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REGIO DECRETO 5 settembre 1861, n. 215

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della Convenzione stessa. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 febbraio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959) CONVENTION EUROPEENNE D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Parte di provvedimento in formato grafico