DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1366

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-24
State In force
Source Normattiva
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CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 6

Art. 6. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione sara', effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.

CCNL - art. 7

Art. 7. MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio, a titolo di compenso per la gratifica natalizia per le ferie e per le festivita' nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione nella misura del 19% da computarsi sull'ammontare delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.

CCNL - art. 8

Art. 8. INDENNITA' DI ANZIANITA' Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposto al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro, a titolo di indennita' di anzianita' una maggiorazione nella misura del 2% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 9

Art. 9. FORNITURA ACCESSORI In deroga a quanto previsto dal comma 1° dell'art. 1 della presente Regolamentazione del lavoro a domicilio, per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione e, per il solo caso che gli accessori stessi non siano in tutto o in parte, forniti dal datore di lavoro, e' lasciata facolta' alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 10

Art. 10. NORME GENERALI Per tutto quanto non e' stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria dei copertoni e tende impermeabili e manufatti affini ecc. stipulato in data 27 maggio 1953, in quanto tali norme siano compatibili con la specialita' del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattie.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 11

Art. 11. DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE La presente regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti alla fabbricazione delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare avra' la validita' di due anni con decorrenza dal 1 maggio 1953, e si intendera' successivamente rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 1

ACCORDO 15 SETTEMBRE 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI DELSETTORE PRODUTTORI DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI E AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE Addi' 15 settembre 1954, in Milano, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Renzo Boccardi, Capo della delegazione Alta Italia e dal dott. Mario Binaghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal Segretario rag. Enzo Gigliani; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario generale on. Giulio Pastore, dal Segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti, dai Segretari dott. Paolo Cavezzali e dott. Dionigi Coppo, assistiti dal prof. Salvatore Papa; con l'intervento della FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - F.U.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario generale Silvio Ascari e dal Segretario nazionale Giuseppe Fossati nonche' dai sigg. Angelozzi Elio, Manzella Franco e Zanoni Mario; e l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario generale dott. Italo Viglianesi e dal Segretario dott. Raffaele Vanni assistito dal sig. Carlo Scalvini; con l'intervento dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO - U.I.L.A., rappresentata dal dott. Tullio Repetto. Addi' 15 settembre 1954, in Milano, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Renzo Boccardi, Capo della delegazione Alta Italia e dal dott. Mario Binaghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal Presidente dott. Elio Soliani, assistito dal Segretario rag. Enzo Gigliani; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi, assistito dal Segretario confederale Enrico Bruni; con l'intervento della FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ABBIGLIAMENTO - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo Segretario Italico Utimperghe; ai fini dell'attuazione nei riguardi dei lavoratori del settore produttori di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso militare, civile e industriale dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale si e' convenuto quanto segue: Art. 1. Le nuove retribuzioni unificate per operai, assistenti ed altri appartenenti alle categorie speciali ed intermedie, impiegati, sono quelle risultanti dalle annesse tabelle.

Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 2

Art. 2. In conformita' di quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale, 12 giugno 1954, le norme previste dagli articoli seguenti del Contratto collettivo Nazionale di lavoro 27 maggio 1953 e per gli addetti alle industrie produttrici di copertoni e tende da campo, manufatti e indumenti impermeabili ed affini ecc., vengono modificate come in appresso indicate: CONTRATTO OPERAI Art. 11. INTERRUZIONI DI LAVORO Il compenso per le ore perdute, previsto dal 5° comma, per le quali gli operai - pur essendo trattenuti in stabilimento - non siano stati preavvisati in termine utile in relazione alla possibilita' di prevedere l'evento, viene ragguagliato al 70 per cento della paga di dette ore, per la prima giornata di sospensione. Art. 16. DISCIPLINA DEL COTTIMO La percentuale di cottimo e' riproporzionata nella misura dell'8 per cento. Personale addetto a lavori discontinui. La tabella 1 giugno 1947 viene riproporzionata con salario orario, intendendosi che le ore prestate altre le otto giornaliere e fino ai limiti degli orari normali previsti nella succitata tabella 1 luglio 1947, sono retribuite con il 70 per cento della paga oraria. Apprendistato. La durata dell'apprendistato resta fissata in anni due come risulta dalla tabella 16 gennaio 1947 aggiornata al 1 giugno 1947. Agli apprendisti, uomini e donne, saranno corrisposti i salari come appresso indicati: 1° semestre: 80 % 2° semestre: 85 % > del salario della rispettiva 3° semestre: 90 % | categoria 4° semestre: 95 % CONTRATTO IMPIEGATI Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI La durata massima della sospensione del lavoro e della retribuzione viene fissata in tre giornate di stipendio.

Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 3

Art. 3. Ai fini delle applicazioni di cui al precedente art. 2 nonche' agli effetti di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni contrattuali sono quelle di cui al precedente art. 1.

Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni- art. 4

Art. 4. Il presente accordo fa parte integrante, a tutti gli effetti, del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alle aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare stipulato il 27 maggio 1953 e del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati delle stesse aziende, stipulato il 20 aprile 1952.

Tabelle

TABELLA OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA IMPIEGATI UOMINI. - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA IMPIEGATI DONNE. - Stipendio minimo mensile Parte di provvedimento in formato grafico

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