DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1370

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-25
State In force
Source Normattiva
articles 164
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Art. 42. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni: liquidazione dell'indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; lavoro effettuato in turni avvicendati. Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali: abrogazione dei precedenti contratti-opzione: condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.

Tabelle

STIPENDI MINIMI MENSILI PER GLI IMPIEGATI RELATIVI AL PERIODO SUCCESSIVO AL 10 NOVEMBRE 1958 IMPIEGATI - UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico IMPIEGATI - DONNE Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 1

Art. 1. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettivo organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita', sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 2

Art. 2. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisce riduzioni al 10% del suo importo.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 3

Art. 3. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Al riguardo dispongono le norme del [Codice civile (art. 2122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)) che disciplina la materia. In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennita' sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della accessione legittima ([art. 565 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art565)).

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 4

Art. 4. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la, causa, e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 5

Art. 5. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovra' consegnare ai lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria. Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovra' rilasciare al lavoratore stesso una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 6

Art. 6. ASSENZE Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti; le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi sei - salvo quanto previsto all'[art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art6), per l'ulteriore prolungamento dell'astensione obbligatoria dai lavoro - potraibile a mesi otto per le lavoratrici adibite a mansioni per le quali siano corrisposte le indennita' previste per le lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi otto. Ai particolari effetti dell'indennita' di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 7

Art. 7. LAVORO EFFETTUATO A TURNI AVVICENDATI Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni 14% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festivita', delle ferie, della gratifica natalizia e dell'indennita' di licenziamento, sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni aiquale il lavoratore partecipa. Per la gratifica natalizia tale maggiorazione media sara' corrisposta, sempre che all'atto della liquidazione della gratifica il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane. Per l'indennita' di licenziamento tale maggiorazione media sara' corrisposta sempre che il lavoratore sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sara' ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 8

Art. 8. PREMIO DI PRODUZIONE Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende e' istituito un premio di produzione secondo le norme di cui all'allegato n. 2 al presente contratto di cui e' parte integrante. Il premio viene fissato nella misura massima riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento (salvo quanto disposto all'art. 5 dell'allegato accordo): dell'8% per il personale operaio maschile; del 7% per il personale operaio femminile; del 9,50% per gli appartenenti al 1° gruppo; dell'11,50% per gli appartenenti al 2° gruppo; del 14,50% per gli appartenenti al 3° gruppo; del 16,50% per gli appartenenti al 4° gruppo.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 9

Art. 9. REGOLAMENTO INTERNO L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 10

Art. 10. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 11

Art. 11. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 12

Art. 12. PERMESSI PER CARICHI SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di Categoria, delle Camere dei Lavoro, della Unione Provinciale dei Lavoratori e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali all'azienda cui il lavoratore appartiene,

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 13

Art. 13. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Ai lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacati, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 14

Art. 14. ABROGAZIONI DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE Il presente contratto annulla e sostituisca, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso. Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni. - nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per la opzione - in relazione ai singoli istituti. - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti. L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 15

Art. 15. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 16

Art. 16. PICCOLE AZIENDE Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali, si potra' addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 17

Art. 17. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto ha la validita' di tre anni a decorrere dal 10 novembre 1958 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 18

Art. 18. NOTE ESPLICATIVE A) Ovviamente l'applicazione delle declaratorie previste per la classificazione dei lavoratori -- siano essi operai, o aventi qualifica speciale oppure impiegati - non puo' essere operato declassando dalle assegnazioni di categoria precedentemente effettuate. B) Allorche' ricorra la dizione "normale indennita' di liquidazione" si deve intendere che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento. C) Per quanto concerne i controlli personali le parti dichiarano che i controlli del genere nei confronti degli appartenenti alla qualifica, speciale, quando necessari, devono essere attuati con le forme piu' opportune. D) Allorche ricorra la dizione "intera retribuzione" oppure "retribuzione" si deve intendere che vi e' compresa la indennita' di contingenza.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte IV- art. 19

