DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1394
Art 44. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Quando la condotta dei lavoratore, nell'interno della fabbrica risulti censurabile dai punto di vista disciplinare saranno, in diversa misura, a seconda della gravita' dell'infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma. I provvedimenti cbe si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva, un rapporto quanto piu' possibile definito tra sanzione e mancanza. 1) L'ammonizione verbale, che potra' avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverra' quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a, deliberata volonta' di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avra' piu' specifico carattere ammonitorio, si ricorrera' quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, piu' gravi sanzioni. 2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennita' di contingenza, oppure nei casi di maggiore gravita' o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni. A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che: a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza,; b) che, senza legittima giustificazione, ritardi lo inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta, autorizzazione dal diretto superiore; c) che per negligenza, esegna male il lavoro affidatogli; d) che, nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entita' del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato; e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita; f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarita' nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto; g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario; h) che contravvenga al divieto di lumarie nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli L'importo delle multe dovra', essere devoluto alle istituzioni assistenziali dell'azienda, o, in mancanza di queste all'istituto di Assicurazione Malattia Lavoratori. 3) La particolare gravita' o la recidivita' delle mancanze, potra', infine, determinare il liceziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennita' di preavviso ma, non dell'indennita' di anzianita', e nei casi piu' gravi di ambedue le citate indennita'. Si conviene che costitiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita dell'in(dennita' preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', le mancanze di cui in appresso: a) assenze ingiustificate per oltre cinque giorni consecutivi, oppure assenze ripetute per cinque volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie; b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti; c) litigi di particolare gravita' o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti; d) condanna a pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato, per azione non connessa col rapporto di lavoro; e) in generale, la recidivita' ostinata nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni), o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante alla azienda. Al licenziamento con perdita dell'indennita' di preavviso e di anzianita' si fara' luogo: a) in caso di furto, di trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purche' il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'autorita' giudiziaria. Limitatamente ai modelli ed ai disegni si terra' conto dell'elemento costituito dalla loro originalita'; b) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda,; c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando material anche di sua proprieta', abbia, per il carattere continuativo di questa attivita' e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all'azienda; d) in caso di insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravita' degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell'insubordinato, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica; e) in generale, quando la gravita' della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante, rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti mo ralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita'.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 45
Art. 45. TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSIONE DELL'AZIENDA La trasformazione della forma costitutiva dell'azienda, la cessione, il trapasso ad altri proprietari, a qual siasi titolo, il trasferimento in altra sede della stessa. non risolvono il rapporto di lavoro ne' mutano, ne' modificano lo stato di diritto, disciplinato dalle leggi e dai vigenti contratti di lavoro, e dai concordati inter confederali, esistente fra il datore di lavoro e gli operai alle sue dipendenze. Gli obblighi che incombono al primo si intendono trasferiti automaticamente al cessionario, ove la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo accordo non sia intervenuta in precedenza a cura degli aventi obblighi, fatte salve, comunque, le ragioni degli aventi diritto. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata da dissesto o fallimento o cessazione d'attivita' dell'azienda, il prestatore d'opera conserva integri i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dalle disposizioni generali maturati nel momento della cessazione dell'attivita' aziendale, con i privilegi stabiliti dalla legge, e tutti gli obblighi del datore di lavoro s'intendono trasferiti alle eventuali gestioni liquidatrici o al curatore (lei fallimento. All'operaio competono tutte le indennita' del contratto, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 46
Art. 46. LAVORI DISCONTINUI L'indennita' giornaliera, di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali e' ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui od a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore ed a quel maggiore orario previsto dal 3° comma dell'art. 9 (orario di lavoro). Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere, per gli operai in questione deve essere adottata, come quota oraria, dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa. Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti, guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi, ecc.), assunti per un orario giornaliero di 9 o di 10 ore, l'ora o le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria prevista dai minimo tabellari ridotta al 50%. Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima ora (a seconda dell'orario di lavoro per il quale l'operaio e' stato assunto) valgono le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente. Restano ferme le condizioni migliori in atto.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 47
Art. 47. LAVORO A DOMICILIO 1 - Definizione del lavorante a domicilio: Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla [legge 13 marzo 1958, n. 284](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;284) ed al relativo regolamento. 2 - Libretto personale di controllo: Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla [legge 1 gennaio 1935, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-01;112), deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente l'operaio comunichera' al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera e cio' ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali. 3 - Responsabilita' del lavorante a domicilio: Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute. 4 - Retribuzioni: a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi. b) Il trattamento di cui sopra si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi imenti che compongono la retribuzione degli operai interni e cioe': paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita' di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti di eta' supperiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie. Indennita' di contingenza, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di otto ore giornaliere. c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavorante di normale capacita' per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa, di cottimo risultera' cosi' dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato. d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione, dal variare della, paga base, delle eventuali indennita' accessorie e della indennita' di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c). e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle associazioni territoriali dei datori di lavoro dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni. 5 - Maggiorazione della retribuzione: a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festivita' natalizie sara' corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennita' sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festivita' nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato. b) Con le stesse modalita' ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica, natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio, in conformita' con la legge, un'indennita' sostitutiva dell'indennita' di anzianita' nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. 6 - Lavoro notturno e festivo: I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera di una vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnano l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni. 7 - Pagamento della retribuzione: Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni. 8 - Fornitura materiale: Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. E' tuttavia riconosciuta alle parti la facolta' di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte dei materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza, averlo ricevuto dal datore di lavoro. 9 - Norme generali: Per tutto quanto non e' espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialita' del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla [legge 13 marzo 1958, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264).
