DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1378
Art. 21. PREMIO DI ANZIANITA' Al lavoriatore che ha conseguito complessivamente, presso la stessa azienda, i periodi di anzianita' di servizio sottoindicati compete un premio di anzianita'. Tale premio sara' corrisposto in due quote e cioe' una ai compimento del 15° anno di anzianita' di servizio e l'altra, al compimento del 23° anno di anzianita' di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile di fatto - esclusa ogni indennita' a qualsiasi titolo corrisposta - percepita all'atto della maturazione del diritto al premio. Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio "fedeli alla miniera,". Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, e' computabile, gli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianita', anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora, il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa: e' ferma in ogni caso la non computabilita' del suddetto periodo di assenza, dal lavoro. Sara' invece computabile il periodo trascorso alle armi anche per chiamata alle armi per servizio di leva, sempreche' a seguito di detta richiamata alle armi non sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, e cioe' per le chiamate alle armi antecedenti alla [legge 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1946-09-13;303). Date le finalita' e la natura del premio di anzianita', nel computo dell'anzianita' utile agli effetti della concessione di esso, viene compreso anche il servizio eventualmente prestato nella stessa azienda come operaio,
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 22
Art. 22. ANZIANITA' CONVENZIONALE Ai lavoratori ex combattenti che abbiano prestato servizio sotto le armi in periodo di guerra e che non abbiano usufruito della conservazione del posto durante il suddetto servizio militare e non abbiano inoltre gia' goduto della concessione di cui ai presente articolo, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella misura di 6 mesi se il servizio militare carne sopra prestato sia stato pari o superare, a 6 mesi ma inferiore ad un anno, e nella misura, di un anno se il predetto servizio sia stato pari o superiore ad un anno. Il diritto alla predetta anzianita', sotto pena, di decadenza, deve essere debitamente documentato alla azienda dal lavoratore di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, e, dal lavoratore gia' in servizio, entro tre mesi dalla data in cui gli sara' consegnata dalla azienda copia del presente contratto.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 23
Art. 23. TRASFERTE Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori del luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta, il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo del lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione di fatto a regime, normale anche per le ore impiegate nel percorso fino a un massimo di otto ore. Fermo restando quanto sopra, sara', corrisposto al lavoratore il rimborso di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresi' rimborsate al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'azienda comporti la necessita' di pernottamento fuori residenza^. Nel caso di trasferta con pernottamento sara' inoltre corrisposta una indennita' in misura di L. 350 agli intermedi di primo grado e di L. 300 agli intermedi di secondo grado. E' in facolta' dell'azienda di prefissare forfetariamente in forma di diaria, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella localita' di trasferta. Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro. Al lavoratore inviato in trasferta, l'azienda corrispondera' un anticipo adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede. La comunicazione dell'invio in trasferta, sara' fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi di assoluta urgenza. Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dare luogo a licenziamento. Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, e' in facolta' delle parti di concordare un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 24
Art. 24. TRASFERIMENTI Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda situato in diversa, localita', sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle spese per il trasporto delle masserizie. Gli verra' inoltre corrisposto limitatamente alla durata del viaggio, per se' e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso previamente concordato nei limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio. In aggiunta gli sara' corrisposta se celibe: una indennita' di trasferimento commisurata a 12 giorni della retribuzione di fatto che andra' a percepire nella nuova residenza se capo famiglia: detta indennita' sara' commisurata a giorni 35. L'indennita' di cui sopra sara' ridotta rispettivamente a giorni 6 o a giorni 12 qualora, l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilita' dell'alloggio nel luogo di destinazione. Qualora il nucleo familiare convivente a carico del lavoratore sia composto di piu' di 3 persone oltre lui, verra' corrisposta dall'azienda, una indennita' supplementare pari all'importo di tre giornate di retribuzione di fatto per ogni componente di detto nucleo, oltre il terzo, che con lui si trasferisce. Il lavoratore avra' inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva ad personam, se piu' favorevole la retribuzione di fatto goduta precedentemente, ma non quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla normale indennita' di liquidazione prevista dal presente contratto, preavviso compreso. Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi in zona malarica, accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di trasferirsi in detta zona, non possono dare luogo a licenziamento. Al lavoratore che viene trasferito per esigenza della azienda e che entro i 12 anni successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella, localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenute per tale rientro con gli stessi criteri fissati piu' sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio sempre che il rientro avvenga entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. La concessione di cui sopra avra' luogo anche se il licenziamento verra' disposto oltre il termine di 12 anni dalla data, del trasferimento qualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 60 anni di eta'. Il trasferimento sara' comunicato al lavoratore con un mese di preavviso.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 25
Art. 25. ASSENZE - PERMESSI - BREVI CONGEDI CONGEDO MATRIMONIALE Tutte le assenze devono essere giustificate all'azienda, dal lavoratore non piu' tardi del giorno successivo a quello dell'assenza, salvo casi di forza maggiore. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda accordera' permessi e brevi congedi per giustificati motivi con facolta' di non corrispondere il trattamento economico qualora l'assenza superi la giornata. Tali permessi e brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concessa una licenza di 10 giorni lavorativi non computabili in conto dell'annuale periodo di ferie, nei quali gode della, retribuzione di fatto. In aggiunta a tale trattamento resta convenuto che su l'importo delle giornate rimborsate dall'INPS per congedo matrimoniale, l'azienda devolvera' a favore del lavoratore che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a 5 giornate. Verificandosi variazioni delle norme che regolano attualmente l'istituto del congedo matrimoniale, al la - voratore sara' in ogni caso garantito il godimento in complesso di 15 giornate di retribuzione.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 26
