DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1378

Type DPR
Publication 1960-10-02
Ultimo aggiornamento 1960-11-26
State In force
Source Normattiva
articles 168
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Art. 37. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO In caso di malattia od infortunio, l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi senza interruzione dell'anzianita'. Trascorso tale periodo, l'azienda potra' risolvere il rapporto di lavoro liquidando all'operaio le indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 46 (licenziamento per mancanze). Per il trattamento di malattia od infortunio, valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 38

Art. 38. INFORTUNI SUL LAVORO Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale ne informera' subito la Direzione. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio, lo operaio avra' diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 37 (trattamento di malattia ed infortunio). Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' la anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Gli operai infortunati mantenuti in servizio, ai sensi del comma precedente, saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge. Chiarimento a verbale. Le assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro e per infortunio sul lavoro, nei limiti della conservazione del posto, non interromperanno l'anzianita' a tutti gli effetti del presente contratto.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 39

Art. 39. GRAVIDANZA E PUERPERIO Per quanto riguarda la gravidanza e il puerperio, vigono le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 40

Art. 40. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Agli operai che nel corso del rapporto di lavoro vengono chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali nelle Organizzazioni nazionali operaie del settore, oppure la carica di sindaco nelle Amministrazioni comunali, verra' accordata una aspettativa per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 2 anni, senza diritto alla corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' a nessun effetto contrattuale. L'aspettativa per cariche sindacali sara' accordata su richiesta scritta della Organizzazione sindacale interessata. E' fatto obbligo agli operai cui e' accordata l'aspettativa di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione dalla carica che ha determinato la aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considerera' risolto per dimissioni dell'operaio. L'operaio che ha fruito di un periodo di aspettativa non potra' chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 41

Art. 41. PREVIDENZE SOCIALI L'azienda provvedera' alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai, nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 42

Art. 42. IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni, si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e doccie, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell'operaio, si fa riferimento agli articoli 19, 25, 28 e 38 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con [R. D. 14 aprile 1927, n. 530](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-14;530).

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 43

Art. 43. PRONTO SOCCORSO Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate. In caso di infortunio sul lavoro, anche quando lo infortunio consenta la continuazione dell'attivita' lavorativa, l'operaio dovra' immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvedera' a che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze. Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sara' dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all'occorrenza, sara' incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sara' fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 44

Art. 44. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme saranno punite: a) con una multa fino al massimo di tre ore di paga individuale di fatto; b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni; c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell'articolo 46 (licenziamento per mancanze). I proventi delle multe saranno versati all'Istituto Nazionale Assicurazione Malattia. Qualora esistano presso la azienda istituzioni di carattere assistenziale per i lavoratori, i proventi delle multe saranno versati a dette istituzioni.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 45

Art. 45. MULTE E SOSPENSIONI ; Le multe saranno inflitte all'operaio che: 1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; 2) non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo; 3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione; 4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza; 5) ciechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione; 6) sia trovato addormentato; 7) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso nello stabilimento; 8) si presenti e si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; 9) danneggi volontariamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici; 10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro. Nei casi di maggiore gravita' o recidiva, la Direzione potra' infliggere la sospensione.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 46

Art. 46. LICENZIAMENTO PER MANCANZE L'azienda potra' procedere al licenziamento senza preavviso, ne' indennita', nei seguenti essi: 1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro; 2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; 3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione; 4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a piu' sospensioni nell'anno precedente; 5) atti colposi che possono compromettere la stabilita' delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumita' del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti; 6) trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonche' di prodotti o di materiali di proprieta' dell'azienda; 7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; 8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento; 9) assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno. Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, l'operaio sara' tenuto al risarcimento dei danni.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 47

Art. 47. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46 (licenziamento per mancanze) o le dimissioni dell'operaio non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: 6 giornate lavorative (ore 48) in caso di anzianita' presso l'azienda fino a 5 anni; 11 giornate lavorative (ore 88) in caso di anzianita' presso l'azienda oltre i 5 anni e fino a 10; 13 giornate lavorative (ore 104) in caso di anzianita' presso l'azienda oltre i 10 anni e fino a 15; 16 giornate lavorative (ore 128) in caso di anzianita' presso l'azienda oltre i 15 anni. A tutti gli effetti del presente contratto, il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa, nell'anzianita'. L'azienda, potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso. Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per i cottimisti sara' computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreche' abbiano lavorato a cottimo continuamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa. In difetto di tale condizione sara' computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 23 (cottimi).

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti- art. 48

Art. 48. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 46 (licenziamento per mancanze) sara' corrisposta all'operaio una indennita' di licenziamento nella misura seguente: 6 giorni (ore 48) di retribuzione per ogni anno, per i primi 4 anni di anzianita'; 8 giorni (ore 64) di retribuzione per gli anni oltre il 40 sino al 100 incluso; 13 giorni (ore 104) di retribuzione per gli anni oltre il 10° sino al 150 incluso; 16 giorni (ore 128) di retribuzione per gli anni oltre il 15°. Trascorso il 1° anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Le maggiori indennita' di cui sopra non verranno corrisposte per l'anzianita', gia' maturata al 31 dicembre 1946. Per detta anzianita', l'indennita' di licenziamento sara' corrisposta nelle misura seguente: 4 giorni (ore 32) di retribuzione per ogni anno, per gli anni dal 1° al 10° incluso; 5 giorni (ore 40) di retribuzione per ogni anna, per gli anni oltre il 10° sino al 15° incluso; 7 giorni (ore 56) di retribuzione per ogni anno, per gli anni oltre il 15°. All'operaio dimissionario saranno corrisposte le percentuali sotto indicate dell'indennita': 50% per anzianita' di servizio sino a 5 anni compiuti; 75% per anzianita' di servizio oltre il 5° sino al 15° anno incluso; 100% per anzianita' di servizio oltre il 15° anno. L'intera indennita' di anzianita' per licenziamento i dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 55° anno di eta' se uomo e del 50° anno di eta' se donna, o per malattia od infortunio, nonche' alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, per i cottimisti sara' computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreche' abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti alla risoluzione stessa. In difetto di tale condizione la liquidazione sara' effettuata computando nella retribuzione la percentuale minima, contrattuale di cottimo di cui all'art. 23 (cottimi).

