DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1365

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 20. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore, non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di servizio come intermedio fino a 4 anni, di 8 mesi fino a 10 anni e di 10 mesi oltre i 10 anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro, la intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta' per i successivi 5 mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi 4 mesi e meta' per i successivi 6 mesi nel terzo caso. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato, e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termini di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 23. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del

CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 21

Art. 21. SERVIZIO MILITARE In armonia alle norme di cui al [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso sia in servizio di leva in caso di richiamo e' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre 3 mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo da parte del lavoratore di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata. Per tutte le altre disposizioni valgono le norme dei D. L. sopra citato. In caso di richiamo alle armi trovano applicazione le disposizioni della [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370).

CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 22

Art. 22. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 2) mesi 1 per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino ai 10 anni compiuti: 1) mesi 2 per i lavoratori di la categoria intermedi; 2) mesi 1 e mezzo per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio: 1) mesi 2 e mezzo per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 2) mesi 2 per i lavoratori di 21 categoria intermedi. La qualifica di intermedio agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 10 gennaio 1945. L'anzianita' di servizio come operaio e' considerata utile, agli effetti del presente articolo nella misura del 50%. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza. dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta', della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia, nel corso del preavviso senza chic da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 23

Art. 23. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 31 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945, una indennita' di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso la azienda. Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto ivi compresa la indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento all'[art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121).

CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 24

Art. 24. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo precedente. fino a 5 anni di anzianita': 50%; oltre i 5 anni e fino ai 10 anni: 75%; oltre i 10 anni di anzianita': 100% Verra' corrisposta l'intera retribuzione di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita' o compimento dei 55 anni per gli uomini e di 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina, alle cariche sindacali previste dall'art. 18 della Parte Seconda "Operai". Per quel che riguarda l'anzianita' di servizio relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio, si applicano le norme dell'articolo 28 della Parte Seconda "Operai" per quanto si riferisce alle aliquote della indennita', e dell'art. 6 lettera A) della Parte Prima "Norme generali" per quanto si riferisce al computo dell'indennita' stessa.

CCNL aziende cartotecniche Parte III-art. 25

Art. 25. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previate all'art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 50 comma) e l'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Italia Settentrionale rispettivamente dall'art. 31, primo comma, e dall'art. 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia Centro-Meridionale.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONI L'assunzione dell'impiegato dovra' essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4; 3) il trattamento economico; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 2

Art. 2. PERIODO DI PROVA L'assunzione dell'impiegato puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri 2 mesi - per gli impiegati di 1ª categoria; e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi prorogabili consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e di 3ª categoria. Non sono ammesse altre protrazioni ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Nel caso che il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, i seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato si intendera' confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'articolo 26 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a 3 anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura di 3 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risaltare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a 3 mesi.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 4

Art. 4. CATEGORIE A tutti gli effetti del presente contratto di lavoro gli impiegati si suddividono in amministrativi e tecnici e sono classificati nelle seguenti categorie: Amministrativi e Tecnici. 1ª Categoria: Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria: a) il capo contabile preposto ai servizi della contabilita' generale dell'azienda e nelle eventuali filiali di questa; b) il capo del personale; c) il capo ufficio contenzioso che tratta, con carattere di responsabilita' diretta, con gli enti amministrativi, giudiziari, finanziari e commerciali le pratiche inerenti a pagamenti, concordati, tasse, imposte, canoni, ecc. e svolge tutte le procedure per il recupero di crediti; d) l'incaricato alla stipula dei contratti di compravendita con procura e con mandato "ad negotia" tale da impegnare la Ditta. 2ª Categoria: Appartengono alla 2° categoria gli impiegati che svolgono mansioni di concetto. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria: a) il contabile che redige e svolge a mano o a macchina la prima nota o controlla il lavoro di altri contabili. b) il cassiere; c) l'economo; d) l'addetta all'ufficio mano d'opera e personale che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli istituti ed enti riguardanti previdenze e ritenute dei lavoratori; e) l'impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza; f) il magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti; g) lo stenodattilografo in lingua estera; h) i laureati, trascorsi sei mesi dall'assunzione. 3ª Categoria: Appartengono alla 3ª categoria gli impiegati con mansioni di ordine suddivisi nei gruppi A e B). Appartengono al gruppo B) gli impiegati d'ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. A titolo esemplificativo rientrano nel: Gruppo A): a) l'aiuto contabile e comptometrista; b) il magazziniere che ha l'intera responsabilita' del magazzino e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico; c) il fatturista; d) lo stenodattilografo; e) l'archivista; f) il commesso di cassa ed esattore. Gruppo B): a) il dattilografo; b) il protocollista.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 5

