DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1360

Type DPR
Publication 1960-08-28
Ultimo aggiornamento 1960-11-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 29. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 11 paragr. B), gli operai con rapporto a tempo indeterminato avranno diritto alla seguente indennita': a) fino al 5° anno compiuto, per ogni anno, 8 giorni di retribuzione globale; b) da oltre il 5° anno compiuto, per ogni anno, 15 giorni di retribuzione globale. Per gli operai di cui sopra l'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese. Inoltre verra' loro liquidato il saldo del proprio Conto Individuale Cassa di Previdenza. Ove l'operaio divenga comunque invalido (il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° per le donne costituisce presunzione di invalidita) avra' diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento. Nota a verbale. - Nel caso di licenziamenti per limiti di eta' praticati dal 60° anno in poi, non si fara' luogo, all'applicazione della procedura prevista dall'Accordo Interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 30

Art. 30. DIMISSIONI In caso di dimissioni dell'operaio il cui rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, sara' riconosciuta allo stesso una indennita' di anzianita' nelle seguenti aliquote dell'indennita' prevista in caso di licenziamento dall'art. 29 oltre l'integrale liquidazione del Conto individuale della Cassa di Previdenza: - meta', quando l'operaio non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio; - 3/4 quando l'operaio abbia superato i 5 anni di servizio; - l'intero trattamento previsto dall'art. 29 quando l'operaio abbia superato i 10 anni di servizio. All'operaia, che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dall'art. 29.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 31

Art. 31. LIQUIDAZIONE DEI COTTIMI IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta, durante l'esecuzione del cottimo o prima della liquidazione di esso, l'operaio cottimista ha diritto alla liquidazione dell'eventuale utile del cottimo stesso, sino al momento in cui lascia il lavoro, nei casi in cui la liquidazione del cottimo e dell'utile del lavoro sia accettabile. Ove non lo sia, la liquidazione avverra' quando il cottimo sia ultimato ed in tal caso sara' concesso un acconto non inferiore al corrispondente importo per il lavoro eseguito ad economia maggiorato dalla percentuale minima di cottimo calcolata ai termini dell'articolo 18.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 32

Art. 32. ASSUNZIONE Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialita' del rapporto o da atto scritto. L'assunzione risultera' da atto scritto, nel quale saranno specificate: 1) la data di assunzione; 2) la categoria (o gruppo) cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 36; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova, se richiesto dell'Azienda; 5) tutte le altre condizioni che l'Azienda ritenga poi tare a conoscenza dell'impiegato, condizioni che non potranno in nessun modo peggiorare le disposizioni contenute nel presente Contratto.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 33

Art. 33. PERIODO DI PROVA In mancanza di esplicita pattuizione, che deve risultare da atto scritto, l'assunzione deve ritenersi fatta senza il periodo di prova. Qualora fosse richiesti il periodo di prova, questo non potra' regola, essere superiore a 6 mesi per gli impiegati di 1ª categoria e a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova potra' essere eccezionalmente prorogato oltre i limiti stabiliti dal presente articolo - fino a raddoppiarli - qualora ai riguardo intervenga specifico accordo tra le parti. Superato favorevolmente il periodo di prova, l'impiegato si intendera' senz'altro confermato in servizio. Lo stipendio da corrispondere durante il periodo di prova dovra' essere almeno quello minimo stabilito nel presente contratto per la categoria per la quale l'impiegato e' stato assunto. Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla rescissione del contratto, che potra' aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' di licenziamento. Il servizio prestato durante il periodo di prova dall'impiegato confermato va computato a tutti gli effetti contrattuali. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla legge, dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto riguarda le norme di cui agli articoli 46, 47 e 49 relativi a: congedo matrimoniale, servizio militare e trattamento di malattia. Nel caso in cui l'impiegato in prova si ammali o si infortuni l'esperimento verra' sospeso, senza il diritto ad alcun assegno e provvidenza contrattuale, per la durata massima di due mesi per gli impiegati di 1ª categoria e di un mese per gli altri, con facolta' di recuperi a guarigione avvenuta. In caso di malattia o infortunio contratti in servizio e per ragioni di servizio si pratichera' all'impiegato in prova il trattamento previsto dall'art. 49 capo v. 8°. Qualora la risoluzione del contratto avvenga per di missioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione globale verra' corrisposta per il solo periodo di effettivo servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il limite predetto, verra' corrisposta all'impiegato la retribuzione globale fino alla meta' o sino alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Puo' essere soggetto al periodo di prova soltanto l'impiegato di nuova assunzione. Gli operai passati impiegati non saranno soggetti ad alcun periodo di prova.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 34

Art. 34. DOVERI DELL'IMPEIGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare: a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'Azienda per il controllo delle ore di servizio. b) dedicare tutta la propria, attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l'ordine gerarchico e non svolgere, durante l'orario di lavoro, attivita' che comunque possano sviarlo dall'adempimento delle proprie mansioni-; c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Azienda nei confronti di terzi; non trarre profitto a danno della stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni; d) avere cura dei locali, mobili, macchine, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 35

Art. 35. ORARIO DI LAVORO Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, l'orario massimo di lavoro per gli impiegati e' di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere. Per ogni ora di lavoro prestata dall'impiegato oltre le 44 e sino alle 48 ore settimanali, l' Azienda corrispondera' all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria dello stipendio mensile di fatto che(si ottiene dividendo detto stipendio per 26 moltiplicato 8. Il trattamento di cui al comma precedente non si applica agli impiegati nel periodo dal 15 luglio al 15 ottobre (per Avezzano nel periodo dal 1 ottobre ad 31 dicembre). L'orario normale di lavoro per gli impiegati addetti ti lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e' di 52 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere. Le eventuali ulteriori ore di prestazione fino a 60 ore settimanali saranno compensate con la quota oraria della retribuzione normale. E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesta o custodia, si fa riferimento alla tabella approvata con [R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-12-06;2657). Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente o in cumulo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti fa condizione determinate la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'impiegato addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali di cui al primo comma del presente articolo. Ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore a quello previsto dal primo e dal quarto comma del presente articolo, questo continuera' ad essere osservato come normale. L'orario di lavoro e' fissato dalla Direzione aziendale, la relativa distribuzione sara' fissata dalla Direzione aziendale d'accordo con la Commissione Interna secondo i patti interconfederali. Detto orario sara' esposto in apposita tabella da affliggersi secondo le norme di legge.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 36

