DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1443
Art. 15. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Il lavoratore, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) ha diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% per 12 bienni della sua carriera. Tale aliquota - che fa parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti - e' calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di paga mensile, aumentati della indennita' di contingenza il vigore al momento dello scatto. Per l'anzianita' fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso riportare. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di paga mensile in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', sara' effettuato al termine di ogni anno solare, con applicazione dal 10 gennaio successivo. Per i lavoratori che prima della data di applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per l'assegnazione alla qualifica intermedia, si terra' conto, ai soli fini degli scatti di anzianita', del periodo di servizio prestato con le anzidette mansioni successivamente al 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norme transitorie. a) Per l'anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre essere corrisposti dal lavoratore, per ogni scatto biennale, in precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie: [ | Uomini | Donne Intermedio di 1ª categoria | 370 | 325 Intermedio di 2ª categoria | 320 | 280 b) Con decorrenza dal 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo: | Uomini | Donne Intermedio di 1ª categoria | 15 | 13 Intermedio di 2ª categoria | 13 | 11
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 16
Art. 16. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovra' avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nei caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, nonche' il periodo di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 17
Art. 17. TRASFERTE Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 18
Art. 18. TRASFERIMENTI Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. Al lavoratore che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' una tantum nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di meta' della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia. Qualora, per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere normalmente comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 19
Art. 19. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove il lavoratore svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda, in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 20
Art. 20. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi, provincialmente, una indennita' per i lavoratori che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 21
Art. 21. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino, salve le eccezioni previste dall'[art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art3). Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera per i primi tre mesi ed al 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza compiuti dall'azienda. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia piu' favorevole di quello previsto dal contratto, la lavoratrice avra' diritto all'eventuale differenza tra i due trattamenti. Qualora durante i periodi considerati nel primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all'art. 22 quando risultino piu' favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 22
Art. 22. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuta, a malattia il lavoratore, non in prova, avra' diritto, alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di servizio come intermedio fino a cinque anni, di otto mesi oltre i cinque anni e di dieci mesi oltre i dodici anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro, la intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta per i successivi cinque mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel terzo caso. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto, in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondente al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 25. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda ai licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante diciotto mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 23
Art. 23. SERVIZIO MILITARE Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. In armonia alle norme di cui al [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso sia in servizio di leva che in caso di richiamo e' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata. Per tutte le altre disposizioni valgono le norme del decreto legislativo sopra citato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 24
Art. 24. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: 1) mesi uno e mezzo per i lavoratori di prima categoria intermedi; 2) mesi uno per i lavoratori di seconda categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i cinque anni di servizio e fino ai dieci anni compiuti: 1) mesi due per i lavoratori di prima categoria intermedi; 2) mesi uno e mezzo per i lavoratori di seconda categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio: 1) mesi due e mezzo per lavoratori di prima categoria intermedi; 2) mesi due per i lavoratori di seconda categoria intermedi. La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa, e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia allo inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 25
Art. 25. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 39 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente alla assegnazione della qualifica di intermedio, ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centromeridionale una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. Per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1950, per coloro che avranno nella qualifica di intermedio una anzianita' di quattro anni, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' l'atta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento allo [art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121).
