DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1443
Art. 3. CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI Le categorie degli impiegati sono determinate come segue: Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facolta' di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalita' di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza. Appartengono alla 2ª categoria A gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto che siano di rilievo e che richiedano particolare, competenza professionale con facolta' di iniziativa, nei limiti dei propri compiti secondo le indicazioni di massima dei superiori. Appartengono alla 2ª categoria B gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto che richiedano una attivita' professionale con minor potere di iniziativa e di discrezionalita'. Appartengono alla 3ª categoria A gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedano una generica preparazione professionale. Appartengono alla 3ª categoria B gli impiegati tecnici ed amministrativi adibiti a mansioni che non richiedano una particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. I minimi di stipendio sono quelli fissati nella parte settima del presente contratto. Per la esemplificazione degli impiegati tecnici e per le norme istitutive del Collegio tecnico per l'assegnazione delle categorie degli impiegati amministrativi si rinvia a quanto stabilito rispettivamente nelle parti quinta e sesta del presente contratto. All'impiegato remunerato, in tutto od in parte, a provvigione o interessenza o a premi sara' garantito, come media annuale, il minimo di stipendio fissato per la categoria alla quale appartiene. All'atto dell'eventuale passaggio di categoria il datore di lavoro deve comunicare con lettera all'impiegato la nuova categoria alla quale viene assegnato, ferma per l'assunzione la comunicazione di cui all'art. 1.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per gli impiegati di 1ª categoria e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse altre protrazioni ne' rinnovazioni del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi dei presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' e alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima, o la seconda quindicina di mese stessa. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 5
Art. 5. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita, e nella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore; salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, etc., nel qual caso il compenso di cui sopra per il primo mese sara' concordato fra l'azienda e l'impiegato entro un limite non superiore alla differenza di categoria; dopo il primo mese e per tutta la durata della sostituzione spettera' all'impiegato lo stipendio della categoria superiore, senza che ne derivi passaggio di categoria.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento (escluso il preavviso) e si considerera' assunto ex novo con la nuova, qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a un quinto dell'anzianita' come operaio.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio; b) agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio ai sensi dell'art. 8 della parte intermedio. Agli effetti degli scatti di anzianita', il rapporto si considera come non interrotto ma gli scatti gia' maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria vengono detratti dal numero complessivo di scatti cui il lavoratore ha diritto come impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario. Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sara' compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e contingenza diviso per 180). Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 9
Art. 9. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno e' quello coincidente con l'orario del terzo turno. E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 10 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per in quali sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso e' lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dall'impiegato avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianita' e contingenza): a) lavoro straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% b) lavoro notturno non in turni avvicendati . . . . . . . . . . . 50% c) lavoro straordinario in turni avvicendati. . . . . . . . . . . 50% d) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% e) lavoro domenicale con riposo compensativo: 1) per le ore normali di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2) per le ore straordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Le suddette percentuali non sono tra loro cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (stipendio e contingenza) per 180. Ove la retribuzione sia costituita in tutto o in parte di elementi variabili, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria. Per impiegato tecnico che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di otto ore consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di otto ore consecutive, si applicano le disposizioni dell'art. 9 della parte operai, con l'avvertenza che le relative maggiorazioni sono applicate sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianita' e contingenza). Al fine di determinare la misura della tredicesima mensilita' e del compenso per ferie all'impiegato che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurni e notturni) si prendera' per base la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne ricalcolera' la media, tenendo conto del periodo trascorso dall'impiegato in ciascuno dei turni durante gli ultimi dodici mesi. Le percentuali previste dal citato art. 9 della parte operai fanno parte, per gli addetti non occasionali della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, ma non si aggiungono all'importo dello stipendio su cui si calcolano gli scatti di anzianita'.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 10
Art. 10. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) b) le seguenti 13 festivita': 1 gennaio (Capo d'anno) 6 gennaio (Epifania) 19 marzo (S. Giuseppe) - Lunedi di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) 15 agosto (Assunzione) 1 novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano) Una ricorrenza religiosa della localita' ove l'impiegato lavora, che coincida possibilmente con quella del S. Patrono da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge. Il caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto,- per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo. In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro si intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nello stipendio mensile percepito dall'impiegato e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate (stipendio mensile di fatto compresi gli scatti di anzianita' e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui una delle ricorrenze nazionali oppure una delle festivita' di cui alla lettera b) cadano di domenica e' dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, importo calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo. Nelle provincie o zone provinciali o aziende nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo di cui sopra, sara' dedotto, per ogni festivita' cadente di domenica, un quarto delle dette quote.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 11
Art. 11. FERIE L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione (stipendio e contingenza), non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 sino a 10 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianita' da oltre 10 sino a 15 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di oltre 15 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio o termine in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nei corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 12
Art. 12. PERMESSI Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 13
Art. 13. RETRIBUZIONI Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine, mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 14
Art. 14. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errore verra' corrisposta una maggiorazione nella misura del 3,50% sul minimo della sua categoria di assegnazione. Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 15
Art. 15. INDENNITA' DI CONTINGENZA La contingenza verra' corrisposta mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 16
