DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1360

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 76. PREMIO DI BUONUSCITA PER GLI AVVENTIZI DI CAMPAGNA A favore degli operai ed impiegati avvenuti assunti con contratto a termine per la lavorazione delle barbabietole, verra' corrisposto uno speciale premio di buonuscita da versarsi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro 30 giorni dalla fine della lavorazione delle bietole nella seguente misura: Impiegati - Uomini sopra i 21 anni................. L. 17.000 - Uomini tra i 19 e i 21 anni............ L. 14.290 - Uomini tra i 17 e i 19 anni............ L. 11.886 - Uomini sotto i 17 anni................. L. 9.027 - Donne sopra i 21 anni.................. L. 14.723 - Donne tra i 19 e i 21 anni............. L. 12.138 - Donne tra i 17 e i 19 anni............. L. 9.865 - Donne sotto i 17 anni.................. L. 7.589 Operai: - Uomini sopra i 18 anni................. L. 12.000 - Uomini di eta dai 17 ai 18 anni........ L. 10.200 - Uomini dai 16 ai 17 anni compiuti...... L. 9.000 - Uomini dai 14 ai 16 anni compiuti...... L. 7.800 - Donne di eta', superiore ai 18 anni..... L. 9.600 - Donne dai 16 ai 18 anni compiuti....... L. 9.000 - Donne dai 14 ai 16 anni compiuti....... L. 7.200 All'intero premio avranno diritto tutti gli operai ed impiegati avventizi di lavorazione che avranno prestato la loro opera durante l'intero periodo di campagna indipendentemente dalla durata complessiva della campagna stessa. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante la lavorazione. il premio in parola verra' corrisposto agli interessati in misura parziale e cioe' in relazione alle giornate di effettiva, presenza al lavoro. Ai fin di tale frazionamento a giornata dell'importo del premio, si dividera' il suo ammontare complessivo (L. 12.000 per gli operai e L. 17.000 per gli impiegati) per il numero delle giornate di effettiva lavorazione bietole di ogni fabbrica. L'importo complessivo globale dei premi a carico di ogni stabilimento dovra' essere stabilito in funzione al numero medio degli operai ed impiegati rispettivamente occupati nella campagna 1947: nel caso in cui per particolari situazioni ambientali e non per effettive necessita' funzionali dell'Azienda il numero dei dipendenti avventizi di campagna dovesse superare tale media, lo importo unitario del premio sara' proporzionalmente ridotto in base alla seguente formula: n. operai (o impiegati) campagna 1947 x 12.000 (o 17.000) --------------------------------------------------------- n. operai (o impiegati) effetivamente occupati La, corresponsione del premio avra' luogo: - al momento della liquidazione del premio zucchero di cui all'art. 78 del presente contratto per coloro il cui rapporto di lavoro sia, stato risolto prima della fine della lavorazione; - al momento della cessazione del rapporto di lavoro ove questa avvenga dopo la fine della lavorazione o comunque entro 30 giorni da questa; - il premio di buonuscita non spetta all'avventizio licenziato in tronco a termini degli articoli 11 e 50 del presente contratto.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 77

Art. 77. PREMIO DI OPEROSITA Ricorrendo per qualsiasi lavoratore - operaio o impiegato - 25 anni di servizio prestato interi ottamente presso la stessa Azienda o Gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di fabbriche facenti capo alla stessa Societa) questa concedera' all'interessato un premio particolare nella misura non inferiore ad una mensilita' della retribuzione normale per gli impiegati e della retribuzione normale per gli operai, equivalente a 200 ore. L'anzianita' considerata ai fini del premio di cui al presente articolo sara' quella computabile ai fini della indennita' di licenziamento. Ai soli fini della corresponsione del premio di operosita', saranno cumulabili i periodi di anzianita' da operaio o da impiegato, qualora non vi sia stata interruzione materiale di servizio.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 78