Art. 19. MAESTRE In considerazione delle diverse organizzazioni aziendali dei reparti tessili per cui alla denominazione "maestra" corrispondono di fatto mansioni ed attribuzioni diverse di lavoro, agli effetti dell'inquadramento di questo personale si conviene: qualora, nei reparti torcitura, aspatura, rocchettiere, scelta e controllo, in dipendenza dell'organizzazione del lavoro dei reparti stessi, alle maestre siano devolute mansioni normalmente svolte dai capi operai (capi turno, assistenti e simili) ed oltre alla guida ed al controllo di un gruppo di operaie sopraintendano pure un gruppo di operaie gia classificate specializzate, competera' alle stesse l'appartenenza al secondo grado della qualifica speciale. Alle lavoratrici denominate maestre (ex specializzate ma non aventi le mansioni di cui sopra competera' la qualifica di operaia con il riconoscimento di un trattamento salariale non inferiore al minimo previsto per la prima categoria "donne" maggiorato del 9%. Dichiarazioni a verbale: Le parti si danno alto che non hanno inteso precludere la possibilita' di esame di particolari situazioni individuali, i sede aziendale, per eventuale assegnazione alla qualifica speciale di primo grado.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 1

ALLEGATO N. 1 DISPOSIZIONI PER LE LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE (Vedasi art. 25 parte prima, art. 20 parte seconda, art. 19 parte terza c. c. n. 1. 10 novembre 1958 per gli addetti alle industrie delle fibre tessili artificiali e sintetiche) Art. 1. Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessita' che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocivita', si conviene che agli operai normalmente addetti a, lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alla tipiche condizioni di lavoro proprio della industria delle fibre tessili artificiali, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuita' alle lavorazioni stesse, venga corrisposta un a speciale indennita' proporzionata, alla nocivita', o particolare gravosita' ambientale di lavoro.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 2

Art. 2. Al fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi: 1) lavoratori esposti all'azione di sostanze od elevato grado di tossicita', allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla, legge, possano ad ossi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche>); 2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche' nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose; 3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli, di nocivita', possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennita'. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi. Le indennita' da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti, a partire dal 10 novembre 1958: 1° gruppo L. 23,25 orarie 2° gruppo L. 13,55 orarie 3° gruppo L. 9,70 orarie

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 3

Art. 3. Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, fermo restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 4

Art. 4. Le indennita' di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 9. Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi al 1 gennaio ed al 1 luglio, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre precedente il minime per il manovale comune, aumentato dell'indennita' di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni e Foggia.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 5

Art. 5. Qualora, per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali l'indennita' era stata concordata, si fara', luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennita'.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 6

Art. 6. Le indennita' di cui all'articolo 2 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita' purche' questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennita' devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto. Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 7

Art. 7. L'incasellamento dei lavoratori nel gruppi sopra considerati tra le Associazioni Nazionali di Categoria sono riportati negli allegati accordi integrativi. In caso di controversia sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di mia speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 8

Art. 8. Per i lavoratori dell'aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici anche collettivi, sia stato gia' tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno lo adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio. Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 9

Art. 9. In relazione al precedente art. 4, e' stabilito quanto segue: a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita' sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale. b) Festivita' infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana. c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita' - Agli effetti di tali istituti la indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata, effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennita' in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento silla indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi piu' lunghi o a fine d'anno. d) Indennita' di licenziamento - Per il lavoratore normalmente addetto alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennita' sara' calcolata nell'indennita' di licenziamento ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuti nella misura prevista per il 1° gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 10

Art. 10. Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennita' da computarsi per ogni giorno di ferie e di festivita' infrasettimanali e nazionali, s'intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai se sensi dei predetto articolo.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose- art. 11

Art. 11. Il presente allegato e' parte interamente del Contratto Conettivo Nazionale di Lavoro.

