DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1342

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 24. DISCIPLINA AZIENDALE Gli impiegati in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego, dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonche' di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e dipendenti. In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori, impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanita'. Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 25

Art. 25. PERMESSI Sempreche' vi siano motivi, giustificati e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza. Per l'impiegato che contrae matrimonio il permesso di giorni 15 (quindici) retribuiti, stabilito a norma di legge, sara' computato con esclusione dei giorni festivi. Il permesso matrimoniale e quelli eventualmente concessi in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non verranno computati come ferie.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 26

Art. 26. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio, ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danni dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni restringere la ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma; 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 27

Art. 27. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente contratto ed alle norme speciali indicate nell'art. 36 potranno essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) sospensione del lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione previsto dal punto 3. Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un impiegato dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 28

Art. 28. SOSPENSIONI Ricade sotto il provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 26 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga il divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 29

Art. 29. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) assenze per cause non giustificate senza giustificazione, prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 28 sempreche' la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda o di lavorazione; f) diverbio litigioso seguito da vie fatto, avvenuto nel termine dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) trascuratezza dell'adempimento agli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 27. 2) Senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale e materiale che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o di lavorazione; c) trattamento di schede e disegni di macchine, di utensili, e comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio; d) insubordinazione verso i superiori che provochi all'azienda grave documento morale e materiale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 30

Art. 30. COMMISSIONE INTERNA I compiti delle Commissioni Interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 31

Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda della anzianita' e dello categorie:

ANNI DI SERVIZIO 1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª CATEGORIA

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso che se sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato nella anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo, per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 32

Art. 32. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote, sotto indicate della indennita' di licenziamento previste dall'art. 33 del presente contratto. Il 50% quando l'impiegato non abbia superato al l'atto delle dimissioni i cinque annui di servizio. L'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i cinque anni di servizio. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, maternita' e matrimonio.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 33

Art. 33. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 29 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento stessa liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 1 gennaio 1947 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi), della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 36; c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1947 in poi la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo che siano di ammontare determinato nonche' l'indennita' di contingenza. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigione, premio di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza di licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa Pensioni, Previdenza, Assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 22 del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 34

Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. Per quanto concerne la ripartizione delle indennita' se non vi e' accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di essa, in mancanza delle persone indicate nel comma precedente, valgono le norme contenute nello [articolo 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 35

Art. 35. ASPETTATIVA All'impiegato che dimostra di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa una aspettativa, per la durata della carica e nino ad un massimo di due anni, senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianita' esclusione fatta agli effetti della tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie. All'impiegato avente una anzianita', di servizio presso la stessa azienda non inferiore ai 5 anni l'azienda potra' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 20) nella misura massima di 3 mesi, prorogabili, per documentare ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi. Sempre con gli stessi requisiti di anzianita' all'impiegato che la richieda per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, l'azienda potra' concedere una aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata la richiesta. Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno ne' retribuiti ne' computati ad alcun effetto contrattuale.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 36

Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro trattamento. La previdenza e le indennita', di licenziamento anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 37

Art. 37. DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia d'impiego privato. Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire Le condizioni individuali di miglior favore in atto nelle singole aziende nei riguardi degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 38

Art. 38. TRATTAMENTO DEI LAUREATI E DIPLOMATI Il laureato o diplomato di scuole medie superiori in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, al primo impiego non potra', essere assegnato a categorie inferiori alla seconda. E' ammesso una riduzione del minimo contrattuale del 15% per la durata del periodo di prova. Dichiarazione a verbale con mansioni di concetto. All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza a parita' di rendimento degli uomini, sara' dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 39

Art. 39. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 c.c.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione di contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore dovra' rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 40

Art. 40. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E CATEGORIE Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate ce fanno parte integrate, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. Categorie: Le categorie stabilite a tutti gli effetti del contratto sono le seguenti: 1ª cat.: tecnici, amministrativi. Appartengono a tali categorie gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali (impartite dai titolari o dirigenti aziendali) e comunque esplicanti equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª cat.: tecnici amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª cat. A: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale gruppo gli impiegati con mansioni d'ordine. 3ª cat. B: vi appartengono gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 41

Art. 41. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza il 15 ottobre 1958 con validita' sino al 15 ottobre 1961, e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata RR, almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici-Tabella

TABELLA IMPIEGATI Parte di provvedimento in formato grafico

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