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 48
Art. 48. CERTIFICATO DI LAVORO L'azienda rilascera' all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale le stato occupato alle dipendenze della azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 49
Art. 49. RECLAMI E CONTROVERSIE A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d'impresa, previsti dagli accordi interconfederali, controversie individuali ed i reclami che ne conseguissero, da parte di uno o piu' operai, saranno risolti nell'ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla direzione dell'azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sara' sottoposta all'esame delle rispettive associazioni territoriali per l'esperimento del tentativo di amichevole composizione. Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l'interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali, in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 50
Art. 50. NORME GENERALI Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute. Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- art. 51
Art. 51. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1 ottobre 1959 ed avra' validita' per 2 anni e cioe' fino al 30 settembre 1961. Si intendera' automaticamente rinnovato dopo la sua scadenza di anno in anno qualora una delle parti non lo abbia disdetto con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza.
CCNL 30 settembre 1959 per operai dell'industria delle confezioni in serie- Allegato 1
ALLEGATO N. 1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1 luglio 1948 (Omissis). Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI Gli operai delle aziende industriali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto di cui alla premessa sono suddivisi nelle categorie specificate in appresso: Confezione in serie di abiti, soprabiti, capporti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambini (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti ed Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie): Uomini Sarti finiti e tallonai. 1ª Categoria - Operai che tagliano sul segnato o riproducono con lo spolvero il segno del cliche' dal modello - Stiratori a inano e a macchina del capo completo o dei quarti - Collaudatori - Verificatori. 2ª Categoria - Stiratori a mano e a macchina di cuciture e giunte. Donne 1ª Categoria - Operaie che tagliano sui segnato o riproducono con lo spolvero il segno del cliche' dal modello - Tagliatrici di fodere. Macchiniste finite e operaie che cuciono l'intero capo o le parti principali di esso: montatura colli - attaccatura maniche, fianchi, confezione completa delle tasche - attaccatura tasche - impuntura davanti, conlezione dietro - passare impuntura davanti - cucire a macchina giro maniche - imbastire maniche, incatenare giro maniche - confezionare collo completo - assieme fianchi - segnare occhielli - imbastire paramanture - occhielli a mano e a macchina con martello a trancia non automatico - stiratrici a macchina o a mano del capo completo o dei quarti - cucitura a mano della coronatura e impuntura dei colli e dei davanti, attaccatura del collo - preparatrici dei capi in corso di lavorazione - pantalonaie - filettaie del capo completo, oppure delle tasche o assieme - tallonaie - rammendatrici - verificatrici - rifilatura davanti e collo - cucitura diritto filo davanti - punto invisibile - collaudatrici. 2ª Categoria - Stiratrici a mano delle cuciture e giunte (Per questa lavorazione verra' concessa una maggiorazione sul minimo contrattuale, in misura pari al 70% della differenza fra la prima e la seconda categoria) - Operaie che non eseguono le operazioni proprie alla 1ª categoria - Addette al inagazzino per lavori semplici. APPRENDISTI Durata massima Sesso ed eta di assunzione dell'apprendistato Uomini Assunti in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 1/2 Assunti in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2 Donne Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2 Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 Confezioni in serie a mano per donna, ragazze e bambine. Donne 1ª Categoria - Lavoranti sarte finite (sono quelle lavoranti che portano a termine qualsiasi capo di abbiglimento, le stiratrici di qualsiasi capo di vestiario e le ricamatrici finite). 