DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1348

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-22
State In force
Source Normattiva
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TABELLA OPERAI UOMINI. - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA OPERAIE ADDETTE A LAVORAZIONI MATERIE PLASTICHE DONNE - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA OPERAIE ADDETTE A LAVORAZIONI METALLICHE DONNE - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 1

Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare, agli effetti del precedente comma: i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima, operaia oppure coloro che giudicano e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnicopratica, sempreche' non partecipino con ininterotta continuita' al lavoro annuale. Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili, gia' regolate dalle classificazioni operaie.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 2

Art. 2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE I lavoratori di cui trattasi sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Appartengono alla seconda da categoria gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciali.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione. Il periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa, di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso ne' indennita'. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 4

Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI Per gli istituti no previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta dalla regolamentazione per gli operai ad eccezione delle norme relative agli articoli 6, 8, 9.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 5

Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIFICA Il passaggio dalla qualifica, operaia a quella speciale non costituisce di per se' motivo per la risoluzione dei rapporto di lavoro. Tuttavia, l'anzianita' di servizio prestato come operaio si considera utile nella misura prevista dai singoli istituti della presente regolamentazione. All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa il decorso del primo decennio o del terzo o quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 9 della, collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premia con le modalita' sotto indicate, al compimento dei decennio o del quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia a quanto disposto dai precitato art. 9 della regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Norme transitoria. Il diritto alla corresponsione del premio di anzianita' come sopra regolamentato, e' anche riconosciuto al lavoratore che - antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione - e' stato, comunque (senza o con la risoluzione del rapporto di lavoro), assegnato alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud. Agli effetti di detta corresponsione, l'anzianita' di servizio da operaio e' riconosciuta convenzionalmente per intero, con la esclusione, in ogni caso, dell'anzianita' riconosciuta, utile agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui all'art. 12 della presente regolamentazione. Sempre agli effetti della corresponsione del premio di anzianita', la retribuzione da prendere per base e' quella vigente alla data del 1 marzo 1948 per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine o comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore. Il lavoratore che, per almeno 60 giorni continuativi, disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado, tranne che nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 7

Art. 7. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro dalla donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 8

Art. 8. POMERIGGIO DEL SABATO Salvo le eccezioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 24 della regolamentazione operai.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 9

Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far cadere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 10

Art. 10. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati a riposo settimanale ai sensi dell'art. 9 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) Lunedi di Pasqua - Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 1 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 12) 20 dicembre - S Stefano - S. Stefano; e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite. d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) cadesse domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, lo importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 13. Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione. Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 9 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione dei lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 11 della presente regolamentazione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 11

Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 19 della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavora notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale previsti dall'art. 10 comma a) e b). Per quanto concerne il lavoro prestato nelle festivita' infrasettimanali si fa luogo al trattamento di cui all'articolo 27, comma 2°, della regolamentazione operaia. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del secondo giorno successivo a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quelle notturne e quelle festive, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. La percentuale di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno e feriale... 25 % 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi.............. 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............................. 50 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni............................ 4 % turni notturni.......................... 25 % 5) lavoro straordinario festivo............ 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) - prima ora............................... 60 % ore successive ......................... 75% Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota, oraria di retribuzione di cui all'art. 13 e non sono cumulabili dovendosi intendere che ha maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 dei 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra, parte si deve intendere esclusa, dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 12