Art. 26. FERIE Il lavoratore che abbia un'anzianita' di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto a un periodo di ferie annuali, con decorrenza della retribuzione di fatto, nella seguente misura: per anzianita' di servizio: fino a 4 anni, giorni 15 lavorativi; da oltre 4 e fino a 10 anni, giorni 16 lavorativi; da oltre 10 e fino a 20 anni, giorni 20 lavorativi; da oltre 20 e fino a 25 anni, giorni 23 lavorativi; oltre i 25 anni, giorni 25 lavorativi. Per il calcolo dell'anzianita' pregressa, agli effetti del presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 8. Compatibilmente con le esigenze di servizio, nel fissare l'epoca delle ferie, l'azienda terra' conto degli eventuali desideri del lavoratore. Se il lavoratore, per esigenze di servizio non possa usufruire interamente o in parte delle ferie per l'anno a cui esse si riferiscono, avra' diritto di usufruirne nell'anno successivo. A richiesta del lavoratore il trattamento economico relativo al periodo delle ferie potra' essere corrisposto anticipatamente all'inizio di esse. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati, anche se la risoluzione avvenga nel primo anno di servizio L'assegnazione delle ferie, non puo' aver luogo il periodo di preavviso. Se il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, egli usufruira' del trattamento di trasferta di cui all'art. 23 per il tempo necessario sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verra' computato come ferie, e analogamente il periodo di tempo necessario per l'eventuale ritorno nella localita' di godimento delle ferie.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 27
Art. 27. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa, riferimento alle disposizioni di cui al [D.L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303). Al lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi. In caso di richiamo alle armi si fa riferimento alla [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370). Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma, volontaria, risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 28
Art. 28. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di assenza dal lavoro dovuta a malattia o infortunio, il lavoratore non in prova avra' diritto al seguente trattamento: a) in caso di anzianita' di servizio fino a 5 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi; corresponsione del 100% della retribuzione di fatto per i primi due mesi; del 75% di essa per i successivi due mesi e del 50% per un ulteriore mese; b) per anzianita' di servizio oltre il 5° anno e fino a 10 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi; corresponsione del 100% della retribuzione di fatto per i primi tre mesi; del 75% di essa per i successivi due mesi e del 50% per un ulteriore mese; c) per anzianita' di servizio oltre il 10° anno: conservazione del posto per un periodo massimo di 10 mesi; corresponsione del 100% della retribuzione di fatto per i primi 4 mesi; del 75% di essa per i successivi tre mesi e del 50% per un ulteriore mese. Il trattamento economico sopra indicato comprende e integra quello assicurato al lavoratore dall'INAM, fermo restando che dalle quote a carico dell'azienda sara' anche dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore per atti previdenziali aziendali o derivanti da contratto. Entro gli stessi limiti di cui sopra le aziende integreranno il trattamento assicurato dall'INAIL al lavoratore colpito da infortunio sui lavoro o da malattia professionale. Tale integrazione di trattamento concesso nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale non comporta alcun altro impegno dell'azienda verso il lavoratore per l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale da lui subiti. Qualora l'assenza per malattia perduri oltre i termini sopra indicati, e' in facolta' dell'azienda di risolvere il rapporto corrispondendo ai lavoratore l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nei casi in cui, per il perdurare della assenza per malattia oltre i termini di cui sopra, il lavoratore non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione dell'indennita' di licenziamento esclusa quella sostitutiva del preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto di lavoro rimarra' sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. L'assenza per malattia dovra' essere comunicata alla azienda entro 24 ore, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia. Per il calcolo dell'anzianita' pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 8. Su richiesta del lavoratore che, avendo esaurito il trattamento di malattia di propria spettanza, debba effettuare il ricovero in un sanatorio, sara' concesso dall'azienda un periodo di aspettativa fino a un massimo di in anno in conformita' dell'art. 30.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 29
Art. 29. GRAVIDANZA E PUERPERIO Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa, esplicito riferimento alle norme contenute nella [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) e successive modifiche.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 30
Art. 30. ASPETTATIVA Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova potra' essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa lino al massimo di un anno per gravi motivi familiari che dovranno essere pienamente comprovati e giustificati. L'aspettativa potra' essere concessa per la durata della carica, e fino ad un massimo di due anni ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche o sindacali che ne facciano richiesta ai momento della nomina. In tal caso la domanda di aspettativa potra' essere presentata soltanto dai lavoratori che abbiano almeno una anzianita' di servizio di un anno. Per l'applicazione del precedente comune dovra' trattarsi di cariche per le quali sia prevista la corresponsione di indennita' o compenso e che siano tali da richiedere continuita' e assiduita' di prestazioni. I lavoratori rivestiti di tali cariche non potranno svolgere altra attivita' professionale impiegatizia, in industriale o commerciale comunque lucrativa. Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli stabilimenti con meno di 130 operai. Il periodo di aspettativa non sara' retribuito ne' computato agli effetti della anzianita' di servizio, ne di alcun altro istituto contrattuale. Qualora dovessero venire meno i motivi per i quali e stata concessa l'aspettativa, il lavoratore ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare. Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15 giorni dalla scadenza dell'aspettativa, sara' considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15. Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verra' comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa. Al rientro del lavoratore in aspettativa, il rapporto di lavoro cosi' stabilito a termine si intendera' risolto. Chiarimento a verbale Un breve ritardo oltre il termine di due anni connesso alla decadenza dalla carica pubblica o sindacale rivestita dal lavoratore, non comportera' la cessazione dell'aspettativa.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 31
Art. 31. PREVIDENZE SOCIALI L'azienda provvedeva alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore dei lavoratori, nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 32
