DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1366

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-24
State In force
Source Normattiva
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. 27 MAGGIO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE Addi' 27 maggio 1953 in Milano, presso la sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI. Tra l'ASOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, rappresentata dal suo presidente dott. Elio Soliani, assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento - in rappresentanza delle AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER uso INDUSTRIALE, CIVILE E MILITARE - dei signori: dott. ing. Decio Griffini e avv. Mario Savanco per la S.p.A. Manifatture del Seveso, dott. Franco Moretti per la ditta Ettore Moretti e comm. rag. Alessandro Vaccari per la S. A. Giorgio Niccolini; dott. Pietro Terrusi per la Associazione Industriale Lombarda; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA Delegazione per l'Alta Italia nella, persona del dottor Scipione Felici; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.Ai), rappresentata dal Segretario. Generale sig. Remo Savio e dai Segretari Benvenuto Orrigoni e Giorgio Bucci; con l'intervento in rappresentanza, dei Sindacati Provinciali dei signori Angelo Miassoni, Pacini Giorgio, Franco Guazzoni, Anita Malavasi e dei lavoratori Ettore Pesci e Rossetti Francesco;con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del suo, Segretario onorevole Renato Bitossi; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata del sito Segretario Generale sig. Silvio Ascari, dai Segretari Nazionali Giuseppe Fossati e Fabio Tonolli, nonche' dal sig. Tanzi Antonio, Franco Manzella, Zenoni Mario, assistiti dai signori Pietro Ventura e Sala Amalia; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata nella persona del suo Segretario Bruno Storti. Addi' 27 maggio 1953, in Milano, presso la Sede della ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI, Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TESSILI VARI rappresentata dal suo presidente dott. Elio Soliani assistito dal rag. Enzo Gigliani, Segretario dell'Associazione stessa; con l'intervento - in rappresentanza delle AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI LA FABBRICAZIONE DI TENDE DA CAMPO, TELE E COPERTONI IMPERMEABILI, MANUFATTI E INDUMENTI IMPERMEABILI ED AFFINI PER USO INDUSTRIALE, CIVILE E, MILITARE - dei signori: dott. ing. Decio Uriffini e avv. Mario Savanco per la S.p.A Manifatture del Seveso, dott. Franco Moretti per la ditta Ettore Moretti e comm. ragg. Alessandra, Vaccari per la 5. A. Giorgio Niccolini; dottor Pietro- Terrusi per l'Associazione industriale Lombarda; con L'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA- Delegazione per l'Alta Italia nella, persona del dott. Scipione Felici, e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO- C.I.S.N.A.L. rappresentata dai suo Segretario Italico Utimperghe con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI C.I.S.N.A.L. nella personam del Segretario confederale Enrico Bruni e' stato, stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli, operai: dipendenti dalle aziende industriali, esercenti: fa fabbricazione di tende da cam po, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale civile e militare. Art. 1. ASSUNZIONE DOCUMENTI DI LAVORO - RESIDENZA E DOMICILIO: L'assunzione degli operati deve essere, fattura in conformita' alle norme di legge sul collocamento. L'integrita' e l'idoneita' fisica: dell'operaio, potra' essere-, disposta dalla direzione dell'azienda che si varra' all'uopo di un medico di sua fiducia. L'assunzione verra' normalmente comunicata per iscritto all'interessato, specificando: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui viene assegnato e la relativa paga; 3) la localita' di prestazione del lavoro. All'atto dell'assunzione l'interessato e' tenuto a presentare i seguenti documenti: a) carta d'identita' o documento equipollente; b) libretto di lavoro; c) tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da disposizioni di legge; d) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia gia' in possesso; e) titoli di preparazione professionale in quanto ne sia gia' in possesso; f) certificato penale di data non anteriore a tre mesi, se richiesto dall'azienda; g) documenti necessari per fruire degli assegni familiari. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a comunicare all'azienda la propria residenza e domicilio e a notificare i successivi cambiamenti. I membri delle Commissioni Interne o il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 2

Art. 2. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI DI LAVORO All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda e' tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro. L'operaio rilascera' ricevuta dei documenti avuti in restituzione.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 3

Art. 3. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge ([Legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli - [Regio Decreto 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720) - Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie e successive).

