DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1418
Art. 14. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora nella localita' ove l'assistente svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro disti piu' di 5 Km., l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'assistente un adeguato indennizzo.
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Art. 15. ESPLICAZIONE TEMPORANEA E CAMBIAMENTO DI MANSIONI Per il tempo in cui l'assistente viene temporaneamente adibito a mansioni di carattere superiore, esso ha diritto ad un assegno pari alla differenza tra la proprio retribuzione e quella relativa alle mansioni superiori esplicate. Dopo due mesi continuativi di permanenza nelle nuove mansioni, l'assistente acquistera' definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Tale diritto viene egualmente a maturare qualora durante lo anno si siano verificati piu' di due passaggio mansioni di durata anche inferiore, purche' almeno pari a trenta giorni consecutivi di calendario ciascuno. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, o servizio militare, l'assegnazione alla qualifica superiore avverra', automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge o dal contratto per i diversi istituti.
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Art. 16. PERMESSI All'assistente che per motivi di evidente necessita' ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale. Nel caso di comprovate necessita' convalescenziarie o di comprovate necessita' personali, potra' essere concesso all'assistente un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.
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Art. 17. PASSAGGIO DA OPERAIO AD ASSISTENTE In caso di passaggio ad assistente nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verra' riconosciuta - agli effetti del preavviso dell'indennita', di anzianita' e del trattamento di malattia una anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni sei anni di anzianita' con la qualifica, di operaio. In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di assistente, il lavoratore ha diritto di conservare la, retribuzione goduta da operaio, qualora, tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dalla applicazione del presente contratto.
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Art. 18. PREAVVISO Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova e' di: 1 mese per anzianita' di servizio sino a 5 anni; 1 mese e mezzo per anzianita' di servizio da oltre 5 a 10 anni: 2 mesi per anzianita' di servizio superiore a 10 anni. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra, una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non date o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato agli effetti della indennita' di anzianita' stessa. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' all'assistente dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite (dalle parti in rapporto alle esigenze della azienda e dell'assistente.
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Art. 19. INDENNITA' DI ANZIANITA' In caso di licenziamento da parte dell'azienda non per motivi disciplinari tali da, determinare il licenziamento in tronco senza indennita', si applicano le seguenti misure: 1) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda nella categoria, anteriormente al 1 gennaio 1937, valgono le misure previste dalle regolamentazioni contrattuali precedentemente in vigore nei singoli settori, riferite alla retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto; 2) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda nella categoria, dal 1 gennaio 1937, mezza mensilita' (15/30) della; retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto; 3) per l'anzianita' di servizio maturata presso la azienda nella categoria, successivamente al 1 gennaio 1948, 25/30 della retribuzione mensile in atto alla risoluzione del rapporto, per ogni anno compiuto. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'indennita' si fa riferimento all'[art. 21 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art21). Per la, liquidazione dell'indennita' le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
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Art. 20. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'assistente le aliquote sottoindicate dell'indennita' di anzianita': 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta': alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta',; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita', ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli artt. 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 75% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di anzianita' ininterrotta presso la azienda; 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
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Art. 21. DISPOSIZIONI GENERALI Per la disciplina degli istituti seguenti, ai fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo: Trasferte: "Art. 25 operai". Trasferimenti "Art. 26 operai" con elevazione a giorni per lavoratore senza conviventi a carico e a 16 giorni per lavoratore con conviventi a carico, oltre a 2 giorni per ogni figlio a carico e sempre che gli un e gli altri lo seguano nel trasferimento. Abiti da lavoro: "Art. 27 operai". Disciplina del lavoro: "Art. 30 impiegati". Provvedimenti disciplinari: "Art. 34 operai". Trattenute per risarcimento: "Art. 33 operai". Lavori nocivi "Articolo comune". Servizio militare: "Art. 20 impiegati". Indennita' di anzianita' in caso di morte; "Articolo 39 operai". Cessione e trasformazione di azienda: "Articolo comune".
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Art. 22. CERTIFICATO DI LAVORO All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro verra' rilasciato al lavoratore un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
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Art. 23. CONTROVERSIE SULLA QUALIFICA Le eventuali divergenze relative alla qualifica sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo (Allegato).
