LEGGE 1 febbraio 1962, n. 367

Type Legge
Publication 1962-02-01
Ultimo aggiornamento 1962-06-13
State In force
Source Normattiva
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Allegato 3) IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA Mogadiscio, li' 1 luglio 1960 Eccellenza, con riferimento al Titolo Secondo dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalita' di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'art. 8 di detto Accordo, propone quanto segue: 1) L'Ufficio italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica italiana, aprira' al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato "Conto Generale", a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia. 2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia. 3) Il "Conto Generale" previsto al punto 1) non potra' presentare un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane. 4) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalita' di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane. I pagamenti agli aventi diritto nel due Paesi saranno disposti - nei limiti delle disponibilita' di cui al punto 3) - secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento. 5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverra' al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione: a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.; b) della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A. Il cambio cosi' fissato sara' modificato ogni qualvolta si verifichera' una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sara' tempestivamente comunicata dall'una parte all'altra. 6) Su base di reciprocita' le Autorita' competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato. Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane. Attraverso il "Conto Generale" previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data. 7) Il saldo che risultera' sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sara' girato al "Conto Generale" previsto al punto 1), della presente Nota. 8) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalita' tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota. 9) Il saldo che eventualmente sussistera' sul "Conto Generale" alla data di cessazione del sistema di pagamento di compensazione generale sara' regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data. Decorso detto termine il saldo ancora esistente sara' regolato prontamente in valute convertibili. Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna. Mi e' gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu' alta considerazione. Il Capo della Delegazione italiana CARLO RUSSO A. S. E. l'On. Dott. MOHAMED SCEK GABIOU Capo della Delegazione somala - MOGADISCIO Visto, d'ordine dei Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA Mogadiscio, li' 1 luglio 1960 Eccellenza, ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di V. E. in data odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalita' di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'art. 8 di detto Accordo, propone quanto segue: 1) L'Ufficio italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica italiana, aprira' al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato "Conto Generale", a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia. 2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia. 3) Il "Conto Generale" previsto al punto 1) non potra' presentare un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane. 4) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalinente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalita' di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane. I pagamenti agli aventi diritto nei due Paesi saranno disposti - nei limiti delle disponibilita' di cui al punto 3) - secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento. 5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverra' al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione: a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.; b) della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A. Il cambio cosi' fissato sara' modificato ogni qualvolta ai verifichera' una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parita' del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sara' tempestivamente comunicata dall'una parte all'altra. 6) Su base di reciprocita' le Autorita' competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato. Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane. Attraverso il "Conto Generale" previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data. 7) Il saldo che risultera' sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sara' girato al "Conto Generale" previsto al punto 1) della presente Nota. 8) L'Ufficio italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalita' tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota. 9) Il saldo che eventualmente sussistera' sul "Conto Generale" alla data di cessazione del sistema di pagamento in compensazione generale sara' regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data. Decorso detto termine il saldo ancora esistente sara' regolato prontamente in valute convertibili. Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorra' farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna. Mi e' gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu' alta considerazione". In risposta ho l'onore di informare V. E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato a proposito di detta Nota. Mi e' gradita l'occasione, per rinnovare a V. E. gli atti della mia piu' alta considerazione. Il Capo della Delegazione italiana CARLO RUSSO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Accordo-art. 1

Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Somalia Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal comune desiderio di rafforzare le relazioni tra i due Paesi mediante l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti: a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprendente tutti gli annessi adottati in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della Convenzione, in base agli articoli 90 e 94 ad essa relativi; b) il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo, e nel caso della Somalia, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorita'; c) il termine "impresa designata" significa l'impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta, all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione; d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei stabiliti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione, per quanto ad essa non abbia ancora aderito la Somalia, avranno vigore nella forma attuale fra le Parti contraenti come se fossero parti integranti del presente Accordo e per la durata di questo. 2. Nel caso che vengano apportate alla predetta Convenzione modifiche a cui l'Italia aderisca, il Governo italiano sottoporra' le modifiche stesse al Governo somalo per stabilire di comune intesa la loro applicazione ai rapporti regolati dal presente Accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della Tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati "servizi convenuti" e "rotte specificate"). 2. In conformita' con le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio dei servizi convenuti, dei seguenti diritti: a) sorvolare, senza farvi scalo, il territorio della altra Parte contraente; b) atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; c) fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente sui punti nominati nelle rotte specificate, al fine di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e/o merci a scopi commerciali. 3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo sara' intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione od a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 4

