DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1342
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 OTTOBRE 1958 DA VALERE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE dell'INDUSTRIA DEI DIELETTRICI In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dottor Gottardo Brioschi; assistito dai signori Comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damion, Angelo Mazziali e Angelo Evalini, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarba; l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Guaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Sig. Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Pereri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassani, Croci, ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig. Dionigi Coppo, assistito dal dott. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e dott. Tullio Repetto; In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dottor Gottardo Brioschi; assistito dai signori Comm. Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del segretario Generale dell'A.N.I.E. Ing. Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal Sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Signor Verledo Guidi; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da valere per gli appartenenti alla qualifica speciale nell'industria dei dielettrici. Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo far luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreche' non partecipino con abituale continuita' al lavoro manuale. Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, gia' regolate dalle classificazioni operaie.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 2
Art. 2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate, e che costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Il periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 4
Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 8, 9.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 5
Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce di per se' motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianita' di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione. All'operaio che venga passato alla qualifica speciale e nei cui confronti si interrompa, comunque, la maturazione di uno dei premi di anzianita' di cui all'art. 9 della regolamentazione operaia, dovra' essere concesso il relativo premio ragguagliato a tanti ratei annuali quanti sono gli anni interi di servizio prestato dal lavoratore nelle categorie operaie, in base alla retribuzione in vigore al momento della liquidazione. In analogia a quanto disposto dal precitato art. 9 della regolamentazione operaia, resta, stabilito che la corresponsione di cui al 30 comma assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dall'osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera, in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine o comunque non deve recare menomazione o pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore. Il lavoratore che, per almeno 60 giorni continuativi, disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado, tranne che nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansioni non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 7
Art. 7. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni o le deroghe previste dalla legge.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 8
Art. 8. POMERIGGIO DEL SABATO Salvo le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 24 della regolamentazione operaia.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 9
Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito resta fermo che al personale compete il riposo compensative.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 10
Art. 10. GIORNI FESTIVI ; Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze dei 25 aprile, del 10 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite. c) Le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio - Epifania 3) 19 marzo - S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua - Giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto - Assunzione 9) 1 novembre - Ognissanti 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione 11) 25 dicembre - S. Natale 12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) cadesse in domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 13. Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione. Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui allo art. 9 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 11 della presente regolamentazione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 della regolamentazione operaia o comunque oltre le 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dallo art. 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio dei sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale previsti dall'art. 10 commi a), b) e c). Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo settimanale e domenicale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo debbono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno feriale....................... 25% 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi................................................... 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati......... 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni..... 4% turni notturni............................................ 25% 5) lavoro straordinario festivo.............................. 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) prima ora.............................. 60% ore successive............................................ 75% Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di cui all'art. 13 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alla ore 22 la mezz'ora di riposo (prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla diminuzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni avvicendati.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 12
Art. 12. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda, ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a dieci aumenti biennali, nella misura del: 4% per i primi due bienni; 5% per i bienni successivi fino al decimo. Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono pero' gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo al 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso fra il 10 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, gia' calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate, con decorrenza 15 ottobre 1958, alle seguenti nuove misure globali:
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```
| 1° GRADO | 2° GRADO
-------------------------------------
| uomini | donne | uomini | donne ----------------------------------- | | | | Superiori ai 20 anni......... | 465 | 410 | 300 | 340 Dai 18 ai 20 anni............ | 410 | 325 | 370 | 280 Dai 16 ai 18 anni............ | -- | -- | 300 | 250 Inferiori ai 16 anni......... | -- | -- | 250 | 225 | | | | Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati oltreche' sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare, con applicazione del 1 gennaio successivo. In caso di passaggio ai grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in corso ai momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nel nuovo grado. In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex novo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrera' dalla data del riconoscimento di tale nuova qualifica.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 13
