DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1348

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-22
State In force
Source Normattiva
articles 131
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Art. 21. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, la assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianita' di servizio fino a tre anni: conservazione del posto per mesi 6; 2) per anzianita' di servizio fino a sei anni: conservazione del posto per mesi 9; 3) per anzianita' di servizio oltre i sei anni: conservazione del posto per mesi 12. Nel primo caso l'impiegato avra' diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per due mesi e della meta' di essa per successivi due mesi. Nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per tre mesi e della meta' di essa per i successivi quattro mesi. Nel terzo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione per quattro mesi e la meta' di essa per i successivi sei mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini di cui sopra, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il normale trattamento di licenziamento (compresa l'indennita' sostitutiva di preavviso). Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 22

Art. 22. GRAVIDANZA E PUERPERIO In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice. E' tuttavia, in facolta' dell'impiegata all'atto della presentazione del certificato medico di gravidanza di optare tra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di otto mesi di cui i primi quattro con corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della meta' della retribuzione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 23

Art. 23. PREVIDENZA Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ed a quelle delle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 24

Art. 24. REGOLAMENTO INTERNO Presso ciascuna azienda puo' essere redatto dal datore di lavoro, sentita la commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 25

Art. 25. DISCIPLINA AZIENDALE Gli impiegati, in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego, dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale. Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i superiori, obbedendo ai loro ordini, nonche' di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e i dipendenti. In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanita'. Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere, oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 26

Art. 26. PERMESSI E RECUPERI Sempreche' vi siano motivi giustificati e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' che l'impiegato che ne faccia richiesta si assenti dal lavoro per breve permesso, e per sua esigenza. Per l'impiegato che contrae matrimonio il permesso di giorni 15 (quindici) retribuiti, stabilito a norma di legge, sara' computato con esclusione dei giorni festivi. Il permesso matrimoniale e quelli eventualmente concessi in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non verranno computati come ferie. Qualora il permesso venga concesso con la condizione di recupero, questo potra' essere effettuato anche nel pomeriggio del sabato senza diritto a retribuzione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 27

Art. 27. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio, ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente nel disbrigo del presente contratto, nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda, non trarre profitto, con danni dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potra' con speciali convenzioni restringere l'ulteriore attivita' professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di la' dei limiti segnati nel precedente comma; 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 28

Art. 28. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente contratto e alle norme speciali indicate nell'art. 27 potranno essere punite a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata i della sospensione previsto dal punto 3). Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un impiegato dovra' essere portato a conoscenza dell'interessato.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 29

Art. 29. SOSPENSIONI Ricade sotto il provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 27, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 30

Art. 30. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) assenze per cause non giustificate o senza giustificazione, prolungate oltre 5 giorni consecutivi o assenze ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 29 sempreche' la contravvenzione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato con sentenza passata in giudicato per azioni commesse non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque il compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza, al materiale della azienda e di lavorazione; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi perturbamento grave alla vita aziendale; g) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati provvedimenti disciplinari di cui all'art. 29. 2) senza preavviso o senza indennita' per anzianita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento i seguenti casi: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale contravvenzione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o di lavorazione; c) trafugamento di schede e disegni di macchine, di utensili, comunque di materiale illustrativo di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto d'ufficio; d) insubordinazione verso i superiori che comporti documento morale o materiale all'azienda.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 31

Art. 31 I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 32

Art. 32. Il Contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianita' e delle categorie:

ANNI DI SERVIZIO 1ª Categoria 2ª Categoria 3ª Categoria

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere alla altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso dei preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo, per il periodo di preavviso compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 33

Art. 33. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento previste dall'art. 34 del presente contratto: il 50%, quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni i 5 anni di servizio; l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per comprovata malattia, infortunio, maternita' e matrimonio.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 34

Art. 34. INDENNITA' DI ANZIANITA' In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 30 - parte seconda - si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924 numero 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivati da regolamenti concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;533), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successiva; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino all'1 gennaio 1947 l'indennita' verra' liquidata nella misura dei 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivati da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 37; c) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1947 in poi l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risolazione del rapporto. Trascorso il 1° anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni i premi ad incentivo, la partecipazione agli utili, nonche' tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato nonche' l'indennita' di contingenza. Agli impiegati che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sara' computata nelle retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita'. Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigione premio ad incentivo o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media dei periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi ad incentivo si intendono riferiti al lavoro gia' effettuato e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa Pensioni, Previdenza, Assicurazioni, Varie), compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 23 del presente contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 35

Art. 35. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte del prestatore di lavoro, l'indennita' di anzianita) e quella sostitutiva di preavviso debbono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. Per quanto concerne la ripartizione delle indennita' se non vi e' accordo tra gli aventi diritto per l'attribuzione di essa in mancanza delle persone indicate nel comma precedente valgono le norme contenute nell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 36

Art. 36. ASPETTATIVA All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali verra' concessa una aspettativa, per la durata della carica - fino ad un massimo di due anni senza decorrenza della retribuzione, ma con decorrenza dell'anzianita' esclusion fatta agli effetti della tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie. All'impiegato avente un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda non inferiore ai 5 anni l'azienda potra' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21) nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentate ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi. Sempre con gli stessi requisiti di anzianita', all'impiegato che la richieda, per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, l'azienda potra' concedere un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta. Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno ne' retribuiti ne' computati ad alcun effetto contrattuale.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 37

Art. 37. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altri trattamenti. La previdenza e le indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte si considerano costituenti un unico istituto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 38

Art. 38. DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato. Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 37 le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore individuale in atto nelle singole aziende nei riguardi degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 39

Art. 39. TRATTAMENTO DEI LAUREATI E DIPLOMATI Il laureato o diplomato di scuole medie superiori in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, al 1° impiego non potra' essere assegnato a categoria inferiore alla seconda. E' ammessa una riduzione del minimo contrattuale del 7% per la durata del periodo di prova. Dichiarazione a verbale - Donne con mansioni di concetto. All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, sara' dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 40

Art. 40. CERTIFICATO DI LAVORO Al sensi dell'[art. 2124 c.c.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124), se non e' obbligatorio il libretto di lavoro all'atto della cessazione di contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore dovra' rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 41

Art. 41. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E CATEGORIA Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. CATEGORIE. - Le categorie stabilite a tutti gli effetti del contratto sono le seguenti: 1ª categoria: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali (impartite dai titolari d'azienda o dirigenti aziendali) o comunque esplicanti equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª Categoria: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª Categoria A: tecnici, amministrativi. Appartengono a tale gruppo gli impiegati con mansioni d'ordine. 3ª Categoria B: vi appartengono gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 42

Art. 42. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958 con validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 6 novembre 1961, e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti tre mesi prima della data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III-Tabelle

TABELLA IMPIEGATI. UOMINI - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico DONNE - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico

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