DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1424
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 16 LUGLIO 1959 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI Addi' 16 luglio 1959, in Roma tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dottor Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avv. Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietrofonio, ing. Francesco Rizzi, ing. Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, rag. Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal Direttore dott. Mario Manca, assistito dal dott. Franco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom. Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi; la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli; la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice presidente e responsabile nazionale del settore produzione e lavoro on. Ivano Curti; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal segretario responsabile Ercole Manera e dal segretario Virgilio Sebastiani, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei signori: L. Alibani, G. Baiocchi, il Bassino, O. Betotti, A. Buglioti, D. De Nard, A Faini, S. Gagliardi, F. Pagarini, G. Pancaldi, G. Previtali, T. Pighetti, A. Sapiri; la FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L. rappresentata dal Segretario generale Giorgio Craviotto, e dal segretario nazionale Francesco Biagioli con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei signori: on. sen. Cesare Angelini, Angelo Barsella, Renato Bellamoli, Giuseppe Crescini, Alfredo Graen, cav. Melchiore Garofolo, dott. Adriano Menconi, Battista Morandini, Gianni Puliti, Gianfranco Spiriti, Valentino Rodolfo; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal segretario responsabile Giuseppe Bacci, assistito dal sig. Giovanni Muciarelli, con l'intervento dei segretari nazionali Guido Conti, dott. Luigi Della Croce, e dai segretari provinciali Adamo Bertolini, Leo Biggi, Salvatore Fidelio, Ugo Giannotti, Rivo Gori, Tesersio Giverso; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CRISTIANI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal suo segretario generale Salvatore Pecoraro e dai segretari Ivo Filipponi e Massimo Postorino, con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori nelle persone di Aldo Nicosia, Dante Mattei, Patrizio Pecoraro, Venneri Antonio; con l'assistenza, rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dagli onorevoli Luciano Romagnoli e Vittorio Foa; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Bruno storti, segretario generale, dott. Paolo Cavezzali, segretario confederale e dal sig. Mario Pinna; dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi e Tullio Repetto; Addi' 16 luglio 1959, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dott. Giovanni Ceccuzzi, i ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio; ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avvocato Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugues, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ingegnere Francesco Rizzi, ing. Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, rag. Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca, assistito dal dott. Franco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccio e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom. Giuseppe Coirsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avv. An la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dalla FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli; la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal segretario Tommaso Sanesi; con l'assistenza rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Art. 1. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attivita': 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.; escavazione del travertino; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini; 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali; 3) produzione dei granulati, cubetto, polveri, ecc.; 4) lavorazione delle selci.
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Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione sara' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: a) la data di assunzione; b) la categoria nella quale l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 13, con l'indicazione sommaria delle mansioni da svolgere; c) il trattamento economico iniziale; d) la durata dell'eventuale periodo di prova; e) le condizioni particolari disciplinanti il rapporto d'impiego; f) la localita' dove deve prestare servizio. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare a richiesta dell'azienda, i seguenti documenti: 1) carta d'identita', o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretto per le assicurazioni obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni, anche aziendali; 5) certificato penale generale del casellario giudiziario; 6) copia dei titoli di studio; 7) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende. L'impiegato di nuova assunzione potra' essere sottoposto a visita medica.
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Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta. con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'art. 30 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la innovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione, fatta con prefissione di termine, dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all'indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
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Art. 4. PERIODO Dl PROVA L'assunzione puo' avvenire con in periodo di prova non superiore a tre mesi: tuttavia tale periodo potra' essere prorogato fino a sei mesi per gli impiegati di 1ª categoria. Il periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Se il licenziamento avviene oltre il termine predetto, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Nei casi di licenziamento o di dimissioni che avvengano dopo il primo mese del periodo di prova, saranno corrisposti i ratei della 13ª mensilita', ovviamente commisurati, nei caso di dimissioni, all'effettivo periodo di servizio prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. L'impiegato in prova avra' diritto in ogni caso al trattamento economico minimo contrattuale della categoria alla quale viene assegnato. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto, e comunque ad eccezione dei diritti e obblighi relativi alle norme sulla previdenza; le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno di assunzione.
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Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con normale continuita'.