Art. 13. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, ivi compresa la contingenza, per 180. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 25.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 14
Art. 14. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 15
Art. 15. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO Nel caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 20 della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 16
Art. 16. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili. Nel caso di contestazione su taluni degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 17
Art. 17. FERIE Il lavoratore che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: 13 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio di 1 anno a 5 anni compiuti; 16 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti; 20 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 23 anni compiuti; 26 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 23 anni compiuti. Come anzianita' convenzionale; agli effetti della concessione delle ferie, l'anzianita' maturata dal dipendente in qualita' di operaio presso la stessa azienda viene riconosciuta al 50%. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive, avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Chiarimento a verbale E' consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 13, per ogni giorno di ferie non godute.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 18
Art. 18. PERMESSI Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 19
Art. 19. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto della Previdenza Sociale.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 20
Art. 20. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [R. D. L. del C. P. S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:regio.decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento (e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha, ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello Stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 21
Art. 21. TRASFERTA Al lavoratore in missione per servizio l'azienda e' tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 22
Art. 22. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 21. In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' dell'intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' di retribuzione. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 23
Art. 23. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per 6 mesi, agli aventi anzianita' di servizio fino ai 5 anni; 2) conservazione del posto per 9 mesi, agli aventi anzianita' di servizio fino ai 10 anni; 3) conservazione del posto per 11 mesi, agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per il primo mese ed alla meta' di essa per gli altri tre successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di essa per i successivi quattro mesi; nel terzo caso alla corresponsione della retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi sei mesi. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso. L'eventuale anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale (ex equiparati) e' considerata convenzionalmente utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge e di contratto. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 24
Art. 24. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per quanto riguarda, il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 23 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e, sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 25
Art. 25. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita di inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello Stabilimento per gli oggetti, gli utensili, gli strumenti e per i materiali affidatigli.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 26
Art. 26. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso e di licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO 1ª Categoria 2ª Categoria
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente la data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopra detto, sulle competenze dovute al lavoratore. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 27
Art. 27. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causata da provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 44 della regolamentazione operaia, per l'anzianita' derivante dall'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 20 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud, oppure per la anzianita' maturata, nella qualifica speciale per effetto del presente contratto, al lavoratore compete, per ogni anno compiuto di anzianita' maturata, nella qualifica anno compiuto di anzianita' maturata, una indennita' pari a: 14 giorni della retribuzione mensile, dalla data di assunzione come qualifica speciale e fino al 31 dicembre 1958; 16 giorni della retribuzione mensile per l'anzianita' successiva. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi; con esclusione delle frazioni di mese. L'indennita' di anzianita' di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non puo' risalire oltre il 1 gennaio 1945. L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata secondo le misure e le modalita' tutte previste dall'art. 51 del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alle norme di cui al primo comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale. Sempre nell'ipotesi di provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica abbia superato i 18 anni, il lavoratore avra' diritto alla misura dell'indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia. La liquidazione delle indennita', determinate ai sensi dei comma precedenti, sara' fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento si fa riferimento all'[articolo 2121 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121).
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 28
Art. 28. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennita' di licenziamento prevista dall'art. 27 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, non abbia superato i 6 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 6 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile al 50% ai soli effetti della determinazione delle aliquote dell'indennita' di licenziamento di cui sopra. L'intero trattamento verra' pure usato ai lavoratori che diano le dimissioni dopo aver superato: se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55, nonche' alle donne che si dimettano per causa di matrimonio o di gravidanza. E' altresi' dovuto l'intero trattamento ai dipendenti che si dimettano in caso di malattia od infortunio, dopo aver superato il periodo stabilito per la conservazione del posto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 29
Art. 29. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE a) Trattamento economico minimo. La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, e' fissata nelle tabelle allegata che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente oltre le 44 e fino alle 48, od oltre le 48 e fino alle 60 (discontinui), fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della presente regolamentazione operaia, verra' corrisposta all'appartenente alla qualifica speciale una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennita' di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso, di sei quote orarie.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per qualifica speciale dell'industria dei dielettrici- art. 30
Art. 30. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza dal 15 ottobre 1958 con validita' sino al 15 ottobre 1961, e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata RR, almeno due mesi prima della scadenza.