Allegato I Disposizioni per la lavorazione nocive in condizioni gravose-Accordi Integrativi

ACCORDI INTEGRANTI In relazione all'art. 7 delle Norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, i lavoratori vengono incasellati come segue: A) Sistema Viscosa. 1° GRUPPO 1) addetti ai baratti 2) addetti ai mescolatori 3) addetti alla filtrazione viscosa (manovratori, filtristi e pigmentisti) 4) addetti alla filatura raion 5) addetti al lavaggio bobine 6) addetti al candeggio e filatura fiocco 7) addetti ai bagni di filatura 8) addetti al fissaggio lanital 9) addetti alla verniciatura bobine 10) addetti alla pulizia fogne 11) addetti al ricupero solfuro di carbonio 12) addetti alla preparazione ipoclorito 13) addetti al deposito solfuro 14) addetti agli essiccatoi bobine, se gli essiccatoi sono situati in sala di filatura o lavaggio a vuoto 15) piombisti ed aiuto piombisti 2° GRUPPO . 1) addetti alla preparazione faldelle o tele e lavaggio tele 2) addetti al lavaggio filtri a candela e filiere 3) addetti alle tramogge dei baratti 4) addetti al taglio bobine umide ed acide 5) addetti agli essiccatori bobine, se situati fuori della sala di filatura, o lavaggio a vuoto 6) addetti agli impianti di produzione acido solforico (cameristi e fornai). 3° GRUPPO 1) addetti al montaggio e controllo filtri a candela e filiera 2) addetti all'essiccatoio fiocco 3) addetti all'imballo fiocco (se nello stesso locale 4) addetti al candeggio raion 5) addetti all'essiccatoio matasse (laddove esiste il candeggio raion nello stesso locale) 6)" alla preparazione e recupero sode 7) addetti allo scarico presse a mano 8) addetti alla sala pompette 9) verniciatori. B) Sistema acetato (Chatillon) 1° Gruppo Reparto di acetilazione addetti alla preparazione bagni di acetilazione addetti ai dosatori bagni di acetilazione addetti agli apparecchi di acetilazione acetilatori addetti alla saponificazione addetti alla filtrazioni collodio acetico addetti al lavaggio tele filtri collodio acetico addetti ai fini di precipitazione e lavaggio. Recupero acido acetico addetti al ricupero acido acetico. Reparto soluzione addetti ai cambio filtri collodio, acetonico. 2° GRUPPO Reparto acetilazione addetti all'essiccatoio cellulosa o cotone. Laboratorio chimico acetato addetti al laboratorio chimico acetato (purche' nel reparto di produzione). Reparto soluzione addetti ai solutori addetti alle manovre addetti al reparto filatura. 3° GRUPPO Reparto acetilazione Tutti gli altri operai del reparto acetilazione (compresa pulizia tele) non compresi nei due precedenti gruppi. Reparto soluzione addetti al lavaggio tele filtrazioni collodio acetonico. Sala filiere addetti alla sala filiere, pompette, e montaggio filtri a candela. Rettifica acetone addetti alla rettifica accione. Filatura operaie addette alle sezioni. C) Sistema acetato (Rhodiatoce) 1° GRUPPO Reparto acetato Acetilatori, addetti alla saponificazione, filtratori, capi turno, analisti di servizio ai controllo della lavorazione in reparto. Reparto estrazione Operai addetti alla idrolisi, operai del reparto estrazione, magazzini doganali. Reparto acetone Operai addetti all'apparecchio per la fabbricazione dell'acetone. Reparto soluzione Cambio filtri collodio acetonico in cabine chiuse e riscaldate. 2° GRUPPO Reparto soluzione Operai addetti al lavaggio tele, operai addetti alla pulizia delle cabine dei filtri, operaie che lavorano nel locale del lavaggio tele per il periodo di tempo in cui sono costrette a stare in quel locale. Reparto filatura Operai filatori, operai bobinatori, operai addetti alla pulizia delle pompette, operai addetti al cambio sui filatoi, titolatori, controllo temperatura teste, operai addetti ai fili tinti in sala vasche, turbinisti di sala vasche, capi turni filatura e soluzione. 3° GRUPPO Reparto soluzione Pesatori, colatori. Reparto filatura Laboratorio pompe, laboratorio filiere, operai addetti alla distribuzione dell'ensimaggio sui filatoi, operai addetti alla temperatura delle colonne.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 1