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Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore, dovra' essere corrisposto un compenso d'imporlo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di la categoria e di tre. mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella predetta categoria, salvo che si tratti della sostituzione di altro impiegato assunto per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui al precedente comma spettera' dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione, purche' questa non superi un anno: superato tale periodo l'impiegato acquisira' il diritto di passaggio alla categoria superiore.
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Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO O DI INTERMEDIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio o intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto all'indennita', che, come tale, gli sarebbe spettata in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti delle ferie, del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, e sempreche' abbia una anzianita' come operaio od intermedio superiore a 6 anni compiuti, di un'anzianita' convenzionale nella nuova qualifica, pari a 8 mesi ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio o di intermedio.
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Art. 8. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovano nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati ed invalidi di guerra, 1 anno; 2) decorati al valore e dell'Ordine Militare d'Italia, promossi per merito di guerra, feriti di guerra, 6 mesi; 3) ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi in zona di operazione, o ad essi parificati a norma di legge, 6 mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. La richiesta per ottenere la suddetta maggiorazione di anzianita' deve, a norma dell'art. 2 del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorita' militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
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Art. 9. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro e' quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
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Art. 10. LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO FESTIVO L'impiegato eseguira' il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalli legge, salvo giustificati motivi di impedimento. Le percentuali di maggiorazione da calcolare sulla retribuzione oraria e sulla quota oraria di contingenza sono retribuite come segue: lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro festivo con riposo compensativo. . . . . . . . . . . . . . 10% Lavoro notturno festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55% lavoro notturno festivo con riposo compensativo . . . . . . . . . 15% lavoro notturno compreso in turni avvicendati . . . . . . . . . . 10% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide per 170 la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione utensile fissa, costituita come sopra, per 25. Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prendera' per base la parte fissa. E' considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
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Art. 11. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi quelli dalla legge previsti come tali, e precisamente; a) tutte le domeniche, oppure, con riferimento all'art. 12, i giorni di riposo compensativo; b) il 25 aprile, giorno della liberazione, il 1 maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, festa nazionale, il 4 novembre, giorno dell'unita' nazionale; c) le seguenti altre ricorrenze infrasettimanali: il primo giorno dell'anno, il giorno dell'Epifania, il giorno della festa di S. Giuseppe, il giorno di lunedi dopo Pasqua, il giorno dell'Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria, il giorno di Ognissanti, il giorno della festa, dell'Immacolata Concezione, il giorno di Natale, il 26 dicembre; d) e' altresi' considerato festivo il giorno del S. Patrono del luogo ove l'impiegato presta normalmente servizio. Qualora una delle festivita' sopra elencate cada di domenica, agli impiegati e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/25 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.
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Art. 12. Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica. Per l'impiegato per il quale e' ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo puo' essere fissato in altro giorno della settimana, cosi' che la domenica viene considerata giorno lavorativo. Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato. L'eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovra' essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l'impiegato avra' diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.
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Art. 13. CATEGORIE Il personale sara' assegnato ad una delle seguenti categorie: 1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive; 2ª categoria: impiegati di concetto; 3ª categoria: impiegati d'ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B). Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive o funzioni equivalenti per importanza e delicatezza. Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni di concetto. Appartengono alla 3ª categoria, gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni esecutive. Appartengono al gruppo B della 3ª categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. Per l'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte) alle diverse categorie sopraspecificate sono demandate all'esame di Collegi Tecnici paritetici territoriali presieduti da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Contro le decisioni dei Collegi Tecnici territoriali e' ammesso il ricorso al Collegio Tecnico nazionale presieduto da un delegato del Ministero del Lavoro.