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro di ogni operaio puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facolta' di risolvere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative, ma l'accordo deve risultare da atto scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova, si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo contrattuale della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 5

Art. 5. MUTAMENTO DI MANSIONI Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale, e' stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte od il miglior trattamento salariale attribuitogli. Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il migliore trattamento di cui al comma precedente. Se si affida invece temporaneamente mansioni di categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale norma potra' non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o ammalati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative. L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore a tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita', adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano queste carattere saltuario, sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 6

Art. 6. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO A) E' considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in eta' fra i 14 e i 18 anni per gli uomini e dai 14 ai 20 per le donne, allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare operaio qualificate mediante addestramento pratico. B) La durata massima del periodo di apprendistato sara' ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di meta' per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all'attivita' esplicata dall'apprendista. C) Il periodo di servizio gia' prestato presso altre aziende sara' computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che' l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi. D) Nel libretto di lavoro o nell'attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti. E) Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sara' totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione del salario, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione. F) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialita' professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi e nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione i peremessi necessari perche' frequenti i corsi per la formazione professionale. G) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio deve lavorare ad economia; nel caso venga, adibito a lavoro a, cottimo, l'apprendista acquista automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovra' avere il relativo trattamento retributivo e normativo. H) L'apprendista che abbia compiuto i 17 anni di eta' e superato la meta' del periodo di apprendistato, puo' richiedere di essere ammesso alla prova intesa ad accertare la sua capacita' professionale quale operaio. In caso di riconosciuto esito favorevole della prova, l'apprendista verra' considerato, a tutti gli effetti retributivi e normativi, operaio qualificato. I) Al termine del periodo di addestramento (o tirocinio) l'apprendista sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. L) La durata massima del periodo di apprendistato resta fissata per ambo i sessi in anni 2. M) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono quelle stabilite dagli accordi nazionali salariali. Gli aumenti di paga avvengono per scatti semestrali nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente tra il minimo della paga base della categoria dell'operaio qualificato e il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato. In via transitoria la misura relativa e' quella stabilita dagli accordi salariali nazionali. N) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali od alla legge in quanto prevedano migliori condizioni.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 7

Art. 7. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo, e si adopereranno per l'attuazione pratica, di tale principio con l'isttruzione, quando ve ne sia, la possibilita', di corsi di istruzione professionale di categoria od, eventualmente, col potenziamento di quelli gia' esistenti.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali. Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo quanto previsto in materia per i guardiani. dall'accordo interconfederale 23 maggio 1946. La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sara' affissa nello stabilimento in luogo visibile.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 9

Art. 9. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO Sara' considerato ritardatario l'operaio che al segnale dell'inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento. Al ritardatario il conteggio delle ore sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, sempreche' il ritardo non superi la mezzora stessa. Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi ai suo posto in condizione di iniziare il proprio lavoro. Nessun operaio puo' cessare il lavoro ne' comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro. Le infrazioni saranno punite a termini degli art. 45 (Provvedimenti disciplinari), art. 46 (Multe e Sospensioni), art. 47 (Licenziamenti per mancanze). La pulizia del posto di lavoro avverra' di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale di cui all'art. 8 sara' considerata prestazione straordinaria. L'entrata e l'uscita degli operai negli stabilimenti verra disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola, azienda, come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 10

Art. 10. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14. E' consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante ricupero, a regime normale, nel corso della settimana. Fanno eccezione alle disposizioni anzidette: gli adibiti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia nonche' il personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 11

Art. 11. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO A) Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, il congedo matrimoniale, non interrompono l'anzianita' a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, ai ratei della gratifica natalizia, ed alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di preavviso. B) In caso di interruzioni di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e le indennita' di contingenza con facolta' per la azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti nello stabilimento non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita', dell'evento, sara' corrisposta l'intera paga di fatto ed il 50% dell'indennita' di contingenza per lA prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

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Art. 12. RICUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' consentita la facolta' di ricupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purche' il ricupero stesso sia contenuto' nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui e' avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.

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Art. 13. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come e' stabilito dalla Legge Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana. Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana. Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.

