DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1418
Art. 28. LAVORI NOCIVI Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti: a) eta' ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalita' e la periodicita' di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti; d) gli orari di lavoro prescritti. Le aziende cureranno altresi' che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 29
Art. 29. TRATTAMENTO PER INVENZIONI In relazione alle vigenti disposizioni di legge (R.D. 29 giugno 1939, articoli 23, 24, 25) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni ha l'incondizionato diritto di esserne, riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza. In relazione sempre alle richiamata disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti: a) se l'impiegato e' stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivati dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga spettano al datore di lavoro. L'impiegato avra' pero' diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della sua predetta attivita' inventiva, retribuzione che in tal caso dovra' essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione alla importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono sempre le norme di legge; b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attivita' dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facolta' del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo o per l'acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge; c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro quanto al campo di attivita' della azienda dalla quale l'impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilita' dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui e' pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non aver alcun interesse all'invenzione stessa, potra' disporre liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno al dovere di non trattare affari in concorrenza con l'azienda. Il patto di rinuncia, ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo e' di pieno diritto nullo.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 30
Art. 30. DISCIPLINA DEL LAVORO L'impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare: a) usare l'attivita' e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'azienda e della produzione; b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende; c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature; d) rispettare l'orario di lavoro ad adempiere alle formalita', prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; e) rispettare l'eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro; f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 31
Art. 31. ASSENZE E PERMESSI Tutte le assenze dal lavoro devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo il caso di giustificato impedimento. All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con corresponsione della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale. Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza. All'impiegato che dimostra di dover espletare incarichi sindacali fuori dell'ambito dell'azienda sara', previa intesa fra le parti, accordato il permesso di assentarsi per il tempo strettamente necessario e tenute presenti le esigenze aziendali.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 32
Art. 32. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto. Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potra' essere trattenuto sulla liquidazione.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 33
Art. 33. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita' coi seguenti provvedimenti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore a tre ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni; e) trasferimento ove sia possibile; f) licenziamento senza preavviso ma con la sola indennita' di cui all'art. 38; g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita'. Non sara' consentita l'applicazione di provvedimenti di piu' elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell'impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all'interessato. La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c). Il licenziamento senza preavviso ma con indennita' di cui alla lettera f) potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennita' potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di atti la cui gravita' morale od economica richieda l'applicazione della maggiore sanzione. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 34
Art. 34. CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda e' disciplinata dall'[art. 2112 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112). La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso l'impiegato conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 35
Art. 35. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO O DI ASSISTENTE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio o l'assistente avranno diritto al trattamento che come tale sarebbe loro spettato in caso di licenziamento, e si considereranno assunti ex novo nella nuova qualifica, per la quale verra' loro riconosciuta agli effetti del preavviso, della indennita' di anzianita' e del trattamento di malattia, una anzianita' convenzionale pari ad un anno per ogni cinque di anzianita' con la quali fica di operaio e rispettivamente ad un anno per ogni dieci di anzianita' con la qualifica di assistente. Il lavoratore ha altresi' diritto a conservare la retribuzione complessivamente percepita per la precedente qualifica, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione della qualifica impiegatizia.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 36
Art. 36. PREAVVISO IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova: Mesi di preavviso secondo Anzianita di servizio: la categoria III II I fino a 5 anni................... 1 11/2 2 da 5 a 10 anni.................. 11/2 2 3 oltre 10 anni................... 2 3 4 I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati o confermati per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta e' quella di spedizione del biglietto di comunicazione. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concedera' all'impiegato dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.