Art. 32. ALLOGGIO E VESTIARIO Nei casi di concessione dell'alloggio da parte della azienda, la concessione stessi verra' effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo e' in facolta' dell'azienda di trattenere sul trattamento economico mensile del lavoratore. Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore. La concessione (dell'alloggio avra' termine in ogni caso, senza che sia all'uopo necessaria formale disdetta, allo atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad in caso di licenziamento che non sia dovuto a provvedimento disciplina ai sensi dell'art. 37, sara' concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data di risoluzione del rapporto. Qualora nella localita' ove il lavoratore svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita', di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati e il perimetro o del piu' vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo. Qualora, l'azienda prescriva ai propri lavoratori l'uso in servizio di determinati indumenti - quali camici, grembiuli, ecc. - essa provvedera' gratuitamente alla relativa fornitura. La rinnovazione di tali indumenti sara' preventivamente regolata dall'azienda ed e' fatto obbligo ai lavoriatori di porre la massima cura nel conservarli.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 33
Art. 33. IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI Per l'igiene sui lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservarle. In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento negli stabilimenti di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi si fa riferimento agli, articoli 26, 36, 38, 40 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, il testo e i quali viene riportato in appendice al presente contratto.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 34
Art. 34. PRONTO SOCCORSO Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate. In caso di infortunio sul, lavoro, anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attivita' lavorativa, il lavoratore dovra' immediatamente avvertire propri capi diretti, o la Direzione dello stabilimento, che provvederanno alle cure di pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro accada al lavoratore comandato fuori stabilimento la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 35
Art. 35. NORME AZIENDALI Oltre che al presente contratto collettivo, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto. Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 36
Art. 36. DOVERI DEL LAVORATORE Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo di presenza; b) dedicare attivita' assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'azienda, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; c) conservare assoluta segretezza dai procedimenti di produzione, sugli interessi dell'azienda e non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni, ne' svolgere attivita' contraria all'azienda medesima; d) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che potrebbero procurargli lucro e comunque possono sviare la sua, attivita' che deve essere interamente dedicata all'azienda; e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati. Salvo autorizzazione dell'azienda, gli e' vietato inoltre di valersi, anche fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere a fine di lucro attivita' che siano in relazione con gli interessi dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi e regali sotto qualsiasi forma.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 37
Art. 37. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione di fatto; d) sospensione dal lavoro, o dal trattamento economico e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego, salve restando le procedure in atto. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso il lavoratore. L'importo delle multe sara' devoluto a istituzioni assistenziali che svolgono attivita' in favore del personale dell'azienda. Indipendentemente dall'applicazione dei provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari, il lavoratore sara' ritenuto al risarcimento dei danni arrecati. In caso di danneggiamenti per colpa grave, il lavoratore potra' essere tenuto al risarcimento del danno fino a concorrenza di 15 giorni di retribuzione di fatto e l'importo da risarcire, qualora non sia intervenuto licenziamento, sara' rateizzato in modo che la trattenuta mensile non superi il 10% della retribuzione di fatto.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 38
Art. 38. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il contratto di lavoro non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianita' e dei gradi di appartenenza nella categoria: lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, abbiano raggiunto anzianita' di servizio: - fino a 5 anni: mesi 1 se intermedi di 1° grado; mezzo mese se intermedi di 2° grado; - da oltre 5 fino a 10 anni: mesi 1 e mezzo se di 1° grado; mesi 1 se di 2° grado; - da oltre 10 fino a 15 anni: mesi 2 se di 1° grado; mesi 1 e mezzo se di 2° grado; - oltre i 15 anni: mesi 2 e mezzo se di 1° grado; mesi 2 se di 2° grado. In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di notifica del preavviso decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, dovra' corrispondere all'altra per il periodo di mancato preavviso, una indennita' pari all'importo della retribuzione globale di fatto come indicata all'art. 39. Il datore di lavoro ha il diritto di ritenere su quanto da lui dovuto al lavoratore, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato, un importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. Durante il compimento del preavviso, il datore di lavoro concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto. Per il calcolo dell'anzianita' pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 8.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 39
; Art. 39. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 37 del presente contratto, al lavoratore compete per ogni anno di anzianita' maturata nella categoria intermedia una indennita' pari a 23/30 della retribuzione globale mensile come in appresso specificata. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto ivi compresa l'indennita' di contingenza. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. L'indennita' di anzianita' relativa al periodo in cui il lavoratore e' appartenuto alla, categoria operaia sara' liquidata, in base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione degli operai vigente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro calcolata sull'ultima retribuzione globale mensile percepita come intermedio. Chiarimento a verbale. Agli intermedi in servizio al 30 giugno 1949 che si trovano ancora oggi alle dipendenze dell'azienda, i quali, precedentemente all'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, gia' svolgevano mansioni proprie della categoria di nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento della qualifica di intermedio, non fu risolto il rapporto di lavoro, l'anzianita' per il servizio precedentemente prestato nelle stesse mansioni e' riconosciuta agli effetti del presente articolo fino a risalire come massimo al 1 gennaio 1945, e l'indennita' di cui al quinto comma sara' integrata, limitatamente al periodo in cui tali mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure: per anzianita' maturata dal 1° al 4° anno incluso, tre giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio; per ogni anno di anzianita' successivo al 4° e fino al 15° incluso, quattro giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio; per ogni anno di anzianita' successivo al 15°, cinque giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operai calcolato in base alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore quale intermedio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per gli intermedi nei confronti dei quali, precedentemente alla data del 31 dicembre 1947 le aziende precedettero alla liquidazione dell'anzianita' come operaio in coincidenza col passaggio alla nuova categoria, restano ferme agli effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nell'accordo 30 luglio 1919, il cui testo viene riportato in appendice al presente contratto. (Vedi allegato 1).