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Art. 24. CONDIZIONI DI MIGLIORE FAVORE Restano in vigore le condizioni complessive di miglior favore in atto, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata riconosciuta. Altri appartenenti alle categorie speciali ad intermedie il trattamento normativo degli altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie e' regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946, sempreche' non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima dei presente contratto ed eventuali piu' favorevoli accordi particolari.
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Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione e l'eventuale anzianita' convenzionale; 2) la localita' alla quale e' destinato; 3) la categoria e il grado cui l'impiegato viene assegnato e in modo sommario le mansioni a lui attribuite; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova; 5) il trattamento economico iniziale; 6) l'eventuale prefissione di termini. Nella lettera inoltre verra' fatto riferimento al presente contratto nazionale. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare quei documenti che siano richiesti da disposizioni di legge o comunque prescritti dal regolamento interno aziendale, nonche' gli eventuali certificati comprovanti il titolo di studio e le precedenti occupazioni.
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Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Comunque, agli effetti dell'indennita' di anzianita' si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni. E' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio. E' altresi' fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi - venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attivita' aziendale. Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alle indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore ai tre mesi.
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Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per l'impiegato della prima categoria, a quattro mesi per l'impiegato della seconda categoria ed a due mesi per quello della terza categoria. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova se non vi sia accordo fra le parti per documentata necessita' di valutazione. In quest'ultimo caso il prolungamento del periodo di prova sara' di tre mesi per l'impiegato della prima categoria e di due mesi per l'impiegato della seconda categoria. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'impiegato durante il periodo di prova e' riconosciuta la facolta' di completare detta prova qualora l'impiegato sia in grado di riprendere il servizio entro due mesi. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'. In caso di risoluzione del rapporto per volonta' della azienda, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione sino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio con anzianita' alla, data di inizio del periodo di prova stesso. L'impiegato che abbia prestato in epoca, precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, e' esonerato dal periodo di prova giu' prestato.
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Art. 4. CATEGORIE E GRADI DELL'IMPIEGATO L'impiegato non dirigente di azienda verra' assegnato, a tutti gli effetti del presente contratto ed in base alle mansioni a lui attribuite, ad una delle seguenti categorie e grado relativo: IMPIEGATI DI CONCETTO Prima categoria Grado 1° - Impiegato con mansioni direttive e facolta' di decisione, di organizzazione, possibilita' di iniziativa e discrezionalita' di poteri, nonche' impiegato svolgente mansioni fondamentali per l'attivita' dell'azienda ed equivalenti per importanza a quelle sopra specificate, assoggettati alle direttive generali del dirigente di azienda o del titolare. Grado 2° - Impiegato con mansioni direttive, di responsabilita' e con facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, assoggettato alle direttive di un impiegato di primo grado, ove esista, o in difetto a quelle del dirigente di azienda o del titolare. Seconda categoria Grado 1° - Impiegato con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facolta' di iniziativa per cio' che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformita' alle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori. Grado 2°- Impiegato con mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformita' a specifiche diretti dei propri superiori. IMPIEGATI D'ORDINE Terza categoria Grado 1° - Impiegato con mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. Grado 2° - Impiegato con mansioni di vera esecuzione. Nell'assegnare l'impiegato di concetto alle categorie e gradi di cui sopra, si dovra' tenere in debito conto le proporzioni dell'azienda nonche' la sua attrezzatura tecnica ed amministrativa messe in relazione alle effettive mansioni svolte dall'impiegato.
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Art. 5. COMMISSIONE TECNICA PER LE CATEGORIE IMPIEGATIZIE Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie o gradi di cui ai precedente articolo, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica, paritetica disciplinata dalle norme previste dall'annesso accordo. (Allegato n. 1).