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Art. 37. INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di anzianita'.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 38
Art. 38. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell'art. 33 lettera g), l'indennita' di anzianita' verra' liquidata come segue: a) per ogni anno di servizio precedente al 1 luglio 1937, nella misura di 15/30 della retribuzione mensile ([R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825)); b) per ogni anno di servizio tra il 1 luglio 1937 ed il 31 dicembre 1944, nella misura di 25/30 della retribuzione mensile; tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937, anche se in forma previdenziale quando questa comprenda l'indennita' di anzianita', salvo il caso di contratti individuali per i quali varra' la norma dall'art. 4 della parte generale; c) per ogni anno di servizio a partire dal 1 gennaio 1945, nella misura di 30/30 della retribuzione mensile. Per la liquidazione dell'indennita' le frazioni di anno si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Agli effetti della liquidazione dell'indennita' dovranno essere considerati, in relazione all'[art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121), lo stipendio mensile di fatto e l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto, l'indennita' di mensa a termini dell'art. 11 della parte generale, la tredicesima mensilita', le provvigioni, le interessenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, l'equivalente del vitto e dello alloggio contrattualmente dovuti, nonche' tutti gli altri compensi aventi carattere continuativo ed ammontare determinato, salvo che per questi ultimi sia diversamente stabilito dalle relative disposizioni o accordi istitutivi e modificativi. Se l'impiegato e' retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati alla media dell'ultimo triennio, e se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, alla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine comunque prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si computeranno sulla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili in base a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 39
Art. 39. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verra' corrisposta all'impiegato la indennita' di cui all'art. 38 nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata, accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalita' di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternita', ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalita' degli articoli 11 e 12 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotto presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 85% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 40
Art. 40. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'impiegato il datore di lavoro ai sensi dell'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122) deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, al parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennita' di anzianita' e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. L'indennita' predetta sara' liquidata secondo le disposizioni del [decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-01;708) con una, indennita' minima convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 41
Art. 41. CERTIFICATO DI LAVORO Fermo restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione dei tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III-art. 42
Art. 42. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Allegato Commissione tecnica-art. 1
ALLEGATO COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA ASSEGNAZIONE IN CATEGORIA O GRADO DEGLI IMPIEGATI, ALLA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA ED ALLA ATTRIBRUZIONE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE DI CUI ALL'ART. 5 PARTE IMPIEGATI E ART. 23 PARTE CATEGORIE SPECIALI DEL C.C.N.L. DEL 15 DICEMBRE 1958 Art. 1. Le controversie relative all'appartenenza, del personale: alle diverse categorie o gradi impiegatizi, alla attribuzione della qualifica impiegatizia, alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, sono demandate all'esame di una Commissione tecnica paritetica provinciale disciplinata dalle norme che seguono.
Allegato Commissione tecnica-art. 2
Art. 2. In ogni provincia interessata, sara' costituita una Commissione tecnica paritetica. L'Associazione provinciale industriali ed il Sindacato provinciale dei lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione notificandone i nominativi all'Ispettorato del lavoro che provvedera' a designare un suo rappresentante per la presidenza della Commissione stessa.
Allegato Commissione tecnica-art. 3
Art. 3. L'Associazione interessata a promuovere la vertenza dovra' notificare a mezzo raccomandata alla Associazione contrapposta, nonche' all'Ispettorato del lavoro, l'istanza motivata, richiedendo in pari tempo a questo ultimo di convocare la Commissione paritetica ed indicando preventivamente la persona o le persone designate a comporre la Commissione stessa. Uguale designazione sara' fatta dall'Associazione convenuta in caso di contestazione fra le parti sul numero dei membri che devono comporre la Commissione, decidera' l'Ispettorato del lavoro.
Allegato Commissione tecnica-art. 4
Art. 4. L'Ispettorato del lavoro comunichera' la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovra' esperire un tentativo di amichevole componimento. Se il componimento riesce, se ne l'orma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Allegato Commissione tecnica-art. 5
Art. 5. Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovra' sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato maggioranza o all'unanimita'. La Commissione dovra' comunicare copia autentica del verbale alle Associazioni competenti, nonche' alle parti interessate nella controversia e da dette Associazioni rappresentate: e cio' a mezzo di lettera raccomandata. Dopo tale notifica le parti potranno adire le vie giudiziarie.
