DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1389

Type DPR
Publication 1960-09-25
Ultimo aggiornamento 1960-11-28
State In force
Source Normattiva
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 12 DICEMBRE 1952 PER I DIPENDENTI, IMPIEGATI E INTERMEDI, DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA IDRO-TERMALE (TERME E IMBOTTIGLIAMENTO) Addi' 12 dicembre 1952 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDROMINERALE ITALIANA rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti, assistito dai membri della Delegazione degli Industriali signori dottore Attilio Valente, ing. Silvio Giannico, avv. Augusto Vivanti, rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dei dott. Filippo Pocobelli; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIALi ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A) rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dai signori rag. Ezio Macario e dott. Pietro Brandini Merli; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DI ALBERGO E PUBBLICI ESERCIZI, rappresentato dal suo Segretario nazionale sig. Aldo Ronci, assistito dalla Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio (F.I.S.A.C.), rappresentata dal suo Segretario generale sig. Ugo Zino e dal Segretario nazionale sindacale sig. Giulio Pettinelli e dal Segretario dell'Organizzazione sig. Alfonso Vecentini: con l'intervento dell'ufficio sindacale della C.I.S.L. rappresentato dal Segretario confederale dottore Paolo Carezzali, assistito dal dott. ing. Salvatore Bruno; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.I.A.) rappresentata dai suoi Segretari nazionali on.le Gaetano Invernizzi e signor Peppino Dall'Aglio; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (F.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal Segretario responsabile sig. Alcibiade Palmieri e dalla Segretaria Nazionale signorina Feconda Marinelli, nonche' dai signori Orione Giuseppe, Cottone Filippo, Ferretti Otello, Corradi Nando e Losi Cesare, con l'assistenza dell'avv. Filippo Leprotti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani e dai signori Carlo Scamigliati e Antonio Santarelli; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO, MENSA E TERMALI (U.I.L.A.M. e T.) rappresentata dal sig. Attilio Coproni. Addi', 12 dicembre 1952 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE IDRO-TERMALE ITALIANA, rappresentata dal Presidente avv. Ambrogio Michetti assistito dai membri della Delegazione degli Industriali signori dottore Attilio Valente, ing. Silvio Giannico, avv. Augusto Vivanti. rag. Fernando Pasquetti, avv. Camillo Graff e avv. Piero Lucioli; con l'assistenza della Confederazione generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Filippo Pocobelli; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALI METALLI rappresentata dal sig. Ernesto Russo, assistito dai signori Giovanni Erpete e Giovanni Celentano, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario Nazionale Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutti gli impiegati e intermedi dipendenti dalle aziende Idro-Termali (terme e imbottigliamento) firmato in Roma il 12 dicembre 1952. 1 - NORME COMUNI Art. 1. INDENNITA' DI ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capofamiglia avendo almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro, in localita' dove non esistono scuole, e si trovi nelle necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrispondera' al 50% della spesa, dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento del 140° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore salvo che cio' sia dipeso da cause di malattia. Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 2

Art. 2. PERMESSI SINDACALI Ai Lavoratori, che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza del lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni sindacali predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 3

Art. 3. ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento, non quindi agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 4

Art. 4. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle misure in atto.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 5

Art. 5. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento, seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso e alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 6

Art. 6. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del dipendente gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 7

Art. 7. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente art. 6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza, dell'interessato.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 8

Art. 8. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sulle posta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 9

Art. 9. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne e del fiduciario dell'azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi norme comuni-art. 10

Art. 10. DURATA Il presente contratto avra' la durata fino ai 31 dicembre 1954 e sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della; scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di disdetta il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo contratto nazionale.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 1

2 - IMPIEGATI Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempreche' questi abbiano la idoneita' e i requisiti necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 2

Art. 2. VISITA MEDICA L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili, in tal caso, tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Non si applicano le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 4

Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria - impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezione di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima. 2ª categoria - impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria - impiegati di ordine; suddivisi in gruppo A e gruppo B; (tecnici, amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative, le quale richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Appartengono al gruppo B della terza, categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto (cfr. allegato n. 1).

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 5

Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori in specialita' tecniche o amministrative inerenti alla industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto, non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla seconda, sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali all'azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria, che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di la categoria, e durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora, il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione lino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.

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Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione a Lutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni o per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi 12 per il passaggio alla prima categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 8

Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia, carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.

