LEGGE 4 agosto 1861, n. 153

Type Legge
Publication 1861-08-04
Ultimo aggiornamento 1974-01-03
State In force
Source Normattiva
articles 54
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DICHIARAZIONI A VERBALE 1) In merito al superminimo da corrispondersi a sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 si ritiene opportuno chiarire che chi, pur avendo un superminimo, venga chiamato a prestare la sua opera anche per altra testata per la quale non abbia mai precedentemente lavorato, potra' invocare nei confronti del nuovo maggior lavoro, l'applicazione della predetta disposizione. 2) Per i permessi sindacali concessi in base all'ultimo comma dell'art. 23 non si fa luogo a sospensione di retribuzione. 3) Le parti in ordine al disposto dell'art. 43 del contratto circa il collegio di conciliazione delle controversie, sono d'accordo di elaborare una nuova formulazione dell'articolo stesso che consenta la costituzione di un collegio a carattere nazionale con sezioni in Roma e in Milano, in luogo dei Collegi attualmente esistenti. 4) In relazione all'ultimo comma dell'art. 12 gli editori dichiarano che non ritengono sia obbligo del corrispondente ammalato di provvedere a sue spese alla propria sostituzione TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO (art. 11) Parte di provvedimento in formato grafico

CNL giornalistico-Allegato 1

ALLEGATO 1 CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO 23 LUGLIO 1947 (Omissis) NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE MINIMI CONVENZIONALI Art. 4. (Omissis). d) Gli scatti biennali di anzianita' gia' maturata, ed eventualmente assorbiti nell'aumento fisso di L. 4500 saranno goduti in futuro per altrettanti periodi biennali in aggiunta agli scatti ordinari. (Omissis).

CNL giornalistico-Allegato 2

ALLEGATO 2 ACCORDO 25 GIUGNO 1952 PER L'ADEGUAMENTO DELLE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEI GIORNALISTI 1. - Ai giornalisti professionisti di cui all'art. 11 del Contratto Nazionale di Lavoro giornalistico 2 dicembre 1950, attualmente in servizio, verra' accordato un aumento sugli stipendi di fatto percepiti alla data di entrata in vigore del presente accordo nelle misure seguenti: Redattore Ordinario: 10% sulle prime L. 55.000 di stipendio, 5% sulle ulteriori L. 20.000; Capo Servizio: 10% sulle prime L. 71.500 di stipendio, 5% sulle ulteriori L. 26.000; Capo Redattore, titolare o Capo Ufficio Corrispondenza dalla Capitale: 10% sulle prime L. 83.600 di stipendio, 5% sulle ulteriori L. 30.000. 2. - Ai giornalisti professionisti di cui all'art. 12 del Contratto di Lavoro predetto, attualmente in servizio, verra' accordato un aumento della retribuzione mensile di fatto percepita alla data di entrata in vigore del presente accordo nella misura seguente: 1) per i Corrispondenti di cui alla lettera a) dell'articolo citato aumento del 10% o sulle prime L. 23.000 di retribuzione mensile; 2) per i Corrispondenti di cui alla lettera b) aumento del 10% sulle prime L. 15.000 di retribuzione mensile; 3) per i Corrispondenti di cui alla lettera c) aumento del 10% sulle prime L. 10.700 di retribuzione mensile; 4) per i Corrispondenti di cui alla lettera d) aumento del 10% sulle prime L. 8.500 di retribuzione mensile; 5) per i Corrispondenti di cui alla lettera e) aumento del 10% sulle prime L. 6.400 di retribuzione mensile; 6) per i Corrispondenti di cui alla lettera f) aumento del 10% sulle prime L. 4.300 di retribuzione mensile. 3. - Per i giornalisti professionisti addetti ai periodici di cui al primo comma dell'art. 39 del Contratto di Lavoro, attualmente in servizio, verra' accordato un aumento sullo stipendio di fatto percepito alla data di entrata in vigore del presente accordo nella misura seguente: 10% sulle prime L. 50.000 di stipendio mensile, 5% sulle ulteriori L. 18.000 di stipendio mensile. 4. - Per i direttori, condirettori, vice-direttori dei quotidiani e dei periodici, attualmente in servizio, gli aumenti da corrispondere sugli stipendi di fatto da essi percepiti alla data di entrata in vigore del presente accordo saranno uguali a quelli stabiliti per il capo-redattore. 5. - I massimali stabiliti per l'indennita' redazionale e di cui all'art. 16 del Contratto di Lavoro vengono elevati (a cominciare dall'indennita' maturanda al 30 giugno 1952) a: L. 82.500 per il redattore ordinario, L. 104.500 per il capo-servizio; L. 126.500 per il direttore, condirettore, vice-direttore, capo-redattore, titolare e capo-ufficio corrispondenza dalla Capitale. 6. - Gli aumenti di cui agli articoli precedenti riguardano le citta' di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, La Spezia, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese e Venezia. Per le altre citta' gli aumenti da corrispondere ai giornalisti in servizio sugli stipendi di fatto da essi percepiti alla data di entrata in vigore del presente accordo saranno rispettivamente dell'8,50% per la parte di stipendio compresa entro il primo massimale del 5% per la parte di stipendio compresa entro il secondo massimale. Per le citta' di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Padova, Udine e Verona i massimali di cui agli articoli precedenti saranno ridotti del 6%. Per tutte le altre citta' i massimali predetti saranno ridotti del 10%. 7. - Ai giornalisti professionisti che non diano opera giornalistica quotidiana ma prestino la loro attivita' con vincolo di dipendenza e responsabilita' di un servizio verra' corrisposto un aumento del 10% sul loro stipendio fisso fino ad un massimale di L. 60.000 mensili. 8. - Gli aumenti di cui all'accordo presente non vanno considerati agli effetti del lavoro notturno regolamentato dell'art. 17 del Contratto di Lavoro. 9. - Il presente accordo ha decorrenza dal 1 maggio 1952. 10. - Le trattative per il rinnovo del contratto nazionale dovranno aver termine entro il 30 giugno 1952 intendendosi che il nuovo contratto andra' in vigore dal 1 luglio 1953. Dichiarazione aggiunta Con riferimento alle intese raggiunte presso il Ministero del Lavoro in data 21 maggio 1952, verra' corrisposta ai giornalisti a titolo di sanatoria per il passato una somma pari all'importo di una mensilita' dell'aumento concesso con il presente accordo.

CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955-art. 1

ALLEGATO 3 ACCORDO 15 GENNAIO 1955 PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI GIORNALISTI Ritenuta la opportunita' di attuare il conglobamento delle voci della retribuzione dei giornalisti dipendenti da aziende editrici di quotidiani, periodici ed agenzie di stampa e di procedere ad un nuovo assetto zonale delle retribuzioni stesse, si e' convenuto quanto appresso: Art. 1. I minimi di stipendio stabiliti dall'art. 11 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 25 luglio 1953 sono abrogati. Sono del pari abrogati il quarto, il quinto e il sesto capoverso del suddetto art. 11.

CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955-art. 2

Art. 2. I nuovi minimi di stipendio per i giornalisti professionisti di cui all'art. 11 del Contratto nazionale predetto sono quelli risultanti dalle tabelle annesse al presente Accordo. Essi risultano dal conglobamento dei minimi di stipendio antecedentemente in vigore, della indennita' di contingenza in atto al 31 luglio 1954, della indennita' di caro-pane e dell'aumento derivato dalla operazione di riassetto zonale. Il terzo elemento continuera' ad essere corrisposto separatamente nella misura e con le modalita' ed i criteri attualmente in vigore; del pari verra' corrisposto separatamente l'importo equivalente ai punti della indennita' di contingenza maturati successivamente al 31 luglio 1954. Al redattore che abbia meno di 18 mesi di anzianita' professionale sara' corrisposto lo stipendio minimo del redattore ordinario con la riduzione del 10%.

CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955-art. 3

Art. 3. I nuovi minimi di stipendio hanno decorrenza dal 1 gennaio 1955.

CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955-art. 4

Art. 4. Le percentuali previste dai sottonotati articoli del Contratto nazionale di lavoro 25 luglio 1953 che non avevano applicazione sulla intera retribuzione sono riproporzionate come in appresso: 1) La percentuale del 25% di cui al terz'ultimo comma dell'art. 13 e' ridotta ad 20%. 2) La percentuale del 15% stabilita dall'art. 14 e' ridotta all'11%. 3) Le percentuali del 10 e del 14% di cui all'art. 17 sono rispettivamente ridotte all'8 e al 10%. 4) Le percentuali del 10 e del 25% di cui al secondo e al settimo comma, dell'art. 39 sono rispettivamente ridotte all'8 e al 18%. Il compenso mensile corrisposto ai praticanti dopo i 3 e i 12 mesi di servizio non dovra' essere inferiore rispettivamente al 60 e al 75% del minimo di stipendio previsto per i redattori ordinari.

CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955-art. 5

Art. 5. La maggiorazione del 5% prevista dall'art. 13 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sara' applicata, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Accordo, sui nuovi minimi di stipendio per quello che riguarda l'anzianita' di servizio maturata successivamente al 30 giugno 1953. Per l'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 30 giugno 1953 l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Nota a chiarimento Poiche' le parti contraenti ritengono che i superminimi concessi dalle aziende ai giornalisti dipendenti hanno carattere individuale o di merito, resta inteso che la differenza tra il vecchio minimo di stipendio, aumentato della indennita' di contingenza in atto al 31 luglio 1954 e della indennita' di caro-pane, ed il nuovo minimo di stipendio sara' riportata in cifra sugli stipendi di fatto. [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=061U015300600050110001&dgu=1961-03-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=1961-03-29&art.codiceRedazionale=061U0153)

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