Art. 16. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% per 14 bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di stipendio, aumentati delle indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Per l'anzianita' fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso riportate. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuata al termine di ogni anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al precedente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria o grado superiore, sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie e gradi di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utili agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norme transitorie. a) Per l'anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. [ A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre essere corrisposti all'impiegato, per ogni scatto biennale, in precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie: | Uomini | Donne Impiegato di 1ª categoria | 450 | 450 Impiegato di 2ª categoria | 375 | 330 Impiegato di 3ª categoria A) | 325 | 285 Impiegato di 3ª categoria B) | 300 | 275 b) Con decorrenza 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo: | Uomini | Donne | Impiegato di 1ª categoria | 18 | 18 | Impiegato di 2ª categoria | 15 | 13 | Impiegato di 3ª categoria A) | 13 | 11 | Impiegato di 3ª categoria B) | 12 | 11 |
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 17
Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile (stipendio e contingenza) percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori ai 15 giorni.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 18
Art. 18. TRASFERTE Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l'azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe); b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 19
Art. 19. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e, competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' una tantum nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre ad 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunziato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 20
Art. 20. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abituati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 21
Art. 21. INDENNITA' Di ZONA MALARICA Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti dei presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 22
Art. 22. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dar lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante il periodo previsto dalla legge ma possono prorogare tale periodo sino a sei mesi. Il periodo di assenza obbligatoria inizia tre mesi prima della data presunta del parto indicata, nel certificato medico di gravidanza. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla, retribuzione intera per i primi quattro mesi ed al i 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia piu' favorevole di quello previsto dal contratto l'impiegata avra' diritto all'eventuale differenza fra i due trattamenti. Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esculusa facolta' di considerare assorbenti da quelle di cui ai comuni precedenti. Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 23 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianita' di servizio e ai fini della gratifica natalizia, e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria prevista dalla legge, per un periodo di mesi sei, durante il quale sara' loro conservato il posto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 23
Art. 23. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) Per anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per mesi 6 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 2 mesi e della meta' di essa per gli altri 4 mesi. 2) Per anzianite(di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 3 mesi e della, meta', di essa per gli altri 6 mesi. 3) Per anzianita' di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 4 mesi e della meta' di essa per gli altri 8 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 26. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' a tali effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 24
Art. 24. SERVIZIO MILITARE Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennita' di anzianita' - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sara' considerato dimissionario. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali piu' favorevoli all'impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 25
Art. 25. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi due e quindici giorni pero gli impiegati di 1ª categroria; 2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria. b) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di Servizio e non i 10: 1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di la categoria; 2) mesi due per gli impiegati di 2° categoria; 3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3ª categoria. c) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi due per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su, quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alta retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita', di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nei corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1ª luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di licenziamento di cui all'art 26 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento di 15/30.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 26
Art. 26. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 31, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base, alle norme del [R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), ([15/39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15)) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa, e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti idividuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuito personale per i quali varra' la norma dell'art. 6 della prima (norme generali); c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta, rentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi' le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla duzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi i gia' chiusi ai momento della, risoluzione del rapporto. Le partecipazioni agli utili sono computate fino a un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza dei licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 27
Art. 27. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote delle indennita' di cui all'art. 26: - 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta' ed alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio per le donne, infortunio, trasferimento;, ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomine alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 5 della parte prima (norme generali); - 75% al dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; - 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 28
Art. 28. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli artt. 25 e 26 devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibli le somme spettanti per la previdenza prevista all'art. 29. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Si richiamano, inoltre, le norme di cui al [R. D. L., 8 gennaio 1942 n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-01-08;5) e del [D. L. L. 1 agosto 1945 n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708); circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 29
Art. 29. PEREVIDENZA A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del precedente contratto collettivo impiegati 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 30
Art. 30. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo, non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione della indennita' di licenziamento e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 31
Art. 31. CERTIFICATO DI LAVORO Fermo restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 32
