DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1443

Type DPR
Publication 1960-10-02
Ultimo aggiornamento 1960-12-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 6. Le Associazioni tra i fabbricanti di carta e cartoni e le Federazioni lavoratori poligrafici e cartai designeranno ciascuna fino a 10 nominativi di esperti fra i quali di volta in volta indicheranno le due persone prescelte a far parte del Collegio tecnico nazionale. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 7

Art. 7. L'intervento del Collegio tecnico nazionale sara' richiesto dalle associazioni di cui all'articolo precedente. L'associazione che richiede l'intervento ne dara' notizia, nel termine di cui al precedente articolo, alla associazione corrispondente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando il motivo del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio tecnico nazionale. L'associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell'art. 5 e a far pervenire al Collegio tecnico le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verra' comunicata all'associazione che ha richiesto il nuovo esame.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 8

Art. 8. Per quelle provincie che non abbiano attivita' cartaria rilevante saranno competenti a risolvere le divergenze i Collegi tecnici piu' vicini. I Collegi tecnici provinciali in prima istanza, ed il Collegio tecnico nazionale in definitiva, esamineranno i casi sottoposti dalle competenti organizzazioni ed a seguito delle decisioni del Collegio nazionale stesso, l'inquadramento nella categoria spettante sara' risolto individualmente secondo contratto.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 9

Art. 9 Sulle risultanze degli atti il Collegio tecnico nazionale esprimera', in forma verbale, motivato parere scritto indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale potra' essere rilasciata, copia autentica a richiesta delle parti. Il Collegio tecnico nazionale potra' fissare criteri normativi per i casi particolarmente ricorrenti nei quali si ravvisassero le stesse caratteristiche.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 10

Art. 10. Il presente accordo e' considerato parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII-art. 1

Art. 1. GRUPPI TERRITORIALI Agli effetti delle retribuzioni dei lavoratori si considerano le seguenti suddivisioni: Gruppo A - Comuni nei quali si trovano cartiere che con organico normale occupano complessivamente almeno trecento lavoratori oppure una o piu' cartiere che da sole ne occupano almeno cento; nonche' tutte le fabbriche di cellulosa ovunque si trovino. Gruppo B - Tutti gli altri comuni, nonche' tutte le cartiere che essiccano esclusivamente ad aria. Gruppo Grandi centri - Tutte le cartiere (stabilimenti, uffici e magazzini) che si trovano in comuni con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti o in territori ad essi connessi per normalita' di vita.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII-art. 2

Art. 2. MINIMI DI PAGA PER GLI OPERAI A decorrere dal 31 marzo 1958 le paghe minime orarie per gli operai sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle risultanti dalle tabelle contenute negli allegati al presente contratto. Agli operai addetti alla scortecciatura del legno (a mano o a macchina), alle seghe (a nastro o circolari) e alle fenditrici per la preparazione del legno per la sfibratura e' corrisposta, in considerazione delle condizioni in cui si svolge il lavoro una " indennita' di posto " di L. 8 per ogni ora di dette lavorazioni e per tutte le zone. Tale indennita' assorbe, fino a concorrenza, le indennita' che a qualsiasi titolo (esclusa la retribuzione dell'eventuale cottimo) siano state gia' concesse da alcune cartiere per dette lavorazioni. Per gli addetti non occasionali la indennita' rientra fra gli elementi della retribuzione globale. INDENNITA' PER LAVORI DISAGIATI Agli operai addetti ai seguenti lavori: a) facchinaggio pesante (cioe' richiedente una prestazione fisica superiore al normale) nei piazzali, nonche' carico e scarico di colli pesanti da vagoni, automezzi o carri a trazione animale per le comunicazioni con l'esterno; b) produzione di cloro, acido cloridrico e soda caustica (per questa ultima con il metodo della elettricita' a catodo di mercurio), laddove non esistano apparecchiature efficienti di captazione delle esalazioni: si assimila al concetto " produzione " la preparazione delle soluzioni del cloruro di calce e la manipolazione, pressoche' continua, delle soluzioni concentrate dei prodotti su elencati e delle mezze paste non lavate, cioe' ancora sature delle materie di sbianca; c) impianti per la spolveratura della paglia e dello straccio, per questo ultimo compreso il taglio a macchina, laddove non esistono apparecchiature efficienti di captazione delle polveri; d) costruzione di mole cilindri e platine con agglomerati di pietrisco e polveri di quarzo (nelle cartiere che tali costruzioni effettuino per uso proprio); e) soffiatura in caldaie Thomlinson; f) preparazione e manipolazione di resine a base di formaldeide, nonche' verniciatura a spruzzo con nitrocellulosa nella fabbricazione della fibra vulcanizzata; g) impregnazioni in bagni di resina e paraffina a 200 gradi dei prodotti presfibra, ove non esista efficiente impianto di captazione delle esalazioni; e' corrisposta una indennita' di L. 12 orarie limitatamente alle prestazioni effettive nei predetti lavori per gli uomini e di L. 10 orarie per le donne limitatamente ai lavori di cui alla lettera c. Tale indennita' e' estesa anche ai lavoratori che dovessero sostituire ed integrare l'opera degli addetti stabili a tali lavori. Per gli addetti non occasionali la indennita' rientra tra gli elementi della retribuzione globale. L'indennita' assorbe, fino a concorrenza del suo ammontare, le eventuali gia' in atto allo stesso titolo.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII-art. 3

