DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1960, n. 1816

Type DPR
Publication 1960-07-19
Ultimo aggiornamento 1961-02-16
State In force
Source Normattiva
articles 139
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Art. 77. All'assegnazione dei posti di ricevitore o portalettere messi a concorso si procede seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria ciascun concorrente compresovi e' tenuto ad indicare nel termine fissatogli dall'Amministrazione. I prescelti debbono dichiarare, entro il termine fissato, se accettano la sede loro assegnata; decorso inutilmente il termine stesso, sono considerati rinunciatari. I concorrenti risultati idonei dopo l'ultimo vincitore hanno soltanto titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perche' non richiesti utilmente dai candidati che li precedono in graduatoria. L'attribuzione delle sedi non puo' essere variata dopo la assegnazione. L'assegnatario che abbia accettato deve assumere servizio nella nuova, sede alla data fissata nel decreto di nomina, tempestivamente comunicatogli dall'Amministrazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 78

Art. 78. Ai ricevitori ed ai portalettere si applica, per la valutazione del servizio militare, al fine dell'anzianita' di servizio, la disposizione del precedente art. 18.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 79

Art. 79. I cambi di posto autorizzati a norma dei primi due commi dell'[art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art64), sostituito con l'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4), debbono effettuarsi entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 80

Art. 80. Ai fini dei trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'[art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art64), sostituito con l'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4), si considerano di pressoche' uguale importanza le ricevitorie e i posti portalettere la cui prestazione giornaliera differisca di una sola ora.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 81

Art. 81. Ai conferimenti senza concorso previsti dalle [lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art62-leta) e [b) dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art62-letb), sostituito con l'[art. 4 della legge 27 febbraio 1938, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-02-27;120~art4), si applicano le norme dell'art. 22 del presente regolamento. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dalla legge n. 120, per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo all'assegnazione senza concorso dei posti di cui al sopracitato art. 62 decorre dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero che pubblica la vacanza dei posti stessi per cessazione, a qualsiasi titolo, dei ricevitori e portalettere o conseguenti a provvedimenti di trasformazione, soppressione o istituzione dei posti di cui al medesimo art. 62, lettere c), d), e), f) ed h). I requisiti richiesti per la nomina devono invece sussistere alla data della suddetta vacanza, ad eccezione del titolo di studio che, ove gli interessati ne abbiano fatta esplicita richiesta nel termine di cui al comma precedente, puo' essere conseguito entro due anni dalla data del Bollettino ufficiale da cui decorre il termine di presentazione della domanda medesima.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 82

Art. 82. Ai fini dell'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica annessa al [decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-11;19), prevista per i ricevitori e portalettere dall'[art. 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art11), si applica quanto disposto nel precedente art. 64 per gli ufficiali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 83

Art. 83. Al ricevitore ed al portalettere deve essere notificata, con preavviso di due mesi, la soppressione del posto; in caso di mancato preavviso nel termine suddetto, ad essi spetta la retribuzione per il periodo di due mesi a partire dal momento della notifica.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 84

Art. 84. Ai ricevitori ed ai portalettere si applicano, in quanto poscibile, le norme degli articoli 28 e 33 del presente regolamento.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 85

Art. 85. Il ricevitore deve provvedere a proprie spese a quanto occorre per il servizio della ricevitoria. Egli puo' essere autorizzato a disimpegnare il servizio nella propria abitazione, purche' ne assicuri il regolare andamento. L'Amministrazione fornisce gratuitamente alle ricevitorie le piastre e cassette di impostazione, i sacchi, le bilance, gli stampati ed i registri, i timbri e la insegna esterna per la ricevitoria. Alle riparazioni dei materiale predetto provvede l'Amministrazione con diritto di eventuale rivalsa nei confronti del ricevitore qualora il danno sia imputabile ai medesimo. I ricevitori ed i portalettere sono tenuti con la loro retribuzione al pagamento dei contributi dovuti all'Istituto postelegrafonici.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 86

Art. 86. Per i prolungamenti di orario delle ricevitorie disposti dall'Amministrazione, oltre quello normale o nei giorni festivi, e' corrisposto un compenso per servizio straordinario nella misura stabilita per il corrispondente coefficiente previsto dall'[art. 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art11).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 87