Art. 36. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE FABBRICHE 1ª Categoria Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto, di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive. Tecnici: 1° Capo fabbrica - Capo chimico. Amministrativi: Capo ufficio amministrativo - Capo ufficio agricolo con alle dipendenze personale di 2ª categoria. 2ª Categoria Appartengono alla: 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni di concetto. Tecnici: Capo fabbrica - Capo meccanico perito industriale - Chimico - Disegnatore d'assieme finito - Capo elettricista perito elettrotecnico responsabile dell'impianto e del servizio. Amministrativi: Contabile incaricato dell'ufficio paghe -Contabile ufficio agricolo - Contabile magazzino scorte - Contabile magazzino prodotti - Agente articolo - Cassiere contabile di fabbrica. Il Capo fabbrica di 2ª categoria, se laureato, passera' alla 1ª categoria dopo e non oltre un periodo di quattro anni di servizio, quale capo fabbrica, escluso l'anno di tirocinio. Il Capo fabbrica di 2ª categoria, se diplomato, passera' alla 1ª categoria dopo e non oltre un periodo di otto anni di servizio, quale capo fabbrica. Al Capo fabbrica, cui durante il periodo della campagna bietole, vengono affidate mansioni analoghe a quelle del 1° Capo fabbrica o del Capo fabbrica appartenente alla 1ª categoria, con analoga responsabilita', sara' corrisposto, per la durata di dette mansioni, un compenso pari alla differenza tra il suo stipendio di fatto, esclusi gli eventuali aumenti periodici di anzianita', ed il minimo contrattuale della la categoria. Il Chimico non laureato passera' alla la categoria, dopo e non oltre 5 anni di direzione del laboratorio con chimici o analisti alle proprie dipendenze durante la campagna. 3ª Categoria Alla 3ª categoria appartengono gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni esecutive. Detta categoria si divide in due gruppi: A) e B) Gruppo A) Tecnici Allievi capi fabbrica - Assistenti o sorveglianti con carattere continuativo - Assistente edile con carattere continuativo - Analisti - Sottocapi meccanici - Capi officina Capo elettricista o vice capo elettricista, con carattere continuativo - Disegnatori adibiti a lavori di semplice esecuzione. Capo Centrale termica - (E quel dipendente che durante la campagna ha la sovraintendenza e la sorveglianza del lavoro dei conduttori di caldaia con patente di 1° e 2° grado, classificati specializzati. Incaricato di compilare i bollettini dei consumi di combustibile, di eseguire i rilievi silla produzione di vapore e su tutti i dati di funzionamento al fine di fornire al capo fabbrica gli elementi necessari per il bilancio termico. Nell'intercampagna, cura la manutenzione completa della stazione guidando il lavoro degli operai addetti onde preparare le caldaie e ausiliari per la prova di collaudo. Compila le prime note per le richiesta dei materiali con la indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni). Trattasi, laddove esiste, di un solo dipendente per fabbrica. Capo reparto casa bietole - (E' quel dipendente che durante la campagna, sovraintende e sorveglia il lavoro svolto dagli operai, dai silos bietole alla evaporazione compresa, con conoscenza completa del macchinario degli apparecchi e della loro conduzione. Nella intercampagna sovraintende e sorveglia il lavoro svolto dagli operai addetti per lo smontaggio e revisione di tutto i] macchinario del reparto casa bietole, segnalando ai superiori le deficienze, riscontrate, studiandone e proponendone i rimedi e le modifiche opportune. Ultimata la manutenzione, sovraintende e sorveglia il montaggio del suddetto macchinario e compila le prime note per le richieste del materiale con la indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni). Capo reparto casa zuccheri - (E' quel dipendente che, durante la campagna, ha la sovraintendenza e la sorveglianza del lavoro svolto dagli operai addetti, dalle casse del sugo denso all'insacco dello zucchero, con conoscenza completa della lavorazione, del macchinario degli apparecchi e della, loro conduzione. Nell'intercampagna sovraintende e sorveglia il lavoro svolto dagli operai addetti per lo smontaggio e la revisione di tutto il macchinario del reparto casa zuccheri, segnalando le deficienze riscontrate ai superiori, studiandone e proponendone i rimedi e le modifiche opportune. Ultimate la manutenzione, sovraintende e sorveglia il montaggio del suddetto macchinario e compila le prime note - per le richieste del materiale, con l'indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni). Capo reparto macchine - (E' quel dipendente che, durante la campagna, ha la sovraintendenza e la sorveglianza del funzionamento delle motrici, compressori, turbocompressori, pompe, turbopompe, turbine a vapore nonche' di tutte le altre macchine della fabbrica, con conoscenza completa delle stesse onde poter intervenire e rimediare ad ogni incidente che dovesse verificarsi. Nell'intercampagna sovraintende e sorveglia la manutenzione completa delle suddette macchine ed il lavoro degli operai addetti. Segnala ai superiori le deficienze riscontrate, studiando o proponendo i rimedi e sovraintende e sorveglia, lavoro ultimato, al collaudo dei superiori. Compila le prime note di richieste del materiale con la indicazione di tutti gli elementi tecnici per le ordinazioni). Trattasi, laddove esiste, di un solo dipendente per fabbrica. Capo reparto tubisti - (E' quel dipendente che, durante tutto il periodo dell'anno, senza partecipare manualmente al lavoro, sovraintende e sorveglia il lavoro delle squadre di operai specializzati e comuni per la costruzione, il montaggio e il collaudo di impianti di tubazione di ogni qualita', interpretando e realizzando i disegni costruttivi, onde far eseguire i lavori sotto la sua diretta responsabilita', a perfetta, regola d'arte). Amministrativi Aiuti agenti agricoli - Magazzinieri - Spedizionieri - Aiuti contabili - Capi laboratorio tare - Pesatori bietole - Bollettaristi con incarico della, compilazione delle relative distinte Addetti alla verifica alle superfici coltivate. Gruppo B) Dattilografe - Telefoniste senza altre mansioni di categoria superiore - Vice magazzinieri - Commessi d'ufficio - Pesatori bietole di laboratorio tare - Bollettaristi. Gli impiegati con rapporto di lavoro a termine saranno assegnati, in base alle mansioni da essi esplicate, alle categorie o gruppi che loro competono. All'assistente o sorvegliante cui durante il periodo della campagna bietole, vengono affidate a tutti gli effetti mansioni analogie a quelle del capo fabbrica, sara' corrisposto, per la durata di dette mansioni, un compenso pari alla differenza tra il suo stipendio di fatto, esclusi gli eventuali aumenti periodici di anzianita', ed il minimo contrattuale della 2ª categoria. L'assistente o sorvegliante che durante il periodo della campagna bietole sostituisce a tutti gli effetti il capo fabbrica, passera' alla 2ª categoria dopo e non oltre un periodo di 8 anni di espletamento di tali mansioni. Nelle fabbriche in cui si svolgono simultaneamente due o piu' lavorazioni, all'assistente o sorvegliante che viene alternato ad altri assistenti o sorveglianti nelle varie lavorazioni, dovra' essere corrisposto, per il periodo della campagna bietole, la differenza tra il suo stipendio di fatto, esclusi gli eventuali aumenti periodici di anzianita', ed il minimo contrattuale della 2ª categoria. SEDI 1° Categoria: Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto d'ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive. Appartengono altresi' alla 1ª categoria gli impiegati di concetto che svolgono mansioni di particolari importanza per natura, autonomia del lavoro e con facolta' di iniziativa nello svolgimento di tali mansioni. 2ª Categoria: Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni di concetto e quegli impiegati che hanno promiscuita' eri mansioni di concetto e d'ordine purche' le prime siano prevalenti. 3ª Categoria: Gruppo A): Impiegati d'ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive normali. Gruppo B): Dattilografe - Telefoniste senza altre mansioni di categoria superiore - Commessi d'ufficio. FABBRICHE E SEDI Si intendono per commessi d'ufficio quei lavoratori normalmente incaricati di effettuare riscossioni e pagamenti per conto dell'Azienda ed altri lavori d'ufficio e di scarso rilievo. L'assegnazione a categoria (o gruppi) e' fatta dal datore di lavoro in rapporto alle mansioni che l'impiegato esplica. Nelle lettere di assunzione del personale non potranno essere indicate classifiche diverse da quelle previste dal presente articolo. Al personale che venisse a trovarsi gia' assegnato ad una categoria (o gruppo) superiore a quella cui avrebbe diritto in base al presente contratto, questa verra' confermata con qualifica "ad personam".