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 49

Art. 49. INDENNITA' IN CASO DI MORTE - DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima. In caso di morte, non dovuta ad infortunio, dell'operaio che si trovi in trasferta, l'azienda assumera' a suo carico le spese di trasporto della salma nel comune di residenza.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 50

Art. 50. TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA Il trapasso e trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per se' il contratto di lavoro e l'operaio conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato. In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltre al normale preavviso, alla indennita' di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 51

Art. 51. CERTIFICATO DI LAVORO Ferme restando le annotazioni sul libretto di lavoro prescritte dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda rilascera' all'operaio, all'atto dell'abbandono dei servizio, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nell'azienda e le mansioni disimpegnate.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 52

Art. 52. CONSERVAZIONI UTENSILI L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro dara' diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di licenziamento, deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea. L'operaio rispondera' - e la ditta potra' rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreche' l'operaio sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli. In caso di dissenso sulla responsabilita' e valutazione del danno, la questione sara' sottoposta ad arbitrato. Le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera provvederanno, con accordi integrativi del presente contratto nazionale, a stabilire un adeguato compenso per il deterioramento degli utensili di proprieta' degli operai nel caso in cui questi siano autorizzati ad usarli.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 53

Art. 53. VISITE D'INVENTARIO Nessun operaio potra' rifiutarsi a qualsiasi visita di inventario che, per ordine della ditta, venisse fatta agli oggetti affidatigli e neppure ad eventuali visite personali anche all'uscita dallo stabilimento.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 54

Art. 54 INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, piu' favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 55

Art. 55. MENSA L'indennita' sostitutiva della mensa e' fissata nella misura di L. 30 per ogni giornata di presenza. negli stabilimenti ove sia istituita la mensa, il concorso degli operai alla spesa della stessa non dovra' essere superiore ad un sesto dell'indennita' sostitutiva di cui sopra. L'indennita' sostitutiva non compete quando, esistendo la mensa, l'operaio non partecipi alla medesima per cause non dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute. Per quanto concerne l'istituzione di refettori e cucine si fa riferimento alle disposizioni di legge. Chiarimento a verbale. In relazione a quanto stabilito dal precedente contratto di lavoro, l'indennita' sostitutiva della mensa si intende riferita agli stabilimenti con piu' di 100 operai. Sara' peraltro continuata la corresponsione della indennita' anche in quegli stabilimenti con meno di 100 operai nei quali l'indennita' e' gia' di fatto corrisposta all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 56

Art. 56. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni Interne si fa riferimento agli accordi interconfederali.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 57

Art. 57. NON COLLABORAZIONE Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi fra le rispettive Confederazioni in materia di "non collaborazione" riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 58

Art. 58. ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 59

Art. 59. ACCORDI INTERCONFEDERALI Tutti gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto dove questo non disponga espressamente.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 60

Art. 60. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

CCNL 30 luglio 1958 per gli operai dipendenti-art. 61

Art. 61. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO Il presente contratto entra in vigore il 1 luglio 1958 e durera' fino al 30 giugno 1960. Esso si intendera' automaticamente prorogato di anno in anno se non sara' disdetto da una delle parti contraenti almeno un mese prima della scadenza.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 1

ALLEGATO 1 ACCORDO 30 LUGLIO 1958 PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' SPECIALE AGLI OPERAI DEGLI STABILIMENTI ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO (Omissis) Il seguente accordo riguarda esclusivamente le categorie degli operai lavoranti negli stabilimenti esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Per gli operai addetti alle miniere e agli stabilimenti della zona del Monferrato si fa riferimento all'accordo 27 maggio 1950 tra l'Unione Industriali di Alessandria e le contrapposte Organizzazioni dei lavoratori cementieri, che precisa anche a quali aziende l'accordo stesso e' applicabile (V. allegato 2). Il presente accordo e' stato raggiunto nello spirito di favorire l'incremento della produzione nell'industria del cemento e dell'amianto-cemento, nell'intesa di conseguire il miglior rendimento delle maestranze ai fini di cui sopra e con l'impegno dei lavoratori di non presentare ulteriori richieste di premi di produzione e simili per tutta la durata del contratto nazionale. Art. 1. Agli operai di cui innanzi e' fatto cenno, verra', corrisposta una indennita' speciale mensile nella misura sotto indicata per le ore comprese fra le 180 e le 200 mensili.

Zona Specializzati Qualificati Manovali specializzati Manovali comuni

I . . . . . 6.795 6.068 5.764 5.400

II . . . . . 6.537 5.825 5.535 5.201

III . . . . . 6.306 5.640 5.348 5.000

Qualora le ore lavorate nel mese siano inferiori a 180, l'importo mensile dell'indennita' sara' diminuito di 1/180 per ogni ora lavorata in meno delle 180. Se le ore lavorate siano superiori alle 200 l'importo mensile dell'indennita' sara' aumentato di 1/200 per ogni ora lavorata oltre le 200. Per le donne, i minori e gli apprendisti, la misura della indennita' di cui sopra sara' ridotta secondo le disposizioni contenute negli accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946 per i minimi di paga, base. Il pagamento dell'indennita' sara' effettuato mensilmente.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 2