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Art. 14. GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO Sono considerati giorni festivi i seguenti: a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le festivita' nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite dallo Stato c) le seguenti ricorrenze: 1) Capodanno (1 gennaio) 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Concezione (8 dicembre); 10) S.Natale (25 dicembre); 11) S. Stefano (26 dicembre); 12) Giorno dell'Angelo (lunedi successivo alla Pasqua); 13) Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento; quest'ultima festivita' potra' essere sostituita, di comune accordo tra le organizzazioni sindacali territoriali. Tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Detta ultima festivita' dovra' essere sostituita, di comune accordo tra le organizzazioni sindacali territoriali, ove venga a coincidere con giornata domenicale. Nelle festivita' nazionali di cui al punto b) compete agli operai il normale trattamento retributivo, intendendosi per tale la retribuzione globale di fatto, in ragione di ore 8. In caso di prestazione lavorativa oltre il trattamento di cui sopra all'operaio compete la retribuzione per le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Nelle festivita' infrasettimanali di cui al punto c) sara' corrisposta agli operai la retribuzione globale di fatto, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero dello stabilimento (quello cioe' che si sarebbe praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale) in caso di prestazione lavorativa all'operaio sara' corrisposta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione globale di fatto per le ore effettivamente lavorate come in giorno feriale. Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio nei giorni di festivita' infrasettimanali o nazionali, l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino al raggiungere la retribuzione prevista nel presente articolo per il caso di festivita' infrasettimanale o nazionale. Chiarimento a verbale. Il trattamento retributivo per le festivita' nazionali disciplinato dal 2° comma del presente articolo si applichera' anche se queste cadano in domenica.

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Art. 15. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO - MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell'art. 8 ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto art. 8. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo di (cui all'art. 13 e nelle festivita' nazionali. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6. Il lavoro straordinario o notturno o festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli. L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentare le scuole medesime. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno o festivo, da corrispondersi oltre la, normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U136600200150110001&dgu=1960-11-24&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-24&art.codiceRedazionale=060U1366) Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate: a) sulla paga base di fatto comprensiva della indennita' di contingenza per gli operai ad economia; b) sulla paga base di fatto maggiorata dalla percentuale di cottimo piu' l'indennita' di contingenza per i lavoranti a cottimo. Le dette percentuali contrattuale di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

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Art. 16. LAVORO A COTTIMO a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate. b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita', il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria, maggiorato della percentuale del 22%. Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 22%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata lino al raggiungimento di detto minimo. c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito e il tempo impiegato. Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita ed esattezza la propria retribuzione. Le tariffe cosi' stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle^ variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente capoverso. d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese; dei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi tra le parti - potra' avere la durata massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo, mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie. Per i cottimi di breve durata dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi. Per i cottimi ricorrenti, si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione. e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 dal paragrafo b) -, una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, le parti interessate ne accerteranno le cause. Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra' venire reintegrata e l'azienda dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi. Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente. f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo. g) Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nella azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione dei lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia, non dovra', rimanendo inalterata la condizione di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione. i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari. Nota aggiuntiva Allo scopo di incrementare la produzione possono essere istituiti, nell'ambito aziendale laddove vi sono possibilita' tecniche, premi di produzione secondo accordi che dovranno intervenire tra le parti.

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Art. 17. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina ed a mese, secondo le consuetudini della azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 13% di quanto l'operaio avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il riferimento alla qualifica, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e l'elencazione delle trattenute, giusta le norme della [legge 5 gennaio 1953, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;4).

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Art. 18. DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate, a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

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Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli operai, che per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge. E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo', di per se' solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

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Art. 20. GRATIFICA NATALIZIA In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrispondera' a titolo di gratifica natalizia all'operaio ad economia 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti tale retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di anzianita' maturata presso l'azienda. Le frazioni di mese superiore ai 15, giorni saranno arrotondate a mese successivo.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 21

Art. 21. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui e' occupato avre' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita in ragione di: - 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' da 1 a 8 anni compiuti; - 14 giorni lavorativi (pari a ore 112) per gli aventi una anzianita' da oltre 8 anni fino ai 15 anni compiuti; - 15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi anzianita' superiore ai 15 anni. In caso di ferie collettive, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento delle ferie retributive in ragione di un giorno (8 ore) per ogni mese di anzianita' maturata. In caso di licenziamento comunque avvenuto, o di dimissioni: a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competera' il godimento delle ferie stesse; b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie, competera' il godimento di un giorno (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianita' maturata dal precedente periodo feriale o dal giorno di assunzione. In caso di impedimento al godimento delle ferie di cui alle predette lettere a) e b) verra' corrisposta allo operaio l'equivalente indennita' sostitutiva conteggiata sulla retribuzione globale di fatto. Il periodo di ferie deve normalmente avere carattere continuativo, ed il relativo pagamento dovre' essere fatto in via anticipata a chi ne fa richiesta. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie; concorre pero' agli effetti della maturazione delle stesse. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento economico secondo i casi e nella misura prevista dall'art. 14 in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse. Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli il trattamento previsto dall'art. 39 sia per la sede, che per il ritorno alla localita' dove trascorreva le ferie. Per i cottimisti la retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 22

