DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1347
Art. 48. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte I- art. 49
Art. 49. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: - indennita' di zona, malarica; - trattenute per risarcimento danni; - liquidazione delle indennita' in caso di morte; - certificato di lavoro; - restituzione dei documenti di lavoro. - Alla parte comune sono destinate le norme relative ai - seguenti istituti di carattere generale e sindacale: - regolamento interno; - reclami e controversie; - Commissioni interne; - permessi per cariche sindacali; - aspettativa, per cariche pubbliche e sindacali: - abrogazione dei precedenti contratti - opzione; - condizioni di miglior favore; - decorrenza e durata.
CCNL 22 GENNAIO 1959 -Tabelle
TABELLA ORARIA UOMINI - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA OPERAI DONNE - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 1
Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione, Sono da considerare agli effetti del comma precedente: a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestino carattere di particolare rilievo; b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure Le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b): restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 2
Art. 2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specifiche nell'articolo comporti: per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e gli rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza; per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia. Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla, qualifica speciale.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso di indennita'. Qualora il licenziamento avvenga oltre il 15.mo giorno deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15.mo giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 4
Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21 e 23.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 5
Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile agli effetti dei singoli istituti della prestate regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi per quanto riguarda poi la indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stabiliti dal successivo art. 33. All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo (decennio o del terzo del quarto quinquennio di continuato servizio necessario per La concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 23 della collegata regolamentazione operaia deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dal precitato art. 23 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al terzo comma ed alla successiva norma transitoria assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Norma transitoria. Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex-categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il centro-sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e' riconosciuta convenzionalmente un'anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo art. 33. Chiarimento a verbale. Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell'art. 5 e' stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 23 del contratto operai per cui il diritto al premio di anzianita' si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non e' frazionabile in rapporto ai minori anzianita' di servizio.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 6
Art. 6. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione, e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DI MANSIONI La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore. Pero' il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 8
Art. 8. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro della donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani, inferiori ai 18 anni, e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 9
Art. 9. POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 10
Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 11
Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 10 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa Nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania: 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 1 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - Natale; 12) 26 dicembre - S. Stefano; e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha, sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita) di cui alle lettere, b) c) d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si procede a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, e per ciascuna delle festivita' di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 16. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso una giornata di intera retribuzione. Nei casi sopra indicati, per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita', indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI: E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 18 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 18 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto (disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e nelle ricorrenze di cui alle lettere b) c) e d) del precedente articolo 11. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora........ 25% per le ore successive......................................... 35% 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati fe- stivi............................................................ 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............. 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni.................................................. 4% turni notturni................................................ 25% 5) lavoro straordinario festivo.................................. 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in tur- ni avvicendati): prima ora..................................................... 60% ore successive................................................ 75% Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 72%. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' far luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 1° del presente articolo per i turni diurni.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 13
Art. 13 ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi normali i seguenti: 1) retribuzione fissa mensile (minimo annuale aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale): 2) eventuali indennita' di contingenza e terzi elementi. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, nel - turno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.); c) eventuali premi; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiunti sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 14
Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente, oltre le 44 e fino alle 48, ed oltre le 48 e fino alle 60, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 14 della parte prima della presente regolamentazione, verra' corrisposta a all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennita' di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso di sei quote orarie.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 15
Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore cui si applica, la presente regolamentazione, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso alla carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli alimenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 ed il 14 giugno 1952, gia' calcolati sui solo minimo tabellare sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 1 dicembre 1954, alle seguenti nuove misure globali:
1° GRADO
2° GRADO
_ uomini_ donne_ uomini _donne
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```
| | | |
Superiori ai 20 anni...................| 465 | 410 | 300 | 340
dai 18 ai 20 anni......................| 440 | 325 | 370 | 280
dai 10 anni ai 18 anni.................| - | - | 300 | 250
inferiori ai 18 anni...................| - | - | 250 | 225
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio al grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi ai 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nel nuovo grado.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 16
Art. 16. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo per ISO la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa, retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'art. 13.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 17
Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso. Per i lavoratori che affatto della corresponsione della tredicesima mensilita' risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione silla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesimo mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, conteggiando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 18
Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord, e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro e di riduzione della; durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda, o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 19
Art. 19. INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 20
Art. 20. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta, o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 25 della collegata regolamentazione Operai. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 21
Art. 21. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha di litro ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a giorni 20 per gli aventi anzianita' oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti; giorni 25 per gli aventi anzianita' oltre i 10 anni e fino giorni 30 per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni compiuti. Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la, relativa, maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca, sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in fatto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempre che non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta a usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 25.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 22
Art. 22. PERMESSI Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione del decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 23
Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina della materia. In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato lino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento interconfederale.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 24
Art. 24. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti della indennita' di licenziamento. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso e' quello previsto dall'[art. 2 della legge 10 giugno 1940 n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art2) (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi). Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 25
Art. 25. TRASFERTA Al lavoratore in missione per servizio, l'azienda e' tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla 2ª classe) b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pali al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 13 se la missione dura oltre le dodici e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per le anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamene al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra localita'. per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera di) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura, del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 26
Art. 26. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio e per se' e per i familiari che li seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 25. In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' della stessa retribuzione. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportato per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. I lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione. Nota. Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare a anche agli effetti anagrafici.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 27
Art. 27. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuata la denunzia di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 28 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 28 stabilito. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanei come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia, professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 28
Art. 28. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza delle comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionali che nomi professionali e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione dei posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Inoltre durante la interruzione del servizio per la cause in questione, il lavoratore ha, diritto nel primo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di essa per i rimanenti quattro successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi sei mesi: nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi e alla meta' di essa per i successivi otto mesi. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbe, valgono le norme legislative in vigore. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda, risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira', del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito lino alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizione delle leggi assicurative ed assistenziali.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 29
Art. 29. ASPETTATIVA PER MALATTIA Al lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda puo' concedere, alla, scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente art. 28, una aspettativa per malattia, fino a tre mesi, la quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie. L'aspettativa concessa, a norma del comma, precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'indennita' ne' il diritto alla retribuzione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 30
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Art. 30 TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambienta particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo precedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 28 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultano piu' favorevoli alle lavoratrici.
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CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 31
Art. 31. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta alla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 32
Art. 32. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto e di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO 1° GRADO 2° GRADO
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (20 marzo 1946 e 27. ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerati utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo i termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 33
Art. 33. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causata da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 44 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) una indennita' da computare come segue sulla retribuzione mensile: a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30; b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i 20/30; c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la liquidazione dell'indennita' di licenziamento afferente all'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma dell'art. 46 della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta aggiungendola al computo della indennita' di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti. Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia. La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatta moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25. La liquidazione della indennita' determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita, nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), e un dodicesimo della tredicesima mensilita', anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza. Norma transitoria Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto alla assegnazione alle ex-categorie speciali, ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945. Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e stato passato alle ex-categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 48 del contratto operai 5 marzo 1941 e aumentata di un giorno per ogni anno di servizio prestato nella mansione che gli ha dato poi diritto al passaggio nelle ex-categorie speciali. Al lavoratore di cui al comma precedente nei cui confronti all'atto dell'attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione dell'indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente una integrazione pari a un giorno per ogni anno di servizio.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 34
Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 33 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superati i 5 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-art. 35
Art. 35. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; restituzione dei documenti di lavoro. Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; Commissioni Interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti-opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte II-Tabella