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 40
Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, saranno corrisposte al lavoratore che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta nella categoria, le seguenti aliquote dell'indennita' di licenziamento calcolata secondo le norme del precedente art. 39: 1) 50% in caso di anzianita' fino ad anni 5; 2) 100% in caso di anzianita' oltre i 5 anni. L'indennita' di licenziamento di cui al precedente art. 39, verra' corrisposta in ragione del 100% in tutti i casi in cui le dimissioni siano dovute a malattia, infortunio matrimonio, gravidanza e puerperio o siano presentate da lavoratori che abbiano compiuto il 55° anno di eta' se uomini e il 50° anno di eta' se donne. Per il calcolo dell'anzianita' pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 8.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 41
Art. 41. CASO DI MORTE DEL LAVORATORE In caso di morte del lavoratore, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso, saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima. A puro titolo di liberalita', in caso di morte del lavoratore, agli eredi sara' concesso, quale rimborso alle spese funerarie, un sussidio la cui misura sara' fissata ad esclusivo giudizio dell'azienda.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 42
Art. 42. TRAPASSO - TRASFORMAZIONE CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato. In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avra' diritto, oltre al normale preavviso, all'indennita' di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 43
Art. 43. CERTIFICATO DI SERVIZIO In caso di licenziamento o dimissioni, l'azienda consegnera' al lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, e nonostante qualsiasi contestazione sulla, liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato con la indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attivita' nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e del grado al quale ha appartenuto. Nel certificato di servizio sara' specificato se il lavoratore abbia goduto della maggiore anzianita' convenzionale di cui all'art. 22 nei casi in cui non ne abbia goduto verra' indicato il motivo.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 44
Art. 44. TRASFERIMENTI IN ALTRA AZIENDA Nel caso che venga disposto dal datore di lavoro il trasferimento del lavoratore in altra azienda, e' in facolta' del lavoratore stesso o di ritirare la liquidazione dell'indennita' di licenziamento spettantegli fino alla data del trasferimento oppure di richiedere il riconoscimento, a tutti gli effetti contrattuali, da parte della azienda in cui e' trasferito, dell'anzianita' maturata nell'azienda di provenienza nonche' il mantenimento del trattamento in questa ultima goduto. Nel case in cui il lavoratore non dovesse accettare il trasferimento disposto dall'azienda, avra' diritto, anche se dimissionario al trattamento di quiescenza comprensivo dell'indennita' di preavviso.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 45
Art. 45 ACCORDI INTERCONFEDERALI Tutti gli accordi interconfederali gia' esistenti, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 46
Art. 46. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, piu' favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 47
Art. 47. PRECEDENTI TRATTAMENTI La regolamentazione stabilita dal presente contratto non e' cumulabile, nell'ambito di ciascun istituto, con altro trattamento e sostituisce ogni eventuale accordo aziendale preesistente.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 48
Art. 48. MENSA Con riferimento alle situazioni di fatto esistenti, gli intermedi godranno del trattamento aziendale attualmente in atto.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 49
Art. 49. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 50
Art. 50. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora, nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali. Eventuali controversie riguardanti esclusivamente l'interpretazione di clausole contrattuali saranno rimesse all'esame delle Associazioni stipulanti le cui risoluzioni saranno verbalizzate.
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 51
Art. 51. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 ottobre 1958 e scadra' il 31 maggio 1961. Esso si intendera' automaticamente prorogato di anno in anno se non sara' disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
Allegato 1-Accordo
ALLEGATO 1 ACCORDO 30 LUGLIO 1949 PER IL CONGUAGLIO DELLE LIQUIDAZIONI AGLI INTERMEDI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO (Omissis) Per i lavoratori attualmente in servizio nei riguardi dei quali durante il periodo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro in dipendenza del loro passaggio alla categoria intermedia, effettuato in applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, la decorrenza dell'anzianita' a tutti gli effetti dell'applicazione del contratto nazionale di lavoro in data 1 luglio 1949 e' fissata al 1 gennaio 1945. Ai lavoratori suddetti viene concessa, limitatamente alla applicazione degli istituti contrattuali riguardanti le ferie, il trattamento di malattia e infortunio, il preavviso e le dimissioni, una anzianita' convenzionale pari al 100% del servizio da ciascuno effettivamente prestato nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 e il 31 dicembre 1944. Agli stessi lavoratori e' inoltre concesso, agli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici, un'anzianita' convenzionale, pari al 50% del servizio da ciascuno effettivamente prestato nel periodo di cui al precedente comma. Ferma restando la piena efficacia della risoluzione dei rapporti di lavoro come sopra avvenuta e quindi la decorrenza, dal 1 gennaio 1945 dell'anzianita' utile per la liquidazione della futura indennita' di licenziamento come intermedi, le liquidazioni, singolarmente effettuate dalle aziende nei riguardi dei lavoratori di cui sopra in occasione della risoluzione del rapporto avvenuta in dipendenza del passaggio alla categoria