Art. 12. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per la anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 10 aumenti biennali, nella misura del: 4% per i primi due bienni; 5% per i bienni successivi fino al decimo. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale e sulla indennita' di contingenza mensile del guado cui appartiene il lavoratore. Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Pero' gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex uovo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrera' alla data del riconoscimento di tale nuova qualifica. Gli aumenti di anzianita', gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per' il caso di passaggio di grado. Per quanto concerne l'indennita' di contingenza il ricalcolo verra' effettuato alla fine di ogni anno solare ed avra' effetto a partire dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio al grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza. Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tale grado l'importo predetto sara' rivalutato ricalcolandolo percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. Sempre nei caso di passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sara' considerata, utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' del nuovo grado Norme transitorie. Norma transitoria. I) Ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale attualmente in servizio, ai quali sia stata riconosciuta, ai sensi degli accordi interconfederali, tale qualifica antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto, ai soli fini degli scatti di anzianita', sara' tenuta conto del servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo al 1 gennaio 1937. II) Gli aumenti periodici di anzianita', maturati antecedentemente al 1 giugno 1952, vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U134800200120110001&dgu=1960-11-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-22&art.codiceRedazionale=060U1348) Nel caso di avvenuto passaggio di grado la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 13

Art. 13. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile, ivi compresa la contingenza, per 180. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di cui sopra per 25.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 14

Art. 14. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verra' corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilita' di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. Ai lavoratori che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare, la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della gratifica natalizia. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'anzianita'. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 15

Art. 15. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 della regolamentazione operaia, disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) non subira' riduzioni.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 16

Art. 16. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabili. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, ai lavoratore dovra' essere regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 17

Art. 17. FERIE Il lavoratore che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha, diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: 14 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 16 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti; 20 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti; 26 giorni lavorativi per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 22 anni compiuti. Nella retribuzione globale di fatto, per i lavoratori che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel loro Ciclo completo - con carattere di prevalenza nel tempo, nel corso di ogni anno feriale - dovra' essere compresa la percentuale di maggiorazione media percepita per tale lavoro. Come anzianita', convenzione, agli effetti delle concessioni delle ferie, l'anzianita' maturata dal dipendente in qualita' di operaio presso la stessa azienda viene riconosciuta al 50%. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive, avra' diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di rapporto prestato. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi delle ferie sono i mesi interi di servizio prestato. Chiarimento a verbale E' consentita la, sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall'art. 13, per ogni giorno di ferie non godute.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 18

Art. 18. PERMESSI Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 19

Art. 19. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 20

Art. 20. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in diritto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 21

Art. 21. TRASFERTA Al lavoratore in missione per servizio l'azienda e' tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre le dodici ore e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 21 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente ai lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo, oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o altra localita' per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera, d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%. L'indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura, del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo riconoscendosi per altro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 22

Art. 22. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 21. In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' dell'intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' di retribuzione. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 23

Art. 23. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per 6 mesi, agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per 9 mesi, agli aventi anzianita' di servizio lino a 10 anni; 3) conservazione del posto per 11 mesi, agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per il primo mese ed alla meta' di essa per gli altri tre successivi mesi: nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di esso per i successivi quattro mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi sei mesi. Superato il termine di conservazione dei posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopraindicate fino alla scadenza del preavviso stesso. L'eventuale anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data, di assegnazione alla qualifica speciale (ex equiparati) e' considerata convenzionalmente utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge e di contratto. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 24

Art. 24. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle [legge 26 agosto 1959, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. Ove durante, il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art 23 della presente regolamentazione a partire dal giorno disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 25

Art. 25. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 26

Art. 26. PREVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso e di licenziamento:

ANNI DI SERVIZI 1ª Categoria 2ª Categoria

Fino a 5 anni compiuti Mesi 1 Mezzo mese

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti Mesi 1 e mezzo Mesi 1

Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50.% rispetto a quelli previsti: per le varie anzianita' nel caso) di licenziamento. L'anzianita' di servizio all'erente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1940 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. La parte che risolve il rapporto Senza l'osservanza dei predetti terminali di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a al lavoratore. E' in facolta' la parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve, concedere ai lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata, dei permessi stessi sono stabilite dal datore di in vero in rapporto alle esigenze dell'azienda.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 27