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Art. 14. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione sara' corrisposta ogni fine mese, con la specificazione degli elementi che la compongono. In caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% con decorrenza dalla scadenza dei dieci giorni di ritardo. Inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il contratto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, l'azienda dovra' comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
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Art. 15. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata, presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa. societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianita' indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione nella misura del 5 per cento per quattordici bienni della loro carriera. Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 31 maggio 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato; per l'anzianita' maturata dal 1 giugno 1952, invece, l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati, eccettuati quelli previsti dalla, norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo dei suddetti aumenti periodici si effettuera' al termine di ogni anno solare e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. Norma transitoria Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' naturali anteriormente al 31 maggio 1952 sono con decorrenza dal momento contratto consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8). ZONE VIGENTI PRIMA DEL CONGLOBAMENTO 12 GIUGNO 1954 ===================================================================== _ I Zona _ II Zona _ III Zona _ IV Zona Categorie |--------------------------------------------------------- _uomini _donne_uomini _donne _uomini _ donne _uomini _donne -------------------------------------------------------------------- I | 2.770 |2.770| 2.695 |2.695 | 2.630 | 2.630 | 2.580 |2.580 _ _ _ _ _ _ _ _ II | 1.920 |1.630| 1.865 |1.585 | 1.820 | 1.555 | 1.780 |1.530 _ _ _ _ _ _ _ _ II A | 1.265 |1.030| 1.230 |1.050 | 1.200 | 1.035 | 1.175 |1.010 _ _ _ _ _ _ _ _ III B | 965 | 835| 940 | 815 | 925 | 800 | 905 | 780
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Art. 16. INDENNITA' DI CASSA Agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con responsabilita', verra' corrisposta una indennita' dell'8 per cento da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale sono assegnati aumentato della indennita' di contingenza.
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Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' alla vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sara' costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso la azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma, e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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Art. 18. MISSIONI TEMPORANEE E TRASFERTE Il personale potra' venire inviato in missione temporanea per esigenze di servizio. Agli impiegati in missione spettera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali o di noleggio di trasporto (per viaggio in ferrovia non inferiore alla II classe); b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Il rimborso delle spese pagate per trasporti su mezzi di noleggio di cui alla lettera a) sara' ammesso soltanto nei casi in cui la missione si svolga in zone sprovviste di comunicazioni normali o forzatamente in giorni in cui i mezzi normali non risultino fare servizio, od in altri casi di forza maggiore o di urgenza nell'interesse dell'azienda. In sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto b) potra' essere stabilita una diaria giornaliera da concordarsi tra l'azienda e l'azienda e l'impiegato. All'impiegato in missione, qualora questa si protragga oltre 24 ore, spettera' una indennita' pari al 15 per cento della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della missione. Tale indennita', che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti od anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora l'impiegato, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad un'attivita', controllabile dalla azienda, che importi la effettuazione di lavoro straordinario, questo sara' compensato a parte con la normale percentuale di maggiorazione. Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra azienda ed impiegato norme diverse e particolari.
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Art. 19. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la cava o lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la cava o lo stabilimento di nuova destinazione l'impiegato acquisisce, naturalmente, quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso. All'impiegato che venga trasferito verra' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o di noleggio di trasporto (per il viaggio in ferrovia non inferiore alla 2ª classe) per se', per le persone di famiglia, per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre all'impiegato se celibe, la diaria per giorni 15; se capo-famiglia, una diaria supplementare di quattro giorni per ogni familiare a carico, con un minimo complessivo generale di giorni 30. Si considerano come familiari a carico il coniuge, i figli, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado che lo seguano nel trasferimento o lo raggiungano nel termine massimo di mesi tre. Qualora, per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento verra' comunicato per iscritto all'interessato, normalmente con un congruo preavviso. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto di cui al comma terzo del presente articolo.
