← Current text · History

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 57

Current text a fecha 1997-01-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Denominazione dell'Albo

L'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche, istituito presso il Ministeri dei lavori pubblici, assume la denominazione di "Albo nazionale dei costruttori", è disciplinato dalle seguenti norme, che sostituiscono quelle contenute nella legge 30 marzo 1942, n. 511, e comprende tutti coloro che eseguono i lavori classificati nella tabella allegata.