Art. 32. DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla, legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano. L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni; tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione, vale a dire: 1) usare l'attivita' e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta; 2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende; 3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature 4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; 5) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro; 6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati. Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro con trattenuta stillo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza, preavviso. La sospensione di cui alla lettera d si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a, b, c Il licenziamento senza indennita' e senza, preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorse l'impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 33
Art. 33. NORME SPECIALI Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreche' non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 34
Art. 34. SOSTITUZIONE DEGLI USI Si conferma che il precedente contratto collettivo nazionale 23 aprile 1947, successivamente rinnovato il 25 novembre 1949 ed il 24 settembre 1952, salvo quinto disposto dall'art. 26 per l'indennita' di licenziamento relativa all'anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il praevviso all'art 25,ha sostituito ed assorbito tutti gli usi o consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con 1°applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-Dichiarazioni
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE QUARTA IMPIEGATI Art. 3. CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI Le parti si danno atto: a) che nell'assegnazione delle categorie si dovra' tenere conto delle effettive mansioni svolte dall'impiegato anche in rapporto alla importanza della azienda e della sua attrezzatura tecnica ed amministrativa; b) che nelle piccole cartiere con produzione non superiore a 50 quintali giornalieri di carte comuni ove la persona del direttore di fabbrica con qualifica di prima categoria e del capo fabbrica di seconda categoria ha la responsabilita' di tutta l'organizzazione dei servizi gli eventuali subalterni impiegati, ove esistano, potranno essere considerati, a seconda delle effettive mansioni, nelle categorie inferiori. Art. 8. ORARIO DI LAVORO Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna, modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 955 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi"(personale che, sia pure in casi eccezionali, puo' non identificarsi con quello avente la qualifica di 1° categoria.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte V-Categorie
I - CATEGORIE DEGLI OPERAI Si premette che con le impostazione delle categorie si e' inteso regolare le categorie stesse in modo generale e non particolare a seconda delle capacita' tecniche effettive e delle prestazioni relative ed affini, mentre le posizioni acquisite "ad personam" sono mantenute. Ove e' indicata la produzione questa si intende riferita alla potenzialita' pratica della, macchina o dell'impianto e non a quella ottenuta con lavorazione ridotta. La produzione della cellulosa di legno e di paglia, nonche' della pasta di legno meccanica e della mezza pasta di straccio, si intende riferita al secco all'aria (88: 100) e per le 24 ore. Per conduttore si intende l'operaio che ha la conduzione della macchina e sia assistito da aiutanti, salvo casi particolari, con l'indicazione "anche se solo". Ove si definisce "primo operaio" e' inteso che questi deve avere degli aiuti; un addetto non potra' essere considerato a primo operaio" salvo casi particolari con l'indicazione "anche se solo". Si intendono operai "qualificati coloro che hanno una conoscenza, completa del proprio mestiere. Produzione di cellulosa dal legno e dalla paglia Categoria 1) Addetti alla preparazione del legno con seghe a nastro o circolari e fenditrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 2) Scortecciatori del legno a mano ed a macchina di ogni tipo. . . 3ª 3) Conduttore di sminuzzatrici in impianti con capacita' di produzione non inferiore ai 400 q.li nelle 24 ore. . . . . . . . . 2ª 4) Conduttore di sminuzzatrici in impianti con capacita' di produzione inferiore ai 400 q.li nelle 24 ore. . . . . . . . . . . 3ª 5) Addetti agli elevatori ed ai silos del legno sminuzzato . . . . 3ª 6) Addetto al carico del legno sminuzzato nei bollitori. . . . . . 2ª 7) Addetto alla spolveratura e trinciatura della paglia. . . . . . 3ª 8) Addetto ai trasportatori del legno e della paglia ai bollitori. 3ª 9) Addetto al carico della paglia nei bollitori 3ª COTTURA MATERIA PRIMA 10) Primo operaio adibito alla cottura del legno in impianti della capacita' di produzione non inferiore ai 400 q.li nelle 24 ore oppure addetto alla cottura della paglia in impianti della capacita' di produzione non inferiore ai 200 q.li nelle 24 ore . . . . . 1ª scelta 11) Primo operaio adibito alla cottura del legno in impianti della capacita' di produzione inferiore ai 400 q.li e fino a 200 q.li nelle 24 ore oppure addetto alla cottura della paglia in impianti della capacita' di produzione inferiore ai 200 q.li e fino a 100 q.li nelle 24 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 12) Primo operaio adibito alla cottura del legno oppure alla cottura della paglia in impianti con capacita' di produzione rispettivamente inferiore a quelle previste dalla voce 11. . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Secondo operaio adibito alla cottura del legno oppure alla cottura della paglia in impianti con capacita' di produzione uguali a quelle previste dalle voci 10 a 11 . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 14) Addetto ai bollitori (vedi chiarimento e verbale B). . . . . . 3ª PREPARAZIONE PRODOTTI CHIMICI E LORO RICUPERO 15) Primo operaio adibito agli impianti elettronici per la produzione di cloro e di soda caustica (anche se solo). . . . . . . . . . . . 1ª 16) Primo operaio adibito alla preparazione di insolito monosolfito ipoclorito in impianti di cellulosa delle capacita' di produzione uguali a quelle previste alla voce 10. . . . . . . . . . . . . . . 1ª 17) Primo operaio adibito alla preparazione del bisolfato o, monosolfito, ipoclorito in impianti di cellulosa delle capacita' di produzione inferiori a quelle previste alla voce 10 (anche se solo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 18) Primo operaio adibito ai forni a pirite ed a zolfo . . . . . . 2ª 19) Primo operaio adibito alle imbiancatrici di ogni tipo in impianti di cellulosa delle capacita' di produzione uguali a quelle previste alla voce 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 20) Primo operaio adibito alle imbancatrici di ogni tipo di impianti di cellulosa delle capacita' di produzione inferiori a quelle previste alla voce 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 21) Primo operaio adibito alla concentrazione dei sottoprodotti della cellulosa in impianti delle capacita' di produzione uguali a quelle previste alla voce 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 22) Primo operaio adibito alla concentrazione dei sottoprodotti della cellulosa in impianti delle capacita' di produzione inferiori a quelle previste alla voce 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 23) Primo operaio adibito agli impianti di concentrazione dei sottoprodotti della cellulosa al solfato (liscivio nero) . . . . . 1ª 24) Addetto al liscivio bianco rigenerato in impianti per la produzione di cellulosa al solfato . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 25) Primo operaio adibito agli impianti di recupero della soda . . 1ª 26) Addetti al liscivio nero in impianti di produzione e ricupero di cellulosa al solfato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 27) Addetto alle pompe a membrana in impianti per la produzione di cellulosa al solfato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 28) Addetto ai concentratori a multiplo effetto. . . . . . . . . . 2ª 29) Addetto ai filtri separazione liscivio . . . . . . . . . . . . 3ª 30) Addetto alla miscelazione solfato. . . . . . . . . . . . . . . 3ª 31) Addetto agli spegnitori di calce per cellulosa al solfato. . . 3ª 32) Addetto alla caustificazione per cellulosa al solfato. . . . . 3ª 33) Addetto alle pompe liscivio denso per cellulosa al solfato . . 3ª 34) Addetto ai solutori per cellulosa al solfato . . . . . . . . . 3ª 35) Addetto al lavaggio fanghi per cellulosa al solfato. . . . . . 3ª LAVORAZIONI VARIE E DISIDRATAZIONE 36) Conduttore di macchine disidratatrici speciali (tipo Flakt e simili) con velocita' non inferiore agli 85 metri al minuto primo. 1ª scelta 37) Conduttore di macchine disidratatrici munite di piu' gruppi di cilindri essiccatori o di camere di asciugamento a circolazione d'aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 38) Conduttore di macchine disidratatrici non munite di cilindri essiccatori e di camere di asciugamento ad aria (esclusi i pressapasta ed i comuni addensatori) . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 39) Addetti al macchinario vario di assortimento e trasporto (sabbieri, separatori, decantatori e simili) . . . . . . . . . . . 3ª 40) Addetto ai pressapasta semplici. . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 41) Addetto agli apparecchi di ricupero delle fibre. . . . . . . . 3ª Produzione della pasta meccanica di legno 1) Addetti alla preparazione del legno con seghe a nastro o circolari e fenditrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 2) Scortecciatori del legno a mano od a macchina di ogni tipo. . . 3ª 3) Primo operaio adibito alla, sorveglianza di piu' sfibratori del legno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 4) Addetti alla carica di sfibratori in continuo del legno con larghezza di mola non inferiore a cm. 100 o di due sfibratori contigui che totalizzino cm. 100 di mola . . . . . . . . . . . . . 2ª 5) Addetti alla carica di uno sfibratore a cassetta od a magazzino con larghezza di mola inferiore a cm. 100. . . . . . . . . . . . . 3ª 6) Addetti agli assortitori, ai raffinatori, agli spessitori, ai pressapasta ed agli apparecchi ricupero fibre. . . . . . . . . . . 3ª Produzione delle mezze paste di straccio UOMINI 1) Addetto agli spolveratori e tagliastracci . . . . . . . . . . . 3ª 2) Primo operaio adibito ai bollitori. . . . . . . . . . . . . . . 2ª 3) Anziddetto ai bollitori' (ved. chiarimento a verbale B) . . . . 5ª 4) Addetto alle pile lavaracci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 5) Primo operaio adibito agli sfilacciatori della mezza, pasta di straccio con produzione non inferiore a 50 q.li nelle 24 ore per la fabbricazione di carta da sigarette, copialettere, sopraffina, India, valori e simili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 6) Primo operaio adibito agli sfilacciatori della mezza pasta di straccio non rientrante nella precedente voce 5. . . . . . . . . . 2ª 7) Primo operaio adibito alle imbiancatrici di ogni tipo . . . . . 2ª 8) Addetti ai sabbieri, ai pressapasta, alle vasche di sgocciolamento ed aiutanti vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª DONNE 9) Maestra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 10) Classificatrice delle varie qualita' di fibra degli stracci e dei cordami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 11 Addetta agli spolveratori e tagliastracci . . . . . . . . . . . 2ª 12) Sceglitrice di stracci e cordami grezzi o lisciati (esclusa la classifica dei tipi di fibre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Ripassatrice o riveditrice del lavoro eseguito dalle sceglitrici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª Produzione della carta, del cartoncino e del cartone LAVORAZIONE DELLA CARTA DA MACERO 1) Classificatrice delle varie qualita' di carta da macero (donne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 2) Sceglitrice di cartaccia (donne). . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 3) Addetto allo Steinbok (uomini). . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª LAVORAZIONE DELLA PAGLIA (per la produzione di carta paglia) 4) Addetto alla spolveratura e trinciatura della paglia. . . . . . 3ª 5) Primo operaio ai bollitori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 6) Addetto ai bollitori (vedi chiarimento a verbale B) . . . . . . 3ª PREPARAZIONE, LAVORAZIONE E RIFINITURA DEGLI IMPASTI 7) Primo operaio adibito alla preparazione di colle di piu' tipi che trasformi nelle 24 ore un quantitativo di almeno q.li 20 di resina od affini allo stato secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 8) Primo operaio adibito alla, preparazione della colla, non rientrate nella precedente voce 7. . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 9) Addetti alle molazze, trituratoi, spappolatori e simili . . . . 3ª 10) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione e finitura della pasta che alimenta una macchina produttrice dei seguenti tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pastalegno meccanica) pelures (da sigarette, copialettere, condensatori e carta carbone); tipo India; carte valori od a filigrana complessa; cartoncini; pergamilo extra (tipo argento) e per gli usi tecnici (calchi e lucidi); pergamena per filatori . 1ª scelta 11) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione e finitura della pasta che alimenta, una macchina con produzione non inferiore ai q.li 100 nelle 24 ore oppure con velocita' non inferiore ai metri 100 al minuto primo) di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone non rientrante nella voce 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 12) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione, colorazione e finitura della pasta che alimenta una macchina con produzione non inferiore ai q.li 50 e sino ai q.li 100 nelle 24 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone (esclusi i tipi juta, paglia, bigia, fioretto e simili e quelli indicati alla voce 10) . . . . . . . . . . . . . . 1ª 13) Primo operaio cilindraio come descritto alla voce 12 avente la responsabilita' (della lavorazione e la finitura della pasta senza pero' la colorazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 14) Primo operaio cilindraio avente la responsabilita' della lavorazione, colorazione e finitura della pasta che alimenta: a) una macchina con produzione non inferiore ai 50 q.li e sino ai q.li 100 nelle 24 ore di carta, cartoncino o cartone dei tipi bigi, juta, paglia, fioretto e simili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª b) una macchina con produzione inferiore ai q.li 50 nelle 24 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone (esclusi i tipi bigi, juta, paglia, fioretto e simili ed i tipi indicati alla voce 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 15) Cilindrai non rientranti nelle voci 10, 11, 12, 13 e 14. . . . 3ª 16) Primo aiuto del. cilindraio rientrante nella voce 10 . . . . . 1ª 17) Primo aiuto dei cilindrai rientranti nelle voci 11 e 12. . . . 2ª 18) Mescolatore delle sostanze di collaggio e colorazione dell'impasto con responsabilita' di tali operazioni. . . . . . . . 2ª 19) Aiuti vari e portapaste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª FABBRICAZIONE DELLA CARTA, DEL CARTONCINO E DEL CARTONE SU MACCHINE CONTINUE IN PIANO E IN TONDO 20) Conduttore di macchina con produzione nella quantita' non inferiore a q.li 50 nelle 24 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone oppure con produzione anche minore dei seguenti tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pasta legno meccanica): sottili varie (non oltre i gr. 22 al mq. esclusa carta juta ed agrumi comune); pelures da sigarette, copialettere, condensatori, per carta carbone e tipo India; carta valori od a filigrana complessa; cartoncini, pergamino extra (tipo argento) e per usi tecnici (calchi e lucidi); pergamena per filatori. Nelle carte senza pastalegno meccanica si escludono gli imballaggi. . . 1ª scelta 21) Conduttore di macchina con produzione inferiore ai q.li 50 nelle 21 ore di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone con esclusione dei tipi sopraffini e fini indicati alla voce 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 22) Conduttore di macchina - anche se solo - con produzione ordinaria (di carta paglia, juta, bigia, cartoni, da imballaggio a base di carta da macero e simili) non superiori ai q.li 10 nelle 24 ore. . 2ª 23) Primo aiuto di macchina con produzione nella quantita' non inferiore ai q.li 150 nelle 24 ore (o con velocita' non inferiore al 100 metri al minuto primo) di qualsiasi tipo - anche se unico - di carta, cartoncino o cartone oppure con produzione anche minore dei tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pasta legno meccanica) indicati alla voce 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 24) Secondo aiuto per le macchine rientranti nella precedente voce 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 25) Primo aiuto di macchina con produzione inferiore ai 150 q.li nelle 24 ore (o con velocita' inferiore ai 100 metri al minuto primo) con esclusione di quelli rientranti nella voce 23. . . . . . . . . 2ª 26) Aiuti vari di macchine produttrici non classificati nelle categorie superiori; guardiatela e guardiapresse; addetti agli essiccatori (cilindri o batterie di cilindri isolati); levarotoli; addetti agli apparecchi ricupero fibre . . . . . . . . . . . . . . 