Art. 5. MUTAMENTI DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della, predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni nelle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc. Il passaggio di categoria sara' notificato per iscritto all'interessato.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 6

Art. 6. ORARIO DI LAVORO Per gli impiegati amministrativi la durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario. Per gli impiegati tecnici e per quelli amministrativi le cui mansioni sono strettamente collegate all'orario osservato dal personale dello stabilimento, la durata dell'orario normale di lavoro e' di 48 ore settimanali o quella, minore prevista per il lavoro a turno. Per il computo della retribuzione normale oraria si dividera' l'emolumento globale mensile (stipendio e contingenza) per 180 (centottanta). Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 7

Art. 7. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati nuoti di impedimento. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 6. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo che per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali valgono le norme stabilite dall'art. 8 degli operai. E' lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'art. 9. Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione: lavoro straordinario diurna: 25%; lavoro festivo: 55%; lavoro notturno non in turni avvicendati: 55%; lavoro straordinario notturno in turni: 55%. Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Ove la retribuzione sia, corrisposta in tutto o in parte con elementi variabili, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello si stipendio minimo di categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 8

Art. 8. SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all'art. 6, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', la retribuzione mensile non subira' riduzioni. Ove vige il trattamento della Cassa Integrazione Guadagni per sospensione o riduzione di lavoro, l'azienda e' tenuta, alla osservanza delle disposizioni di cui al [D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-11-09;788) e corrispondera', in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire la intera retribuzione mensile.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 9

Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI Il riposo settimanale in domenica, salvo le eccezioni di legge. Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4, novembre) b) le seguenti tredici festivita' Capodanno; 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 15 agosto (Assunzione della B.M.V.); 1 novembre (Ognissanti).; 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Santo Natale); 26 dicembre (S. Stefano); La ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Tale festivita' localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra; le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festivita' retribuita. In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nella paga mensile percepita dall'impiegato e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' all'impiegato il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate (paga mensile e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui le festivita' sopra elencate cadano di domenica, sara' dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione mensile.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 10

Art. 10. FERIE L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non interiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 fino a 10 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 fino a 15 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 11

Art. 11. ASSENZE E PERMESSI Le assenze, debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi, non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati che sono membri delle Commissionari Esecutive della Camera del Lavoro provinciale o, comunale, dell'Unione Provinciale o Comunale Sindacati Lavoratori o del Comitato Direttivo delle Sezioni Territoriali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente: contratto saranno concessi brevi, permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro, funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente, richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui l'impiegato appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 12

Art. 12. CONGEDO MATRIMONIALE Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 13

Art. 13. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, all'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sara' considerata mentre sara' considerati come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 14