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 37

Art. 37. MUTAMENTO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria (o gruppo) purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia chiamato per almeno un mese a compiere mansioni rientranti in categoria (o gruppo) superiore alla sua, dovra' essere corrisposto, in aggiunta alla retribuzione mensile gia' goduta, per tutta la durata dello svolgimento di tali mansioni, un assegno temporaneo non inferiore alla differenza tra il minimo stipendiale contratto della categoria (o gruppo) superiore e lo stipendio di fatto percepito - esclusi gli aumenti periodici di anzianita' - in quanto tale differenza sussista. Trascorso un periodo, nel volgere di un anno, di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 3ª categoria A 4), avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria o nel gruppo superiore. Quando si tratti di sostituzione di un altro impiegato per sua assenza temporanea dovuta a malattia, infortunio, gravidanza e maternita', od aspettativa non motivata da ragioni sindacali, politiche o pubbliche, il passaggio alla categoria o gruppo superiore dovra' avvenire qualora l'assenza del sostituito divenga definitiva.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 38

Art. 38. PASSAGGIO DI CATEGORIA Nel caso di passaggio a categoria superiore sara' assegnato all'impiegato il corrispondente minimo stipendiale contrattuale salvo il mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti periodici di anzianita' maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi di stipendio, sara' ricalcolato come previsto dall'art. 44 conteggiandolo sui minimi delle categorie di provenienza. La Direzione provvedera' a comunicare all'impiegato la sua promozione a mezzo di lettera nella quale saranno indicate: a) la categoria (o gruppo) a cui l'impiegato viene assegnato; b) la nuova retribuzione mensile spettantegli suddivisa nei suoi elementi costitutivi.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 39

Art. 39. LAUREATI I laureati il cui titolo sia specificatamente richiesto dal datore di lavoro all'atto della assunzione, non potranno essere assegnati alla 3ª categoria. Nel caso in cui non abbiano alcuna preparazione pratica si potra' far luogo ad un periodo di tirocinio, che comunque non potra' essere superiore ad un anno. Durante tale periodo, il loro stipendio base mensile non potra' essere inferiore all'80% del minimo contrattuale degli impiegati della 2ª categoria. Qualora un laureato sia stato assunto senza specifica richiesta del titolo ed eventualmente sia stato assegnato alla 3ª categoria, la sua posizione dovra' essere esaminata al termine di un anno di servizio per determinare il suo passaggio alla categoria superiore o la risoluzione del suo rapporto di lavoro.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 40

Art. 40. STIPENDIO - RETRIBUZIONI VARIE E MODALITA DI CORRESPONSIONE A tutti gli effetti del presente contratto si conviene che: 1) Lo stipendio mensile di fatto dell'impiegato e' costituito: a) dal minimo di stipendio contrattuale di categoria o gruppo di appartenenza; b) dagli aumenti di merito; c) dagli aumenti periodici di anzianita' di cui all'art. 44. 2) La retribuzione normale e' costituita: a) dallo stipendio di fatto come sopra definito al punto 1); b) dalle quote di variazione della nuova indennita' di contingenza, secondo la scala mobile. 3) La retribuzione globale e' costituita: a) dalla retribuzione normale come sopra definita, al punto 2); b) da tutte le indennita' continuative e di ammontare determinato, dalle concessioni in natura che abbiano carattere di retribuzione, nonche' dalle eventuali retribuzioni a percentuale e dal dodicesimo della tredicesima mensilita'. Per la determinazione dello stipendio giornaliero si divide lo stipendio mensile di fatto per 26. La liquidazione delle competenze mensile deve avvenire ad ogni fine mese. Nel foglio di liquidazione mensile dovranno essere tenuti distinti i vari elementi costitutivi della retribuzione. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli elementi costitutivi della retribuzione mensile, all'impiegato dovra' intanto essere corrisposta la parte non contestata.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 41

Art. 41. STIPENDI MINIMI BASE DI CATEGORIA E DI GRUPPO Ferme restando le condizioni di miglior favore che saranno pattuite fra le parti, i minimi di stipendio sono quelli risultanti dalla tabella in appendice sotto la lettera D). I minimi di cui a detta tabella sono riferiti ad un massimo di 48 ore settimanali. Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, i minimi di cui alla citata tabella si riferiscono ad un massimo di 52 ore settimanali: le eventuali ulteriori ore di prestazione fino alle 60 settimanali saranno compensate in base a quote orarie della retribuzione normale.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 42

Art. 42. INDENNITA' MANEGGIO DENARO All'incaricato di normale maneggio di denaro, con oneri per errori, verra' corrisposta una particolare indennita' commisurata al 5% sulla retribuzione normale mensile.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 43

Art. 43. TREDICESIMA MENSILITA L'Azienda corrispondera' una 13, ma mensilita' pari alla retribuzione normale mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13, ma mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato; a tal fine il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sara' considerato mese intero.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 44

