DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1432

Type DPR
Publication 1960-09-25
Ultimo aggiornamento 1960-12-06
State In force
Source Normattiva
articles 102
Reform history JSON API

ACCORDO 29 OTTOBRE 1948 PER LE MENSE AZIENDALI Addi' 29 ottobre 1948 in Milano, tra il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICCIAI, MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dai signori: Sbarbaro Zulli, dottor ing. Guido Lorini, cav. Celeste Carrara, Carlo Vigorelli, avv. Piero Rossi e Luigi Terenghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA in persona dell'ing. Emilio Zacchi; il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Ceresa-Gianet, assistito dai signori: Monga, Matte', Ramella Robiollo, Sanlorenzo, dott. Carlo Pistoja; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo segretario Responsabile sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni; con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI, dei sigg. Omobono Tominaz, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini; partecipando alle trattative la (F.U.I.L.A.) FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai sigg. Silvio Ascari, Giuseppe Fossati e Franco Manzella, si e' stipulato il seguente accordo: Art. 1. Le aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza dei Sindacati stipulanti, ovunque sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli Enti preposti alla alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di un piatto caldo nei giorni di effettivo lavoro.

Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali-art. 2

Art. 2. Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sara' corrisposta limitatamente ai giorni ed alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennita' sostitutiva di L. 30 giornaliere.

Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali-art. 3

Art. 3. L'indennita' di cui sopra e' dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilita' di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della mensa per esigenza di lavoro.

Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali-art. 4

Art. 4. Nessuna indennita', e dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa e' regolarmente costituita e funzionante.

Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali-art. 5

Art. 5. Ove esistano condizioni piu' vantaggiose a favore dei lavoratori queste dovranno essere mantenute.

Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali-art. 6

Art. 6. Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissare, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.

Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali-art. 7

Art. 7. Il presente accordo, a conferma della situazione in atto, decorrera' dal 1 ottobre 1948 e scadra' il 31 gennaio 1949. Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l'accordo si intendera' confermato per un uguale periodo di tempo. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)