Art. 14. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Agli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21% anno di eta' presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza sara' corrisposta, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito gia' concesso, o da concedere, una maggiorazione del 5% per ogni biennio fino ad un massimo di 12 bienni. Tale aliquota e' calcolata sul minimo tabellare di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, in vigore ai 31 maggio 1952, per gli scatti maturati fino a tale data, mentre per quelli maturati dopo tale data l'aliquota del 5% sara' applicata sui minimi tabellari di stipendio mensile, aumentati della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d'anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati, salvo per quanto previsto dalle "Norme transitorie" di cui al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, mentre per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuato al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione col 1 gennaio successivo, Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. In ogni caso pero', la migliore condizione determinata o da determinarsi per l'impiegato con gli scatti di anzianita' nella categoria da cui proviene, rispetto alla nuova categoria di assegnazione, sara' conservata fino a che non venga assorbita dal maturare degli scatti di anzianita' nella nuova categoria di assegnazione. Norme transitorie. a) Per l'anzianita' maturata fino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato, in applicazione degli accordi confederali vigenti, nella cifra acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. Alla cifra anzidetta si aggiungono, a decorrere dal 1 giugno 1952, le seguenti quote forfetarie di rivalutazione per ogni scatto biennale in precedenza maturato. uomo donna impiegato di 1ª categoria......... 450 450 impiegato di 2ª categoria......... 375 330 impiegato di 3ª categoria A)...... 325 285 impiegato di 3ª categoria 13)..... 300 265 b) Con decorrenza 1 giugno 1954, le quote forfetarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo: uomo donna impiegato di 1ª categoria......... 18 18 impiegato di 2ª categoria......... 15 13 impiegato di 3ª categoria A)...... 13 11 impiegato di 3ª categoria B)...... 12 11 c) Con decorrenza 10 giugno 1954, gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente alla data del 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati sul minimo contrattuale di stipendio conglobato. d) Gli aumenti periodici di anzianita' successivi al 1 giugno 1952 che vengono a maturare (scatto biennale) dal 1 agosto 1954 in poi (data di inizio della nuova contingenza) dovranno essere calcolati anche sull'importo della, nuova contingenza, in base a quanto disposto dal presente articolo.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 15

Art. 15. RETRIBUZIONE La retribuzione sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente. In case che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni i pagamenti, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri emendamenti costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 16

Art. 16. INDENNITA' DI CASSA All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verra' corrisposta una maggiorazione nella misura del 4% sul minimo di stipendio base della sua categoria di assegnazione a beneficio dell'impiegato.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 17

Art. 17. INDENNITA' DI CONTINGENZA La contingenza verra' corrisposta mensilmente in ragione di 20 aliquote giornaliere.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 18

Art. 18. TRASFERTE Agli impiegati in missione per esigenze di servizio,l'azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla I classe); b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 19

Art. 19. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto della assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre la diaria "una tantum" nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione globale mensile, oltre ad 1,15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 20

Art. 20. ALLOGGIO Qualora, nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 21

Art. 21. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le associazioni territoriali locali potranno stabilire un'indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in un'altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 22

Art. 22. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, o ad infortunio, non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per 6 mesi e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 2 mesi e della meta' di essa per gli altri 4 mesi; 2) per anzianita' di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per 9 mesi e corresponsione della intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 3 mesi e della meta' di essa per gli altri 6 mesi; 3) per anzianita' di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 4 mesi e della meta' di essa per gli altri 8 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda, proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 26. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data dei presente contratto.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 23

Art. 23. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e oe puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma, seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i due mesi dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma, precedente le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge. Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esclusiva facolta' di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti. Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 22 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianita' di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sara' loro conservato il posto.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 24

Art. 24. SERVIZIO MILITARE Il servizio militare (chiamata e richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro e il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennita' di anzianita' - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto, sara' considerato dimissionario. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 25

Art. 25. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI Il rapporto di lavoro non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 1° categoria; 2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 per gli impiegati di 3ª categoria. B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10: 1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 1° categoria; 2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 3ª categoria. C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere alla altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. Per la liquidazione della indennita', nel caso di preavviso non lavorato, si terra' conto dell'eventuale variazione dell'indennita' di contingenza che dovesse intervenire durante l'intero periodo di preavviso. E' in facolta' della parte cime riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 26

Art. 26. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, salvo i casi previsti dall'art. 31, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente ai 1 luglio 1937, l'indennita' di licenziamento verra', al momento (de licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino ai 31 dicembre 1944, l'indennita' verra' liquidata, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso, la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima, della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalle indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa, pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 27

Art. 27. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo 26: 100%: agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di eta' alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio, infortunio, trasferimento e per incarichi sindacali di cui all'ultimo comma dell'art. 11; ai dimissionari che abbiano compiuto i 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. 50%: ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzinita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 28

Art. 28. CERTIFICATO DI LAVORO In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda ha, l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua, attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 29

Art. 29. PREVIDENZA A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del precedente contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 30

Art. 30. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo, non risolve di per se' il contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione delle indennita' di anzianita' e di iniziare "ex-novo" un altro rapporto di lavoro.

