DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1435

Type DPR
Publication 1960-10-02
Ultimo aggiornamento 1960-12-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata diretta mente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione. 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie, in quanto ne sia gia' in possesso, ed i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie ed ai figli dell'impiegato deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda; sempre che questi abbiano la idoneita' e i requisiti necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 2

Art. 2. VISITA MEDICA L'azienda potra' in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda stessa.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 3

Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine: tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo in determinato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque agli effetti dell'indennita' di cui all'art. 32 si considera come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 4

Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria - impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici, amministrativi). Svolgono tali funzioni gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici, che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dai titolari della medesima. 2ª categoria - impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla 2ª categoria, gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria - impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B) (tecnici, amministrativi). Appartengono al gruppo A della 3ª categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali richiedano particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Appartengono al gruppo B della 3ª categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio. Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonche' quelle concernenti la attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinato dalle norme previste dall'annesso regolamento che fa parte integrante del presente contratto. (Vedi Allegato V).

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 5

Art. 5. LAUREATI E DIPLOMATI I laureati (o i diplomati di scuole medie superiori) in specialita' tecniche o amministrative inerenti all'industria, che vengono assunti in data successiva a quella di stipulazione del presente contratto non potranno essere assegnati a categorie inferiori alla 2ª, sempre che siano adibiti a mansioni inerenti alle loro specialita' professionali. Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'azienda all'atto dell'assunzione. Il presente articolo non intende modificare la categoria che gli impiegati in servizio rivestono alla data di stipulazione del presente contratto.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di 1ª categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione. Per gli impiegati amministrativi di 2ª e 3ª categoria il periodo di prova sara' ridotto a due mesi, quando l'impiegato abbia gia' prestato servizio per un periodo superiore a due anni nelle stesse mansioni in altre aziende industriali.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 7

Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico, ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima stabilita della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria o di tre mesi nel disimpegno di mansioni di altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzioni a tutti gli effetti di altri impiegati assenti per malattia, ferie, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla la categoria e di mesi sei per il passaggio alle altre categorie.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 8

Art. 8. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuita'.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a 9 mesi per ogni tre anni di anzianita' di servizio compiuta in qualita' di operaio.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 10

Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento e nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrispondera' all'impiegato stesso, in aggiunta alla sua retribuzione, meta' della quota oraria di stipendio mensile esclusa la contingenza (e cioe' stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianita', eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento), che verra' determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla Direzione dell'Azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con [R. D. 10 settembre 1923, n. 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957) e successivi) il compenso previsto dal comma quarto del presente articolo non verra' corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 11

Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all'art. 10 della presente regolamentazione e cioe' otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 12. Nessun impiegato potra' esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36% b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). . . 60% c) lavoro straordin. festivo (oltre le 8 ore) . . . . . . . . . . 80% d) lavoro festivo eseguito nelle festivita' infrasettimanali. . . 60% e) lavoro festivo eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . 60% f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . . . 45% g) lavoro straordinario feriale notturno. . . . . . . . . . . . . 60% h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) . . . . 85% i) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioe' il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianita', eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento, piu' la contingenza).

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 12

Art. 12. FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali e nazionali si fa riferimento alle norme interconfederali e legislative. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali qualora coincida con la domenica o altra giornata festiva, essa sara' sostituita con la giornata che allo stesso titolo verra' stabilita per le categorie operaie. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salvo le eccezioni di legge. Per gli impiegati il cui lavoro e' connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento. In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 13

Art. 13. FERIE L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio fino a 1 anni; 18 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 5 anni fino a 10 anni; 24 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio da oltre 11 anni fino a 20 anni; 28 giorni lavorativi in caso di anzianita' di servizio oltre i 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte dell'azienda compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 14

Art. 14. PERMESSI - CONGEDI MATRIMONIALI Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda, salvo casi di giustificato impedimento. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda puo' accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo, per giustificati motivi, con facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 15

Art. 15. RETRIBUZIONE Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine mese con le specificazioni degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potra' superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 16

Art. 16. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di eta' presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%. Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato; per l'anzianita' maturata dopo tale data invece l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito ne', i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati in servizio al 1 gennaio 1948 verra' riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 Con esclusione, in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di eta' o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al precedente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati sara' riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Per quanto riguarda le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianita' precedentemente al 1 giugno 1952, si fa riferimento all'accordo interconfederale 14 giugno 1952. Dichiarazione a verbale. Le parti si incontreranno ancora per completare il coordinamento della particolare disciplina di categoria concernente gli aumenti periodici di anzianita' con le norme di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 17

