Tutti i generi alimentari debbono essere di buona qualita'. 8) La razione giornaliera di vino all'equipaggio verra' somministrata nella seguente misura: ai mozzi, giovanotti, garzoni e piccoli, mezzo litro al giorno; a tutti gli altri, tre quarti di litro; ai fuochisti ed ingrassatori, durante la navigazione, 1 litro; ai sottufficiali 1 litro. Nel caso non fosse possibile la somministrazione del vino, esso potra' essere sostituito con birra, o con la razione in contanti al prezzo del porto di armamento. 9) Anche ai sottufficiali e al personale di camera sara' fornito il vino in fusti. 10) Somministrazione gratuita del chinino. Durante la permanenza delle navi in porti malarici dovra' essere gratuitamente e giornalmente somministrato il chinino alle persone dell'equipaggio.
CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi- Allegati 18
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)