3ª 27) Addetti vari ad ogni macchinario in cantiere con produzione ordinaria (di carta paglia, juta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili) non superiore ai q.li 30 nelle 24 ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 28) Addetto agli stenditori all'aria aperta. . . . . . . . . . . . 3ª 29) Stenditrici agli essiccatori ed all'aria aperta (Donne). . . . 2ª PRODUZIONE DI CARTA A MANO 30) Lavorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 31) Ponitore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª Lavorazioni sussidiarie ed allestimenti della carta del cartoncino e del cartone UOMINI 1) Conduttore di macchine coloritrici per carta di peso inferiore a gr. 30 al mq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 2) Conduttore di macchine coloritrici ed increspatrici . . . . . . 2ª 3) Conduttore di macchine per la coloritura dei cartoni. . . . . . 2ª 4) Conduttore di filigranatrici a secco. . . . . . . . . . . . . . 2ª 5) Conduttore di macchine per la gelatinatura. . . . . . . . . . . 2ª 6) Conduttore di macchine impregnatrici, spalmatrici e simili. . . 2ª 7) Conduttore di macchine patinatrici con produzione non inferiore ai q.li 50 nelle 24 ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 8) Conduttore di macchine patinatrici con produzione inferiore ai q.li 50 nelle 24 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 9) Lisciatore di carte patinate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 10) Conduttore di macchine per accoppiare. . . . . . . . . . . . . 2ª 11) Conduttore di macchine per pergamenare . . . . . . . . . . . . 1ª 12) Conduttore di macchine per la verniciatura dei cartoni . . . . 2ª 13) Conduttore di macchine gommatrici. . . . . . . . . . . . . . . 2ª 14) Conduttore di prearrotolatori per carta da sigarette . . . . . 2ª 15) Conduttore di mettatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 16) Primo operaio calandratore di macchine con velocita' non inferiore ai 200 metri al minuto primo oppure con velocita' anche minore per la calandratura di pelures sopraffini, pergamino extra (tipo argento) e per gli usi tecnici (calchi e lucidi), pergamena per filatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 17) Primo operaio calandratore non rientrante nella precedente voce 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 18) Primo operaio adibito a macchine arrotolatrici ad alta velocita' (oltre 600 metri al minuto primo). . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 19) Conduttore di arrotolatrici (senza limite di velocita) per carta da sigarette e da condensatori, per carta da carbonizzare e per carta da sensibilizzare per fotografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 20) Conduttore di arrotolatrici di carte con velocita' superiore ai 100 metri al minuto primo oppure conduttore di arrotolatrici (senza limite di velocita' e produzione) per i seguenti tipi sopraffini e fini (impasto che esclude pastalegno meccanica): carta per copialettere, tipo India, carta valori, pergamino extra (tipo argento) e per usi tecnici (calchi e lucidi), pergamena per filatori. Nelle carte senza pastalegno meccanica si escludono gli imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 21) Conduttore di piccole unita' arrotolatrici (velocita' inferiore ai 100 metri al minuto primo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 22) Primo aiuto di calandre e di arrotolatrici ad alta velocita' per le quali esigenze tecniche richiedono piu' aiuti . . . . . . . . . 2ª 23) Conduttore di tagliatrici rotative ad alta velocita' (non inferiore ai 125 metri al minuto primo). . . . . . . . . . . . . . 1ª 24) Conduttore di tagliatrici rotative o Verny con produzione non inferiore ai 4 q.li orari oppure con produzione anche minore di pelures e carte speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 25) Addetto alle macchine tipo Verny o simili non rientranti nella precedente voce 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 26) Addetto alle satine per carte e cartoncini di tipo fine. . . . 2ª 27) Addetto alle taglierine rapide (ghigliottine) per lavori di precisione (carte valori, carta da sigarette per la confezione delle cartine; filigrane a punto fisso; stampa fine e cliches multipli a punto fisso esclusi i quaderni e le etichette) . . . . . . . . . . 1ª 28) Addetto alle taglierine rapide (ghigliottine) non classificato in prima categoria (vedi chiarimento a verbale A) . . . . . . . . . . 2ª 29) Fustellatore (vedi chiarimenti a verbale A). . . . . . . . . . 2ª 30) Tagliatore e preparatore di lavori di tipo fine per cartolerie e scatolame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 31) Tagliatore e preparatore per lavori di cartoleria, scatolame comune e scatolame per imballaggio . . . . . . . . . . . 2ª 32) Primo operaio di una batteria di macchine rigatrici oppure primo operaio di macchine rigatrice complessa che dal rotolo confeziona il quaderno finito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 33) Rigatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 34) Addetto alla legatoria per tipi fini . . . . . . . . . . . . . 1ª 35) Addetto alla legatoria per tipi comuni . . . . . . . . . . . . 2ª 36) Tipografo e litografo qualificati, per lavori inerenti alla confezione e rifinitura della produzione della cartiera . . 1ª scelta 37) Aiuti tipografo e litografo (esclusi i lavori di manovalenza). 2ª 38) Aiuto alle calandre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 39) Aiuto alle macchine arrotolatrici. . . . . . . . . . . . . . . 3ª 40) Aiuto alle macchine tagliatrici e taglierine . . . . . . . . . 3ª 41) Aiuto alle macchine coloritrici ed increspatrici . . . . . . . 3ª 42) Aiuto alle macchine filigranatrici a secco . . . . . . . . . . 3ª 43) Aiuto alle macchine per la gelatinatura. . . . . . . . . . . . 3ª 44) Aiuto alle macchine per satinare . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 45) Aiuto alle macchine rigatrici. . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 46) Aiuto alle macchine impregnatrici. . . . . . . . . . . . . . . 3ª 47) Aiuto alle macchine spalmatrici e simili . . . . . . . . . . . 3ª 48) Aiuto alle macchine patinatrici. . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 49) Aiuto alle macchine per accoppiare . . . . . . . . . . . . . . 3ª 50) Aiuto alle macchine per pergamenare. . . . . . . . . . . . . . 3ª si) Aiuto alle macchine per la verniciatura dei cartoni. . . . . . 3ª 52) Aiuti vari non classificati nelle categorie superiori. . . . . 3ª DONNE 53) Maestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 54) Bobinatrice per zone telegrafiche, carta da sigarette e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 55) Bobinatrice per carte igieniche e simili . . . . . . . . . . . 2ª 56) Tagliatrice a mano della carta a punto fisso . . . . . . . . . 1ª 57) Bucatrice per fogli di carte speciali filigranate. . . . . . . 1ª 59) Puntatrice per carta filigranata . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 60) Puntatrice e lisciatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 61) Preparatrice dei mazzi di zinco e dei cartoni per satine . . . 2ª 62) Truciolatrice a macchina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 63) Sceglitrici, contatrici (rismatrici), ripassatrici e rivenditrici di carte e cartoncini fini e sopraffini . . . . . . 1ª 64) Sceglitrici, contatrici (rismatrici), ripassatrici e rivenditrici non rientranti nella voce 63. . . . . . . . . . . . 2ª 65) Piegatrice (vedi chiarimenti a verbale A). . . . . . . . . . . 2ª 66) Campionariste di articoli sopraffini e speciali . . . . 1ª scelta 67) Campionariste non rientranti nella voce 66 . . . . . . . . . . 1ª 68) Luttatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 69) Confezionatrice a mano di sacchetti. . . . . . . . . . . . . . 1ª 70) Confezionatrice di buste a mano e con pedalina . . . . . . . . 1ª 71) Confezionatrice di buste con macchina complessa che produce la busta dal rotolo di carta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 72) Confezionatrice di buste con macchina semplice . . . . . . . . 2ª 73) Foderatrice di buste a mano. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 74) Foderatrice di buste a macchina. . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 75) Confezionatrice di articoli sopraffini e fini per cancelleria in scatole e pacchi di particolare precisione . . . . . . . . . . . . 