DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1359

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-23
State In force
Source Normattiva
articles 147
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Art. 39. ASSENZE Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata, e ripetendosi, il lavoratore puo' essere punito a termine degli articoli 42, 43 e 44. L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia) e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento; In tale caso pero', sara' considerato ritardatario.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 40

Art. 40. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate. E' preciso obbligo dei lavoratore di Conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare, la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della Azienda. Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza; il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune. Il lavoratore non puo' apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 41

Art. 41. VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle lavoratrici la visita silla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 42

Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le inflazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell'art 7 della parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, sui richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punito 4). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 43

Art. 43. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa e della sospensione il lavoratore: a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 39 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa; f) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura, di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo odi presenza; h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 44

Art. 44. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie: b) recidiva, al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 43, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza, passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla, incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 43, sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa; i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 43. 2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione; d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con' grave danno della azienda stessa e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 43 qualora vi sia dolo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 45

Art. 45. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 44, o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianita' interrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiori. L'azienda puo' esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 46

Art. 46. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 44, l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennita' ragguagliata a: a) giorni 6 (48 ore) per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta; b) giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni c) giorni 12 (96 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino a 18 anni; d) giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Le misure delle indennita' di cui al comma 1° si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dall'1 gennaio 1947 e sono calcolate in base alla intera retribuzione (paga, piu' indennita' di contingenza, ed eventuale terzo elemento non conglobati). Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi. Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dal lavoratore anteriormente all'1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennita' di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale 5 marzo 1911, si aggiunge un giorno per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta. (1)

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 47

Art. 47. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate dell'indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio lino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; 3) il 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L' intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul tavolo o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara', usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 48

Art. 48. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento e' causato da fallimento, o da cessazione dell'azienda il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti, dalla presente regolamentazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte I- art. 49

Art. 49. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituiti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; restituzione dei documenti di lavoro. Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; Commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti-opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II - art. 1

Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare agli effetti del comma precedente: a) le mansioni di guida; e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo; b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farle ritenere del presente punto b); restino pertanto escluse le mansini di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 2

Art. 2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE Al GRADI I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi. Appartengono a primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell'articolo comporti: per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza; per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia. Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale. A titolo di esempio appartengono al 1° grado: capi operai o capi squadra (uomini e donne) addetti alle seguenti lavorazioni o servizi od impianti: calandre; confezioni coperture auto, moto, avio; confezione camere auto; vulcanizzazione coperture auto moto, avio in autoclave, riparazione coperture auto e avio; confezione tubi a spirale; impermeatura tessuti finiti; rettifica cilindri per cartiere e manicotti per carde; confezione calzature; confezione tomaie; smaltatura; cordatura cavi telefonici; armatrici per cavi; torchi a piombo; officina meccanica; muratori;carpentieri; elettricisti; falegnami; tubisti; centrali termiche e termoelettriche e servizi centrali (vapore, energia, acqua, freddo). A titolo di esempio appartengono al II grado: capi operai o capi squadra (uomini e donne) addetti alle seguenti lavorazioni o servizi impianti: sbavatura articoli stampati comuni; macinazione cascami; raffinatura rigenerati; preparazione e fustellatura comune di gomma cruda per articoli stampati; verniciatura a semplice immersione in vaschetta; smistamento e distribuzione materiali nei reparti; servizi di carico e scarico e trasporto materiali vari; uscieri, fattorini, pompieri. Chiarimento a verbale Le parti, constatato che le varie Aziende produttrici di articoli di gomma, cavi elettrici ed affini, hanno organizzazioni aziendali diverse, mentre confermano il carattere puramente esemplificativo delle classificazioni indicate all'art. 2, si danno reciprocamente atto di non avere inteso, attraverso tale elencazione, modificare i criteri informatori delle definizioni dei due gradi per gli appartenenti alle qualifiche speciali, contenute nella presente regolamentazione; definizioni le quali si intendono operanti al fine del conseguente incasellamento aziendale. (1)

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'. Qualora il licenziamento avvenga oltre il 15° giorno deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 4

Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21 e 23.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 5

Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi la indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stabiliti dal successivo art. 33. All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 23 della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sottoindicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e ragguagliata, a tanti ratei annui dell'importo del corrispondente premio per gli operai per quanti sono gli anni interi di servizio che nel decennio o quinquennio interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dal precitato articolo 23 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alla successiva norma transitoria assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Norma transitoria Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex-categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi inter-confederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1916 per il Centro Sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e' riconosciuta convenzionalmente un'anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo art. 33. Chiarimento a verbale Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell'art. 5 e' stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 23 del contratto operai per cui il diritto al premio di anzianita' si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non e' frazionabile in rapporto a minori anzianita' di servizio.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 6

Art. 6. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione, e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 7

Art. 7. PASSAGGIO DI MANSIONI La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tener conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore. Pero' il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 8