Art. 44. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o Gruppo Aziendale (intendosi per tali il complesso di stabili maggiorazioni percentuali del minimo stipendiale contrattuale relativo alla categoria di appartenenza dell'interessato, nelle misure sotto indicate: per il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° biennio: 5% biennale; per il 6° 7° e 8° biennio: 7% biennale; per il 9°, 10° 11° e 12° biennio: 5% biennale; per il 13° e 14° biennio: 4% biennale. Nel computo dell'anzianita' ai fini di cui sopra dovranno essere detratti gli aumenti periodici gia' concessi alla data(di sottoscrizione del presente contratto. Il caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto all'impiegato o l'importo in cifra degli aumenti periodici acquisiti nella categoria di provenienza. In caso di nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda o Gruppo aziendale non sara' considerata l'anzianita' acquisita, presso il precedente datore di lavoro, salvo patto espresso in contrario convenuto tra le parti. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorreranno dal mese in cui si compie il biennio di anzianita' e verranno calcolati sul minimo di categoria vigente nel mese in cui il biennio di anzianita' stessa e' stato maturato. Ad ogni variazione dei minimi stipendiali contrattuali di cui alla tabella allegato B) gli scatti percentuali gia' riconosciuti saranno ricalcolati sui nuovi minimi ed aggiunti ad essi insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione del nuovo stipendio di fatto; analogamente l'importo in cifra degli aumenti periodici acquisiti nelle categorie precedenti verra' ricalcolato in proporzione alle variazioni che avranno subito minimi tabellari delle categorie stesse. Al termine di ogni anno solare si effettuera' il ricalcolo delle maggiorazioni di cui sopra in relazione alle quote di variazione della nuova indennita' di contingenza, secondo la scala mobile, al 31, dicembre con applicazione della risultante nuova misura con il 1 gennaio successivo. Per gli aumenti periodici di anzianita' maturati prima del 14 giugno 1952, le maggiorazioni percentuali sopra citate dovranno essere calcolate sul minimo stipendiale contrattuale esclusa l'indennita' di contingenza in vigore al 1 aprile 1954. Le quote forfettizzate relative agli aumenti periodici di anzianita' maturati anteriormente ai 14 giugno 1952, sono quelle previste dall'art. 44 del C.C.N.L. 10 agosto 1954. Per le successive variazioni dei minimi stipendiali contrattuali previste dal 7° comma del presente articolo gli scatti percentuali maturati in data anteriore al 14 giugno 1952, saranno ricalcolati sui nuovi minimi stipendiali contrattuali, escluse le quote di contingenza di cui alla tabella C); analogamente l'importo in cifra degli scatti percentuali acquisiti nelle categorie precedenti verra' ricalcolato in proporzione alle variazioni che avranno subito i minimi tabellari delle categorie stesse, escluse le quote di contingenza anzidette.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 45

Art. 45. RIPOSO ANNUALE L'impiegato, compiuto un anno di servizio presso la Azienda, ha diritto ad un riposo annuale, maturantesi durante l'anno, con la corresponsione della retribuzione normale nella seguente misura: - giorni 15 esclusi i festivi se con anzianita' fino a 5 anni compiuti; - giorni 20 esclusi i festivi se con anzianita' da oltre 5 e fino a 10 anni; - giorni 25 esclusi i festivi se con anzianita' da oltre 10 e fino a 18 anni; - giorni 30 esclusi i festivi se con anzianita' oltre i 18 anni. Il riposo annuale avra' normalmente carattere continuativo e nella fissazione dell'epoca l'Azienda terra' conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri dell'impiegato. Non saranno computate come riposo annuale le assenze giustificate ed i permessi concessi dall'Azienda. Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non e' consentita la rinuncia al riposo annuale. L'impiegato che ha maturato il diritto alle ferie, se licenziato o dimissionario prima del godimento delle ferie stesse, ha diritto al pagamento dell'importo corrispondente; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dello scadere del primo anno di servizio, l'aliquota di ferie maturata verra' liquidata insieme all'indennita' di licenziamento. L'Azienda puo' richiamare in via del tutto eccezionale l'assente prima del termine del periodo di riposo, quando necessita' di servizio lo richiedono, fermo restando il diritto del dipendente di completare il periodo stesso in epoca successiva, con diritto altresi' al rimborso delle eventuali spese di viaggio di andata a di eventuale ritorno. Qualora le ferie non potessero essere riprese nello stesso anno, l'impiegato avra' diritto al relativo pagamento. L'assegnazione delle ferie non puo' aver luogo durante il periodo di preavviso. In caso di sopravvenuta malattia durante il periodo delle ferie e' sospeso il periodo feriale con decorrenza dalla data del certificato medico. Qualora, per esigenze di servizio, le ferie siano concesse frazionatamente, il giorno finale di ogni periodo non deve essere computato come ferie. Nota. - Le ferie sono godute in via posticipata ma si maturano via via dal primo mese di servizio senza alcuna carenza. Da cio' discende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno successivo alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare l'aliquota relativa allo scaglione superiore ed in caso di necessita' di valutare la frazione di ferie sara' a tale nuovo scaglione che ci si dovra' riferire. Es.: fino al compimento di 5 anni: 15 giorni: dal primo giorno del 6° anno comincia a decorrere l'aliquota dei 20 giorni.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 46

Art. 46. CONGEDO MATRIMONIALE Agli impiegati sara' concesso un permesso di 15 giorni consecutivi, con decorrenza della retribuzione normale, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 47

Art. 47. SERVIZIO MILITARE Il trattamento dell'impiegato in caso di chiamata alle armi per servizio di leva o di richiamo, sara' quello stabilito dalla legge e dagli accordi interconfederali in vigore. Qualora per i richiamati detto trattamento fosse inferiore alla corresponsione della retribuzione normale" per i primi 6 mesi e della meta' per i mesi successivi essi avranno diritto a percepire la differenza tra il trattamento previsto dalla legge e quello di cui sopra.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 48

Art. 48. ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL LAVORO Fermo l'obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l'Azienda dovra' provvedere a sue spese all'assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto. Detto impegno da parte dell'Azienda, vale sino ai limiti di eta' che sono accettati dagli Istituti di assicurazione. Il capitale da assicurarsi non potra' essere inferiore: a) a 5 annualita' di retribuzione normale per il caso di morte; b) a 6 annualita' di retribuzione normale per il caso di invalidita' permanente. Con l'accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l'Azienda sara' manlevata da ogni e qualsiasi responsabilita' sul buon fine del contratto di assicurazione. Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell'impiegato dovra' corrispondere, a cura dell'Azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza. Nel caso in cui l'Azienda non ottemperasse all'impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in oroario della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 49

Art. 49. MALATTIE ED INFORTUNI La malattia dovra' essere notificata all'Azienda nelle 24 ore successive, salvo i casi di giustificato impedimento; essa dovra' essere comprovata mediante presentazione del certificato medico non oltre il terzo giorno di assenza. L'Azienda avra' diritto di far constatare la malattia e la guarigione clinica dell'impiegato da un medico di sua fiducia. In caso di disaccordo tra il medico fiduciario e quello curante verra' nominato dalle parti un terzo medico che giudichera' inappellabilmente. In caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza dell'impiegato non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per infortunio o malattia, regolarmente accertati, l'Azienda conservera' il posto e corrispondera' la retribuzione normale all'impiegato per: a) 4 mesi per una anzianita' non superiore a 2 anni; b) 6 mesi per una anzianita' da oltre 2 anni a 6 anni; c) 8 mesi per una anzianita' da oltre 6 anni a 10 anni; d) 12 mesi per una anzianita' oltre i 10 anni. Qualora l'assenza per malattia si protragga oltre i limiti sopra, indicati, l'Azienda potra' concedere all'impiegato che lo richieda e che ne comprovale necessita', un periodo di aspettativa fino ad un anno, senza corresponsione della retribuzione. Se invece l'Azienda licenzia l'impiegato, sara' a lui dovuto il trattamento di licenziamento di cui all'art. 532 inclusa la indennita' sostitutiva del preavviso. Analogo trattamento sara' dovuto se successivamente al periodo di aspettativa l'Azienda intendera' licenziare l'impiegato. La malattia contratta in servizio per causa di servizio o l'infortunio sul lavoro non risolvono il rapporto di lavoro e pertanto l'impiegato ha diritto, trascorsi i termini di cui sopra, alla conservazione del posto sino alla guarigione clinica, senza alcuna corresponsione contrattuale. Nella determinazione dell'anzianita' agli effetti della liquidazione dell'indennita' di licenziamento sara' compreso il periodo di malattia o di infortunio. La invalidita' permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio non risolve il contratto di lavoro il quale potra' essere modificato nelle sue condizioni in relazione alla minorata capacita' lavorativa dell'impiegato.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 50