ALLEGATO N. 2 DISPOSIZIONI PER IL PREMIO PRODUZIONE NEL SETTORE DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E AFFINI (Vedasi art. 21 parte prima, art. 8 parte comune c. c. n. 1. 10 novembre 1958 per gli addetti alla industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche) PREMESSE esaminato l'ultimo comma dell'art. 21 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che prevede la possibilita' per stimolare l'aumento della produzione - ove le possibilita' tecniche lo consentano -- di istituire premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo, nel concorde intendimento che il premio di produzione interessi i lavoratori ad una maggiore e migliore produzione, si e concordato quanto segue in applicazione dell'art. 21, parte 1ª, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria delle fibre tessili artificiali. Art. 1. A tutti i lavoratori verra' corrisposto un premio calcolato in percentuale sui minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali, da liquidarsi mensilmente in rapporto alle ore di lavoro effettivamente prestate da ogni singolo lavoratore.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 2

Art. 2. a) Il premio viene fissato nella misura massima riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento, salvo quanto disposto all'art. 5 dell'8% per il personale operaio maschile del 7% per il personale operaio femminile del 9,5% per gli appartenenti al 1° gruppo dell'11,5% per gli appartenenti al 2° gruppo del 14,5% per gli appartenenti al 3° gruppo del 16,5% per gli appartenenti al 4° gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 5. b) Tali misure saranno proporzionalmente ridotte in relazione alla produzione effettivamente realizzata in ogni singolo periodo di paga in modo che, a produzioni effettive pari al 45% della massima capacita' produttiva, la misura del premio sia pari al rapporto delle aliquote di cui al comma a) moltiplicate per 10 e la precedente aliquota di 28. c) Per le produzioni effettive comprese fra il 25% e il 45% della massima capacita' produttiva degli impianti le misure del premio per ogni singolo gruppo saranno proporzionalmente ridotte fino ad annullarsi a capacita' produttiva zero, considerando per la massima capacita' effettiva 100 il premio uguale al 50% del rapporto fra le aliquote di cui al comma a) moltiplicate per 12,50 e la precedente aliquota di 28. d) Per produzioni effettive comprese fra 0 e 25% della suddetta massima capacita' produttiva degli impianti il premio si annulla. Nella tabella A sono riportate le misture percentuali del premio per le capacita' produttive da 100 a 25 per ogni categoria e gruppo di lavoratori da applicarsi ai minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali. Seguono alcuni esempi che illustrano conteggi eseguiti coi criteri di cui sopra).

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 3

Art. 3. I criteri per il calcolo della produzione massima consentita dagli impianti di ogni singolo stabilimento nonche' della produzione effettiva e del relativo coefficiente di utilizzazione sono quelli stabiliti dalla tabella B che costituisce parte integrante del presente accordo. Il coefficiente di utilizzazione in base al quale vengono determinate per ogni periodo di paga le percentuali di premio e' unico per ogni stabilimento ancorche' produca piu' tipi di fibre contemporaneamente. Esso viene determinato dal rapporto fra la produzione netta effettiva entrata a magazzeno e quella massima consentita dagli impianti di ogni singolo stabilimento. In caso di installazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti o di processi tecnologici la massima capacita' produttiva sara' stabilita in base alla nuova situazione determinata da dette installazioni o modifiche mediante accordo fra le parti.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 4

Art. 4. La percentuale del premio da applicare sui minimi contrattuali dei lavoratori addetti alle Sedi Centrali saranno calcolate sul rapporto fra la somma delle produzioni effettive rispetto alla somma delle produzioni massime consentite dagli impianti di tutti gli stabilimenti della Societa', per lavoratori classificati in identiche categorie sindacali. Quelle dei lavoratori addetti ai laboratori sperimentali saranno le stesse stabilite negli stabilimenti ove detti laboratori hanno la loro sede.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 5

