DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1370

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-25
State In force
Source Normattiva
articles 164
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Art. 33. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: ==================================== =============== ================ ANNI DI SERVIZIO | 1° grado | 2° grado | (mesi) | (mesi) ------------------------------------|---------------|--------------- | | Fino a 5 anni compiuti..............| 1 | 1/2 Oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti| 11/2 | 1 Oltre i 10 anni.....................| 2 | 11/2 | | L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita', nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 34

Art. 34. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 45 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) una indennita', da computare come segue sulla retribuzione mensile: a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30; b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i 20/30; c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operai la liquidazione della indennita' di licenziamento afferente all'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma dell'art. 47 della collegata regolamentazione operata e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta, aggiungendola al computo dell'indennita' di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti. Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia. La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatto moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25. La liquidazione della indennita' determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta sulla retribuzione in arto al momento. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), alla indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, secondo le norme previste all'art. 7 - Parte Comune, e all'indennita' per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste dall'art. 9 dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni, anche tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza. Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della tredicesima mensilita' maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione nella misura forfettaria dell'8%. Norma transitoria all'art. 34. Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto alla assegnazione alle ex categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud e' riconosciuta, agli effetti del primo comma. dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945. Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' stato passato alle ex categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennita' di licenziamento di cui al contratto collettivo 6 marzo 1940, all'art. 25 e' aumentata di due giorni per ogni anno intero di servizio prestato nella mansione che gli ha dato poi diritto al passaggio nelle ex categorie speciali. Al lavoratore di cui al comma precedente nel cui confronti all'atto della attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, ferma restando la liquidazione della indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente, una integrazione pari a due giorni per ogni anno di servizio.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 35

Art. 35. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel raso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 34 della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore all'alto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica, speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile agli effetti del presente articolo. L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 36

Art. 36. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione delle indennita' in caso di morte; certificato di lavoro; restituzione dei documenti di lavoro: lavoro effettuato in turni avvicendati. Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; Commissioni Interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti di opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.

Tabella

TABELLA Minimi mensili contrattuali per gli appartenenti alla qualifica speciale relativi al periodo successivo al 10 novembre 1958 QUALIFICHE SPECIALI - UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico QUALIFICHE SPECIALI - DONNE Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III- art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO L'assunzione deve essere comunicata all'impiegato mediante lettera che specifici: 1) la data di assunzione; 2) la categoria, cui viene assegnato ai sensi del successivo art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il luogo di lavoro; 6) tutte le altre condizioni eventualmente concordate. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' od altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso. E' facolta' dell'azienda il richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 2

Art. 2. VISITA MEDICA L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi ed a due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso alte aziende che esercitano la stessa attivita'; L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento. Secondo il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrere dal giorno dell'assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme silla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e di 3ª categoria. In tutti gli altri casi l'azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 4

Art. 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI Gli impiegati sono classificati come sottoindicato in categorie, distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate: 1ª categoria, - Tecnici, amministrativi. Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza. 2ª categoria. - Tecnici, amministrativi. Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto. 3ª categoria - Tecnici, amministrativi. Gruppo A): appartengono al gruppo A) gli impiegati con mansioni d'ordine; Gruppo B): appartengono al gruppo B) gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. Il laureato ed il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella, quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato, anche se al primo impiego, a categoria interiore alla seconda.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 5

Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda. Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre, nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore. Agli effetti del passaggio di categoria, previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc., non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni. All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua deve essere corrisposto un compenso di importo non interiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 7

Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia. In tale caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto "ex novo" con la nuova, qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di sei anni, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' di servizio operaia. All'operaio che abbia compiuto o consegua il passaggio in questione prima del raggiungimento del decimo, quindicesimo o ventiduesimo anno di continuato servizio, necessario per la, concessione rispettivamente del primo, del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sottoindicate al compimento del decimo, quindicesimo, ventiduesimo anno di anzianita', indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La, misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dall'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera, assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita', maturata presso l'azienda, sia come operaio e sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva, sia superiore a sei anni. Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, la anzianita' convenzionale da attribuire al lavoratore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli articoli 22 e 29 della relativa e collegata regolamentazione. Le norme relative al premio di anzianita' di cui gli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione, in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia. Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita', l'importo in cifra di quelli maturati nella qualifica speciale, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione relativa, verra' aggiunto al minimo tabellare della categoria impiegatizia e gruppo di assegnazione e relativa indennita' di contingenza, e tradotto nel numero di aumenti periodici, e corrispondente percentuale, riferiti al predetto minimo tabellare e relativa, indennita' di contingenza nelle misure di cui all'art. 15 della presente regolamentazione. Successivamente il lavoratore avra' diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, nelle misure predette, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva, prevista nell'articolo stesso sul minimo tabellare di stipendio della categoria impiegatizia di assegnazione e relativa indennita' di contingenza. Nel caso di dimissioni, date successivamente al passaggio di qualifica, l'anzianita' utile, agli effetti della attribuzione della aliquota dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione. Norma transitoria all'art. 7. La norma transitoria all'art. 24 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla categoria impiegatizia da quella operaia o dalle qualifiche speciali prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 8