1ª 76) Confezionatrice di articoli comuni per cancelleria in scatole e taschette (bustine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 77) Scatolame per articoli comuni e per imballaggio. . . . . . . . 2ª 78) Cucitrici a filo metallico o cucitrici in genere per quaderni ed imballaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 79) Mettifoglio a mano di macchine grafiche. . . . . . . . . . . . 1ª 80) Addette alle macchine grafiche automatiche (esclusa la messa a punto per l'avviamento). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 81) Lavafoglio e raccoglifoglio di macchine grafiche . . . . . . . 2ª 82) Legatrici e cucitrici a mano ed a macchina di registri . . . . 1ª 83) Addette alle macchine per la filigranatura, a secco della carta da sigarette, se effettuano tale lavoro da sole. . . . . . . . . . 1ª 84) Addette alla satinatura, lucidatura, verniciatura e patinatura dei cartoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 85) Addette alle trancie ed alle fustellatrici . . . . . . . . . . 1ª 86) Addette all'incollaggio ed alla gommatura a mano . . . . . . . 1ª 87) Addette all'incollaggio ed alla gommatura a macchina . . . . . 2ª 88) Addette alle macchine per la confezione di sacchi e sacchetti. 2ª 89) Addette alle timbratrici od al bilaciere a mano od a frizione. 2ª 90) Addetto all'allestimento di scatole e di carta da lettere. . . 2ª 91) Aiutanti: alle tagliatrici rotative e Verny, alle rigatrici, alle taglierine e ad altre macchine di allestimento . . . . . . . . . . 2ª 92) Numeratrice ed etichettatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 93) Impaccatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª Produzione fibra vulcanizzata e presfibra UOMINI 1) Primo operaio addetto alla concentrazione degli acidi per fibra vulcanizzata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 2) Primo operaio alla squadra seghe e trafile nella produzione di fibra vulcanizzata e di laminati di resina. . . . . . . . . 1ª scelta 3) Primo operaio alle vasche di lavaggio ed agli essiccatori, alle squadre presse e satine nella produzione di fibra vulcanizzata . . 1ª 4) Primo operaio alle presse laminati per fibra vulcanizzata . . . 1ª 5) Primo operaio alle varie lavorazioni manufatti per fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 6) Attrezzista qualificato per lavorazioni manufatti fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 7) Primo operaio agli essiccatori per fibra vulcanizzata . . . . . 2ª 8) Addetto alle vasche concentrazione per fibra vulcanizzata . . . 2ª 9) Addetto alla concentrazione acidi per fibra vulcanizzata. . . . 2ª 10) Blobinatore per fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . 2ª 11) Addetti alle seghe e trafile per fibra vulcanizzata. . . . . . 2ª 12) Addetti alle lavorazioni in genere per la manifattura della fibra vulcanizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Addetti alte presse ed alle satine per fibra vulcanizzata. . . 3ª 14) Addetto alle vasche di lavaggio per fibra vulcanizzata . . . . 3ª 15) Addetto agli essiccatori per fibra vulcanizzata. . . . . . . . 3ª 16) Primo operaio allo stampaggio prodotti presfibra . . . . . . . 1ª 17) Conduttore macchine stampaggio membrane per altoparlanti . . . 1ª 18) Addetto alle teste stampaggio prodotti presfibra . . . . . . . 2ª 19) Addetti alle smerigliatrici prodotti presfibra . . . . . . . . 2ª 20) Addetti alle tranciatrici e rettificatrici membrane per altoparlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 21) Fuochista addetto all'impianto aria calda nella produzione del presfibra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 22) Aiuto conduttore macchine per stampaggio membrane per altoparlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 23) Addetto alla impregnazione prodotti presfibra. . . . . . . . . 3ª 24) Addetto alla spazzolatura, prodotti presfibra. . . . . . . . . 3ª 25) Addetto al trasporto nelle celle di essiccazione prodotti presfibra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª DONNE 26) Addette alle lavorazioni in genere per la manifattura di oggetti in fibra vulcanizzata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 27) Addetta alla impregnazione delle membrane per altoparlanti . . 2ª 28) Addette al controllo vista, luce e peso membrane per altoparlanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 29) Addette alla rifinitura prodotti prefibra. . . . . . . . . . . 2ª Lavori e servizi vari TRASPORTI 1) Conduttori di locomotive-ferroviarie o tranviarie, a vapore, a nafta od elettriche, muniti di patente, adibiti ai raccordi con linee ferroviarie e tramviarie esterne per il traino di vagoni . . . . . 1ª 2) Conduttori di locomotive ferroviarie o tramviarie a vapore, a nafta od elettriche, per servizio interno. . . . . . . . . . . . . 1ª 3) Conduttori di carrelli elettrici negli stabilimenti e di teleferiche con carrello accompagnatore. . . . . . . . . . . . . . 2ª 4) Addetto al carico e scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 5) Addetto ai trasporti nell'interno dello stabilimento. . . . . . 3ª 6) Addetto al montacarichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª PRODUZIONE DI ENERGIA E CALORE 7) Quadristi, turbinisti e conduttori qualificati responsabili della conduzione di motrici ad acqua, vapore e gas in impianti con potenza installata non inferiore ai 1000 kw. . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 8) Quadristi, turbinisti e conduttori qualificati responsabili della conduzione di motrici ad acqua, vapore e gas in impianti con potenza installata inferiore ai 1000 kw. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 9) Primo operaio fuochista patentato adibito a generatori di vapore con produzione non inferiore a 8.000 Kg/ora . . . . . . . . 1ª scelta 10) Primo operaio fuochista patentato adibito a generatori di vapore con produzione inferiore a 8.000 Kg/ora. . . . . . . . . . . . . . 1ª 11) Secondo fuochista patentato per caldaie Thomlinson . . . . . . 1ª 12) Fuochista patentato aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 13) Addetto alla soffiatura caldaie Thomlinson . . . . . . . . . . 3ª 14) Fuochista addetto all'impianto produzione aria calda . . . . . 2ª 15) Aiuto alle caldaie senza responsabilita' della conduzione. . . 3ª quale e' richiesta la patente di quarto grado. . . . . . . . . . . 2ª MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 17) Addetti ai lavori complementari (manutenzione, riparazione) che, con particolare capacita' e conoscenza del mestiere, svolgano, con personale iniziativa, i lavori inerenti alle proprie mansioni ad essi ordinati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 18) Elettricista qualificato - Meccanico qualificato - Lattoniere qualificato - Tubista qualificato - Fonditore qualificato - Scaldatore qualificato - Rettificatore qualificato - Falegname qualificato - Muratore qualificato - Fabbro fucinatore qualificato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 19) Elettricista meccanico, lattoniere, tubista, fonditore, saldatore, rettificatore, falegname, falegname cassaio, muratore, fabbro fucinatore: che non esplichino mansioni dell'operaio di prima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 20) Cinghiaio qualificato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 21) Cinghiaio non rientrante nella precedente voce 20. . . . . . . 2ª 22) Lubrificatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 23) Lavafeltri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 24) Manovali alla manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª ALTRE ATTIVITA' UOMINI 25) Capo squadra operaio, intendendosi per tale colui che, senza apporti della competenza tecnico-pratica prevista dalla parte terza (intermedi) del presente contratto, ha il compito di guidare e sorvegliare e che puo' anche partecipare allo stesso genere di lavoro dei suoi dipendenti indipendentemente dal loro numero . . . 1ª scelta 26) Filigranista, intendendosi per tale colui che esegue matrici per filigrane in chiaro dal disegno semplice e gia' predisposto e che provvede alla riparazione e manutenzione dei ballerini. . . 1ª scelta 27) Addetti ai lavori complementari (confezione e rifinitura del prodotto) che, con particolare capacita' e conoscenza del mestiere, svolgano, con personale iniziativa, i lavori inerenti alle proprie mansioni ad essi ordinati . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 28) Addetto agli impianti multipli per il filtraggio delle acque con potenzialita' non inferiore ai 6 metri cubi al minuto primo e dei quali curi la piccola manutenzione oppure addetto a piu' pompe di pozzi dislocate fuori dalle fabbriche e delle quali curi la piccola manutenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 29) Primo operaio adibito alla installazione ed al cambio dei binari nei raccordi ferroviari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 30) Addetto alla manutenzione dei binari nei raccordi ferroviari . 3ª 31) Operaio pesatore addetto al movimento esterno che compila bollette e registrazioni semplici. . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª 32) Operaio pesatore addetto al movimento esterno. . . . . . . . . 2ª 33) Operaio pesatore addetto al movimento interno. . . . . . . . . 3ª 34) Addetto ai magazzini ed alla distribuzione di merci. . . . . . 2ª 35) Imballatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 36) Pressatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ª 37) Operai svolgenti mansioni di manovalenza e di pulizie. . . . . 3ª DONNE 38) Confezionatrice di cuciture intere per tele metalliche e ballerini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ª scelta 38) Riparatrice di cuciture per tele metalliche e ballerini. . . . 1ª 40) Rammendatrice qualificata di feltri (per il tempo di effettiva prestazione in tale lavoro) . . . . . . . . . . . . . 1ª 41) Rammendatrici e cucitrici di sacchi. . . . . . . . . . . . . . 2ª 42) Addetto all'imballo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 43) Pesatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª 44) Operaie svolgenti mansioni di manovalanza comune e di pulizia dei locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ª II - CATEGORIE INTERMEDIE (1) (gia' equiparati) A titolo di esempio, ai sensi dell'art. 5 della parte terza del presente contratto verranno considerati intermedi coloro che svolgono le seguenti mansioni: UOMINI Prima categoria (1ª Cat.) Addetto alle registrazioni di entrata ed uscita con facolta' di rilasciare buoni per pagamento; e' equiparato anche il portiere qualora esplichi tali mansioni. Capo reparto caldaie che sovraintende ad un complesso termico di produzione non inferiore a 10.000 Kg., ora di vapore oppure tecnico adibito esclusivamente alla produzione vapore (ove non esista un capo servizio con qualifica impiegatizia). Assistente di fabbricazione carta che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica e con un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Assistente di fabbricazione cellulosa che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica e con adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Capo della fabbricazione pasta legno in stabilimenti con capacita' produttiva, nelle 24 ore, fra i 200 ed i 300 quintali al secco atmosferico. Capo meccanico che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai non inferiore ad 8, con apporto di competenza tecnico-pratica e con un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Capo elettricisti che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai non inferiore ad 8, con apporto di competenza tecnico-pratica e con un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione. Capo reparto stracceria, con lavorazioni multiple. Tecnico filigranista. Vice capo allestimento. Seconda categoria (2ª Cat.) Assistente in impianti per la fabbricazione di carta con capacita' produttiva inferiore ai 200 quintali, nelle 24 ore, di carta in genere con grammatura superiore ai 60 gr. al mq o 120 quintali di carta con grammatura inferiore ai 60 gr. al mq., con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza facolta' di modificare gli impasti. Assistente in impianti per la fabbricazione di cellulosa con capacita' produttiva inferiore ai 175 quintali al secco atmosferico nelle 24 ore, con apporto di competenza tecnico-pratica ma senza particolare iniziativa. Capo meccanici che guida e controlla il lavoro di un gruppo di operai superiore ai 5 e non agli 8, con apporto di competenza tecnico-pratica senza particolare iniziativa. Capo alle spedizioni. Capo del servizio di vigilanza. Capo dei fattorini. Capo di un complesso di macchine varie per allestimento. Assistente alla lavorazione delle mezze paste. Capo alla produzione della pasta legno e capi turno per impianti di capacita' superiore ai q.li 200 (secco atmosferico) nelle 24 ore. Filigranista specializzato che con autonomia esegue matrici per filigrane complesse, disegni di fogli scomparto e di compensazione nonche' la costruzione delle nuove incorniciature a filigrana. DONNE Ove non esiste un capo o altri che ne abbia le attribuzioni di sesso maschile, sono intermedie di prima categoria (1ª cat.) le donne che hanno le seguenti mansioni: Capo di reparto classificatrici stracci. III - ESEMPLIFICAZIONI DELLE CATEGORIE IMPIEGATI TECNICI Prima categoria (1ª Cat.) Appartengono alla prima categoria gli impiegati tecnici aventi mansioni direttive con facolta' di decisione e autonomia di iniziativa, con discrezionalita' di potere, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza. A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati: 1) Direttore di fabbrica o capo fabbrica che, alle dipendenze del capo dell'azienda o di un dirigente, sovraintende a tutti i servizi dello stabilimento, salvo i casi di cui alla dichiarazione a verbale relativa all'articolo 3 lett. b, della parte quarta, (impiegati) del presente contratto. 2) Capo fabbricazione che, alle dipendenze di un superiore, sovraintende alla direzione del ciclo completo di produzione della carta o cellulosa e che ha alle proprie dipendenze assistenti classificati in seconda categoria impiegati. 3) Capo dei servizi tecnici generali. 4) Progettista che, su indicazioni generiche o specifiche del direttore tecnico, procede allo studio di macchine e impianti con lavori che importano un processo intellettuale di creazione. 5) Capo del laboratorio chimico, laureato o diplomato, che svolge ricerche con idee e concetti propri ed esegue esperienze e dirige tutti i controlli chimici. 6) Capo dell'impianto recuperi di fabbricazione di cellulosa alla soda, che sovraintende al ciclo completo di concentrazione, combustione e rigenerazione, in impianti con potenzialita' di oltre 200 quintali nelle 24 ore, sempreche' non sia alle dipendenze del capo fabbrica. Seconda categoria - Grado A (2ª Cat. A) Appartengono alla seconda categoria A gli impiegati tecnici aventi mansioni di concetto che siano di rilievo e che richiedono particolare competenza professionale con facolta' di iniziativa nei limiti dei propri compiti secondo le indicazioni di massima dei superiori. A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati: 1) Capo fabbricazione che sovraintende alla direzione del ciclo completo di produzione di carta o cellulosa e che ha alle proprie dipendenze assistenti di fabbricazione non classificabili impiegati secondo le norme del contratto. 2) Capo assistenti di fabbricazione o vice capo fabbricazione carta o cellulosa che ha alle proprie dipendenze assistenti di fabbricazione classificabili nella seconda categoria impiegati grado B secondo le norme del contratto. 3) Assistente di fabbricazione preposto, con facolta' di iniziativa al controllo tecnico e disciplinare dei reparti, complementari tra loro, relativi all'intero ciclo di produzione della carta, della materia prima al prodotto finito, in impianti con capacita' produttiva, nelle 24 ore, superiore a q.li 350 di carta in genere ed almeno q.li 50 di carte valori e pelures sopraffini e fini inferiori a 25 gr. al ma. ovvero con produzione prevalente di tipi speciali quali: carte per sigarette, per condensatori, carta carbone, tipo India, carta da sensibilizzare e carte trasparenti per calchi e lucidi. 4) Assistente che sovraintende alla produzione di cloro e soda in in impianto complesso la cui produzione non sia, inferiore ai q.li 120 di idrato sodico fuso nelle 24 ore. 5) Capo del laboratorio d'arte filigranisti che dirige i lavori di filigrana per il disegno e l'incisione, la costruzione di tele per macchine in tondo e ballerini per macchine in piano. 6) Disegnatore bozzettista, ed incisore di filigrane, di provata capacita artistica, che lavora con autonomia, anche se alle dipendenze di un capo laboratorio d'arte filigranisti. 7) Capo allestimento in impianti per la rilavorazione e confezione della carta che, alle dipendenze del direttore o del capo fabbrica, sovraintende alle varie fasi di rilavorazione allestimento o confezione della carta di tipo fine o finissimo in stabilimenti con produzione prevalente dei suddetti tipi. 8) Capo manutenzione che sovraintende, alle dipendenze del capo servizi tecnici generali o comunque di un superiore, a tutti i rami specifici di manutenzione. 