Art. 2. Con la concessione di cui al precedente articolo, la parte operaia prende impegno di non avanzare, ne' in sede di categoria, ne' in sede aziendale, fino alla scadenza del contratto nazionale di lavoro in vigore e cioe' quello stipulato il 30 luglio 1958, richieste di nuove istituzioni o di concessioni o rinnovazioni di indennita', sovvenzioni, premi e simili che comunque implichino aggravi economici per le aziende. Sara' naturalmente data applicazione a quelle disposizioni di carattere generale che fossero previste da eventuali accordi interconfederali e da norme di legge.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 3

Art. 3. L'indennita', speciale di cui all'art. 1 del presente accordo, non si cumula e si intende assorbire, fino a concorrenza, tutte le concessioni che a titolo di premio di produzione, fisso o variabile, o sotto altra forma di incentivo, siano gia' in atto o fossero in avvenire introdotte presso singole aziende o gruppi di aziende.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 4

Art. 4. Per gli operai di stabilimenti con forni verticali, la indennita' di cui all'art. 1 del presente accordo, sara' ridotta di un terzo.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 5

Art. 5. Nel caso di particolari situazioni di disagio che dovessero verificarsi in alcuni stabilimenti (come quelli gia' segnalati di Palermo e Molfetta) resta convenuto che le situazioni stesse verranno esaminate su richiesta delle aziende, dalle Associazioni sindacali locali al fine di portare adeguati temperamenti nella corresponsione della indennita' in questione. In caso di mancato accordo, la vertenza sara' devoluta alle competenti Associazioni nazionali.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 6

Art. 6. Agli operai lavoranti a cottimo non compete l'indennita' di cui al presente accordo. Resta peraltro convenuto che al cottimista di normale capacita' e laboriosita', verra' garantito un guadagno minimo orario non inferiore all'ammontare della paga base piu' l'indennita' di cui sopra aumentati del 7%. Resta chiarito che le tariffe di cottimo in atto non dovranno essere variate, se gia' garantiscono all'operaio di normale capacita' e laboriosita' un utile del 7% oltre la paga base e l'indennita' speciale.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 7

Art. 7. L'indennita' di cui al presente accordo verra' computata ai soli fini del calcolo della indennita' sostitutiva di preavviso, dell'indennita' di anzianita', della gratifica natalizia e a partire dal 1 luglio 1958, anche ai fini del premio di anzianita' inoltre verra' computata come in appresso ai fini delle ferie e delle festivita' nazionali e infrasettimanali. Cio' premesso, le ore relative alle festivita' nazionali e infrasettimanali, di cui all'art. 18 del contratto nazionale di lavoro, e alle ferie, di cui all'art. 35 di detto contratto, verranno considerate ore di presenza al lavoro e come tali computate e retribuite secondo quanto disposto dall'art. 1 del presente accordo.

Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale- art. 8

Art. 8. Il presente accordo decorre dal 1 luglio 1958 e avra' durata fino al 30 giugno 1960.

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 1

Allegato 2 ACCORDO 27 MAGGIO 1950 CHE STABILISCE UN PREMIO AD INCENTIVO SULLA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO PER LA ZONA DEL MONFERRATO (Omissis) Art. 1. OPERAI INTERNI DI MINIERA Il minimo di produzione per ciascuna miniera, di cui al disdettato accordo 20 agosto 1948, concordato aziendalmente fra Commissione interna e Direzione, ragguagliate allo stesso numero di operai e di ore lavorate, ed a parita' di condizioni dei lavori, si intende aumentato dal 10 al 12%. Qualora per cause non dipendenti dal lavoratore, una aliquota di operai venisse trasferita dalla o alla produzione, il minimo verra' ragguagliato al nuovo numero di operai addetti alla produzione. Ferma restando la produzione minima di cui sopra, agli operai addetti all'interno delle miniere verranno corrisposti i seguenti compensi: a) indennita' speciale di cui all'accordo fra le Associazioni Nazionali di categoria, regolata dalle norme per essa previste dall'accordo stesso al quale si fa riferimento, e che per la zona del Monferrato corrisponde mensilmente a: L. 2.445 per l'operaio specializzato; L. 2.205 per l'operaio qualificato; L. 2.080 per il manovale specializzato; per un orario di lavoro compreso fra le 160 e le 200 ore mensili; b) integrazione di: L. 1.845 mensili per l'operaio specializzato; L. 2.052 mensili per l'operaio qualificato; L. 2.160 mensili per il manovale specializzato; tale integrazione si intende ragguagliata ad un orario mensile di 180 ore di lavoro. Il prospetto derivante dall'applicazione dei punti a) e b) per 180 e 200 ore e' il seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Gli operai esterni di miniera addetti agli argani, ai montacarichi e ai vagonieri addetti al carreggio della marina dalla bocca di pozzo al silos ed al tram industriale sono equiparati, agli effetti del trattamento di cui sopra, agli operai interni di miniera. Chiarimento a verbale. Si precisa che al raggiungimento della percentuale di aumento del 10% sui minimi stabiliti in applicazione dell'art. 1 dell'accordo 20 agosto 1948, verra' corrisposto il trattamento previsto dal presente articolo.

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 2

Art. 2. L'aumento della produzione, oltre il minimo di produzione base stabilito dall'art. 1, sara' retribuito nella seguente misura: per aumento dall'1 al 10% nel rapporto 1: 1; per aumento dal 10 al 20% nel rapporto di 1: 1,50. Il trattamento di cui al presente articolo si applica agli operai di cui all'art. 1 mentre non si applica agli operai degli stabilimenti e agli operai esterni di miniera non compresi nell'ultimo comma dell'art. 1. Per chiarimento si riporta il prospetto relativo al premio di produzione spettante all'operaio specializzato al raggiungimento dei superi di cui sopra rispettivamente per 180, 190 e 200 ore. Per aumento del 10% sul minimo di produzione base: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800300020110001&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378) Per aumento del 20% sul minimo di produzione base: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800300020110002&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378)

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 3

Art. 3. Le Direzioni competenti computano il premio ad incentivo sulla produzione. In caso di modifiche nelle condizioni dei lavori o nelle attrezzature tecniche le Direzioni determinano le conseguenti variazioni in piu' o in meno dei minimi di produzione. Le contestazioni, che dovranno essere immediatamente segnalate dalla Commissione Interna, verranno risolte aziendalmente fra le parti.

