DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1370

Type DPR
Publication 1960-09-11
Ultimo aggiornamento 1960-11-25
State In force
Source Normattiva
articles 164
Reform history JSON API

Art. 33. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1° sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2° sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) al periodiche visite mediche: 3° e' tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti, che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza; 4° deve disporre che i lavoratori addetti a reparti nocivi ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Da parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curera' che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi d'igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 34

Art. 34. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva, delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia di infortunio professionali, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 35 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 35 stabilito. Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 35 e' elevata come minimo a mesi dieci. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dai rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione Sanitaria del Lavoratore per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 35

Art. 35. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro nella giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1° mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2° mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 15 anni; 3° mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia ed infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 36

Art. 36. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla, tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, mia limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo di interruzioni del servizio per gravidanza e per puerperio avvenga una malattia si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 35 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici. La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto. Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui ai presente articolo e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 37

Art. 37. DISCIPLINA AZIENDALE Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 38

Art. 38. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue: il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento; il secondo segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora Issata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 39

Art. 39. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione Durante le ore di lavoro nessun lavoratore puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella, prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente in decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro. In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro: in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 40

Art. 40. ASSENZE Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno Successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L'assenza Ingiustificata, puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza Ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore puo' essere punito a termine degli articoli 43, 44 e 45. L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della, medaglia), e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima, dell'uscita la sua presenza nello stabilimento in tale caso, pero', sara' considerato ritardatario.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 41

Art. 41. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buon stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della azienda. Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza: il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune. Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 42

Art. 42. VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo, che per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle lavoratrici la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 43

Art. 43. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell'art. 9 parte comune, potranno essere punite, a seconda della gravita' delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4°. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 44

Art. 44. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore ai che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 40 o a) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli: d) che contravvenga ai divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto; e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa; f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; g) che effettui irregolare movimento di medaglie irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina alla morale o all'igiene. La multa verra' applicata e le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni e' devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale oppure, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 45

Art. 45. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d, dell'art. 44, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 44, sempreche' non su riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa; i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 44. 2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla, azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione, sia gravemente colposa, perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda; c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione; d) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa; e) insubordinazione verso i Superiori accompagnata con atti delittuosi; f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 44 qualora vi sia dolo.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 46

Art. 46. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONi Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 45, o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore per anzianita' superiori. L'azienda puo' esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 47

Art. 47. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 45, l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennita' ragguagliata a: a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta; b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni; c) giorni 12 (96 ore), per ciascuno dei successivi a ani di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni; d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1° si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dal 1 gennaio 1947 e sono calcolate in base all'intera retribuzione composta della paga base di fatto, dell'indennita' di contingenza, dell'eventuale terzo elemento, dell'eventuale indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, calcolata secondo le norme previste all'articolo 7 - Parte Comune - e dell'eventuale indennita' per lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, calcolata secondo le norme previste dall'art. 9 dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni. Nell'indennita' di licenziamento, si terra' conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione dell'8%. Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dal lavoratore anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennita' di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale 6 marzo 1940, si aggiungono due giorni per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta e l'indennita' e' calcolata sull'intera retribuzione come indicato al precedente comma. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi. Chiarimento a verbale La norma di cui al comma terzo, circa la data di applicazione delle nuove misure dell'indennita' di licenziamento (1 gennaio 1947), deve essere interpretata nel senso che da tale data in poi al lavoratore licenziato afferisce la misura relativa alla anzianita' ininterrotta considerata dal giorno dell'assunzione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 48

Art. 48. INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni 3) il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni; Per poter aver diritto alla, competenza di cui al punto 1° il lavoratore dimissionario deve avere compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3° e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 49

Art. 49. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA Tu caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento e' causato da fallimento, o da cessazione dell'azienda il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-art. 50

Art. 50. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennita' di zona malarica; trattenute per risarcimento danni: liquidazione della indennita' in case di morte; certificato di lavoro, restituzione dei documenti di lavoro, lavoro effettuato in turni avvicendati. Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie;, Commissioni interne: permessi per cariche sindacali: aspettativa per cariche pubbliche e sindacali: abrogazione dei precedenti contratti - opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte I-Tabelle

MINIMI CONTRATTUALI PER LE CATEGORIE OPERAIE RELATIVI AL PERIODO SUCCESSIVO AL 10 NOVEMBRE 1958 Parte di provvedimento in formato grafico ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI - OPERAI - UOMINI Paga minima giornaliera per 10 ore Parte di provvedimento in formato grafico ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI - OPERAI - DONNE Paga minima giornaliera per 10 ore Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 1

Art. 1. CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle dichiarazioni delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare agli effetti del comma precedente: a) le mansioni guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche sosplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo; b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farla ritenere, per analogia, equivalenti a quella della prima parte dell'presente punto b). Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate delle classificazioni operaie.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 2