Art. 22. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovre' essere fatto all'atto dei pagamento; l'operaio che non vi provvede perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Ove abbiasi contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, al lavoratore sara' corrisposta la parte non contestata in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente. Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta nel corso dell'annata, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Errori materiali di conteggio o di altra natura, dai quali risulti alterato, a danno del lavoratore o della azienda, l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro un anno a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 23

Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al concordato interconfederale 31 maggio 1941 e relativi aggiornamenti, e all'operaio compete un congedo della durata di 10 giorni consecutivi anche non lavorativi. Si conviene peraltro che in tale occasione deve essere corrisposto al lavoratore un assegno pari all'importo di 60 ore di retribuzione oraria, globale di fatto, di cui 56 ore quale anticipo per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 24

Art. 24. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata dallo operaio all'azienda entro il 2° giorno salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito, entro il 3° giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita, salvo casi di forza maggiore. L'azienda potra' far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni, sua fase. In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio, l'operaio non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di: - mesi 6 in caso di anzianita' nella stessa azienda. fino a 5 anni; - mesi 8 in caso di anzianita' nella stessa azienda dal 6° al 15° anno; - mesi 10 in caso di anzianita' nella stessa azienda oltre il 15° anno. Trascorso il termine massimo sopra precisato, l'azienda, ove provveda al licenziamento dell'operaio gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma 3° del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere il servizio, l'operaio stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di preavviso e di anzianita'. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dello indennita' di anzianita'. L'operaio infortunato che rientri al lavoro con dei postumi invalidanti che non gli consentono di assolvere le precedenti mansioni, potra' essere adibito a mansioni diverse e confacenti alla di lui capacita' lavorativa. L'operaio che entro i 5 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 25

Art.25. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 26

Art. 26. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata, alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303) a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 42 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere dall'azienda considerato dimissionario.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 27

Art. 27. DISCIPLINA AZIENDALE Nella esecuzione del lavoro l'operaio e' tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza. L'azienda portera' a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessita'. In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dalla organizzazione interna aziendale. L'operaio deve osservare rapporti di educazione verso gli altri lavoratori e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti coi dipendenti a sensi di urbanita'.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 28

Art. 28. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delgali d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 29

Art. 29. REGOLAMENTO INTERNO La' dove esiste, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, lo stesso non potra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne; dovra' essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 30

Art. 30. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA Durante il lavoro nessun operaio potra' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. Salvo speciale permesso non e' consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in orari fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati. All'operaio che ne faccia domanda saranno concessi dei brevi permessi per improrogabili giustificate necessita';. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 31

Art. 31. ASSENZE Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non permessa dalla Ditta e' passibile di punizione ai sensi delle disposizioni sulle sanzioni disciplinari'. Le giustificazioni devono essere presentate al mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di giustificato impedimento. In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potra' fare considerate la malattia dal proprio medico

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 32

Art. 32. ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 33

Art. 33. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali, Nazionali, Provinciali e Comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale e comunque pregiudizievoli all'andamento di lavoro. Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda cui il lavoratore appartiene.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 34

Art. 34. VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO L'operaio non puo' rifiutarsi alla visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale di controllo all'uscita dai locali dell'azienda. Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato ed esclusivamente con l'intervento di personale femminile all'uopo incaricato.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 35

Art. 35. CONSEGNA E CONSERVAZIONE E UTENSILI E' MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l'operaio dovra' farne richiesta all'incaricato dell'azienda. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non riconsegnate. E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti i modelli e disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la direzione dell'azienda. L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. L'operaio non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti. L'operaio deve interessarsi di far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' per poterli riasportare dallo stabilimento. Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall'operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione della azienda. E' fatto divieto di sottrarre o ricoprire forme, modelli e disegni.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 36