Art. 8. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama, il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani, inferiori ai 18 anni, e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 9

Art. 9. POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 10

Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, in riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 11

Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell'art. 10 e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre, che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 1 novembre - Ognisanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - S. Natale; 12) 26 dicembre - S. Stefano; e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) La festivita' del Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; c) il giorno di Pasqua. In caso di coincidenza di una o piu' delle festivita' di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verra' corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, i per ciascuna delle festivita' di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'art. 16. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso, una giornata di intera retribuzione. Nei casi sopra indicati, per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media, risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b), c) e d) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e nelle ricorrenze di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 11. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso nel caso contrario il lavoro precisato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare per limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora 25%, per le ore successive 35%; 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi 50%; 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%; 4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni 4%, turni notturni 25%; 5) lavoro straordinario festivo 70%; 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): prima ora 60%, ore successive 75%. Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe, la minore. Nel caso di lavoro straordinario o, festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 6553 del 21 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-21;6553) (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' far luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto quarto del presente articolo per i turni diurni.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 13

Art. 13. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi mensili i seguenti: 1) retribuzione fissa mensile (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita' di contingenza, e terzi elementi. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarifica, ecc.); c) eventuali premi; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 14

Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, e' fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente, oltre le 44 e fino alle 48, od oltre le 48 e fino alle 60, fermo restando quanto previsto dagli articoli 10 e 14 della parte prima della presente regolamentazione, verra' corrisposta all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla, normale retribuzione, una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennita' di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso, di sei quote orarie.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 15

Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per anzianita' di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso Industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da; ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianita'. Ai lavoratori attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di anzianita', gia' maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici per l'anzianita' utile nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 ed il 1 giugno 1952 - calcolati sul solo minimo tabellare e consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952, 12 giugno 1954 e successivamente aumentate col contratto 3 dicembre 1954 - sono fissati, con decorrenza 1 febbraio 1959, nelle seguenti misure globali:

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```

| Ex I ZONA | EX II ZONA | EX III ZONA

GRADO - ETA |--------------|----------------|---------------

Uomini_Donne _ Uomini Donne _ Uomini _ Donne --------------------------------------------------------------- 1° Grado: | | | | | | Superiore 21 anni..|1.750 |1.495 | 1.700 | 1.455 | 1.065 | 1.435 20-21 anni.........|1.505 |1.265 | 1.470 | 1.235 | 1.440 | 1.220 Inferiore 20 anni..|1.480 |1.180 | 1.440 | 1.150 | 1.415 | 1.130 2° Grado: | | | | | | Superiore 21 anni..|1.180 |1.010 | 1.155 | 985 | 1.130 | 965 20-21 anni.........|1.100 | 935 | 1.075 | 915 | 1.055 | 995 18-19..............| 970 | 790 | 950 | 775 | 935 | 755 17-18..............| 850 | 725 | 830 | 710 | 815 | 695 16-17..............| 780 | 660 | 765 | 645 | 750 | 635 Inferiore 16 anni..| 730 | 635 | 720 | 620 | 705 | 610 | | | | | | Gli importi indicati nella tabella di cui sopra vanno riferiti al grado cui il lavoratore apparteneva alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita' ed alla zona retributiva esistente anteriormente al giugno 1954. Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 1 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere calcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per, le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio al grado superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici gia' maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 1 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sara' considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianita' nel nuovo grado.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 16

Art. 16. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'art. 13.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 17

Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda e' tenuta a coorrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso. Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della tredicesima mensilita' risultino addetti continuativamente a turni avvicendati la almeno due quindicine e quattro settimane, la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, conteggiando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 18

Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro e di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 19

Art. 19. INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE E SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE. Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e' stabilito da apposito accordo aggiuntivo ed allegato al presente contratto.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 20

Art. 20. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 25 della collegata regolamentazione operai. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella, misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 21

Art. 21. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; giorni 20 per gli aventi anzianita' oltre 5 e fino ai 10 anni compiuti; giorni 25 per gli aventi anzianita' oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti; giorni 30 per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni compiuti. Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verra' conteggiata nella retribuzione sulla base della, media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex-categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione, in caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempre che non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel quale caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni del mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora, il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta a usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 25.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 22

Art. 22. PERMESSI Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 23

Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina della materia. In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza dal nuovo trattamento interconfederale.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 24

Art. 24. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso e' quello previsto dall'[art. 2 della legge 10 giugno 1940 n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art2) (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi). Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto I di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiori, sara' considerato dimissionario.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 25

Art. 25. TRASFERTA Al lavoratore in missione per servizio, l'azienda e' tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla 2ª classe); b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 13 se la missione dura oltre le dodici e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per le anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra localita', per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 26

Art. 26. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente, concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 25. In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una, indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' della stessa retribuzione. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha di ritto, se licenziato, alle norma indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione. Nota. - Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 27