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Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni 3 anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 10

Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso in aggiunta alla sua retribuzione, una quota oraria di stipendio minimo tabellare, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento, che verra' determinata dividendo la somma cosi' risultante per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell'azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali approvata con [R. D. 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi, il compenso previsto dal comma 4° del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 11

Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'articolo 12. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi, individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi oltre la normale retribuzione sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). . . 65% c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore). . . . . . . . . 90% d) lavoro eseguito nelle' festivita' infrasettimanali . . . . . . 65% e) lavoro eseguito nelle festivita'. nazionali. . . . . . . . . . 65% f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6 non compreso in turni . . . . 50% g) lavoro straordinario feriale notturno. . . . . . . . . . . . . 65% h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore). . . . 100% i) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), piu' la contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 12

Art. 12. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative. Limitatamente ad una, delle festivita' infrasettimanali, qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata che allo stesso titolo verra' stabilita per le categorie operaie. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quella dello stabilimento, vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 13

Art. 13. FERIE L'impiegato ha diritto ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni e fino a 13 anni; 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 13 anni e fino a 20; 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio e degli eventuali desideri dell'impiegato. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 22. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione, nel corso dell'anno, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. Il periodo di servizio superiore a 15 giorni verra' considerato, a questo fine, come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 14

Art. 14. PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dello annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 15

Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura, del 2 per cento in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della, retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10 per cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

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Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati a far data dal 1 giugno 1952, dopo il compimento del 20° anno di eta', per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato o che venga a maturazione dopo l'anzidetta data: del 10 giugno 1952 presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione del 5% da calcolarsi sul minimo contrattuale di stipendio mensile e sulla indennita' di contingenza propria della categoria cui appartiene l'impiegato. Al fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria e sara' riconosciuta l'anzianita' per il servizio prestato successivamente al 1 gennaio 1937. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli alimenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Per gli aumenti periodici, di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952, il ricalcolo si effettuera' tenuto conto oltre che dei minimi di stipendio anche della indennita' di contingenza nella cifra liquidata il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del ricalcolo. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. In Caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati, sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova, retribuzione stabilita e l'anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione della nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A. della 3ª categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Disposizioni transitorie per gli aumenti periodici maturati al 31 maggio 1952. Gli aumenti di anzianita' maturati nel periodo 1 gennaio 1937 31 maggio 1952 saranno rivalutati con la con cessione, per ogni scatto maturato, degli importi seguenti UOMINI | DONNE superiori a 20 anni | superiori a 20 anni 1ª cat. 2ª cat. 3ª A 3ª B | 1ª cat. 2ª cat. 3ª A 3ª B 450 375 325 300 | 450 330 285 265

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 17

Art. 17. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro, per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 18

Art. 18. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa, la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 19

Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le associazioni nazionali potranno stabilire un'indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera', anche all'impiegato che, originariamente provenendo da, zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 20

Art. 20. PRESTITI Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno potra' rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate, con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura, se prima non e' stato estinto il debito precedente.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 21

Art. 21. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata mese intiero.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 22

Art. 22. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le 8 saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolate con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 11 del presente contratto. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 23

Art. 23. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella, nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verra' considerato dimissionario. Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se, per le persone di famiglia, e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta, inoltre un'indennita' pari a, mezza mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia. Qualora, per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati e denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tali indennizzi. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 24

Art. 24. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistono possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 25

Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA Per la tutela della maternita', si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 26

Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o di malattia, sara'. riservato il seguente trattamento: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U138900400260110001&dgu=1960-11-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-11-28&art.codiceRedazionale=060U1389) Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera o) e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie. Eguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e l'azienda: non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della, indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o dei legge vigenti.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 27

Art. 27. CHIAMATA PER OBBLIGHI Vi LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva, o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 28

Art. 28. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'applicazione della mansioni affidategli, e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del R.D. L. 13 novembre 1934, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-11-13;1825~art8); 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 29

Art. 29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera di' si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). I provvedimenti di cui alle lettere e), ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia centrale, meridionale e insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda, o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, l'indennita', di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzione.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 31

Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso. I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i 10: 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei detti termini di preavviso, deve corrispondere all'altro una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' "ad personam" l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937 venga a percepire per l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 32

Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) (quindici trentesimi di retribuzione mensile, per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1951 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto; c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1952 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta Sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione ecc. di cui al comma precedente, vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre, il computo verra' effettuato sulla media del l'ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione dei rapporto. E' facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie), compiuti dalla azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 dei presente contratto. Dichiarazione a verbale Le norme del presente articolo non si applicano agli impiegati licenziati anteriormente al 1 dicembre 1952.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 33

Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', per gli uomini, o del 55° anno di eta', per le donne, o per malattia ed infortunio ai sensi dell'art. 26 nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 34

Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta dedizione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 35 del presente contratto. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ([art. 2122 del c.c.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione o la ripartizione delle indennita'.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 35

Art. 35. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza l'azienda, si atterra' alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 36

Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 37

Art. 37. SOSTITUZIONE DEGLI USI Il presente contratto, salvo quanto disposto dallo art. 32 per l'indennita' di licenziamento relativa alla anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso allo art. 31, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 38

Art. 38. NORME SPECIALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che, abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 39

Art. 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 e fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32 e 37 del presente contratto, le parti, col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, ne' ridurre, per gli impiegati che ne abbiano gia' maturato e ne conservino il relativo diritto, i maggiori trattamenti di indennita' di anzianita' eventualmente stabiliti in precedenti contratti aziendali.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 40

