DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1359

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-23
State In force
Source Normattiva
articles 147
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Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia. In tale caso il lavoratore ha diritto ai trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di sei anni, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' di servizio operaia. All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'articolo 23 della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decennio o del quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore e' ragguagliata a tanti ratei annui dell'importo sono gli anni interi di servizio che nel decennio o nel quinquennio interrotto il lavoratore ha prestato nelle catogorie operaie. In analogia con quanto disposto dall'art. 23 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino ala concorrenza, del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia. In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex uovo" con la nuova qualifica, e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' maturata presso l'azienda, sia come operaio sia, come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva, sia superiore a sei anni. Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, l'anzianita' convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciuta nella precedente qualifica speciale a norma degli artt. 21 e 28 della relativa e collegata regolamentazione. Le norme relative al premio di anzianita' di cui agli ultimi tre comma del precedente punito A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatiza. Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita' e' considerata utile agli effetti della presente regolamentazione la intera anzianita' per il servizio prestato nella qualifica speciale, come riconosciuto a norma dell'art. 5 e della sua norma transitoria della relativa collegata regolamentazione, con l'avvertenza che il lavoratore godra' nella qualifica impiegatizia il numero degli aumenti periodici residui. Inoltre per l'istituto di cui trattasi, sempre nel caso del passaggio in questione valgono le stesse norme previste dall'art. 15 della presente regolamentazione per quel che concerne la non assorbibilita' degli aumenti di merito o degli aumenti periodici gia' maturati o da maturare, il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati all'atto del passaggio e la ricalcolazione nel caso di variazione dei minimi contrattuali mensili relativi ai gradi della qualifica di provenienza. Nel caso di dimissioni, date successivamente al passaggio di qualifica, l'anzianita' utile, agli effetti della attribuzione dell'aliquota dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 8

Art. 8. ABITI DA LAVORO Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verra' fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro tuta o vestaglia o camice ecc.).

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 9

Art 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti,;dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali. Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 ore settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo. All'impiegato al quale e' consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti le circostanze contingenti o di natura transitoria.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 10

Art. 10. RIPOSO SETTIMANALI Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi fai godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge. Nei casi in cui, disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 11

Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 10 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o Le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno 2) 6 gennaio - Epifania 3) 19 marzo - S. Giuseppe 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 8) 15 agosto - Assunzione 9) 1 novembre Ognissanti 10) 8 dicembre Immacolata Concezione 11) 25 dicembre - S. Natale 12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta, venissero stabilite; d) la festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; e) il giorno di Pasqua. In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'impiegato, in aggiunta alla retribuzione mensile, per ciascuna delle festivita' di cui sub, b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 16. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso, una giornata di intera retribuzione. Nei casi sopra indicati, per gli impiegati normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati il lavoro, nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1, sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento. E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore, da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle ricorrenze di cui alle lettere b), c). e d) del precedente art. 11. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinari festivo. Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti dalla legge, i lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora.. 25% per le ore successive................................... 35% 2) lavoro computo nei giorni considerati festivi........... 50% 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati....... 50% 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni............................................ 14% turni notturni.......................................... 25% 5) lavoro straordinario festivo............................ 70% 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): per la prima ora........................................ 60% per le ore successive................................... 75% Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 9 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario e festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 13

Art. 13 ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi mensili i seguenti: 1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita' di contingenza e terzi elementi. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennita' per lavorazioni nocive, ecc.); c) provvigioni, interessenze, ecc.; d) tredicesima, mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono:

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 14

Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Lo stipendio minimo contrattuale, per ciascuna categoria e per le varie zone, e' fissato nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. E' ammesso che i laureati e i diplomati citati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo del 7% sullo stipendio minimo contrattuale della categoria cui sono assegnati. Per l'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 15

Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato, per l'anzianita' di servizio maturata presso in stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici per l'anzianita', utile nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1937 e il 1 giugno 1952 - calcolati sul solo minimo tabellare e consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952, 12 giugno 1954 e successivamente aumentate con il Contratto 3 dicembre 1954 - sono fissati, con decorrenza 1 febbraio 1959, nelle seguenti misure globali:

