DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1433
Art. 44. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento, non ai sensi del punto 2) dell'art. 49, all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso la azienda e' dovuta una indennita' nella misura di: 6 giorni (ore 48) per ogni anno di anzianita' dal primo al quinto anno compiuto; 8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianita' oltre il quinto e fino al decimo anno compiuto; 10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianita' oltre il decimo e fino al quindicesimo anno compiuto; 11 giorni (ore 88) per ogni anno di anzianita' oltre il quindicesimo anno. Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita', le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria calzaturiera, all'operaio licenziato, ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', l'indennita' verra' liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianita'. L'indennita' di cui al comma 1° deve essere conteggiata per l'anzianita' maturata a partire dal 1 gennaio 1948. Per l'anzianita' pregressa e cioe' per ogni anno di anzianita' maturato a tutto il 31 dicembre 1947 e' dovuto all'operaio una indennita' di anzianita' nella misura di: 3 giorni (ore 24) per ogni anno di anzianita'. L'indennita' di cui sopra sara' conteggiata in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto piu' l'indennita' di contingenza, piu' l'eventuale terzo elemento, piu' gli incentivi ed i premi di produzione. Per la liquidazione degli operai normalmente retribuiti a cottimo si prende per base il guadagno medio di cottimo realizzate nelle ultime quattro settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale del cottimo, di cui all'art. 18. Spettano inoltre all'operaio il preavviso, il godimento delle ferie maturate, la, liquidazione della gratifica natalizia o dei ratei maturati come previsto dai relativi articoli ed eventuali altre spettanze. Dichiarazione a verbale. Esempi di calcolo dell'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento. Le parti confermano che le misure progressive della indennita' di anzianita' da, applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianita', sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare; con la media risultante in sede di applicazione dei singoli casi, la misura, proporzionale agli anni di anzianita' maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento. 1° Esempio: operaio assunto il 1 luglio 1926 e licenziato il 31 marzo 1960: Anzianita': anni 33 e mesi 9 dal 1 -1926 al 31-12-1947 anni 21 a ore 24 ore 504 mesi 6 a ore 2 ore 12 dal 1-1-1948 al 31-12-1952 anni 5 a ore 48 ore 240 dal 10-1-1953 al 31-12-1957 anni 5 a ore 64 ore 320 dal 1-1-1958 al 31-3-1960 anni 2 a ore 80 ore 160 mesi 3 a ore 6 e minuti 40 ore 20 -------- Totale: ore 1.256 2° Esempio: operaio assunto il 1 aprile 1948 e licenziato il 30 giugno 1960: Anzianita': anni 12 e mesi 3 dal 1-4-1948 al 31-3-1953 anni 5 a ore 48 ore 210 dal 10-4-1953 al 31-3-1958 anni 5 a ore 64 ore 320 dal 1-4-1958 al 30-6-1960 anni 2 a ore 80 ore 160 mesi 3 a ore 6 e minuti 40 ore 20 ---------- Totale: ore 740
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 45
Art. 45. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di anzianita' prevista dall'art. 44: 1) il 50% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti; 2) il 70% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti; 3) il 90% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 10 ai 12 anni compiuti; 4) il 100% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda oltre i 12 anni compiuti. Il periodo di apprendistato sara' computato nelle anzianita', agli effetti del trattamento di cui sopra, dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo dell'apprendistato stesso. L'intero trattamento di cui al punto 4) del primo comma del presente articolo, e' dovuto anche ai dimissionari: per causa di malattia professionale: per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia non professionale dopo superati i termini di comporto previsti dal 3° comma dell'art. 26; per i casi previsti dal 2 comma della lettera A) dell'art. 13; per entrare in ordini religiosi; per le operaie in caso di matrimonio o di gravidanza o di puerperio. Lo stesso trattamento compete all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero del 55° anno di eta', se donna.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 46
Art. 46. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso, di cui agli articoli 43 e 44, e la indennita' sostitutiva delle ferie maturate nonche' i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti ed affini secondo le vigenti norme di legge; in loro mancanza le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 47
Art. 47. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della, loro gravita', all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza; c) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 (tre) giorni; d) licenziamento ai sensi dell'art. 49.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 48
Art. 48. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio; a) che, senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro, come previsto all'art. 33; b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro; c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto; f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda: g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; h) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scrittutrazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza; i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del Presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene. La multa verra' applicata per le mancanze di mia or rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe e' devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nella azienda o, in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattia.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 49