Art. 5. Il premio di cui all'art. 1 nelle percentuali risultanti dall'applicazione dell'art. 2 verra' corrisposto nella misura di: 100% agli operai appartenenti al 1° Gruppo 80% agli operai appartenenti al 2° Gruppo 70% agli operai appartenenti al 3° Gruppo A) Appartengono al 1° Gruppo gli operai: 1) Lavorazione viscosa a) addetti alla preparazione viscosa (alcali, cellulosa, soda, e recupero soda, solfuro, maturazione e filtrazione viscosa); b) addetti alla filatura raion e fiocco; c) addetti al lavaggio ed essiccazione bobine; d) addetti ai reparti tessili (torciture, raspature, legature, rocchettiere, all'impacco, candeggio, bagnatura raion e fiocco) non lavoranti a cottimo o a premio; e) addetti alla sala pompette e filiere; f) operai specializzati, qualificati e comuni delle officine; g) operai specializzati, qualificati e comuni addetti ai servizi centrali (aria, acqua, freddo, vapore, energia); h) addetti ai laboratori chimici e tessili di fabbrica; i) addetti agli impianti di produzione dell'acido solforico in quanto produzione accessoria; Dai punti a, b, c, d, ed e sono esclusi i manovali nonche' gli operai ed operaie addetti alle operazioni di pulizia. 2) Lavorazione acetato a) addetti alla preparazione dell'acetato di cellulosa (acetilazione e recupero acido acetico); b) addetti alla soluzione dell'acetato di cellulosa ed al ricupero e distillazione dell'acetone; c) addetti albi filatura raion e fiocco; 3) Lavorazione nailon a) addetti alla polimerizzazione; b) addetti alla filatura; c) addetti alla fabbricazione del crine (monofilo) d) addetti al calzificio: B) Appartengono al 2° gruppo fili operai Per tutti i Sistemi di lavorazione a) operai dei punti a, b, c, d, ed e (manovali e donne addette alla pulizia) non compresi nel primo gruppo; b) manovali, apprendisti e garzoni non compresi nei punti f e g del primo gruppo; c) addetti ai laboratori sperimentali (laboratori centrali) chimici e tessili, ivi compresi gli addetti agli impianti sperimentali e di prodotti accessori (produzione cimarolo, produzione kiesulger, preparazione tele per recupero soda, produzione idrogeno ed ossigeno ecc.); d) addetti ai magazzini prodotti e materiali e scorte; e) addette alla preparazione e riparazione tele da filtrazione; f) addetti ai servizi edili (muratori, carpentieri, isolazionisti, catramisti, ecc. e relativi aiuti e garzoni) Operai lavoranti a cottimo o a premio Per gli operai lavoranti a cottimo fisso o variabile, il premio di produzione, nella misura dell'80% della percentuale massima, riferito ai minimi contrattuali di paga base sara' corrisposto, anziche' sul minimo contrattuale, sui guadagni individuali di cottimo o di premio. A tali effetti valgono le risoluzioni concordate dalle due Associazioni stipulanti per ogni singola azienda, che costituiscono parte integrante del presente accordo. Per le operaie lavoranti a premio, ad esempio addette alla battitura (scelta) dei filati, la percentuale del premio rimane fissata nella misura dell'80% della percentuale massima riferita alla massima produzione da calcolarsi sul minimo di paga oraria. C) Appartengono al 3° Gruppo gli operai: Per tutti i sistemi di lavorazione a) addetti ai servizi generali ed ai trasporti, personale di sorveglianza in genere, fattorini, pompieri, addetti alle mense, spacci, asili nido, infermeria, giardinieri, addetti all'ENAL, addetti alla pulizia spogliatoi, bagni, doccie, addetti alle abitazioni ecc.; b) personale operaio non contemplato nei punti precedenti. Per gli impiegati e le qualifiche speciali la misura differenziata del suddetto premio viene fissata dalla seguente tabella: 1° Gruppo (impiegati di 3ª categoria B) 70% 2° Gruppo (impiegati di 3ª categoria A e qualifica speciale di 2° grado) 70% 3° Gruppo (impiegati di 2ª categoria e qualifiche speciali di 1° grado) 60% 4° Gruppo (impiegati di 1ª categoria) 45%