intermedia, vengono conguagliate fino a concorrenza nelle seguenti misure: per anzianita' da 1 a 15 anni L. 2000; per anzianita' da 16 a 25 anni L. 2200; per anzianita' oltre i 25 anni L. 3000, per ogni anno di servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1945. Nei riguardi degli ex capi operai tuttora iscritti alla Cassa di Previdenza della Soc. Italcementi e limitatamente a questi, i suddetti conguagli vengono invece maggiorati come appresso: per anzianita' da 1 a 15 anni L. 3300; per anzianita' da 16 a 25 anni L. 3600; per anzianita' oltre i 25 anni L. 4000, per ogni anno di servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1945. Per il computo di entrambe le misure di conguaglio di cui sopra, le anzianita' utili non potranno in ogni caso superare gli anni 30. L'ammontare dei conguagli stessi sara' corrisposto dalle aziende ai singoli lavoratori entro due mesi dalla data del presente accordo. Con il presente accordo le parti hanno inteso di risolvere definitivamente ogni questione relativa alle passate liquidazioni, comprese quelle posizioni eventualmente rimaste sospese. Con particolare riguardo alla Soc. An. Italcementi resta convenuto che sull'ammontare dei conguagli singolarmente corrisposti e calcolati come sopra, sara' detratto un importo forfettario nella misura di L. 10.000 a parziale recupero dei benefici concessi dalla Societa' stessa in sede di sistemazione della categoria. D'altro canto, tenuto conto della decorrenza fissata per la parte retributiva del nuovo contratto nazionale di lavoro, resta convenuto che la Soc. Italcementi, in considerazione della particolare situazione creatasi nei confronti dei suoi intermedi, concede, una tantum, la corresponsione di un forfait il cui importo resta fissato, per tutti indistintamente gli intermedi dipendenti, in L. 12.000. Con la corresponsione dell'importo fissato come sopra resta liquidata e definita la posizione dei singoli lavoratori fino al 30 aprile corrente anno, fermo restando che i nuovi minimi stipendiali decorreranno dal 1 maggio 1949 con la conseguente operativita', dopo tale data, degli assorbimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 15 (minimo di paga) del presente contratto.
Allegato 2-Accordo
ALLEGATO 2 ACCORDO 24 OTTOBRE 1958 PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SPECIALE PER GLI INTERMEDI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO Con decorrenza dal 1 ottobre 1958 sara' corrisposta ai lavoratori intermedi una indennita' speciale mensile nella seguente misura: Parte di provvedimento in formato grafico L'importo di cui sopra si applica ogni qualvolta le ore effettivamente lavorate nel mese siano comprese fra le 160 e le 200. Qualora le ore lavorate nel mese siano inferiori a 40 l'indennita' sara' corrisposta in ragione di 1/200 di essa per ogni ora lavorata. Se le ore lavorate siano superiori a 40 e inferiori a 160 l'importo mensile dell'indennita' sara' diminuito di 1/200 per ogni ora lavorata in meno delle 160. Se le ore lavorate siano superiori alle 200 l'importo mensile dell'indennita' sara' aumentato di 1/200 per ogni ora lavorata oltre le 200. L'indennita' speciale non si cumula e assorbe fino a concorrenza tutte le concessioni che a titolo di premio di produzione, fisso o variabile, o sotto altra forma di incentivo siano gia' in atto presso singole aziende o gruppi di aziende. Per i lavoratori di stabilimenti con forni verticali, la indennita', speciale sara' ridotta di un terzo. L'indennita' di cui al presente accordo verra' computata ai soli fini del calcolo dell'indennita' sostitutiva di preavviso, dell'indennita' di anzianita', della gratifica natalizia e a partire dal 1 ottobre 1958 anche ai fini del premio di anzianita'. Inoltre verra' computata come in appresso ai fini delle ferie, e delle festivita' nazionali e infrasettimanali. Per questi ultimi istituti le ore relative alle festivita' nazionali e infrasettimanali di cui all'art. 11 del contratto nazionale di lavoro, e alle ferie, di cui all'articolo 26 di detto contratto, verranno considerate ore di presenza al lavoro e come tali computate e retribuite secondo quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma del presente accordo. Il presente accordo sostituisce quello stipulato il 19 giugno 1956 e avra' durata sino al 31 maggio 1961. Visti il contratto e gli allegati 1 e 2 che precedono Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti- art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 11 DICEMBRE 1958 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO Addi' 11 dicembre 1958 tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Avv. Paolo Armani e dal Dottore, Gaetano Mancini la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei signori: Avv. Alberto Federici, Dott. Cesare Mastalli, sig. Giuseppe Pedrazzi, Dott. Mario Puppo, Dottore Bruno Rossi e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nelle persone dell'Avv. Enzo Bajocco e dell'Avv. Antonio Zanini la. DELEGAZIONE CENTRALE, SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND - rappresentata dal Dott. Giuseppe Marchesano e dal Dott. Alessandro Nonis, e con l'intervento di una delegazione delle aziende a partecipazione statale nelle persone dei Signori: Avv. Claudio Calabria, Comm. Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti e il SINDACATO AUTONOMO NAZIONALE CEMENTIERI rappresentato dai signori: Dott. Emanuele Levi, Pietro Gasparini, Augusto Bianchi, Piramo Falsini la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL) rappresentata dal Segretario Generale Giordano Gattamorta, dai signori Natale Petitti e Paolo Mutti dell'Esecutivo Nazionale e con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro (UIL) nella, persona di Raffaele Vanni, Segretario Confederale la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (FILCA) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali signori Alfredo Messere e Alberto Abbiati, con l'assistenza della confederazone italiana Sindacati Lavoratori (CISL) nelle persone del Dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CEMENTIERI aderente alla FILLEA rappresentato dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei signori Angelo Caldarola, Giovanni Lancia, Bruno Malatesta, Otello Mannini, Giuseppe Vignolo, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (FILLEA) rappresentata dal Segretario Generale dottor Elio Capodaglio e dai segretari sigg. Arredo Forni, Carlo Gerri e Giorgio Guerri con l'assistenza, della Confederazione Generale italiana del Lavoro (CGIL) nelle persone dei Segretari onn. Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e dal dott. Eugenio Giambarba Addi' 11 dicembre 1058 tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Avv. Paolo Armani e dai Dottore Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei signori: Avv. Alberto Federici, Dott. Cesare Mastalli, sig. Giuseppe Pedrazzi, Dott. Mario Puppo, Dottore Bruno Rossi e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana nelle persone dell'Avv. Enzo Bajocco e dell'Avv. Antonio Zanini la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND - rappresentata dai Dott. Giuseppe Marchesano e dal Dott. Alessandro Nonis, e con l'intervento di una delegazione delle aziende a partecipazione statale nelle persone dei Signori: Avv. Claudio Calabria, Comm. Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentata dal Reggente Tommaso Sanesi, assistito dal Segretario Nazionale Sindacale sig. Sperillo Belardinelli e dal sig. Giorgio Mengaroni con la partecipazione della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL) rappresentata dal Capo Ufficio Sindacale sig. Verledo Guidi e' stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Art. 1. ASSUNZIONE E DOCUMENTI L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale dovra' essere specificato: a) la data di assunzione; b) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 5 e, in modo sommario, le mansioni a cui normalmente deve attendere; c) il trattamento economico iniziale; d) la durata dell'eventuale periodo di prova; e) il luogo di lavoro. All'impiegato dovra' inoltre essere consegnata una copia del presente contratto. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare: a) il documento di identificazione personale; b) il libretto di lavoro; c) la, tessera per le Assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. E' in facolta' dell'azienda di richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi nonche' i certificati di studio, e di subordinare l'assunzione all'esito favorevole di visita medica.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta con prefissione di termine tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'ingiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 36, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare per iscritto e comportera' un aumento non inferiore al 10% del minimo tabellare, corrispondente a quello della categoria alla quale l'impiegato viene assegnato. Tale trattamento viene a cessare in caso di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. Le norme previste nel presente contratto si applicano anche ai contratti a tempo determinato fino alla scadenza di essi, eccezione fatta per quelle relative al preavviso, all'indennita' di licenziamento, al trattamento di malattia e alla conservazione del posto. In caso di infortunio il trattamento di cui all'art. 25 sara' mantenuto sino alla scadenza del contratto a termine. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi per gli impiegati di 1ª categoria, con facolta' di prolungamento consensuale di altri 2 mesi; a 3 mesi per quelli di 2ª categoria; a 2 mesi per quelli di 3ª categoria. Tale rd di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non potra' essere rinnovato ne' prolungato oltre i termini di cui al comma precedente. Durante il periodo di prova il trattamento economico non potra' essere inferiore al minimo di retribuzione previsto per la categoria per la quale l'impiegato e' assunto in prova. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni, in qualunque tempo, o per licenziamento durante il primo mese, sara', corrisposta la retribuzione di fatto per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verra' corrisposta all'impiegato la retribuzione di fatto fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Trascorso il periodo di prova, senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, l'impiegato s'intende confermato in servizio, ai termini e per gli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova e' considerato utile agli effetti dell'anzianita' e del trattamento previdenziale. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova. Nel caso di assunzione di impiegati che siano gia' stati alle dipendenze della stessa azienda, non sara' richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni gia' in precedenza, esplicate. Il periodo di prova sara' ridotto della meta' nei confronti degli impiegati che abbiano in precedenza esplicate le stesse mansioni, per cui vengano assunti, presso altre aziende esercenti la stessa attivita'.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 4
Art. 4. IMPIEGATI LAUREATI Dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, gli impiegati in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati a categoria non inferiore alla seconda. Gli impiegati in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente non attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati a categoria non inferiore alla 3ª A e nel caso di attribuzione a questa categoria sara' ad essi corrisposta una indennita' mensile di importo pari al 7% del minimo tabellare per essa previsto. Gli impiegati in possesso di diploma di scuola media superiore o di istituto industriale saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, a categoria non inferiore alla 3ª A senza corresponsione di alcuna indennita'. Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 5