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Art. 6. LAUREATI E DIPLOMATI L'impiegato laureato assunto in primo impiego non potra' essere assegnato ad un grado inferiore al primo della seconda categoria e percepira', per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di meta' della differenza fra il grado stesso (primo grado) e quello inferiore (secondo grado). L'impiegato diplomato da istituto industriale o da scuola media: superiore, assunto in primo impiego in relazione al titolo, non potra' essere assegnato ad un grado inferiore al secondo della seconda categoria e percepira', per l'intero periodo di prova non superiore a 4 mesi, uno stipendio non inferiore a quello corrispondente, con uno scarto di meta' della differenza tra il grado stesso (secondo grado) e quello inferiore (primo grado, terza categoria). Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito. In questo ultimo caso l'assegnazione in categoria, in relazione alla norma di cui al presente articolo, avra' luogo dalla, data della presentazione del titolo di studio stesso, senza la riduzione di cui ai due comma precedenti in quanto sia stato gia' superato il periodo di prova. I predetti scarti nell'ambito del periodo di prova non si applicano ai laureati ed ai diplomati che hanno frequentato corsi di perfezionamento tessile conseguendo il relativo titolo, e che vengono in relazione alla specializzazione stessa.
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Art. 7. STIPENDIO, RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA A termine degli accordi interconfederali vigenti, in caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 12, disposte dalle aziende o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, la indennita' di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati, non subiranno riduzioni. Lo stipendio di fatto e' costituito: a) dallo stipendio minimo contrattuale; b) dagli aumenti periodici di anzianita'; c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito. Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo e la sua corresponsione avverra' per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia. La liquidazione della tredicesima mensilita' sara' effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto, intendendosi per tale lo stipendio di fatto, l'indennita' di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nei corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima, mensilita' per quanti sono i mesi di anzianita' di servizio dell'impiegato nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verra' considerata come mese intero. All'impiegato rimunerato in tutto o in parte a provvigione, o a interessenza o a premi, sara' garantito, come media annuale, almeno il minimo di retribuzione (stipendio, indennita' di contingenza ed eventuali elementi non conglobati) previsto dal presente contratto.
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Art. 8. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione mensile dell'impiegato deve essere corrisposta alle scadenze previste, accompagnata da un prospetto che puo' essere riprodotto sulla busta, in cui dovranno essere distintamente specificati: 1) estremi del periodo di paga al quale la retribuzione si riferisce; 2) categoria e grado di assegnazione dell'impiegato 3) elementi costitutivi della, retribuzione; 4) elementi costitutivi delle trattenute. Tale prospetto dovra' fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere, in attesa della definizione della controversia, corrisposta, alle relative scadenze la parte di retribuzione non contestata. In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione, decorreranno a favore dell'impiegato gli interessi sulla somma ritardata nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto a con decorrenza dalla scadenza di cui al primo comma. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga oltre 30 giorni dalla scadenza, l'impiegato ha facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla intera indennita' di anzianita' e a quella sostitutiva del preavviso.
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Art. 9. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il ventesimo anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria e grado di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% biennale per dieci bienni. L'aliquota suddetta e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado cui appartiene l'impiegato e sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennita' di contingenza, invece, il ricalcolo verra' effettuato,-al termine di ciascun anno solare, in base alla indennita' di contingenza, in atto al 31 dicembre e con applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di eta'. Gli aumenti periodici maturati antecedente al 14 giugno 1952 resteranno invariati nel loro ammontare, gia' determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. In caso di passaggio degli impiegati a categoria ed a grado superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura di un terzo in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l'anzianita' ai fini degli aumenti periodici nonche' il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova, categoria o grado. Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria o grado, nella quale ipotesi l'anzianita' in categoria o grado decorrera' a tutti gli effetti della data riconosciuta in sede di rettifica. Lo stipendio di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' maturati, restera' invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui al comma precedente. Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria o grado, maggiorato degli aumenti periodici gia' maturati, la differenza fra i due importi verra' consolidata come aumento di merito.
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Art. 10. TRATTAMENTO DI PREVIDENZA A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937. A richiesta dell'interessato l'azienda comunichera' alla fine di ciascun anno il rendiconto dei versamenti effettuati e dell'ammontare relativo. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato quest'ultimo la loro decorrenza sara' riportata alla data di assunzione.
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Art. 11. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilita', una indennita' mensile non inferiore al 6% dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennita' di contingenza. All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per cio' percepisca l'indennita' anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso la azienda, gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di titoli, l'intera venga costituita con deposito relativo sara' rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.