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 4

Art. 4. OPERAI LAVORANTI ALL'ESTERNO DELLE MINIERE E NEGLI STABILIMENTI Agli operai lavoranti all'esterno delle miniere (esclusi quelli compresi nell'ultimo comma dell'art. 1) e agli operai lavoranti entro e fuori stabilimento (compresi quelli delle draghe, ghiaia, parco trasbordo, ecc.) l'indennita' speciale di cui all'accordo nazionale, al quale si fa riferimento, viene integrata in cifra fino a: L. 4.200 complessive mensili per gli operai esterni di miniera; L. 3.100 complessive mensili per gli operai addetti agli stabilimenti (compresi quelli delle draghe, ghiaia, parco trasbordo, ecc.). Tale integrazione e' regolata dalle norme previste dall'accordo nazionale per l'indennita' speciale ed e' assorbita fino a concorrenza nel solo caso di aumento della indennita' speciale stessa.

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 5

Art. 5. Qualora per cause tecniche non dipendenti dalla volonta' degli operai, le ditte dovessero sospendere la produzione delle miniere oppure trasferire gli operai a lavori estranei all'incremento della produzione mineraria, i compresa, di cui ai comma a) e b) e relativo prospetto dell'art. 1, verranno corrisposti nella misura del 60% di quelli previsti dall'articolo stesso per la durata dei periodi di sospensione della produzione o di trasferimento e per gli operai ai quali i compensi suddetti si riferiscono. Nel caso in cui per ragioni di carattere tecnico venisse sospesa l'attivita' dei forni in stabilimento, i compensi di cui all'art. 4 verranno corrisposti nella misura del 60% di quella totale prevista nel medesimo articolo per tutta la durata della sospensione. I compensi di cui agli articoli 1 e 4 non verranno corrisposti qualora la sospensione comportasse la fermata totale della produzione mineraria o dell'attivita' dei forni per una durata superiore a 30 giorni.

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 6

Art. 6. La liquidazione di quanto dovuto per effetto degli articoli del presente accordo sara' fatta per ogni ora effettiva di lavoro eseguita dai singoli operai nel mese. Il pagamento del premio complessivo spettante nel mese, verra' effettuato entro la prima decade del mese successivo. Il trattamento previsto dal presente accordo non fa parte della retribuzione e pertanto non va computato ad alcun effetto contrattuale.

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 7

Art. 7. Qualora, in seguito a provvedimenti legislativi o ad accordi interconfederali, l'orario normale contrattuale venisse ridotto, si conviene sin d'ora, che, per quanto riguarda l'indennita' speciale, essa verra' corrisposta secondo gli accordi tra le Associazioni Nazionali di categoria, mentre per quanto riguarda le integrazioni convenute con il presente accordo per il Monferrato, le parti firmatarie si incontreranno per ridurne relativamente l'ammontare mensile.

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 8

Art. 8. Il presente accordo si applica ai soli operai delle miniere e stabilimenti seguenti: Unione Cementi Marchino (miniere e stabilimenti di Casale-Morano-Ozzano); F.lli Buzzi (miniere e stabilimento di Casale e Trino); F.lli Bargero (miniere e stabilimento di Casale Monferrato); Gabba e Miglietta (miniere e stabilimento di Casale); Cementi Victoria (miniere e stabilimento di Trino); Palli-Caroni-Deaglio (miniere e stabilimento di Casale); Eternita' (miniere e Cementeria di Ozzano); S. A. Milanese e Azzi (miniere e stabilimenti di Casale e Ozzano).

Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione- art. 9

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Art. 9. Il presente accordo ha decorrenza dal 1 giugno 1950 e viene trasmesso alle Associazioni Nazionali di Categoria per l'eventuale inserimento negli accordi nazionali in corso di trattative. In caso di mancato inserimento esso avra' la durata di un anno e sara' rinnovabile per eguale periodo di tempo, salvo disdetta con un mese di preavviso.

```

Allegato 3- Accordo

ALLEGATO 3 ACCORDO DEL 21 AGOSTO 1953 PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' SPECIALE AGLI OPERAI ADDETTI ALLE MINIERE ED AGLI STABILIMENTI NELLA ZONA DEL MONFERRATO, ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO Fermo restando il riferimento agli operai della zona del Monferrato espresso nell'accordo nazionale di pari data per la corresponsione dell'indennita' speciale, si conviene che anche agli operai cui si riferisce l'accordo 27 maggio 1950 intervenuto fra L'Unione Industriale di Alessandria e le contrapposte Organizzazioni dei lavoratori cementieri, saranno corrisposte, a far tempo dal 1 luglio 1953 le somme indicate nell'accordo nazionale e cioe':

Zona Specializzati Qualificati Manovali specializzati Manovali comuni

Resta inteso che la corresponsione di tale cifra sara' regolata dalle norme previste dall'accordo locale su accennato del 27 maggio 1950 (allegato 2), tuttora in vigore ad eccezione di quanto previsto alla lettera a) dell'art. 1 che deve intendersi sostituito dalle corrispondenti norme dell'accordo nazionale 21 agosto 1953. Oltre all'indennita' speciale nella misura sopra precisata, saranno corrisposte agli operai le seguenti quote di integrazione: 1) per gli operai addetti all'interno di miniere le somme indicate alla lettera b) dell'art. 1 e successivo art. 2 dell'accordo 27 maggio 1950 (allegato 1); 2) per gli operai lavoranti all'esterno delle miniere e negli stabilimenti, essendosi da parte industriale aderito alla richiesta dei lavoratori che gli assorbimenti previsti dal secondo comma dell'accordo 28 giugno 1952 vengano effettuati con un criterio di temperamento, le residue quote di integrazione al 1 luglio 1953, dopo gli assorbimenti convenuti, restano determinate nelle seguenti misure: a) operai lavoranti all'esterno delle miniere: L. 876 per l'operaio specializzato; L. 1113 per l'operaio qualificato; L. 1217 per il manovale specializzato; L. 1316 per il manovale comune; b) operai lavoranti negli stabilimenti L. 143 per l'operaio specializzato; L. 380 per l'operaio qualificato; L. 484 per il manovale specializzato: L. 583 per il manovale comune. Resta, inteso che le residue quote integrative saranno assorbite nel caso di un eventuale nuovo aumento della indennita' speciale. La tabella dell'indennita' speciale e delle quote integrative risulta pertanto come segue: 1) addetti all'interno delle miniere:

=====================================================================

| Indennita' |Quota integr. Per|Quota integr. Per

| speciale | 180 ore | 200 ore

=====================================================================

Operaio | | |

specializzato | 5.387 | 1.845 | 2.050


Operaio | | |

specializzato | 4.800 | 2.052 | 2.280


Manovale | | |

specializzato | 4.561 | 2.160 | 2.400

2) addetti all'esterno della miniera:

=====================================================================

|Indennita' speciale|Residuo quota integrativa

=====================================================================

Operaio specializzato | 5.387 | 876

Operaio qualificato | 4.800 | 1.113

Manovale specializzato | 4.561 | 1.217

Manovale comune | 4.285 | 1.316

3) addetti agli stabilimenti:

=====================================================================

|Indennita' speciale|Residuo quota integrativa

=====================================================================

Operaio specializzato | 5.387 | 143

Operaio qualificato | 4.800 | 380

Manovale specializzato | 4.561 | 484

Manovale comune | 4.285 | 583

Visti il contratto e gli allegati 1, 2 e 3 che precedono Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 24 OTTOBRE 1958 PER GLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE O INTERMEDIA DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO Addi', 24 ottobre 1958, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Avv. Paolo Armani e dal Dottore Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei Signori: Ing. Mario Baronci, Avv. Alberto Federici, Dott. Cesare Mastalli, Sig. Giuseppe Pedrazzi, Dottor Mario Puppo, Dott. Bruno Rossi e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dell'Avv. Enzo Bajocco, e la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE (INTERSIND) rappresentata sano e dal Dott. Alessandro Nonis, e con l'intervento di una delegazione delle Aziende a partecipazione statale nelle persone dei Signori: Avv. Claudio Calabria, Comm. Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti, e la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL) rappresentata dal Segretario Nazionale Dottore Giordano Gattamorta, dal Dott. Natale Petitti e Paolo Mutti dell'Esecutivo Nazionale, con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) nella persona del Dott. Raffaele Tanni Segretario Confederale; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONE E AFFINI (FILCA) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali Signori Alfredo Messere e Alberto Abbiati, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) nelle persone del Dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale e del Sig. Mario Pinna; il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CEMENTIERI aderente alla FILLEA rappresentato dalla Segreteria Nazionale nelle persone dei Sigg.: Angelo Caldarola, Giovanni Lancia, Bruffo Malatesta, Otello Mannini, Giuseppe Vignolo, con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale Dott. Elio Capodaglio e dai Segretari Sigg.: Arredo Forni, Carlo Corri e Giorgio Guerri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari Onorevoli Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e del Dott. Eugenio Giambarba; Addi', 24 ottobre 1958, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente Dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal segretario Avv. Paolo Armani e dal Dottore Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei Sigg.: Ing. Mario Baronci, Avv. Alberto Federici, Dott. Cesare Mastalli, Sig. Giuseppe Pedrazzi, Dott. Mario Puppo, Dott. Bruno Rossi e con l'intervento della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dell'Avv. Enzo Bajocco; la DELEGAZIONE CENTRALE SINDACALE INTERAZIENDALE (INTERSIND) rappresentata dal Dott. Giuseppe Marchesano e dal Dott. Alessandro Nonis, e con l'intervento di una delegazione delle Aziende a partecipazione statale nelle persone dei Sigg.: Avv. Claudio Calabria, Comm. Francesco Crisi e Dott. Marcello Leonetti e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata dal Reggente Tomaso Sanesi, assistito dal Segretario Nazionale Sindacale Signor Sperello Belardinelli e dai Sigg.: Adalberto Bendini e Luigi Ferrari; con la partecipazione della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) rappresentata dal Capo Ufficio Sindacale Sig. Verledo Guidi e' stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Art. 1. ASSUNZIONE E DOCUMENTI L'assunzione dei lavoratori a cui si riferisce la presente regolamentazione avverra' a norma delle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali e sara' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria e del grado a cui egli e' assegnato, della data di assunzione, del trattamento economico iniziale, della durata dell'eventuale periodo di prova, della localita' di svolgimento del lavoro e delle mansioni a cui normalmente deve attendere. Al lavoratore sara' consegnata una copia del presente contratto. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovra' presentare: a) il documento di identificazione personale; b) il libretto di lavoro; c) la tessera e i libretti per le assicurazioni sociali obbligatorie; d) il libretto dell'assistenza malattia; e) lo stato di famiglia agli effetti degli assegni familiari; f) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge. E' in facolta', dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi, i certificati degli eventuali studi seguiti e di far sottoporre il lavoratore a visita medica.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE Per l'assunzione al lavoro e il lavoro delle donne valgono le disposizioni di legge. Comunque, e' fatto divieto di far lavorare di notte le donne di qualunque eta', salve le eccezioni e le deroghe di legge. Compatibilmente con le esigenze aziendali, si evitera' di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposto il minimo tabellare previsto per l'uomo. Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione del lavoratore e' fatta per un periodo di prova di un mese, che potra' prolungarsi, d'accordo fra le due parti, per altri 15 giorni. Durante il periodo di prova il trattamento economico non potra' essere inferiore al minimo di retribuzione previsto per la categoria e il grado per i quali il lavoratore e' assunto in prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' di indennita'. In caso di licenziamento o di dimissioni durante la prova, il lavoratore avra' diritto alla retribuzione di fatto afferente al periodo per il quale e' stato mantenuto in servizio. Tuttavia, qualora il periodo di prova venisse prorogato oltre il mese, in caso di licenziamento durante la proroga dovra' essere pagata la retribuzione di fatto per l'intero periodo di proroga di quindici giorni. Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Nel caso di assunzione di un lavoratore che sia gia' stato alle dipendenze della stessa azienda, non sara' richiesto il periodo di prova qualora egli venga adibito alle medesime mansioni esplicate precedentemente in stabilimenti aventi analoghe caratteristiche di produzione.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 4

Art. 4. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da lettera di assunzione in cui dovra' essere indicata la data di scadenza del rapporto. Tutte le norme fissate dal presente contratto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento, si applicano anche ai lavoratori assunti a tempo determinato. Se il lavoratore viene mantenuto in servizio dopo la scadenza del termine prefissato il suo contratto si intendera' trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione, salvo che sia stato consensualmente prorogato o rinnovato.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 5

Art. 5. CRITERI DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA INTERMEDIA E DI ASSEGNAZIONE AI GRADI Per quanto riguarda i criteri di appartenenza alla categoria intermedia e di assegnazione ai gradi si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 6

Art. 6. CAMBIAMENTO DI MANSIONI Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni inerenti a grado diverso nella medesima categoria intermedia, purche' cio' non comporti peggioramento del suo trattamento economico ne' mutamento sostanziale della sua posizione. Nel caso di assegnazione a mansioni inerenti al grado inferiore della stessa categoria intermedia, ove l'assegnazione stessa si prolunghi oltre il periodo di due settimane, il lavoratore avra' diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con la corresponsione del trattamento di licenziamento in esso compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Al lavoratore che sia chiamato a compiere mansioni pertinenti al grado superiore della stessa categoria, intermedia, dopo che sia trascorso un periodo di quindici giorni e con effetto dall'inizio dello svolgimento di dette mansioni, sara' corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto una indennita' pari alla differenza fra i minimi tabellari dei due gradi. Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nell'effettivo disimpegno di mansioni del grado superiore, avverra' senz'altro, a tutti gli effetti, il passaggio al grado superiore, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente per permesso o missione, malattia, infortunio, chiamata di leva o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio nel qual caso il periodo suddetto sara' elevato a 12 mesi. In caso di passaggio definitivo al grado superiore, l'indennita' temporanea di cui al terzo comma del presente articolo verra' a cessare e al lavoratore sara' attribuito il minimo di retribuzione stabilito per il grado superiore, conservando l'importo in cifra degli aumenti periodici eventualmente maturati nel grado di provenienza. Nel caso di passaggio definitivo al grado superiore avvenuto non per sostituzione di lavoratore assente per permesso o missione, malattia, infortunio, chiamata di leva o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio il riporto in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza sara' retrodatato al giorno della effettiva assunzione nelle nuove mansioni. La frazione del biennio di anzianita' in corso al momento del passaggio di grado, sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel grado superiore.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 7

Art. 7. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO Il passaggio dalla categoria operaia a quella speciale o intermedia non costituisce di per se' risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 8

Art. 8. CALCOLO DELLE ANZIANITA' AI FINI PARTICOLARI ISTITUITI A) Ferie, trattamento malattie o infortunio, preavviso, dimissioni. Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso e dimissioni, agli intermedi provenienti dalla categoria operaia sara' riconosciuto come anzianita' utile, il servizio da ciascuno effettivamente prestato come operaio nella stessa azienda per un periodo massimo di 8 anni antecedenti al passaggio alla categoria intermedia o per quel minore periodo di servizio effettivamente prestato come operaio. Tale riconoscimento avra' luogo indipendentemente dalla risoluzione o meno del rapporto di lavoro, e soltanto per i passaggi alla categoria intermedia intervenuti dal 1 luglio 1949 in poi. Chiarimento a verbale. Agli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali di cui al primo comma del presente articolo, agli intermedi gia' in servizio al 30 giugno 1949 e che lo siano tuttora, l'anzianita' maturata come operaio precedentemente al passaggio alla categoria intermedia, sara' riconosciuta al 100% del servizio da ciascuno effettivamente prestato come operaio dal 1 gennaio 1937 alla data dell'effettivo passaggio indipendentemente dalla risoluzione o meno del rapporto di lavoro. B) Aumenti periodici. Agli effetti degli aumenti periodici per i passaggi da operaio a intermedio avvenuti dal 1 luglio 1949 in poi, il rapporto di lavoro si considerera' iniziato ex novo con la qualifica di intermedio, salvo le situazioni individuali di miglior favore in atto. Chiarimento a verbale. Ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici di anzianita' in caso di passaggio da operaio ad intermedio avvenuto precedentemente alla data del 1 luglio 1949 si chiarisce: 1. Sara' riconosciuta al 100% l'anzianita' maturata come operaio a quegli intermedi i quali, non avendo avuto risolto il rapporto di lavoro all'atto del passaggio, gia' svolgevano nell'azienda le mansioni che hanno dato loro titolo di assegnazione alla qualifica intermedia. Il riconoscimento della anzianita' comunque, non potra' essere retrodatato oltre il 1 gennaio 1937. 