CCNL aziende cartotecniche Parte IV-art. 31

Art. 31. DISCIPLINA DEL LAVORO L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione e particolarmente: a) svolgere la propria attivita' con la diligenza richiesta, dalla natura della prestazione; b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitogli dall'azienda; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature; d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua, conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro; f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati. Le mancanze dell''impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione; d) sospensione, dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento senza indenita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto della, lettera a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a, doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni-art. 1

Art. 1. OPERAI CAPI REPARTO Quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 della Parte Terza, intermedi, gli operai cui sono affidati compiti di capo reparto, con un numero di dipendenti non interiore a 5 (tra uomini e donne), avranno diritto ad una maggiorazione dell'8% sulla paga tabellare della prima categoria. Qualora nel reparto vi siano dipendenti con diritto alle maggiorazioni previste dalle norme tecniche speciali per le singole lavorazioni, il capo reparto di cui sopra avra' diritto ad una ulteriore maggiorazione pari al 50% di quella massima praticata nel reparto. Tale maggiorazione suppletiva sara' invece corrisposta per intero nel caso che il capo reparto esplichi direttamente le mansioni per le quali e' prevista la maggiorazione.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni-art. 2

Art. 2. IMPIEGO METALLI Agli operai ed operaie che impiegano metalli in polvere, verra' corrisposta per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 10% sulla paga globale della categoria cui appartengono. Inoltre, alle operaie ed agli operai stessi verra' dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nella impossibilita' di somministrare latte fresco si supplira' con latte condensata o in polvere.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni-art. 3

Art. 3. COMPLEMENTARI Sono considerati "operai complementari" coloro che esplicano una attivita' di mestiere che e' di complemento all'attivita' principale dello, stabilimento (es. meccanici, elettricisti,. ecc.). Gli operai complementari si suddividono in: operai specializzati; operai qualificati. Appartengono alla categoria "specializzati" gli operai di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si siano specializzati in particolari mansioni di costruzioni caratteristiche delle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone. Ai meccanici specializzati cui e' affidato l'incarico di eseguire, anche saltuariamente, qualsiasi pezzo e lavoro meccanico di sostituzione o di modifica al macchinario, sani corrisposta fine maggiorazione del 5% sul minimo di paga tabellare. Appartengono alla categoria "qualificati" gli operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacita'. ;

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche comuni-art. 4

Art. 4. ADDETTI AL MAGAZZINO L'operaio addetto al movimento esterno o che compili esclusivamente bollette od esegua registrazioni semplici sara' considerato e retribuito come operaio di la categoria; quello addetto alla distribuzione di merci nel e da) magazzino sara' considerato e retribuito come operaio di 2ª categoria; infine, il manovale comune addetto come aiutante al magazzino sara' retribuito con la paga spettantegli come manovale.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Cartotecnici-art. 1