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Art. 12. ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore gia' stabilite con accordi locali. Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio potra' superare di due ore l'orario normale previsto dalla legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino. La prestazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, e' regolata dalla legge. L'impiegato e' tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, tempestivamente richiesto dalla direzione, salvo giustificati motivi di impedimento. Salvo diverse eventuali determinazioni di legge le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti: per il lavoro straordinario diurno.............. 25 % per il lavoro straordinario notturno............ 40 % per il lavoro notturno a turni avvicendati...... 15 % per il lavoro notturno a turni non avvicendati.. 20.% per il lavoro domenicale con riposo compensativo 10 % per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo........ 45 % per il lavoro straordinario festivo diurno...... 50 % per il lavoro straordin. festivo notturno....... 65 % per il lavoro nei giorni festivi di cui all'art. 14 - lettera b)...................... 35 % Le percentuali di cui sopra si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto e sulla indennita' di contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore. Per gli impiegati della prima categoria, non assoggettati alle limitazioni dell'orario legale di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario di legge e che venga prestato con carattere di continuita' per esigenze dell'azienda, sara' retribuito con una maggiorazione sullo stipendio del grado. Sempre per detti impiegati di prima categoria, ove si effettui prestazioni di straordinario al di la' dei limiti normali anzidetti, la indennita' correlativa potra' essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta. - Tale lavoro straordinario potra' essere dall'impiegato di primo grado effettuato anche di iniziativa quando le esigenze dell'azienda lo richiedano, nonche', in assenza temporanea di un impiegato di primo grado, anche da un impiegato di secondo grado da lui dipendente e salvo ratifica. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, l'orario di lavoro settimanale che l'azienda ha adottato puo' essere distribuito negli altri giorni della settimana, nel limite massimo di nove ore giornaliere, e verra' retribuito a regime normale.
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Art. 13. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO Per l'applicazione delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo precedente, la determinazione dello stipendio orario si ottiene dividendo lo stipendio mensile di fatto per l'orario aziendale di fatto, assumendo come divisore massimo il limite di 180.
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Art. 14. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono giorni festivi i seguenti: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) 1) Capo d'anno - 1 gennaio 2) Epifania - 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Giorno dell'Angelo - mobile 5) Ascensione - mobile 6) Corpus Domini - mobile 7) Anniversario liberazione - 25 aprile 8) Festa del lavoro - 1 maggio 9) Festa nazionale - 2 giugno 10) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno 11) Assunzione, Maria Vergine - 15 agosto 12) Ognissanti - 1 novembre 13) Giorno dell'unita' nazionale - 4 novembre 14) Immacolata Concezione - 8 dicembre 15) S. Natale - 25 dicembre 16) S. Stefano - 26 dicembre 17) S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento o l'ufficio, nel giorno di ricorrenza in Calendario - mobile. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno festivo, verra' corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione mensile un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'articolo 12. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, e' consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. Non e' consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un'impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovra' venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
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Art. 15. FERIE L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni alla data di maturazione delle ferie: 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie: 25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 10 anni fino a 20 anni dalla data di maturazione delle ferie; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio di oltre 20 anni alla data di maturazione delle ferie. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. I mesi di servizio prestato si intendono comprensivi nel periodo di prova superato. Agli effetti del comma precedente sara' considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso. Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non e' ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie. Le festivita' di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia puo' essere sostituito dalla relativa retribuzione.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 16
Art. 16. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia dovra' essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovra' essere fatto pervenire alla azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'impiegato fruira' del trattamento di cui al presente articolo ove le cure stesse siano in rapporto ad infermita' comportante l'astensione dal lavoro. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'impiegato non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per: sei mesi per anzianita' fino a 5 anni compiuti; dieci mesi per anzianita' oltre i 5 anni. Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi tre mesi, e della meta' per i successivi tre mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per i primi quattro mesi, e della meta' per i successivi sei mesi. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di anzianita' di cui all'art. 38. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato gli corrispondera' l'indennita' di anzianita', ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1 luglio 1936 e successive modifiche, relativo all'istituzione delle Casse mutue malattia per gli impiegati della industria. L'impiegato ammalato non puo' essere considerato in ferie ne' in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Per il trattamento dei lavoratori affetti da t.b.c. e ricoverati in sanatorio, agli effetti della conservazione del posto, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-28;86~art10) ([Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1953](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1953-03-13&numeroGazzetta=61)).