Art. 40. ACCORDI INTERCONFEDERALI - NORMA GENERALE Per tutto quanto non regolato col presente contratto, Valgono le norme e gli accordi interconfederali.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati-art. 41

Art. 41. DECORRENZA Il presente contratto per gli impiegati entra in vigore il 1 maggio 1952 salvo le limitazioni di cui ai comma seguenti. I trattamenti economici risultanti dal presente contratto si applicano soltanto a far tempo dal 1 gennaio 1953, salvo quanto particolarmente e diversamente previsto nelle singole clausole. Resta inoltre stabilito che il trattamento previsto per l'istituto delle ferie (art. 13), avra' decorrenza dalle ferie che andranno a maturare nel 1953. Copia del presente contratto sara' tenuta a disposizione degli impiegati presso l'amministrazione della Azienda.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 1

3 - INTERMEDI Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali (art. 31 e art. 32 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia Centro Meridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia Settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato decreto 23 maggio 1946 si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assegnazione puo' essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 16 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a tre mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 5

Art. 5. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione. Affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' nazionali; recuperi, passaggio di categoria e cumulo mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte: trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti; permessi; maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d'inventario e visite personali; inscindibilita' delle disposizioni del contratto.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 6

Art. 6. CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'art. 15 della parte impiegati.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 7

Art. 7. FERIE Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: fino al 5° anno compiuto di anzianita': 13 gg. lavorativi; dal 6° al 14° anno compiuto di anzianita': 16 gg. lavorativi; dal 15° al 20° anno compiuto di anzianita': 18 gg. lavorativi; dal 21° anno compiuto di anzianita', in poi: 22 gg. lavorativi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 27 del Contratto operai idrotermali del 28 luglio 1952. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. Il periodo di servizio superiore a 15 giorni sara' considerato, a questo fine, come mese intero. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 8

Art. 8. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto all'indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica. Tuttavia ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per il quale e' prevista apposita regolamentazione) all'intermedio sara' computata una maggiore anzianita' convenzionale pari al 33 per cento del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio. Il passaggio si considerera' anche iniziato ex novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita'. Per gli operai che successivamente al 1 gennaio 1953 vengano passati alla qualifica di intermedio e nei cui confronti si interrompa quindi il decorso del primo del secondo decennio di continuato servizio come operaio, necessario per la concessione del primo o del secondo premio di anzianita', a norma dell'art. 22 della regolamentazione per gli operai, ma che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno cinque anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del primo premio) si procedera' come segue: a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita alla data dell'anzidetto passaggio e in relazione agli anni di servizio prestato fino a tale data b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato in relazione alla natura specifica dello istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio. Norma transitoria per l'applicazione del presente articolo: Ai lavoratori che al 1 gennaio 1953 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio, qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita' di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'art. 22 della regolamentazione operaia, l'anzianita' stessa sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalita' avanti stabilite per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 gennaio 1953. Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianita' di servizio ai fini della concessione del premio di anzianita', l'anzianita' di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianita' previsti dall'art. 22 della regolamentazione operaia. Chiarimento a verbale. Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del 10° e 20° anno di anzianita', l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 1/5 della precedente anzianita' maturata presso l'azienda; b) agli effetti delle ferie e della malattia, di una maggiore anzianita' convenzionale pari al 50% dell'anzianita' maturata come intermedio.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 10

Art. 10. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, valgono le disposizioni dell'art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione, sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato art. 12 della regolamentazione operaia, che verra' effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 11

Art. 11. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli intermedi per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta', presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriali facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella seguente misura: a) 4% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio, per il primo e il secondo biennio di anzianita'; b) 5% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria, per i bienni dal terzo all'ottavo. Tali aumenti si applicano con le seguenti modalita': 1) a decorrere dal 1 giugno 1952 gli aumenti periodici di anzianita' che matureranno successivamente a tale data si applicheranno sul minimo contrattuale di paga mensile cui appartiene l'intermedio nonche' sulla indennita' di contingenza. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto riguarda le variazioni dell'indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. 2) per l'anzianita' maturata fino al 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti gia' acquisiti sara' rivalutato con la concessione per ogni scatto biennale degli importi seguenti:

Uomini Donne

Nel caso di riporto di scatti conseguenti a passaggi di categoria, in applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma, la cifra di rivalutazione sopra indicata verra' riconosciuta nella misura del 33%. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Resta fermo il compito degli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati per gli intermedi in servizio Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio dell'intermedio dalla seconda categoria alla prima categoria (o grado) - passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto - la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati nella precedente categoria (o grado), sara' riportata nella misura, del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita'; ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

CCNL 12 dicembre 1952 per i dipendenti, impiegati e intermedi Impiegati Intermedi-art. 12

Art. 12. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro corso dell'anno, lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

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