DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1378
Art. 14. MINIMI TABELLARI A decorrere dal 1 novembre 1958, i minimi tabellari per le singole categorie di impiegati stabilite dall'art. 3 sono i seguenti. MINIMI TABELLARI PER GLI IMPIEGATI CEMENTIERI IN VIGORE DAL 1 novembre 1958 (UOMINI) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800800140110001&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378) MINIMI TABELLARI PER GLI IMPIEGATI CEMENTIERI IN VIGORE DAL 1 novembre 1958 (DONNE) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800800140110002&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378) li variazioni in aumento dei minimi tabellari derivanti da accordi interconfederali aventi effetto dopo l'andata in vigore del presente contratto, dovranno dare luogo ad incontro tra le parti per determinarne i limiti di applicazione.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 15
Art. 15. INDENNITA' VARIE Indennita' di cassa. - All'impiegato che ha mansioni di cassa che comportino normalmente materiale maneggio di danaro con le responsabilita' inerenti, intese come reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verra' corrisposta una indennita' pari al 6% del minimo tabellare della categoria alla quale e' assegnato. Indennita' di miniera. - Agli impiegati addetti a lavori in miniera sara' corrisposta una indennita' mensile nella misura di: L. 2.300 per gli impiegati di 1ª categoria; L. 1.900 per gli impiegati di 2ª categoria; L. 1.500 per gli impiegati di 3ª categoria. Indennita' macchine elettrocontabili. - In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalita' delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili) sara' concessa agli impiegati addetti permanentemente alla manovra di macchine elettrocontabili una indennita' pari al 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza. Indennita' zona malarica. - All'impiegato trasferito in zone malariche la corresponsione di una indennita' e' condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verra' fissata con accordi locali. Indennita' di testimonianza. - E' mantenuto integro il trattamento economico dell'impiegato chiamato quale taste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso l'impiegato qualora debba allontanarsi dal posto o localita' di lavoro, ha diritto al trattamento previsto dall'art. 20, dedotto quanto gia' percepito dall'Autorita' Giudiziaria per trasferta e spese di trasporto. Prestazione mezzo di trasporto. - Qualora l'azienda richieda all'impiegato l'uso di mezzi di trasporto di proprieta' del medesimo, gli corrispondera' una congrua indennita'.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 16
Art. 16. PAGAMENTO DELLE COMPETENZE Le competenze saranno corrisposte ad ogni fine mese con la specificazione degli elementi costitutivi, della retribuzione di fatto liquidabile mensilmente. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovra' essere ripartita in un numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superiore al 10% della retribuzione di fatto salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto. Nel caso che all'impiegato venga richiesta una cauzione o analoga garanzia finanziaria, gli interessi da essa, derivanti andranno a beneficio dell'impiegato stesso.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 17
Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda, normalmente la vigilia di Natale, corrispondera' all'impiegato una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione di fatto mensile. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della predetta mensilita' quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese, comunque non inferiori a giorni 15, vengono computate come un mese intero.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 18
Art. 18. PREMIO DI ANZIANITA' All'impiegato che abbia conseguito complessivamente, anche in categorie diverse, presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dall'art. 39 - i periodi di anzianita' sottoindicati, compete un premio di anzianita'. Tale premio sara' corrisposto in due quote e cioe' una al compimento del quindicesimo anno di anzianita' di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianita' di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione di fatto percepita in ciascuna di dette scadenze. Nel caso in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, e' computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dall'art. 39 - prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora, l'impiegato si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; e' ferma in ogni caso la non computabilita' del suddetto periodo di assenza dal lavoro. Sara' invece computabile il periodo trascorso alle armi anche per chiamate alle armi per servizio di leva, sempreche' a seguito di detta, chiamata alle armi non sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro e cio' con particolare riferimento alle chiamate alle armi antecedenti alla [legge 13 settembre 1946 n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1946-09-13;303). Dato le finalita' e la natura del premio nel computo della anzianita' utile viene compreso anche il servizio, eventualmente prestato nella stessa azienda con qualifica, operaia o intermedia. Chiarimento a verbale. L'impiegato che, provenendo da altre categorie (intermedi o operai) abbia gia' percepito la prima quota del premio di anzianita' in base alle disposizioni dei contratti di lavoro relativi a dette categorie, avra' diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo. Qualora l'impiegato abbia gia' percepito in altre categorie (intermedi o operai) ambedue le quote di premio, sara' considerato estinto il suo diritto al premio di anzianita' come impiegato.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 19
