DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1432
Art. 46. LAVORI DISCONTINUI L'indennita' giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi provinciali e' ragguagliata, per gli operai addetti a lavori discontinui ed a mansioni di semplice attesa o custodia, ad un orario di dieci ore ed a quel maggior orario previsto dal 3° comma dell'art. 9 (orario di lavoro). Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato oltre le 10 ore giornaliere, per gli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera dell'indennita' stessa. Restano ferme le condizioni migliori in atto.
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Art. 47. LAVORO A DOMICILIO par. 1. - DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO E' da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro ne' sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o piu' datori di lavoro, ricevendo dagli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sara' impegnato a non eseguire, per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potra' assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito. par. 2. - LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO Tutti i lavoratori a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati: Parte 1ª. - Consegna del lavoro. 1) Data e ora dell'ordinazione; 2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio; 3) specificazione e quantita' del lavoro da eseguire; 4) misura della retribuzione; 5) ammontare delle eventuali anticipazioni; 6) giorno ed ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato; 7) firma del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio. Parte 2ª. - Riconsegna del lavoro. 1) Giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito; 2) specie e quantita' del lavoro eseguito; 3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio; 4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio; 5) indicazioni delle eventuali ritenute; 6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio. par. 3. - RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO Con la sottoscrizione della parte 1ª (Consegna del lavoro di cui all'art. 2), il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro, la responsabilita' di tutto il materiale che riceve in consegna, nonche' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute. par. 4. - RETRIBUZIONE a) I lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi. b) Il trattamento di cui sopra si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai interni e cioe': paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennita' di contingenza, nella misura fissata per i lavoranti di eta' superiore a venti anni, eventuali terzi elementi e indennita' accessorie. Indennita' di contingenza eventuali terzi elementi ed indennita' accessorie dovranno essere tradotti in quote orarie sulla base di 8 ore giornaliere. c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacita' per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni ad esso richieste. L'anzidetta tariffa di cottimo risultera' cosi' dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato. d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuizione, dal variare della paga base, delle eventuali indennita' accessorie e della indennita' di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso e). e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni. par. 5. - MAGGIORAZIONI DELLA RETRIBUZIONE a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio - a titolo di indennita' sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festivita' nazionali ed infrasettimanali - una maggiorazione del 19% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavorante stesso nel corso del periodo considerato. b) Con le stesse modalita' ed in coincidenza con le ferie annuali oppure con la gratifica natalizia, sara' corrisposta al lavorante a domicilio che presti la sua opera ad un solo datore di lavoro una indennita' sostitutiva dell'indennita' di licenziamento, nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita. par. 6. - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati la sera e da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 16 in giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi, con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti inpar. 7. - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni. par. 8. - FORNITURA MATERIALE Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. E' tuttavia, riconosciuta, alle parti la facolta' di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavorante per quella parle del materiale accessorio che in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro. par. 9 NORME GENERALI Per tutto quanto non e' espressamente disposto nella presente regolamentazione dei lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la Specialita' dei rapporto. Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed alla assistenza, di malattia.
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Art. 48. CERTIFICATO DI LAVORO L'azienda rilascera' all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda, stessa e le mansioni da esso esercitate.
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Art. 49. RECLAMi E CONTROVERSIE A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d'impresa, previsti dagli accordi interconfederali le controversie individuali ed i reclami che ne conseguissero, da parte di uno o piu' lavoratori, saranno risolti nell'ambito aziendale secondo le norme stabilite dalla direzione dell'azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sara' sottoposta all'esame delle rispettive associazioni territoriali per l'esperimento del tentativo di amichevole composizione. Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l'interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali, in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.