2ª Categoria - Lavoranti comuni (sono quelle lavoranti che portano a termine solo alcuni tipi di vestiario semplice e le stiratrici di sole parti staccate e di cuciture). APPRENDISTATO Durata massima Eta di assunzione dell'apprendistato Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 3 1/2 Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 3 Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 2 Confezione in serie di biancheria per uomo Donne 1ª Categoria - Tagliatrici sia macchina che a mano anche se addette alla segnatura dei modelli. Macchiniste che eseguono la cucitura completa delle confezioni o dei colli e polsi - Occhiellaie a mano - Stiratrici sia a macchina che a mano del capo completo - Preparatrici di tutte le parti delle confezioni - Preparatrici dei colli - Amidatrici - Ricamatrici a mano e a macchina - Assiemiste a macchina a 2 aghi - Assiemiste - Lavandaie - Ripassatrici (Per macchiniste di 1° categoria si intendono le operaie che pur non eseguendo lo scalfo perche' normalmente, per consuetudine, eseguito dalla, maestra, compiono tutte le lavorazioni a macchina). 2ª Categoria - Operaie addette alla lavorazione a tappeto, intendendosi per tale la confezione eseguita a parti staccate - Macchiniste addette alla cucitura di sole parti staccate della confezione (esclusi i colli e i polsi) - Attaccabottoni - Occhiellaie a macchina - Pulitrici - Stiratrici a mano di sole parti staccate. (Per questa categoria di operaie e' riconosciuta una maggiorazione di paga nella misura del 70% della differenza fra la paga della 1ª categoria e quella della 2ª) - Operaie addette al magazzino per i lavori semplici. APPRENDISTE Durata massima Eta di assunzione dell'apprendistato ; Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2 Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.; pieghattatura e lavorazioni affini. Donne 1ª Categoria - Tagliatrici sia a macchina che a mano, anche se addette alla segnatura dei modelli - Macchiniste che portano a termine qualunque capo di biancheria ed affini, come cuffiette, port-enfants e simili - Ajuoliriste di biancheria su misura - Rammendatrici - Pieghettatrici - Ricamatrici in bianco - Occhiellaie a mano - Stiratrici sia a macchina che a mano del capo completo - Confezioniste a mano. 2ª Categoria - Ajouriste di biancheria in serie - Macchiniste che portano a termine capi di biancheria in serie - Attaccabottoni' - Ricamatrici e pieghettatrici provenienti dall'apprendistato - Preparatrici - Addette a lavori semplici di magazzino. APPRENDISTATO Durata massima Eta di assunzione dell'apprendistato Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 3 Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2 Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 Confezione di ombrelli Uomini 1ª Categoria - Tagliatori addetti al taglio non in serie di qualsiasi tessuto in qualsiasi misura e che sappiano adattare modelli per qualunque esigenza. (Paga degli operai di 1ª categoria, maggiorata del 10%) - Tagliatori, fustisti, montatori di qualunque tipo di ombrello. 2ª Categoria - Fustisti e montatori che, superato il periodo di apprendistato, sanno portare a termine solo determinati tipi, oppure lavorano sotto la guida dell'operaio di la categoria. Donne 1ª Categoria - Tagliatrici addette al taglio non in serie di qualsiasi tessuto in qualsiasi misura e che sappiano adattare modelli per qualsiasi esigenza, (Paga delle operaie di 1° categoria maggiorata del 10%) - Tagliatrici e macchiniste. 2ª Categoria - Montatrici. APPRENDISTI Durata massima Sesso ed eta di assunzione dell'apprendistato Uomini Assunti in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 3 Assunti in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 2 1/2 Assunti in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 1/2 Donne Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 Assunti in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2 Assunti in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 Confezione di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini Donne 1ª Categoria - Operaie che eseguono, pur sotto la guida della maestra o del titolare, a regola d'arte, indifferentemente qualsiasi modello di busti, reggiseno, reggicalze - Tagliatrice che segna e taglia su modello. 2ª Categoria - Operaie macchiniste comuni di serie - Tagliatrici su segnato - Stiratrici - Confezioniste - Rifinitrici - Preparatrici - Ripassatrici - Addette al magazzino. APPRENDISTE Durata massima Eta di assunzione dell'apprendistato Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2 Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 Confezioni di cravatte Donne 1ª Categoria - Tagliatrici di stoffe. 2ª Categoria - Confezioniste - Preparatrici - Montatrici - Tagliatrici di interni - Stiratrici - Addette al magazzino. Alle stiratrici provette, che esercitano esclusivamente, la stiratura, sara' corrisposta una maggiorazione del 70% della differenza di paga fra la paga della 1ª categoria e quella della 2ª categoria. APPRENDISTE Durata massima Eta di assunzione dell'apprendistato Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2 Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 1/2 Confezione di sottoascelle, baveglini e lavorazioni affini Uomini 1ª Categoria - Tranciatori oltre i 20 anni di eta'. 