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Art. 20. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, verra' accordato il seguente trattamento: a) per gli impiegati con anzianita' di servizio fino a 5 anni: conservazione del posto per otto mesi: corresponsione della retribuzione per quattro mesi e della meta' di essa per i successivi quattro mesi. b) per gli impiegati con anzianita' di servizio oltre i cinque anni: conservazione del posto per 12 mesi; corresponsione della, retribuzione per quattro mesi e della meta' di essa per i successivi otto mesi. Uguale trattamento spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Si precisa che per retribuzione agli effetti di cui ai precedenti comma s'intende quella di cui all'art. 27. Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui ai precedenti comma qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante l'anno solare, il limite massimo previsto alla lettera a) e durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 30. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 21
Art. 21. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dalla azienda, per il controllo delle presenze: 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnatogli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio. L'azienda, a sua volta, non potra', con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attivita' professionale del suo impiegato. dopo cessato il rapporto contrattuale al di la' dei limiti segnati nel precedente comma e dallo [art. 2125 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2125); 4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 22
Art. 22. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di una giornata di stipendio; d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d), si puo' applicare a quelle mansioni le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 23
Art. 23. ASSENZE, PERMESSI DI BREVE CONGEDO E ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI Le assenze devono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia richiesta, l'azienda puo' accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto delle ferie. Potra' altresi' per giustificati motivi essere concessa dalla azienda all'impiegato che ne faccia domanda una aspettativa non superiore ad un anno, senza distribuzione e senza decorrenza di anzianita'. L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio e' considerato dimissionario. Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, puo' invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. L'impiegato che non ottempera all'invito e' considerato dimissionario.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 24
Art. 24. TUTELA DELLA MATERNITA' Per la tutela, della maternita' delle impiegate si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 25
Art. 25. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI Per la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e per il richiamo alle armi valgono le norme di legge in vigore al momento della chiamata o del richiamo. Il tempo trascorso in servizio militare di leva, fino alla presentazione di cui all'[art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303~art3), e' computato agli effetti della indennita' di anzianita'.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 26
Art. 26. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio, gli impiegati e le impiegate non in prova fruiranno di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale sono considerati a tutti gli effetti in attivita' di servizio. Tale congedo non potra' essere computato nel periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovra' essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 27
Art. 27. FERIE L' impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a: 14 giorni per anzianita' di servizio fino ai 2 anni compiuti; 18 giorni per anzianita' di servizio da oltre i 2 anni e fino ai 4 anni compiuti; 24 giorni per anzianita' di servizio da oltre i 4 anni e fino ai 15 anni compiuti: 28 giorni per anzianita' di servizio da oltre i 15 anni e fino ai 20 anni compiuti; 30 giorni per anzianita' di servizio oltre i 20 anni compiuti. La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sara' costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita' altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. Le festivita' previste nell'art. 11 che cadono in quel periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente e alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova da diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione. delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso. Qualora, l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 28
Art. 28. PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali del settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazione di predette e non ostino impedimento di tecnica aziendale. All'impiegato che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche direttive di segretario o vice segretario di organizzazioni sindacali nazionali e provinciali, o la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali, che richiedono un'attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni, senza diritto alla corresponsione della retribuzione e con decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', sempreche' l'impiegato rientri nell'azienda allo scadere della carica, fino ai massimo di due anni. Le cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori, tramite le associazioni degli industriali, all'azienda a cui l'impiegato appartiene. L'aspettativa per cariche sindacali sara' accordala su richiesta scritta della organizzazione sindacale interessata. E' fatto obbligo agli impiegati, cui e' concordata la aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considerera' risolto per dimissioni dell'impiegato. L'impiegato che ha finito di un periodo di aspettativa non potra' chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 29
Art. 29. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e delle categorie:
Anzianita di servizio
1ª categ.
2ª categ.
3ª categ.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per periodo mancato di preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia, da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti del licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 30
Art. 30. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 2, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R. D .[L 13 novembre 1924, n. 1825 (15/30](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1924-11-13;15) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente ai 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini, o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 37; c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza. Nell'indennita' di contingenza si terra' conto anche della tredicesima mensilita'. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata, e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi ai momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni-previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda nessuna detrazione invece e' ammessa per il trattamento di previdenza previsto dell'art.25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938, contenente il regolamento della previdenza stessa.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 31