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 26
Art. 26. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo precedente: - fino a 5 anni di anzianita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% - oltre i 5 e fino a 10 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% - oltre i 10 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Verra' corrisposta la intera indennita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio per le donne, maternita' o compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'ultimo comma dell'art. 5 della parte prima (norme generali) dei presente contratto. Per quel che riguarda l'anzianita' di servizio relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio o ex equiparato, si applicano le norme dell'art. 34 della parte seconda (regolamentazione operai), per quanto si riferisce alle aliquote della indennita', e dell'art. 25 per quanto si riferisce al computo dell'indennita' stessa.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 27
Art. 27. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma ed all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente agli artt. 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-Dichiarazioni
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE TERZA INTERMEDI Art. 8. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO La norma che disciplina il passaggio da operaio ad intermedio si applica - per i rapporti gia' risolti e regolati fra le parti prima dell'entrata in vigore del concordato di categoria 5 dicembre 1947 per gli intermedi dell'industria cartaria solo per quanto concerne l'anzianita' convenzionale del 50% ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che, come ivi indicato, graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 3 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 26 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' la norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 3
Art. 3. CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI Le categorie degli impiegati sono determinate come segue: Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facolta' di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalita' di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza. Appartengono alla 2ª categoria A gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto che siano di rilievo e che richiedano particolare, competenza professionale con facolta' di iniziativa, nei limiti dei propri compiti secondo le indicazioni di massima dei superiori. Appartengono alla 2ª categoria B gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto che richiedano una attivita' professionale con minor potere di iniziativa e di discrezionalita'. Appartengono alla 3ª categoria A gli impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedano una generica preparazione professionale. Appartengono alla 3ª categoria B gli impiegati tecnici ed amministrativi adibiti a mansioni che non richiedano una particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. I minimi di stipendio sono quelli fissati nella parte settima del presente contratto. Per la esemplificazione degli impiegati tecnici e per le norme istitutive del Collegio tecnico per l'assegnazione delle categorie degli impiegati amministrativi si rinvia a quanto stabilito rispettivamente nelle parti quinta e sesta del presente contratto. All'impiegato remunerato, in tutto od in parte, a provvigione o interessenza o a premi sara' garantito, come media annuale, il minimo di stipendio fissato per la categoria alla quale appartiene. All'atto dell'eventuale passaggio di categoria il datore di lavoro deve comunicare con lettera all'impiegato la nuova categoria alla quale viene assegnato, ferma per l'assunzione la comunicazione di cui all'art. 1.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per gli impiegati di 1ª categoria e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse altre protrazioni ne' rinnovazioni del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi dei presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne' indennita' per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' e alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima, o la seconda quindicina di mese stessa. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 5
Art. 5. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non importi alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita, e nella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore; salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, etc., nel qual caso il compenso di cui sopra per il primo mese sara' concordato fra l'azienda e l'impiegato entro un limite non superiore alla differenza di categoria; dopo il primo mese e per tutta la durata della sostituzione spettera' all'impiegato lo stipendio della categoria superiore, senza che ne derivi passaggio di categoria.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento (escluso il preavviso) e si considerera' assunto ex novo con la nuova, qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari a un quinto dell'anzianita' come operaio.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quarto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda sia come operaio sia come intermedio; b) agli effetti delle ferie e della malattia, dell'anzianita' maturata come intermedio ai sensi dell'art. 8 della parte intermedio. Agli effetti degli scatti di anzianita', il rapporto si considera come non interrotto ma gli scatti gia' maturati come intermedio, ai sensi della regolamentazione per tale categoria vengono detratti dal numero complessivo di scatti cui il lavoratore ha diritto come impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata dell'orario normale di lavoro e' di 44 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali da' luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in piu' senza maggiorazione di straordinario. Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sara' compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e contingenza diviso per 180). Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 9
Art. 9. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI L'impiegato non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno e' quello coincidente con l'orario del terzo turno. E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 10 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso degli impiegati per in quali sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso e' lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dall'impiegato avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianita' e contingenza): a) lavoro straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% b) lavoro notturno non in turni avvicendati . . . . . . . . . . . 50% c) lavoro straordinario in turni avvicendati. . . . . . . . . . . 50% d) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% e) lavoro domenicale con riposo compensativo: 1) per le ore normali di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2) per le ore straordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Le suddette percentuali non sono tra loro cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (stipendio e contingenza) per 180. Ove la retribuzione sia costituita in tutto o in parte di elementi variabili, si prendera' per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria. Per impiegato tecnico che effettua lavoro tanto in turni avvicendati di otto ore consecutive, quanto in prestazioni non avvicendate, ma sempre di otto ore consecutive, si applicano le disposizioni dell'art. 9 della parte operai, con l'avvertenza che le relative maggiorazioni sono applicate sulla retribuzione globale (stipendio di fatto, compresi gli scatti di anzianita' e contingenza). Al fine di determinare la misura della tredicesima mensilita' e del compenso per ferie all'impiegato che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurni e notturni) si prendera' per base la retribuzione vigente per i diversi turni e se ne ricalcolera' la media, tenendo conto del periodo trascorso dall'impiegato in ciascuno dei turni durante gli ultimi dodici mesi. Le percentuali previste dal citato art. 9 della parte operai fanno parte, per gli addetti non occasionali della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, ma non si aggiungono all'importo dello stipendio su cui si calcolano gli scatti di anzianita'.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 10