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 17
Art. 17. TRATTAMENTO DI INFORTUNIO In caso di infortunio sul lavoro od in missione, l'impiegato fruira' dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui all'intero precedente articolo, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovra' essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianita' fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, la azienda dovra' cercare di adibirlo a mansioni piu' adatte alla di lui capacita' lavorativa. Qualora l'impiegato benefici a carico della ditta di un trattamento assicurativo, la presente norma va intesa nel senso che se le relative prestazioni economiche assicurative non raggiungessero la entita' corrispondente al trattamento di cui sopra dovranno essere integrate fino a concorrenza. Quanto sopra senza pregiudizio di risarcimento di danni per responsabilita' dell'azienda.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 18
Art. 18. CONGEDO MATRIMONIALE All'impiegato che contrae matrimonio l'azienda deve accordare un congedo di 15 giorni, con corresponsione della retribuzione. Tale congedo non potra' essere considerato quale periodo di ferie o di preavviso di licenziamento. La retribuzione corrispondente al congedo matrimoniale non fruito compete all'impiegata che si dimette per contrarre matrimonio, ed il relativo pagamento sara' effettuato con le stesse modalita' previste dall'articolo 11 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 per il pagamento dell'indennita' di anzianita'. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 19
Art. 19. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, corrispondere l'intera retribuzione per i primi quattro mesi e la meta' di essa per gli altri quattro mesi. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza. Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 16, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe a tutti gli effetti il decorso dell'anzianita' di servizio per il periodo suddetto.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 20
Art. 20. SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo passato sotto le armi, sia per leva che per richiamo, verra' computato a tutti gli effetti dell'indennita' di anzianita' come passato in servizio presso la azienda. Terminato il servizio di leva, l'impiegato dovra' presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal termine del servizio militare di leva per congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo, l'impiegato deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti, l'impiegato sara' considerato dimissionario. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali piu' favorevoli all'impiegato.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 21
Art. 21. PERIODO DI ASPETTATIVA All'impiegato avente una anzianita' di servizio presso l'azienda non inferiore a cinque anni, l'azienda dovra' concedere un periodo dai aspettativa per malattia nella misura massima di tre mesi, prorogabili per documentate ulteriori necessita' convalescenziarie fino ad un massimo non rinnovabile di sei mesi. Coi medesimi requisiti di anzianita', analoga aspettativa sara' concessa fino ad un massimo di mesi tre all'impiegato che lo richieda per necessita' personali comprovate per cause di malattia o morte dei familiari, di successione ereditaria, di avviamento o sistemazione di affari inerenti al suo nucleo familiare e simili occorrenze. Gli anzidetti periodi di aspettativa non saranno ne' retribuiti ne' computati per l'anzianita' delle ferie e del tredicesimo mese, mentre varranno per gli altri effetti contrattuali.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 22
Art. 22. ESPLICAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purche' esse non comportino un peggioramento economico, ne' comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda. All'impiegato che sia destinato a svolgere mansioni rientranti in grado superiore al suo: trascorso un periodo di 4 mesi nel disimpegno di mansioni di seconda categoria secondo grado e terza categoria primo grado; trascorso un periodo di 6 mesi nel disimpegno di mansioni di primo e secondo grado di prima categoria, e di primo grado di seconda categoria; dovra' venire senz'altro automaticamente riconosciuta l'assegnazione al grado corrispondente alle mansioni temporaneamente esplicate. Questo anche quando trattisi di posti scoperti per dimissioni o trasferimento di altro impiegato, esclusione fatta, dei casi dovuti a forza maggiore. Tale diritto viene egualmente a maturare qualora durante l'anno si siano verificati piu' di due passaggi di mansioni di durata anche inferiore, purche' almeno pari a 60 giorni consecutivi di calendario ciascuno nel primo caso, ed a 90 giorni consecutivi di calendario ciascuno nel secondo. Nel caso trattisi invece di sostituzione per assenza temporanea di altro impiegato dovuta ad infortunio, malattia, gravidanza, maternita', servizio militare e aspettativa, l'assegnazione alla categoria superiore dovra' avvenire automaticamente quando la sostituzione duri oltre i limiti previsti dalla legge e dal contratto per i diversi istituti. In ogni caso dovra' essere corrisposto all'impiegato a titolo di indennita' transitoria e per tutto il periodo di esplicazione temporanea di mansioni, un assegno corrispondente alla differenza fra il trattamento economico che gli sarebbe spettato per l'avanzamento di grado e quello di cui normalmente fruiva.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 23
Art. 23. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrispondera': a) tutte le spese di viaggio inerenti alla trasferta; b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione; c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualita' o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione). Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennita' di cui ai punto c).
