DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1365

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 5. NORMA SPECIALE Le lavorazioni di astucci pieghevoli, di scatole grezze o rivestite in foglio o in tubo (quindi anche litografate) cucite a macchina, di scatole ricoperte a macchina (tipo nelle lavorazioni essenzialmente manuali tradizionali e pertanto non costituiscono categoria propria in quanto totalmente o prevalentemente lavorazioni meccaniche. Gli operai addetti a queste lavorazioni fanno parte delle corrispondenti categorie di addetti alle macchine.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 6

Art. 6. CATEGORIE OPERAI DONNE ADDETTE ALLE LAVORAZIONI AL TAVOLO 1ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria le operaie che sono in grado di eseguire completamente le lavorazioni classificate di 1ª categoria di cui all'art. 1. Le operaie che eseguono lavori speciali di maggior pregio elencati nello stesso articolo come: astucci o scatole sagomate di forma complessa ed artistica foderate e ricoperte in tessuto o pelle con o senza ovattatura e che richiedono particolare capacita', percepiranno la maggiorazione del 5% sulla paga prevista per le operaie di la categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 7

Art. 7. 2ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria le operaie che, dopo aver ultimato il periodo di apprendistato, sono in grado di eseguire completamente le lavorazioni classificate di 2ª categoria di cui all'art. 2. Tali operaie possono essere adibite in qualita' di aiutanti a lavori di 1ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 8

Art. 8. NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA Negli stabilimenti dove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezzi, cucite od incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all'art. 3, le operaie dovranno essere assunte in 3ª categoria, non essendo previsto un periodo di apprendistato. Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per le operaie originariamente assunte prima del 16° anno e di un anno di effettivo servizio se assunte dopo il 16° anno di eta', alle operaie stesse verra' riconosciuto uno scatto d' anzianita' nella misura del 3% sulla paga base. Qualora lo stabilimento attui anche parzialmente lavorazioni di categoria superiore, alle operaie che vi verranno adibite, verra), riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 9

Art. 9. CAPOTAVOLO Appartengono a questa categoria le operaie che svolgono la mansione preminente nelle lavorazioni a gruppo o tavolo di almeno 4 elementi e siano in grado di eseguire completamente, a regola d'arte, tutte le lavorazioni richieste dalla propria categoria di lavorazione con responsabilita' tecnica del lavoro. A queste operaie verra' riconosciuta una: percentuale del 4% in pieni sulla paga-base della propria categoria di lavorazione. Qualora l'operaia appartenga a categoria superiore o fruisca di superminimi la differenza si intende assorbita, fino a concorrenza.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 10

UOMINI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI ALLE MACCHINE Art. 10. 1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE Appartengono alla la categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semiautomatiche a lavorazioni multiple; compositori di fustelle a mano di tipo americano.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 11

Art. 11. 1ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria i tagliatori che eseguono le lavorazioni classificate in la categoria di cui all'art. 1 nonche' i macchinisti addetti alla preparazione di trancie a dorare, i tagliatori in prevalenza alle macchine a ghigliottina e i fustellatori alla platina con responsabilita' tecnica.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 12

Art. 12. 2ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria i tagliatori e preparatori che eseguono le lavorazioni classificate in 2ª categoria di cui all'art. 2 nonche' gli operai che abbiano superato il periodo di permanenza nella 3ª categoria. Essi non possono essere adibiti alle macchine elencate per gli operai di 1ª categoria se non come aiutanti.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 13

Art. 13. 3ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria gli operai che abbiano ultimato il periodo di apprendistato. La permanenza in questa categoria avra' la durata di anni due di effettivo servizio per gli operai assunti prima del compimento del 16 anno di eta' e di anni uno per quelli assunti dopo il 16° anno di eta'. Questi operai non potranno essere adibiti alle macchine per le quali e' prevista l'assegnazione alla prima categoria se non come aiutanti.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 14