Art. 50. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I provvedimenti disciplinari che la Direzione della Azienda puo' applicare a carico dei propri impiegati sono: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni; d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio fino ad un massimo di 15 giorni; e) licenziamento senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) saranno comminati nel caso in cui l'impiegato commetta una mancanza cosi' grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno regolati secondo il combinato disposto dell'art. 87 e, dell'Accordo Interconfederale sui compiti delle Commissioni Interne. Nel caso di licenziamento senza preavviso ne' indennita', questa ultima, quando non costituisca risarcimento di danni deve essere devoluta alla Cassa di Previdenza Aziendale. Comunque, anche nel caso di cui al punto f) del primo comma del presente articolo, restera' sempre salvaguardato il diritto del dipendente per quanto riguarda il suo conto Particolare della Casa di Previdenza. I provvedimenti disciplinari di cui ai comma c), d), c) ed f) non potranno essere adottati se non previa contestazione della mancanza e udite le discolpe dell'impiegato.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 51

Art. 51. PREAVVISO Salvo il caso di licenziamento per motivi di cui all'art. 50, lettera e) ed f), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, puo' essere risolto dall'Azienda con i seguenti termini di preavviso: a) per l'impiegato di la categoria: - 4 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore ad anni 2: - 2 mesi, se ha prestato servizio per meno di due anni; b) per l'impiegato di categoria 2ª e 3ª: - 3 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore ad anni due; - 1 mese, se ha prestato servizio per meno di due anni. Se la disdetta del rapporto di lavoro e' data dall'impiegato, i termini di cui sopra sono ridotti alla meta'. L'Azienda puo' rinunciare alla prestazione d'opera durante il preavviso, purche' corrisponda al dipendente una indennita' pari alle competente afferenti al periodo di mancato preavviso. In mancanza del preavviso, da parte del dipendente, l'Azienda potra' trattenere sulla indennita' di licenziamento spettante all'impiegato, e fino alla concorrenza dell'indennita' medesima, l'ammontare delle competenze afferenti al periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla, corrispondente indennita', sara' computato come servizio agli effetti della indennita' di licenziamento, eccenzion fatta per il caso di morte. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. I termini per la disdetta del contratto e per la determinazione dell'indennita' dovuta a fronte del licenziamento cominceranno a decorrere dal sedicesimo giorno del mese in corso se la disdetta e' data nella prima quindicina del mese, dal primo giorno del mese successivo, se la disdetta e' data nella seconda quindicina. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'Azienda concedera' all'impiegato dei permessi, per la ricerca di nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi, stessi saranno stabiliti dall'Azienda.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 52

Art. 52. INDENNITA' Di LICENZIAMENTO Oltre al preavviso e in difetto, oltre alla indennita' sostitutiva corrispondente a norma dell'art. 51, spettera' all'impiegato - per l'anzianita' di servizio maturata all'atto del licenziamento avvenuto non ai sensi dell'art. 50 lettera f) - una indennita' nella seguente misura-: - mezza mensilita' della retribuzione globale di cui - all'art. 40 per ogni anno di servizio dal primo all'ottavo anno; - una mensilita' della retribuzione globale e. s. per ogni anno di servizio oltre l'ottavo anno. Per gli impiegati di cui sopra l'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese. Per quanto riguarda la Cassa di Previdenza si fa riferimento all'art. 67. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o di partecipazione, questi saranno commisurati alla media, dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio. In caso di contestazione sull'ammontare della liquidazione o su taluno dei suoi elementi, all'impiegato dovra' essere comunque corrisposta la parte non contestata. L'indennita' di licenziamento deve essere calcolata in base alla retribuzione globale percepita dall'impiegato all'atto del licenziamento o delle dimissioni. Ove l'impiegato divenga comunque invalido di compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° per le donne costituisce presunzione d'invalidita) avra' diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento. Norme transitorie - Per quelle anzianita' nelle quali incidesse il periodo 1 luglio 1937-30 giugno 1946, ove il trattamento previsto dal presente articolo risultasse inferiore a quello stabilito dagli artt. 24 e 25 del Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati dell'industria stipulato il 5 agosto 1937, l'Azienda corrispondera' limitatamente al periodo stesso, la differenza in modo da raggiungere detto trattamento. Note 1) Massimale saccariferi di contribuzione alla Cassa di Previdenza: - per il periodo fino al 31-12-44......... L. 2.500 mensili - per il periodo dal 1-1-45 al 30-9-45.. L. 6.500 mensili - per il periodo dal 1-10-45 al 30-6-46.. L. 8.000 mensili 2) Trattamento di licenziamento previsto dal C. C. N. L. 5-8-1937 per gli impiegati dell'industria: Articoli 24 e 25. - In caso di licenziamento non dovuto a risoluzione in tronco del rapporto di lavoro, spetta: a) per anzianita' di servizio successiva al 1 luglio 1937,i' una in indennita' di licenziamento commisurata a 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta, da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli; b) per il periodo successivo al 1 luglio 1937, la liquidazione del Conto Generale della Cassa di Previdenza alimentato con contributi del datore di lavoro del 4%O/ se l'impiegato non e' soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'1% se soggetto a detto obbligo.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 53

Art. 53. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le seguenti aliquote della indennita' di licenziamento stabilita dall'art. 52 del presente contratto, fermo restando la liquidazione integrale del Conto Individuale della Cassa di Previdenza: - meta' quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio; - l'intero trattamento quando l'impiegato abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio. All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento di licenziamento

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 54

Art. 54. DEL CONTRATTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro instaurato secondo le presenti norme da' origine ad un contratto per il quale il prestatore d'opera vincola, durante l'orario di lavoro, la sua attivita' e capacita' professionale a, disposizione del datore di lavoro il quale, come corrispettivo delle prestazioni ricevute, si impegna a corrispondere al lavoratore il prestabilito trattamento contrattuale. Il presente contratto riguarda, gli impiegati ed operai in forza alle Aziende saccarifere alla data della sua sottoscrizione, rimanendo pertanto esclusi tutti il cui rapporto di lavoro sia stato precedentemente interrotto, ancorche' alla data stessa non siano stati liquidati delle loro spettanze. Dichiarazioni a verbale. - L'Assozucchero dichiara che comunichera' alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti l'elenco delle Societa' saccarifere - sedi e stabilimenti - che essa rappresenta ai fini sindacali e del presente contratto di lavoro. - Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro deve valere per i lavoratori di tutte le Aziende del settore anche se non associate all'Assozucchero.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 55