Premessa. Le presenti norme riguardano le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, ecc.). CARTOTECNICI Art. 1. PERSONALE MASCHILE a) 1ª categoria con maggiorazione. Appartengono alla 1ª categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono la seguenti mansioni: addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semiautomatiche a lavorazioni multiple; impressori a trancia(di provata capacita' per lavori fini in oro e a colori sia in pastello che in carta e in celluloide: pasparturisti per lavori a mano; operai che lavorano cartelli all'inglese e calendari di lusso in stoffa o pelle; addetti alla preparazione di macchine per etichette a rilievo con responsabilita' tecnica; compositori di fustelle a mano di tipo americano; addetti alla messa a punto dei bilancieri a mano ed automatici per stampa a rilievo: addetti alla messa a punto delle autoplatine semiautomatiche tipo Rebst: rigatori a mano; operai tagliatori di cartevalori, immagini sacre di piccolo formato: montatori di cliches in gomma per stampa alla anilina a pieni colori di precisione; stampatori all'anilina per stampa a regola d'arte a due o piu' colori di precisione su macchine di luce da cm. 48 in avanti; legatori non in serie di registri, copialettere, in piena tela e mezza pergamena, agendine, notes in pelle. b) 1ª categoria. - Appartengono alla 1ª categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni: i pasparturisti in genere; gli addetti alla messa a punto di macchine automatiche, gli addetti alla messa a punto di macchine per buste a sacco o sacchetto secondo la propria specializzazione; gli addetti alla preparazione di vernici a colori con responsabilita' tecnica, gli addetti alla verniciatura, coloritura, gommatura e paraffinatura della carta e gli stampatori in anilina, gli addetti alle macchine per etichette a rilievo e rotoli gommati, i tagliatori a ghigliottina a mano e a motore; i fustellatori a mano e a macchina che eseguono a regola d'arte tutti i lavori che vengono loro richiesti nella loro specializzazione; stereotipi e montatori di cliches in gomma, i fustellatori alla platin con responsabilita' tecnica: gli sbobinatori di carte stampate; i tagliatori in zona in carta stampata, paraffinata e pergamenata a taglio centrato; i rigatori a macchina (alla la legatori) i legatori in serie di registri e copialettere in tela e mezza pergamena, agendine, notes in pelle (alla 1ª legatori). c) 2ª categoria. Appartengono alla 2ª categoria gli operai che disimpegnano le sottoelencate mansioni gli impressori a trancia per lavori comuni; gli addetti alla lavorazione dei cartelli semplici ricoperti in carta, i registratori con custodia e raccoglitori, gli addetti alle macchine sotto la guida di un operaio di categoria superiore, gli addetti alle macchine per goffrare; gli addetti alle taglierine Verney, i tranciatori; i bobinatori e sbobinatori, gli smussatori a mano e a macchina, gli addetti alle macchine da rilievo e alle macchine per rotoli gommati sotto la guida di un operaio di categoria superiore, tranciatori alle ballerine per carte e cartoni senza stampa; gli addetti alla legatura di registri e copialettere in cartone celeste in mezzo fustagno o in mezza tela e di agendine, notes in tela, dermoide e cartone; aiutanti legatori. d) 3ª categoria. Sono operai di 3ª categoria coloro che abbiano superato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria e' fissata in anni uno di effettivo servizio trascorso il quale l'operaio acquisisce il diritto al passaggio alla categoria superiore. Legatori di categoria extra. Si considera di categoria extra l'operaio adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla doratura a mano e a macchina, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla e celluloide per lavori fini. GRAFICI Per i lavoratori grafici che svolgono le loro mansioni nelle aziende cartotecniche propriamente dette, valgono le norme tecniche che seguono: Compositore di 1ª categoria. E' colui che esegue a regola d'arte la composizione, l'impaginazione e la messa in macchina di qualunque lavoro assumendone la responsabilita'. Compositore di 2ª categoria. E' colui che esegue a regola d'arte la composizione, l'impaginazione e la immessa in macchina di qualunque normale lavoro sotto la sorveglianza del capo-reparto. Compositore di 3ª categoria. E' colui che esegue lavori comuni sotto la guida di un operaio appartenente a categoria superiore. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno. Impressore di 1ª categoria. E' colui che stampa a regola d'arte, qualunque lavoro, in nero, a colori, tricromie, ecc. su macchine di qualunque formato o sistema con o senza mettifoglio automatico e cura la buona tenuta della macchina. Impressore di 2ª categoria. E' colui che, a regola d'arte, con o senza incisioni, esegue tutti i lavori commerciali in genere, stereotipie, edizioni, galvani, tabellame, ecc. sotto la guida del capo reparto e cura la buona tenuta della macchina. Impressore di 3ª categoria. E' colui che terminato il periodo di apprendistato viene adibito quale aiuto macchinista per avviare ed ultimare la tiratura ed e' idoneo a lavorare su macchine fino al formato 35 x 50 con o senza mettifoglio e alle platine. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno. Stereotipista di 1ª categoria. E' stereotipista di 1ª categoria l'operaio che esegue a perfetta regola d'arte qualsiasi lavoro con ogni sistema in uso nella specializzazione. Stereotipista di 2ª categoria. E' stereotipista di 2ª categoria l'operaio di normale capacita. Stereotipista di 3ª categoria. Appartiene a questa categoria l'apprendista che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno. Macchinista litografo di 1ª categoria. E' colui che ese qualunque lavoro di stampa, anche artistico, in nero e a colori, in cromo e fotolito, su macchine piane e rotative Offset, di qualunque formato, con o senza mettifoglio automatico e cura la buona tenuta della macchina. Macchinista litografo di 2ª categoria. E' colui che esegue qualunque lavoro normale in nero ed a colori su macchine piane o rotative Offset monocolore e cura la buona tenuta della macchina. Macchinista litografo di 3ª categoria. E' l'operaio che superati i 5 anni di apprendistato viene promosso alla 3ª categoria (aiutanti). Ad esso puo' essere affidata la conduzione di una macchina piana sotto la sorveglianza di un macchinista di 1ª categoria, oppure puo' essere assegnato, quale aiutante ad una macchina rotativa bicolore. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno. Trasportatore litografico di 1ª categoria. E' l'operaio che esegue qualunque trasporto per lavori in nero ed a colori, in cromo e fotolito, sia su pietra che su zinco, per macchine plane rotative Offset di qualunque formato e risolve tutte le difficolta' inerenti. Trasportatore litografo di 2ª categoria. E' l'operaio che esegue qualunque trasporto normale per macchine piane ed Offset. Trasportatore litografo di 3ª categoria. E' l'operaio che ha compiuto il prescritto tirocinio.La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno. Fotoincisore di 1ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che sanno riprodurre e incidere fedelmente qualsiasi lavoro della loro specializzazione dimostrando ottima e completa cognizione tecnica. Foto incisore di 2ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che eseguono con evidente capacita' lavori inerenti al ramo ed alla loro specialita'. Fotoincisore di 3ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che hanno terminato il prescritto tirocinio. La permanenza in tale categoria e' fissata in anni uno.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Cartotecnici-art. 2