Art. 19. ANZIANITA' CONVENZIONALE Agli impiegati ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi sotto le armi in periodo di guerra e che non abbiano usufruito della conservazione del posto durante il suddetto servizio militare e non abbiano inoltre gia' goduto della concessione di cui al presente articolo presso altra azienda, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella misura di un anno. Il diritto alla predetta anzianita' deve essere debitamente documentato all'azienda sotto pena di decadenza, dall'impiegato di nuova assunzione entro tre mesi dall'assunzione stessa. Disposizione transitoria. Gli impiegati gia' in servizio che non abbiano ancora presentato i documenti giustificativi del diritto alla anzianita' convenzionale possono provvedervi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 20
Art. 20. TRASFERTE All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalita', a pie' di lista, le spese che lo stesso avra' incontrato per vitto e alloggio. Qualora, l'azienda lo ritenga, e' in sua facolta' di concordare delle diarie in sostituzione del rimborso a pie' di lista. La spese di trasporto saranno rimborsate a parte al loro costo effettivo. Per l'uso dei mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 21. Inoltre all'impiegato, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verra' corrisposta una indennita' in ragione del 20% della retribuzione di fatto giornaliera (la contingenza sempre riferita alla misura in vigore nella propria sede di residenza) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10% se la trasferta, per esigenze di servizio, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'azienda potra', in sostituzione del trattamento di cui sopra, concordare un forfait.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 21
Art. 21. TRASFERIMENTI Il trasferimento sara' comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con un mese di preavviso. L'impiegato trasferito, conserva "ad personam", se piu' favorevole, il trattamento economico di fatto goduto precedentemente, ma non quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle specifiche prestazioni. L'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla normale indennita' di liquidazione prevista dal presente contratto, preavviso compreso. Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano all'impiegato di trasferirsi in detta zona, non possono dar luogo a licenziamento. All'impiegato che venga trasferito verra' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per viaggi in ferrovia in prima classe per gli impiegati di prima e seconda categoria e in seconda classe per gli altri impiegati salvo che si tratti di viaggio effettuato di notte nel qual caso il rimborso avverra' in base alla prima classe: per percorsi via mare in base alla prima classe per tutte le categorie) e di vitto ed eventuale alloggio in corso di trasferimento per se' e per le persone di famiglia che con lui convivono e lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. In aggiunta gli sara' corrisposta: se non capo famiglia: una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione di fatto che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia: detta indennita' sara' commisurata a una mensilita' e un terzo. L'indennita' di cui sopra sara' corrisposta solo nel caso che l'impiegato sia trasferito da Comune a Comune. La indennita' stessa sara' ridotta rispettivamente a un quarto di mensilita' e a mezza mensilita' qualora l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilita' dell'alloggio nel luogo di destinazione. Qualora il nucleo familiare convivente a carico del lavoratore sia composto di piu' di tre persone oltre lui, verra' corrisposta, dalla azienda una indennita' supplementare pari all'importo di cinque giornate di retribuzione di fatto per ogni componente il detto nucleo, oltre il terzo, che con lui si trasferisce. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua espressa domanda, compete il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. All'impiegato che venga trasferito per esigenze della azienda e che entro i dieci anni successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenute per tale rientro, con lo stesso trattamento fissato piu' sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempre che il rientro avvenga entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto d'impiego. La concessione di cui sopra avra' luogo anche se il licenziamento venga disposto oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento, qualora l'impiegato abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55 anni di eta' se uomo e i 50 anni se donna, nonche' nel caso che la localita' ove l'impiegato sia stato trasferito sia un centro con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti. L'azienda concedera' all'impiegato, di cui sia stato disposto il trasferimento, i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla spedizione del mobilio o a quanto altro strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco. Nel caso di disgrazie familiari riguardanti congiunti di 1° e 2° grado dell'impiegato trasferito, potra' essere concessa, su richiesta di questo, una breve licenza straordinaria, con decorrenza del trattamento economico e non imputabile alle ferie annuali, per recarsi nella localita' di residenza anteriore al trasferimento.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 22
Art. 22. ASSENZE - PERMESSI - BREVI CONGEDI Tutte le assenze devono essere giustificate all'azienda dall'impiegato possibilmente nello stesso giorno e comunque non piu' tardi del giorno successivo a quello dell'assenza, salvo casi di forza maggiore. Al dipendente che ne faccia domanda, l'azienda accordera', permessi e brevi congedi per giustificati motivi con facolta' di non corrispondere il trattamento economico qualora l'assenza superi la giornata. Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie. All'impiegato che contrae matrimonio viene concessa una licenza di quindici giorni nei quali gode della retribuzione di fatto. Anche questa licenza non e' computabile in conto dell'annuale periodo di ferie.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 23
Art. 23. FERIE L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto pari a: giorni 15 lavorativi - per anzianita' presso l'azienda fino a due anni compiuti; giorni 18 lavorativi - per anzianita' presso l'azienda oltre il secondo anno e fino al sesto anno compiuto; giorni 23 lavorativi - per anzianita' presso l'azienda oltre il sesto anno e fino al decimo anno compiuto; giorni 24 lavorativi - per anzianita' presso l'azienda oltre il decimo anno e fino al quindicesimo anno compiuto; giorni 26 lavorativi - per anzianita' presso l'azienda oltre il quindicesimo anno. Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque l'azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terra' conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri dell'impiegato anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal 1 gennaio di ogni anno. Il mancato esercizio da parte dell'impiegato del diritto al godimento delle ferie entro l'anno feriale, comporta la perdita del diritto stesso. Se l'impiegato, per riconosciute esigenze di servizio, non e' autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell'anno successivo. L'anzianita' agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione. In caso di ferie collettive, trascorso il periodo di 6 mesi dalla data di assunzione, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato. Se l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verra' computato come ferie. Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'azienda, l'impiegato ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra localita', previa documentazione del pagamento. La risoluzione del rapporto d'impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nell'annata, l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non puo' aver luogo durante il periodo di preavviso. L'assenza dal servizio per aspettativa non e' utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformita' a quanto disposto dall'art. 28. Dato lo scopo igienico dell'istituto delle ferie, la azienda non potra' imporre all'impiegato la rinuncia alle ferie stesse.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 24
Art. 24. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303). All'impiegato ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi. In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370). Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 25
Art. 25. TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro dovra' essere comunicata all'azienda entro 24 ore salvo casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia o l'infortunio da un medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ai motivi di cui sopra, verra' accordato il seguente trattamento all'impiegato non in prova: a) per gli impiegati che avendo superato il periodo di prova abbiano una anzianita' di servizio inferiore ad un anno: conservazione del posto per mesi quattro e mezzo; corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per il primo mese e mezzo e della meta' di essa per i tre mesi successivi; b) per anzianita' di servizio oltre il primo anno e fino a tre anni: conservazione del posto per mesi 6; corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per mesi 2 e della meta' di essa per i successivi 4 mesi; c) per anzianita' di servizio oltre il terzo anno e fino a sei anni: conservazione del posto per mesi 8; corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per mesi 3 e della meta' di essa per successivi 5 mesi; d) per anzianita' di servizio oltre il sesto anno e fino a dieci anni: conservazione del posto per mesi 12;corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per mesi 5 e della meta' di essa per i successivi 7 mesi; e) per anzianita' di servizio oltre il decimo anno conservazione del posto per mesi 12; corresponsione della intera retribuzione di fatto per mesi 8 e della meta' di essa per i successivi 4 mesi. Dal trattamento economico come sopra indicato, sara' dedotto, fino a concorrenza, quanto l'impiegato abbia a percepire, sia a titolo di assegno che di indennita', per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto o di iniziative aziendali. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, anche con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante dodici mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti per il primo e secondo scaglione di anzianita', e durante diciotto mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti per i successivi scaglioni di anzianita'. Su richiesta dell'impiegato che, avendo esaurito il trattamento di malattia di propria spettanza, debba effettuare il ricovero in un sanatorio, sara' concesso dall'azienda un periodo di aspettativa fino al massimo di due anni. Tale aspettativa sara' considerata agli effetti del presente contratto alla stregua di quanto previsto al 4° capoverso dell'art. 28. Alla scadenza dei termini massimi sopraindicati e dell'eventuale periodo di aspettativa, e' in facolta' di ciascuna parte di risolvere il rapporto d'impiego. Nel caso che l'azienda proceda al licenziamento corrispondera' all'impiegato il trattamento di licenziamento e la indennita' sostitutiva del preavviso. Nel caso invece di dimissioni dell'impiegato, questi avra' diritto al trattamento di licenziamento senza preavviso. L'eventuale trattamento aziendale di miglior favore in atto e' conservato. Per la malattia conseguente allo stato di gravidanza si fa riferimento alle norme contenute nella [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860). Comunque anche in tal caso saranno applicati i benefici del presente articolo qualora non ricorra il diritto ad usufruire di altri trattamenti economici previsti da norme di legge. Al personale che dovesse essere assunto in temporanea sostituzione dell'impiegato ammalato o infortunato, sara' applicato il trattamento di cui all'art. 2. Per il personale assunto in sostituzione di impiegata in stato di gravidanza o puerperio valgono le norme dell'[art. 16 della legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art16).
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 26
Art. 26. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI Nel caso di infortuni sul lavoro dovuti non a colpa dell'impiegato e nel caso di malattie professionali contratte in servizio e debitamente accertate dall'azienda, si fara' luogo alla conservazione del posto e alla corresponsione della retribuzione di fatto fino a un massimo di mesi 18 dei quali: 9 mesi con la intera retribuzione di fatto e 9 mesi con retribuzione di fatto ridotta a meta', qualunque sia l'anzianita' di servizio dell'impiegato. Dal trattamento economico di cui sopra sara' dedotto, fino a concorrenza, quanto l'impiegato dovesse percepire a titolo di assegno o di indennita' per atti previdenziali e assicurativi conseguenti a disposizioni di legge o di contratto o che derivino da iniziative aziendali. Superati i mesi 18 di cui al primo comma del presente articolo, ove i postumi dell'infortunio o la prosecuzione della malattia professionale non dovessero consentire all'impiegato la ripresa del servizio, e' lasciata facolta' allo stesso di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a un anno, ai sensi e con gli effetti dell'art. 28 del presente contratto. Superato il suddetto periodo massimo di tempo e' in facolta' di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro. Ove la risoluzione del rapporto dovesse verificarsi per licenziamento da parte dell'azienda, all'impiegato sara' corrisposto il normale trattamento di licenziamento di cui all'art. 36 del presente contratto, integrato dalla indennita', sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto dovesse avvenire per dimissioni dell'impiegato, allo stesso verra' corrisposto il solo trattamento di licenziamento senza indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora l'azienda abbia provveduto a un trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri dipendenti, si applichera' all'impiegato il trattamento piu' favorevole derivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente articolo o dall'attuazione delle provvidenze assicurative aziendali. Per i casi di infortunio sul lavoro non rientranti fra quelli previsti al primo capoverso del presente articolo, valgono le norme e i trattamenti previsti dall'art. 25. Le norme del presente articolo non pregiudicano i diritti al risarcimento dei danni nei casi di responsabilita' contemplati dalle disposizioni di legge in vigore. Per quanto riguarda la comunicazione dell'assenza, la facolta' di controllo dell'azienda, l'eventuale trattamento di miglior favore, l'assistenza e l'assunzione di personale in sostituzione, valgono le disposizioni di cui all'art. 25.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 27