Art. 2. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi. Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell'art. 1 comporti: per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza; per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui ai punito precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia. Appartengono al secondo grado di tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale. A titolo di esempio appartengono al 1° grado: a) Procedimento alla viscosa: capiturno alcali cellulosa e solfuro (preparazione viscosa); capiturno filatura (raion e fiocco); capo operaio di servizi principali di manutenzione; capoturno centrali termiche e termoelettriche e servizi centrali (vapore, energia, aria, acqua, freddo) di particolare importanza, ove esiste. b) Procedimento all'acetato: capo turno (capo operaio) acetilazione; capo turno (capo operaio) filatura; capo turno (capo operaio) centrali termiche e termoelettriche e servizi centrali (vapore, energia, aria, acqua freddo) di particolare importanza, ove esiste, ecc., ecc. A titolo di esempio appartengono al 2° grado: capo operaio al lavaggio bobine, ove esiste; capo operaio manutenzione pompette; capo operaio candeggio raion e fiocco; capo operaio verniciature bobine; capo operaio di servizi di manutenzione di minore importanza; capi turno centrali termiche e termoelettriche e servizi centrali (vapore, energia, aula, acqua, freddo) di minore importanza; capo operaio (o capo operaia) sala filiere, ove esiste; analisti che eseguono analisi complesse, quali: titolazioni di soluzioni titolate, determinazioni ossidimetriche dei metalli e dei solventi, analisi complete delle materie prime di lavorazione e accessorie e quelle altre eventuali analisi che per analogia possono essere ragguagliate a quelle sopra esemplificate, ecc., ecc. Dichiarazioni a verbale. 1) Constatato che le varie aziende produttrici di fibre tessili artificiali hanno organizzazioni aziendali difformi, ed al fine di dare la possibilita' di adeguare secondo le necessita' l'esemplificazione a titolo indicativo sopra riportata, si precisa che l'esemplificazione stessa non pregiudica la possibilita' di un ulteriore esame di determinate, particolari situazioni aziendali o di stabilimento per l'aggiudicazione ai gradi degli aventi diritto alla qualifica speciale, anche se svolgenti saltuariamente mansioni manuali, o ad una diversa qualifica. Pertanto, ove ritenuto necessario, tale esame sara' fatto in sede aziendale o di stabilimento con l'assistenza delle organizzazioni sindacali provinciali o locali. 2) Nella declaratoria esemplificativa degli appartenenti alla qualifica speciale, la dizione - la dove esiste - va interpretata nel senso che non si e' inteso soltanto riferirsi a quei lavoratori che gia' hanno avuta riconosciuta tale qualifica, o a tale qualifica avessero diritto per le mansioni esplicate, ma si e' inteso anche evitare la creazione di un capo operaio la dove non ne fosse ravvisata la necessita'. Maestre: vedere a pag. 48.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'. Qualora il licenziamento avvenga oltre il 15° giorno deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 4

Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLi OPERAi Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21, 22, 24.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 5

Art. 5. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianita' di servizio prestato come operaio e' utile, agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi l'indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stabiliti da] successivo art. 34. All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione prima del raggiungimento del decimo, quindicesimo o ventiduesimo anno di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o terzo premio di anzianita' di cui all'articolo 24 della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decimo, quindicesimo o ventiduesimo anno di continuo servizio, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica. La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai per quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie. In analogia con quanto disposto dal precitato art. 24 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alle successive norme transitorie assorbe, fino a concorrenza, del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Forme transitorie all'art. 5. 1) Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 19-4W per il Centro-Sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e' riconosciuta convenzionalmente una anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo art. 34. 2) La norma transitoria all'art. 24 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla qualifica speciale prima dell'entrata in vigore dei presente contratto. Chiarimento a verbale all'art. 5. Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell'art. 5 e' stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 24 del contratto operai, per cui il diritto ai premio di anzianita' si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non e' frazionabile in rapporto a minori anzianita' di servizio.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 6

Art. 6. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 7

Art. 7. PASSAGGIO DI MANSIONI La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tenere conto della, di lui qualifica, capacita' ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni differiscono al grado inferiore. Pero' il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 8

Art. 8. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani interiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 9

Art. 9. POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso. Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 10

Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 11

Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite: c) le quattordici seguenti festivita': 1) Capo d'Anno; 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Immacolata Concezione (8 dicembre); 10) Natale (25 dicembre); 11) S. Stefano (26 dicembre); 12) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua. Qualora taluna delle festivita' di cui alle lettere b) e c), eccettuata la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 17) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' All'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti. Tale norma si applica anche nel caso che due delle - festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano per una giornata domenicale o di riposo compensativo. Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera, retribuzione. In caso di coincidenza della festivita' del Santo Patrono con una delle festivita' di cui alle lettere b) e c), e dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'articolo 17) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' all'Azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire altre festivita' oltre le quattordici sopra, elencate ed in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato e variato con le nuove festivita' riconosciute. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita': comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI. MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operaia, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 1.0 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle festivita' infrasettimanali e, nazionali. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo postamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del 40 giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo steso nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo ai trattamento stabilito per il lavoro festivo. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale) per... la prima, ora............................... 25 % ore successive.............................. 35 % 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi......................... 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati................................. 60 % 4) lavoro effettuato in turni avvicendati turni diurni................................ 4 % turni notturni.............................. 25 % 5) lavoro straordinario festivo................ 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) prima ora 60 % ore successive.............................. 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma dei presente articolo, sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione, di cui all'art. 17 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della, retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla, [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla tutela, del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa, dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4° del presente articolo per i turni diurni.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 13