Tabella
TABELLA QUALIFICHE SPECIALI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 22 OTTOBRE 1958 PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEI DIELETTRICI In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI, in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai Signori Commendator Ferruccio Rognoni, Dott. Guliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ingegnere Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Renzo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.), rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncagione e Sig. Silvano Verzelli, con partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Gaetano Roversi, Virginio Dozzi, Domenico Damiona, Angelo Mazziali e Angelo Evalmi, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dal Dott. Eugenio Giambarda; L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (FEDERCHIMICI), rappresentata dai Segretario Generale Sig. Giuseppe Regio e dai Segretari Nazionali Signori Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta; assistiti dal Signor Giuseppe Ulivi, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Signori Carlo Peveri, Marino Pannocchia, Beretta, Caccia, Cassami, Croci, ecc., e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), in persona del Segretario Confederale Sig. Dionigi Coppo, assistito dal Dott. Ettore Azais; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecca, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.), rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Lino Ravecco, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dai Segretari Nazionali Signori Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Dott. Tullio Repetto. In Milano, addi' 22 ottobre 1958, tra la DELEGAZIONE DI RAPPRESENTANZA SINDACALE NAZIONALE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PRODUTTRICI DI MATERIALI DIELETTRICI in persona del proprio Capo Gruppo Dott. Gottardo Brioschi; assistito dai Signori Commendator Ferruccio Rognoni, Dott. Giuliano Volterra, Dott. Giovanni Rema, Rag. Giorgio Alzati; con l'intervento del Segretario Generale dell'A.N.I.E. Ingegnere Pietro Bagnoli e del Dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dall'Avv. Rengo Boccardi e dal Dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega del Reggente della Federazione stessa, dal Sig. Bruno Scheggi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), nella persona del Signor Vertedo Guidi. e' stato stipulato il presente contratto collettivo Nazionali di Lavoro da valere per gli impiegati addetti alla industria dei dielettrici. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra', comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificate: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ed in modo sommario, la mansione cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia, gia' in possesso. E' inoltre facolta' dell'azienda di richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, sempreche' l'impiegato ne sia in possesso.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 2
Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo si intendera' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che abbiano gia' prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende; b) per i tecnici che abbiano gia' prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. Il periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa, ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo risoluzione del rapporto potra' aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria, o durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a secondo che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda, non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza impiegati di cui all'art. 22 non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 3
Art. 3. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 175 la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1 e 2 dell'art. 4.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 4
Art. 4. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi i seguenti: 1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita' di carovita e contingenza o terzo elemento. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario notturno e festivo; b) eventuali indennita' attribuite a specifiche circostanze (alloggio, zona, malarica ecc.) c) provvigioni interessenze ecc. d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopraindicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 5
Art. 5. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati per l'anzianita' di servizio maturata presso una, stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, gia' calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate con decorrenza 15 ottobre 1958, alle seguenti nuove misure globali:
1ª CATEG. 2ª CATEG. 3ª CATEG. A 3ª CATEG. B
uom._donne _uom._donne _ uom. donne _ uom. donne -------------------------------------------------------_------ Superiori ai 20 | | | | | | | | anni........... | 575| 575| 475| 410| 400| 350| 360| 320 Dai 18 ai 20 | | | | | | | | anni........... | -| -| 455| 335| 275| 285| 340| 260 Dai 16 ai 18 | | | | | | | | anni........... | -| -| -| -| 300| 245| 270| 225 Inferiori ai 16 | | | | | | | | anni........... | -| -| -| -| 205| 205| 185| 185 | | | | | | | | Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati oltreche' sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e debbono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo stipendiale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza a termine di ciascun anno solare, con applicazione da 1 gennaio successivo. In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di categoria la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nella nuova categoria.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 6
Art. 6. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' la tredicesima mensilita' pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno l'impiegato non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova, gli sara' riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 7
Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni superiori puo' essere effettuato anche non continuativamente purche' la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie. Lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc. non dara' luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di mancata riammissione nelle sue precedenti mansioni dell'impiegato sostituito. All'impiegato che comunque sia destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della categoria e quella della categoria superiore.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 8
Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento. Inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento e sempreche' abbia un'anzianita' come operaio superiore, ai sei anni compiuti, di un'anzianita' convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio. Dichiarazione a verbale Qualora, in conseguenza del passaggio ad impiegato, il lavoratore dovesse usufruire di un periodo di ferie inferiore a quelle gia' godute quale operaio, manterra' il precedente miglior trattamento.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 9
Art. 9. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, sara' riconosciuta la categoria corrispondente ala mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 10
Art. 10. TRASFERIMENTI ; All'impiegato che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono; nonche' per le masserizie. Gli verra' inoltre corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi che lo seguano nel trasferimento, la trasferta di cui all'articolo 11. Oltre quanto sopra previsto, gli verra' corrisposto, se celibe, un'indennita' di trasferimento commisurata a 15 giorni della retribuzione globale giornaliera che andra' a percepire nella nuova residenza. Se capo-famiglia, dettare indennita' sara' commisurata a 30 giorni di retribuzione. L'impiegato ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di fitto. L'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dal presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 11
Art. 11. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio la azienda corrispondera': a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la, durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 20% della retribuzione giornaliera comprensiva della contingenza per ogni giorno di missione, se la missione dura oltre le 24 ore. Qualora il datore di lavoro richieda all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate come straordinario. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o piegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 12
Art. 12. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non esistono possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti Km. 5, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale, corrispondera' un adeguato indennizzo, da stabilirsi di comune accordo.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 13