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 24
Art. 24. TRASFERIMENTO L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alla condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Nella ipotesi che l'impiegato ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di impiego con l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 39, nonche' con l'eventuale indennita' sostitutiva del preavviso. L'impiegato gia' trasferito dalla sede dove aveva residenza, ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennita' che gli sarebbe spettata a norma dell'art. 25 in caso di trasferimento nella primitiva sede. Tale diritto e' pero' subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto. Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avra' diritto al rimborso del l'indennita' di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 25
Art. 25 , INDENNITA' DI TRASFERIMENTO All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli. ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio: per giorni 10 all'impiegato senza, familiari conviventi a carico; per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui conviventi, oltre 2 giorni per ogni figlio a carico e sempreche' gli un e gli altri lo seguano nel trasferimento. All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono le indennita', di cui sopra. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei mesi.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 26
Art. 26. INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro disti piu' di 5 Km., la azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 27
Art. 27. INDENNITA' DI VESTIARIO La ditta e' tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro: quando essa stessa lo richieda; quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione; quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti. Nell'eventualita' che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessita' e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscera' un indennizzo da concordarsi fra le parti. Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al quale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purche' venga dimostrato che e' stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 28
Art. 28. LAVORI NOCIVI Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti: a) eta' ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalita' e la periodicita' di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti; d) gli orari di lavoro prescritti. Le aziende cureranno altresi' che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 29
Art. 29. TRATTAMENTO PER INVENZIONI In relazione alle vigenti disposizioni di legge (R.D. 29 giugno 1939, articoli 23, 24, 25) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni ha l'incondizionato diritto di esserne, riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza. In relazione sempre alle richiamata disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti: a) se l'impiegato e' stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivati dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga spettano al datore di lavoro. L'impiegato avra' pero' diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della sua predetta attivita' inventiva, retribuzione che in tal caso dovra' essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione alla importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono sempre le norme di legge; b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attivita' dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facolta' del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo o per l'acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge; c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro quanto al campo di attivita' della azienda dalla quale l'impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilita' dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui e' pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non aver alcun interesse all'invenzione stessa, potra' disporre liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno al dovere di non trattare affari in concorrenza con l'azienda. Il patto di rinuncia, ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo e' di pieno diritto nullo.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 30
Art. 30. DISCIPLINA DEL LAVORO L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare: a) usare l'attivita' e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'azienda e della produzione; b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature; d) rispettare l'orario di lavoro ad adempiere alle formalita', prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro; f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 31
Art. 31. ASSENZE E PERMESSI Tutte le assenze dal lavoro devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo il caso di giustificato impedimento. All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza. All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sara', previa intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 32
Art. 32. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto. Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potra' essere trattenuto sulla liquidazione.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 33
Art. 33. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita' coi seguenti provvedimenti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore a tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni; e) trasferimento ove sia possibile; f) licenziamento senza preavviso ma con la sola indennita' di cui all'art. 38; g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita'. Non sara' consentita l'applicazione di provvedimenti di piu' elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell'impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all'interessato. La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c). Il licenziamento senza preavviso ma con indennita' di cui alla lettera f) potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita' potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di atti la cui gravita' morale od economica richieda l'applicazione della maggiore sanzione. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 34