2ª Categoria - Tranciatori dai 16 ai 20 anni di eta'. Donne 1ª Categoria - Tagliatrici. 2ª Categoria - Macchiniste comuni di serie - Preparatrici - Tranciatrici - Addette ali magazzino. APPRENDISTE Durata massima Eta di assunzione dell'apprendistato Assunte in eta fra i 14 ed i 16 anni Anni 2 Assunte in eta fra i 16 ed i 18 anni Anni 1 1/2 Assunte in eta fra i 18 ed i 20 anni Anni 1 Le organizzazioni sindacali territoriali di categoria provvederanno, entro un mese dalla stipulazione del presente con fatto, a determinare le esemplificazioni delle qualifiche dei lavori dipendenti dalle industrie di cui ai commi b), 1), e n) della premessa, seguendo i criteri e contenendosi nei limiti previsti per le industrie sopraelencate. Analogamente dovranno procedere per la determinazione dei limiti massimi di durata del periodo di apprendistato, in relazione all'eta' di assunzione degli apprendisti, tenendo presente inoltre le disposizioni di cui all'art. 7. (apprendistato). Per tutte le attivita' produttive sopra considerate sono inoltre istituite le seguenti categorie di lavoratrici: a) Capogruppo. - Lavoratrici che partecipando manualmente al lavoro sono preposte alla guida esecutiva di un gruppo di operaie senza alcuna responsabilita' disciplinare ed esecutiva del lavoro delle operaie stesse (paga delle operaie di 1ª categoria maggiorata del 20%). (1) b) Aiutanti. - Al fine di avviare a soluzione il problema della rieducazione professionale nell'industria dell'abbigliamento, agevolando l'assunzione di inano d'opera non qualificata, e' ammessa temporaneamente una particolare qualifica (aiutantato) per le lavoratrici assunte dopo il 21 novembre 1946 in eta' superiore ai 20 anni, che non abbiano mai in precedenza lavorato per l'industria o che provengano da industrie non similari. La permanenza in detta qualilica, regolata dalle condizioni salariali di cui al vigente contratto integrativo salariale nazionale, non dovra' durare oltre i 6 mesi, superati i quali la lavoratrice passera' alla seconda o alla prima categoria a seconda delle mansioni affidatele. In caso di revisioni salariali, la paga dell'aiutante sara' all'incirca intermedia fra la paga oraria stabilita' per l'operaia di seconda categoria e quella dell'apprendista nell'ultimo periodo di apprendistato. c) Manovalanza - Per manovali si intendono i lavoranti adibiti al trasporto a mano ed a simili lavori e che, comunque, non partecipano alla produzione. Donne e giovani di minore eta' non potranno essere adibiti a lavori pesanti, comunque non compatibili col loro grado di prestanza fisica. d) Ausiliari - Si intendono gli operai addetti alla manutenzione degli impianti, delle macchine (meccanici, falegnami, in uratori, elettricisti, fuochisti, ecc. ecc.) e si dividono in due categorie: specializzati - qualificati. e) Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia. Autisti per servizio fuori stabilimento e infermiere. Sorveglianti (guardie notturne e diurne). Si intende il personale adibito esclusivamente a tale servizio, con l'obbligo di restare sveglio durante le ore di servizio, di uscire eventualmente dallo stabilimento e di procedere alle segnalazioni che gli vengono prescritte dalla azienda. Fattorini, custodi, portinai (Uomini e donne di eta' superiore ai 20 anni, fra il 18 e i 20 anni, fra i 16 e i 18 anni, e sotto ai 16 anni). Infermiera patentata. Per quanto riguarda il trattamento salariale valgono gli accordi integrativi nazionali gia' intervenuti o che saranno stipulati fra le due associazioni contraenti. Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre 1959-Tabelle
ACCORDO INTEGRATIVO SALARIALE NAZIONALE 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE CONFEZIONI IN SERIE Addi' 30 settembre 1959, presso la sede dell'Associazione ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO in Milano tra l'Associazione stessa rappresentata dal suo Presidente comm. Giulio Gochring e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale sig. Remo Savio e la FEDERAZIONI UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Silvio Ascari e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Generile sig. Adolfo e' stato convenuto di applicare, sui minimi di paga contrattuali nazionali di categoria, in vigore dal 1 gennaio 1958, un aumento nelle misure che seguono (da riportarsi, tradotti in cifre, sulle paghe di fatto, ad economia ed a cottimo, percepite dai lavoratori): - 4% sui minimi di pagle