Art. 2. PERSONALE FEMMINILE a) 1ª categoria con maggiorazione. - Appartengono alla 1ª categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga, base, le operaie che svolgono le seguenti mansioni: campionariste addette alla produzione di campionari; addette alla lavorazione di scatole fini per carta (la lettere e buste non in serie: cucitrici a mano per articoli non in serie; operaie addette alla lavorazione di astucci o scatole sagomate di forma complessa foderate e ricoperte in tessuto o in pelle con o senza ovattatura; luttatrici e filettatrici a mano: le addette alle cesoie circolari capaci di sviluppare le misure e predisporre la macchina stessa con esecuzione e responsabilita' dirette del lavoro; le piegatrici a macchina che sappiano cambiare le misure; le cucitrici a rete che sappiano cambiare le misure; le lavoratrici alle macchine per rilievo a doppio piano; le mettifoglio e puntafoglio addette alle autoplatine semiautomatiche tipo Bebst; le mettifoglio alle macchine tipo e litografiche. b) 1ª categoria. - Appartengono a questa categoria le operaie addette alle mansioni in appresso specificate: le fustellatrici alle ballerine, le operaie addette alla lavorazione di scatole di tipo fino, le lavoranti di buste e sacchetti a mano e a pedalina, le addette alle macchine per piegature di buste, addette all'applicazione rubriche a mano, le rigatrici con conduzione della macchina, le cucitrici a mano di nastri, registri e copialettere in serie, le lavoranti alle macchine rubricatrici, le lavoranti alla numerazione a mano, addette ai bilanceri articoli di lusso e fini, puntatrici per fustellatura e tagliatura, addette alle macchine per rilievo, addette alla gommatura di buste e sacchetti a mano, addette alla verniciatura delle finestre per buste con conduzione della macchina, addette alla velinatura a mano e a macchina, addette al bilancere per la stampa a rilievo, confezionatrici di sacchetti e buste a sacco, a mano e a macchina se a queste ultime e' accoppiata la stampa in anilina, addette alle fustellatrici per buste stampate o internografate, le gomitolatrici e truciolatrici in cellotex. c) 2ª categoria. - Appartengono a questa categoria le lavoratrici che avendo ultimato il periodo di apprendistato vengono adibite a tutte le lavorazioni non elencate nella 1ª categoria. Viene concessa una maggiorazione del 4% sulla paga tabellare alle operaie addette alla gommatura di buste a macchina quando la gommatura e' effettuata su buste frastagliate imitazione carta a mano e di piccolo formato.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Cartotecnici-art. 3