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Art. 50. NORME GENERALI Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali piu' favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute. Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
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Art. 51. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal 1 ottobre 1948 ed avra' validita' fino al 1 luglio 1950. Si intendere automaticamente rinnovato, dopo la sua scadenza, di anno in anno, qualora una delle parti non lo abbia disdetto con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 27 GENNAIO 1949 DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE SARTORIALI SU MISURA Addi' 27 gennaio 1949 in Milano, tra il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICCIAI,MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dall'avv. Piero Rossi; il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Ceresa-Gianet, assistito dal dott. Carlo Pistoja; e la FEDERAZIONI ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni: con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI., dei sigg. Omobono Tominez, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.L.A.), rappresentato dal suo Segretario Generale sig. Silvio Ascari, dal Segretario Nazionale sig. Giuseppe Fossati e dal sig. Antonio Tanzi dell'Ufficio Tecnico Contrattuale della Federazione stessa, nonche' dei seguenti signori in rappresentanza dei LIBERI SINDACATI PROVINCIALI DI MILANO: Franco Manzella e di Torino: Maria Cherra; e' stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza dei Sindacati stipulanti. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale: 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente: 2) il libretto di lavoro; 3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
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Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto di cui agli articoli 36, 37 e 38, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la l'innovazione o proroga di un contratto a termine cime venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fa assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, lino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e all'indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
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Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati della la categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 10%. La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo sia ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara', corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a secondo che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta, del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e conseguentemente il periodo di prova sara' computato a tutti gli effetti contrattuali. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
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Art. 4. CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue: 1ª Categoria: Impiegati di concetto con funzio- tecnici < ni direttive amministrativi 2ª Categoria: Impiegati di concetto.......... tecnici < amministrativi 3ª Categoria: tecnici Gruppo A) Impiegati di ordine < amministrativi tecnici Gruppo B) Impiegati di ordine < amministrativi Appartengono al Gruppo B della, 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografo, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe). L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categoria inferiore alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito: in questo ultimo caso l'applicazione della norma anzidetta avra' luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso.
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Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All' impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.
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Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' ne' mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra', essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1° categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, della categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
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Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita', di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio. Tuttavia il primo anno di anzianita' convenzionale, quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.
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Art. 8. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennita' sostitutiva e della indennita' di anzianita', una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati ed invalidi di guerra: un anno; 2) ex combattenti o ad essi parificati a norma di legge che abbiano prestato servizio, almeno per sei mesi, presso reparti mobilitati in zona di operazioni sei mesi; 3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. Il diritto alle predette anzianita', comprovato dalla necessaria documentazione ed integrato dalla prova del mancato godimento precedente, deve essere denunciato all'azienda - a pena di decadenza - dall'impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta dell'azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.
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Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per la relativa durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l'orario massimo normale di lavoro non potra' eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue. Tuttavia le ore di lavoro prestate oltre le 44 ore e fino alle 48 ore settimanali dagli impiegati a regime normale di lavoro e oltre le 55 ore e fino alle 60 ore settimanali dagli impiegati aventi mansioni discontinue verranno compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la corresponsione di altrettante quote orarie dello stipendio mensile, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 13 del presente contratto. L'orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare - di massima - libero l'impiegato nel pomeriggio del sabato. Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche produttive delle industrie delle confezioni su misura, e limitatamente agli impiegati il cui lavoro e' strettamente connesso con quello degli operai, si ammette che, qualora sia richiesta agli operai una prestazione lavorativa nel pomeriggio del sabato, anche gli impiegati di cui trattasi possano recuperare le ore di lavoro eventualmente non effettuate nei periodi di stasi prestando la loro opera nel pomeriggio del sabato per non piu' di 4 ore e comunque senza sorpassare nel complesso i limiti normali dell'orario di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo.
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Art. 10. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
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Art. 11. GIORNI FESTIVI Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti: a) Festivita' nazionali: Anniversario della. Liberazione: 25 aprile. Festa del lavoro: 1 maggio. Anniversario della Vittoria in Europa: 8 maggio. Anniversario della Vittoria: 4 novembre. b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili: Capodanno: 1 gennaio. Epifania: 6 gennaio. S. Giuseppe: 19 marzo. Ascensione: festa mobile. Corpus Domini: festa mobile. SS. Pietro e Paolo: 29 giugno. Assunzione: 15 agosto. Ognissanti: 1 novembre. Concezione: 8 dicembre. Natale: 25 dicembre. La festivita' del Patrono potra' essere sostituita, di comune accordo fra le Organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Qualora una o piu' festivita' nazionali cadano in domenica o in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato sara' dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, un a quota giornaliera dell'indennita' di contingenza, salve le migliori condizioni che potranno essere disposte dalla legge o dagli accordi interconfederali.