da valere per gli operai (uomini) del settore di produzione di cui al punto a) nella premessa del contratto (confezioni in serie di abiti ecc. ecc.); per le donne dello stesso settore, l'aumento e' stabilito nella misura del 4,50% calcolate sempre sugli stessi minimi; - 4% sui minimi di paga a valere per gli operai e le operaie di tutti i restanti settori produttivi enunciati nella premessa di cui sopra. I nuovi minimi di paga sopra enunciati saranno arrotondati ai 50 centesimi ed alle unita' superiori. Gli aumenti di cui sopra, decorreranno dal 1 ottobre 1959. Le nuove tabelle dei minimi salariali orari allegate al presente accordo comprensivi degli aumenti sopra indicati sono valide per i lavoratori operai dipendenti dalle aziende che eseguono le seguenti lavorazioni: a) confezione in serie di abiti, cappotti e soprabiti, impermeabili e altri indumenti in genere, per uomo, ragazzi e bambine (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti e Organizzazioni, sia se fabbricati in tessuto che in materie plastiche e varie); b) confezione in serie meccanizzate di abiti, soprabiti e impermeabili per donna, ragazze e bambine; c) confezione in serie a mano di abiti, soprabiti e mantelli per donne, ragazze e bambine; d) confezione in serie di biancheria per uomo; e) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati, biancheria domestica e fazzoletti, rammendatura di abiti e biancheria, preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc., pieghettatura e lavorazioni affini; f) collezione di cravatte; g) confezione di busti, reggicalze, reggipetto, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere e lavorazioni affini; h) confezione di sottoascelle, bavaglini e lavorazioni affini; i) confezione di ombrelli; l) lavorazione di piume, fiori artificiali, ventagli ed articoli affini; m) confezione di bandiere, gagliardetti, fregi e lavorazioni affini, compresi i tappeti e le foderine per interno di automobili; n) confezione di qualsiasi oggetto in stoffa o tessuto a maglia o in qualsiasi altra materia (nose, ghette, biancheria da letto, passamontagna, assorbenti igienici e accessori sportivi e affini in tessuto). Tali tabelle fanno parte integrale del contratto nazionale collettivo di lavoro 30 settembre 1959 da valere per i settori produttivi sopra indicati. TABELLE DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE FABBRICANTI IN SERIE VESTIARIO, BIANCHERIA, CRAVATTE, BUSTI, REGGISENO, COSTUMI DA BAGNO, OMBRELLI, ACCESSORI VARI DELL'ABBIGLIAMENTO ED OGGETTI CUCITI IN GENERE DECORRENZA 1 ottobre 1959 Parte di provvedimento in formato grafico LE TABELLE CHE SEGUONO RIFLETTONO ESCLUSIVAMENTE LE OPERAIE ADDETTE ALL'INDUSTRIA DELLA CONFEZIONE PER UOMO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali- art. 1
ACCORDO 22 LUGLIO 1947 PER LE MENSE AZIENDALI Addi' 22 luglio 1947 in Milano, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO e la FEDERAZIONE ITALIANA DEI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO si e' stipulato il seguente accordo: Art. 1. Le aziende, ovunque sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli enti preposti all'alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di un piatto caldo nei giorni di effettivo lavoro.
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali-art. 2
Art. 2. Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sara' corrisposta limitatamente ai giorni od alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennita' sostitutiva la cui entita' sara' fissata dalle organizzazioni territoriali di ogni provincia.
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali-art. 3
Art. 3. L'indennita' di cui sopra e' dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilita' di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della, mensa per esigenze di lavoro.
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali-art. 4
Art. 4. Nessuna indennita' e' dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa e' regolarmente costituita e funzionante.
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali-art. 5
Art. 5. Ove esistano condizioni piu' vantaggiose a favore dei lavoratori queste dovranno essere mantenute.
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali-art. 6
Art. 6. Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.
Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali-art. 7
Art. 7. Il presente accordo decorrera' dal 1 luglio 1947 e scadra' il 31 dicembre 1947. Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l'accordo si intendera' confermato per un uguale periodo di tempo. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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