Art. 13. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Lo stipendio dovra' essere corrisposto non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabile. Nel caso che l'azienda, ritardi di oltre dieci giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' dei tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' la facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, non dovra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 14
Art. 14. ORARI DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non potra' superare le quattro ore e dovra' cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a ricupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 3 per le ore lavorate in, piu' fino alle 48 settimanali. Per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento, varra' la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le otto ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana, ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 settimanali, l'impiegato avra' diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria, di cui al predetto art. 3. Agli impiegati ai quali e' consentita, in deroga od orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere o sessanta settimanali, sara' compensato nella misura, indicata dal precedente comma. Restano ferie le condizioni di miglior favore, non derivanti, da circostanze contingenti o di natura transitoria. Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'[art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;695~art1), il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto ed a sensi dell'[art. 3 n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;955~art3-num2) (Regolamento per la applicazione del regio decreto-legge sopracitato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione -dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quelle avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima, categoria.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 15
Art. 15. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuate oltre i limiti dell'art. 14 o comunque oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per oli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le dieci ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali if vigore. E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 16. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra', essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto o autorizzato. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale): per la prima ora................................. 25% per le ore successive............................ 35% 2) lavoro compiuto nei giorni festivi............... 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati...................................... 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni..................................... 4% turni notturni................................... 25% 5) lavoro straordinario festivo - lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): per la prima ora................................. 60% per le ore successive............................ 75% Il lavoro straordinario e quello festivo verra' compensato, in aggiunta alla normale retribuzione, maggiorata delle percentuali di cui sopra. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 16
Art. 16. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 15 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio - Epifania 3) 19 marzo - S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto - Assunzione 9) 1 novembre - Ognissanti 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione 11) 25 dicembre - S. Natale 12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), o) e d) cadesse in domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 3. Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione. Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 15 della presente regolamentazione.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 17
Art. 17. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi della retribuzione percepiti in servizio. I periodi di riposo sono: per ognuno dei primi 2 anni di anzianita' di servizio giorni 15 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio fino a 10, giorni 20 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio fino al 20, giorni 25 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, oltre il 20, giorni 30 lavorativi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e le festivita' previste dal presente contratto cadenti in tale periodo, non verranno computate agli effetti delle ferie. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Le ferie non competono all'impiegato in corso di prova; pero' il periodo di prova deve essere computato agli effetti dell'anzianita' feriale per l'impiegato che sia stato confermato. L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione; qualora l'impiegato venga licenziato nel corso di detto anno avra' diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute, come anche sara' tenuto al rimborso del corrispondente indennizzo per i dodicesimi di ferie goduti in piu' del diritto maturato. Il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso per risoluzione del rapporto di lavoro. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; in caso di ingiustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato, con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta, nel periodo di ferie. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 11.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 18
Art. 18. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE All'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, deve essere corrisposta una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 19
Art. 19. SERVIZIO MILITARE Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passati motto alle armi verra' compiuto agli effetti dell'anzianita' (salvo per gli impiegati in prova), come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; in' caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara', considerato dimissionario. In caso di richiamo alle armi, in favore dell'impiegato sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia o per altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta. A sua richiesta il chiamato alle armi puo' risolvere il rapporto di lavoro; in tal caso ha diritto a tutte le indennita' che gli sarebbero spettate in caso di regolare risoluzione del rapporto escluso il solo preavviso. Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda corrispondera' all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre una indennita' mensile pari alla sua retribuzione di fatto. Agli altri effetti, sia per la chiamata alle armi per gli obblighi di leva che per richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata e del richiamo.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 20
Art. 20. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza di malattia dovra' essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro nella giornata in cui si verifica l'assenza; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua facolta'. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianita' di servizio fino a tre anni: conservazione del posto per mesi 6; 2) per anzianita' di servizio fino a sei anni; conservazione del posto per mesi 9; 3) per anzianita' di servizio oltre i sei anni conservazione del posto per mesi 12. Nel primo caso l'impiegato avra' diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio contingenza) per mesi due e della meta' di essa per successivi due mesi. Nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per tre mesi e della meta' di essa per i successivi quattro mesi. Nel terzo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per quattro mesi e la meta' di essa per i successivi sei mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di previdenza e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza, dei termini di cui sopra, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrispondera' il normale trattamento di licenziamento (compresa l'indennita' sostitutiva di preavviso). Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio l'impiegato stesso potra', risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' gli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 21
Art. 21. GRAVIDANZA E PUERPERIO In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo, di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga, una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 20 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 22
Art. 22. PREVIDENZA Nei riguardi della "previdenza impiegati industriali" si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ed a quelle delle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 23
Art. 23. REGOLAMENTO INTERNO Presso ciascuna azienda puo' essere redatto dal datore di lavoro, sentita la commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.
CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici- art. 24
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