DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1424

Type DPR
Publication 1960-10-02
Ultimo aggiornamento 1960-12-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 10. SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro Sud, in base alle quali, in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la paga base mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni. Nel caso di intervento della Cassa di integrazione, le aziende integreranno il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile (paga base, contingenza, ed eventuale terzo elemento).

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 11

Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e ai lavoratori regolati dal presente contratto. Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potra' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo il lavoratore sara' avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 12

Art. 12. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche, oppure i giorni di riposo o compensativo; b) le ricorrenze festive del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; c) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) il primo giorno dell'anno; 2) il giorno dell'Epifania; 3) il giorno di S. Giuseppe; 4) il giorno dell'Ascensione; 5) il giorno del Corpus Domini; 6) il giorno della festivita' dei SS. Pietro e Paolo; 7) il giorno dell'Assunzione; 8) il giorno di Ognissanti; 9) il giorno dell'Immacolata Concezione; 10) il giorno di Natale; 11) il giorno del Santo Patrono del luogo dove ha sede la cava o lo stabilimento: 12) il lunedi di Pasqua; 13) il 26 dicembre. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una delle altre giornate festive indicate sotto le lettere b) e c) le organizzazioni territoriali competenti concorderanno lo spostamento di tale festivita' in altra giornata. Qualora una delle festivita' sopra elencate cada di domenica, agli intermedi e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/25 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 13

Art. 13. LAVORI SPECIALI Per i lavoratori speciali che, presentano un particolare disagio e cioe': lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verra' determinata con accordi integrativi locali.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art.14

Art. 14. INDUMENTI A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente ed annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sara' annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro. I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature. Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio. Nel caso che il lavoratore lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna delle scarpe da lavoro, l'azienda tratterra' dalle competenze del lavoratore tanti dodicesimi della importo corrispondente a quello delle predette scarpe per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'anno. Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che gia' usufruiscono di analoga concessione aziendale, verra' concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 15

Art. 15. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione stessa mensilmente liquidabili. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5 per cento dalla scadenza di cui al comma, precedente, inoltre il lavoratore avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 16

Art. 16. RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA Per la determinazione della retribuzione oraria si divide per 180 la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione mensile fissa, costituita come sopra, per 26. Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prendera' per base la parte fissa.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 17

Art. 17. AUMENTI PERIODICI I lavoratori, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga base mensile nella misura del 5% per 12 bienni della loro carriera. Tale aliquota si calcola - per gli scatti biennali di anzianita' maturati prima della data di stipulazione dell'accordo interconfederale del 14 giugno 1952 - soltanto sul minimo contrattuale di paga mensile mentre, per quelli maturati successivamente, anche sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo dei suddetti aumenti periodici si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici i cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari della categoria di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente, sui detti minimi tabellari della categoria di provenienza, gli aumenti biennali che lo compongono secondo le modalita' di cui al terzo comma. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norma transitoria Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' maturati anteriormente al 31 maggio 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8). ZONE VIGENTI PRIMA DEL CONGLOBAMENTO 12 giugno 1954 ===================================================================== _ I° _ II° _ III° _ IV° Categorie |------------------------------------------------------ _ _ _ _ _ _ _ _ |uomini| donne|uomini| donne|uomini| donne|uomini| donne -------------------------------------------------------------------- _ _ _ _ _ _ _ _ I Cat. |1.800 |1.535 | 1.755|1.495 |1.710 |1.470 |1.685 |1.440 _ _ _ _ _ _ _ _ II Cat. |1.215 |1.045 | 1.185|1.015 |1.160 | 995 |1.085 |5.980 _ _ _ _ _ _ _ _ --------------------------------------------------------------------

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 18

Art. 18. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per Malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda nelle 48 ore; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, verra' accordato il seguente trattamento: 1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio lino a 5 anni; 2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio da oltre 5 fino a 10 anni; 3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni. Inoltre, durante l'interruzione del servizio per tali cause il lavoratore ha diritto: se avente l'anzianita', di cui al punto 1), alla Corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro; se avente l'anzianita' di cui al punto 2), alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi cinque mesi; se avente l'anzianita' di cui al punto 3), alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla meta'; di essa per i successivi sette mesi. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita'; previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale, e' considerata, utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'. Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che in tali evenienze compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali. In caso di malattia professionale o di infortunio, la conservazione del posto perdurera', senza interruzione di anzianita', per un periodo pari a quello per il quale il lavoratore percepisce l'indennita' di inabilita' temporanea prevista dalla legge.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 19

Art. 19. TRASFERTE Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al pagamento anticipato delle spese di viaggio ed al rimborso di altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda, spettera' il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, nei limiti normali, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a permanere nel luogo della missione. Al lavoratore in missione. qualora questa si protragga almeno per l'intera giornata, spettera' inoltre una indennita' pari al 10% della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della missione. Tale indennita' che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti od anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora il lavoratore, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad una attivita', controllabile dell'azienda che comporti la effettuazione di lavoro straordinario.questo sara' compensato, parte, con l'aggiunta della normale percentuale di maggiorazione. Nei casi di missioni di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra azienda e lavoratore norme diverse e particolari.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 20

Art. 20. TRASFERIMENTI Al lavoratore che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa, azienda e posto in localita' diversa, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, verra' corrisposto l'importo della spesa di viaggio per se', per i familiari con lui conviventi e per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore deve inoltre essere corrisposta una indennita' di trasferimento commisurata: se celibe, a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza. compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, ad un trattamento supplementare pari a 4 giorni di retribuzione per ogni famigliare a carico, con un minimo complessivo generale di giorni 25. Si considerano come familiari a carico il coniuge, i figli, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado che lo seguano nel trasferimento o lo raggiungano nel termine massimo di 3 mesi. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per l'anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte del lavoratore dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 21