Art. 87. Per fruire della concessione dei viaggi a tariffa ridotta sulle linee delle Ferrovie dello Stato, i ricevitori ed i portalettere debbono essere provvisti, a proprie spese, di un libretto personale e di uno per la famiglia. La concessione e' valevole per un anno solare tanto per il ricevitore o portalettere, quanto per le persone di famiglia, e non spetta durante i periodi in cui il ricevitore o portalettere si trovi fuori servizio per assenze per motivi di famiglia.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 88

Art. 88. Ai ricevitori e portalettere si applicano, in quanto possibile, le norme circa la disciplina di cui ai precedenti articoli da 49 e 59.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 89

Art. 89. La nomina del ricevitore o del portalettere reggente puo' avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge: a) in caso di posti di nuova istituzione; b) per posti resisi vacanti; c) per sospensione dall'impiego dei ricevitori e portalettere titolari; d) quando detti titolari, assenti per qualsiasi motivo, siano, per comprovate cause di forza maggiore, privi del sostituto, oppure quando siano chiamati o richiamati alle armi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 90

Art. 90. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'[art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art60), modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4), nei soli casi di vacanza previsti dalla lettera a) dell'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dall'art. 4 della legge n. 120 suddetta, ha la preferenza, nella scelta del ricevitore o portalettere reggente, l'avente titolo al conferimento del posto senza concorso. La reggenza dei posti di nuova istituzione che derivino da trasformazione di servizi di recapito come previsto dalle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 62 del decreto del Presidente dalla Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4), e' affidata agli incaricati che prestavano servizio da almeno un anno nei posti stessi alla data della istituzione del nuovo posto. La reggenza degli altri posti di nuova istituzione e' conferita ai ricevitori e portalettere reggenti ed ai procaccia postali che siano cessati dall'incarico non per loro colpa ed in mancanza ad un sostituto ricevitore o sostituto portalettere con preferenza di quelli in servizio nella sede ove viene istituito il nuovo posto e tra essi del piu' anziano di nomina.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 91

Art. 91. I ricevitori o portalettere reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi di quelli effettivi. Essi possono in ogni tempo, a discrezionale giudizio della Amministrazione, essere esonerati dall'incarico senza alcun indennizzo.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 92

Art. 92. Durante i trenta giorni di riposo e le assenze per malattia entro il limite corrispondente alla durata massima dell'aspettativa consentita per gli impiegati civili dello Stato, i ricevitori e portalettere effettivi ed i reggenti aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso percepiscono, oltre al trattamento economico loro spettante nella misura intera o ridotta come previsto in tali casi per gl'impiegati civili dello Stato, le indennita' ed i sussidi contemplati dall'[art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art66), sostituito con l'[art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art4), con l'obbligo di devolvere le indennita' e i sussidi stessi ai sostituto. Alla scadenza del nono mese di malattia in cui cessa la concessione del sussidio da parte dell'istituto postelegrafonici, i ricevitori e portalettere effettivi ed i reggenti aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, nel caso che perduri la loro assenza per infermita', sono tenuti a garantire, in ogni caso, il regolare espletamento del servizio, mediante l'opera del sostituto da essi retribuita. I reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, durante i quattro mesi di assenza per malattia prevista dal citato, art. 66, hanno titolo a percepire l'intera retribuzione, con l'obbligo di devolvere al sostituto i sussidi che sono ad essi corrisposti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 93

Art. 93. L'integrazione della prestazione giornaliera dei portalettere con lavori manuali nell'intento degli uffici locali, prevista dal [primo comma dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art8-com1) puo' essere concessa dall'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, quando la necessita' del servizio negli uffici medesimi lo richieda, previo accertamento dello mansioni specifiche che potranno essere affidate al portalettere nell'interno dell'ufficio e sempreche' la nuova prestazione sia conciliabile con la tempestivita' del servizio di recapito. I posti dei portalettere al servizio interno, istituiti in applicazione dell'[art. 8 della legge-27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art8), sono conferiti mediante apposito concorso per titoli bandito ai sensi dell'[art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica, 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art61), nel testo modificato dall'art. 4 della predetta legge n. 120. La graduatoria del concorso, unica per tutti i posti che si intendono conferire, sara' deliberata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e pubblicata nel Bollettino ufficiale. Fino a quando il concorso non sara' espletato il direttore provinciale delle poste puo' avvalersi della facolta' prevista nell'ultimo comma dell'[art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 120](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art8). Per l'esercizio della facolta' prevista nel comma precedente, il direttore provinciale puo' temporaneamente utilizzare portalettere di uffici diversi, qualora non abbia la possibilita' di avvalersi di altri portalettere dello stesso ufficio. Il portalettere adibito al servizio interno puo' essere trasferito ad altro posto di pari importanza sia interno o di recapito, a sua domanda o d'ufficio, ove lo richieda l'interesse dell'Amministrazione. Contro i provvedimenti adottati di ufficio il portalettere puo' ricorrere alla Commissione provinciale degli uffici locali ed in appello alla Commissione centrale.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 94