2. Agli intermedi per i quali, all'atto del passaggio si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 l'anzianita' sara' riconosciuta soltanto in ragione del 50% del servizio effettivamente da ciascuno prestato quale operaio dal 1 gennaio 1937 al 31 dicembre 1944. Dal 1 gennaio 1945 l'anzianita' utile agli effetti degli aumenti periodici viene riconosciuta ai lavoratori di cui trattasi in ragione del 100%. 3. Agli intermedi per i quali all'atto del passaggio non si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'anzianita' sara' riconosciuta, soltanto in ragione del 50% del servizio da ciascuno effettivamente prestato quale operaio fino a risalire non oltre al 1 gennaio 1937. Analogo trattamento sara' esteso agli intermedi per i quali il passaggio e' avvenuto, con risoluzione del rapporto di lavoro, fra il 1 gennaio 1948 e il 30 giugno 1949. C) Indennita' di licenziamento. Agli effetti del computo dell'indennita' di licenziamento nei casi di passaggio dalla categoria operaia a quella intermedia, si fa riferimento all'art. 39.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro e' di 48 ore settimanali ripartite in non piu' di otto ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle norme di legge in vigore. Il calcolo per stabilire il compenso orario si fara', dividendo la retribuzione di fatto mensile per il numero fisso di 180. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere. Resta peraltro convenuto che il lavoro prestato in piu' delle 8 ore giornaliere sara' compensato, per la nona e la decima ora, con la paga oraria, ottenuta dividendo per 200 il minimo di retribuzione, ridotta del 50%, mentre il lavoro prestato oltre la decima ora sara' compensato con la paga oraria, ottenuta dividendo per 180 la retribuzione di fatto e applicando la percentuale di maggiorazione per lavoro straordinario di cui all'art. 12. Per le ore di lavoro prestate oltre la decima restano tuttavia ferme le consuetudini in atto per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 10

Art. 10. SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO In caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalle competenti Autorita', la retribuzione di fatto non subira' riduzioni. In caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni valgono le norme di cui agli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 11

Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dalle norme di legge in vigore, e cioe': tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il 19 marzo, S. Giuseppe; il 25 aprile, anniversario della liberazione (festa nazionale); il giorno di lunedi dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1 maggio festa del lavoro (festivita' nazionale); il 2 giugno, fondazione della Repubblica (festivita' nazionale); il giorno dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria; il giorno di Ognissanti; novembre, il giorno dell'unita' nazionale (festa nazionale); il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre; il giorno di Santo Patrono del luogo dove ha sede lo stabilimento. Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festivita' sopra elencate, non si fara' luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore, intendendosi tale trattamento comprensivo anche della festivita' stessa. Nel caso di prestazione di lavoro, spettera' al lavoratore il pagamento della retribuzione di fatto per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui una delle suddette festivita' cada di domenica, il trattamento economico e' quello previste dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Per il lavoratore a turno ore fissato, per il quale i ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo puo' essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicche' la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo viene considerato giorno festivo. Al lavoratore per il quale si verificano le condizioni di cui al precedente comma, se una festivita' coincide con la domenica, sara' corrisposto il trattamento economico previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1951. Le concessioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con alcun altro eventuale trattamento corrisposto per gli stessi titoli. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme degli accordi interconfederali in vigore.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 9. E' lavoro notturno, quello effettuato dalle 22 alle 6. E' lavoro festivo, salvo le deroghe previste dagli accordi interconfederali 27 aprile 1938 e 4 gennaio 1939, quello effettuato nei giorni di cui all'art. 11 al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni di festivo di cui appresso. Le percentuali di maggiorazione che saranno applicate sulla retribuzione di fatto sono stabilite come segue: lavoro straordinario feriale diurno . . . . . . . . . . . . . . . 30% lavoro ordinario festivo e ordinario notturno, non compreso in turni avvicendati . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro ordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% lavoro straordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . 70% Le suddette percentuali non sono cumulandosi e la maggiore assorbe la minore. Tutte le percentuali indicate nel presente articolo si applicano per i cottimisti sul minimo di retribuzione maggiorate del minimo di cottimo. Nel caso in cui al lavoratore non turnista dovessero essere richieste prestazioni in coincidenza col giorno di domenica, dette prestazioni gli verranno compensata con la percentuale di lavoro straordinario festivo, esclusa quella per il lavoro a turno, sempreche' l'azienda non abbia prefissato il nuovo giorno di riposo compensativo, nel qual caso le prestazioni saranno compensate con la sola percentuale di lavoro ordinario festivo Ove poi lo stesso lavoratore dovesse essere chiamato a lavorare anche nel suddetto giorno di riposo assegnatogli in sostituzione della domenica, il lavoro prestato in tale giorno sara' compensato con la percentuale di straordinario festivo. Al lavoratore a turno che goda di riposo compensativo in altro giorno prefissato della settimana, non compete la percentuale di lavoro ordinario festivo per le prestazioni effettuate in giorno di domenica. Qualora poi lo stesso lavoratore dovesse essere chiamato a lavorare anche nel giorno del suo riposo, il lavoro prestato in tale giorno sara' compensato con la maggiorazione di straordinario festivo. Qualora si dovessero verificare sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a, turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi non saranno compensate con la maggiorazione del lavoro a turno, pero' le ore di lavoro eseguite di notte o di domenica, saranno retribuite rispettivamente con le percentuali di lavoro ordinario notturno o festivo, ferma restando la concessione del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Verra' invece corrisposto ai lavoratori di cui sopra la sola percentuale di lavoro a turno ove la durata delle loro prestazioni, nel turno stesso, dovesse superare il periodo di sei giornate lavorative. Al lavoratore che, per la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sara' corrisposto, oltre la retribuzione di fatto per la durata della prestazione stessa con la maggiorazione di straordinario o notturno, l'importo di due ore del minimo tabellare a regime normale se la, prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22) o di tre ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 13