Art. 13. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Sono elementi retributivi mensili i seguenti 1) retribuzione fissa mensile (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); 2) eventuali indennita' di carovita, contingenza e terzo elemento. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni; b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.); c) eventuali premi; d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo. Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 14

Art. 14. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO Il minimo mensile, afferente a ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale, e' riportato nell'allegata tabella, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 15

Art. 15. COMPENSO SPECIALE Fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 14 della parte prima per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina dei lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale sara' corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota oraria, (1/180) del minimo tabellare mensile e della indennita' di contingenza. Al lavoratore, al quale e' consentita in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, le quote orarie verranno corrisposte per le ore di effettiva, prestazione oltre le 48 settimanali e fino alle 60 e commisurate ad 1/270 del minimo tabellare mensile e della indennita' di contingenza per un massimo di sei quote orarie risultanti dal calcolo anzidetto. Nel caso di effettuazione di orari difformi nelle vario settimane, verra' considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale prestato nel ciclo di variazioni dell'orario stesso.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 16

Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore ha diritto, per Ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5%, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza del grado di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello, in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio dal 2° al 1° grado il lavoratore manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dello anno precedente. Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di Cui al presente articolo assorbono gli eventuali gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di variazione de i minimi tabellari mensili la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra', applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dello anno precedente con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne la variazione dell'indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare Contingenza in atto al 31 dicembre e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento del lavoratore, la percen tuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel Luogo di destinazione. La frazione di biennio in corso alla, data di entrata, in vigore del presente contratto sara', utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale. Norme transitorie: 1) Al lavoratore attualmente in servizio per il quale e' ricorso, il diritto all'appartenenza alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946; per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato diritto alla, attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1937. La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto dei passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennita' di licenziamento. 2) Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 11 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente annientate. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137000200160110001&dgu=1960-11-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-25&art.codiceRedazionale=060U1370) Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954. 3) Alla data di entrata in vigore del presente contratto le Aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla precedente norma transitoria n. 2, loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952, in base al comma 5° dell'art. 13, sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennita' di contingenza valevole al 31 dicembre 1957. La somma di quanto sopra verra' tradotta nella corrispondente percentuale.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 17

Art. 17. RETRIBUZIONE ORARIA GIORNALIERA La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art. 13.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 18

Art. 18. TREDICESIMA MENSILITA' A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 19416, l'azienda e' tenuta a corrispondere ai lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima, mensilita' di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dai lavoratore stesso. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'animo, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Pero' il periodo di prova seguito da conferma e considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 19

Art. 19. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dalla Azienda o dalle competenti Autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 20

Art. 20. INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito dall'apposito allegato n. 1 alla presente regolamentazione di cui e' parte integrante.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 21

Art. 21. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del meta e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 26 della collegata regolamentazione operai. Nel caso che l'Azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale lo sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avra' la facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 22

Art. 22. FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza, degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati: giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti: giorni 20 per gli aventi anzianita' oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti; giorni 25 per gli aventi anzianita' oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti; giorni 30 per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni compiuti. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord. 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie [stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta, dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere, compensata con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuta, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie nel qual case sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate, come mese intero. Qualora, il lavoratore venga richiamato in, servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 26.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 23

Art. 23. PERMESSI Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permessi e per sua esigenza. I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 24

Art. 24. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio si fa riferimento alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina delle materia. In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15, di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata dei permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza del nuovo trattato interconfederale.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 25

Art. 25. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso e' quello previsto dall'[art. 2 della legge 10 giugno 1940, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art2) (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio: in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 26

Art. 26. TRASFERTA Al lavoratore in missione per servizio l'azienda e', tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla II classe) b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata dei servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai puniti 1° e 2° dell'art. 13 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra localita' per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera (d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 27

Art. 27. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio e per se e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita', di trasferta di cui all'art. 26. In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibi una indennita' di trasferimento commisurata a mezzo mensilita', della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' della stessa retribuzione spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione. Chiarimento a verbale Si chiarisce che con espressione effettivo cambio di domicilio B non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 28

Art. 28. INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALE In materia, si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soc corso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato Immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuiti all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso. Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 29 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 29 stabilito. Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello Stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 29

Art. 29. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, sia professionali che non professionali e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento; 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi e alla meta' di essa per gli altri quattro successivi, nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi sei, nel terzo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla meta' di essa per i successivi otto. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopraindicato fino alla scadenza del preavviso stesso. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerato utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 30

Art. 30. ASPETTATIVA PER MALATTIA Al lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni l'azienda puo' concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente art. 29, una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie. L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianita' ne' il diritto alla retribuzione.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 31

Art. 31. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modifiche. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali provvidenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo. Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 29 della presente regolamentazione, a partire dal giorno in CUi si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice. La interruzione del servizio per gravidanza o puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servi zio limitatamente al periodo di conservazione del posto. Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 32

Art. 32. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.

CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II- art. 33

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)