CATEGORIE SPECIALI Stipendi minimo Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera che specifichi: 1) la data di assunzione; 2) la categoria cui viene assegnato ai sensi del successivo articolo 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' od altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere ed il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso; E' in facolta' dell'azienda richiedere all'impiegato la presentazione ed il certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua famiglia, se e' capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 2
Art. 2. VISITA MEDICA L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo di preavviso ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno della assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora, essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e di 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate. 1ª CATEGORIA - Tecnici, amministrativi Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite da dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª CATERGORIA - Tecnici, amministrativi. Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª CATEGORIA - Tecnici, amministrativi. Gruppo A. - Appartengono al gruppo A gli impiegati con mansioni d'ordine; Gruppo B. - Appartengono al gruppo B gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza, e pratica d'ufficio. Il laureato ed il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato, anche se al primo impiego, a categoria inferiore alla seconda.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 6
Art. 6. PASSAGGIO Di MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria; purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della, sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima, categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc. non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia. In tale caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di sei anni, di un'anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' di servizio operaia. All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario, per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 23 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento di concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo nel corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dall'art. 23 della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' maturata presso l'azienda, sia come operaio sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva sia superiore a sei anni. Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, l'anzianita' convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli articoli 21 e 28 della relativa e collegata regolamentazione. Le norme relative al premio di anzianita' di cui agli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia. Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita' e' considerata utile agli effetti della presente regolamentazione la intera anzianita' per il servizio prestato nella, qualifica speciale, come riconosciuto a norma dell'art. 5 e della sua norma transitoria della relativa collegata regolamentazione, con l'avvertenza che il lavoratore godra' nella qualifica impiegatizia il numero degli aumenti periodici residui. Inoltre per l'istituto di cui trattasi, sempre nel caso del passaggio in questione, valgono le stesse norme previste dall'art. 15 della presente regolamentazione per quel che concerne la non assorbibilita' degli aumenti di merito o degli aumenti periodici gia' maturati o da maturare, il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati all'atto del passaggio e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi ai gradi della qualifica di provenienza. Nel caso di dimissioni, date successivamente ai passaggio di qualifica, l'anzianita' utile, agli effetti della attribuzione dell'aliquota dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 8
Art. 8. ABITI DA LAVORO Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verra' fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc).
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa, riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' fino alle 18 settimanali. Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello stabilimento vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana e oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo. L'impiegato al quale e' consentita in deroga ad eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle 10 ore giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 10
Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge. Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 11
Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 10 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 1 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - S. Natale; 12) 24 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento. e) il giorno di Pasqua. In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o le domeniche o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, per ciascuna delle festivita' di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 16. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di intera retribuzione. Nei casi sopra indicati, per gli impiegati normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 16 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico il cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI, MAGGIORAZIONI E considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento. E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 11. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo. Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora............................................. 25% per le ore successive........................................ 35% 2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi............... 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............ 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni................................................. 4% turni notturni............................................... 25% 5) lavoro straordinario festivo................................. 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): per la prima ora............................................. 60% per le ore successive........................................ 75% Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 9 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70% Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 13
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Art. 13. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi mensili i seguenti: 1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita' di contingenza e terzi elementi. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennita' per lavorazioni nocive, ecc.); c) provvigioni, interessenze, ecc.; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.
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CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 14
Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. E' ammesso che i laureati e i diplomati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono assegnati. Per l'impiegata adibita a mansioni di concetto si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 15
Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato, per l'anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dai primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1937 e il 14 giugno 1952, gia' calcolati sul solo minimo tabellare, sono consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. Tali quote sono elevate, con decorrenza 1 dicembre 1954, alle seguenti nuove misure globali: ===================================================================== _1ª CATEGORIA_2ª CATEGORIA_3ª CATEGORIA_4ª CATEGORIA -------------------------------------------------------------------- _uomini_donne_uomini_donne_uomini_donne_uomini_donne
Superiori a 20| | | | | | | |
anni...........| 575 | 575 | 475 | 410 | 400 | 350 | 360 | 320
dai 18 ai 20 anni| - | - | 455 | 335 | 375 | 285 | 340 | 200
dai 16 ai 18 anni| - | - | - | - | 300 | 245 | 270 | 225
inferiori ai 16| | | | | | | |
anni...........| - | - | - | - | 205 | 205 | 185 | 185
Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 14 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e debbono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo stipendiale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio a categoria, superiore, sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 14 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di categoria, 1ª frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nella nuova categoria.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 16
Art. 16. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1 e 2 dell'art. 13.
CCNL 22 GENNAIO 1959 Parte III- art. 17
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