Art. 94. L'efficacia dell'autorizzazione alla nomina del sostituto ricevitore a del sostituto portalettere cessa al compimento del 65° anno di eta' di questi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 95

Art. 95. Qualora non sia possibile la scelta dei membri delle Commissioni provinciali per gli uffici locali fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti contabilmente dalla Direzione provinciale, i membri stessi possono essere designati e scelti fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti dalle Direzioni delle province limitrofe. Nelle sostituzioni di membri assenti, previste dal penultimo comma dell'[art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art75), deve essere sempre assicurata nelle Commissioni la rappresentanza dei direttori di ufficio locale e quella dei titolari di agenzia.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 96

Art. 96. Il decreto ministeriale e il provvedimento del direttore generale con i quali viene disposta la cessazione dal servizio del personale inscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, al titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, sono emanati con la osservanza delle norme vigenti per analoghi provvedimenti riguardanti il personale con diritto a pensione a carico dello Stato. Le cessazioni dal servizio di cui sopra dalle quali consegua un trattamento di quiescenza sono equiparate a collocamenti a riposo di diritto. Rimangono salve le modalita' previste dall'[art. 5 della legge 5 maggio 1952, n. 521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art5).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 97

Art. 97. Il servizio utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza si computa a partire dalla data di iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza, salvo la valutazione del periodo di servizio riscattato a norma delle disposizioni vigenti per gli iscritti al Fondo medesimo e degli altri servizi eventualmente computabili precedentemente prestati.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 98

Art. 98. Per il personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, gli accertamenti sanitari, in base ai quali venga decretata la cessazione dal servizio nei casi in cui consegua un trattamento di quiescenza del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), e successive modificazioni, devono essere effettuati con le modalita' stabilite per il collocamento a riposo del personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 99

Art. 99. Qualora ricorra l'ipotesi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento generale approvato con [regio decreto 5 settembre 1895, n. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603), per le pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, la ritenuta sulla pensione del condannato e la concessione dell'eventuale assegno alimentare della famiglia di lui sono disposte con deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici su domanda degli interessati; la domanda stessa deve essere corredata del documenti occorrenti per la liquidazione della pensione nonche' della sentenza di condanna. In caso di riabilitazione, l'interessato, per ottenere l'indennita' una volta tanto gia' liquidata o per essere ripristinato nei godimento della pensione di cui usufruiva all'atto della condanna, deve farne istanza allo stesso presidente dell'Istituto, corredata della sentenza di riabilitazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 100

Art. 100. Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto ai godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto alla indennita' per una sola volta a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, per la perdita della cittadinanza italiana, il presidente dello Istituto postelegrafonici provvede a norma degli [articoli 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art9) e [10 della legge 5 maggio 1952, n. 521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art10).

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 101

Art. 101. Nel caso che un pensionato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza sia condannato per alcuno dei reati previsti dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con [regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70), e successive modificazioni, la comunicazione, di cui all'art. 145 del regolamento generale approvato con [regio decreto 5 settembre 1895, n. 603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603), sara' effettuata dal pubblico ministero all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e da questa all'Istituto postelegrafonici.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 102

Art. 102. Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennita' che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico del Fondo amministrato dall'Istituto postelegrafonici a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), e successive modificazioni, sono eseguite presso l'Istituto medesimo. Analogamente sono notificate le deleghe che i pensionati a carico del Fondo predetto rilasciano a norma del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e delle pensioni approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1950-01-05;180), e successive modificazioni. All'Istituto postelegrafonici debbono essere notificate le ritenute da effettuare mensilmente sulle pensioni a carico del Fondo di cui sopra per le quote di prezzo e per le pigioni di cui all'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180, e successive modificazioni.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 103