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Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 9,del presente contratto. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dall'art. 11 del presente contratto. La, percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non e' dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto ed autorizzato. Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di retribuzione: Lavoro straordinario diurno: 25% Lavoro notturno: 50% Lavoro straordinario notturno: 60% Lavoro festivo: 50% Lavoro straordinario festivo: 60% Lavoro straordinario festivo notturno: 70% Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonche' di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre alla normale retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo. Besta salva la deroga prevista dal 2° comma dell'art. 10 del presente contratto. Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti del l'orario normale giornaliero, sara' compensato con la aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria. Agli effetti del presente articolo la quota oraria di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale) b) l'indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento. Qualora la retribuzione sia composta, in tutto o in parte, di elementi variabili, si prendera' per base, un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
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Art. 13. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento. c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. L'impiegato puo' anche essere remunerato in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) e per 180 (centottanta). Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera. a) del primo comma del presente articolo.
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Art. 14. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione liquidabile mensilmente sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione stessa e con la particolareggiata distinta degli importi delle trattenute. In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione mensile, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di impiego (con diritto alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di quella di mancato preavviso. Tanto in pendenza dei rapporto d'impiego quanto all'atto della risoluzione dello stesso, in caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere corrisposta, alla relativa scadenza, la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, debitamente contestati ed accertati nel loro ammontare, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
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Art. 15. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per otto bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del trattamento retributivo mensile. Tale maggiorazione, nella, misura del 5% biennale, verra' conteggiata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado a cui appartiene l'impiegato. Comunque i futuri aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono sempre essere calcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Lo stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, restera' invariato qualora, risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria. Nel caso che l'impiegato abbia goduto di un aumento di merito, questo gli sara' conservato, nella misura del 50%, in aggiunta al nuovo stipendio minimo contrattuale mensile, salvo, come stabilito nel precedente comma, che risulti piu' favorevole all'impiegato il mantenimento in cifra dello stipendio mensile, di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, goduto nella precedente categoria. L'eventuale eccedenza sul nuovo minimo stipendiale di cui ai due precedenti comma, non puo' essere assorbita dai futuri aumenti periodici.
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Art. 16. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposto dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' all'impiegato, per ciascun anno di anzianita', una tredicesima mensilita' d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione di tale mensilita' deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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Art. 18. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo da stabilirsi di comune accordo.
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Art. 19. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e del grado di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
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Art. 20. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita', non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera', anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
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Art. 21. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a: giorni 15 di calendario in caso di anzianita' fino a 2 anni; giorni 20 di calendario in caso di anzianita' dai oltre 2 anni sino a 10 anni; giorni 25 di calendario in caso di anzianita' (la oltre 10 anni sino a 20 anni; giorni 30 di calendario in caso di anzianita' di oltre 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Non saranno computate nel periodo feriale le festivita' nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda, e dell'interesse dell'impiegato. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta, previsto dall'art. 29 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella, localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto d' impiego per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'annata, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse, in proporzione dei mesi di anzianita', maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
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Art. 22. ASSENZE E PERMESSI Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia giustificata domanda l'azienda, puo' concordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere, per tali periodi, la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
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Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio agli impiegati sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza dalla retribuzione mensile. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
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Art. 24. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 25
Art. 25. ASPETTATIVA All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verra' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente. L'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari una aspettativa la cui durata sara' in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata la richiesta stessa. Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione potra' revocare la aspettativa stessa. Durante l'aspettativa per cariche pubbliche e sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', mentre quando l'aspettativa e' richiesta dall'impiegato per necessita' personali o familiari non maturera' alcun effetto contrattuale. In ogni caso di aspettativa non compete retribuzione alcuna.