Art. 36. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovra' da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento. L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione alla entita', del danno arrecato e alle circostanze in cui si e' verificato. Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio si seguira' la procedura prevista dall'art. 52. Le trattenute per l'ammontare accettato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 37

Art. 37. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Tanto l'azienda, come l'operaio sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene ed alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione, i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 38

Art. 38. ABITI DA LAVORO Quando la ditta richiede l'uso di abiti o indumenti di lavoro, questi dovranno essere forniti a sue spese e sostituiti in relazione alla piu' o meno rapida usura degli stessi. Per le lavorazioni che per la loro natura impongono l'uso di specifici abiti o indumenti di lavoro, la ditta li fornira' a sue spese, provvedendo a sostituirli come sopra e' detto.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 39

Art. 39. TRASFERTE Agli operai comandati in trasferta per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto, nonche' il rimborso, in base a nota documentata, delle spese di vitto e alloggio quando la durata della trasferta le richieda; oppure spettera' loro una indennita' giornaliera da convenirsi forfettariamente tra le parti. Qualora per l'espletamento della trasferta si debbano incontrare altre eventuali spese vive, queste ultime saranno rimborsate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Sara' altresi' corrisposta una, indennita' pari al 20% della normale retribuzione giornaliera. Tale indennita' non sara' dovuta nel caso che l'assenza in trasferta per servizio non superi le 12 ore. L'importo approssimativo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio dovra' essere anticipato dal datore di lavoro, salvo conguaglio.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 40

Art. 40. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diverse localita' sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, della spesa per mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo segnano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita', saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 41

Art. 41. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio, non in prova, o le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore). L'azienda puo' esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dell'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. Il periodo di preavviso non puo' coincidere col periodo di ferie. Il periodo di preavviso si computa agli effetti della anzianita'. Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia chiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro, dovra' essere dato, all'operaio stesso altro preavviso. Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia chiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro, dovra' essere dato, all'operaio stesso altro preavviso prima di poteri procedere al licenziamento.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 42

Art. 42. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento non ai sensi del punto 2) dell'art. 47 - licenziamento per mancanze - all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda e' dovuta una indennita' nella misura di; - 5 giorni (ore 40) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 5° anno compiuto; - 7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianita' oltre il 5° fino al 10° anno compiuto; - 9 giorni (ore 72) per ogni anno di anzianita' oltre il 10° fino al 15° anno compiuto; - 11 giorni (ore 88) per ogni anno di anzianita' oltre il 15° anno. Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria in questione, che possono dare luogo a prestazioni inferiori ad un anno, all'operaio licenziato, ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', l'indennita' verra' liquidata in ragione di 1/12 per ogni mese di anzianita', qualora lo operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianita'. L'indennita' di cui al comma 1° deve essere conteggiata per l'anzianita' maturata a partire dal 1 gennaio 1948. L'indennita' di cui al presente articolo sara' conteggiata in base alla, retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per l'anzianita' pregressa, e cioe' per ogni anno di anzianita' maturata a tutto il 31 dicembre 1947 e' dovuta all'operaio una indennita' di anzianita' nella misura, di tre giorni (ore 24). Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto piu' l'indennita' di contingenza, l'eventuale terzo elemento, e gli eventuali incentivi e premi di produzione. Per la retribuzione degli operai normalmente retribuiti a cottimo, si prende a base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime 4 settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'art. 16. Spettano inoltre all'operaio il preavviso, il godimento di ferie maturate, la liquidazione della gratifica natalizia o dei ratei maturati come previsto dai relativi articoli, ed eventuali altre spettanze.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 43

Art. 43. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di anzianita' prevista dall'art. 42: 1) il 35% per gli aventi una anzianita' presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti; 2) il 75% per gli aventi una anzianita' presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti; 3) il 100% per gli aventi una anzianita' presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti. Il periodo di apprendistato sara' compiuto nelle anzianita' agli effetti del trattamento di cui sopra dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo di apprendistato stesso. L'intero trattamento di cui al punto 3) del primo comma del presente articolo e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio, ai dimissionari che entrano in ordini religiosi; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 55° anno di eta' se uomo, ovvero del 50° anno di eta' se donna.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 44

Art. 44. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Intervenendo la morte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, tutte le indennita' che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso, i ratei maturati delle ferie annuali e della gratifica natalizia, ed eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli ed ai parenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 45