Art. 27. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO la caso di risoluzione del rapporto lavoro da parte dell'azienda non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 45 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica speciale o de derivante dai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud: A) un'indennita' di licenziamento pari a 114 giorni della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' maturata sino al 31 dicembre 1958; B) un'indennita' di licenziamento pari a 16 giorni della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' maturata successivamente al 31 dicembre 1956. Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, con esclusione delle L'indennita' di anzianita' di cui sopra comunque riconosciuta nella qualifica speciale non puo' risalire oltre il 10 gennaio 1945. L'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata secondo le misure e le modalita' tutte previste dall'art. 52 del contratto operai, per il periodo in cui il lavoratore ha appartenuto a tale categoria, ed in base alla norma di cui al 1° comma del presente articolo per il periodo in cui il lavoratore ha assunto la qualifica speciale. Sempre nell'ipotesi di provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica abbia superato i 18 anni, il lavoratore avra' diritto alla misura dell'indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia. La liquidazione dell'indennita' determinata ai sensi dei commi precedenti, deve essere fatta sulla, retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza. Ai lavoratori che nell'ultimo anno abbiano prestato servizio effettivo in turni avvicendati nel ciclo completo, con carattere di prevalenza nel tempo (almeno sei mesi), la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della indennita'.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 28

Art. 28. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione di rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennita' di licenziamento prevista dall'art. 27 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, non abbia superato i 6 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 6 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica, speciale ed alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1916 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile al 50% ai soli effetti della determinazione delle aliquote dell'indennita' di licenziamento di cui sopra. L'intero trattamento verra' pure usato ai lavoratori che diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55, nonche' alle donne che si dimettano per causa di matrimonio e di gravidanza. E' altresi' dovuto l'intero trattamento ai dipendenti che si dimettano in caso di malattia ed infortunio, dopo aver superato il periodo stabilito per la conservazione del posto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 29

Art. 29. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente oltre le 44 e fino alle 48, ed oltre le 48 e lino alle 60 (discontinui); fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della presente regolamentazione ed all'art. 25 della regolamentazione operaia, verra' corrisposta all'appartenente alla qualifica speciale una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennita' di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso, di 6 quote orarie.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II- art. 30

Art. 30. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha decorrenza dal 7 novembre 1958, con validita' di 3 anni da detta data e cioe' sino al 6 novembre 1961, e si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, se non verra' disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima dalla data della sua scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CCNL 7 novembre 1958 Parte II-Tabella

TABELLA QUALIFICHE SPECIALI Paga minima mensile Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale devono essere specificate: 1) la data di assunzione; 2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui dove attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere di assicurazioni sociali, in quanto ne sia gia' in possesso. E' inoltre facolta' dell'azienda di richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti sempreche' l'impiegato ne sia in possesso.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo si intendera' ridotto rispettivamente a tre e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che abbiano gia' prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio presso altre aziende della categoria; b) per i tecnici che abbiano gia' prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. Il periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto potra' aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria e durante il primo mese per gli impiegati di seconda o terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato s'intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza impiegati di cui all'art. 24 non si applicano durante il periodo di prova superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 3

Art. 3. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 175 la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 4.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 4

Art. 4. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi mensili i seguenti: 1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita' di carovita e contingenza o terzo elemento. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno e festivo; b) eventuali indennita' attribuite a specifiche circostanze (alloggio, zona malarica); c) provvigioni, interessenze, ecc.; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopraindicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 5

Art. 5. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) hanno diritto per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per 14 bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio e sull'indennita' di contingenza mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 16 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norma transitoria Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U134800300050110001&dgu=1960-11-22&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-22&art.codiceRedazionale=060U1348) Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita alla categoria cui apparteneva il lavoratore alta maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 6

Art. 6. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Agli impiegati che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel ciclo completo - con carattere di prevalenza nel corso di ogni anno solare - la percentuale di maggiorazione media sara' computata nella retribuzione ai fini del calcolo della tredicesima mensilita'. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno l'impiegato, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda. In caso di conferma dell'impiegato, ultimato il periodo di prova gli sara' riconosciuto agli effetti del godimento anche il periodo di prova.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 7

Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale nella sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente purche' la somma dei singoli periodi sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie. Lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, ecc. non dara' luogo al passaggio di categoria, salvo il caso di mancata riammissione nelle sue precedenti mansioni, dell'impiegato sostituito. All'impiegato che comunque sia destinato a compiere mansioni inerenti alla categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso d'importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 8

Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE A QUELLA DI IMPIEGATO A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia: In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento e sempreche' abbia un'anzianita' come operaio superiore ai sei anni compiuti, di un'anzianita' convenzionale quale impiegato, pari a sei mesi per ogni due anni di anzianita' compiuti con la qualifica di operaio. All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione e nei cui confronti si sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 9 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene l'impiegato e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. Il premio di anzianita' frazionata, come previsto nei precedenti comma e' anche concesso al lavoratore che sia passato alla qualifica impiegatizia successivamente al 1 gennaio 1940, con l'avvertenza che la concessione e' regolata dalle stesse norme previste per l'analogo caso degli operai passati alla qualifica speciale antecedentemente alla data di applicazione del presente contratto. B) Passaggio dalla qualifica speciale a quella di impiegato: In caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto al trattamento di liquidazione che gli compete per l'anzianita' maturata nella qualifica speciale e si considera assunto ex novo con la nuova qualifica. Agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento dovra' essere riconosciuta una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio, sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' sia superiore a sei anni. Agli effetti della concessione delle ferie e del trattamento di infortunio e malattia si fara' luogo al riconoscimento dell'intera anzianita' maturata nella qualifica speciale. Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita' e' considerata utile, agli effetti della presente regolamentazione, la intera anzianita' per il servizio prestato nella qualifica speciale, con l'avvertenza che il lavoratore godra' nella qualifica impiegatizia il numero degli aumenti periodici residui. Deve essere quindi mantenuto l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati all'atto del passaggio alla qualifica impiegatizia e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi alle categorie della qualifica di provenienza. Dichiarazione a verbale Qualora in conseguenza di passaggio ad impiegato, il lavoratore dovesse usufruire di un periodo di ferie inferiore a quelle gia' godute quale operaio manterra' il precedente miglior trattamento.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 9

Art. 9. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, sara' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 10

Art. 10. TRASFERIMENTI Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze, che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' della nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece, quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, avra' diritto all'indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato pattuito espressamente il diritto dall'azienda di disporre il trasferimento; nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento, da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso. All'impiegato che venga trasferito verra' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per viaggio in ferrovia non inferiore alla seconda classe) e di vitto o di eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che con lui convivono e lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 11. Inoltre gli verra' corrisposto, quando si trasferisca solo, un indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' in retribuzione (stipendio e contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza: quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennita' sara' commisurata all'intera mensilita' (stipendio e contingenza). Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 11

Art. 11. TRASFERTE Agli impiegati in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe); b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre spese vive eventuali necessarie per l'espletamento della missione; d) un'indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4, se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazione e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinarie. Nei casi in cui l'impiegato viene inviato in missione presso altra sede di lavoro, o localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza, per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 25% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni che lo impiegato normalmente disimpegna. L'indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 12

Art. 12. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati ed il perimetro al piu' vicino centro abitato disti km. 5, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale corrispondera' un adeguato indennizzo, da stabilirsi di comune accordo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 13

Art. 13. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Lo stipendio dovra' essere corrisposto non oltre la fine del mese con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione mensilmente liquidabile. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente, inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non dovra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 14

Art. 14. ORARIO DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato normalmente non potra' superare le 4 ore e dovra' cessare non oltre le ore 13, senza che cio' possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 3 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali. Per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento, varra' la disposizione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le otto ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le quattro ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l'impiegato avra' diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui ai predetto art. 3. Agli impiegati ai quali e' consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti di lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore dieci giornaliere e sessanta settimanali, sara' compensata nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'articolo del [regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;695), il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto ed ai sensi dell'[art. 3 n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;955~art3-num2) (Regolamento per la applicazione R.D.L. succitato) si conferma che e' da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro "quello preposto alla Direzione Tecnica ed Amministrativa dell'Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica di prima categoria.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 15