Art. 103. I provvedimenti che dispongono nomine di personale avente titolo alla iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza debbono contenere l'attestazione che il nominato abbia resa la dichiarazione circa i servizi riscattabili e quelli comunque utili per la pensione, ivi compresi i servizi militari e le campagne di guerra. Agli effetti del trattamento di quiescenza, potranno essere valutati soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione e l'interessato deve allegare ad essa i documenti probatori in suo possesso e fornire all'Amministrazione tutte le notizie utili ai necessari accertamenti. Qualora tali documenti non siano stati allegati alla suddetta dichiarazione, devono esser presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 104

Art. 104. La Direzione provinciale delle poste presso la quale presta servizio l'iscritto al Fondo, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, trasmette all'Istituto postelegrafonici la dichiarazione prevista dall'articolo precedente con i documenti probatori, tra i quali copia del medesimo provvedimento di nomina. Nel caso in cui i documenti attestanti i servizi precedentemente prestati non siano stati allegati alla dichiarazione del servizi stessi, i documenti suddetti devono essere trasmessi entro tre mesi dalla loro presentazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 105

Art. 105. I documenti di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza sia diretto che indiretto, nonche' quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dalla competente Direzione provinciale delle poste durante il periodo di servizio degli iscritti e trasmessi entro tre mesi all'Istituto postelegrafonici.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 106

Art. 106. Nei casi di collocamenti a riposo per compimento del limite di eta', la Direzione provinciale delle poste presso cui e' in servizio l'iscritto al Fondo deve trasmettere all'Istituto postelegrafonici, nel termine di cinque mesi prima del raggiungimento del limite suddetto, copia dello stato di servizio dell'iscritto medesimo. L'Amministrazione deve predisporre il provvedimento di collocamento a riposo del personale predetto almeno quattro mesi prima del raggiungimento del limite di eta', trasmettendone copia all'Istituto postelegrafonici. L'Istituto postelegrafonici, ove non ostino particolari motivi, provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza spettante all'iscritto al Fondo, in modo da trasmettere in tempo utile alla competente Direzione provinciale delle poste il certificato d'iscrizione (libretto) e la deliberazione del trattamento di quiescenza. All'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto al Fondo la delibera, di liquidazione del trattamento di quiescenza ed il libretto (certificato di iscrizione) sono consegnati dalla Direzione provinciale delle poste all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. All'autenticazione della firma che il pensionato deve apporre sul libretto provvede il funzionario che ne effettua la consegna. La Direzione provinciale delle poste puo' delegare la consegna dei documenti suddetti al titolare dell'ufficio postale da cui dipendente l'interessato. Ove non sia possibile attenersi alle modalita' previste dai comma precedenti, la consegna del certificato d'iscrizione e della copia della deliberazione della pensione puo' avvenire tramite il sindaco del luogo di residenza del pensionato, con, l'osservanza delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Il sindaco trasmette alla Direzione provinciale delle poste la ricevuta dei documenti suddetti, rilasciatagli dal pensionato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 107

Art. 107. Negli altri casi di cessazione dal servizio del personale Iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, l'Amministrazione trasmette copia del relativo provvedimento e copia dello stato di servizio dell'iscritto all'Istituto postelegrafonici, il quale provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione dei trattamento di quiescenza all'iscritto o ai suoi superstiti. Ai fini della comunicazione della delibera concessiva o negativa del trattamento di quiescenza, nonche' della consegna al titolare del certificato di iscrizione (libretto), si applica la procedura prevista dal precedente art. 106.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 108

Art. 108. Per la modificazione e per la revoca d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni degli [articoli 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703~art8), [9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703~art9) e [10 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703~art10). I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente medesimo su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 109

Art. 109. Per la comunicazione all'interessato dei provvedimenti sul riscatto dei servizi si applica la procedura prevista dal successivo art. 133 del presente regolamento.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 110

Art. 110. Per ogni iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, sara' tenuta dall'Istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto Fondo e i provvedimenti relativi ad aspettative, punizioni disciplinari, promozioni ed, in genere, di ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'iscritto che possa avere influenza ai fini della pensione. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'Istituto, periodicamente, i provvedimenti previsti dal comma precedente.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 111