Art. 34. CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda e' disciplinata dall'[art. 2112 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112). La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'impiegato conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 35
Art. 35. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO O DI ASSISTENTE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio o l'assistente avranno diritto al trattamento che come tale sarebbe loro spettato in caso di licenziamento, e si considereranno assunti ex novo nella nuova qualifica, per la quale verra' loro riconosciuta agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia, una anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni cinque di anzianita' con la quali fica di operaio e rispettivamente ad un anno per ogni dieci di anzianita' con la qualifica di assistente. Il lavoratore ha altresi' diritto a conservare la retribuzione complessivamente percepita per la precedente qualifica, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione della qualifica impiegatizia.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 36
Art. 36. PREAVVISO IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova: Mesi di preavviso secondo Anzianita di servizio: la categoria III II I fino a 5 anni................... 1 11/2 2 da 5 a 10 anni.................. 11/2 2 3 oltre 10 anni................... 2 3 4 I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati o confermati per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concedera' all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 37
Art. 37. INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita'.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 38
Art. 38. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 33 lettera g), l'indennita' di anzianita' verra' liquidata come segue: a) per ogni anno di servizio precedente al 1 luglio 1937, nella misura di 15/30 della retribuzione mensile ([R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825)); b) per ogni anno di servizio tra il 1 luglio 1937 ed il 31 dicembre 1944, nella misura di 25/30 della retribuzione mensile; tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937, anche se in forma previdenziale quando questa comprenda l'indennita' di anzianita', salvo il caso di contratti individuali per i quali varra' la norma dall'art. 4 della parte generale; c) per ogni anno di servizio a partire dal 1 gennaio 1945, nella misura di 30/30 della retribuzione mensile. Per la liquidazione dell'indennita' le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' dovranno essere considerati, in relazione all'[art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121), lo stipendio mensile di fatto e l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto, l'indennita' di mensa a termini dell'art. 11 della parte generale, la tredicesima mensilita', le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'equivalente del vitto e dello alloggio contrattualmente dovuti, nonche' tutti gli altri compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato, salvo che per questi ultimi sia diversamente stabilito dalle relative disposizioni o accordi istitutivi e modificativi. Se l'impiegato e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati alla media dell'ultimo triennio, e se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine comunque prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si computeranno sulla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili in base a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 39
Art. 39. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verra' corrisposta all'impiegato la indennita' di cui all'art. 38 nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata, accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita', ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotto presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 85% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 40
Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'impiegato il datore di lavoro ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122) deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, al parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. L'indennita' predetta sara' liquidata secondo le disposizioni del [decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-01;708) con una, indennita' minima convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 41
Art. 41. CERTIFICATO DI LAVORO Fermo restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione dei tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 42
Art. 42. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Allegato Commissione tecnica-art. 1
ALLEGATO COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE IN CATEGORIA O GRADO DEGLI IMPIEGATI, ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED ALLA ATTRIBRUZIONE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE DI CUI ALL'ART. 5 PARTE IMPIEGATI E ART. 23 PARTE CATEGORIE SPECIALI DEL C.C.N.L. DEL 15 DICEMBRE 1958 Art. 1. Le controversie relative all'appartenenza, del personale: alle diverse categorie o gradi impiegatizi, alla attribuzione della qualifica impiegatizia, alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica provinciale disciplinata dalle norme che seguono.
Allegato Commissione tecnica-art. 2
Art. 2. In ogni provincia interessata, sara' costituita una Commissione tecnica paritetica. L'Associazione provinciale industriali ed il Sindacato provinciale dei lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione notificandone i nominativi all'Ispettorato del lavoro che provvedera' a designare un suo rappresentante per la presidenza della Commissione stessa.
Allegato Commissione tecnica-art. 3
Art. 3. L'Associazione interessata a promuovere la vertenza dovra' notificare a mezzo raccomandata alla Associazione contrapposta, nonche' all'Ispettorato del lavoro, l'istanza motivata, richiedendo in pari tempo a questo ultimo di convocare la Commissione paritetica ed indicando preventivamente la persona o le persone designate a comporre la Commissione stessa. Uguale designazione sara' fatta dall'Associazione convenuta in caso di contestazione fra le parti sul numero dei membri che devono comporre la Commissione, decidera' l'Ispettorato del lavoro.