Art. 27. TUTELA DELLA MATERNITA' Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle impiegate in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), e successive modificazioni.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 28
Art. 28. ASPETTATIVA All'impiegato che abbia superato il periodo di prova potra' essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno per seri motivi che dovranno essere pienamente comprovati e giustificati. L'aspettativa potra' essere concessa per la durata della carica e fino ad un massimo di due anni, agli impiegati chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacali, che ne facciano richiesta ai momento della nomina. In tal caso, la domanda di aspettativa potra' essere presentata soltanto dagli impiegati che abbiano almeno una anzianita' di servizio di un anno. Per l'applicazione del precedente comma, dovra' trattarsi di cariche per le quali sia prevista la corresponsione di indennita' o compenso e che siano tali da richiedere continuita' e assiduita' di prestazioni. Gli impiegati rivestiti di tali cariche non potranno svolgere altra attivita' professionale, impiegatizia, industriale, o commerciale comunque retribuita. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende con meno di 10 impiegati. Il periodo di aspettativa non sara' retribuito ne computato agli effetti dell'anzianita' di servizio, ne' di alcun altro istituto contrattuale. Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali e' stata concessa l'aspettativa, l'impiegato ha obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare. L'impiegato che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15 giorni dalla scadenza della aspettativa, sara' considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15. Per quanto riguarda l'aspettativa concernente l'eventuale ricovero in sanatorio, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 25. Agli impiegati che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verra' comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa. Al rientro dell'impiegato in aspettativa il rapporto di lavoro cosi' stabilito a termine si intendera' risolto. Chiarimento a verbale. Un breve ritardo oltre il termine di due anni connesso alla decadenza dalla carica pubblica o sindacale rivestita dall'impiegato, non comportera' la cessazione dell'aspettativa.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 29
Art. 29. PREVIDENZA Nei riguardi della previdenza, ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della, previdenza stessa, ed a quelle delle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o aziendali o disposizioni di legge.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 30
Art. 30. PROVVIDENZE VARIE Nelle zone in cui non esistano scuole elementari e secondarie inferiori facilmente accessibili, le aziende cureranno di promuovere iniziative di carattere collettivo atte ad agevolare la frequenza a tali scuole dei figli degli impiegati, concorrendo all'onere che dalla istituzione potesse derivare agli impiegati stessi. Le aziende maggiori esamineranno inoltre la possibilita' di istituire borse di studio al favore dei figli degli impiegati che avranno dimostrato maggiore diligenza e profitto negli studi.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 31
Art. 31. ALLOGGIO E VESTIARIO Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'azienda, la concessione stessa verra' effettuata con il pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo e' in facolta' dell'azienda di trattenere sul trattamento economico dell'impiegato. Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico dell'impiegato, salvo condizioni di miglior favore in atto. La concessione dell'alloggio avra' termine in ogni caso, senza che all'uopo sia, necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento dell'impiegato in altra sede. In caso di licenziamento che non sia dovuto a provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 34, sara' concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data della disdetta, o, in mancanza di questa, dalla data di risoluzione del rapporto. Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre km. 3, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo. Qualora l'azienda prescriva ai propri impiegati l'uso in servizio di determinati indumenti - quali camici, grembiuli, ecc. - provvedera' alla relativa fornitura gratuita. La rinnovazione di tali indumenti sara' preventivamente regolata dall'azienda ed e' fatto obbligo agli impiegati di porre la massima cura nel conservarli. Agli impiegati tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l'azienda concedera' un concorso all'acquisto in misura non inferiore al 50% della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. E' in facolta' dell'azienda di provvedere essa stessa all'acquisto e alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra. La spesa sostenuta per l'acquisto dovra' essere in ogni caso documentata.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 32
Art. 32. NORME AZIENDALI - REGOLAMENTO INTERNO Oltre che al presente contratto collettivo, l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano limitazione dei diritti derivanti dal presente contratto. Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-Art. 33