Art. 55. PRESTAZIONI CONTRATTUALI Fatte salve le norme previste dal presente contratto, i diritti, ed i doveri reciproci dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera sono quelli stabiliti dalla, legge e dagli accordi collettivi di carattere generale comunque applicabili alla categoria,. In particolare i prestatori d'opera, nello svolgimento delle mansioni loro affidate quale contropartita della retribuzione stabilita dovranno usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta dall'interesse dell'Azienda e da quello superiore della produzione. Il prestatore d'opera deve inoltre osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro cui egli e' addetto. I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente dipendono dai rispettivi superiori. Essi devono conservare rapporti di referenza e di subordinazione verso i superiori di urbanita' e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 56

Art. 56. DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO L'assunzione dei lavoratori e' subordinata alla presentazione da parte dell'interessato dei seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro ed eventuali certificati di servizio; 3) tessera e libretto delle assicurazioni sociali ove ne sia gia' provvisto; 4) documenti richiesti da particolari disposizioni di legge; 5) titolo di studio (se richiesto specificatamente dalla Azienda). E' in facolta', dell'Azienda subordinare alla presentazione del certificato penale ad uso di lavoro di data non anteriore a tre mesi. Per i documenti che restano in deposito presso la Azienda, questa ne rilascera' ricevuta. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare il suo domicilio e residenza ed a notificare per iscritto ogni eventuale successivo cambiamento.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 57

Art. 57. VISITA MEDICA Al momento dell'assunzione i lavoratori potranno essere sottoposti a visita da parte del medico fiduciario dell'Azienda allo scopo di accertarne l'identita' fisica al servizio al quale dovrebbero essere addetti. In seguito, pendente rapporto di lavoro, l'Azienda avra' facolta' di accertare a mezzo del proprio medico fiduciario tale idoneita'; in caso di contestazione, lo accertamento anzidetto sara' devoluto ad un sanitario designato di comune accordo tra i medici

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 58

Art. 58. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO L'assunzione dei lavoratore potra' anche essere fatta con prefissione di termine. La specificazione del termine o la sua causale dovranno risultare dal documento di assunzione (elenchi di cui all'art. 1 per gli operai, lettere individuali per gli impiegati). Qualora la causale indicata a giustificazione del termine fosse il contratto con le disposizioni di legge che regolano il rapporto di lavoro questo sara' senz'altro considerato, ad ogni effetto, a tempo indeterminato. La scadenza del rapporto di lavoro potra' o essere indicata specificatamente o coincidere con il termine del lavoro al quale il lavoratore e' stato assegnato. Ove il datori di lavoro non traduca in atto la rescissione del rapporto alla scadenza del suo termine o non provveda ad alcuna nuova precisazione nei Confronti dell'interessato (in quest'ultimo caso quando si tratta di due lavorazioni consecutive e del periodo tra di esse intercorrente, come: lavorazione bietole, raffinazioni zucchero baritazione melasso distillazione ecc. Il lavoratore si intendera' tacitamente nato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sua anzianita' decorrera' dalla data di inizio del rapporto di lavoro a termine. Durante il periodo prefissato e fino alla scadenza del termine, saranno applicate all'avventizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto previsto dagli articoli 25, 28, 46, 51 e 70 relativamente al congedo matrimoniale, preavviso ed indennita' istruzione figli. Resta salvo quanto previsto dal succitato art. 28 circa il trattamento da riservare agli operai assunti per le campagne di lavorazione. Lo speciale trattamento di malattia e di infortunio di cui agli articoli 19 e 49 sara' limitato alla scadenza del termine prefisso eccezion fatta per la integrazione prevista per gli operai all'art 19. Le ferie, la gratifica natalizia e l'indennita' di licenziamento saranno corrisposte frazionate in dodicesimi in rapporto alla anzianita' di servizio ed a tali fini il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sara' considerato mese intero. Non saranno altresi' applicate all'avventizio le norme relative alla Previdenza il cui Conto andra' ad accendersi qualora il rapporto di lavoro, per atto tacito ed espresso, si trasformasse a tempo indeterminato. La data di accensione di detto Conto potra' coincidere con quella dell'assunzione a termine qualora l'interessato ne faccia richiesta e provveda a versare la propria quota di contributi arretrati da accreditarsi sul suo Conto Particolare. L'avventizio che passi a tempo indeterminato non dovra' sottostare a periodi di prova qualora il periodo di avventiziato abbia superato la durata del periodo di prova stesso. Gli avventizi impiegati saranno retribuiti a mese salvo, la liquidazione parziale della retribuzione normale allorche' il rapporto di lavoro inizi o si interrompa nel corso del mese.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 59