Art. 5. CATEGORIE Premesso che non sono comprese nelle seguenti classificazioni le mansioni che si considerano attribuzione di categoria superiore a mente del contratto dei dirigenti industriali, si stabiliscono le seguenti categorie: 1ª categoria Impiegati di concetto con funzioni direttive: impiegati di concetto di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, con funzioni direttive o mansioni di particolare importanza e responsabilita', che richiedano una specifica preparazione e capacita', anche professionale e con facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali. 2ª categoria - Impiegati di concetto: impiegati d'ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, con mansioni di concetto, per le quali, oltre che una adeguata preparazione professionale, siano richieste la elaborazione e lo sviluppo di direttive ricevute, con facolta' di iniziativa, per l'organizzazione del lavoro nei limiti del proprio compito. 3ª categoria - Impiegati d'ordine: a) impiegati d'ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, con mansioni puramente esecutive e non di rilievo, e che richiedano una generica preparazione professionale; b) impiegati con mansioni di vera esecuzione.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI - PASSAGGIO DI CATEGORIA L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purche' cio' non comporti peggioramento economico, ne' mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia chiamato temporaneamente a compiere mansioni rientranti in categoria superiore alla propria, dopo che sia trascorso un periodo di 15 giorni lavorativi e con effetto dall'inizio dello svolgimento di dette mansioni, deve essere corrisposta una indennita', in aggiunta alla sua retribuzione di fatto, pari alla differenza fra i minimi tabellati delle due categorie. Tale indennita' verra' a cessare in caso di eventuale passaggio definitivo alla categoria superiore. Trascorso un periodo continuativo di 5 mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro a tutti gli effetti, il passaggio alla categoria superiore. La sostituzione di impiegato assente per malattia o infortunio, per chiamata o richiamo alle armi, per aspettativa, per gravidanza o puerperio non da' diritto a passaggio di categoria per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio avverra' qualora l'impiegato sostituito non sia rientrato in servizio entro il termine dovuto. In caso di passaggio definitivo a categoria superiore, l'indennita' temporanea di cui al 2° comma verra' a cessare e l'impiegato avra' diritto al minimo tabellare piu' indennita' di contingenza stabilito per la categoria superiore con riporto in cifra, al 50%, degli importi attribuitigli per aumenti periodici precedentemente maturati (ivi comprese le quote di rivalutazione). Sara' altresi' riconosciuta all'impiegato, ai fini del compimento del biennio di anzianita' in corso, l'eventuale frazione di biennio che egli abbia maturato, prima del passaggio, nella categoria di provenienza. Dalla data di assegnazione alla categoria superiore, l'impiegato avra' diritto a maturare tanti ulteriori aumenti periodici quanti ne occorrono per raggiungere complessivamente, compreso il riporto di cui sopra, la percentuale del 55% del minimo tabellare della categoria di nuova appartenenza aumentato dell'indennita' di contingenza. Ogni passaggio di categoria sara' comunicato per iscritto all'impiegato. Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende procureranno di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ne siano idonei per qualita', capacita', anzianita' e che abbiano precedentemente sostituito l'impiegato titolare del posto resosi vacante. Qualora, in caso di passaggio di categoria, la nuova retribuzione di fatto dell'impiegato dovesse eventualmente risultare inferiore a quella percepita nella categoria di provenienza, il trattamento economico sara' integrato "ad personam" fino a concorrenza del precedente e la relativa differenza sara' attribuita a merito.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera', assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di un'anzianita' convenzionale, quale impiegato, pari ad un quarto della anzianita' maturata con la qualifica di operaio, considerando come mese intero le eventuali risultanti frazioni superiori ai 15 giorni. Avra' diritto inoltre a percepire "ad personam" la retribuzione di fatto goduta da operaio; qualora questa risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione del presente contratto.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 8
Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI INTERMEDIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale quale impiegato, pari ad un terzo della anzianita' maturata con la qualifica di intermedio, considerando come mese intero le eventuali risultanti frazioni superiori ai 15 giorni. Agli effetti degli altri istituti contrattuali, esclusi gli aumenti periodici, l'anzianita', gia' maturata come intermedio sara' considerata nella misura del 50%. Gli aumenti periodici gia' maturati con la qualifica di intermedio saranno riportati in cifra al 50%; ugualmente sara' riconosciuta al 50% l'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla categoria impiegatizia. Gli aumenti che matureranno nella qualifica impiegatizia successivamente al passaggio, saranno corrisposti nella misura di cui al 3° e 4° comma dell'art. 13 (aumenti periodici) per tanti bienni quanti ne occorrono per raggiungere complessivamente la percentuale del 55% del minimo tabellare della categoria impiegatizia di appartenenza aumentato dell'indennita' di contingenza. Al raggiungimento della suddetta percentuale del 55% concorre l'importo, riportato in cifra nella misura sopra indicata, degli aumenti periodici conseguiti nella qualifica di intermedio. L'intermedio che venga passato alla categoria impiegatizia avra' diritto a conservare "ad personam" i trattamenti di malattia e ferie nonche' la retribuzione di fatto goduti da intermedio all'atto del passaggio di categoria, qualora questi siano superiori a quelli derivabigli dal suddetto passaggio. Chiarimento a verbale. Restano ferme le situazioni gia' regolate in base all'art. 8 e relative disposizioni transitorie di cui al contratto 8 agosto 1953 (V. allegato).