Art. 8. ABITI DA LAVORO Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verra' fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno: in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' fino alle 48 settimanali. Per l'impiegato la cui prestazione e connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 18 settimanali, l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo. All'impiegato al quale e' consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma. Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Chiarimento verbale. Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si e' inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'[art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;695~art4), il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto ed ai sensi dell'[art. 3, n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1955~art3-num2) (Regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge sopracitato), si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni e con la qualifica di prima categoria.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 10

Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla disposizioni Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore, intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda ed esposto in apposita, tabella, da affliggersi secondo le norme di legge. Ove registrano orologi di stabilmento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza, maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera, nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodci il lavoratore del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto in sostituzione, dal lavoratore del turno mutante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 11

Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le 14 seguenti festivita': 1) Capo d'Anno; 2) Epifania (6 gennaio); 3) San Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5" Corpus Domini; 6) SS. Piero e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); 10) Santo Natale (25 dicembre); 11) Santo Stefano (26 dicembre); 12) il giorno (lei Santo Patrono del luogo ove risiede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il giorno successivo alla Pasqua. Qualora talune delle festivita' di cui alle lettere b) e e), eccettuata la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 16) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti. Tale norma si applica anche nei caso che due delle festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo. Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione. In caso di coincidenza della festivita' del Santo Patrono con una delle festivita' di cui alle lettere b) e c), e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 16 in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' alla azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita', oltre le 14 sopra elencate, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato o variato con le nuove riconosciute. Il lavoro nelle festivita' indicate alla lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 10, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita': comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 12 della presente regolamentazione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento. E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 dei mattino. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 11. Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo. Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento, Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) Lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora................................... 25 % per le ore successive....................... 35 % 2) lavoro compiuto nei giorni considerati fe- stivi....................................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati................................. 50 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati turni diurni................................ 4 % turni notturni.............................. 25 % 5) lavoro straordinario festivo................ 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): per la prima ora................................... 60 % per le ore successive....................... 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 9 (48 o 60) sara' applicata le percentuali di maggiorazione del 70%. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cati sopra.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 13

Art. 13. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi mensili i seguenti: 1) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale; 2) eventuali indennita' di carovita, indennita' di contingenza terzo elemento. Sono elementi aggiunti alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario notturno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennita' per lavorazioni nocive, ecc.); c) provvigioni, interessenze, ecc.; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regola-mentazione negli articoli che seguono.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 14

Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di impiegati, e' riportato nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto. E' ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo della categoria cui sono stati assegnati. All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, si corrisponde lo stesso stipendio contrattuale minimo previsto per la pari categoria uomini.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 15

Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5% (la applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza della categoria o gruppo di appartenenza fino a raggiungere la percentuale massima del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio di categoria o gruppo, l'impiegato manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria o gruppo di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima, del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria o gruppo e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente. Lo stesso criterio sara', seguito in caso di passaggio dalle qualifiche speciali alla categoria impiegatizia. L'impiegato avra', successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della, corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria e gruppo sara' utile agli effetti della maturazione del Successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti la eventuali aumenti di merito ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli alimenti giu' concessi per stesso titolo. In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati, verra' applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare della categoria o gruppo e della corrispondente indennita', di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento dell'impiegato, la percentuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare della categoria o gruppo di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo luogo di destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di entrata, in vigore del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione degli aumenti biennali. Norme transitorie. 1) Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137000300150110001&dgu=1960-11-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-25&art.codiceRedazionale=060U1370) Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita alla categoria o al gruppo cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra saranno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente ai giugno 1954. 2) Alla data di entrata in vigore del presente contratto le Aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla, precedente norma transitoria n. 1, loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952, in base al comma quinto dell'art. 15, sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennita' di contingenza valevole al 31 dicembre 1957. La somma di quanto sopra verra' tradotta nella corrispondente percentuale.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 16

Art. 16. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25. Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1° e 2° dell'articolo 13.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 17

Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera, retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 18

Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalla azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 19

Art. 19. INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito dall'apposito allegato n 1 al presente

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 20

Art. 20. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora la localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non presenti possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati ed il perimetro del piu' vicino di questi disti Km. 5 ed oltre, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto dei personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 21

Art. 21. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE L'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 22

Art. 22. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata ad una busta o prospetto equivalente, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 26 della collegata regolamentazione operai. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluni degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 23

Art. 23. FERIE Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni; giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste nel precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo pero', deve essere computato, agli effetti dell'anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio. L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione dello ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' (lei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 24

Art. 24. PERMESSI Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dai lavoro per breve permesso e per sua esigenza. Il permesso concesso in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non puo' essere computato come ferie.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 25

Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE Il permesso di giorni 15, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, e' computato escludendo i giorni festivi. Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come detto, a norma di legge.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 26

Art. 26. ASPETTATIVA All'impiegato che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore ai cinque anni, l'azienda, puo' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 30) nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentati ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi. Sempreche' ricorrano gli stessi requisiti di anzianita', l'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, una aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta stessa. Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione ne' maturazione di alcun effetto contrattuale.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 27

Art. 27. SERVIZIO MILITARE Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di impiego. Pero' se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennita', competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma non ricorre l'obbligo del preavviso cosi' non ricorre il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Per l'impiegato non in prova il servizio militare A computato quale anzianita' utile agli effetti della presente regolamentazione. Terminato il servizio militare, l'impiegato deve presentarsi all'azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio; in difetto salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario. In caso di richiamo alle armi a favore dell'impiegato sara' continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria, per invalidita' e vecchiaia o alle altre forme di previdenza sostitutive od integrative di essa. Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda e' tenuta, a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennita' mensile ragguagliata, alla sua retribuzione di fatto. Le norme stabilite con il presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 28

Art. 28. TRASFERTA All'impiegato in missione per servizio, l'azienda e' tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla seconda classe); b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1° e 2, dell'art. 13, se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre localita', per incarichi che richiedano la, sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui al punto d), viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. L'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'impiegato normalmente disimpegna. L'indennita' di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 29

Art. 29. TRASFERIMENTO Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso Lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata, accettazione del trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda e' dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia non inferiore alla seconda classe) e di vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonche' il rimborso delle - spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' anche dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, la indennita' di trasferta di cui al punto d) dell'art. 28. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia, detta, indennita' e commisurata alla intera mensilita' (stipendio e indennita' di contingenza): Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha, diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Chiarimento a verbale. Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della statale dimora, conseguente e cessato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza, della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) e' dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 3 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 6 anni; 3) conservazione dei posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 6 anni. Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per tre mesi ed alla meta' di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione dell'intera, retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla meta' di essa per gli altri otto mesi. L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizi, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianita' agli effetti, del preavviso e della indennita' del licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 31

Art. 31. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio e' quello previsto dalla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. Tuttavia l'impiegata, all'atto della presentazione del certificato medico di gravidanza, potra' Optare sul trattamento di legge o quello consistente nella conservazione del posto per un periodo di mesi otto, di cui primi quattro con la corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la, corresponsione della meta' della retribuzione. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto la indennita' dal essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali provvidenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice. La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente periodo di conservazione del posto. Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 32

Art. 32. DISCIPLINA AZIENDALE Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 33

Art. 33. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze: 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonche' le disposizioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitti, con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda; ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio. A sua volta l'azienda non puo' esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attivita' professionale, successiva, alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma, precedente e comunque previsti dall'[art. 2125 (dei Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2125): 4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 34

Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le in frazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell'art. 9 della parte comune possono essere punite a seconda detta gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale: 2) ammonizione scritta; 3) sospensione dal lavoro fino a 5 giorni; 4) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente accordo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista punto terzo. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 35

Art. 35. SOSPENSIONI Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'articolo 33 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; c) che eseguisca, con negligenza il lavoro affidatogli; d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 36

Art. 36. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un animo nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alte ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 35, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato, con sentenza passata in giudicato per azione commessa non non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provati per negligenza al materiale f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva, nella mancanza cui al punto c) dell'articolo 35 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa, il dolo; h) trascuratezza nell'adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all'articolo 35. 2) sul preavviso e senza indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale e materiale che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza al divieto di fumare quando tale in frazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, al, materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di schede, e di disegni di macchine, di utensilli comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio; d) in subordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; e) recidiva, nella colpa, di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 37

Art. 37. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI. DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza Un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato:

ANNI DI SERVIZIO 1ª categoria (mesi) 2ª categoria (mesi) 3ª categoria (mesi)

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 38

Art. 38. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 30, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) ([15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15)) - quindici trentesimi - di retribuzione per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portare da usi consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento), portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali verra' la norma dell'art. 14 della, parte comune; c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre alle provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, alla indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati secondo le norme previste all'art. 7 - Parte Comune, - e all'indennita' per lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo in norme previste all'art. 9 dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano e di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza. Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della tredicesima mensilita', maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione nella misura forfettaria dell'8%. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio sulla media del periodo da, lui prestato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili n quelli degli esercizi gia' chiusi al momento di la risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 40 della presente regolamentazione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 39

Art. 39. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote, sottoindicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 38 della presente regolamentazione: il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni i 5 anni di servizio; l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio. l'intiero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza, e puerperio. Lo stesso trattamento verra' usato agli impiegati che qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 40

Art. 40. PREVIDENZA Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interazioni Federali o disposizione di legge.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 41

Art. 41. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione e la, trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituisce titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 38; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e' temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno\ per la regolazione della questione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria parte III-art. 42

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