DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1389
Art. 13. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto al seguente trattamento: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U138900500130110001&dgu=1960-11-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-28&art.codiceRedazionale=060U1389) L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dalla azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre i termini sopra indicati e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre i termini di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto su richiesta del lavoratore con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 16 della presente regolamentazione. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante dodici mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti nella tabella alle lettere a), b), c) e d). L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento.
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 14
Art. 14. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: - 20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; - 15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: - 45 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; - 30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio: - 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; - 45 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi. L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di ritenere sui quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta a sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 15
Art. 15. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 45 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quella stabilita dagli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia Settentrionale e l'Italia Centro-Meridionale), una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per l'anzianita' successiva, al 1 maggio 1952 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti del computo dell'anzianita', si fa riferimento dell'[art. 2121 C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121)
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 16
Art. 16. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote della indennita' di cui all'art. 15 della presente regolamentazione. fino a 5 anni di anzianita': 50%; oltre i 5 e fino a 10 anni: 75%; oltre i 10 anni di anzianita': 100%. Verra' corrisposta la intera indennita' di cui all'articolo 15 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternita', o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali, previste all'art. 3 della parte comune del presente contratto.
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 17
Art. 17. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'art. 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia Centro-Meridionale.
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 18
Art. 18. ACCORDI INTERCONFEDERALI - NORMA GENERALE Per tutto quanto non regolato col presente contratto, valgono le norme e gli accordi interconfederali.
CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 19
Art. 19. DECORRENZA La presente regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparati) entra in vigore il 1 maggio 1952 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti. I trattamenti economici risultanti dal presente contratto si applicano soltanto a far tempo dal 1 gennaio 1953, salvo quanto particolarmente e diversamente previsto nelle singole clausole. Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'Istituto delle ferie (art. 7), avra' decorrenza dalle ferie che andranno a maturare nel 1953. Copia del presente contratto sara' tenuta a disposizione degli interessati presso l'amministrazione dell'Azienda.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 1
ALLEGATO N. 1 ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA IDRO-TERMALE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per gli impiegati nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 2
Art. 2. In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli industriali e le organizzazioni territoriali dei lavoratori designeranno, ciascuna, fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Capo circolo competente.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 3
Art. 3. L'Intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'Associazione che richiede l'intervento ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa, prescelta a far parte del Collegio Tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta, provvedera' nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando, a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 4
Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento. Se il componimento riesce, se ne redige verbale sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma verbale motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o alla unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni Nazionali di categoria, competenti.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 5
Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi allo esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4, ultimo comma, ricorrerre, per erronea e incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma dell'articolo seguente.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 6
Art. 6. Le Associazioni degli industriali idro-termali e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori designeranno, ciascuna, lino a dieci nominativi di esperti tra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio i presieduto da un Ispettore de Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e dalla Previdenza. Sociale.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 7
Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che risiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre i 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 e a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti copia di esse verra' comunicata alla Associazione che ha, richiesto il nuovo esame.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 8
Art. 8. Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimera', in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
Allegato n. 1 Accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali-art. 9
Art. 9. Il presente accordo, che e' considerato parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'industria idrotermale del 12 dicembre 1952 del quale seguira' le sorti, entrera' in vigore nel giorno stesso della sua stipulazione.
Allegato n. 2- Accordo