Art. 3. APPRENDISTATO L'apprendistato e' fissato nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per donne. Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2, Parte Sesta del presente contratto. Le donne trascorso il prescritto periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 20° anno di eta' percepiranno una paga oraria pari ai valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Sacchettifici-art. 1

Art. 1. UOMINI a) 1ª categoria con maggiorazione. - Appartengono alla 1° categoria, con maggiorazione del 5% sulla paga base, gli operai che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla messa a punto di macchine automatiche o semi-automatiche a lavorazioni multiple; compositori a mano di fustelle a tipo americano: montatori di cliches in gomma per stampa all'anilina a piu' colori di precisione; stampatori all'anilina per stampa a regola d'arte a due o piu' colori di precisione su macchine di luce da cm. 48 in avanti. b) 1ª categoria. - Appartiene a questa categoria l'operaio: compositore, stereotipista, stampatore, il tagliatore di sacchetti e carta da involgere; il fustellatore a mano e a macchina; l'addetto alla messa a punto di macchine per buste a sacco o sacchetto secondo la propria specializzazione; gli sbobinatori carte stampate; i tigliatori in zona di carta stampata paraffinata o pergamenata a taglio centrato. c) 2ª categoria. - Appartiene a questa categoria l'operaio addetto alle macchine per fabbricazione di sacchetti e buste a sacco che sappia tecnicamente far funzionare la macchina affidatagli. L'operaio addetto alle bobinatrici e alle sbobinatrici. L'operaio che superato il periodo di apprendistato ed il periodo stabilito per la 3ª categoria, passera' automaticamente in questa categoria e vi rimarra' per il periodo di due anni e sino a che le necessita' della azienda e capacita' del lavoratore permetteranno il passaggio alla categoria superiore. d) 3ª categoria. - Appartiene a questa categoria il lavoratore che ha superato il periodo di apprendistato. Rimarra' in 3° categoria per anni uno.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Sacchettifici-art. 2

Art. 2. DONNE a) 1ª categoria con maggiorazione. - Appartengono alla 1ª categoria con maggiorazione del 15% sulla paga base le operaie che svolgono le seguenti mansioni: mettifoglio alle macchine tipo e litografiche. b) 1ª categoria. - Confezionatrici di sacchetti e buste a sacco a mano ed a macchina se a queste ultime e' accoppiata la stampa; addette all'incollaggio e gommatura a mano ed a macchina: addette alle trancie e fustellatrici; lavoranti di buste, sacchetti a mano e a pedalina; addette alla velinatura a mano ed a macchina. c) 2ª categoria. - Fascettatrici ed allestimento in genere - lavoratrici che superato il periodo di apprendistato passeranno automaticamente in questa categoria e vi rimarranno per il periodo di 2 anni e sino a che necessita' dell'azienda e capacita' della lavoratrice permetteranno il passaggio alla categoria superiore.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Sacchettifici-art. 3

Art. 3. APPRENDISTATO La durata dell'apprendistato e' fissata nella misura di anni 4 per gli uomini e di anni 3 per le donne. Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2, Parte Sesta del presente contratto. Le donne trascorso il periodo di apprendistato passeranno in 2ª categoria, ma fino al compimento del 200 anno di eta', percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della 2ª categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Sacchi carta a grande contenuto-art. 1