Art. 33. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidatigli e in particolare: a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo di presenza; b) dedicare attivita' assidua e diligente allo svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'azienda, nonche' le istituzioni impartite dai superiori; c) conservare assoluta segretezza sugli interessi - della azienda, non trarre profitto con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue mansioni, ne' svolgere attivita' contraria all'azienda medesima; d) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che potrebbero procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attivita' che deve essere interamente dedicata all'azienda; e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati. E' vietato inoltre all'impiegato di valersi, anche fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attivita' che comunque siano in relazione con quelle dell'azienda, e ricevere a tale effetto compensi e regali sotto qualsiasi forma.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 34
Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione di fatto; d) sospensione dal lavoro, o dal trattamento economico e dal lavoro, per un periodo non superiore a e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego, salve restando le procedure in atto. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia, incorso l'impiegato. L'importo delle multe sara' devoluto a istituzioni aziendali che svolgono attivita' in favore del personale dell'azienda.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 35
Art. 35. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto di impiego non puo' essere, risolto da nessuna delle due parti senza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e delle categorie: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 1 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 per gli impiegati di 3ª categoria. b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni e non superato i 10: 1) mesi 3 per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 11/2 per gli impiegati di 3ª categoria. c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni e non i 14: 1) mesi 4 per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 3 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 per gli impiegati di 3ª categoria; d) per gli impiegati che hanno superato i 14 anni: 1) mesi 5 per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 4 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 3 per gli impiegati di 3ª categoria. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione globale di fatto come indicata all'art. 30, che l'impiegato avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto dovuto all'impiegato, l'importo corrispondente alla indennita' di mancato preavviso ove da parte dell'impiegato stesso non si sia provveduto a notificare detto preavviso nei termini dovuti. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento, salvo che la risoluzione del rapporto non dipenda da decesso dell'impiegato. In tal caso il periodo di preavviso non si computa nella anzianita' ai fini della liquidazione dell'indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 36
Art. 36. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO - DIMISSIONI In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937, l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata nella misura di 15/30 di retribuzione globale di fatto come in appresso specificata, per ogni anno di servizio; b) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 luglio 1937 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 della retribuzione globale di fatto come in appresso specificata, per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto, secondo quanto sopra previsto. Trascorsi sei mesi dall'inizio del servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, considerando come dodicesimo anche la frazione del mese iniziato, purche' superiore ai 15 giorni. Qualora l'impiegato si trovi in aspettativa senza assegni e la risoluzione del rapporto avvenga in tale periodo, la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base dell'ultima retribuzione globale mensile dallo stesso percepita presso l'azienda, secondo le norme del presente articolo. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se definiti dall'azienda successivamente alla detta risoluzione del rapporto. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata, e la partecipazione agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Qualora espressamente convenuto, l'azienda dedurra' dalla indennita' di licenziamento, fino a concorrenza, quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda stessa; nessuna detrazione e' invece ammesso per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, e dalle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennita' di cui sopra: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio, infortunio: ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 3 anni di ininterrotto anzianita' presso l'azienda.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 37