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 6

Art. 6. Eventuali trasferimenti di quote di contingenza sui minimi contrattuali di paga e minimi di stipendio non saranno considerati ai fini dell'applicazione del premio. Parimenti per gli operai lavoranti a cottimo o a premio saranno esclusi trasferimenti di quota di contingenza che dovessero portare ad aumenti nei guadagni individuali di cottimo. Il premio di produzione non assorbe alcun premio ne' assegno corrisposto, ne' gli aumenti di merito, ne' altre eccedenze sui minimi contrattuali sotto qualsiasi titolo concessi.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 7

Art. 7. Verra' considerato il premio di produzione ai soli fini delle festivita' infrasettimanali e festivita' nazionali del periodo di ferie. Ai lavoratori aventi 12 mesi compiuti di anzianita' verra' corrisposta a titolo di complemento della gratifica natalizia o della 1ª mensilita' una somma pari al: 3,00% per il personale operaio maschile 2,50% per il personale operaio femminile 6,00% per il personale impiegatizio e qualifiche speciali, del minimo contrattuale per le ore normali effettuate nel mese di dicembre, tenendo conta degli scomputi per i vari gruppi giusta quanto stabilito all'art. 5. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di tale complemento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la base di valutazione sara' determinata dalla media delle ore effettuate nell'ultimo mese di paga. Nella tabella C sono riportate le percentuali effettivo per ogni categoria e gruppo di lavoratori da computarsi sui minimi di paga contrattuali di cui alle tabelle salariali e stipendiali per le ore normali di lavoro effettuate nel mese di dicembre).

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 8

Art. 8. L'applicazione del premio di produzione nell'ambito di ogni stabilimento sara' controllata dalla Commissione Interna la quale potra' eventualmente avvalersi dell'ausilio di tecnici dello stabilimento stesso.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione- art. 9

Art. 9. Il presente accordo seguira' le sorti del Contratto Nazionale di cui e' parte integrante. Per i procedimenti al cuprammonio si fa riferimento agli accordi intervenuti localmente che si intendono parte integrante del presente accordo. Nota: - l'accordo istitutivo 12 agosto 1948 e' entrato in vigore il 2 luglio 1948; - l'accordo 8 settembre 1951 e' entrato in vigore il 1 giugno 1951; - l'accordo 15 marzo 1955, pur avendo decorrenza dal 1 giugno 1954 (data di decorrenza dell'accordo confederale per il conglobamento e riassetto zonale) e' da applicarsi dal 16 marzo 1955, tenuto conto che per il periodo 1 giugno 1954 - 15 marzo 1955 si sono stabiliti criteri forfettari per la liquidazione degli eventuali arretrati; - l'accordo per il premio di produzione essendo parte integrante del Contratto Nazionale di cui segue le sorti, scadra' il 16 ottobre 1957 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno unitamente al Contratto Nazionale, ove il suddetto Contratto Nazionale non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della sua scadenza.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione-Tabella A

TABELLA A (Vedasi art. 2 - Allegato n. 2) MISURA PERCENTUALE DEL PREMIO DI PRODUZIONE PER PRODUZIONI EFFETTIVE Operai - Uomini Parte di provvedimento in formato grafico Donne Parte di provvedimento in formato grafico Impiegati e qualifiche speciali Parte di provvedimento in formato grafico ESEMPI Allo scopo di dare all'art. 2 del presente accordo una esatta applicazione si effettuano i seguenti conteggi per la determinazione della percentuale di premio di produzione - tenute presenti le formule inserite nello allegato tecnico del presente accordo - per i tre seguenti esempi: 1° esempio (A valere per produzioni effettive comprese fra il 45% e il 100% della produzione massima consentita dagli impianti) Sia Cu = 70 la percentuale di premio sara': per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo operai (Uomini) Essendo il premio a Cu = 100 28% riproporzionato a 8% Essendo il premio a Cu = 45 10% riproporzionato a 2.857%(dal rapporto 28: 10 = 8: x per cui x = 2.857) Valore di ogni punto Parte di provvedimento in formato grafico Per gli altri lavoratori si terra' conto delle diverse aliquote e degli eventuali coefficienti riduttivi di cui all'art.5. 2° esempio (A valere per produzioni effettive comprese fra il 25% e il 45% della produzione massima consentita dagli impianti) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione-Tabella B