Art. 59. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO Lavoro straordinario (di cui alla voce A) della seguente tabella). Sono considerate ore di lavoro straordinario, in relazione agli articoli 8 e 35 del presente contratto, quelle che eccedono le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, e, per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le 10 giornaliere o le 60 settimanali, nonche' quelle eccedenti il maggior orario consentiti dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto. Lavoro festivo (di cui alla voce B) della seguente tabella. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi previsti dall'art. 72, eccezion fatta per il S. Patrono durante il periodo di lavorazione, ovvero quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale compensativo. La maggiorazione per lavoro festivo non viene corrisposta al lavoratore che presta attivita' nella domenica, ma gode di riposo compensativo in, altra giornata della settimana. Il riposo compensativo settimanale deve essere sempre riconosciuto ogni 6 giorni di lavoro continuativo, anche in periodo di campagna, peraltro previo benestare dell'Ispettorato del Lavoro, competente per territorio, detto riposo a norma dell'[art. 6 della, legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art6), potra' essere ridotto, fori a 12 ore. In tal caso il lavoratore avra' diritto, per il periodo di mancato riposo al compenso previsto per il lavoro festivo; Lavoro notturno (di cui alla voce C) della, seguente tabella). E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino. Lavoro straordinario notturno (di cui alla voce D) della seguente tabella). E' quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne dopo aver gia' prestato lavoro oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo. Lavoro straordinario festivo (di cui alla voce E) della seguente tabella). E' quel lavoro straordinario che compie il lavoratore in giornata festiva oltre i limiti indicati al primo comma del presente articolo. Lavoro straordinario festivo notturno (di cui alla voce F) della seguente tabella). E' quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne oltre i limiti di cui al primo comma del presente articolo in giornata festiva. Lavoro festivo notturno (di cui alla voce G) della seguente tabella). E' quello compiuto dal lavoratore nelle ore notturne in giornate festive. Lavoro notturno a turni (di cui alla voce H della seguente tabella). Lavoro notturno in turni avvicendati e' quello che normalmente si svolge in periodi alternati in modo che ad un periodo di lavoro notturno corrispondono due o piu' periodi, ecceziomalmente uno, di lavoro diurno, a seconda che il lavoro sia organizzato su due o piu' turni. Nel caso di particolari situazioni di lavoro su due turni, per il lavoro notturno compiuto in eccedenza alle 8 ore notturne, ed al maggior orario consentito dalla legge, verra' corrisposto il cumulo delle maggiorazioni previste ai punti D ed H. Nell'eventualita' che un lavoratore venga eccezionalmente assegnato di notte ad un turno diverso dal proprio, gli verra' corrisposta la maggiorazione di cui al punto C). Esempio di un turno di 12 ore riferito ad un orario normale di 8 ore: 1° turno (12 ore) dalle ore 6 alle ore 14 8 ore normali diurne dalle ore 14 alle ore 18 - 4 ore straordinarie diurne con maggiorazione prevista al punto A). 2° turno (12 ore) dalle ore 18 alle ore 22 - 4 ore normali diurne; dalle ore 22 alle ore 2 - 4 ore notturne con maggiorazione prevista al punto H). dalle ore 2 alle ore 6 - 4 ore straordinarie notturne con maggiorazione prevista ai punti H) + D). Percentuali di maggiorazione. Le ore di lavoro di cui sopra saranno compensate con le sotto indicate percentuali di maggiorazione conteggiate per: Impiegati - Sul valente orario che si determina dividendo la retribuzione normale mensile per 175. Operai - Sulla retribuzione oraria normale. Impiegati Operai A) Lavoro straordinario 32% 28% B) Lavoro festivo 52% 43% C) Lavoro notturno 52% 43% D" Lavoro straordinario notturno 65% 50% E) Lavoro straordinario festivo 65% 50% F) Lavoro straord. festivo notturno 67% 55% G) Lavoro festivo notturno 65% 50% H) Lavoro notturno a turni 12% 10% Lavoro notturno per i guardiani 10% Le sopra indicate percentuali di maggiorazione non sono comulabili nel senso che la maggiore assorbe in minore, salvo il caso previsto dal 2° capoverso del lavoro notturno a turni. I lavoratori che, dopo compiuto il loro orario di lavoro, fossero chiamati dal loro domicilio fuori lavorazione in ore notturne, ed in lavorazione, fuori il loro turno, saranno compensati: per gli impiegati: colla maggiorazione dell'80% sul valente orario della retribuzione normale mensile, determinato come sopra; per gli operai: colla maggiorazione dell'80% sulla retribuzione oraria normale comprendendo nelle ore da compensarsi anche quelle del percorso da casa al luogo di lavoro e viceversa. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei casi, nei limiti e con le modalita' previste dalla legge dal presente contratto il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi di impedimento. La liquidazione del lavoro straordinario, festivo e notturno sara' fatta ad ogni periodo di paga oppure a fine di ogni ciclo lavorativo.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 60

Art. 60. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Nessun lavoratore puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita di controllo all'uscita dello stabilimento. In caso di visita totale questa dovra' avvenire in locale apposito. Alle lavoratrici, la visita di controllo non potra' essere compiuta che in locale appartato e con l'intervento di personale esclusivamente femminile all'uopo incaricato.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 61

Art. 61. DANNI E TRATTENUTE PER RISARCIMENTO I danni che importino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell'Azienda e le relative trattenute saranno fissate in rapporto all'entita' del danno arrecato ed alle circostanze in cui esso si e' verificato. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovra' essere rateizzata in modo da non superare il 10% della retribuzione normale, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 62

Art. 62. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto di lavoro in materia di igiene del lavoro ed eventuali accordi interconfederali. Le particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce. Art. 11. Trasporto e sollevamento di pesi. I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne in qualunque ett adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli non possono superare i seguenti limiti: a) trasporto a braccia ed a spalle: - maschi sotto al 15 anni, Kg. 15; - maschi dal 15 al 17 anni, Kg. 25; - femmine sotto i 15 anni, Kg. 5; - femmine dai 15 ai 17 anni, Kg. 15; - femmine sopra i 17 anni, Kg. 20; b) trasporto con carretti a 3 ed a 4 ruote su strada piana: 8 volte I pesi Indicati alla lettera a) compreso il peso dei veicolo; c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo. Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 63

Art. 63. TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI Per quanto si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza, e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge. Comunque il trattamento economico non potra' essere inferiore alla corresponsione dell'intera retribuzione normale per i tre mesi precedenti il parto e del 50% della stessa per i tre mesi successivi. Tale trattamento assorbira', fino a concorrenza, quello eventualmente praticato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie (I.N.A.M.). Ove, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dagli articoli 19 e 49 del presente contratto a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 64

Art. 64. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA Durante l'orario di lavoro il prestatore d'opera non puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; non puo' altresi' lasciare il luogo di lavoro se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo capo diretto. I lavoratori sospesi non possono entrare nei locali dell'Azienda e sue pertinenze senza l'autorizzazione della Direzione. Salvo speciale permesso, non e' consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nei locali di pertinenza dell'Azienda nelle ore fuori del proprio servizio. Per quanto riguarda l'accesso nei locali di pertinenza dell'Azienda dei membri in carica delle Commissioni Interne fuori delle ore del proprio lavoro, si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia. Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dal lavoro se richiesti per motivi giustificati.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 65

Art. 65. ASSENZE Le assenze devono essere giustificate non oltre il giorno successivo a quello del loro inizio, salvo in caso di legittimo impedimento. L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa fino al 30% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse prestato servizio. Potra' essere considerato dimissionario, e come tale liquidato, il lavoratore che sia rimasto assente, senza giustificati motivi, per sei giorni di seguito Sara' considerato assente qualsiasi lavoratore che non abbia fatto il regolare movimento delle schede o delle medaglie, laddove questo sia prescritto dall'Azienda, quando non possa far constatare in modo sicuro prima dell'uscita, la sua presenza nei locali Ali lavoro; ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 66

Art. 66. LAVORATORI COMPENSATI A PROVVIGIONE Al lavoratore rimunerato in tutto o in parte a provvigione o interessenza od a premio, sara' garantito, come media annuale, almeno il minimo di stipendio o di salario previsto dal presente contratto per la corrispondente categoria (o gruppo), oltre agli altri elementi della retribuzione in atto per i lavoratori a retribuzione fissa.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 67

Art. 67. PREVIDENZA A favore del personale, operai ed impiegati non in prova, cui il presente contratto si riferisce, il cui rapporto di lavoro sia, a tempo indeterminato, verra' praticato un trattamento di previdenza, attraverso apposita Cassa Aziendale, il cui regolamento costituisce parte integrante del contratto stesso. Salve le eccezioni previste dal presente contratto. Detto trattamento di previdenza verra' corrisposto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in aggiunta alla indennita' di licenziamento.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 68

Art. 68. MAGGIORAZIONI DI ZONA Per i Comuni di Genova, Milano e Roma i minimi contrattuali salariali e stipendiali di cui alle tabelle A. e B) in appendice saranno maggiorati del 4,20% per gli operai e del 6% per gli impiegati.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 69

Art. 69. INDENNITA' ZONA MALARICA Al dipendente (operaio ed impiegato) che da localita' non malarica venga inviato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica, spettera' una speciale: indennita' di L. 30 per giorno trascorso nella zona stessa e di L. 10 per ogni componente la famiglia. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche al dipendente che abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Autorita' Sanitarie locali.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 70