Art. 17. INDENNITA' MANEGGIO DANARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nei maneggio di danaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilita', per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di credito. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 18

Art. 18. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 19

Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le Associazioni Nazionali potranno stabilire una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni sentite le autorita' sanitarie locali.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 20

Art. 20. PRESTITI Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'Azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito, con le modalita' concordate dalle parti interessate, con ritenute per ogni periodo di paga, normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il debito precedente.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 21

Art. 21. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 22

Art. 22. TRASFERTE All'impiegato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Le ore di viaggio eccedenti le otto saranno retribuite con il 50% della quota oraria di stipendio e contingenza, calcolata con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 11 della presente regolamentazione. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo tra l'azienda e l'impiegato. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero di cui all'art. 10, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 23

Art. 23. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano alla nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento, se licenziato, avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato e tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio. In tali casi l'impiegato che non accetti il trasferimento stesso, verra', considerato dimissionario. Qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, l'impiegato avra' dirotto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari, (mobili, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E dovuta inoltre una indennita' pari a mezza mensilita' all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilita' all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati e denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tali indennizzi. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra,

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 24

Art. 24. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati, e il perimetro del piu' vicino abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrispondera' un adeguato indennizzo.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 25

Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela della impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di cinque mesi dopo tale evento. L'azienda corrispondera' all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e meta' retribuzione per i successivi tre mesi fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza. Qualora durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente regolamentazione, quando risultino piu' favorevoli alla impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa. L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso della anzianita' di servizio per il periodo suddetto.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 26

Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA L'assenza per malattia, dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia. All'impiegato non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia, sara' riservato il seguente trattamento: [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=060U143500300260110001&dgu=1960-12-06&art.dataPubblicazioneGazzetta=1960-12-06&art.codiceRedazionale=060U1435) Cesseranno per l'azienda gli obblighi della conservazione del posto di cui alla precedente tabella, qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante un anno di calendario, i limiti massimi previsti alle lettere a) e b), durante un anno e mezzo per il caso previsto alla terra c), e durante un biennio per il caso previsto dalla lettera d) anche in caso di diverse malattie. Uguale diritto spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' un trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio. l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento, di cui all'art. 32. Ove cio' non avvenga e la azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato o dei suoi familiari, valgono le disposizioni contrattuali o di legge vigenti.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 27

Art. 27. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'impiegato, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario l'impiegato si intendera' dimissionario alla data della chiamata o del richiamo alle armi. La conservazione del posto non spetta agli impiegati assunti per lavori stagionali. Per il trattamento economico durante il servizio alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore al momento del richiamo.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 28

Art. 28. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente al doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario d'ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze: 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1934, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-11-13;1825~art8); 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 29

Art. 29. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio. b) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni; e) licenziamento senza preavviso, ma con indennita' di licenziamento; f) licenziamento senza preavviso e senza indennita' di licenziamento. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b), e c). I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da, non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria, del rapporto di impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In conformita' delle norme di cui agli accordi interconfederali delle norme del 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dalla azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile, l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 31

Art. 31. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i quattro anni di servizio: 1) mesi due di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 15 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. b) per gli impiegati che hanno raggiunto i quattro anni di servizio e non i 10: 1) mesi tre di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) giorni 45 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita', agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio da 1 luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini, o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati, o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di licenziamento di cui all'art. 32 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 32

Art. 32. INDENNITA' DI ANZIANITA' PER LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi del punto f) dell'art. 29 si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente dal 1 luglio 1937 la indennita' di licenziamento verra' liquidata al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) (quindici trentesimi di retribuzione mensile, compresa l'indennita' di contingenza e l'indennita' speciale, per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti e concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' di servizio dal 1 luglio 1937 al 31 dicembre 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura dei venticinque trentesimi della retribuzione mensile, compresa l'indennita' di contingenza e l'indennita' speciale, per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale, quando questa comprenda l'indennita' di licenziamento) portata da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae", per i quali la previdenza e l'indennita' di anzianita' per licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto; c) per l'anzianita' di servizio dal 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio, ivi compresa l'indennita' di contingenza e l'indennita' speciale. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese intero. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione, ecc. di cui al comma precedente vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori al semestre il computo verra' effettuato sulla media, dell'ultimo anno. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia chiusi al momento della risoluzione del rapporto. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (Cassa Pensione, Previdenza, Assicurazioni varie) compiuti dalla azienda. Nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 35 della presente regolamentazione.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 33

Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: 50% per anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti; 100% per anzianita' di servizio superiore a 5 anni compiuti. L'intera indennita' di anzianita' e' dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e il 55° anno di eta' per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 26 nonche' alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 34

Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli articoli 31 e 32 debbono corrispondersi al coniuge ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per gli eventuali atti di previdenza compiuti dalla azienda. Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 35 del presente contratto. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ([art. 2122 del C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)). In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione o la ripartizione delle indennita'.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 35

Art. 35. PREVIDENZA Agli effetti della previdenza l'azienda si atterra' alle norme dell'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 36

Art. 36. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 37

Art. 37. SOSTITUZIONE DEGLI USI La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall'art. 32 per la indennita' di licenziamento relativa all'anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo l'articolo 31, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con la applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 38

Art. 38. NORME SPECIALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purche' non contengano modificazioni e limitazioni di diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 39

Art. 39. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 36 le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 37 della presente regolamentazione.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III-art. 40

ART. 40. MINIMI DI STIPENDIO La tabella dei minimi di stipendio-base degli impiegati con decorrenza 1 giugno 1958 rimane stabilita come da tabelle allegate (Allegato III).

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 1

Art. 1. INDENNITA' ISTRUZIONE FIGLI Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianita', debba risiedere per ragioni di lavoro in localita' dove non esistano scuole e si trovi nella necessita' di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumera' l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempreche' anche questi offrano abbonamenti di tipo scolastico. Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrispondera' al 50% della spesa dell'abbonamento normale. Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa, in ogni caso col compimento del 14° anno di eta' di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che cio' sia dipeso da causa di malattia. Il rimborso di cui sopra avverra' a presentazione del documento di abbonamento.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 2

Art. 2. PERMESSI SINDACALI Ai lavoratori, che in rappresentanza della categoria, sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle Organizzazioni sindacali predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 3

Art. 3. ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli fini dell'indennita' di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 4

Art. 4. MENSE AZIENDALI Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennita' e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 5

Art. 5. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione, il trapasso o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti dei nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto Collettivo di Lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore o di cessazione dell'azienda il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed alla indennita' di anzianita', nonche' alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 6

Art. 6. CERTIFICATO DI LAVORO Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, mettera' a disposizione del lavoratore che ne fara' richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria nella quale il lavoratore stesso e' stato inquadrato.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 7

Art. 7. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, mettera' a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascera' ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente art. 6 le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 8

ART. 8. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorita' Giudiziaria alle competenti Associazioni Sindacali centrali.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 9

Art. 9. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni Interne e del Fiduciario dell'Azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IV-art. 10

Art. 10. NORME GENERALI Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-art. 1

Art. 1. INDENNITA' DISAGIO A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attivita' in celle frigorifere con temperatura da 0 a meno 5°, per il tempo di lavoro effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sara' concessa una indennita' speciale denominata "indennita' disagio freddo" pari all'8% del salario contrattuale base e della contingenza del manovale comune. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi: dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verra' esclusa, mentre verra' arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti. Per quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attivita' in celle frigorifere con temperatura inferiore a meno 5°, per il tempo di lavoro effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sara' concessa una indennita' speciale denominata "indennita' disagio freddo" pari al 10% del salario contrattuale base e della contingenza del manovale comune. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi: dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verra' esclusa, mentre verra' arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti. Detta indennita' sara' corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sara' considerata nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, ne' sara' considerata retribuzione ad alcun effetto contrattuale.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-art. 2

Art. 2. INDUMENTI DA LAVORO Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati; stivali di gomma a coloro che sono addetti a lavori che si svolgono nell'acqua; maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all'anno) agli addetti alle ghiacciaie ed alle celle frigorifere. Le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-art. 3