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali ripartite in non piu' di otto ore giornaliere. Il prolungamento sino a 48 ore settimanali, sempre nel limite massimo di otto ore giornaliere, da' luogo al pagamento della retribuzione di fatto oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario. Il calcolo del compenso orario si fara' dividendo la retribuzione di fatto mensile, dedotta la contingenza, per il numero fisso 170 e aggiungendo 1/8 di contingenza giornaliera. Per gli impiegati addetti a lavori discontinui di semplice attesa, considerati come tali a termine delle norme di legge in vigore, il lavoro prestato in piu' delle 54 ore settimanali fino alla concorrenza delle 60 ore settimanali divise in non piu' di 10 ore giornaliere, sara' compensato con la normale retribuzione di fatto oraria, senza maggiorazione di straordinario. Il calcolo del compenso orario si fara' dividendo la retribuzione di fatto mensile, dedotta la contingenza, per il numero fisso 200 e aggiungendo 1/9 di contingenza giornaliera. Restano salve le condizioni aziendali di miglior favore. Le ore di lavoro non effettuate nel giorno di sabato, potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana. Il recupero non potra' avvenire a regime normale qualora la giornata del sabato coincida con una delle festivita' di cui all'art. 10.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 10
Art. 10. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e cioe': Tutte le domeniche Capodanno - 1 gennaio Epifania - 6 gennaio S. Giuseppe - 19 marzo Ascensione Corpus Domini SS. Pietro e Paolo - 29 giugno Assunzione - 15 agosto Ognissanti - 1 novembre Immacolata Concezione - 8 dicembre Natale - 25 dicembre Il giorno successivo alla Pasqua Il giorno successivo al Natale; Ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato presta servizio. Le festivita' nazionali stabilite dalla legge o le altre che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite. Nelle vigilie della festivita' del Capodanno e del Natale, saranno lasciate libere agli impiegati le ore pomeridiane. Qualora la festivita' del Santo Patrono coincida con altra festivita', (esclusa la domenica), sara' concordato, fra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, un giorno sostitutivo. Nel caso in cui una delle suddette festivita' cada di domenica, il trattamento economico e' quello previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Restano salve le consuetudini aziendali di miglior favore. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento, vale il calendario festivo previsto per gli operai. In tal caso saranno concordati giorni sostitutivi per le festivita' sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente a usufruire. Per l'impiegato, per il quale e' ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo puo' essere fissato in un altro giorno della settimana cosicche' la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo. Conseguentemente in tale caso l'impiegato a diritto, per il lavoro prestato nella domenica, alla maggiorazione del 16% se compreso in turno avvicendato e del 55% se il lavoro non rientra in turno avvicendato.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO Entro i limiti consentiti dalla legge, l'impiegato non puo' rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno. Non e' riconosciuto, ne' compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno che non sia autorizzato dalla azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di eta' inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 9 del presente contratto o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, per gli impiegati a regime normale, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore. Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi, e dalle 22 alle 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento. Si considera lavoro festivo quello compiuto nella giornata destinata ai riposo settimanale e negli altri giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti civili di cui all'art. 10 del presente contratto. Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla retribuzione di fatto sono le seguenti: lavoro straordinario feriale diurno . . . . . . . . . . . . . . . 30% lavoro ordinario festivo non compreso in turni avvicendati. . . . 55% lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati . . . 55% lavoro ordinario festivo compreso in turni avvicendati. . . . . . 16% lavoro ordinario notturno compreso in turni avvicendati . . . . . 16% lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% lavoro ordinario notturno in giorni festivi . . . . . . . . . . . 75% lavoro straordinario notturno in giorni festivi. . . . . . . . . 100% Le suddette percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Per gli impiegati della prima categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario di lavoro di legge, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art. 10 sara' compensato con la retribuzione di fatto a regime normale maggiorata delle stesse percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno. All'impiegato di qualunque categoria che venga, occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli ha abbandonato lo stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sara' corrisposto, oltre la retribuzione di fatto per la durata, della prestazione stessa con la maggiorazione di straordinario o notturno, l'importo di due ore di retribuzione di fatto a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22 se impiegato tecnico, dalle 6 alle 21 se impiegato amministrativo) e di tre ore se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 se impiegato tecnico, dalle 21 alle 6 se impiegato amministrativo).
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 12
Art. 12. DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, restano convenute le seguenti-definizioni: 1) minimo tabellare: minimi previsti dalla tabella di cui all'art. 14 del presente contratto; 2) minimo di retribuzione: minimo di tabella piu' l'indennita' di contingenza piu' aumenti derivanti dall'art. 13 ove competono; 3) retribuzione di fatto: minimo di retribuzione piu' merito ed eventuale superminimo. Chiarimento a verbale. Con le definizioni sopra indicate non si intende variare gli eventuali sistemi in atto piu' favorevoli per le corresponsioni afferenti ai singoli istituti contrattuali.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 13
Art. 13. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' L'impiegato, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 20° anno di eta' presso la stessa azienda, salvo quanto previsto dall'art. 39 per il trasferimento ad altra azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianita', ad una maggiorazione da calcolarsi sul minimo tabellare piu' contingenza, con decorrenza dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio. Detta maggiorazione viene denominata a tutti gli effetti del presente contratto "aumento periodico". L'importo di ciascun aumento periodico e' commisurato al 5% del minimo tabellare (art. 14) aumentato della indennita' di contingenza in vigore al momento della maturazione dello scatto, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952. Gli aumenti periodici di anzianita' maturati, posteriormente al 31 maggio 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il calcolo degli aumenti periodici si effettuera' al termine di ogni anno solare e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Ciascun impiegato percepira', nel corso della sua carriera, tanti aumenti periodici, calcolati come sopra, quanti ne occorrono per raggiungere complessivamente, come massimo, la percentuale del 55% del minimo tabellare dello stipendio mensile della categoria di appartenenza aumentato dell'indennita' di contingenza. Al raggiungimento della suddetta percentuale concorrono tutti gli importi attribuiti all'impiegato per aumenti periodici e relative quote di rivalutazione di cui all'accordo interconfederale 14 giugno 1952, compresi quelli maturati prima dell'andata in vigore del presente con tratto. Chiarimento a verbale. Ferme restando le norme di cui alle disposizioni transitorie poste in calce all'art. 13 del contratto nazionali di lavoro 8 agosto 1953 (v. allegato), gli importi globali relativi agli aumenti periodici maturati anteriormente al 31 maggio 1952 vengono aumentati in misura del 7%.
CCNL 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti-art. 14
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