Art. 78. PREMIO DI PRODUZIONE E' stabilito un premio di L. 20 per ogni quintale, peso netto, di zucchero prodotto. Detto premio sara' ripartito tra tutti gli operai ed impiegati di fabbrica nella stessa misura ed a seconda delle giornate di presenza in fabbrica per ogni operaio ed impiegato durante la campagna. Detto premio verra' riconosciuto sul quintalato di zucchero prodotto dalla fabbrica sia esso greggio, cristallino o raffinato. Il premio sul quintalato per le raffinerie pure sara' di L. 8-per quintale di zucchero raffinato - peso netto - e verra' ripartito tra gli operai e gli impiegati in relazione alle giornate di presenza al lavoro nel periodo a cui si riferisce il premio liquidato. Per la baritazione il premio viene stabilito nella misura di L. 7 per ogni quintale di zucchero - peso netto - prodotto. Per gli zuccherifici che producono zucchero raffinato il premio di raffinazione si intende assorbito dal premio di produzione zucchero; il premio speciale di raffinazione verra' solamente corrisposto per raffinato ricavato da greggio proveniente da altre fabbriche. Con le stesse norme sara' corrisposto agli operai ed impiegati delle distillerie un premio di L. 8 per ogni ettalitro di alcool prodotto. Agli effetti del computo delle giornate di presenza al lavoro, per la ripartizione dei premi suddetti, sono considerati "presenti" gli assenti per infortunio o malattia rispettivamente ammessi ad indennizzo o sussidio, sempre quando le assenze per tali causali abbiano avuto inizio durante il corso delle lavorazioni.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 79

Art. 79. TRASFERTE E TRASLOCHI Al dipendente inviato in missione o trasferta per ragioni di servizio, spettera', il rimborso di tutte le spese a base di lista; oppure un forfait diaria concordato preventivamente tra le parti. Il trasferimento ordinato dall'Azienda, in altra localita' non puo' peggiorare il trattamento complessivo goduto dal lavoratore nella localita' di provenienza. Al dipendente che venga trasferito, salvo miglior trattamento in uso presso le singole Aziende, sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) nonche' il rimborso di quelle eventuali maggiori spese per assicurazioni, buonuscite, scissione di contratto di locazione di cui, in conseguenza del trasloco, venisse ad essere gravato nei confronti della vecchia residenza, previ opportuni accordi con l'Azienda. E' dovuto inoltre un compenso giornaliero (comprensivo di ogni indennita) per giorni 7 al dipendente celibe senza congiunti a carico e per giorni 15, oltre 2 giorni per ogni figlio a carico al dipendente con famiglia. Al lavoratore trasferito in altra localita' per disposizione dell'Azienda, questa fornira' ogni assistenza necessaria al fine di facilitare la sua piu' sollecita sistemazione nella nuova residenza. In caso di situazioni eccezionali nelle quali non sia possibile un accordo diretto tra le parti, potranno intervenire, a richiesta delle parti stesse, le organizzazioni stipulati per tentare il componimento della pendenza. Al dipendente trasferito a sua domanda senza precisazione di localita', compete il trattamento di cui sopra limitato al 50%; con precisazione di localita' non compete alcun trattamento. Nell'eventualita' di licenziamento del dipendente gia' trasferito, spettera' allo stesso il rimborso di tutte le spese previste al 2° capoverso del presente articolo per il ritorno alla residenza di provenienza. Detto trattamento verra' limitato al 50% per il dipendente trasferito a sua domanda senza precisazione di localita', mentre non verra' corrisposto nel caso che il trasferimento sia avvenuto su richiesta dell'interessato con precisazione di localita'. In caso di decesso del dipendente, il rimborso di tali spese spettera' ai suoi familiari. Nel caso in cui il dipendente richiedesse ed ottenesse il trasferimento per causa di malattia, per se' e famiglia, il trattamento sara' pari a quello spettante per il trasloco ordinato dall'Azienda. Il dipendente che non accetta il trasferimento in altra sede o localita' ordinata dall'Azienda nei termini rapporto di lavoro ed il suo trattamento di liquidazione sara' quello previsto dagli articoli 28, 29, 51 e 52.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 80

Art. 80. ALLOGGI DI SERVIZIO Il lavoratore che fruisce di alloggio di servizio in relazione al rapporto di lavoro, dovra' rendere liberi i locali ad esso assegnati entro e non oltre il terzo mese seguente la rescissione del rapporto di lavoro stesso e la conseguente effettiva, cessazione del servizio.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 81