Art. 45. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravita', all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino ad un importo massimo di tre ore di paga e di contingenza; c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni; d) licenziamento ai sensi dell'art. 47.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 46

Art. 46. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio: a) che senza giustificato motivo non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 31; b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro; c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza avvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto; f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso con lieve danno della azienda; g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; h) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione timbratura di schede o di altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verra' applicata per mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe disciplinari e' devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nella azienda, o in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattie.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 47

Art. 47. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non dell'indennita' di anzianita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dello operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni sega enti ai festivi o ai seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo: h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda; i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni). 2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale e materiale; compie azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di modelli o schizzi o disegni o riproduzione degli stessi quando non siano gia' a conoscenza del pubblico; d) lavorazione per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti nella azienda salvo nei casi di sospensione di lavoro; e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, col grave danno dell'azienda stessa; f) insubordinazione verso i superiori; g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo. All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono, comunque i ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia, come previsto dai relativi articoli.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 48

Art. 48. TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per se' il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga, d'accordo fra le due parti, alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze del personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 49

Art. 49. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI Agli effetti della indennita' di contingenza sara' riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione. Per ogni ora eccedente le otto ore giornaliere e fino ai limiti dell'orario normale di cui all'art. 8, 2° comma, verra' corrisposta mezza quota oraria (quota oraria uguale quota giornaliera diviso otto) e una intera quota oraria (quota oraria uguale a quota giornaliera diviso otto) per ogni eventuale ora straordinaria.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 50

Art. 50. LAVORO A DOMICILIO Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all'allegato n. 1 "Regolamentazione del lavoro a domicilio".

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 51

Art. 51. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 52

Art. 52. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dai relativi accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per la interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 53

Art. 53. NORME GENERALI Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute. Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo-art. 54

Art. 54. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti la fabbricazione delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, avra' la validita' di due anni con decorrenza dal 1 maggio 1953 e si intendera' successivamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 1

Allegato REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO (Art. 50 del contratto copertoni e tende) Art. 1. DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conto di uno o piu' datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro ne' sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni. Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire per conto proprio o di terzi lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve arrecare, pregiudizio alla produzione dell'impresa. Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 2

Art. 2. LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati: PARTE I - Consegna del lavoro: 1) data e ora dell'ordinazione; 2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio; 3) specificazione o quantita' del lavoro da eseguire; 4) misura della retribuzione; 5) ammontare delle eventuali anticipazioni; 6) giorno e ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato; 7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio. PARTE II - Riconsegna del lavoro: 1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito; 2) specie e quantita' del lavoro eseguito; 3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio; 4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio; 5) indicazione delle eventuali ritenute; 6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 3

Art. 3. RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO Con la sottoscrizione della parte I - Consegna del lavoro - di cui all'art. 2 il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna nonche' quelli per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna dei lavoro in conformita' alle istruzioni ricevute.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 4

Art. 4. RETRIBUZIONI DEL LAVORANTE A DOMICILIO Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dai contratti per gli operai interni. A) Il predetto trattamento si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai seguenti elementi: 1) paga base; 2) percentuale di cottimo del 22% da computarsi sulla paga base; 3) indennita' di contingenza; 4) eventuale indennita' e terzo elemento. L'indennita' di contingenza e le altre eventuali indennita' e terzo elemento giornalieri saranno ragguagliate a quote orarie in base ad 8 ore giornaliere. B) Base del computo sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacita' professionale per compiere quelle operazioni o quei gruppi di operazioni richieste all'operaio. C) La tariffa di cottimo risultera' dalla moltiplicazione delle ore o frazioni di ore di cui al punto B) per gli elementi della retribuzione indicati al punto A). D) Le quote della indennita' di contingenza saranno quelle stabilite provincialmente per i lavoratori oltre i 20 anni, le paghe basi saranno quelle stabilite per le categorie cui si riferisce la lavorazione. E) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o in diminuzione del variare della paga base, delle eventuali indennita' e terzo elemento o della indennita' di contingenza, determineranno automaticamente, con la stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno secondo il computo di cui al punto C). F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

CCNL 27 maggio 1953 operai dipendenti fabbricazione tende da campo Allegato- art. 5

Art. 5. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO I lavori consegnati al lavorante a domicilio, la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino susseguente, alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi il mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti - limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione per periodi notturni o festivi - con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.

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