Allegato Commissione tecnica-art. 4
Art. 4. L'Ispettorato del lavoro comunichera' la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovra' esperire un tentativo di amichevole componimento. Se il componimento riesce, se ne l'orma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Allegato Commissione tecnica-art. 5
Art. 5. Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovra' sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato maggioranza o all'unanimita'. La Commissione dovra' comunicare copia autentica del verbale alle Associazioni competenti, nonche' alle parti interessate nella controversia e da dette Associazioni rappresentate: e cio' a mezzo di lettera raccomandata. Dopo tale notifica le parti potranno adire le vie giudiziarie.
Allegato Commissione tecnica-Tabelle
TABELLE DELLE PAGHE E DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI AVVERTENZE A formare la retribuzione oraria concorrono, oltre alle paglie orarie indicate nelle allegate tabelle, l'indennita' di contingenza di cui alla tabella allegata (e successive variazioni), e l'importo di L. 2.50 per indennita' sostitutiva di mensa. A formare la retribuzione mensile concorrono, oltre agli stipendi mensili indicati nelle allegate tabelle, l'indennita' di contingenza di cui alla tabella allegata (e successive variazioni). e l'importo di L. 520 mensili per l'indennita' sostitutiva di mensa. La composizione delle zone territoriali con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali, e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DELLE PAGHE OPERAIE - ELENCO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE SPECIFICATE NELLA TABELLA DELLE PAGHE PER GLI UOMINI Operai qualificati di II categoria: Torcitori uomini (esclusivamente nel turno di notte). Manovali comuni: Addetti ai lavori di pulizia, trasporto, carico, scarico e servizi generali. Operai ausiliari: Fuochisti A): Conduttori di generatori di vapore per 1 quali e' richiesto il certificato di abilitazione di secondo, grado generale o particolare. Fuochisti B): Conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare. Per i conduttori di generatori di vapore non deve esseri computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno. Ausiliari specializzati: Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnicopratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti,falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio. Ausiliari qualificati: Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestituira' in amianto delle tubazioni, turbonisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc., ecc. Aiutanti degli ausiliari (manovali speciali): Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilita' tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc. Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: autisti, infermieri patentati, motoscafisti, guardiani diurni e notturni (qualificati). Altre mansioni (manovali specializzati). TABELLE OPERAI TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI - UOMINI (oltre 20 anni) Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI (DONNE) ELENCO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIA SPECIFICATE NELLA TABELLA Operaie specializzato: a) Maestrine; b) Provinatrici, capo bagno. Operaie qualificate 1ª categoria: a) Binatrici, torcitrici; b) Cargarine, bobinatrici, spolatrici, piegatrici, ripassatrici. Operate qualificate 2ª categoria: a) Stracannatrici, rimenatrici, aspiratrici, operaie addette al bagno; b) Incannatrici, incartatrici, cappiatrici. Operaie comuni: Sono tutte le altre operaie che non hanno mansioni alla produzione. Addette a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia: Infermiere patentate (operaie qualificate). Altre mansioni (operaie comuni). TABELLE OPERAI TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI - DONNE (oltre 20 anni) Parte di provvedimento in formato grafico PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI (Art. 6 - Parte operai) La paga dei prestatori d'opera di eta' non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue: 14-16 anni = 70% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni. 16-18 anni = 83% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni. 18-20 anni = 95% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni. DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI DELLA PAGA PER GLI APPRENDISTI La durata dell'apprendistato viene stabilita, a sensi dell'art. 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 in sei semestri per gli apprendisti aspiranti alla qualifica di 1ª categoria e in quattro semestri per gli apprendisti aspiranti alla qualifica di 2ª, categoria. La paga degli apprendisti viene stabilita, in rapporto alla paga contrattuale dell'operaio di corrispondente eta', categoria e sesso, non apprendista, secondo le percentuali indicate nella tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI ASSISTENTI ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI ASSISTENTI ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - DONNE Parte di provvedimento in formato grafico
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