Art. 81. ASPETTIVA Al lavoratore chiamato a coprire cariche sindacali sara' concessa, a sua richiesta, una aspettativa sino ad un massimo di due anni. Oltre a quanto previsto dall'art. 49 in caso di giustificata e comprovata necessita', l'Azienda potra' concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino ad un anno. Durante tale periodo di assenza per aspettativa sara' sospesa, nei confronti dell'interessato, la decorrenza e la corresponsione di ogni competenza contrattuale. Il periodo di assenza sara' computabile nell'anzianita' ai fini dell'indennita' di licenziamento qualora l'aspettativa sia stata motivata da malattia, cariche sindacali o pubbliche. Per coloro che fossero chiamati a coprire cariche pubbliche o politiche si seguiranno le norme di legge.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 82

Art. 82. MORTE In caso di morte del lavoratore, comunque causata, spettera' agli aventi diritto in conformita' a quanto stabilito dall'[art. 2122 Cod. civ.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122), il trattamento previsto per il licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 83

Art. 83. TRAPASSO E TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, il trapasso di proprieta' dell'Azienda o il suo trasferimento in altra sede, non risolvono il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva verso la nuova Azienda tutti i diritti ed i doveri contemplati dal presente contatto. Al lavoratore che non intendesse seguire l'Azienda nella nuova residenza, spettera' il trattamento di licenziamento con la corresponsione dell'indennita' di preavviso, di licenziamento e la liquidazione del suo Conto Individuale della Cassa Previdenza.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 84

Art. 84. CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE Saranno mantenute al personale le condizioni speciali fin qui godute (alloggio, riscaldamento, luce e simili. Ai lavoratori in servizio saranno mantenute quelle migliori condizioni individuali e collettive di fatto eventualmente godute all'entrata in vigore del presente contratto. Durante la campagna saranno sospese la mense aziendali laddove sono tuttora, in essere e quelle altre eventuali iniziative assistenziali consuetudinariamente praticate durante il periodo di intercampagna.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 85

Art. 85. COMMISSIONI INTERNE Per quanto riguarda i compiti, le funzioni e le prerogative delle Commissioni Interne e del Delegato d'Impresa si fa riferimento agli Accordi interconfederali regolanti la materia.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 86

Art. 86. CONTRATTI INTERCONFEDERALI Il presente contratto regola e compiutamente stabilisce, in via particolare, i rapporti tra le Organizzazioni contraenti e Le condizioni di lavoro dei dipendenti dell'industria Saccarifera.. Per quanto in esso non previsto ed eventualmente regolamento da convenzioni di carattere generale stabilite di accordo tra le competenti Confederazioni, a tali norme si fara' esplicito riferimento. Ugualmente dicasi per quelle eventuali pattuizioni interconfederali che venissero a modificare, dopo la sottoscrizione del presente contratto e durante l'applicazione di esso, le norme con esso stabilite; in tal caso le parti contraenti, ora per allora, si impegnano di incontrarsi allo scopo di coordinare attraverso concordati integrativi, le presenti formule con le nuove norme di carattere generale.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 87

Art. 87. RECLAMI E CONTROVERSIE Tutti i reclami di puro carattere individuale o plurimo dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle Aziende e saranno risolti con trattative dirette tra ali interessati - assistiti dalle Commissioni Interne e le Direzioni. Della conoscenza delle controversie collettive in merito all'applicazione del presente contratto saranno competenti in via esclusiva, le Organizzazioni stipulanti. In caso di impossibilita' della loro composizione, previa redazione di verbale di mancato accordo - dal quale dovranno risultare i termini della vertenza e le tesi contrapposte - esse saranno rimesse all'esame e giudizio insindacabile delle Confederazioni Generali dell'Industria e del Lavoro.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 88

Art. 88. DECORRENZA E DURATA La decorrenza del presente Contratto Collettivo Nazionale e' fissata dal 1 gennaio 1958 ed esso fara' testo fra le parti fino al 31 ottobre 1961. Dopo tale data esso si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti, nelle forme di legge, almeno tre mesi prima della scadenza.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-Appendice

APPENDICE Parte di provvedimento in formato grafico Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

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