Art. 3. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla [legge 15 marzo 1923, numero 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-03-15;692). Tenuto conto delle particolari caratteristiche della industria del Freddo, si conviene che agli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia venga corrisposta la retribuzione oraria conglobata della categoria professionale corrispondente, con le distinzioni per eta' e per sesso, moltiplicata per 8 ed aggiungendo una o due ulteriori quote della suddetta retribuzione ridotta al 63% rispettivamente per determinare le retribuzioni giornaliere per 9 e 10 ore. Qualora con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'articolo 9 del presente contratto. Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all'art. 9 del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Per quanto riguarda gli operai addetti a lavori discontinui e cioe' i fattorini distributori di ghiaccio nelle citta' sedi di fabbrica e gli addetti ai trasporti (ad es. autisti per i quali nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verra' a determinarsi fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia gia' stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro, carrettieri, ecc.) date le particolari e differenti condizioni aziendali in materia di distribuzione del ghiaccio, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale. Le indennita' di cui al precedente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-art. 4

Art. 4. CATEGORIA OPERAI (di cui all'art. 18 del contratto nazionale parte generale regolamentare) Tenuto conto delle particolari caratteristiche tecniche dell'industria del Freddo: si conviene che le qualifiche degli operai della Industrie del Freddo nel territorio nazionale continueranno ad essere indicate dalle nomenclature tradizionali; ai soli fini della determinazione delle paghe corrispondenti alle voci previste dai concordati interconfederali, sara' effettuata in base alle seguenti ripartizioni l'assegnazione delle rispettive categorie: UOMINI Categoria 1ª - (Operai specializzati): Gli autisti meccanici, i fuochisti addetti a caldaie che richiedono patente di primo grado, operai che possedendo le necessarie capacita' tecniche provvedono da soli a riparazioni di notevole entita' dei compressori frigoriferi con relativo montaggio e smontaggio dei medesimi, necessario per le riparazioni stesse, nonche' gli operai di mestieri vari ai quali sia assegnato stabilmente un lavoro che richiede particolare competenza professionale, tecnica e pratica. Categoria 2ª - (operai qualificati): Gli operai di mestieri vari addetti alle manutenzioni e riparazioni in genere, i quali compiono un lavoro che richiede una competenza specifica, gli operai addetti alla conduzione dei compressori frigoriferi, i fuochisti patentati, gli addetti alla guida degli automezzi e dei carri, nonche' gli infermieri patentati. Categoria 3ª - (manovali specializzati): si identificano con gli operai che compiono il lavoro per il quale e' richiesta una competenza generica del ramo, quali aiuti fissi alle categorie 1ª e 2ª, gli addetti stabilmente alle manovre delle gru, i portieri, i custodi, gli uscieri. Categoria 4ª - (manovali comuni): Tutti gli altri operai non contemplati nelle precedenti categorie, inquantoche' compiono lavori di semplice manovalanza. DONNE Categoria 1ª: Le operaie le cui mansioni prevalenti rientrano tra quelle contemplate per la 2ª categoria degli uomini. Categoria 2ª: Le operaie le cui mansioni prevalenti rientrano tra quelle contemplate per la 3ª categoria degli uomini. Categoria 3ª: Tutte le altre operaie non comprese nelle prime due categorie.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-art. 5

Art. 5. COTTIMO Le parti, pur riconoscendo che nell'industria del freddo non si effettua lavoro a cottimo, concordano comunque, per il caso in cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento all'accordo interconfederale in materia, il cui testo viene riportato in calce. La percentuale prevista dal detto accordo viene riproporzionata all'8% della paga base contrattuale.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-art. 6