Art. 27. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soc Ogni infortunio sui sul lavoro anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste di pronto soccorso ed effettuata la denuncia di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente nel caso di malattia professionale. Il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 28 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 28 stabilito. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per poter stare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 28

Art. 28. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata, in cui si verifica l'assenza stessa: In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda, il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia, od infortunio, sia professionali che non professionali e sempreche', non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Inoltre durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla, corresponsione della intera retribuzione per i primi due miei ed alla meta' di essa per i rimanenti quattro successivi mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi Sei mesi nel terzo caso alla corresponsione dalla intera retribuzione per i primi quattro mesi e alla meta' di essa per i successivi otto mesi. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la the. valgono legislative in vigore. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali modalita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento o sopraindicato lino al la scadenza del preavviso stesso. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1916 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della, sua entita', Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore delle lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito fino alla concorrenza dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizione delle leggi assicurative ed assistenziali.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 29

Art. 29. ASPETTATIVA PER MALATTIA Al lavoratore che abbia un'anzianita', di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda puo' concedere, all', scadenza del periodo di conservazione del posti) di cui al precedente art. 28, una aspettativa per malattia, fitto a tre mesi la, quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie. L'aspettativa conccessa a norma del comma precedente non comporta ad alcuni effetto la maturazione dell'anzianita' ne' il diritto alla retribuzione.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) sulla tutela fisica, ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavora trici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Ove d'urante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o per puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 28 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' delle disposizioni risultino piu' fa favorevoli alle lavoratrici.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 31

Art. 31. VISTE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 32

Art. 32. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metao dalla, line di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:

ANNI DI SERVIZIO 1° Grado 2° Grado

Fido a 5 anni compiuti.........| mesi 1 | mezzo mese Oltre i 5 anni e fino a 10 anni| | compiuti | mesi 1 e mezzo, | mesi 1 Oltre i 10 anni................| mesi 2 | mesi i 1 e mezzo L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termine ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la rata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 33

Art. 33. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 44 della collegata regolamentazione operaia al lavoratore compete per l'anzianita' maturata, successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale ed ai preesistenti contratti in interconfederali 20 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord 23 maggio 1946 per il Centro Sud) una indennita', da computare come segue sul la retribuzione mensile: a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30: . b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i 20/30; c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la liquidazione dell'indennita' di licenziamento afferente all'anzianita', di servizio prestato in tale qualifica computata in giorni secondo le misure previste a norma dell'art. 46 della collegata regolamentazione operaia e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta aggiungendola al computo della indennita' di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti. Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio il tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia. La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatta, moltiplicando il numero dei giorni predetti per il apporto 30: 25. La liquidazione della indennita' determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta silla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza. Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto alla assegnazione alle ex-categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire come per il Nord al 1 gennaio 1945. Norma transitoria Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, e' stato passato alle ex-categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 48 del contratto operai 5 marzo 1941 e' aumentata di un giorno per ogni anno di servizio prestato nella mansione che gli ha dato poi diritto al passaggio nelle ex categorie speciali. Al lavoratore di cui il comma precedente nei cui sia stato risultino il precedente rapporto di lavoro, o, ferma restando la liquidazione dell'indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconociuta per il periodo di cui al comma precedente una integrazione pari a due giorni per ogni anno di servizio.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 34

Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 33 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1940 per il Centro-Sud) e' considerata utile agli effetti del presente articolo. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qua - lunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60; se donne gli anni 55.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte II -art. 35

Art. 35. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inferte nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; restituzione dei documenti di lavoro. Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti-opzione; condizioni di miglior favore;

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE DOCUMENTI RESIDENZA E DOMICILIO L'assunzione deve essere comunicata a all'impiegato mediante lettera che specifichi: 1) la data di assunzione; 2) la categoria cui viene asseganato ai sensi del successivo articolo 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere: 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' od altro documento equipollente: 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere ed il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso. E' facolta' dell'azienda richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti che l'impiegato sia in grado di produrre. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 2

Art. 2. VISITA MEDICA L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. I e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento. Scaduto il periodo di prova, senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora, essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impigato di la categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e di 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 4

Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI Gli impiegati sono classificati come sotto indicato in categorie, distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate. 1ª CATEGORIA - Tecnici, amministrativi. Appartengono alla la categoria gli impiegati di contratto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite da dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª CATEGORIA - Tecnici, amministrativi. Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª CATEGORIA - Tecnici, amministrativi. Gruppo A - Appartengono al gruppo A gli impiegati con mansioni d'ordine; Gruppo B - Appartengono al gruppo B gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. Il laureato ed il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato, anche se al primo impiego, a categoria inferiore alla seconda.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 5

Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All' impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno (delle mansioni delle altre categorie l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc. non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

CCNL 10 febbraio 1959 Parte III - art. 7

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