Art. 21. DOVERI DEL LAVORATORE Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: 1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda; non trarre profitto, con condanni dell'indennita' della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale. dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio. L'imprenditore, a sua volta, non potra', con speciale convenzione, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo lavoratore dopo cessato rapporto contrattuale al di la' dei limiti seguenti nel precedente comma e dell'art 2125 del lavoratore; 4) avere Cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 22

Art. 22. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di una giornata di paga; d) sospensione dal lavoro o dalla paga e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d), si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso il lavoratore.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 23

Art. 23. PERMESSI E BREVI CONGEDI Al lavoratore che ne faccia domanda, la direzione potra' accordare permessi o brevi congedi per giustificati motivi, senza obbligo di corrispondere la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo accordi diretti fra la direzione e il lavoratore.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 24

Art. 24. PERMESSI E ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni quando la assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, alla azienda cui il lavoratore appartiene. Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o sindacali che richiedono una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa per la durata della carica. fino al massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della grafica natalizia e del godimento delle ferie.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 25

Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio, i lavoratori non in prova fruiranno di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale il lavoratore e' considerato a tutti gli effetti in attivita' di servizio. Tale congedo non potra' essere computato nel periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovra' essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali il trattamento di cui sopra assorbe quello previsto dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941. Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali. sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico. il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento interconfederale.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 26

Art. 26. FERIE Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a: 14 giorni, per anzianita' fino a 5 anni; 17 giorni, per anzianita' da oltre 5 anni e fino a 10 anni; 22 giorni, per anzianita' da oltre 10 anni e fino a 17 anni; 25 giorni, per anzianita' oltre i 17 anni. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sara' costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Le festivita' previste nell'art. 12 che cadono in quel periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 27

Art. 27. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilita' avverra' alla vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sara' costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avra' diritto a tanti dodicesimi dello ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma, e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che per quanto concerne una eventuale inclusione dei premi di produzione nel calcolo della retribuzione base su cui deve essere commisurata la tredicesima mensilita', valgono gli accordi intervenuti o che potranno intervenire tra le aziende e i lavoratori interessati all'atto della istituzione di tali premi.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 28

Art. 28. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla. meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: anni di servizio 1ª categoria: fino a anni compiuti, mesi 1; oltre i 5 anni e fino a 10 anni, mesi 1 e mezzo; oltre i 10 anni, mesi 2; 2ª categoria fino a 5 anni compiuti, mezzo mese; oltre i 5 anni e fino a 10 ani, mesi 1; oltre i 10 anni, mesi 1 e mezzo. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'. Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non puo' coincidere col periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 29

Art. 29. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parto della azienda non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22, al lavoratore compete, per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale, una indennita' da computare come segue sulla retribuzione mensile: a) per ciascuno degli anni dal primo fino al decimo compreso, i 20/30; b) per ciascuno degli anni successivi al decimo, i 25/30. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia l'indennita' per l'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica viene stabilita nella misura del 60% di quella indicata al primo comma, punti a) e T). Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazioni agli utili o provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, compresa l'indennita' di contingenza. Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della tredicesima mensilita'. Disposizione transitoria Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto all'assegnazione alla qualifica speciale ai sensi dei preesistenti accordi interconfederali, e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' di servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1915.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 30

Art. 30. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte ai lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' prevista dall'articolo precedente: - il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio: -l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superata i 5 anni di servizio. L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale, e' considerata utile, agli effetti della assegnazione agli scaglioni sopra specificati, per il 40% della sua entita'. Alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza e il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dall'articolo precedente.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 31

Art. 31. MINIMI DI PAGA BASE I minimi tabellari per gli intermedi dipendenti dall'industria dei materiali lapidei, in vigore al 30 giugno 1959; sono aumentati nella misura del 5%. I nuovi minimi risultanti da tale aumento - decorrenti dal 1 luglio 1959 - sono riportati nella tabella nazionale allegata al presente contratto.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 32

Art. 32. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzioni del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-13;303), per il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di servizio militare, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 29 sulla indennita' di licenziamento, per il lavoratore che abbia un'anzianita' di oltre tre mesi e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge. Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto di che il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 33

Art. 33. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili fra loro. Ferma tale inscindibilita' nell'ambito di ciascun istituto, le associazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli che siano praticate al lavoratore.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 34

Art. 34. COMMISSIONI INTERNE Per le commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 35

Art. 35. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 36

Art. 36. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilita' di intervento delle commissioni interne, sempreche' cio' sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovra', prima della azione giudiziaria, essere sottoposta allo esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sulla interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 37

Art. 37. ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI Qualora le organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero, con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzazioni nazionali interessate, si intendono estese ai lavoratori iscritti alle organizzazioni stipulanti gli accordi meno onerosi, dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana. Parimenti, qualora da parte delle associazioni dei datori di lavoro stipulanti vengano concluse con altre associazioni di lavoratori pattuizioni piu' favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali piu' favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni piu' favorevoli, sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 38

Art. 38. NON COLLABORAZIONE Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed agli eventuali accordi tra le rispettive confederazioni in materia, di "non collaborazione" riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle rispettive confederazioni.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 39

Art. 39. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto avra' decorrenza dal 1 luglio 1959 e durata fino al 28 febbraio 1962: esso si intendera' successivamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti] mediante lettera raccomandata due mesi prima della scadenza.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-Tabelle

TABELLA NAZIONALE DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI INTERMEDI DELL'INDUSTRIA DEI MATERIALI LAPIDEI IN VIGORE DAL 1 luglio 1959 Parte di provvedimento in formato grafico

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