Art. 1. UOMINI a) 1ª categoria con maggiorazione. Appartengono alla prima categoria con maggiorazione del 5% sulla paga tabellare gli operai che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla messa a punto delle macchine automatiche o semi-automatiche per confezione di sacchi o per preparazione di carta speciale da sacchi; addetti alla messa a punto ed al funzionamento di macchine formatubi per sacchi; addetti alla messa a punto ed al funzionamento di macchine formafondi per sacchi; compositori a mano per fustelle di tipo americano. b) 1ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni: aiutanti alle macchine automatiche e semi-automatiche che sappiano anche farle funzionare; montatori di cliches in gomma, per stampa ad anilina: addetti alla preparazione degli inchiostri e dei diversi tipi di colla; gli operai che superano il periodo stabilito per la seconda categoria, passeranno automaticamente in questa, categoria. c) 2ª categoria. Appartengono alla seconda categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni: addetti alle bobinatrici e sbobinatrici; gli operai che superano il periodo di apprendistato ed il periodo stabilito per la 3ª categoria, passeranno automaticamente in questa categoria e vi rimarranno per il periodo di due armi e sino a che le necessita' dell'azienda e la capacita' del lavoratore permetteranno il passaggio alla categoria superiore. d) 3ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato. Rimarranno in 3ª categoria per anni uno. e) Apprendistato. - La durata dell'apprendistato e' fissata in anni 3, trascorsi i quali l'apprendista passera', alla 3ª categoria. Nel periodo di apprendistato l'apprendista godra' di scatti semestrali nella misura di cui all'art. 2, Parte Sesta del presente contratto. Chiarimento a verbale. I trasportatori di bobine, gli imballatori, gli addetti al carico e scarico non sono da comprendersi nelle qualifiche sopradette, ma nella categoria manovali specializzati.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Sacchi carta a grande contenuto-art. 2

Art. 2. DONNE a) 1ª categoria con maggiorazione. Appartengono alla prima categoria con maggiorazione del 5% sulla paga tabellare, le seguenti operaie: operaie che svolgono un lavoro manuale sovraintendendo al lavoro di almeno 10 persone (capo-tavola); addette al laboratorio prove carta, colori, colle. b) 1ª categoria. Appartengono alla prima categoria le seguenti operaie: addette alla confezione dei campioni di sacchi ad uno o piu' fogli; addette alle trance; confezionatrici a mano di sacchi a valvola. c) 2° categoria. Appartengono alla seconda categoria le seguenti operaie: alimentatrici, raccoglitrici e contasacchi delle macchine automatiche o semi-automatiche: addette alla riparazione dei sacchi e tubi; addette all'allestimento in genere dei sacchi collati e cliciti; fascettatrici ed imballatrici; le donne che hanno superato il periodo previsto per la terza categoria. d) 3ª categoria. Tutte le operaie vengono assunte in questa categoria, non essendo previsto un periodo di apprendistato e vi rimarranno sino al compimento del 20° anno dopo di che passeranno automaticamente alla seconda categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 1

Premessa In considerazione delle particolari esigenze tecniche dalla lavorazione negli scatolifici, onde avere un razionale inquadramento di tutte le mansioni che sono esplicate in questa specializzazione, si antepone una classificazione di tutte le lavorazioni delle scatole. Da tale classificazione consegue la determinazione delle categorie per lavoratori, siano essi uomini o donne, per il fatto che tali categorie sono determinate dalle mansioni che gli stessi sono chiamati a svolgere. Per quanto concerne il trattamento di categoria per i lavoratori occupati in stabilimenti che svolgono lavorazione esclusivamente o prevalentemente di 3ª categoria di cui al seguente art. 3, questo verra' regolato dalle norme speciali previste negli artt. 8, 14 e 18. Art. 1. 1ª CATEGORIA Fabbricazione di astucci fini, scatole complesse per profumeria, oreficeria, bomboniere fini ecc. sempre che siano coperte, foderate o profilate con carta, tessuto, cellophan; oppure scatole di forma semplice ricoperte con pelle spaccata (che non richiede alcuna scalfitura). Della prima categoria si distinguono alcune lavorazioni speciali: astucci e scatole sagomate di forma complessa ed artistica foderate e ricoperte in tessuto o pelle con o senza ovattatura.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 2

Art. 2. 2ª CATEGORIA Fabbricazione di astucci comuni, scatole per farmacia, profumeria comune, oreficeria comune, bomboniere comuni, ecc., e sempreche' siano coperte, foderate o profilate con carta.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 3

Art. 3. 3ª CATEGORIA Fabbricazione di scatole grezze, cucite o incollate, foderate in foglio, ricoperte, senza filettatura, con o senza stampa.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 4

Art. 4. NOTE ILLUSTRATIVE Qualora una scatola di qualsiasi tipo ad esempio: per calze, farmacia, profumeria, ecc. per la particolare difficolta', delle finiture raggiunga le caratteristiche proprie di una categoria superiore sara' classificata in tale categoria.

CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Scatolai-art. 5

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