Art. 111. Gli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza che chiedono di riscattare, ai fini della pensione, i servizi indicati nell'[art. 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art2), devono direttamente o per il tramite della Direzione provinciale delle poste, presentare domanda, corredata della copia dello stato di servizio all'istituto postelegrafonici, nei termini di cui all'art. 3 della citata legge.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 112

Art. 112. Sulla domanda di riscatto provvede il presidente dell'Istituto postelegrafonici con apposita deliberazione. Nella deliberazione sono brevemente indicati i motivi per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato. Nella deliberazione e' stabilito, altresi', il contributo per il riscatto ed e' specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione nonche' il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'iscritto a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della deliberazione all'interessato. Qualora questi sia in servizio alla data della deliberazione, viene informata l'Amministrazione postale perche' provveda per la ritenuta sullo stipendio delle rate di contributo.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 113

Art. 113. Nel caso in cui all'atto della cessazione dal servizio non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, e, in ogni caso, in attesa che sia fatto luogo alla liquidazione stessa, viene concessa in via provvisoria la pensione eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 114

Art. 114. Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, puo' intanto essere liquidata la pensione ordinaria, con riserva di liquidare quella privilegiata dopo compiuti i prescritti accertamenti. Se pero' all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennita' per una volta tanto, la relativa liquidazione e' disposta con la deliberazione con la quale venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salvo la concessione di un acconto in misura non eccedente la meta' dell'indennita' stessa.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 115

Art. 115. Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, la Direzione provinciale delle poste comunica all'Istituto postelegrafonici l'evento e invia ad esso copia dello stato di servizio e i documenti prescritti. Su domanda dei superstiti, l'Istituto provvede alla liquidazione della pensione provvisoria come e' disposto nel precedente art. 113, invitando, eventualmente, i richiedenti a completare la documentazione. Ai fini della liquidazione definitiva devono essere prodotti i documenti prescritti per la liquidazione delle pensioni indirette o di riversibilita' per gli impiegati dello Stato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 116

Art. 116. Per la documentazione delle domande presentate dal superstiti dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza o del pensionato, dagli orfani di madre con pensione di riversibilita', dagli orfani che chiedono la pensione per il passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, dai familiari di un assente o dell'iscritto che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto alla pensione o al godimento della stessa valgono le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Nei casi di cui all'[art. 7 della legge 5 maggio 1952, n. 521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art7), il presidente dell'Istituto postelegrafonici dispone la corresponsione della pensione provvisoria.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 117

Art. 117. L'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di aver diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'Istituto postelegrafonici indicando i motivi sui quali e' fondata la richiesta e le circostanze di fatto che, comunque, possono concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti. Uguale istanza motivata devono produrre gli aventi causa degli iscritti morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 118

Art. 118. L'istanza per pensione privilegiata e' trasmessa dall'Istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che procedera' agli accertamenti prescritti per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nei caso di invalidita', a quale categoria debba ascriversi l'infermita', con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 119

Art. 119. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della Commissione centrale per gli uffici locali e della autorita' sanitaria, trasmette tutti gli atti all'Istituto postelegrafonici che li fa proseguire al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con una relazione nella quale sono riassunti tutti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi o medico-collegiali e le circostanze che possono far ammettere ed, escludere, il diritto al trattamento privilegiato. La relazione concludera' per la concessione o per il rifiuto del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta di concessione sara' specificata altresi' la misura del trattamento.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 120

Art. 120. Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici, su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'[art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;703~art4). Quando il Consiglio di amministrazione predetto non intenda adottare il parere del Comitato di cui al comma che precede, il presidente fa risultare nella deliberazione i motivi del dissenso.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 121

Art. 121. Il giudizio del presidente dell'Istituto postelegrafonici ed il parere del Comitato circa la causa di servizio ed il diritto a pensione privilegiata non sono vincolati dalle dichiarazioni o dai riconoscimenti nei relativi atti amministrativi e sanitari.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 122

Art. 122. Per gli atti e documenti per uso di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza e per le deliberazioni emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici per la concessione del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 123

Art. 123. L'Istituto postelegrafonici, adottata la deliberazione di pensione, emette, il certificato di iscrizione (libretto), vi appone il numero progressivo del ruolo di pagamento e lo rimette per la esecuzione alla Direzione provinciale delle poste nella cui provincia risiede il pensionato, insieme con una copia della detta deliberazione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 124