TABELLA B (Vedesi art. 3 - Allegato n. 2) METODI DA SEGUIRE PER IL CALCOLO DELLA PRODUZIONE MASSIMA CONSENTITA DAGLI IMPIANTI E' DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE MASSIMA DI OGNI STABILIMENTO, DELLA PRODUZIONE EFFETTIVA E DEI COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE (In applicazione dell'art. 3 dell'accordo) PROCEDIMENTO ALLA VISCOSA 1°Metodo 1) Calcolo della produzione massima giornaliera: la produzione massima giornaliera di raion consentita dagli impianti di ogni singolo stabilimento viene determinata in base al titolo 120 denari e secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico ove: Pm - e' la produzione massima giornaliera di raion in Kg. consentita degli impianti nel periodo di paga considerato (quindicina-mese); fi - e' il numero dei posti di filatura installati; Vf - e' la massima velocita' di filatura consentita dall'impianto all'1 e realizzata nel passato facendo riferimento ai periodi di massima produzione. 1440 - sono i minuti primi compresi in un giorno (24 ore) Il coefficiente 0,90 e' un coefficiente riduttivo che tiene conto del cascame, delle riserve e arresti di mac- chinari e filiere per manutenzione, pulizie od altre cause riduttive da qualsiasi natura derivanti. Per gli stabilimenti ove coesistono impianti di raion (filo continuo) e di fiocco la produzione massima verra' determinata aggiungendo alla produzione di raion (come sopra calcolata) la produzione di fiocco nel rapporto 1: 3,5 (3,5 Kg. di fiocco per 1 Kg. di raion tit. 120). Per "produzione massima di fiocco" s'intende quella realizzata presso ogni singolo stabilimento nel periodo (mese) di massima produzione sempreche' gli impianti esistenti consentano di raggiungerla. Esempio: supposto che la produzione massima giornaliera consentita dagli impianti di raion di un determinato stabilimento sia. in titolo 120, Kg. 12.000 al giorno e supposto che la massima produzione di fiocco sia Kg. 25.000 al giorno la produzione massima giornaliera consentita dagli impianti di quello stabilimento in titolo 120 denari sara': Parte di provvedimento in formato grafico 2) Tabella delle produzioni massime giornaliere di ogni stabilimento. In base agli accertamenti eseguiti, le produzioni massime giornaliere di ogni stabilimento in titolo 120 denari, sono quelle concordate dalle due Associazioni stipulanti per ogni singola azienda o stabilimento. Esse costituiscono parte integrante del presente accordo. Le suddette tabelle devono contenere i seguenti dati: 1) Numero posti di filatura installati; 2) Massima velocita' di filatura realizzata nei periodi di massima produzione; 3) Produzione massima di raion titolo 120; 4) Produzione massima di fiocco; 5) Trasformazione della produzione massima di fiocco in raion titolo 120; 6) Produzione massima raion piu' fiocco rapportata a titolo 120 raion da considerare agli effetti del calcolo del premio di produzione (somma 3 + 5). La compilazione delle tabelle, nonche' la loro approvazione o firma viene perfezionata parallelamente alla firma del presente accordo. La produzione massima settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile e' data: settimanale............ giornaliera x 7 quattordicinale: ....... giornaliera x 14 quindicinale: per quindicina di 13 gg.: giornaliera x 13 per quindicina di 14 gg.: giornaliera x 14 per quindicina di 15 gg.: giornaliera x 15 per quindicina di 16 gg.: giornaliera x 16 mensile: per mesi di 31 giorni: giornaliera x 31 per mesi di 30 giorni: giornaliera x 30 per mesi di 29 giorni: giornaliera x 20 3) Calcolo della produzione netta effettiva: Le produzioni nette effettive di raion e di fiocco vengono rilevate, per ogni singolo periodo di liquidazione del premio, in base alle produzioni netto effettive versate a magazzeno nel periodo stesso rapportate alle umidita' commerciali. A tale fine, le produzioni entrate a magazzeno vanno depurate: a) dai cascami, scopature, filo morto e sottoprodotti