Art. 13. LAVORO A TURNI ; La. Direzione potra' stabilire nelle 24 ore piu' turni odi lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o festivi. Entro i limiti dell'orario normale, il lavoro eseguito in ore notturne o festive comprese in regolari turni periodici non gode delle percentuali di maggiorazione previste dallo art. 12. Tuttavia, in considerazione del disagio risentito, ai lavoratori che prestano la loro opera in detti turni periodici sara' corrisposta una maggiorazione del 7% sulla retribuzione di fatto limitatamente per le ore lavorate durante i turni stessi. La percentuale di cui sopra non e' cumulabile con le maggiorazioni per lavoro straordinario di cui all'art. 12 intendendosi che la maggiore percentuale assorbe sempre la minore. La percentuale per il lavoro a turni assorbe fino alla concorrenza ogni altro trattamento che fosse in atto presso le aziende per la stessa finalita' per cui viene corrisposta la percentuale suddetta. La percentuale indicata nel presente articolo si applica, per i cottimisti, sulla retribuzione di fatto aumentata del minimo di cottimo.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 14

Art. 14. MINIMI TABELLARI I minimi tabellari per la categoria intermedia sono quelli qui appresso indicati: MINIMI TABELLARI PER GLI UOMINI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800500140110001&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378) MINIMI TABELLARI PER LE DONNE [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U137800500140110002&dgu=1960-11-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-26&art.codiceRedazionale=060U1378) Eventuali variazioni in aumento dei minimi tabellari derivanti da accordi interconfederali aventi effetto dopo l'andata in vigore del presente contratto, dovranno dar luogo ad incontro fra le parti per determinare i limiti di applicazione.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 15

Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Il lavoratore, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato con la qualifica di intermedio, dopo il compimento del 20° anno di eta', presso la stessa azienda (salvo quanto previsto dall'art. 44 per il trasferimento in altra azienda), avra' diritto indipendentemente da ogni aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% da calcolarsi come in appresso per un massimo di 11 bienni. Detta maggiorazione, che viene denominata a tutti gli effetti del presente contratto "aumento periodico", decorrera' dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio. L'importo di ciascun aumento periodico e' commisurato al 5% del minimo tabellare del grado a cui appartiene il lavoratore aumentato della indennita' di contingenza in vigore al momento della maturazione dello scatto, fermo restando quanto stabilito dall'accordo interconfederale del 14 giugno 1952. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza; il ricalcolo degli aumenti periodici si effettuera' al termine di ogni anno solare e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare sorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Per il calcolo dell'anzianita' pregressa, agli effetti del presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 8.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 16

Art. 16. INDENNITA' DI CONTINGENZA L'indennita' di contingenza sara' calcolata mensilmente moltiplicando per 26 l'importo giornaliero.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 17

Art. 17. DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 per il calcolo della paga oraria, restano convenute le seguenti definizioni: 1) minimo tabellare: minimo previsto dalla tabella di cui all'art. 14 del presente contratto; 2) minimo di retribuzione: minimo di tabella piu' l'indennita' di contingenza piu' aumenti derivanti dallo art. 15 ove competano; 3) retribuzione di fatto: minimo di retribuzione piu' merito ed eventuale superminimo.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 18

Art. 18. INDENNITA' VARIE Indennita' di miniera. Ai lavoratori addetti a lavori in miniera sara' corrisposta una indennita' mensile nella misura di: L. 1900 per gli intermedi di 1° grado; L. 1500 per gli intermedi di 2° grado. Indennita' testimoni. - E' mantenuta integra la retribuzione di fatto dell'intermedio chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso l'intermedio, qualora debba allontanarsi dal posto o localita' di lavoro, ha diritto al trattamento previsto dall'art. 23. Indennita' zona malarica. - Al lavoratore destinato o trasferito dall'azienda da zona non malarica in zona malarica, la corresponsione di una indennita' e' condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verra' fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti. Lavori pesanti e disagiati. - Ai lavoratori addetti alla sorveglianza e al controllo dell'esecuzione dei seguenti lavori pesanti e disagiati, verranno corrisposte, per il solo tempo di esecuzione, le sottoindicate percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare orario (1/180 del minimo tabellare mensile): a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11% b) riparazioni all'interno di forni in ambiente eccessivamente polveroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% c) sorveglianza all'insaccamento . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% d) lavori occasionali in particolari condizioni di disagio per parziale immersione in melma o polvere in vasche o fosse di elevatori e per riparazioni interne di molini cotto, crudo e carbone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% e) sorveglianza su ponti ad altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili . . . . . . . . . . . . . . . 4% f) riparazioni o cambio di funi eseguite su teleferiche o carri ponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio e all'esterno delle eventuali opere di protezione e sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6% g) addetti nelle cave, al controllo di lavori di avanzamento in galleria per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione. . . . . . . . . . . . 7% h) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianto in ambiente polveroso . . . . . . . . . . . . . 5% ; Chiarimento a verbale Fermo restando il principio che, la' dove esistano, permangono le condizioni di miglior favore, le percentuali di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengano corrisposti per i suddetti lavori.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 19

Art. 19. PAGAMENTO DELLE COMPETENZE Il pagamento delle competenze sara' effettuato secondo le consuetudini aziendali, quindicinalmente o mensilmente mediante buste od altri stampati individuali, su cui saranno specificati i singoli elementi che le compongono e le eventuali ritenute che le gravano. Nel caso che l'azienda, ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza, dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuata la paga; inoltre il lavoratore avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazioni sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore dovra' essere intanto corrisposta ]a parte non contestata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevute con quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del, pagamento. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dal lavoratore entro 5 giorni da quello di paga, affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento delle eventuali differenze. Trascorso tale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno regolate con la paga del periodo successivo.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 20

Art. 20. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' cinque giorni prima di Natale, al lavoratore, una gratifica natalizia pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso. I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal compito della gratifica natalizia, fermo restando che dall'azienda sara' dedotto quanto a titolo di gratifica natalizia il lavoratore ha percepito dagli istituti previdenziali (INAM-INAIL). Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica suddetta quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese, comunque non inferiori a giorni 15, vengono computate come un mese intero.

CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale-art. 21

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