9) Chimico laureato o diplomato addetto al laboratorio che esegue tutte le analisi ed i controlli qualitativi e quantitativi. 10) Disegnatore esperto che, su indicazioni generiche del progettista o della direzione, esegue disegni complessi di macchine e di impianti. 11) Capo reparti tipografia, litografia, grafici in genere e legatoria che dirige e controlla tecnicamente, con facolta' disciplinari, lavorazioni multiple, con alle dipendenze oltre 25 operai di mestiere. Seconda categoria - Grado B (2ª Cat. B) Appartengono alla seconda categoria B gli impiegati tecnici aventi mansioni di concetto che richiedono una attivita' professionale con minor potere di iniziativa e di discrezionalita'. A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati: 1) Assistente di fabbricazione preposto, con facolta' di iniziativa, al controllo tecnico disciplinare dei reparti, complementari tra loro, relativi all'intero ciclo di produzione della carta, dalla materia prima al prodotto finito, in impianti con capacita' produttiva, nelle 24 ore, tra i 200 e i 350 quintali di carta in genere superiore ai 60 gr. al mq, ovvero almeno 300 quintali di cartone ovvero almeno 120 quintali di carta di peso inferiore ai 60 gr. al mq. 2) Assistente di fabbricazione carte valori e simili (con produzione interiore a 50 quintali nelle 24 ore. 3) Assistente di fabbricazione che, alle dipendenze di un superiore, sovraintende con facolta' di iniziativa, al ciclo completo di produzione della cellulosa in impianti con capacita' produttiva superiore, nelle 24 ore, ai q.li 175 al secco atmosferico. 4) Capo della fabbricazione della pasta legno, in impianti di capacita' produttiva superiore, nelle 24 ore ai q.li 300 al secco atmosferico. 5) Capo reparto stracceria con completa capacita' di classificazione analistica degli stracci, che dirige e controlla classifiche e lavorazioni multiple degli stracci, con poteri disciplinari, in fabbriche con produzioni di almeno q.li 100 di straccio nelle otto ore. 6) Disegnatore ed incisore filigranista. 7) Capo allestimento in impianti per la rilavorazione e confezione della carta che, alle dipendenze del direttore e del capo fabbrica, sovraintende alle varie fasi di rilavorazione, all'allestimento o confezione della carta di tipo mezzo fine e comune in stabilimenti con produzione prevalente dei suddetti tipi. 8) Diplomato di Istituto tecnico medio superiore addetto al laboratorio chimico-tecnologico. 9) Disegnatore particolarista che rileva qualsiasi pezzo di macchina e sviluppa nei particolari qualsiasi disegno complesso. 10) Capo servizio caldaie che sovraintende alla produzione e distribuzione del vapore in impianti con potenzialita' non inferiore al 15.000 Kg, ora. 11) Capo reparto elettricisti che dirige e controlla tecnicamente e con facolta' disciplinari il lavoro di riparazione e manutenzione delle macchine e degli impianti elettrici e la produzione di energia. 12) Capo reparto meccanici che dirige e controlla tecnicamente e con facolta' disciplinari il lavoro di riparazione e manutenzione delle macchine e degli impianti con non meno di 10 operai allo dipendenze. 13) Capo reparto falegnami che dirige e controlla tecnicamente e con facolta' disciplinari la costruzione dei modelli per fusioni, la costruzione e manutenzione delle parti in legno degli impianti e la costruzione degli imballi con alle dipendenze almeno 20 operai. 14) Capo reparti tipografia, litografia, grafici in genere e legatoria che dirige e controlla tecnicamente, con facolta' disciplinari, lavorazioni multiple, con alle dipendenze non meno di 15 operai di mestiere. Terza categoria - Grado A (3ª Cat. A) Appartengono alla terza categoria A gli impiegati tecnici aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati: 1) Disegnatore comune. 2) Analista addetto al laboratorio chimico. Terza categoria - Grado B (3ª Cat. B) Appartengono alla terza categoria B gli impiegati tecnici adibiti a mansioni che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. A titolo di esempio sono da assegnare a detta categoria gli impiegati: 1) Lucidista. 2) Pantogratista. CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE QUINTA RAGGRUPPAMENTO PER CATEGORIE Categorie degli operai A) Per mansioni di "addetto alle taglierine rapide (ghigliottine)", "fustellatore", "piegatrice" in atto esistenti presso gli stabilimenti di Fabriano e Pioraco della S. A. Cartiere P. Miliani, classificati - per tradizione e per particolari necessita' tecniche - in: 1ª Categ. uomini l'addetto alle taglierine rapide (ghigliottine); 1ª Categ, uomini il fustellatore; 1ª Categ, donne la piegatrice; si conviene che agli operai ed operaie sopra menzionati, ad esclusione di coloro che abbiano conseguito in virtu' del presente contratto una categoria superiore, vengano mantenute invariate le attuali classifiche. B) Ove si faccia uso ai bollitori, anche temporaneamente, di un aiuto per la cottura, si applica all'addetto la qualifica di primo operaio. C) Le parti si danno atto che con la regolamentazione delle categorie prevista dal presente contratto non hanno inteso regolamentare gli addetti ai reparti grafici e cartotecnici della Cartiera di Rovereto dell'Azienda Tabacchi italiani. Categorie intermedie e degli impiegati tecnici ; a) Laddove e' indicato " capo " o " capo-ufficio " si intende che lo stesso deve avere alle proprie dipendenze altri impiegati. b) Per reparti complementari tra loro relativi all'intero ciclo di produzione della carta, dalla materia prima al prodotto finito, si intendono tutti i reparti per la preparazione delle mezze paste esclusi il reparto fabbricazione cellulosa ed i reparti per la preparazione stracci e produzione pastalegno, quando la direzione degli stessi sia affidata ad impiegati ed intermedi di prima categoria. c) Ove e' indicata la produzione questa si intende riferita alla potenzialita' pratica della macchina o dell'impianto e non a quella ottenuta con lavorazione ridotta.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 1
Accordo per l'istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati amministrativi. Art. 1. Sono demandate all'esame di un Collegio tecnico (2), disciplinato dalle norme che seguono, le divergenze relative all'appartenenza alle diverse categorie, in base alle mansioni svolte: a) degli impiegati amministrativi in base alle norme previste dall'art. 3, parte quarta (impiegati); b) degli intermedi unicamente per coloro che svolgono attivita' complementari ed ausiliari non contemplate dalla parte quinta o mansioni relative ad attivita' di nuovi procedimenti produttivi.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 2
Art. 2. In ogni provincia nella quale si renda necessario la istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni provinciali degli industriali e le Organizzazioni provinciali dei lavoratori designeranno fino a cinque nominativi di esperti tra, i quali, di volta in volta, ciascuna associazione indichera' la persona prescelta a far parte del Collegio. Il Collegio e' presieduto da un Ispettore del lavoro designato dal capo circolo competente.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 3
Art. 3. L'intervento del Collegio tecnico sara' chiesto dalle organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo. L'associazione che richiede l'intervento, ne dara' notizia alla associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta a far parte del Collegio tecnico. L'associazione che riceve la richiesta provvedera', nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta, il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 4
Art. 4. Comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce il Collegio tecnico dovra' sentire le parti ed eseguiti - d'accordo con la azienda - quei sopraluoghi, quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimita'. Del verbale dovra' essere comunicata al Collegio copia autentica alle parti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e con lettera alle associazioni nazionali di categoria competenti.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 5
Art. 5. Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni 30 dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere per erronea ed incompleta valutazione (la parte del Collegio provinciale delle circostanze emerge o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio tecnico nazionale costituito a norma del seguente articolo.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte VI-art. 6
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