in genere; b) dagli enzimaggi (impiegati per l'avvivaggio e oliatura delle matasse focacce e coni); c) dai resi comunque effettuati; d) dai ritorni in lavorazione costituiti da filati gia entrati una volta, a magazzeno o dallo stabilimento considerato o da altri stabilimenti della stessa azienda; e) dai filati gia' entrati a magazzeno presso altri stabilimenti e concentrati in altro stabilimento per il magazzinaggio o la spedizione. Si otterranno pertanto due produzioni nette effettive in Kg.: la prima riguarda il raion e la seconda riguarda il fiocco. Sulla produzione raion si calcolera' il titolo medio (Tm) con la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico L'entrata netta effettiva di fiocco viene trasformata in raion titolo 120 mediante il rapporto stabilito al punto 1) (1: 3,5). La formula che stabilisce l'entrata netta effettiva a magazzino (Pne) e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Ove: Pr - e' la produzione netta di raion entrata a magazzino desunta dall'entrata lorda deputata dei capitoli a, b, c, d ed e sopra indicati, Pf - e' la produzione netta di fiocco entrata a magazzino pure depurata, similmente a quella di raion. Esempio: sia l'entrata netta a magazzino di un mese di 30 giorni, determinata come sopra esposto Kg. 250.000 di raion in titolo medio 125 e kg 350.000 di fiocco La produzione netta effettiva entrata a magazzino (raion e fiocco nel periodo considerato sara': Parte di provvedimento in formato grafico 4) Coefficiente di utilizzazione: il coefficiente di utilizzazione sulla produzione massima, consentita dagli impianti (Cu) e' data dal rapporto fra la produzione netta effettiva debitamente rapportata al titolo 120 denari e la produzione massima del periodo (ricavata in base ai criteri esposti al punto 2). Ossia: Parte di provvedimento in formato grafico 2° METODO: E' in facolta' delle parti di determinare per ogni singolo stabilimento le produzioni massime, le produzioni effettive, nonche' il relativo coefficiente di utilizzazione, in base alle partite (viscosa) o alle operazioni (acetato), secondo il seguente metodo: a) la produzione effettiva e' data dalla somma delle "partite" (viscosa) e di "operazioni" (acetato di cellulosa) effettivamente lavorate per ogni periodo di paga presso ogni singolo stabilimento; b) la massima produzione consentita dagli impianti e' data dalla somma delle "partite" (viscosa) e di "operazioni" (acetato) che gli impianti consentono di lavorare (facendo riferimento al massimo raggiunto negli anni di produzione piena) per ogni periodo di paga presso ogni singolo stabilimento. Il coefficiente di utilizzazione e' data dal rapporto fra la produzione effettiva e la produzione massima (a: b). Per "partite" (viscosa) e per "operazioni" (acetato) effettive si intendono quelle caricate nelle presse e negli acetilatori detratte quelle eventuali eliminate per difetti o incidenti nel corso della lavorazione. Procedimento acetato Il coefficiente riduttivo (che e' 0.90 per la viscosa) e' 0.96. Il rapporto raion-acetato fiocco-acetato e' 1: 1,5.

Allegato 2 Disposizioni per i premio produzione-Tabella C

TABELLA C (Vedasi art. 7 - Allegato n. 2) MISURA PERCENTUALE PER IL CALCOLO DEL COMPLEMENTO DELLA GRATIFICA NATALIZIA E DELLA 13ª MENSILITA' (da computarsi sul minimi di paga contrattuali per le ore normali di lavoro effettuate nel mese di dicembre)

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| Operai | Impiegati

|------------------------------------| e qualifiche

| Uomini | Donne | speciali

| % | % | %

-------------------|-----------------|-----------------

| | |

1° gruppo.....| 3.00 | 2.50 | 4.20

| | |

2° gruppo.....| 2.40 | 2.00 | 4.20

| | |

3° gruppo.....| 2.10 | 1.75 | 3.60

| | |

4° gruppo.....| - | - | 2.70

| | |

Visti il contratto e gli allegati nn. 1 e 2 che precedono. Il Ministro per il lavoro e la prevvidenza sociale: SULLO

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