Allegato Commissione tecnica-Tabelle
TABELLE DELLE PAGHE E DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI AVVERTENZE A formare la retribuzione oraria concorrono, oltre alle paglie orarie indicate nelle allegate tabelle, l'indennita' di contingenza di cui alla tabella allegata (e successive variazioni), e l'importo di L. 2.50 per indennita' sostitutiva di mensa. A formare la retribuzione mensile concorrono, oltre agli stipendi mensili indicati nelle allegate tabelle, l'indennita' di contingenza di cui alla tabella allegata (e successive variazioni). e l'importo di L. 520 mensili per l'indennita' sostitutiva di mensa. La composizione delle zone territoriali con riferimento alla numerazione indicata nelle tabelle delle paghe contrattuali, e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DELLE PAGHE OPERAIE - ELENCO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE SPECIFICATE NELLA TABELLA DELLE PAGHE PER GLI UOMINI Operai qualificati di II categoria: Torcitori uomini (esclusivamente nel turno di notte). Manovali comuni: Addetti ai lavori di pulizia, trasporto, carico, scarico e servizi generali. Operai ausiliari: Fuochisti A): Conduttori di generatori di vapore per 1 quali e' richiesto il certificato di abilitazione di secondo, grado generale o particolare. Fuochisti B): Conduttori di generatori di vapore per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione di terzo grado generale o particolare. Per i conduttori di generatori di vapore non deve esseri computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno. Ausiliari specializzati: Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnicopratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri, fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti,falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti conduttori di forni di cementazione, muratori, carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindraio. Ausiliari qualificati: Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestituira' in amianto delle tubazioni, turbonisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc., ecc. Aiutanti degli ausiliari (manovali speciali): Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali, di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilita' tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc. Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia: autisti, infermieri patentati, motoscafisti, guardiani diurni e notturni (qualificati). Altre mansioni (manovali specializzati). TABELLE OPERAI TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI - UOMINI (oltre 20 anni) Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI (DONNE) ELENCO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIA SPECIFICATE NELLA TABELLA Operaie specializzato: a) Maestrine; b) Provinatrici, capo bagno. Operaie qualificate 1ª categoria: a) Binatrici, torcitrici; b) Cargarine, bobinatrici, spolatrici, piegatrici, ripassatrici. Operate qualificate 2ª categoria: a) Stracannatrici, rimenatrici, aspiratrici, operaie addette al bagno; b) Incannatrici, incartatrici, cappiatrici. Operaie comuni: Sono tutte le altre operaie che non hanno mansioni alla produzione. Addette a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia: Infermiere patentate (operaie qualificate). Altre mansioni (operaie comuni). TABELLE OPERAI TABELLE DELLE PAGHE ORARIE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI - DONNE (oltre 20 anni) Parte di provvedimento in formato grafico PAGHE CONTRATTUALI DEGLI OPERAI MINORI (Art. 6 - Parte operai) La paga dei prestatori d'opera di eta' non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue: 14-16 anni = 70% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni. 16-18 anni = 83% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni. 18-20 anni = 95% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni. DURATA DELL'APPRENDISTATO E PERCENTUALI DELLA PAGA PER GLI APPRENDISTI La durata dell'apprendistato viene stabilita, a sensi dell'art. 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 in sei semestri per gli apprendisti aspiranti alla qualifica di 1ª categoria e in quattro semestri per gli apprendisti aspiranti alla qualifica di 2ª, categoria. La paga degli apprendisti viene stabilita, in rapporto alla paga contrattuale dell'operaio di corrispondente eta', categoria e sesso, non apprendista, secondo le percentuali indicate nella tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI ASSISTENTI ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DELLE PAGHE MENSILI CONTRATTUALI DEGLI ASSISTENTI ed altri appartenenti alle categorie speciali o intermedie Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - UOMINI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DEGLI STIPENDI MENSILI CONTRATTUALI DEGLI IMPIEGATI - DONNE Parte di provvedimento in formato grafico
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