Art. 124. Ciascuna Direzione provinciale delle poste annota in apposito memoriale le pratiche di pensione di cui al precedente articolo. La Direzione, ricevuto il ruolo di pagamento con il relativo certificato di iscrizione (libretto) accerta che presso l'Ufficio provinciale del tesoro, sulle rubriche di cui all'[art. 5 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704~art5), non sia iscritta a favore del titolare della pensione, altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo predetto sul memoriale, e provvede alla consegna al pensionato del certificato (libretto) nonche' della copia della deliberazione del certificato (libretto) nonche' della copia della deliberazione di pensione nei modi indicati dal precedente art. 106. Nel caso che risulti in corso di pagamento altro stipendio o pensione a favore del titolare della pensione, la Direzione provinciale sospende il pagamento e ne riferisce all'Istituto postelegrafonici.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 125

Art. 125. Nel caso in cui la consegna del certificato di iscrizione e della copia della deliberazione della pensione all'iscritto avvenga tramite la Direzione provinciale delle poste, questa deve darne comunicazione al sindaco del Comune di residenza del pensionato per le occorrenti annotazioni anagrafiche. Il sindaco, sia che abbia provveduto direttamente alla consegna del libretto al pensionato, sia che la stessa sia stata effettuata dalla Direzione provinciale delle poste, deve inviare alla competente Direzione provinciale delle poste il certificato anagrafico dell'interessato ed effettuare tutti gli adempimenti previsti dal [regio decreto 24 aprile 1927, n. 677](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-24;677), dal [regio decreto 28 giugno 1933, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704), dalla [legge 5 maggio 1952, n. 521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521), e successive modificazioni.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 126

Art. 126. La Direzione provinciale delle poste, in base al ruolo, emette mensilmente i titoli di pagamento e li trasmette all'ufficio postale del luogo di residenza del pensionato, in tempo utile, in modo che la esecuzione del pagamento possa avvenire a partire dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il rateo di pensione. Il pagamento sara' eseguito previa esibizione del certicato di iscrizione (libretto) e previa quietanza sull'apposito titolo; sara' annullata la corrispondente casella del libretto con il timbro a data e vi saranno apposte l'indicazione della somma pagata e la firma dell'ufficiale pagatore.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 127

Art. 127. Per la contabilizzazione delle quietanze di pensione viene provveduto con le norme vigenti per la gestione dei depositi di categoria A presso l'Amministrazione delle poste.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 128

Art. 128. Le modalita' di pagamento delle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza previste dai precedenti articoli si applicano sino a quando il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, che deve provvedere al pagamento, non abbia approvato dalle modalita' diverse.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 129

Art. 129. Quando la pensione si estingue per morte, per matrimonio, o per altra causa, la Direzione provinciale delle poste ne da' comunicazione all'Istituto postelegrafonici, prendendone nota sul ruolo di pagamento e sul memoriale. La Direzione provinciale chiede ogni sei mesi, al competente Ufficio provinciale del Tesoro, conferma che i pensionati dell'Istituto residenti in quella provincia non sono titolari di stipendio o di pensione.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 130

Art. 130. In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre alla Direzione provinciale da cui dipende l'ufficio pagatore apposita domanda, corredata del certificato anagrafico di cui al precedente art. 125. La Direzione provinciale delle poste prende nota del cambiamento di residenza sul ruolo di pagamento e sull'apposito memoriale. Nei casi di trasferimento della residenza in Comune di altra provincia, la Direzione provinciale trasmette all'Istituto postelegrafonici la domanda dell'interessato con il relativo certificato anagrafico. L'Istituto postelegrafonici provvede al trasferimento della partita di pensione alla competente Direzione provinciale delle poste.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 131

Art. 131. Per il pagamento dell'indennita' una volta tanto, l'Istituto postelegrafonici invia alla Direzione provinciale competente l'ordine di pagamento redatto su apposito modulo. La Direzione provinciale inoltra l'ordine all'ufficio pagatore che ne effettua il pagamento all'intestatario o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia della deliberazione di concessione. L'ufficiale pagatore appone sulla copia della deliberazione il timbro "pagato" ed il bollo a data, e la restituisce all'interessato.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 132