Art. 70. INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI Quando manchino nel raggio di 8 Km. dalla localita' di residenza le scuole, l'Azienda corrispondera' al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato una indennita' per l'istruzione elementare e media inferiore dei figli che frequentino dette scuole per la durata dell'anno scolastico. La indennita' verra' corrisposta nella misura di lire 1.000 mensili per un figlio e nella misura di lire 1.600 per due o piu' figli contemporaneamente, per un periodo massimo di 7 anni complessivi, sempreche' l'alunno non sia ripetente.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 71

Art. 71. INDENNITA' ACCESSORIE Tutte le indennita' accessorie correnti ed eventualmente da istituire per legge o per contratto interconfederale seguiranno le norme generali sancite dalla legge o dai contratti interconfederali. Pertanto ogni controversia ad esse eventualmente relativa, dovra' astrarre dalle formule del presente contratto ed essere valutata, e risolta sulla scorta delle pattuizioni interconfederali o delle leggi che riguardano la indennita' in questione.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 72

Art. 72. RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e cioe': a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) le festivita' nazionali; c) ai fini dello speciale trattamento economico previsto dalla legge e dai patti interconfederali sono considerate festivita' intrasettimanali le seguenti ricorrenze: 1 gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania 19 marzo - S. Giuseppe - Lunedi di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini 29 giugno - SS. Pietro e Paolo 15 agosto Assunzione - 1 novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - S. Stefano - Patrono del luogo ove il dipendente lavora, salvo quanto disposto all'art. 59. Qualora qualcuna delle festivita' infrasettimanali sopra elencate dovesse cadere in domenica, tra la Direzione e la Commissione interna, si concordera' altra giornata compensativa ad ogni effetto: Cosi' pure qualora la festivita' del Santo Patrono coincidesse con una festivita' nazionale o infrasettimanale. Nel caso in cui, per effetto di Una prestazione settimanale oraria inferiore alle 48 ore una festivita' infrasettimanale cadesse in giornata in cui non vi fosse prestazione di lavoro, questa sara' compensata con un importo pari a 1/6 dell'orario settimanalmente praticato. Nel caso invece di coincidenza con giornata in cui la prestazione di lavoro fosse ridotta, si corrispondera' l'importo equivalente a tale minore prestazione. Il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica salvo eccezioni di legge. I lavoratori cottimisti in occasione di festivita' infrasettimanali o nazionali previste dalla legge o dal presente contratto, riceveranno la stessa retribuzione percepita la vigilia della festivita' stessa o comunque il giorno lavorativo immediatamente precedente la ricorrenza festiva.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 73

Art. 73. PASSAGGIO Di SCAGLIONI DI ETA'. In caso di passaggio da uno scaglione di eta' inferiore ad un altro superiore, l'eventuale superminimo verra' assorbito fino a concorrenza, nel minimo tabellare dello scaglione superiore.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 74

Art. 74. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO Il passaggio del lavoratore da operaio ad impiegato comporta la risoluzione dell'originario rapporto di lavoro ed il lavoratore sara' assunto ex novo nella nuova qualifica. Tale passaggio dovra' essere notificato per iscritto al lavoratore interessato ed avra' effetto dalla data della lettera di notificazione. La liquidazione della indennita' per il risolto rapporto di lavoro dovra' essere pari al doppio della, indennita' stabilita dagli articoli 15 e 29 del presente contratto su richiesta scritta dell'interessato, anziche' liquidato sedutastante, potra' essere accreditato sul Conto Particolare della Cassa di Previdenza, a titolo di versamento volontario. L'anzianita' del prestatore d'opera come impiegato comincera' a decorrere a tutti gli effetti dal giorno del suo passaggio ad impiegato. Il prestatore d'opera passato impiegato manterra' ad personam: a) le migliori condizioni complessive di carattere economico eventualmente godute al momento del suo passaggio ad impiegato; b) il periodo di ferie e di malattia gia' goduto come operaio,- qualora tale periodo sia superiore a a quello al quale avrebbe diritto come impiegato. Tale maggior periodo di ferie e di malattia verra' pero' assorbito negli aumenti dei detti periodi che gli competeranno in seguito al successivo maturarsi della sua anzianita' L' operaio al quale vengano temporanemente ed in via dei tutto eccezionale affidate mansioni impiegatizie, dovra' avere per quel periodo almeno il medesimo trattamento economico degli impiegati avventizi, senza che il decorso a tutti gli effetti della sua anzianita' d'operaio resti interrotto.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 75

Art. 75. PREMIO DI INTERCAMPAGNA Ai lavoratori che prestino servizio durante il periodo di intercampagna: 1 ottobre - 30 giugno (1 gennaio - 30 settembre per Avezzano), verra' riconosciuto un premio nelle seguenti misure: Impiegati: - Uomini sopra i 21 anni................. L. 37.000 - Uomini tra i 19 e i 21 anni............ L. 31.102 - Uomini tra i 17 e i 19 anni............ L. 25.870 - Uomini sotto i 17 anni................. L. 19.647 - Donne sopra i 21 anni.................. L. 32.045 - Donne tra i 19 e i 21 anni............. L. 26.418 - Donne tra i 17 e i 19 anni............. L. 21.470 - Donne sotto i 17 anni.................. L. 16.516 Operai: - Maestri d'opera........................ L. 30.000 - Uomini sopra, i 18 anni................ L. 25.000 - Uomini fra i 17 e i 18 anni............ L. 21.250 - Uomini tra i 16 e i 17 anni............ L. 18.750 - Uomini tra i 14 e i 16 anni............ L. 16.250 - Donne di eta', superiore ai 18 anni).... L. 20.000 - Donne dai 16 ai 18 anni compiuti....... L. 18.750 - Donne dai 14 ai 16 anni compiuti....... L. 15.000 La corresponsione di tale premio avverra' alla data del 30 giugno (30 settembre per Avezzano) di ogni anno in unica soluzione nei confronti di tutti i lavoratori che abbiano prestato servizio alle dirette dipendenze delle Aziende sia col rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto a termine. Ne saranno soltanto esclusi quei lavoratori che fossero stati o fossero assunti nei periodi suddetti per attivita' produttive accessorie e complementari particolarmente, disciplinate dal presente contratto (distillazione, baritazione, ecc.). A coloro che saranno stati presenti durante tutto il periodo di intercampana (1 ottobre - 30 giugno - 1 gennaio - 30 settembre per Avezzano) il premio sara' corrisposto integralmente nella misura sopra: indicata, mentre esso sara' frazionato in non in proporzione ai mesi di affettivo servizio nei casi di inizio, interruzione, il primo di intercampagna si intendera' assorbibile di pieno diritto da quelle eventuali provvidenze di carattere generale che intervenissero per fatto interconfederale o governativo ad istituire premi gratificazioni sotto forma, di 51ª settimana e 14ª mensilita', gratifica pasquale ed altro.

CCNL 16 settembre 1958 per addetti all'industria saccarifera-art. 76

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