Articolo 4 1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una sola impresa allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Al ricevimento della notificazione della designazione e subordinatamente alle disposizioni contenuta nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte contraente dovra' concedere, senza indugi, all'impresa designata, il relativo permesso operativo. 3. Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente abbia i necessari requisiti per adempiere alle condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'impresa designata ed autorizzata puo' iniziare ad esercire i servizi convenuti; tuttavia non dovra' essere esercito un servizio se non saranno in vigore, rispetto ad esso, la tariffe stabilite in conformita' con le disposizioni dello articolo 7 del presente Accordo. 5. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare, revocare o sospendere il godimento, da parte dell'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dello articolo 3 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di una impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso detti diritti o altrimenti manchi di operare in conformita' con le condizioni prescritte nel presente Accordo, oppure in tutti i casi in cui detta Parte contraente non sia certa che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che designa l'impresa o di suoi cittadini.

Accordo-art. 5

Articolo 5 1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi, in detto territorio, a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, per essere impiegati allo uso esclusivo degli aeromobili stessi, nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalita' doganali previste nei rispettivi Stati. 2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte contraente, da dazio doganale e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. 3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo che godono della suddetta esenzione fiscale non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto il controllo doganale. 4. Gli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio della altra, Parte contraente saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri gravami fiscali, sotto l'osservanza delle formalita' doganali dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Vi saranno eque e pari possibilita' per le imprese di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima esercisce su tutta od una parte della stessa rotta. 3. I servizi convenuti operati dall'impresa designata dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere, come loro fine principale, l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una adeguata capacita' per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti contraenti. 4. L'offerta della capacita' per il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate nei territori di terzi Stati dovra' essere conforme al principio generale, per cui tale capacita' deve risultare adeguata: a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine ed il Paese di destinazione; b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona; c) alle esigenze inerenti all'esercizio di servizi aerei a lungo percorso.

Accordo-art. 7

Articolo 7 1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di servizio (quali gli "standards" di velocita' e confort) e prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo i di questo articolo sono concordate, per ognuna delle rotte specificate, fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di ambedue le Parti. 3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa, o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa. 4. Qualora le Autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad essa, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo. 5. a) Nessuna tariffa puo' entrare in applicazione se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo. b) Quando siano stabilite, in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 8

Articolo 8 1. Nell'eventualita' che sorga una controversia tra le Parti contraenti, relativa all'interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati. 2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati: a) esse possono convenire di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale od a qualsiasi altra persona od ente, nominati di comune accordo; o b) se non convengono su cio' o - se avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale - esse non riescono a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte contraente puo' demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente, il quale potra' essere in seguito istituito nell'ambito dell'ICAO o, in sua mancanza, al Consiglio dell'ICAO. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente Accordo. 4. Se e fino a quando ciascuna Parte contraente, o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente, non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che abbia concesso, in base al presente Accordo, alla altra Parte contraente o all'impresa designata di questa ultima.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. Se una delle Parti contraenti desideri modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti contraenti, entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note. 2. Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti ed entreranno in vigore quando saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorita'. 3. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sara' emendato in modo da essere uniformato alle disposizioni di tale convenzione.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avverra' a Roma appena possibile. Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento dare notizia all'altra che desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovra' essere contemporaneamente comunicata all'ICAO. Quando sia stata fatta tale comunicazione, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte contraente; a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricezione, si riterra' che la comunicazione sia stata da essa ricevuta quindici giorni dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'ICAO. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Mogadiscio il 1 luglio 1960 in duplice esemplare. Per la Repubblica italiana CARLO RUSSO Per la Repubblica Somala MOHAMED S. GABIOU Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Tabelle delle rotte

TABELLA DELLE ROTTE Rotte italiane: Scali in Italia-Atene e/o Beirut e/o Cairo e/o Gedda e/o Khartoum e/o Asmara e/o Addis Abeba e/o Mogadiscio e oltre verso l'Africa del Sud e/o l'Africa Occidentale e/o il Medio ed Estremo Oriente. Con facolta' di omettere scali su alcuni o tutti i voli. Rotte somale: Le rotte somale saranno concordate nel momento in cui il Governo somalo decidera' di dare inizio ai servizi. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

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