Art. 15. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 14 o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore. E' considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 21 e le ore 6 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi, previsti dall'art. 16. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso, nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto o autorizzato. Le percentuali di maggiorazioni sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) 25%; 2) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi, 50%; 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, 50%; 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni, 4%, turni notturni, 25%; 5) lavoro straordinario festivo, 70%; 6) lavoro straordinario notturno (compreso o non compreso in turni avvicendati): per la prima ora, 60%, per le ore successive, 75%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra verranno riferite alla retribuzione di cui all'art. 3. Il lavoro straordinario e quello festivo verra' compensato in aggiunta alla normale retribuzione, con la retribuzione di cui all'art. 3 maggiorata delle percentuali di cui sopra. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 16

Art. 16. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati a riposo settimanale compensativo a norma delle vigenti disposizioni legislative; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) lunedi di Pasqua - Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 1 novembre - Ognissanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - S. Natale; 12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. Nel caso che taluna delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) cadesse in domenica o nel giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 3. Per il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, sara' corrisposta una giornata di intera retribuzione. Il lavoro nelle festivita' indicate con la lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 15 della presente regolamentazione. Il riposo settimanale cadra' normalmente in domenica. Il lavoro nei giorni di domenica potra' essere svolto, nei casi consentiti con le avvertenze stabilite dalla legge sul riposo domenicale o settimanale, fermo rimanendo il trattamento economico previsto dall'art. 15 del presente contratto.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 17

Art. 17. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un riposo (ferie) con decorrenza degli elementi della retribuzione percepiti in servizio. I periodi di riposo sono: per ognuno dei primi due anni di anzianita' di servizio, giorni 15 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, fino al 10°, giorni 20 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, fino al 18°, giorni 25 lavorativi; per ognuno dei successivi anni di anzianita' di servizio, oltre il 18°, giorni 30 lavorativi. Nella retribuzione globale di fatto, per gli impiegati che prestino effettivo servizio in turni avvicendati nel loro ciclo completo - con carattere di prevalenza nel tempo, nel corso di ogni anno feriale - dovra' essere compresa la percentuale di maggiorazione media percepita per tale lavoro. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e le festivita' previste dal presente contratto cadenti in tale periodo, non verranno computate agli effetti delle ferie. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Le ferie non competono all'impiegato in corso di prova; pero' il periodo di prova deve essere computato agli effetti dell'anzianita' feriale per l'impiegato che sia stato confermato. L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione; qualora l'impiegato venga licenziato nel corso di detto anno avra' diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie maturate e non ancora godute, come anche sara' tenuto al rimborso del corrispondente indennizzo per i dodicesimi di ferie goduti in piu' del diritto maturato. Il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso per risoluzione dei rapporto di lavoro. Non e' ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 11.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 18

Art. 18. INDENNITA' MANEGGIO DENARO E CAUZIONE All'impiegato la cui normale e specifica mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con oneri per errori, deve essere corrisposta una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo risparmiato nella categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune godimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 19

Art. 19. SERVIZIO MILITARE Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi verra' computato agli effetti dell'anzianita' (salvo per gli impiegati in prova), come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario. In caso di richiamo alle armi, in favore dell'impiegato sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia o per altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta. A sua richiesta il richiamato alle armi puo' risolvere il rapporto di lavoro: in tal caso ha diritto a tutte le indennita' che gli sarebbero spettate in caso di regolare risoluzione del rapporto, escluso il solo preavviso. Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale e di arruolamento volontario, l'azienda corrispondera' all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre una indennita' mensile pari alla sua retribuzione di fatto. Agli altri effetti, sia per la chiamata alle armi per gli obblighi di leva che per richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata o del richiamo.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 20

Art. 20. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi dalle organizzazioni territoriali locali. Le localita' da considerarsi malariche, sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 7 novembre 1958 Parte III- art. 21

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