Art. 49. LICENZIAMENTO PER MANCANZE Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto: 1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non dell'indennita' di anzianita'. Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre 5 giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) recidiva al divieto di fumare sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna per reato infamante ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda; f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale; g) recidiva nella mancanza di cui al punto a) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo; h) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda; i) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni). 2) Con la perdita dell'indennita' di preavviso e dell'indennita' di anzianita'. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali; b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda; c) trafugamento di modelli o schizzi o disegni o riproduzione degli stessi quando non siano gia' a conoscenza del pubblico; d) lavorazione per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dalla azienda salvo nei casi di sospensione di lavoro; e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa; f) insubordinazione verso i superiori; g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo. All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo competono, comunque, i ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia, come previsto dai relativi articoli, e quanto altro dovuto.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 50
Art. 50. TRASFORMAZIONE - TRAPASSO - CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per se' il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga d'accordo fra le due parti, alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze di personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione. Se il licenziamento e' causato (la fallimento o da cessazione della azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 51
Art. 51. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA L'indennita' giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi e' ragguagliata, per gli operai di cui al titolo del presente articolo, ad un orario di dieci ore ed a quel maggiore orario previsto dal 2° comma dell'articolo 10. Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato deve essere adottata, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa. Restano ferme le migliori condizioni in atto.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 52
Art. 52. LAVORO A DOMICILIO Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all'allegato 1 - Regolamento del lavoro a domicilio.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 53
Art. 53. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124), l'azienda dovra' rilasciare all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 54
Art. 54. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o tra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo tra le parti, la controversia o il reclamo saranno sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite, per la loro definizione, all'esame delle competenti organizzazioni sindacati provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 55
Art. 55. NORME GENERALI Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le Parti col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali in atto piu' favorevoli all'operaio, che dovranno di conseguenza essere mantenute. Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 56
Art. 56. DECORRENZA E DURATA DE. CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria calzaturiera avra' validita' fino al 31 ottobre 1961 con decorrenza dal 1 agosto 1959 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima, della scadenza.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 1
ALLEGATO REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO Addi' 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell'Associazione Naz. Calzaturifici italiani (A.N.C.I.) l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amleto Lombardi; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cav. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Bossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Lualdi, cav. Bruno Alagli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe Morelli, dott. Ermes Pasquali. dott. Antonio Pedata, dott. Giorgio Piacentini, dott. Silla Pilati. cav. dell'av. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, avv. Piero Rossi, dott. Dino Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottor Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale, signor Remo Savio, dai Segretari Nazionali: on. Giuseppina Palumbo e sig. Carlo Polliotti; con l'intervento, in rappresenza dei sindacati provinciali, dei sigg. Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Franca Guazzoni, Tullio Minguzzi, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Nello Randi, Ario Mantovani, Maria Guerra, Anita Malavasi, Gianni Veratelli, Isabella Milanesi; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Eugenio Giambarba; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Silvio Ascari e dai Segretari Nazionali: cav. Giuseppe Fossati, Carlo Faverio; e dai signori: cav. Maria Gherra e dott. Loris Boldrini; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Landoni Luigi, Enrico Do Carli, Vincenzo Del Pietro, Michelangelo Lamera, Franco Manzella, Mario Zenoni, Piero Russo e Lorenzo Cadamuro, e dei lavoratori: Angelo Bonacorsi, Bruno Gianotti, Maria Saibene, Vincenzo Scervoletto, Paolo Villa e Nando Seccastina; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nelle persone del suo Segretario Generale Aggiunto dott. Dionigi Coppo e del Segretario Sindacale dott. Paolo Cavezzali; e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Nazionale Responsabile signor Adolfo Di Marino e dai Segretari Nazionali signori Eriminio Fantinelli e Gaetano De Jesu; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Lorenzo Porta, Mario Borgianni, Mario Longhi, Augusto Sciarini, Pietro Cavallero, Mario Vanin, Bennici Lauretta, Giuseppe Della Bella, Ettore Seghi, Aida Colombini; Addi' 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell'Associazione Calzaturifici italiani (A.N.C.I.) tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amleto Lombardi: con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cav. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottolino Bossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Lualdi, cav. Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe Morelli, dott. Ermes Pasquali. dott. Antonio Pedata, dott. Giorgio Piacentini, dott. Silla Pilati, cav. dell'av. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, avv. Piero Rossi, dott. Dino Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella, persona del signor dottor Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata per delega dal signor Bruno Scheggi, delegato confederale per l'alta Italia, della Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.); e' stato stipulato il presente accordo aggiuntivo per la Regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria calzaturiera, in applicazione del disposto dell'art. 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria calzaturiera, stipulato in in data 25 luglio 1959. Art. 1. DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO Per la definizione del lavorante a domicilio si fa riferimento a quanto disposto in proposito dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 e dal relativo regolamento.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 2
Art. 2. LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla [legge 1 gennaio 1935, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-01;112), deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. Norma transitoria Nell'attesa della pubblicazione del modello ministeriale, verra' utilizzato il modello gia' in uso.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 3
Art. 3. RESPONSABILITA DEL LAVORANTE A DOMICILIO Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita' di fatto il materiale che riceve in consegna nonche' quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 4
Art. 4. RETRIBUZIONE DEI LAVORANTE A DOMICILIO Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dai contratto per gli operai interni e dai contratti integrativi salariali e relativi aggiornamenti. A) Il predetto trattamento si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai seguenti elementi: 1) paga base; 2) percentuale di cottimo dell'8% da computarsi sulla paga base; 3) indennita' di contingenza: 4) eventuali indennita' e terzi elementi. L'indennita' di contingenza e le altre eventuali indennita' e terzi elementi giornalieri saranno ragguagliati a quote orarie in base ad 8 ore giornaliere. B) Base del computo sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacita' professionale per compiere quelle iperazioni o quei gruppi di operazioni richieste all'operaio. C) La tariffa di cottimo risultera' dalla moltiplicazione delle ore e frazioni di ore(di cui al punto B) per gli elementi della retribuzione indicati al punito A). D) Le quote dell'indennita' di contingenza saranno quelle stabilite per i lavoratori oltre i 20 anni, le paghe basi saranno quelle stabilite per le categorie cui si riferisce la lavorazione. E) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o in diminuzione del variare della paga base, delle eventuali indennita' e terzi elementi o della indennita' di contingenza, determineranno automaticamente con La stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno secondo il computo di cui al punto C). F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 5
Art. 5. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO I lavori consegnati al lavorante a domicilio la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi il mattino susseguente alla festivita' stessa, nonche' i lavori consegnati la sera e da riconsegnare il mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti - limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi - con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 6
Art. 6. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 7
Art. 7. MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio, a titolo di compenso per la gratifica natalizia per le ferie e per le festivita' nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione nella misura del 20% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 8
Art. 8. INDENNITA' DI ANZIANITA' Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio che presta la sua opera, a titolo di indennita' di anzianita', una maggiorazione nella misura del 2,4% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 9
Art. 9. FORNITURA ACCESSORI Per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione, e per il solo caso che gli accessori stessi non siano, in tutto ed in parte, forniti dal datore di lavoro, e' lasciata facolta' alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 10
Art. 10. NORME GENERALI Per tutto quanto non e' stato espressamente disposto nella presente Regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria calzaturiera, stipulato in data 25 luglio 1959 in quanto tali norme siano compatibili con la specialita' del rapporto. In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla [legge 13 marzo 1958, n. 264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-13;264).