Art. 37. CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso, fermo per quest'ultima quanto previsto all'art. 35, saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima. A puro titolo di liberalita', in caso di morte dell'impiegato, agli eredi sara' concesso, quale concorso alle spese funerarie, un sussidio la cui misura sara' fissata ad esclusivo giudizio dell'azienda.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 38
Art. 38. TRAPASSO - TRASFORMAZIONE CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono il contratto di impiego e l'impiegato conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato. In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato avra' diritto, oltre al normale preavviso, alla indennita' di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 39
Art. 39. TRASFERIMENTO IN ALTRA AZIENDA Nel caso che venga disposto dal datore di lavoro il trasferimento dell'impiegato in altra azienda, e' in facolta' dell'impiegato stesso o di ritirare la liquidazione dell'indennita' di licenziamento spettategli fino alla data del trasferimento oppure di richiedere il riconoscimento, a tutti gli effetti contrattuali, da parte, dell'azienda in cui e' trasferito, dell'anzianita' maturata nell'azienda di provenienza, nonche' il mantenimento del trattamento in quest'ultima goduto. Nel caso in cui l'impiegato non dovesse accettare il trasferimento disposto dall'azienda, avra' diritto, anche se dimissionario, al trattamento di quiescenza comprensivo della indennita' di preavviso.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 40
Art. 40. CERTIFICATO DI SERVIZIO In caso di licenziamento o dimissioni, l'azienda conseguira' all'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attivita' nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e della categoria alla quale ha appartenuto. Nel certificato di servizio sara' specificato se l'impiegato abbia goduto della maggiore anzianita' convenzionale di cui all'art. 19 e, nei casi in cui non ne abbia goduto, verra' indicato il motivo.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 41
Art. 41. MENSA Con riferimento alle situazioni di fatto esistenti, gli impiegati godranno del trattamento aziendale attualmente in atto.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 42
Art. 42. NORME GENERALI Per quanto non disciplinato e previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato. Gli accordi gia' esistenti vincolanti la Confederazione Generale dell'Industria italiana, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreche' questo non disponga diversamente. Analoga norma vale per le disposizioni contenute in precedenti contratti.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 43
Art. 43. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Restano ferme le condizioni individuali di miglior favore in atto derivanti da iniziative aziendali.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 44
Art. 44. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'applicazione e nell'interpretazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia che non abbia trovato il suo componimento attraverso il tentativo di conciliazione della Commissione interna, la controversia stessa, dovra', essere sottoposta alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 45
Art. 45. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO Il presente contratto entra in vigore a partire dal 10 novembre 1958 e scadra' il 31 dicembre 1960. Esso si intendera' automaticamente prorogato di anno in anno se non sara' disdettato da una delle parti contraenti almeno 3 mesi prima della scadenza.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-Allegato
ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'8 AGOSTO 1953, DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO (Omissis). Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI INTERMEDIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa Azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale, quale impiegato, pari ad otto mesi ogni due anni di anzianita' con la qualifica di intermedio. Agli effetti degli altri istituto contrattuali, esclusi gli aumenti periodici, l'anzianita' gia' maturata come intermedio sara' considerata nella misura del 50%. Gli aumenti periodici gia' maturati con la qualifica di intermedio saranno riportati in cifra al 50%. Gli aumenti che matureranno nella qualifica impiegatizia, successivamente al passaggio, saranno corrisposti nella misura di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 (aumenti periodici) per tanti bienni quanti ne occorrono per raggiungere complessivamente la percentuale del 40% del minimo tabellare dello stipendio mensile della categoria impiegatizia di appartenenza aumentato dell'indennita' di contingenza. Al raggiungimento della suddetta percentuale del 40% concorre l'importo, riportato in cifra nella misura sopra indicata, degli aumenti periodici conseguiti nella qualifica di intermedio. L'intermedio che venga passato alla categoria impiegatizia avra' diritto a conservare "ad personam" i trattamenti di malattia e di ferie nonche' la retribuzione, goduti dai intermedio all'atto del passaggio di categoria, qualora questi siano superiori a quelli derivantigli dal suddetto passaggio. Disposizione transitoria. Per gli intermedi che siano passati alla categoria impiegatizia prima dell'andata in vigore del presente contratto il riporto degli aumenti periodici maturati prima del passaggio sara' mantenuto in cifra nell'importo gia' acquisito. (Omissis). Art. 13. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' (Omissis). Disposizioni transitorie. Dalla data di decorrenza del presente contratto, le quote di forfetizzazione di cui al precedente contratto 24 aprile 1951 sono soppresse, e per gli impiegati in servizio alla stessa data, il trattamento economico di anzianita', relativo al periodo pregresso fino a risalire al 1 gennaio 1937, verra' determinato come segue con riferimento alla attuale categoria di appartenenza: a) per i bienni di anzianita' maturati dal 1 giugno 1952 in poi, saranno applicate le norme del presente articolo; b) per i bienni di anzianita' maturati dal 1 luglio 1947 al 31 maggio 1952, la maggiorazione del 5% per ogni biennio di anzianita' sara' calcolata (sempre con riferimento alla categoria di attuale appartenenza) sul minimo tabellare dello stipendio mensile di cui allo art. 14 e integrata dalle quote fisse di cui all'accordo interconfederale del 14 giugno 1952 con gli scarti previsti per le donne; c) per gli impiegati gia' in servizio al 1 luglio 1947 e ai quali erano state attribuite, "ad personam", in luogo degli aumenti periodici di anzianita', le quote di forfetizzazione di cui all'art. 13 del precedente contratto 24 aprile 1951, si calcoleranno tanti aumenti del 5%, riferiti al minimo tabellare di stipendio in vigore per la categoria di attuale appartenenza, per quanti sono i bienni interi di anzianita' di ciascuno nel periodo di servizio compreso tra il 1 gennaio 1937 e il 30 giugno 1947, trascurando ogni frazione di biennio qualunque ne sia l'entita'. Qualora l'importo derivante dai conteggi di cui ai precedenti comma (ricostruzione della carriera) messo a confronto con l'importo percepito dall'impiegato prima dell'entrata in vigore del presente contratto per forfetizzazione piu' aumenti periodici maturati dopo il 1 luglio 1947 integrati dalle relative due quote fisse di rivalutazione di cui all'accordo interconfederale 14 giugno 1952, risulti superiore, spettera' all'impiegato il primo dei due importi. Se invece risulti inferiore, la differenza sara' mantenuta "ad personam" all'impiegato e passata di merito; d) all'importo derivante dalla ricostruzione della carriera si aggiungeranno poi in ogni caso tante quote fisse di rivalutazione di cui all'accordo interconfederale 14 giugno 1952 (riferite all'attuale categoria di appartenenza) per quanti sono i bienni interi di anzianita' di ciascuno impiegato nel periodo di servizio compreso tra il 1 gennaio 1937 e il 30 giugno 1947, trascurando le frazioni di biennio. Visti il contratto e l'allegato che precedono, Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo-Accordo
ACCORDO 16 APRILE 1951 PER LA CORRESPONSIONE DI AUMENTI DI MERITO AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO, ASSUNTI ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1949 Addi' 16 aprile 1951, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO, CALCE E GESSO; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA (F.I.L.D.E.); la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI ED AFFINI (F.I.L.E.A.); la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI (FE.N.E.A.); ; Addi' 16 aprile 1951, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO, CALCE E GESSO e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI si e' convenuto quanto appresso: Con decorrenza dal 1 novembre 1950 agli impiegati dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, vengono concessi i seguenti aumenti mensili:
Categoria: I II III-A III-B
Per la terza categoria A, con decorrenza dal 1 aprile 1951, la cifra di L. 1100 viene aumentata a L. 1700. Le quote di cui sopra vengono attribuite a merito e competono agli impiegati assunti non oltre il 31 dicembre 1949, a seconda della categoria di appartenenza individuale al 1 novembre 1950. Dette quote sono uguali per tutte le zone e si riferiscono agli uomini di eta' superiore ai 21 anni. Per le donne e i minori, si applicano le riduzioni contemplate nell'articolo 13 del contratto nazionale di lavoro 24 aprile 1951. (V. allegato). ALLEGATO CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 24 APRILE 1951 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO E CEMENTO AMIANTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO RICHIAMATO DALLO ACCORDO 16 APRILE 1951 (Omissis). Art. 13. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' (Omissis). Per le donne di eta' superiore ai 21 anni, le cifre di detta tabella rimangono invariate per quelle appartenenti alla prima categoria e vengono ridotte del 15 per cento per le altre categorie. Per gli uomini di eta' inferiore ai 21 anni, le dette cifre subiscono le seguenti riduzioni:
CATEGORIA I II III A e B
Per le donne di eta' inferiore ai 21 anni, sulle cifre di tabella si applica prima la riduzione del 15 per cento e poi quella della tabella come per gli uomini di eta' inferiore ai 21 anni. Visti l'accordo e l'allegato che precedono. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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