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Art. 26. REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dall'azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiego dal presente contratto o dalle norme nei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonche' dalle norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnato, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.
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Art. 27. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
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Art. 28. SERVIZIO MILITARE La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sara' considerato dimissionario. Per l'impiegato non in prova il servizio militare di leva e' computato come anzianita' utile agli effetti dell'indennita' di anzianita', sempreche' l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui riprende il lavoro. L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata di leva, o al richiamo alle armi, ha diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Per il caso di richiamo il tempo passato sotto le armi dall'impiegato non in prova verra' computato, agli effetti dell'anzianita', come se fosse maturato presso l'azienda. Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare, per il caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della [legge 10 giugno 1940, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653) e successive modifiche. Ai sensi delle citate disposizioni legislative, in favore degli impiegati richiamati alle armi sara' continuato sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, in quanto dovuti, e alle altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di esse, nella misura dovuta - sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento dello stesso, salvo le variazioni conseguenti a modifiche del loro stato di famiglia.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 29
Art. 29. TRASFERTE All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 30
Art. 30. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati nella nuova localita' di lavoro o che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita', di anzianita' e al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel quali caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesse non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita' sostitutiva. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore, riconosciuta dall'azienda, anche nell'ipotesi avanti prevista l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe senza congiunti a carico, ovvero dell'intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato. Per i casi di trasferimento all'estero varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 31
Art. 31. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia o infortunio dovra' essere comunicata all'azienda entro il termine di 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda ha facolta' di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o d'infortunio dell'impiegato. Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio, e sempreche' le infermita' non siano state semplicemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova, sara' praticato al seguente trattamento: a) in caso di anzianita' fino a tre anni: conservazione del posto per sei mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi due mesi e di meta' della retribuzione mensile per i quattro mesi successivi; b) in caso di anzianita' da oltre tre anni e fino a sei anni: conservazione del posto per otto mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi tre mesi e di meta' della retribuzione mensile per i cinque mesi successivi; c) in caso di anzianita' oltre i sei anni: conservazione del posto per dieci mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e di meta' della retribuzione mensile per i sei mesi successivi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso. Il periodo di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio deve essere computato nell'anzianita', a tutti gli effetti contrattuali. Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potra' risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' e l'indennita' sostitutiva del preavviso di cui agli artt. 36 e 35 del presente contratto. Qualora la prosecuzione dell'infermita' per malattia o infortunio, oltre i termini predetti non consenta all'impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso indennita' di anzianita' ma non al preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento. Il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' ai soli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. E' in facolta' dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia. Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 32
Art. 32. TUTELA DELLA MATERNITA' Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della maternita', nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessita' di provvederci alle curie dell'infante, la impiegata potra', assentarsi dal lavoro due mesi prima della data presunta per il parto e sino a sei mesi dopo ilo' parto, fermi sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa. Durante il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, l'azienda conservera' il posto all'impiegata e le corrispondera' l'intera retribuzione utensile per i primi quattro mesi e la meta' della retribuzione mensile per altri due mesi, fatta deduzione di quanto essa eventualmente perecpira' per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni previste all'art. 31 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianita' per fatto il periodo di conservazione del posto. Qualora per il trattamento in caso di gravidanza, e di puerperio intervenissero norme di carattere generale (di legge o di contratto) piu' favorevoli all'impiegata. Il trattamento di cui al presente articolo sara' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 33
Art. 33. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita', prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, ne' svolgere attivita' contraria, agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenz, sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti affidategli.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 34
Art. 34. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita' con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 35
Art. 35. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di anzianita': 1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 11/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi i di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di anzianita' e non i 10: 1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 11/2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di anzianita': 1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 21/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto d'impiego senza la osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per' indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino ai limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 36