Art. 6. INDENNITA' SPECIALE In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione e a rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono la Istituzione di una indennita' speciale annua nelle seguenti misure: (vedi tabella in calce). Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennita' suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni. L'indennita' in parola verra' corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari e da richiesta dei singoli dipendenti la Ditta anticipera' degli acconti sulla parte di indennita' gia' maturata, Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sara' dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse. L'importo da detrarre verra' calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. Sono assorbibili le somme eventualmente corrisposte dalle aziende, qualunque siano state le modalita' ed il titolo, nel corso del primo trimestre del 1953 nei limiti della parte eccedente il 75 per cento della indennita' speciale annua prevista nel presente articolo. Pertanto l'indennita' stessa per il 1953 sara' corrisposta per il 75 per cento delle somme previste nella tabella salvo che per i casi di cui al comma precedente. Detta indennita' non e' suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in piu' o in meno degli elementi costituenti la retribuzione. Questa indennita' speciale verra' computata per tutti gli istituti contrattuali, fatta eccezione per quello relativo alle maggiorazioni di cui all'art. 12 parte prima, operai, all'art. 11 parte seconda intermedi e all'art. 11 parte terza impiegati. Limitatamente ai fini dei calcolo per tali istituti l'importo annuo dell'indennita' sara' diviso per 2504 per ottenere la corrispondente indennita' oraria. OPERAI - UOMINI Superiori ai 20 anni: Operai specializzati.................. L. 40.200 Operai qualificati.................... L. 36.300 Manovali specializzati................ L. 34.500 Manovali comuni....................... L. 32.500 Dai 18 ai 20 anni: Manovali specializzati................ L. 32.300 Manovali comuni....................... L. 30.000 Dai 16 ai 18 anni: Manovali specializzati................ L. 23.000 Manovali comuni....................... L. 21.400 Inferiori ai 16 anni: Manovali comuni....................... L. 14.800 OPERAI - DONNE Superiori ai 18 anni: 1ª categoria.......................... L. 28.700 2ª categoria.......................... L. 27.700 3ª categoria.......................... L. 26.200 Dai 16 ai 18 anni: 3ª categoria......................... L. 18.400 Inferiori ai 16 anni: 3ª categoria.......................... L. 14.800 EQUIPARATI Primo grado: Uomini Donne Superiore ai 21 anni............. L. 52.500 L. 42.800 Secondo grado: Superiore ai 21 anni............. L. 39.000 L. 30.300 IMPIEGATI Prima categoria: Uomini Donne Superiore ai 21 anni............. L. 74.700 L. 72.100 Seconda categoria: Superiore ai 21 anni............. L. 56.200 L. 47.600 Inferiore ai 21 anni............. L. 48.800 L. 41.300 Terza categoria A: Superiore ai 21 anni............. L. 41.800 L. 35.700 Dai 19 ai 21 anni................ L. 39.600 L. 33.600 Dai 18 ai 19 anni................ L. 35.100 L. 27.800 Dai 17 ai 18 anni................ L. 30.200 L. 25.500 Inferiore ai 17 anni............. L. 27.900 L. 23.600 Terza categoria B. Inferiore ai 21 anni............. L. 35.400 L. 30.200 Dai 19 ai 21 anni................ L. 33.800 L. 28.700 Dai 18 ai 19 anni................ L. 30.400 L. 23.700 Dai 17 ai 18 anni................ L. 25.600 L. 21.600 Inferiore ai 17 anni............. L. 24.100 L. 20.400

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-art. 7

Art. 7. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto entrera' in vigore dal periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione ed avra', la durata sino al 30 giugno 1960. Sara' tacitamente rinnovato di anno in anno se non verra' disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con r.r. In caso di disdetta il presente contratto restera' ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte V-Tabelle

TABELLA 1 TABELLE DEI MINIMI DI SALARIO DEGLI OPERAI MINIMI SALARIALI ORARI OPERAI - UOMINI in vigore dal 1 giugno 1958 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 MINIMI SALARIALI ORARI - DONNE in vigore dal 1 giugno 1958 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 3 TABELLE DEI MINIMI DELLE PAGHE DELLE CATEGORIE INTERMEDIE MINIMI DI PAGA BASE PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI E INTERMEDIE in vigore dal 1 giugno 1958 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 4 TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO DEGLI IMPIEGATI MINIMI DI STIPENDIO BASE PER GLI IMPIEGATI - UOMINI in vigore dal 1 giugno 1958 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 5 MINIMI DI STIPENDIO BASE PER GLI IMPIEGATI - DONNE in vigore dal 1 giugno 1958 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 6 PREMI DI ANZIANITA' OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 1

ALLEGATO ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA Art. 1. Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte alle diverse categorie previste dall'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 2

Art. 2. In ogni provincia, nella quale si renda necessaria l'istituzione del predetto Collegio Tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni Territori ali dei lavoratori designeranno ciascuna fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali di volta in volta, l'Associazione interessata indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 3

Art. 3. L'intervento del Collegio Tecnico sara' chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'associazione che richiede l'intervento, ne da' notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta, a far parte del Collegio Tecnico. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nei termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 4

Art. 4. Comparse le parti avanti il Collegio Tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovra', sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale, dovra' essere comunicata dal Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e con lettera alle Associazioni nazionali di categoria competenti.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 5

Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio Tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio Provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, ai Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 6

Art. 6. Le Associazioni degli Industriali Alimentari e le contrapposte Associazioni di Categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indichera' le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 7

Art. 7. L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale sara' chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente. L'Associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale. L'Associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verra' comunicata alla Associazione che ha richiesto il nuovo esame.

CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Allegato-art. 8

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