ALLEGATO N. 2 ACCORDO RELATIVO ALLA INDENNITA' SPECIALE Addi' 28 luglio 1952 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avo. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dott. Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti, dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALI ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.), rappresentata dal segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai sigg. rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini Merli; il SINDACATO NAZIONALI LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale, sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario organizzativo sig. Alfonso Visentini; con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.L.rappresentato dal Segretario confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.), rappresentata dai suoi Segretari nazionali on.le Gaetano Invernizzi e Sig. Peppino Dall'Aglio; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T), rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria nazionale sig.na Feconda Marinelli, nonche' dai signori Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare. con l'assistenza dell'avv. Filippo Leprotti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.), rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai signori Carlo Carmigliati e Antonio Santarelli; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO. MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.), rappresentata dal sig. Attilio Carroni, Addi' 28 luglio 1952 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali sigg. dott. Attilio Valente, avv. Augusto Vivanti. dott. Alberto Cassola, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai sigg. Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si e' stipulato il seguente accordo relativo all'indennita' speciale per gli impiegati e intermedi dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento): tale accordo fara' parte integrante del@ stipulando contratto collettivo nazionale. INDENNITA' SPECIALE In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e di rendimento, le parti, dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono nella istituzione di una indennita', speciale annua nelle seguenti misure: TABELLA INDENNITA' SPECIALE a) Impiegati: Parte di provvedimento in formato grafico La decorrenza della indennita' speciale e' convenuta dal 1 gennaio 1953. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni. L'indennita' in parola verra' corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticipera' degli acconti sulla parte di indennita' gia' maturata. Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le 14 giornate per gli operai e le 16 per gli impiegati, sara' dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse. L'importo da detrarre verra' calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. A stralcio della indennita' speciale 1952, sara' corrisposto il 50%, frazionabile a mese, di quella di cui sopra. E' stabilito l'assorbimento, fino ai 50%, delle somme erogate o convenute localmente o aziendalmente, a qualunque titolo, dal 1 gennaio 1952. Detta indennita' non e suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in piu' o in meno degli elementi costituenti la retribuzione. Questa indennita' speciale non costituisce, ad alcun effetto, elemento della retribuzione. Visti il contratto e gli allegati n. 1 e 2 che precedono. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo- art. 1
ACCORDO DEL 14 DICEMBRE 1954 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO PER GLI IMPIEGATI ED INTERMEDI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO) Addi', 14 dicembre 1954 in Roma tra la CONFEDERAZIONi GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentato dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Pocobelli, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Termali rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti, assistito (dall'avv. Piero Lucioli; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore assistito dal prof. Salvatore Papa, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari rappresentata dal Segretario Nazionale dottor Claudio Cruciani e il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi rappresentato dal suo Segretario Nazionale sig. Aldo Ronci; e l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai suoi Segretari dott. Italo Viglianesi e Raffaele Vanni, assistiti dal sig. Sergio Cesare, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari rappresentata da] Segretario Nazionale sig. Umberto Pagani e l'Unione italiana Lavoratori Albergo Mensa e Termali, rappresentata dal sig. Attilio Carroni: Addi', 14 dicembre 1954, in Roma. tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Filippo Pocolelli, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-Terniali, rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti, assistito dall'avv. Piero Lucioli; la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale dottor Giuseppe Landi, assistito dal sig. Banco Bruni, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentata. dal sig. Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano; ai fini dell'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento delle retribuzioni e il riassetto zonale agli impiegati e agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento). Si e' convenuto quanto segue: Art. 1. Omissis
Accordo- art. 2
Art. 2. RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE (art. 10 del contratto) Le parti stipulanti il presente accordo, convengono che, per ciascuna delle ore di lavoro conseguite dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, verra' corrisposto il 50% della nuova, retribuzione unificata. L'applicazione della, norma di cui sopra non deve in ogni caso portare a ridurre gli importi corrisposti anticipatamente al presente accordo, che fossero eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi importi restano in vigore anche per i nuovi assunti. Tutte le altre norme del predetto art. 10 restano invariate.
Accordo- art. 3
Art. 3. DECORRENZA Le tabelle di cui al precedente art. 1 hanno decorrenza dal 1 giugno 1954. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo
ACCORDO DEL 17 GENNAIO 1955 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO PER GLI OPERAI DEL SETTORE DELL'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO) Addi', 17 gennaio 1955 in Roma, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario. Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Mario Rossi, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idrotermali, rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti, assistito dall'avv. Piero Lucioli; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, assistito dal prof. Salvatore Papa, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Claudio Cruciani e il Sindacato Nazionale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi rappresentato dal suo Segretario Nazionale sig. Aldo Ronci; l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dai suoi Segretari dott. Italo Viglianesi e Raffaele Vanni, assistito dal sig. Sergio Cesare, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Umberto Pagani e l'Unione italiana. Lavoratori Albergo Mensa e Termali, rappresentata dal sig. Attilio Carroni. Addi', 17 gennaio 1955 in Roma, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Costa, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Mario Rossi, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali Idro-termali, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dall'avv. Piero Lucioli; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano; ai fini dell'attuazione nei riguardi del settore dell'industria, idro-termale - operai - dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento: permesso che nel settore, allo stato, la parte salariale e' disciplinata dalle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori; le parti concordano: di invitare le Associazioni Territoriali aderenti alle Confederazioni stipulanti ad incontrarsi entro il piu' breve termine possibile per i seguenti adempimenti: 1. Nelle provincie nelle quali le aziende idrotermali risultavano, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, consensualmente incasellate ai fini retributivi nei gruppi merceologici interconfederali A, B, e C, trovano automatica applicazione i rispettivi minimi di cui alle tabelle allegate all'accordo interconfederale 28 luglio 1954; le Associazioni territoriali provvederanno comunque a redigere verbale di accertamento dei detti incasellamenti; 2. Nelle provincie nelle quali erano in atto, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, accordi che avevano stabilito minimi di paga base differenti da quelli interconfederali, le Associazioni territoriali interessate si incontreranno per l'accertamento della preesistente situazione contrattuale salariale e la determinazione dei nuovi minimi conglobati ai sensi dell'art. 10 del precitato accordo interconfederale; 3. In ambedue i casi sopraindicati le Associazioni territoriali interessate trasmetteranno i relativi verbali alle rispettive Confederazioni e ne daranno conoscenza anche alle Associazioni di categoria; 4. In conformita' a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la, percentuale di cottimo, di cui all'art. 2 del contratto nazionale 28 luglio 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale, e' riproporzionata all'8% (otto per cento); 5. La norma di cui al punto 4° forma parte integrante del predetto contratto nazionale per gli operai dipendenti dall'industria idrotermale e ne segue le sorti a tutti gli effetti. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi-art. 1
ACCORDO 26 GENNAIO 1955 PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO PER I DIPENDENTI (IMPIEGATI INTERMEDI ED OPERAI) DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO) Addi', 26 gennaio 1955 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDRO-TERMALI (A.N.I.I.T.) rappresentata da: il Presidente dott. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli industriali: dott Vincenzo M. Borrello, dott. Alberto Cassola, rag. Adelmo Tedeschi e dott. Attilio Valente e dal Segretario della Associazione avv. Piero Lucioli con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Filippo Pocobelli; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M.) rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri, dalla Segretaria signorina Feconda Marinelli, nonche' dai signori Giuseppe Orione, Cesare Losi, Domenico Marconi, Otello Ferretti, Angelo Ciminelli, con l'assistenza dei sig. Silvano Barbon della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai non Segretari Nazionali on. Gaetano Invernizzi e sig. Peppino Dall'Aglio; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGO PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI rappresentato dal suo Segretario Nazionale sig. Aldo Ronci - anche in rappresentanza, per delega, della Federazione Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi della Camera Confederale del Lavoro di Trieste - e dai vice Segretari Bruno Bianchi e Francesco Ferraris con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Addetti al Commercio rappresentata dal suo Segretario Generale cav. Giulio Pettinelli e dal Segretario Nazionale sig. Enrico Meneghelli, con l'intervento dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.L. rappresentato dal Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali assistito dal sig. Ettore Alzais; la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. Ugo Zino; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario sig. Ferruccio Bigi; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO e MENSA (U.I.L.A.M.) rappresentata dal Segretario sig. Attilio Carroni; Addi' 26 gennaio 1955, in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDRO-TERMALI (A.N.I.I.T.), rappresentata dal Presidente dott. Ambrogio Michetti. assistito dai membri della Delegazione degli Industriali dott. Vincenzo M. Borelli, dott. Alberto Cassola, rag. Adelino Tedeschi e dott. Attilio Valente e dal Segretario dell'Associazione avv. Piero Lucioli con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Filippo Pocobelli; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Nazionale dottore Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari, rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano; si e' stipulato il seguente accordo da valere per tutti i dipendenti (impiegati, intermedi e operai) delle aziende esercenti industria idro-termale (terme e imbottigliamento) Art. 1. I contratti collettivi nazionali di lavoro 28 luglio 1952 (operai) e 12 dicembre 1952 (impiegati ed intermedi) sono prorogati fino al 31 dicembre 1957.
Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi-art. 2
Art. 2. Il trattamento salariale stabilito per il settore, e' quello risultante dalle allegate tabelle, che, per gli operai, sono quelle del gruppo merceologico A. (1)
Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi-art. 3
Art. 3. Su dette tabelle viene applicato un aumento del 6%. La cifra risultante da detto aumento sara' riportata in aggiunta ai minimi risultanti dagli accordi aziendali in atto eventualmente superiori a quelli fissati con il presente accordo. I nuovi minimi aziendali cosi' determinati restano in vigore anche per i nuovi assunti, fissi e stagionali.
Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi-art. 4
Art. 4. Salvo la conservazione delle condizioni di miglior favore stabilite nell'articolo precedente, le tabelle dei minimi salariali fissati in accordi aziendali o provinciali sono sostituite dalle tabelle allegate al presente accordo, restando cosi' demandata alla competenza delle organizzazioni sindacali nazionali la situazione delle tabelle salariali oltreche' la regolamentazione normativa della categoria.
Accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi-art. 5
Art. 5. Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 1955 e la sua durata e' fissata fino al 31 dicembre 1957. Esso si intendera' prorogato di anno in anno se non disdettato entro tre mesi dalla data di scadenza con R.R.R. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 1
ACCORDO IN DATA 8 MAGGIO 1958 PER IL RINNOVO DEL C. C. N. L. 26 GENNAIO 1955 PER I DIPENDENTI (IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI) DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME ED IMBOTTIGLIAMENTO) Addi', 8 maggio 1958 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDROTERMALI (A.N.I.I.T) rappresentata dal Vice Presidente Cav. dell'av. Adelmo Della Casa, dal Segretario Nazionale avv. Piero Lucioli e da una delegazione di rappresentanti di Aziende e di Associazioni territoriali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Antonio Zanini; la Delegazione delle Aziende Idrotermali Statali rappresentata dall'avv. Ambrogio Michetti assistito dal rag. Goffredo Graetz e dal dott. Giovanni Parravano; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Alcibiade Palmieri e dai signori Giuseppe Orione, Cesare Losi, Afro Canali, Domenico Marconi, Ivo Dolfi, Nello Sporti; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Poppino Dall'Aglio e dai Segretari Nazionali si gnori Vincenzo Ansanelli e Orfeo Mannocci assistiti dal prof. Corrado Antiocchia per la Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGO, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI rappresentato dal suo Segretario Nazionale cav. Alberto Grossi, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed affini (F.I.S.A.S.C.A. - -C.1.5.L.) rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Giulio Pettinelli e dai Segretari Nazionali signori Enrico Meneghelli e Bruno Bianchi e dagli esperti di Categoria signori Pietro Caraffa, Carlo Campioni, Giuliano Marzaroli e Gino Azali, con l'intervento della, Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nella persona del Segretario Confederale dott. Paolo Cavezzali; la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale cav. Ugo Zino, dai Vice Segretari signori Giuseppe Motta e Ubaldo Biondi e dai signori Corrado Dami e Alfredo Benedetti, la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T) rappresentata, dal Segretario Nazionale Responsabile sig. Attilio Carroni, assistito ai signori Americo Sbraga, Bruno Menagni e Angelo Violi; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario Nazionale responsabile sig. Ferruccio Bigi, assistito dai signori Pasquale Alesio, Tibano Bigi e Francesco Simeoni; Addi', 8 maggio 1958 in Roma tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI IDROTERMALI (A.N.I.I.T.) rappresentata, dal Vice Presidente Cav. dell'av. Adelmo Della Casa, dal Segretario Nazionale avv. Piero Lucioli e da una delegazione di rappresentanti di Aziende e di Associazioni territoriali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria nelle persone del dott. Mario Rossi e del dott. Antonio Zanini; la Delegazione delle Aziende Idrotermali Statali rappresentata dall'avv. Ambrogio Michetti assistito dal rag. Goffredo Graetz e dal dott. Giovanni Parravano e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE rappresentata dal suo Segretario Verledo Guidi e dal sig. Francesco Nardeschi dell'Ufficio Sindacale della C.I.S.N.A.L. Si e' stipulato il seguente accordo da valere per tutti i dipendenti (impiegati, intermedi ed operai) dalle Aziende esercenti l'industria idro-termale (terme e imbottigliamento): Art. 1. Il c.c.n.l. 26 gennaio 1955 per gli operai, intermedi ed impiegati dell'industria idrotermale e dell'imbottigliamento e' rinnovato fino al 31 dicembre 1960.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 2
Art. 2. I salari e gli stipendi derivanti dal contratto 26 gennaio 1955 sono aumentati del 5%.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 3
Art. 3. LAVORO STRAORDINARIO OPERAI La tabella, delle maggiorazioni di cui all'art. 12 parte operai del contratto e' sostituita dalla seguente: 1) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 2) lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo). . . 45% 3) lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore. . . . . . . . . . 55% 4) lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . . . 45% 5) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 40% 6) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 45% 7) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14% 8) lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22. . . . . . . . . . . 40%
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 4
Art. 4. All'art. 15, parte operai, viene aggiunto il seguente comma: "In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra Le Organizzazioni periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 5
Art. 5. La percentuale minima garantita di utile di cottimo di cui all'art. 22 parte operai, viene fissata nel 9%.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 6
Art. 6. Alle misure di ferie previste dall'art. 25 parte operai viene aggiunto un ulteriore scaglione di 18 giorni di ferie per gli operai con anzianita' superiore ai 20 anni compiuti.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 7
Art. 7. Nel terzo comma dell'art. 32 parte operai (congedo matrimoniale) vengono soppresse le seguenti parole: "e non e' dovuta agli operai stagionali".
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 8
Art. 8. Le misure di indennita' speciale di cui all'art. 2 del l'accordo aggiuntivo 28 luglio 1952 sono sostituite dalle seguenti: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U138901100080110001&dgu=1960-11-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-28&art.codiceRedazionale=060U1389)
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 9
Art. 9. Le parti si impegnano di incontrarsi per l'aggiornamento dell'art. 19 parte operai (apprendistato) in relazione alle norme di legge.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- art. 10
Art. 10. Il presente accordo decorre dal 1 maggio 1958.
Accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo dei contratti collettivi- Tabelle
TABELLA 1 TABELLE IN VIGORE DAL 1 maggio 1958 GIA AUMENTATE DEL 5% DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO 8 MAGGIO 1958 IMPIEGATI a) UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 IMPIEGATI b) DONNE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3 CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 4 OPERAI a) UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 5 OPERAI b) DONNE Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)