Art. 132. Le rate del trattamento provvisorio di pensione sono pagate all'avente diritto dall'ufficio postale da lui designato su autorizzazione trasmessa dall'Istituto postelegrafonici alla competente Direzione provinciale. Questa prende nota dell'autorizzazione sul memoriale di cui all'art. 124 e, ricevuto il ruolo di pagamento della pensione definitiva, provvede in conformita' dei precedenti articoli.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 133

Art. 133. La spedizione della copia di deliberazione della pensione e la consegna all'interessato ai sensi dei precedenti articoli 106 e 124, e' effettuata anche ai fini di cui al [primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art90-com1). Le deliberazioni di concessione di indennita' per una volta tanto, quelle di riscatto dei servizi e quelle con le quali si respingono le domande relative al trattamento di quiescenza sono direttamente comunicate all'interessato, con le stesse forme e modalita' previste per le deliberazioni di pensioni, a cura dell'Istituto postelegrafonici con lettera analoga all'allegato I al [regio decreto 28 giugno 1933, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704). La consegna della copia di deliberazione che concede o nega il riscatto e' effettuata dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende previo ritiro di apposita ricevuta da inviarsi all'Istituto postelegrafonici.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 134

Art. 134. Ai fini previsti dall'[art. 64 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, l'istituto postelegrafonici](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704~art64) compila e spedisce al Ministero del tesoro le schede previste dall'articolo medesimo.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 135

Art. 135. La domanda per le prestazioni di cui all'[art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art92), deve essere presentata dall'interessato al presidente dell'Istituto postelegrafonici direttamente o per il tramite della Direzione provinciale delle poste. I documenti da allegare alla domanda sono quelli previsti per le analogie prestazioni dell'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico approvato con [regio decreto 20 febbraio 1928, n. 619](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-20;619), ed al relativo regolamento approvato con [regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369), e successive modificazioni. Dei documenti che siano stati gia' presentati allo stesso Istituto a corredo della domanda per il trattamento di quiescenza sara' fatta menzione nell'istanza.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 136

Art. 136. Per i locali adibiti a sede di ufficio di proprieta' dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, lasciati in fitto all'Amministrazione a norma dell'[art. 98, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656~art98-com4), rimangono ferme tutte le condizioni previste dall'[art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;505~art4), e successive modificazioni, anche attinenti alle misure generali dei fitti.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 137

Art. 137. Ai fini della valutazione dell'anzianita' di servizio prestato in qualita' di ricevitore, gerente, supplente collettore e portalettere rurale, la durata della prigionia o della deportazione in paese straniero, avvenuta in pendenza di servizio, nonche' il periodo in cui il personale predetto e' stato lontano dagli uffici per essere questi rimasti in territori temporaneamente occupati dallo straniero, sono equiparati al servizio effettivo per le assegnazioni senza concorso e per le ammissioni ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli 18 e 78. I titolari ed i gerenti di ricevitorie temporanee funzionanti per parte dell'anno, previste anteriormente alla entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-06-05;656), sono considerati, ai fini predetti, in servizio effettivo anche nei periodi in cui i rispettivi uffici sono rimasti chiusi.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 138

Art. 138. L'iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza puo' essere effettuata anche per i ricevitori o portalettere reggenti aventi titolo alla nomina ad effettivi, i quali abbiano chiesto la detta iscrizione in sostituzione di quella presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'iscrizione al Fondo ha effetto dalla data della domanda.

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- art. 139

Art. 139. E' abrogato il regolamento di esecuzione approvato con il [decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-10-20;1234), e successive modificazioni. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per le poste e telecomunicazioni MAXIA

Regolamento di esecuzione delle norme del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656- Tabelle

TABELLA A Tabella da applicare per l'assegnazione dei punti ai fini della classificazione degli uffici locali e delle agenzie (art. 2 del presente regolamento). Parte di provvedimento in formato grafico NOTA: I punti per la classificazione degli uffici risultano dal totale dei coefficienti complessivi (dati dal prodotto del numero delle operazioni per il coefficiente unitario) diviso per 60. TABELLA B Tabella da applicare per il rimborso a forfait delle spese di gestione per gli uffici locali e le agenzie (art. 37 del presente regolamento). Parte di provvedimento in formato grafico

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