Art. 10. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre) b) le seguenti 13 festivita': 1 gennaio (Capo d'anno) 6 gennaio (Epifania) 19 marzo (S. Giuseppe) - Lunedi di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) 15 agosto (Assunzione) 1 novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano) Una ricorrenza religiosa della localita' ove l'impiegato lavora, che coincida possibilmente con quella del S. Patrono da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge. Il caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sara' preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto,- per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo. In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro si intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nello stipendio mensile percepito dall'impiegato e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate (stipendio mensile di fatto compresi gli scatti di anzianita' e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui una delle ricorrenze nazionali oppure una delle festivita' di cui alla lettera b) cadano di domenica e' dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, importo calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo. Nelle provincie o zone provinciali o aziende nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo di cui sopra, sara' dedotto, per ogni festivita' cadente di domenica, un quarto delle dette quote.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 11
Art. 11. FERIE L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione (stipendio e contingenza), non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 2 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 2 sino a 10 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianita' da oltre 10 sino a 15 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di oltre 15 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio o termine in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto da parte della azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nei corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 12
Art. 12. PERMESSI Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda ha facolta' di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresi' facolta' di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sara' concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 13
Art. 13. RETRIBUZIONI Lo stipendio sara' corrisposto ad ogni fine, mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennita' di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 14
Art. 14. INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errore verra' corrisposta una maggiorazione nella misura del 3,50% sul minimo della sua categoria di assegnazione. Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 15
Art. 15. INDENNITA' DI CONTINGENZA La contingenza verra' corrisposta mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 16
Art. 16. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% per 14 bienni della loro carriera. Tale aliquota e' calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di stipendio, aumentati delle indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Per l'anzianita' fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso riportate. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' sara' effettuata al termine di ogni anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al precedente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria o grado superiore, sara' mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie e gradi di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utili agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norme transitorie. a) Per l'anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. [ A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre essere corrisposti all'impiegato, per ogni scatto biennale, in precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie: | Uomini | Donne Impiegato di 1ª categoria | 450 | 450 Impiegato di 2ª categoria | 375 | 330 Impiegato di 3ª categoria A) | 325 | 285 Impiegato di 3ª categoria B) | 300 | 275 b) Con decorrenza 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo: | Uomini | Donne | Impiegato di 1ª categoria | 18 | 18 | Impiegato di 2ª categoria | 15 | 13 | Impiegato di 3ª categoria A) | 13 | 11 | Impiegato di 3ª categoria B) | 12 | 11 |
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 17
Art. 17. TREDICESIMA MENSILITA L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile (stipendio e contingenza) percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilita' avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori ai 15 giorni.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 18
Art. 18. TRASFERTE Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l'azienda corrispondera': a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe); b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 19
Art. 19. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e, competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto all'indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. All'impiegato che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' una tantum nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre ad 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato e denunziato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 20
Art. 20. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abituati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 21
Art. 21. INDENNITA' Di ZONA MALARICA Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi provincialmente, una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti dei presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 22
Art. 22. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dar lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante il periodo previsto dalla legge ma possono prorogare tale periodo sino a sei mesi. Il periodo di assenza obbligatoria inizia tre mesi prima della data presunta del parto indicata, nel certificato medico di gravidanza. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla, retribuzione intera per i primi quattro mesi ed al i 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda e' tenuta per disposizione di legge. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia piu' favorevole di quello previsto dal contratto l'impiegata avra' diritto all'eventuale differenza fra i due trattamenti. Agli effetti della determinazione della retribuzione si terra' conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro esculusa facolta' di considerare assorbenti da quelle di cui ai comuni precedenti. Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 23 del presente contratto, quando risultino piu' favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianita' di servizio e ai fini della gratifica natalizia, e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria prevista dalla legge, per un periodo di mesi sei, durante il quale sara' loro conservato il posto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 23
Art. 23. TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato verra' accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) Per anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per mesi 6 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 2 mesi e della meta' di essa per gli altri 4 mesi. 2) Per anzianite(di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 3 mesi e della, meta', di essa per gli altri 6 mesi. 3) Per anzianita' di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione (stipendio e contingenza) per 4 mesi e della meta' di essa per gli altri 8 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora l'impiegato, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 26. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianita' a tali effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 24