Art. 3. ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI A decorrere dal 31 marzo 1958 le paghe minime giornaliere per orario normale di otto, nove e dieci ore degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle contenute negli allegati al presente contratto. Per i conduttori di autotreni il minimo di paga del gruppo A e' aumentato del 4,50%. Per i guardiani le cui prestazioni si svolgono sempre di notte, il minimo di paga per il gruppo B, e' aumentato del 10%. Nei casi particolari in cui l'opera del lavoratore e' prestata in modo assiduo e continuativo, deve essere corrisposta anche per la prestazione superiore alle otto giornaliere, la paga oraria corrispondente a quella stabilita per l'orario giornaliero di otto ore, con le maggiorazioni di cui all'art. 10 della parte seconda del contratto riguardante il trattamento normativo degli operai. Le disposizioni che precedono non modificano le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII-art. 4

Art. 4. MINIMI DI RETRIBUZIONE PER LE CATEGORIE INTERMEDIE (gia' equiparati) A decorrere dal 1 aprile 1958 le paghe minime mensili degli appartenenti alle categorie intermedie (gia' equiparati) sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelle contenute negli allegati al presente contratto.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII-art. 5

Art. 5. MINIMI DI STIPENDIO PER GLI IMPIEGATI A decorrere dal 1 aprile 1958 i minimi mensili di stipendio degli impiegati sono, per le varie zone del territorio nazionale, quelli contenuti negli allegati al presente contratto.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte VII-Allegato n.1

ALLEGATO N. 1 TABELLE DEI MINIMI DI SALARIO E DI STIPENDIO PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA CARTARIA con decorrenza dal 31 Marzo 1958 per gli operai e 1 aprile 1958 per gli intermedi e impiegati SUDDIVISIONE IN GRUPPI E ZONE TERRITORIALI DEI SALARI E DEGLI STIPENDI Gruppo "GRANDI CENTRI": Appartengono a questo gruppo tutte le cartiere (stabilimenti, uffici e magazzini) che si trovano in comuni con popolazione non interiore ai 200.000 abitanti o in territori ad essi connessi per normalita' di vita. Gruppo "A": Comuni nei quali si trovano cartiere che con organico normale occupano complessivamente trecento lavoratori, oppure una o piu' cartiere che da sole ne occupano almeno cento; nonche' tutte le fabbriche di cellulosa, ovunque si trovino. Gruppo "B": Tutti gli altri comuni, nonche' tutte le cartiere che essiccano esclusivamente ad aria. ZONE TERRITORIALI ZONA 0: Milano, Torino, Genova ZONA I: Como, Firenze, Roma, Varese. ZONA II: Aosta, Bolzano, Crema, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa, Sondrio, Trieste. Extra zona: Verbania. ZONA III: Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli. Extra zona: Biella. ZONA IV: La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza. ZONA V: Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia. ZONA VI: Forli', Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine. ZONA VII: Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso. ZONA VIII: Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni. ZONA IX: Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo. ZONA X: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo. ZONA XI: Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani. ZONA XII: Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria. Parte di provvedimento in formato grafico

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