Art. 14. NORME SPECIALI PER GLI OPERAI CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA Negli stabilimenti ove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all'art. 3, gli operai, ultimato il periodo di apprendistato, passeranno alla 3ª categoria. Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per gli operai originariamente assunti prima del compimento del 16° anno di eta' e di un anno di effettivo servizio per quelli assunti dopo il 16° anno, agli operai stessi verra' riconosciuto uno scatto di anzianita' nella misura del 3% sulla paga base. Nel caso che, anche in questo tipo di lavorazione, gli operai siano addetti a macchine automatiche o semiautomatiche, la loro qualificazione avverra' in base alle norme dei precedenti articoli. Qualora lo stabilimento attui anche parzialmente lavorazioni di categoria superiore, agli operai che vi verranno adibiti verra' riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 15

DONNE ADDETTE ALLE LAVORAZIONI ALLE MACCHINE Art. 15. 1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE Appartengono alla 1ª categoria con maggiorazione del 5% sulla paga base le operaie che svolgono le seguenti mansioni: - mettifoglio alle macchine tipo e litografiche; - lavoratrici alle macchine per rilievo a doppio piano.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 16

Art. 16. 1ª CATEGORIA Sono operaie di la categoria le tagliatrici alla cesoia circolare o tagliatraccia capaci di sviluppare le misure e predisporre le macchine stesse con esecuzione e responsabilita' diretta del lavoro; le addette alle platine a fustellare carta, alle cesoie a mano per etichettarne ed ai bilancieri a motore per lavori a rilievo stampati con messa a punto degli stampi.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 17

Art. 17. 2ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria le operaie che, dopo aver ultimato il periodo di apprendistato, vengono adibite a mansioni non previste per l'assegnazione in 1ª categoria. Tali operaie non possono essere addette alle macchine per le quali e' prevista la la categoria se non come aiutanti.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 18

Art. 18. NORME SPECIALI PER LE OPERAIE CHE ESEGUONO SOLAMENTE LAVORAZIONI DI 3ª CATEGORIA Negli stabilimenti ove si svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa, classificate nella 3ª categoria di cui all'art. 3, le operaie dovranno essere assunte in 3ª categoria non essendo previsto un periodo di apprendistato. Trascorso in detta categoria il periodo di anni due di effettivo servizio per le operaie originariamente assunte prima del compimento del 16° anno di eta' e di anni uno di effettivo servizio se assunte dopo il 16° anno, alle operaie stesse verra' riconosciuto uno scatto di anzianita' nella misura del 3% sulla paga base. Nel caso che, anche in questo tipo di lavorazione, le operaie siano addette a macchine automatiche o semiautomatiche, la loro qualificazione avverra' in base alle norme dei precedenti articoli. Qualora lo stabilimento attui, amiche parzialmente, lavorazioni di categoria superiore, alle operaie che vi verranno adibite verra' riconosciuto il trattamento previsto per tale categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 19

Art. 19. APPRENDISTATO Negli stabilimenti ove si svolgono le lavorazioni di cui agli articoli 1 e 2 la durata dell'apprendistato e' fissata nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne. Le donne trascorso il periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 20° anno di eta' percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria per quanto concerne gli stabilimenti che svolgono esclusivamente o prevalentemente lavorazioni classificate nella 3ª categoria di cui all'articolo 3, l'apprendistato e' limitato al solo personale maschile ed avra' la durata di 4 anni. Durante il periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'articolo 2 Parte Sesta del presente contratto.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 1

Art. 1. 1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE Appartengono alla la categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono le seguenti mansioni: Addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semi-automatiche a lavorazioni multiple: tagliatori a ghigliottina che eseguono prevalentemente mansioni per le quali e' richiesta una particolare precisione (es.: etichette litografate di piccolo formato, ecc.).

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 2

Art. 2. 1ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria gli operai che svolgono le mansioni di cui in appresso: I macchinisti che siano in grado di attrezzare predisporre per la esecuzione del lavoro le macchine non previste nel precedente articolo. I tagliatori a ghigliottina a mano e motore.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 3

Art. 3. 2ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria gli operai che svolgono mansioni non previste per l'assegnazione in 1ª categoria e che abbiano superato il periodo di permanenza nella 3ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 4

Art. 4. 3ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria gli operai che abbiano ultimato il periodo di apprendistato. La permanenza in questa categoria e' fissata in anni uno. Trascorso questo periodo di tempo l'operaio acquisisce il diritto al passaggio alla categoria superiore.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 5