=====================================================================

| Ex I ZONA | EX II ZONA | EX III ZONA

GRADO - ETA |--------------|----------------|---------------

|Uomini| Donne | Uomini | Donne | Uomini | Donne

---------------------|------|-------|--------|-------|--------|------

1ª Categoria.........|2.690 | 2.690 | 2.615 | 2.615 | 2.555 | 2.555

2ª Categoria: | | | | | |

Superiore 21 anni..|1.865 |1.580 | 1.815 | 1.540 | 1.775 | 1.510

20-21..............|1.575 |1.335 | 1.530 | 1.300 | 1.505 | 1.280

Inferiore a 20 anni|1.555 |1.255 | 1.510 | 1.220 | 1.485 | 1.205

3ª Categoria A: | | | | | |

Superiore 21 anni..|1.235 |1.055 | 1.205 | 1.025 | 1.175 | 1.019

20-21..............|1.145 | 975 | 1.120 | 955 | 1.095 | 935

18-19..............| 995 | 815 | 980 | 800 | 960 | 785

17-18..............| 885 | 745 | 855 | 725 | 840 | 710

16-17..............| 795 | 670 | 780 | 660 | 765 | 645

Inferiore 16 anni..| 705 | 630 | 690 | 620 | 670 | 605

3ª Categoria B: | | | | | |

Superiore 21 anni..| 940 | 815 | 920 | 795 | 900 | 780

20-21..............| 880 | 755 | 860 | 740 | 845 | 725

19-20..............| 860 | 695 | 840 | 675 | 825 | 665

18-19..............| 780 | 630 | 760 | 615 | 745 | 605

17-18..............| 675 | 575 | 655 | 555 | 645 | 550

16-17..............| 615 | 525 | 605 | 515 | 590 | 505

Inferiore 16 anni..| 535 | 485 | 525 | 475 | 510 | 465

Gli importi indicati nella tabella di cui sopra vanno riferiti alla categoria cui l'impiegato apparteneva alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita' ed alla zona retributiva esistente anteriormente al giugno 1954. Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 1 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e debbono essere ricalcolati sia in caso di variazione del minimo stipendiale con effetto immediato, sia per le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio a categoria superiore, sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nella categoria di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 1 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di categoria, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio, sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nella nuova categoria.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 16

Art. 16. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1) e 2) dell'art. 13.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 17

Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso. Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della tredicesima mensilita' risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 18

Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud in base alle quali, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 19

Art. 19. INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato alla presente regolamentazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 20

Art. 20. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora la localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non presenti possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati ed il perimetro del piu' vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l'azienda che non provveda, in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 21

Art. 21. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 22

Art. 22. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata, da una busta o prospetto equivalente contenenti tutti gli elementi specificati all'art. 25 della collegata regolamentazione operai. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 23

Art. 23. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni; giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni. Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo le festivita' previste nel precedente art. 11 che cadono in tale periodo, non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo, pero', deve essere computato, agli effetti della anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio. L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 24

Art. 24. PERMESSI Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza. Il permesso concesso in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non puo' essere computato come ferie.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 25

Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE Il permesso di giorni quindici, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, e computato escludendo i giorni festivi. Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito come detto, a norma di legge.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 26

Art. 26. ASPETTATIVA All'impiegato che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore ai cinque anni, l'azienda, puo' concedere un periodo di aspettativa per malattia. (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 30) nella misura massima. di tre mesi, prorogabili, per documentata ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi. Sempreche' ricorrano gli stessi requisiti di anzianita', l'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia, richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari un'aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta, stessa. Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione ne' maturazione di alcun effetto contrattuale.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 27

Art. 27. SERVIZIO MILITARE Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto d'impiego. Pero' se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennita', competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso cosi' non ricorre il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Per l'impiegato non in prova, il servizio militare e' computato quale anzianita' utile agli effetti della presente regolamentazione. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi all'azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio: in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario. In caso di richiamo alle armi, a favore dell'impiegato sara' continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria per invalidita' e vecchiaia, o altre forme di previdenza sostitutive od, integrative di essa. Al momento del richiamo alle a armi, ove non si tratti di richiamo per esigenza militare di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre, una indennita' mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto. Le norme stabilite con il presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 28

Art. 28. TRASFERTA All'impiegato in missione per servizio, l'azienda e' tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla seconda classe); b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13, se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'impiegato normalmente disimpegna. L'indennita' di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 29

Art. 29. TRASFERIMENTO Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto normalmente con congruo preavviso, L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dalla azienda, e' dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia non inferiore alla 2ª classe) e di vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonche' il rimborso delle spese di trasporto (per gli effetti familiari, mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda, E' anche dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' di trasferta di cui al punto d) dell'art. 28. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia detta indennita' e' commisurata alla intera mensilita' (stipendio e indennita' di contingenza). Qualora, per effetto di trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Nota. - Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessaria mente risultare anche agli effetti anagrafici.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia, dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) e' dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 3 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 6 anni; 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' oltre 6 anni. Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per tre mesi e alla meta' di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla meta' di essa per gli altri 8 mesi. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la tbc. valgono le norme legislative in vigore. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia, a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 31

Art. 31. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO In caso di gravidanza e puerperio si applica il trattamento previsto dalla [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. E' tuttavia in facolta' dell'impiegata - all'atto della presentazione del certificato medico di gravidanza - di optare fra il citato trattamento di legge e quello che consiste nella conservazione del posto per un periodo di mesi otto di cui i primi quattro con la corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della meta' della retribuzione. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto, accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza, il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 32

Art. 32. DISCIPLINA AZIENDALE Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 33

Art. 33. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere in contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita', prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicate attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno nell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto d'impiego e in forma di concorrenza sleale delle notizie attinte durante il servizio A sua volta l'azienda non puo' esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attivita' professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque quelli previsti dall'[art. 2125 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2125); 4) avere cura dei locali dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 34

Art.34 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell'art. 6 della parte comune possono essere punite a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a cinque giorni; 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 35

Art. 35. SOSPENSIONI Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato: a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 33, o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 36

Art. 36. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre l'impiegato che commette gravi infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 35 sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell'art. 35 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato gia', comminato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 35. 2) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento in tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio; d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 37