Art. 36. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 34, comma 1°, lettera e), si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamento o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1946, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misurata di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae, per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1947 la indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il cas di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali intuitu personae, per i quali varra' la norma dell'art. 44 del presente contratto. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto. Tuttavia per l'anzianita' maturata fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' di anzianita' sara' liquidata in base al trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto di impiego esclusa la sola indennita' di contingenza; per l'anzianita' maturata successivamente alla predetta data l'indennita' di anzianita' sara' liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto di impiego. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine; conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario di dedurre dalla indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni; previdenza, assicurazioni varie) compiuti liberamente dalla azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 39 del presente contratto.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 36 del presente contratto: a) 100% (cento per cento) agli uomini che abbiano compiuto 60 anni di eta'; alle (donne che abbiano compiuto 55 anni di eta', o che si dimettano per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissioni che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; b) 50% (cinquanta per cento) ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque, anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'azienda e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 38
Art. 38. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA PERMANENTI In caso di morte dell'impiegato, ll'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso, di cui agli articoli 35 e 36 del presente contratto, e la indennita' sostitutiva delle ferie nonche' i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione. Si richiamano inoltre le norme di cui al [R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-01-08;5) e ai [D.L.L. 1 agosto 1945, n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708) circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 39
Art. 39. PREVIDENZA Nei riguardi della e Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 40
Art. 40. CESSIONE, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto dell'azienda non risolvono di per se' il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, giusta le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate. Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze. Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 41
Art. 41. CERTIFICATO DI LAVORO Ferme restandole annotazioni prescritte dalla [legge 10 gennaio 1935, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112), sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni per quanto causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate. Nel certificato di lavoro sara' specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' previste dall'art. 8 del presente contratto e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verra' indicato il motivo.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 42
Art. 42. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 43
Art. 43. COLLEGI TECNICI Le contestazioni sull'assegnazione ai vari gradi e categorie dell'impiegato, come previsto dall'art. 4 del presente contratto, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, verranno demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali, la costituzione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dalle seguenti norme: a) il Collegio tecnico e' composto, in ogni provincia dai rappresentanti della Associazione sindacale di categoria degli industriali e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente; b) l'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto da una o dalle due Associazioni sindacali competenti; c) l'Associazione che richiede l'intervento del Collegio tecnico ne dara' notizia, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione corrispondente e all'Ispettorato del Lavoro, comunicando gli estremi della vertenza. L'ispettorato del Lavoro riunira' il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dando alle due Associazioni interessate un preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni; d) comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Re il componimento non riesce, il Collegio tecnico dove, in apposito verbale, sottoscritto dai membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando il grado o la categoria, o la qualifica da assegnarsi al lavoratore e i motivi che hanno determinato detta assegnazione. A richiesta di una delle parti, il Collegio tecnico ha facolta' di procedere a quei sopraluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni. In ogni caso il Collegio tecnico rilascera' copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 44
Art. 44. INDISCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 45
Art. 45. SOSTITUZIONE DEGLI USI Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'art. 36 del presente contratto per l'indennita' di anzianita' relativa alla anzianita' maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall'art. 35 del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 46
Art. 46. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali. Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 44 del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 35, 36 e 45 del presente contratto.
CCNL Impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su misura-art. 47
Art. 47. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle industrie delle confezioni su misura ha decorrenza dal 1 ottobre 1948 sara' valido sino al 31 maggio 1951. Peraltro si conviene: 1) per il compito dell'indennita' di anzianita' varranno i termini di decorrenza fissati nell'art. 36 del presente contratto; 2) per il trattamento di malattia e di infortunio e per il trattamento di gravidanza e puerperio, previsti dagli articoli 31 e 32 del presente contratto, la decorrenza resta fissata dal 31 dicembre 1948. Qualora il presente contratto non venga disdetto da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno. Il presente contratto, dopo che sara' denunciato da una delle due parti contraenti, restera' in vigore, dopo la sua scadenza, fino alla stipulazione di un nuovo contratto. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali-art. 1
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