DONNE Art. 5. 1ª CATEGORIA CON MAGGIORAZIONE Appartengono alla 1ª categoria con maggiorazione del 5% sulla paga base le operaie che svolgono le seguenti mansioni: - mettifoglio alle macchine tipo e litografiche.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 6

Art. 6. 1ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria le operaie addette alle mansioni di cui in appresso: Operaie che distribuiscono ed aiutano il lavoro delle addette alle macchine per tubetti, cartine e macchinette per sigarette. Le operaie che siano in grado di predisporre per la esecuzione del lavoro le seguenti macchine: macchine per tubetti, gommatrici, intrecciatrici, macchine per bocchini, stampatrici, cesoie circolari e tagliatraccia. Le addette ai bilancieri a mano ed a motore per la fabbricazione delle macchinette per sigarette con messa a punto degli stampi.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 7

Art. 7. 2ª CATEGORIA Appartengono a questa, categoria tutte le operaie che non siano adibite alle mansioni per le quali e' prevista la 1ª categoria e che abbiano superato il periodo di apprendistato.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 8

DONNE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE A MANO Art. 8. 1ª CATEGORIA Sono considerate operaie di 1ª categoria le operaie addette al controllo numerico del contenuto e dell'allestimento o confezionatura. Le capo-tavolo o banco percepiscono una maggiorazione del 5% sulla paga prevista per le operaie di 1ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 9

Art. 9. 2ª CATEGORIA Appartengono a questa categoria tutte le operaie che non siano adibite alle mansioni per le quali e' prevista la la categoria e che abbiano superato il periodo di apprendistato.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche cartine e tubetti sigarette-art. 10

Art. 10. APPRENDISTATO Il periodo di apprendistato di questa specializzazione e' fissato nella di anni 3 sia per gli uomini che per le donne. Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'articolo 2, Parte Sesta del presente Contratto. Le donne trascorso il periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 20° anno di eta' percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte da parati-art. 1

Art. 1. CATEGORIE MASCHILI a) Apprendistato. La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3. b) 3ª Categoria. Appartengono alla 3ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato. L'appartenenza alla 1ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali gli operai acquisiscono il diritto al passaggio in 2ª categoria. c) 2ª Categoria. Appartengono alla 2ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. I miscelatori di colore, trascorsi 5 anni di appartenenza alla 2ª categoria, acquisiscono il diritto al passaggio in 1ª categoria. d) 1ª Categoria. Appartengono alla 1ª categoria i conduttori di macchine pluricolori, i conduttori di macchine a fonsare (monocolore) e i miscelatori di colore trascorso il periodo di appartenenza alla 2ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte da parati-art. 2

Art. 2. CATEGORIE FEMMINILI a) Apprendistato. La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 2. b) 3ª Categoria. Appartengono alla 3ª categoria le operaie che hanno superato il periodo di apprendistato. L'appartenenza alla 3ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali le operaie acquisiscono il diritto al passaggio in 2ª categoria. c) 2ª Categoria. Appartengono alla 2ª categoria le goffratrici e rollatrici. d) 1ª Categoria. Appartengono alla la categoria le operaie cernitrici; campionariste.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte da parati-art. 3

Art. 3. MAGGIORAZIONI Si riconosce il 5% di maggiorazione sul minimo di paga tabellare della 1ª categoria agli operai addetti alle seguenti mansioni: - conduttori di macchine pluricolori; - preparatori di colore che adempiono autonomamente alle proprie funzioni.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte patinate e paraffinate-art. 1