Art. 37. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato: Anni di servizio: 1ª cat. 2ª cat. 3ª cat. fino a 5 anni............ 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese oltre 5 e fino a 10 anni. 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 oltre i 10 anni.......... 4 mesi 3 mesi 2 mesi In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 38

Art. 38. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 36, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937, l'indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1934, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-11-13;15) - quindici trentesimi - di retribuzione mensile per ogni anno da anzianita) oppure, in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa, comprende l'indennita' di licenziamento), portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) e non giuridicamente perfetti ai sensi della, legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 12 della parte comune; c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Agli effetti del presente articolo, sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione, aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media, del periodo da lui prestato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 40 della presente regolamentazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 39

Art. 39 INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 38 della presente regolamentazione: il 50 per cento quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio; l'intero trattamento quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, ed alle donne, per matrimonio. gravidanza e puerperio. Lo stesso trattamento verra' usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 40

Art. 40. PREVIDENZA Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 41

Art. 41. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituiscono titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Nelle occasioni suddette, all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 38; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita', tale da compromettere il nominale andamento aziendale, tale facolta' temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 42

Art. 42. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato generalmente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento danni; liquidazione dell'indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettative per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti-opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 1

Art. 1. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 2

Art. 2. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza. Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca, riduzioni superiori al 10% del suo importo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 3

Art. 3. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Al riguardo dispongono le norme del [Codice Civile (art. 2122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)) che disciplina la materia. In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennita' sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del [Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima ([art. 565 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art565)).

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 4

Art. 4. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 5

Art. 5. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovra' consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria. Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 6

Art. 6. ASSENZE Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti. Le assenze per gravidanza e puerperio sono computate, agli effetti di cui sopra, entro i limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro goduto ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 26 agosto 1959. Per impiegate le assenze dal lavoro per il medesimo titolo sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite, massimo di mesi otto. Ai particolari effetti dell'indennita' di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 7

Art. 7. REGOLAMENTO INTERNO L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 8

Art. 8. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fila le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A secondo della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle componenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 9

Art. 9. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 10

Art. 10. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria, delle Camere del Lavoro, delle Unioni provinciali e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 11

Art. 11. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita', non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 12

Art. 12. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE Il presente contratto annulla, e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso. Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate o sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per l'opzione - in relazione a singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti. L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 13

Art. 13. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 14

Art. 14. PICCOLE AZIENDE Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potra' addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte IV - art. 15

Art. 15. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha validita' a decorrere dal primo periodo di paga in corso alla data del 10 febbraio 1959 e sino a tutto il 31 dicembre 1961, e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 1

ALLEGATO ACCORDO AGGIUNTIVO PER LE LAVORAZIONI NOCIVE, SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Art. 1. Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessita' che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocivita', si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria, della gomma, cavi elettrici ed affini, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuita' alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennita' proporzionata alla nocivita' e particolare gravosita' ambientale di lavoro.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 2

Art. 2. Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi: 1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicita', allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute croniche); 2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazione persistenti lesioni della pelle o delle mucose; 3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore e di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi, o delle mucose, nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli di nocivita' possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della, indennita'. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi' sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi. Le indennita' da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono, a partire dal primo periodo di paga in corso al 10 febbraio 1959, le seguenti: 1° gruppo: L. 24,60 orarie; 2° gruppo: L. 14,35 orarie; 3° gruppo: L. 10,20 orarie.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 3

Art. 3. Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 4

Art. 4. Le indennita' di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9. Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, a decorrere dal 1 luglio 1959, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre precedente il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato dell'indennita' di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni e Foggia.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 5

Art. 5. Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali l'indennita' era stata concordata, si fara' luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennita'.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 6

Art. 6. L'indennita' di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita', purche' questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque la indennita' deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza al reparto. Per i lavoratori in genere che pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 7

Art. 7. L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sara' fatto mediante accordo diretto fra le parti. In caso di controversia sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione, di una speciale Commissione paritetica, composta ai tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle, disposizioni sopra citate.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 8

Art. 8. Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia gia' stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto, del presente accordo, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio, Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 9

Art. 9. In relazione al precedente articolo 4, viene stabilito quanto segue: a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita' sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale. b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana. c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'. Agli effetti di tali istituti l'indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolato nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva della prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno, o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennita' in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento sulla indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi piu' lunghi o a fine d'anno. d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 10

Art. 10. Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennita' da computarsi per ogni giorno di ferie e di festivita' infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi dei predetto articolo.

CCNL 10 febbraio 1959 Allegato Accordo Aggiuntivo per lavorazioni nocive- art. 11

Art. 11. Il presente accordo fa parte integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro cui e' allegato.

CCNL 10 febbraio 1959 -Tabelle

Tabella 1 -IMPIEGATI UOMINI - Stipendio mensile Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 1. - IMPIEGATI DONNE - Stipendio mensile Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2. - QUALIFICHE SPECIALI 1° GRADO. - Paga mensile Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3. - OPERAI UOMINI. - Paga oraria Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 3 DONNE. - Paga oraria Parte di provvedimento in formato grafico

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