Art. 31. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 29 e 30 devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza previste dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ([art. 2122 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima ([art. 2122 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). E' nullo, in base all'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122), ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 32
Art. 32. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate delle indennita' di licenziamento di cui all'art. 30: la meta', quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti; l'intero trattamento, quando l'impiegato, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio compiuti. All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza ed il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dall'art. 30 del presente contratto.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 33
Art. 33. MINIMI DI STIPENDIO BASE I minimi tabellari per gli impiegati dipendenti dall'industria dei materiali lapidei, in vigore al 30 giugno 1959, sono aumentati nella misura del 5%. I nuovi minimi risultanti da tale aumento decorrenti dal 1 luglio 1959 - sono riportati nella tabella nazionale allegata al presente contratto.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 34
Art. 34. CERTIFICATO DI LAVORO Ferme restando le annotazioni prescritte dalla [legge 10 gennaio 1935, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112), sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento .odi dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate. Nel certificato di lavoro sara' specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' previste dall'art. 8 e, nel caso in cui non ne abbia goduto, ne verra' indicato il motivo.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 35
Art. 35. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA Per il trapasso, la cessione e il fallimento dell'azienda si richiamano le disposizioni di legge.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 36
Art. 36. DISPOSIZIONI SPECIALI E REGOLAMENTO AZIENDALE Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreche' non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile ed ove si effettua il pagamento della retribuzione.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 37
Art. 37. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili fra loro. Ferma tale inscindibilita', le organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli che siano praticate all'impiegato.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 38
Art. 38. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 39
Art. 39. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora, nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne, sempreche' cio' sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovra', prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 40
Art. 40. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi stipulati fra la Confederazione Generale dell'industria italiana e le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle disposizioni del presente contratto, si considerano parte integrante di esso.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 41
Art. 41. ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI Qualora le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni Nazionali interessate, si intendono estese ai lavoratori iscritti alle Organizzazioni stipulanti gli accordi meno onerosi dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche che siano associate Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'industria italiana. Parimenti, qualora da parte delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti, vengano concluse con altre Associazioni di lavoratori pattuizioni piu' favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali piu' favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni piu' favorevoli sempre previo accertamento, con verbale di dette condizioni.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 42
Art. 42. NON COLLABORAZIONE Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive Confederazioni in materia di "non collaborazione", riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle rispettive Confederazioni.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-art. 43
Art. 43. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto nazionale di lavoro decorre dal 1 luglio 1959 e scade il 28 febbraio 1962, e si intendera' poi prorogato per un biennio e cosi' di seguito, ove non intervenga disdetta da parte di una delle Associazioni stipulanti 3 mesi almeno prima della scadenza.
CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-Tabelle
TABELLA NAZIONALE DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEI MATERIALI LAPIDEI IN VIGORE AL 1 luglio 1959 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA NAZIONALE DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEI MATERIALI LAPIDEI IN VIGORE AL 1 giugno 1959 Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 16 LUGLIO 1959 PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE O INTERMEDIA DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI Addi' 16 LUGLIO 1959 in ROMA, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal Vice Presidente Dott. Antonio Facco e dal Direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei Signori: Cav. Guglielmo Canese, Dott. Alberto Carmi, Ing. Mario Catella, Dott. Giovanni Ceccuzzi, Ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, Ing. Carlo Costa, Rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, Dott. Mario Giovene, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, Dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, Dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietro forte, Ing. Francesco Rizzi, Ing. Rolando Savona, Dott. Bruno Scaroni, Dott. Cesare Smanio, Avv. Dino Solani, Rag. Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA, rappresentata dal Direttore Dott. Mario Manca assistito dal Dott. Franco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal Vice Presidente Comm. Anselmo Caccia e dal Direttore Dott. Alessandro Padula, con l'intervento del Cav. Geom. Giuseppe Corsi, del Cav. Ferdinando Ragaglini e del Comm. Umberto Ricci; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo Presidente Avv. Antonio Conversi; la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal Dott. Uberto Allegri e dal Dott. Giuseppe Marchesano; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo Direttore Dott. Luigi Mazzitelli; la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata, dal suo Vice Presidente e Responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro On.le Ivano Curti'; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal Segretario Responsabile Ercole Mancia e dal Segretario Virgilio Sebastiani, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali nelle persone dei Signori: L. Alibani, G. Baitochi, I. Bassino, O. Betotti, A. Buglioli, D. Do Nard, A. Faini, S. Gagliardi, F. Pagarini, O. Pancaldi, G. Previtali, T. Pighetti, A. Sapini; la FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Craviotto, e dal Segretario Nazionale Francesco Biagioli con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei Signori: On. Sen. Cesare Angelini, Angelo Barsella, Renato Bellamoli, Giuseppe Crescini, Alfredo Graen, Cav. Melchiorre Garofolo, Dott. Adriano Menconi, Battista Morandini, Gianni Puliti, Gianfranco Spiriti, Valentino Rodolfo; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal Segretario Responsabile Giuseppe Bacci, assistito dal Sig. Giovanni Mucciarelli, con l'intervento dei Segretari Nazionali Guido Conti, Dott. Luigi Della Croce e di Segretari Provicini, Adamo Bartolini, Leo Biggi, Salvatore Fidelio, Ugo Giannotti, Rivo Gori, Teresio Giverso; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CRISTIANI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal suo Segretario Generale, Salvatore Pecoraro e dai Segretari Ivo Filipponi e Massimo Postorino, con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori nelle persone di Aldo Nicosia, Dante Maltei, Patrizio Pecoraro, Venneri Antonio; con l'assistenza, rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dagli On.li Luciano Romagnoli e Vittorio Foa; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'On. Bruno Storti, Segretario Generale, Dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e dal Sig. Mario Pinna; dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal Dott. Italo Viglianesi e da Tullio Repetto; Addi', 16 luglio 1959, in ROMA, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zulienti con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Carnese dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dottor Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio Umberto Cormino, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnani, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avv. Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzo, Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solarini ragioniere Renzo Zampini; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA rappresentata dal direttore dott. Mario Manca assistito dal dott. Fianco de Sensi; l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi; la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSINO; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e responsabile del Settore Produzione e' Lavoro on.le Ivano Curti; la FEDERAZIONE, NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA C.I.S.A.L., rappresentata dal segretario Tommaso Sanesi, con l'intervento dei signori Andrea Giannoni e Giacomo Brondi; con l'assistenza, rispettivamente: della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti la attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Art. 1. SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Il presente contralto si a ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attivita': 1) escavazione del armo; escavazione del granito, sicnite, diorite, quarzite, ecc. escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini; 2) segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali; 3) produzione di granulati, cubetti, polveri, ecc. 4) lavorazione delle selci
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 2
Art. 2 , CRITERI DI APPARTENENZA Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato comporti per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei lavoratori che: a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai b) abbiano particolari mansioni fiduciarie e responsabilita' che non siano normalmente attribuite agli operai; c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con apporto di competenza, tecnico-pratica.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 3
Art. 3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CATEGORIA I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla 1ª categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi l'esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro che esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto alla generalita' dei lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente. Appartengono alla 2ª categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni sopra specificate importi l'esercizio dell'apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa. per la condotta e i risultati della lavorazione.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 4
Art. 4. ASSUNZIONE L'assunzione dei lavoratori di cui agli articoli precedenti verra' effettuata in conformita' delle norme di legge. All'atto dell'assunzione, l'azienda comunichera' al lavoratore per iscritto: a) la data di assunzione; b) la categoria attribuita: c) il trattamento economico.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'eventuale periodo di piova non puo' essere superiore a due mesi. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione. La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti in qualunque momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'. Qualora il licenziamento avvenga oltre il 45° giorno, deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 45° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione per quanti sono i giorni di effettivo lavoro. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio. Per il lavoratore che con analoghe mansioni abbia prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita', i periodi di tempo di cui sopra vengono ridotti rispettivamente ad un mese, e a 15 giorni.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. L'anzianita' di servizio prestata come operaio e' utile agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI Il lavoratore che viene destinato in via temporanea a compiere mansioni pertinenti alla categoria superiore, ha diritto ad un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la sua retribuzione e quella minima della suddetta categoria superiore. Qualora tale periodo si prolunghi oltre tre mesi consecutivi, il lavoratore acquisira' di diritto la nuova categoria e la relativa retribuzione. La sostituzione in mansioni di categoria superiore di lavoratore assente per permesso, congedo, malattia, infortunio, puerperio, gravidanza, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata non superiore a sei mesi, non da' luogo al passaggio di categoria, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente. Superato tale periodo il lavoratore acquisira' il diritto al passaggio alla categoria superiore. Il lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilita una retribuzione interiore, ha diritto alla conservazione della sua retribuzione maggiore della sua categoria.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO L'orario normale di lavoro e' quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali. Dichiarazione a verbale. Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudine od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 9
Art. 9. LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 del mattino. E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalla lettera b) dell'art. 12. I lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo e' compensato con la retribuzione oraria maggiorata secondo le percentuali seguenti e da calcolarsi sulla paga base contingenza eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo: a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23% b) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% c) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario giornaliero normale contrattuale) . . . . . . . . . . . . . . . . 45% d) lavoro notturno in turni avvicendati. . . . . . . . . . . . . . 8% e) lavoro non compreso in turni avvicendati . . . . . . . . . . . 40% f) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 45% g) lavoro festivo con riposo compensalivo . . . . . . . . . . . . 12% Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-art. 10
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