Art. 24. SERVIZIO MILITARE Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi agli effetti della sola indennita' di anzianita' - salvo per gli impiegati in prova - si considera come passato in servizio presso l'azienda. Terminato il servizio militare, l'impiegato dovra' presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sara' considerato dimissionario. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali piu' favorevoli all'impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 25
Art. 25. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi due e quindici giorni pero gli impiegati di 1ª categroria; 2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria. b) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di Servizio e non i 10: 1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di la categoria; 2) mesi due per gli impiegati di 2° categoria; 3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3ª categoria. c) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi due per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su, quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alta retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita', di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nei corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio al 1ª luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di licenziamento di cui all'art 26 in piu' della misura spettantegli in base al precedente trattamento di 15/30.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 26
Art. 26. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 31, si applicano le seguenti norme: a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base, alle norme del [R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), ([15/39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;15)) di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa, e successive; b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti idividuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926 n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuito personale per i quali varra' la norma dell'art. 6 della prima (norme generali); c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta, rentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi' le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla duzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi i gia' chiusi ai momento della, risoluzione del rapporto. Le partecipazioni agli utili sono computate fino a un massimo pari all'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza dei licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 29 del presente contratto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 27
Art. 27. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sotto indicate aliquote delle indennita' di cui all'art. 26: - 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di eta' ed alle donne che abbiano compiuto 50 anni di eta'; ai dimissionari per malattia, maternita', matrimonio per le donne, infortunio, trasferimento;, ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomine alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 5 della parte prima (norme generali); - 75% al dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda; - 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 28
Art. 28. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli artt. 25 e 26 devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda. Non sono pero' deducibli le somme spettanti per la previdenza prevista all'art. 29. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima. Si richiamano, inoltre, le norme di cui al [R. D. L., 8 gennaio 1942 n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-01-08;5) e del [D. L. L. 1 agosto 1945 n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708); circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 29
Art. 29. PEREVIDENZA A favore degli impiegati regolati dal presente contratto e' mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del precedente contratto collettivo impiegati 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 30
Art. 30. CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo, non risolve di per se' il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facolta' di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione della indennita' di licenziamento e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 31
Art. 31. CERTIFICATO DI LAVORO Fermo restando quanto prescritto dalla legge in caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 32
Art. 32. DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla, legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano. L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni; tenere contegno consono alla dignita' della sua funzione, vale a dire: 1) usare l'attivita' e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta; 2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende; 3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio e non asportare disegni e campionature 4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; 5) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro; 6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati. Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore tre ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro con trattenuta stillo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza, preavviso. La sospensione di cui alla lettera d si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia, tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a, b, c Il licenziamento senza indennita' e senza, preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorse l'impiegato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 33
Art. 33. NORME SPECIALI Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreche' non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 34
Art. 34. SOSTITUZIONE DEGLI USI Si conferma che il precedente contratto collettivo nazionale 23 aprile 1947, successivamente rinnovato il 25 novembre 1949 ed il 24 settembre 1952, salvo quinto disposto dall'art. 26 per l'indennita' di licenziamento relativa all'anzianita' di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il praevviso all'art 25,ha sostituito ed assorbito tutti gli usi o consuetudini anche se piu' favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con 1°applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-Dichiarazioni
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE QUARTA IMPIEGATI Art. 3. CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI Le parti si danno atto: a) che nell'assegnazione delle categorie si dovra' tenere conto delle effettive mansioni svolte dall'impiegato anche in rapporto alla importanza della azienda e della sua attrezzatura tecnica ed amministrativa; b) che nelle piccole cartiere con produzione non superiore a 50 quintali giornalieri di carte comuni ove la persona del direttore di fabbrica con qualifica di prima categoria e del capo fabbrica di seconda categoria ha la responsabilita' di tutta l'organizzazione dei servizi gli eventuali subalterni impiegati, ove esistano, potranno essere considerati, a seconda delle effettive mansioni, nelle categorie inferiori. Art. 8. ORARIO DI LAVORO Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna, modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del R.D.L. 10 settembre 1923 n. 955 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi"(personale che, sia pure in casi eccezionali, puo' non identificarsi con quello avente la qualifica di 1° categoria.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte V-Categorie
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)