Premessa Le parti sono concordi sul fatto che data la caratteristica delle predette lavorazioni, non si puo' disciplinare il periodo di apprendistato. In conseguenza di quanto sopra, al personale assunto viene attuato il trattamento appresso specificato rispettivamente per le categorie maschili e per quelle femminili. Art. 1. CATEGORIE MASCHILI a) Agli uomini di prima assunzione viene corrisposto il minimo di paga tabellari spettante ai "manovali comuni" in rapporto alle eta' per un periodo di mesi 6 dall'assunzione per coloro che sono assunti ad eta' superiore ai 18 anni e per quel maggior periodo necessario sino al compimento del 18° anno di eta' per coloro che sono assunti ad eta' inferiore. Trascorso il predetto periodo i lavoratori passeranno in 3ª categoria o acquisiranno la qualifica di "manovale specializzato" di cui al successivo articolo 3. b) trascorso il periodo di anni 1 in 3ª categoria gli operai acquisiranno tutti indistintamente il diritto al passaggio in 2ª categoria. c) 2ª Categoria. Appartengono alla 2ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di appartenenza in 3ª categoria. Gli stampatori ad anilina per carte paraffinate, i conduttori calandratori, i preparatori di colore, i frizionatori, trascorsi 3 anni di permanenza in 2ª categoria, acquisiranno il diritto al passaggio in la categoria. d) 1ª Categoria. Sono considerati di 1ª categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni: - conduttori di macchine gommatrici i tagliatori a ghigliottina per carte stampate per incarto in formato a disegno centrato; - primo operaio ai minerali; - i tagliatori in zona di carte stampate, paraffinate o pergamenate a taglio centrato; - gli addetti alla stampa per rotoli gommati a piu' colori con altezza di macchina di luce da cm. 48 in avanti; - i conduttori di macchine tipo Verny a piu' rotoli. Appartengono inoltre alla 1ª categoria: - gli stampatori ad anilina per carte paraffinate, i conduttori calandratori, i preparatori di colore, i frizionatori, trascorsi 3 anni di permanenza in 2ª categoria. e) Maggiorazioni. - Si riconosce il 5% di maggiorazione sul minimo di paga tabellare della la categoria agli operai addetti alle seguenti mansioni: - conduttori di macchine patinatrici; - montatori di cliches in gomma per stampa alla anilina, a piu' colori di precisione per macchine di luce da cm. 48 in avanti; - stampatori all'anilina per stampa a regola d'arte o due o piu' colori di precisione su macchine di luce da cm. 48 in avanti; - primo operaio lisciatore; - primo operaio preparatore di colore. Articolo aggiunto. Ai lavoratori che usano sostanze deterioranti verranno forniti, a cura dell'azienda, indumenti a protezione del vestiario, zoccoli e sapone.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte patinate e paraffinate-art. 2

Art. 2. CATEGORIE FEMMINILI a) 3ª Categoria. Appartengono alla 3ª categoria le lavoratrici assunte per le mansioni previste per le operaie. La permanenza in 3ª categoria di queste operaie e' fissata in anni due per quelle assunte ad eta' inferiore ai 18 anni e in anni uno per quelle assunte ad eta' superiore ai 18 anni. Trascorso il predetto periodo le lavoratrici acquisiranno i diritto al passaggio in 2ª categoria. b) 2ª Categoria. Appartengono alla 20 categoria le goffratrici a rotolo, le puntatrici a foglio, le lisciatrici e le puntatrici alle perforatrici. Appartengono inoltre alla 2ª categoria le operaie cernitrici e impaccatrici trascorso il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. Per le cernitrici e impaccatrici l'appartenenza alla 2ª categoria e' fissata in anni 1, trascorso il quale si acquisisce il diritto al passaggio in 1ª categoria. c) 1ª Categoria. Appartengono alla la categoria le operaie cernitrici e impaccatrici che abbiano superato il periodo di appartenenza alle categorie inferiori.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte patinate e paraffinate-art. 3

Art. 3. MANOVALI SPECIALIZZATI Appartengono a questa categoria gli operai che siano adibiti al carico e scarico delle diverse macchine proprie delle lavorazioni disciplinate.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte sensibili-art. 1

Art. 1. CATEGORIE MASCHILI a) Apprendistato. La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3. b) 3ª Categoria. Appartengono alla 3ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato. L'appartenenza alla 3ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali gli operai saranno assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni esplicate. Appartengono inoltre alla 3ª categoria gli addetti alle srotolatrici a motore di carte sensibili ed altre, e gli aiutanti alle macchine per riproduzione disegni. c) 2ª Categoria. Appartengono alla 2ª categoria gli aiutanti addetti alle macchine per la sensibilizzazione della carta, i conduttori per le macchine tagliatrici Verny a rotolo e perforatrici ed i macchinisti alle macchine per riproduzione disegni. d) 1ª Categoria. Appartengono alla 1ª categoria i conduttori di macchine per la sensibilizzazione della carta.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte sensibili-art. 2