Allegato regolamentazione del lavoro a domicilio-art. 11
Art. 11. DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE La presente Regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti all'industria calzaturiera avra' validita' lino al 31 ottobre 1961 con decorrenza dal 1 agosto 1959 e si intendera' successivamente rinnovata: di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Allegato - Tabelle
TABELLE DEI MINIMI SALARIALI DI CUI AL CONTRATTO 25 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE Con decorrenza 1 agosto 1959 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEI MINIMI SALARIALI DI CUI AL CONTRATTO 25 LUGLIO 1959,DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE con decorrenza 1 agosto 1959 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEI MINIMI SALARIALI DI CUI AL CONTRATTO 25 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE con decorrenza 1 agosto 1959 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEI MINIMI SALARIALI DI CUI AL CONTRATTO 25 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE con decorrenza 1 agosto 1955 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLE DEI MINIMI SALARIALI DI CUI AL CONTRATTO 25 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE con decorrenza 1 agosto 1959 Parte di provvedimento in formato grafico SUPERMINIMI CONTRATTUALI In armonia a quanto stipulato con l'accordo 3 luglio 1947 per la classificazione degli operai calzaturieri, per le seguenti mansioni i minimi di paga risultanti dalla suddetta tabella devono essere maggiorati delle quote orarie sotto specificate: Operai uomini di 2ª categoria ribattitori della montatura........ L. 2,70 all'ora Operai uomini di 3ª categoria tagliatori e tranciatori di tessuti per fodera e articoli similpelle... L. 1,65 all'ora Operaio di 3ª categoria confezione tacchi a fogli giuntati con misurazione, articoli uomo e ragazzo.......................... L. 1,15 all'ora addette alla alzata e chiusura increne.......................... L. 1,15 all'ora OPERAI AUSILIARI (meccanici, falegnami, elettricisti, muratori, fuochisti, ecc.) Specializzati: le stesse paglie degli Operai di 1ª categoria. Qualificati: le stesse paghe degli operai di 2ª categoria. ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O DI CUSTODIA A) Autisti e motoscafisti Specializzati: la stessa paga degli operai di la categoria. Qualificati: la stessa paga degli operai di 1ª categoria, diminuita di una quota oraria di L. 12,05. B) Guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi ecc. 1) UOMINI parificabili agli operai qualificati (2ª categoria): eta' superiore ai 20 anni: la stessa paga degli operai di 2ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 5,40; eta' fra i 18 e i 20 anni: la stessa paga degli operai di 2ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita da una quota oraria di L. 10,30; Parificabili ai manovali specializzati (3ª categoria): eta' superiore ai 20 anni: la stessa paga degli operai di 3ª categoria di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 2,25; eta' fra i 18 e i 20 anni: la stessa paga degli operai di 3ª categoria di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 7,95; eta' fra i 16 e i 18 anni: la stessa paga degli operai di 3ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 41,60; eta' inferiore ai 16 anni: la stessa paga degli operai di 3ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 75,75. 2) DONNE Parificabili alle operaie di 2ª, categoria: eta' superiore ai 20 anni: la stessa paga delle operaie di 2ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 1,55; eta' fra i 18 e i 20 anni: stessa paga delle operaie di 2ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 18,40; Parificabili alle operaie di 3ª categoria: eta' superiore ai 20 anni: la stessa paga delle operaie di 3ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, aumentata di una quota oraria di L. 0,80; eta' fra i 18 e i 20 anni: la stessa paga delle operaie di 3ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 15,40; eta' fra i 16 e i 18 anni: la stessa paga delle operaie di categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 29,60; eta' inferiore ai 16 anni: la stessa paga delle operaie di 3ª categoria, di eta' superiore ai 20 anni, diminuita di una quota oraria di L. 46,50. RETRIBUZIONE PER LA 9ª e 10ª ORA E LAVORO STRAORDINARIO Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti;guardiani diurni e notturni, fattorini custodi, ecc.), assunti per un orario giornaliero di 9 o di 10 ore, l'ora o le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria prevista dalla presente tabella ridotta al 45%. Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima ora (a seconda dell'orario di lavoro per il quale il lavoratore e' stato assunto) valgono Le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente. APPRENDISTI Decurtazione sulla paga del manovale comune di corrispondente sesso ed eta': Parte di provvedimento in formato grafico Scatti semestrali. Nel settore industriale delle calzature sono previsti per gli apprendisti aumenti semestrali nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente fra il minimo di paga base della 2ª categoria relativo all'eta' in cui avra' termine il periodo di apprendistato, ed il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista, per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato. Nel settore calzaturiero la durata dell'apprendistato e' stata determinata nelle seguenti misure: Uomini: assunti in eta' dai 14 ai 16 anni: durata apprendistato anni 3 (6 semestri); assunti in eta' dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni 21/2 (5 semestri); assunti in eta' dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni 11/2 (3 semestri). Donne: assunte in eta' dai 14 ai 16 anni durata apprendistato anni 21/2 (5 semestri); assunte in eta' dai 16 ai 18 anni durata apprendistato anni 2 (4 semestri); assunte in eta' dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni 1 (2 semestri). Avvertenza Si fa presente che nella pratica si verificano per gli apprendisti le seguenti undici situazioni: Parte di provvedimento in formato grafico Visti il contratto, l'allegato e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Accordi
ACCORDO DEL 3 LUGLIO 1947 RELATIVO ALLA ISTITUZIONE dell'INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI dell'INDUSTRIA DELLE CALZATURE Addi' 3 luglio 1947, in via Dogana 1, presso l'A.N.C.I. di Milano, via Dogana 1 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) di Milano, via, Dogana 1 e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) considerata la situazione contingente e alimentare attuale, dato atto che le parti non intendono pregiudicate le rispettive questioni di principio. convengono quanto segue: le ditte che non hanno la mensa debbono corrispondere a ciascun dipendente, nei giorni di effettivo lavoro, una indennita' sostitutiva ragguagliata a L. 30 per ogni giornata di lavoro. La indennita' non sara' naturalmente reclamata dai dipendenti alle aziende presso le quali funzioni la mensa aziendale. Le disposizioni del presente accordo non costituiscono modifica delle condizioni di miglior favore aziendalmente in atto. Eventuali migliori condizioni che venissero concordate fra le due Superiori Confederazioni verranno introdotte a completamento o sostituzione, dove occorra, del presente accordo. Il presente accordo decorrera', dal 7 luglio 1947 e scadra', il 31 dicembre 1948. Qualora non venga data disdetta entro il 30 settembre 1948 per lettera raccomandata dall'una all'altra delle parti, l'accordo si intendera' tacitamente rinnovato per un altro anno. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO ACCORDO DEL 31 MARZO 1953 MODIFICATIVO DELL'ACCORDO 3 LUGLIO 1947 RELATIVO ALL'INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI dell'INDUSTRIA DELLE CALZATURE Il giorno 31 marzo 1953 alle ore 3 del mattino, fra le seguenti Parti: l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI A.N.C.I. rappresentata dal suo Presidente, Cav. dell'av. Carlo Forzinetti e da una Delegazione di industriali e con l'assistenza del Direttore dell'Associazione, rag. Carlo Gallioli; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO F.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario generale sig. Remo Savio e da una Delegazione di lavoratori; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO - F.U.I.L.A., rappresentata dal suo Segretario generale sig. Silvio Ascari e da una Delegazione di lavoratori; 31 marzo 1953 Fra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N C.I.), rappresentata dal suo Presidente, Cav. dell'av.Carlo Forzinetti e da una Delegazione di industriali e con l'assistenza del Direttore dell'Associazione, ragioniere Carlo Gallioli; la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO CISNAL rappresentata dal suo Segretario Nazionale signor Italico Ultimperghe, assistito dai signori Pasquale Paduano e Giovanni Colaianni; e stato convenuto quanto segue: 1) Col 1953 l'A.N.C.I. si adoperera' presso gli Industriali affinche' gli stessi abbiano a concedere per Santo Stefano la festivita' infrasettimanale oltre e in piu' di quella di Natale. 2) L'indennita' sostitutiva della mensa viene elevata a L. 50 (cinquanta lire) a decorrere dal 1 aprile 1953. 3) Per quanto riguarda l'applicazione delle prescrizioni contrattuali concernenti le festivita' infrasettimanali e relativo pagamento e la gratifica natalizia, si provvede allo scambio di lettere in base alle quali si stabilisce l'accordo di esaminare tutti i casi controversi in modo da creare una casistica per stabilire norme interpretative di tali prescrizioni. 4) Per quanto concerne il contratto da stipulare per gli equiparati e quant'altro, si addiverra' ad un incontro dopo le Feste Pasquali. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
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