Art. 2. CATEGORIE FEMMINILI a) Apprendistato. La durata dell'apprendistato e' fissata in annui 2. b) 3ª Categoria. Appartengono alla 3ª categoria le operaie che hanno superato il periodo di apprendistato. Le operaie avvolgitrici e confezionatrici, trascorsi due anni di appartenenza alla 3ª categoria, acquisiranno il diritto al passaggio in 2ª categoria. c) 2ª Categoria. Appartengono alla 2ª categoria le operaie avvolgitrici e confezionatrici che hanno trascorso il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. d) Donne aventi funzioni previste per gli uomini. Per le operaie adibite alle mansioni previste per la 1ª, 2ª, 3ª categoria uomini la paga oraria verra' calcolata in riferimento alla corrispondente paga dell'uomo con gli scarti percentuali del 5%, 10% e 15% rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte e cartoni ondulati-art. 1

Art. 1. CATEGORIE MASCHILI a) Apprendistato. La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3. b) 3ª Categoria. Appartengono alla 3ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato. L'appartenenza alla 3ª categoria e' fissata in anni 2 trascorsi i quali gli operai acquisiscono il diritto al passaggio in 2ª categoria. c) 2ª Categoria. Appartengono alla 2ª categoria gli operai che hanno superato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. d) 1ª Categoria. Appartengono alla 1ª categoria i conduttori di macchine ondulatrici per la carta e cartone con almeno due anni di appartenenza alla 2ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte e cartoni ondulati-art. 2

Art. 2. MAGGIORAZIONI a) Alle raccoglitrici e levafoglio per il primo anno verra' corrisposto il trattamento economico previsto per la 3ª categoria donne. Trascorso tale periodo sara' loro corrisposta la percentuale di maggiorazione del 5% sulla paga tabellare della suddetta categoria. b) Si riconosce il 5% di aumento sul minimo di paga tabellare della 1ª categoria al capo-macchina di macchine ondulatrici per carte e cartoni capace di mettere a punto e di apprestare le misure con responsabilita' diretta del lavoro e con 5 anni di appartenenza alla categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte VI-art. 1

Art. 1. TABELLE DEI MINIMI DI STIPENDIO E DI SALARIO I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nelle tabelle allegate e decorrono dal 16 giugno 1958.

CCNL aziende cartotecniche Parte VI-art. 2

Art. 2. DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI La paga per i singoli scatti semestrali degli apprendisti e' determinata sulla base delle seguenti aliquote percentuali: Uomini: Durata dell'apprendistato in scatti semestrali. 6 semestri 8 semestri 1 50% 50% 2 55% 55% 3 60% 60% 4 70% 65% 5 80% 70% 6 90% 75% 7 100% 3ª categ. 80% 8 - 90% 9 - 100 % 30 categ. Le predette percentuali sono riferite alla paga tabellare dell'operaio di 3ª categoria. Donne: Durata dell'apprendistato in scatti semestrali. 4 semestri 6 semestri 1 55% 55% 2 65% 60% 3 75% 65% 4 90% 75% 5 100% 3ª categ. 85% 6 - 95% 7 - 100% 2ª categ. Per le specializzazioni delle carte da parati e delle carte sensibili le percentuali di cui sopra sono riferite alla paga tabellare dell'operaia di 3ª categoria. Per le altre specializzazioni, in cui e' previsto l'apprendistato, le percentuali sono riferite alla paga tabellare dell'operaia di 2ª categoria. In questo ultimo caso le apprendiste, una volta trascorso il predetto periodo di apprendistato, percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della seconda categoria donne sino al compimento del 20° anno di eta'. Norma transitoria. Alle apprendiste, che alla data del 15 giugno 1958 percepissero eventualmente una paga di fatto superiore a quella derivante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra, verra' mantenuto tale migliore trattamento sino all'intero assorbimento a seguito della maturazione dei successivi scatti. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U136501500020110001&dgu=1960-11-24&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-24&art.codiceRedazionale=060U1365) Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

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